Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 814/2024 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti del procedimento ex artt. 170 D.P.R. n. 115/2002, 15 D.lgs. n.
150/2011 e 281 decies e ss. C.P.C., iscritto al n. 814/2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, promosso da
(C.F.: ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
sé medesimo (indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente nei confronti di
(C.F.: , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria (indirizzo PEC: ; Email_2
resistente contumace preso atto che l'udienza del 08.04.2024, destinata alla trattazione della causa, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con decreto di questo Ufficio del 20.03.2025, ritualmente comunicato alla parte ricorrente costituita;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dall'anzidetta parte in data
07.04.2025, con le quali la stessa si riporta al contenuto dell'atto introduttivo chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con ricorso del 18.08.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione della causa, l'avvocato ha Parte_1
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proposto opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Locri e comunicato in data 23.07.2024 nell'ambito del giudizio civile n. 3182/2018, nonché relativo alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore, nella misura di € 300,00 oltre accessori di legge, con riguardo all'attività difensiva espletata nell'interesse di già provvisoriamente ammesso dal C.O.A. al Patrocinio a spese Controparte_2
dello Stato, il quale aveva proposto giudizio di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis C.P.C. onde accertare a suo carico la condizione di portatore di handicap grave (effettivamente riconosciuto in sede di CTU omologata il
10.02.2021). In particolare, l'avvocato ricorrente ha lamentato, nei termini come argomentati nell'atto introduttivo a cui si rinvia, il mancato riferimento ad un protocollo;
l'omesso rispetto dei criteri indicati nella parte motiva del decreto;
l'omesso riferimento alla nota specifica e la conseguente omessa indicazione del motivo per cui non è stata liquidata la somma ivi indicata;
il mancata indicazione dello scaglione di valore applicato;
omessa motivazione sui criteri sulla cui base si è giunti alla liquidazione di soli € 300,00, al di sotto del riferimento tabellare indicato per scaglione di valore nel D.M. n. 55/2014.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva il resistente
[...]
, pur se regolarmente evocato in giudizio presso l'indirizzo PEC del Controparte_1
domiciliatario ex lege indicato in epigrafe
L'opposizione in esame risulta parzialmente infondata e, quindi, va accolta nei termini e nei limiti di seguito argomentati.
Va premessa l'efficacia non giuridicamente vincolante, ma solo persuasiva, dei protocolli d'intesa (cfr., in questo senso, Cass., sez. II, 20/10/2023, n. 29184, in motivazione), con la conseguenza che su tali atti non riconosciuti come fonti del diritto non può fondarsi alcuna pretesa di liquidazione in conformità a quanto ivi eventualmente previsto.
Sempre in via preliminare, si deve evidenziare il consolidato e condivisibile principio della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. lav., 22/12/2020, n.
29311, in motivazione;
nonché Cass., sez. lav., 18/11/2024, n. 29607, in motivazione) secondo cui le controversie che, per il loro contenuto intrinseco, non sono suscettibili di valutazione economica, come quelle relative allo stato ed alla capacita delle persone, debbono ritenersi controversie di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, dovendosi altresì accostare la
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condizione di portatore di handicap ad un vero e proprio status, in quanto trattasi propriamente di una qualità giuridica che l'art. 3, comma1, L. n. 104/1992 attribuisce ad un soggetto (“colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”) nei confronti di altri soggetti nell'ambito dell'ordinamento giuridico, la quale a sua volta è matrice di una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive, di cui al medesimo art. 3, commi 2 e ss., ed ai successivi artt. 17, 19 nonché 33 e ss..
Dunque, può senz'altro convenirsi con parte ricorrente nel rilievo secondo cui, dovendo le cause di valore indeterminabile considerarsi, ai fini dell'individuazione dello scaglione applicabile per la regolazione delle spese di lite, “di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia” (art. 5, commi 5 e 6, D.M. n.
55/2014, applicabile nel caso di specie), quelle specificamente concernenti il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave dovrebbero essere inquadrate nel terzo degli scaglioni di cui all'allegato al citato D.M. (tra Euro
26.001,00 ed Euro 52.000,00). Ma ciò, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, non può comportare in alcun modo l'individuazione del compenso spettante al difensore in una somma “pari al minimo importo di € 4.800,00”, giacchè
l'art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 stabilisce espressamente che, nel tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, il giudice possa diminuirli “fino al 50 per cento” (e “di regola fino 70 per cento” per l'istruttoria) “in applicazione dei parametri generali”, ossia in funzione “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”, e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445 bis, commi 1, 3
e 4, C.P.C., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale.
Dovendosi così procedere all'anzidetta riduzione del valore medio dei compensi indicato per i procedimenti di istruzione preventiva nella tabella 9 dell'allegato al
D.M. n. 55/2014, il compenso minimo va individuato in Euro 1.212,00, risultanti
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dall'abbattimento del 50% dei compensi medi previsti per la fase di studio e la fase introduttiva (rispettivamente indicati in Euro 945,00 e in Euro 750,00) e del 70% del compenso relativo alla fase istruttoria, indicato in Euro 1.215,00.
Tale importo, infine, va dimezzato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002 in €
607,50 e, quindi, in relazione a tale somma va riformato l'opposto decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al Patrocinio a
Spese dello Stato.
Considerato infine che l'ipotesi della soccombenza reciproca ricorre anche nell'ipotesi di accoglimento parziale anche solo quantitativo dell'unica domanda proposta in giudizio (così Cass. n. 10113 del 2018), nulla va disposto sulle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promosse, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto, emesso dal
Tribunale di Locri nell'ambito del giudizio civile n. 3182/2018, di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di già provvisoriamente Controparte_2 ammesso dal C.O.A. al Patrocinio a spese dello Stato, ridetermina il compenso in €
607,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- nulla sulle spese di lite del presente procedimento.
Così deciso in Locri il 9 aprile 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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