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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14833 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
47472 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 47472/2023 del ruolo generale
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Tre Orologi n. 20, presso lo studio dell'Avv. Gianluca
Fusco, che lo rappresenta e difende giusta procura unita all'atto di citazione
-ATTORE-
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Anagni (FR), Via Rotabile San Francesco n. 62, presso lo studio dell'Avv. Alberto Santigli, che la rappresenta e difende giusta procura unita alla comparsa di costituzione.
-CONVENUTA-
OGGETTO: contratto di appalto - risoluzione del contratto per inadempimento - risarcimento del danno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.10.2023, conveniva in giudizio Parte_1 la società Controparte_1
Deduceva all'uopo a)- di avere stipulato in data 29.9.2022 un contratto di appalto (prot. n. 010052) con l'allora società per la ristrutturazione della propria abitazione, sita in Roma alla CP_1
Via dei Partigiano n. 7, il cui corrispettivo totale veniva convenuto in € 41.520,00, oltre IVA;
b)- che, dopo aver iniziato l'esecuzione dei lavori, nel contesto di una diversa organizzazione aziendale della società appaltatrice, odierna convenuta, (divenuta , il descritto contratto veniva, Controparte_1 in data 5.12.2022 consensualmente risolto;
c)- che la prosecuzione dei lavori veniva quindi affidata alla società con la quale l'odierno esponente concludeva, in data 7.12.2022, un Controparte_1 secondo contratto di appalto (prot. n. 0120522) per l'ultimazione delle lavorazioni in corso;
d)- che, peraltro, pochi giorni prima, e precisamente in data 22.11.2022, egli aveva concluso con la stessa altro e diverso contratto di appalto (prot. n. 0112222), avente ad oggetto la Controparte_1 fornitura e la posa in opera di una pompa di calore con relativi accessori, da attuarsi, nel contesto degli interventi di ristrutturazione in corso presso il medesimo appartamento;
e)- che, con riferimento al contratto del 7.12.2022 [che, come detto, costituiva la sostanziale prosecuzione del precedente concluso con la in data 29.9.2022], la convenuta società appaltatrice si era resa CP_1 inadempiente i)- per mancata esecuzione del “carotaggio su controsoffitto in cartongesso, per la realizzazione del foro circolare utile al successivo alloggiamento dei faretti”, il cui corrispettivo, contrattualmente stabilito nell'importo di € 150,00, era già stato pagato, ii)- per mancato rispetto del termine di consegna delle opere, quale dall'art. 4 fissato al 28.2.2023, per cui, essendo stato, secondo quanto dichiarato dal Direttore dei Lavori Arch. , il cantiere liberato in data 27.3.2023 Testimone_1
e riconsegnato il giorno successivo ed essendo, all'art. 20, stabilita una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, la convenuta era tenuta a pagare, per tale titolo, la somma complessiva di ad €
1.350,00; iii)- per pretestuosa richiesta di lavori extracontrattuali secondo la fattura n. 18/2023 emessa in data 20.4.2023 per complessivo importo di € 6.248,00, che, oltre a riguardare opere mai eseguite, si poneva, comunque, in netto contrasto con la previsione contenuta nell'art. 10 del contratto in esame,
a mente del quale “L'Appaltatore non può apportare variazioni a quanto previsto nell'Allegato A né alle modalità di esecuzione dell'opera, salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente e, per quanto di competenza, del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva. […]. Qualora successivamente alla stipula del presente contratto e/o durante l'esecuzione dell'opera, in seguito ad eventi sopravvenuti, imprevedibili e/o non imputabili ad alcuna delle parti, sia necessario apportare variazioni a quanto previsto nel presente contratto, modifiche e/o integrazioni, le parti concorderanno le variazioni da introdurre ed il correlativo adeguamento del prezzo. […]), integrando pertanto una condotta manifestamente vessatoria nei confronti della committenza;
f)- che la società convenuta non aveva, altresì, adempiuto alle obbligazioni assunte col contratto del
22.11.2022, quale avente, come detto, ad oggetto la fornitura e posa in opera di pompa di calore, poiché, sebbene lui attore avesse regolarmente pagato il pattuito acconto di € 10.725,00, pari al 50% del convenuto complessivo corrispettivo, la prima, a tutto il mese di marzo 2023, non aveva ancora consegnato i necessari materiali, né aveva eseguito, in modo compiuto ed idoneo, alcuna opera preparatoria, per cui, non solo egli aveva legittimamente rifiutato il pagamento del secondo acconto, quale pattuito in ragione del 25%, ma altresì, il contratto in discussione doveva essere risolto, con restituzione dell'acconto già vanamente versato;
g)- che, stante la perdurante inerzia della convenuta, si era dovuto, per la realizzazione dei lavori rimasti ineseguiti, successivamente rivolgere ad altra impresa.
E concludeva pertanto chiedendo i)- che, con riferimento al contratto tra le parti concluso in data
7.12.2022, la convenuta società venisse condannata al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 1.500,00, a titolo di risarcimento del danno per le opere non realizzate (€
150,00) e di penale contrattuale per ritardo nella ultimazione dei lavori (€ 1.350,00), oltre interessi, dal giorno della domanda, sino al soddisfo, ovvero, in subordine, al pagamento di diversa somma liquidata in via equitativa ii)- che il contratto tra le parti precedentemente concluso in data 22.11.2022, venisse risolto per inadempimento della convenuta società appaltatrice, con, conseguentemente, condanna, di quest'ultima, al risarcimento del danno in ragione di € 10.725,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo (v. atto di cit., p. 9, sub 3.3.3.c.) ovvero del diverso importo determinato in via equitativa;
con vittoria di spese.
Costituitasi tardivamente in giudizio in data 5.3.3024, (l'udienza di comparizione quale, in citazione, fissata all'11.3.2024, fu, in sede di verifiche preliminari, differita al 27 3.2024), la convenuta società assumeva che, nel corso dell'attuazione del contratto di appalto concluso in data Controparte_1
7.12.2022, l'attore aveva ordinato nuovi ed ulteriori lavori, la cui esecuzione aveva, Parte_1 inevitabilmente, determinato il superamento della data di consegna, quale col contratto stesso già pattuita;
deduceva altresì che, nell'ambito del diverso contratto tra le parti stipulato in data 2.12.2022
[recte: 22.11.2022], quale avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di pompa di calore con relativi accessori, sarebbero stati comunque eseguiti lavori di muratura, quali quelli di apertura e chiusura delle tracce con relativo smaltimento del materiale di risulta, per un importo pari a circa il 50% del complessivo corrispettivo convenuto, quale corrispondente all'importo versato a titolo di acconto dall'attore; e concludeva pertanto chiedendo che tutte le avverse domande venissero respinte e, in via subordinata riconvenzionale, che il contratto del 22.11.2022, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera della pompa di calore con relativi accessori (prot. n. 0112222), venisse risolto per esclusivo fatto e colpa dell'attore, e che venisse conseguentemente accertato che nulla era da, lei società convenuta, all'attore dovuto;
con vittoria di spese.
Con ordinanza in data 22.7.2024, venivano, per intervenuta decadenza, respinte le istanze istruttorie, quali dalla parte convenuta formulate nella comparsa di costituzione tardivamente depositata, osservandosi che le stesse “avrebbero dovuto essere reiterate colle memorie integrative previste dall'art. 171 ter c.p.c., (“Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative, possono:…2)- almeno 20 giorni prima dell'udienza….indicare mezzi di prova e effettuare produzioni documentali;
”), che, nella specie, non sono state, come detto, da lei stessa depositate”.
Con successiva ordinanza in data 10.3.2025, ritenutasi la causa matura per la decisione, venivano assegnati alle parti termini di legge, ex art. 189 c.p.c., per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche.
All'udienza del 25.6.2025, avendo la sola parte attrice precisato le conclusioni, riportandosi ai propri precedenti scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Della domanda attorea di condanna della convenuta società al Controparte_1 pagamento di penale contrattuale e al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di obbligazioni assunte col contratto di appalto tra le parti concluso in data 7.12.2022
La domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna della convenuta società appaltatrice i)- al pagamento della complessiva somma di € 1.350,00, a titolo di penale contrattuale stabilita dall'art. 20 del contratto di appalto, quale, per la ristrutturazione dell'abitazione dell'attore, tra le parti concluso 7.12.2022, per avere essa ultimato le pattuite opere con 27 giorni di ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 4 del contratto stesso, e ii)- al risarcimento del danno in ragione di € 150,00 per mancata esecuzione del lavoro di “carotaggio su controsoffitto in cartongesso, per la realizzazione del foro circolare utile al successivo alloggiamento dei faretti”, quale col medesimo contratto pattuito, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
1)- Innanzitutto, è noto che per consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così,
Cass. Civ. S.U. n. 13533/01; conf., Cass. Civ. n. 2587/21, n. 826/15, n. 15659/11, n. 3373/10, n.
936/10, n. 13674/06, n. 2387/04).
2)- Ciò detto, quanto alla invocata penale contrattuale, deve osservarsi che l'art, 4 del contratto di appalto in discussione stabilisce che le opere appaltate avrebbero dovuto essere ultimate entro il giorno 28.2.2022 e che al successivo art. 20 è prevista una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella stessa ultimazione (v. contratto cit., in fascicolo di parte attrice, all. n. 3). Mentre è pacifico e documentato (v. comunicazione, via pec, della direttrice dei lavori Arch. , in fascicolo Testimone_1 di parte attrice, all. n. 4), che, esse furono ultimate in data 27.3.2023. Per cui, rilevandosi un ritardo di 27 giorni rispetto alla descritta scadenza, la convenuta appaltatrice società Controparte_1 per il discusso titolo di penale contrattuale, è tenuta pagare, in favore della parte attrice, la richiesta somma complessiva di € 1.350,00 (€ 50,00 x 27 = € 1.350,00).
Né la stessa convenuta, sebbene, secondo i principi generali, gravata del relativo onere, ha provato la dedotta circostanza per cui il descritto ritardo sarebbe stato determinato dalla necessità di eseguire nuove lavorazioni, contrattualmente non previste, quali, suo dire, dal committente richieste in corso d'opera, con conseguente – deve intendersi – implicita modifica del termine di ultimazione, per un verso, perché le istanze istruttorie sul punto da lei formulate nella comparsa di costituzione, sono state correttamente ritenute abbandonate, con conseguente decadenza, siccome non reiterate o richiamate nella seconda memoria integrativa, quale, nella specie, non depositata (v. supra, in Svolgimento del processo); e, per altro verso, perché nessuna rilevanza può all'uopo assumere la prodotta fattura n.
18/2023 dalla stessa convenuta, per complessivo importo di € 6.248,00, in data 20.4.2023 emessa con riferimento alle dedotte nuove lavorazioni, essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, le fatture, quali atti unilaterali del creditore, in funzione ricognitiva e partecipativa del rapporto, sono, ove, come nel caso di specie, dalla controparte non accettate, del tutto prive di qualsivoglia valenza probatoria (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 24027/23; n. 30309/22; n. 22401/04, n.
14891/02).
3)- L'inadempimento consistito nella mancata esecuzione del lavoro di “carotaggio su controsoffitto in cartongesso, per la realizzazione del foro circolare utile al successivo alloggiamento dei faretti”, quale dall'attore appaltante compiutamente e specificamente allegato, non è stato dalla convenuta società appaltatrice in alcun modo contestato;
con la conseguenza che quest'ultima deve essere condannata a pagare, all'attore, la somma di € 150,00, quale pattuita per corrispettivo del lavoro ineseguito, e dall'attore stesso già pacificamente corrisposta. (v., per la relativa quantificazione, punto
18 del preventivo in data 2.12.2022 allegato al contratto di appalto del 7.12.2022, in fascicolo di parte attrice, all. n. 3).
4)- Per quanto sin qui esposto, deve concludersi che, con riferimento al contratto di appalto tra le parti concluso in data 7.12.2022, la convenuta società deve essere condannata al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attore , della complessiva somma di € 1.500,00, di cui € Parte_1
1.350,00, per penale contrattuale, quale, per ritardo nell'ultimazione dei lavori, prevista dall'art. 20 del contratto stesso, e € 150,00 per parziale inadempimento, oltre, come richiesto, sull'intera sorte capitale, interessi legali dalla domanda (20.10.2023) al soddisfo.
II]- Della domanda attorea di risoluzione per inadempimento della società convenuta del contratto di appalto tra le parti in causa concluso in data 22.11.2022
La domanda in esame, con la quale la parte attrice, a motivo del denunciato integrale inadempimento della convenuta società appaltatrice chiede la risoluzione del precedente Controparte_1 contratto di appalto, tra le stesse parti concluso in data 22.11.2022, quale avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di una pompa di calore con relativo impianto fotovoltaico, così come meglio descritta all'art. 2 del contratto stesso e nelle condizioni ad esso allegate (v. doc. cit., in fascicolo di parte attrice, all. n. 5), deve essere accolta per le ragioni che seguono.
1)- La stessa società convenuta., seppure, secondo consolidato principio, gravata del relativo onere
(v. supra, sub I.1), non ha in alcun modo provato di aver eseguito, in tutto od in parte, le prestazioni oggetto del contratto di appalto in questione, essendosi essa limitata, ad affermare, di aver comunque realizzato lavorazioni prodromiche all'installazione dell'impianto termico oggetto del contratto;
ché, le prove orali, sul punto, da lei richieste colla comparsa di costituzione, sono state, come detto (v. supra, sub I.2), correttamente ritenute abbandonate, con conseguente decadenza, siccome non reiterate o richiamate nella seconda memoria integrativa, quale, nella specie, non depositata (v. supra, in Svolgimento del processo). Mentre un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio (nella specie, non disposta, e nemmeno sollecitata dalla parte convenuta), sarebbe risultata del tutto priva di utilità, poiché non avrebbe in alcun modo consentito di accertare se e quali opere la società convenuta abbia eseguito in esecuzione del contratto in esame;
risultando tra le parti pacifico che i lavori rimasti ineseguiti siano stati successivamente, realizzati da una terza impresa.
5)- Accertato che la convenuta società appaltatrice non ha adempiuto nessuna delle obbligazioni con esso assunte, deve essere, ai sensi dell'art. 1453 c.c., disposta la richiesta risoluzione del contratto di appalto in esame, quale tra le parti concluso in data 22.11.2022
III]- Della consequenziale domanda di condanna al risarcimento del danno
La domanda in esame, quale dall'attore proposta unitamente a quella di risoluzione Parte_1 per inadempimento del contratto di cui al paragrafo che precede, deve essere anch'essa accolta in ragione della somma di € 10.725,00, quale corrispondente a quella dallo stesso pacificamente e documentatamente alla società convenuta corrisposta a titolo di acconto (v. bonifico e fattura n.
1/2022, rispettivamente, in fascicolo di parte attrice, all.ti n. 6 e n. 7), da aumentarsi, come richiesto, degli interessi legali, dalla domanda (20.10.2023) al soddisfo.
IV]- Della domanda di risoluzione, per inadempimento dell'attore, dello stesso contratto di appalto del 22.11.2022, quale, in via subordinata riconvenzionale, dalla convenuta società
proposta nei confronti dell'attore medesimo Controparte_1
L'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto di appalto in esame, per inadempimento della convenuta società appaltatrice comporta di necessità, la Controparte_1 reiezione della domanda di risoluzione dello medesimo contratto, per inadempimento dell'attore, quale, in via subordinata riconvenzionale, dalla stessa società convenuta proposta.
V]- Del regolamento delle spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, quali proposte da Parte_1
nei confronti della società e da quest'ultima, in via riconvenzionale nei
[...] Controparte_1 confronti del primo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-I-
-condanna la convenuta società appaltatrice - con riferimento al contratto Controparte_1 di appalto tra le parti concluso in data 7.12.2022 - al pagamento, in favore dell'attore appaltante
, della complessiva somma di € 1.500,00, di cui € 1.350,00, per penale contrattuale, Parte_1 quale, per ritardo nell'ultimazione dei lavori, prevista dall'art. 20 del contratto stesso, e € 150,00, per parziale inadempimento, oltre interessi legali sull'intera sorte capitale, dal giorno della domanda
(20.10.2023) al soddisfo;
-II-
-risolve il precedente contratto di appalto tra le stesse parti concluso in data 22.11.2022, per inadempimento della convenuta società appaltatrice e, per l'effetto, Controparte_1
-condanna essa convenuta società al pagamento, in favore dell'attore Controparte_1
, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni assunte collo Parte_1 stesso contratto di appalto in data 22.11.2022, della complessiva somma di € 10.725,00, oltre interessi legali, dal giorno della domanda (23.10.2023) al soddisfo;
-III-
-respinge la domanda di risoluzione, per inadempimento dell'attore, del medesimo contratto in data 22.11.2022, quale, in via subordinata riconvenzionale, dalla società convenuta proposta;
-IV-
-condanna la stessa convenuta società al rimborso, in favore dell'attore Controparte_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 6.000,00, di cui € Parte_1
518,00 per esborsi (contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, lì 23 ottobre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Luigi Argan Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 47472/2023 del ruolo generale
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Tre Orologi n. 20, presso lo studio dell'Avv. Gianluca
Fusco, che lo rappresenta e difende giusta procura unita all'atto di citazione
-ATTORE-
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Anagni (FR), Via Rotabile San Francesco n. 62, presso lo studio dell'Avv. Alberto Santigli, che la rappresenta e difende giusta procura unita alla comparsa di costituzione.
-CONVENUTA-
OGGETTO: contratto di appalto - risoluzione del contratto per inadempimento - risarcimento del danno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.10.2023, conveniva in giudizio Parte_1 la società Controparte_1
Deduceva all'uopo a)- di avere stipulato in data 29.9.2022 un contratto di appalto (prot. n. 010052) con l'allora società per la ristrutturazione della propria abitazione, sita in Roma alla CP_1
Via dei Partigiano n. 7, il cui corrispettivo totale veniva convenuto in € 41.520,00, oltre IVA;
b)- che, dopo aver iniziato l'esecuzione dei lavori, nel contesto di una diversa organizzazione aziendale della società appaltatrice, odierna convenuta, (divenuta , il descritto contratto veniva, Controparte_1 in data 5.12.2022 consensualmente risolto;
c)- che la prosecuzione dei lavori veniva quindi affidata alla società con la quale l'odierno esponente concludeva, in data 7.12.2022, un Controparte_1 secondo contratto di appalto (prot. n. 0120522) per l'ultimazione delle lavorazioni in corso;
d)- che, peraltro, pochi giorni prima, e precisamente in data 22.11.2022, egli aveva concluso con la stessa altro e diverso contratto di appalto (prot. n. 0112222), avente ad oggetto la Controparte_1 fornitura e la posa in opera di una pompa di calore con relativi accessori, da attuarsi, nel contesto degli interventi di ristrutturazione in corso presso il medesimo appartamento;
e)- che, con riferimento al contratto del 7.12.2022 [che, come detto, costituiva la sostanziale prosecuzione del precedente concluso con la in data 29.9.2022], la convenuta società appaltatrice si era resa CP_1 inadempiente i)- per mancata esecuzione del “carotaggio su controsoffitto in cartongesso, per la realizzazione del foro circolare utile al successivo alloggiamento dei faretti”, il cui corrispettivo, contrattualmente stabilito nell'importo di € 150,00, era già stato pagato, ii)- per mancato rispetto del termine di consegna delle opere, quale dall'art. 4 fissato al 28.2.2023, per cui, essendo stato, secondo quanto dichiarato dal Direttore dei Lavori Arch. , il cantiere liberato in data 27.3.2023 Testimone_1
e riconsegnato il giorno successivo ed essendo, all'art. 20, stabilita una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, la convenuta era tenuta a pagare, per tale titolo, la somma complessiva di ad €
1.350,00; iii)- per pretestuosa richiesta di lavori extracontrattuali secondo la fattura n. 18/2023 emessa in data 20.4.2023 per complessivo importo di € 6.248,00, che, oltre a riguardare opere mai eseguite, si poneva, comunque, in netto contrasto con la previsione contenuta nell'art. 10 del contratto in esame,
a mente del quale “L'Appaltatore non può apportare variazioni a quanto previsto nell'Allegato A né alle modalità di esecuzione dell'opera, salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente e, per quanto di competenza, del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva. […]. Qualora successivamente alla stipula del presente contratto e/o durante l'esecuzione dell'opera, in seguito ad eventi sopravvenuti, imprevedibili e/o non imputabili ad alcuna delle parti, sia necessario apportare variazioni a quanto previsto nel presente contratto, modifiche e/o integrazioni, le parti concorderanno le variazioni da introdurre ed il correlativo adeguamento del prezzo. […]), integrando pertanto una condotta manifestamente vessatoria nei confronti della committenza;
f)- che la società convenuta non aveva, altresì, adempiuto alle obbligazioni assunte col contratto del
22.11.2022, quale avente, come detto, ad oggetto la fornitura e posa in opera di pompa di calore, poiché, sebbene lui attore avesse regolarmente pagato il pattuito acconto di € 10.725,00, pari al 50% del convenuto complessivo corrispettivo, la prima, a tutto il mese di marzo 2023, non aveva ancora consegnato i necessari materiali, né aveva eseguito, in modo compiuto ed idoneo, alcuna opera preparatoria, per cui, non solo egli aveva legittimamente rifiutato il pagamento del secondo acconto, quale pattuito in ragione del 25%, ma altresì, il contratto in discussione doveva essere risolto, con restituzione dell'acconto già vanamente versato;
g)- che, stante la perdurante inerzia della convenuta, si era dovuto, per la realizzazione dei lavori rimasti ineseguiti, successivamente rivolgere ad altra impresa.
E concludeva pertanto chiedendo i)- che, con riferimento al contratto tra le parti concluso in data
7.12.2022, la convenuta società venisse condannata al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 1.500,00, a titolo di risarcimento del danno per le opere non realizzate (€
150,00) e di penale contrattuale per ritardo nella ultimazione dei lavori (€ 1.350,00), oltre interessi, dal giorno della domanda, sino al soddisfo, ovvero, in subordine, al pagamento di diversa somma liquidata in via equitativa ii)- che il contratto tra le parti precedentemente concluso in data 22.11.2022, venisse risolto per inadempimento della convenuta società appaltatrice, con, conseguentemente, condanna, di quest'ultima, al risarcimento del danno in ragione di € 10.725,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo (v. atto di cit., p. 9, sub 3.3.3.c.) ovvero del diverso importo determinato in via equitativa;
con vittoria di spese.
Costituitasi tardivamente in giudizio in data 5.3.3024, (l'udienza di comparizione quale, in citazione, fissata all'11.3.2024, fu, in sede di verifiche preliminari, differita al 27 3.2024), la convenuta società assumeva che, nel corso dell'attuazione del contratto di appalto concluso in data Controparte_1
7.12.2022, l'attore aveva ordinato nuovi ed ulteriori lavori, la cui esecuzione aveva, Parte_1 inevitabilmente, determinato il superamento della data di consegna, quale col contratto stesso già pattuita;
deduceva altresì che, nell'ambito del diverso contratto tra le parti stipulato in data 2.12.2022
[recte: 22.11.2022], quale avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di pompa di calore con relativi accessori, sarebbero stati comunque eseguiti lavori di muratura, quali quelli di apertura e chiusura delle tracce con relativo smaltimento del materiale di risulta, per un importo pari a circa il 50% del complessivo corrispettivo convenuto, quale corrispondente all'importo versato a titolo di acconto dall'attore; e concludeva pertanto chiedendo che tutte le avverse domande venissero respinte e, in via subordinata riconvenzionale, che il contratto del 22.11.2022, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera della pompa di calore con relativi accessori (prot. n. 0112222), venisse risolto per esclusivo fatto e colpa dell'attore, e che venisse conseguentemente accertato che nulla era da, lei società convenuta, all'attore dovuto;
con vittoria di spese.
Con ordinanza in data 22.7.2024, venivano, per intervenuta decadenza, respinte le istanze istruttorie, quali dalla parte convenuta formulate nella comparsa di costituzione tardivamente depositata, osservandosi che le stesse “avrebbero dovuto essere reiterate colle memorie integrative previste dall'art. 171 ter c.p.c., (“Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative, possono:…2)- almeno 20 giorni prima dell'udienza….indicare mezzi di prova e effettuare produzioni documentali;
”), che, nella specie, non sono state, come detto, da lei stessa depositate”.
Con successiva ordinanza in data 10.3.2025, ritenutasi la causa matura per la decisione, venivano assegnati alle parti termini di legge, ex art. 189 c.p.c., per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche.
All'udienza del 25.6.2025, avendo la sola parte attrice precisato le conclusioni, riportandosi ai propri precedenti scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Della domanda attorea di condanna della convenuta società al Controparte_1 pagamento di penale contrattuale e al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di obbligazioni assunte col contratto di appalto tra le parti concluso in data 7.12.2022
La domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna della convenuta società appaltatrice i)- al pagamento della complessiva somma di € 1.350,00, a titolo di penale contrattuale stabilita dall'art. 20 del contratto di appalto, quale, per la ristrutturazione dell'abitazione dell'attore, tra le parti concluso 7.12.2022, per avere essa ultimato le pattuite opere con 27 giorni di ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 4 del contratto stesso, e ii)- al risarcimento del danno in ragione di € 150,00 per mancata esecuzione del lavoro di “carotaggio su controsoffitto in cartongesso, per la realizzazione del foro circolare utile al successivo alloggiamento dei faretti”, quale col medesimo contratto pattuito, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
1)- Innanzitutto, è noto che per consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così,
Cass. Civ. S.U. n. 13533/01; conf., Cass. Civ. n. 2587/21, n. 826/15, n. 15659/11, n. 3373/10, n.
936/10, n. 13674/06, n. 2387/04).
2)- Ciò detto, quanto alla invocata penale contrattuale, deve osservarsi che l'art, 4 del contratto di appalto in discussione stabilisce che le opere appaltate avrebbero dovuto essere ultimate entro il giorno 28.2.2022 e che al successivo art. 20 è prevista una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella stessa ultimazione (v. contratto cit., in fascicolo di parte attrice, all. n. 3). Mentre è pacifico e documentato (v. comunicazione, via pec, della direttrice dei lavori Arch. , in fascicolo Testimone_1 di parte attrice, all. n. 4), che, esse furono ultimate in data 27.3.2023. Per cui, rilevandosi un ritardo di 27 giorni rispetto alla descritta scadenza, la convenuta appaltatrice società Controparte_1 per il discusso titolo di penale contrattuale, è tenuta pagare, in favore della parte attrice, la richiesta somma complessiva di € 1.350,00 (€ 50,00 x 27 = € 1.350,00).
Né la stessa convenuta, sebbene, secondo i principi generali, gravata del relativo onere, ha provato la dedotta circostanza per cui il descritto ritardo sarebbe stato determinato dalla necessità di eseguire nuove lavorazioni, contrattualmente non previste, quali, suo dire, dal committente richieste in corso d'opera, con conseguente – deve intendersi – implicita modifica del termine di ultimazione, per un verso, perché le istanze istruttorie sul punto da lei formulate nella comparsa di costituzione, sono state correttamente ritenute abbandonate, con conseguente decadenza, siccome non reiterate o richiamate nella seconda memoria integrativa, quale, nella specie, non depositata (v. supra, in Svolgimento del processo); e, per altro verso, perché nessuna rilevanza può all'uopo assumere la prodotta fattura n.
18/2023 dalla stessa convenuta, per complessivo importo di € 6.248,00, in data 20.4.2023 emessa con riferimento alle dedotte nuove lavorazioni, essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, le fatture, quali atti unilaterali del creditore, in funzione ricognitiva e partecipativa del rapporto, sono, ove, come nel caso di specie, dalla controparte non accettate, del tutto prive di qualsivoglia valenza probatoria (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 24027/23; n. 30309/22; n. 22401/04, n.
14891/02).
3)- L'inadempimento consistito nella mancata esecuzione del lavoro di “carotaggio su controsoffitto in cartongesso, per la realizzazione del foro circolare utile al successivo alloggiamento dei faretti”, quale dall'attore appaltante compiutamente e specificamente allegato, non è stato dalla convenuta società appaltatrice in alcun modo contestato;
con la conseguenza che quest'ultima deve essere condannata a pagare, all'attore, la somma di € 150,00, quale pattuita per corrispettivo del lavoro ineseguito, e dall'attore stesso già pacificamente corrisposta. (v., per la relativa quantificazione, punto
18 del preventivo in data 2.12.2022 allegato al contratto di appalto del 7.12.2022, in fascicolo di parte attrice, all. n. 3).
4)- Per quanto sin qui esposto, deve concludersi che, con riferimento al contratto di appalto tra le parti concluso in data 7.12.2022, la convenuta società deve essere condannata al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attore , della complessiva somma di € 1.500,00, di cui € Parte_1
1.350,00, per penale contrattuale, quale, per ritardo nell'ultimazione dei lavori, prevista dall'art. 20 del contratto stesso, e € 150,00 per parziale inadempimento, oltre, come richiesto, sull'intera sorte capitale, interessi legali dalla domanda (20.10.2023) al soddisfo.
II]- Della domanda attorea di risoluzione per inadempimento della società convenuta del contratto di appalto tra le parti in causa concluso in data 22.11.2022
La domanda in esame, con la quale la parte attrice, a motivo del denunciato integrale inadempimento della convenuta società appaltatrice chiede la risoluzione del precedente Controparte_1 contratto di appalto, tra le stesse parti concluso in data 22.11.2022, quale avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di una pompa di calore con relativo impianto fotovoltaico, così come meglio descritta all'art. 2 del contratto stesso e nelle condizioni ad esso allegate (v. doc. cit., in fascicolo di parte attrice, all. n. 5), deve essere accolta per le ragioni che seguono.
1)- La stessa società convenuta., seppure, secondo consolidato principio, gravata del relativo onere
(v. supra, sub I.1), non ha in alcun modo provato di aver eseguito, in tutto od in parte, le prestazioni oggetto del contratto di appalto in questione, essendosi essa limitata, ad affermare, di aver comunque realizzato lavorazioni prodromiche all'installazione dell'impianto termico oggetto del contratto;
ché, le prove orali, sul punto, da lei richieste colla comparsa di costituzione, sono state, come detto (v. supra, sub I.2), correttamente ritenute abbandonate, con conseguente decadenza, siccome non reiterate o richiamate nella seconda memoria integrativa, quale, nella specie, non depositata (v. supra, in Svolgimento del processo). Mentre un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio (nella specie, non disposta, e nemmeno sollecitata dalla parte convenuta), sarebbe risultata del tutto priva di utilità, poiché non avrebbe in alcun modo consentito di accertare se e quali opere la società convenuta abbia eseguito in esecuzione del contratto in esame;
risultando tra le parti pacifico che i lavori rimasti ineseguiti siano stati successivamente, realizzati da una terza impresa.
5)- Accertato che la convenuta società appaltatrice non ha adempiuto nessuna delle obbligazioni con esso assunte, deve essere, ai sensi dell'art. 1453 c.c., disposta la richiesta risoluzione del contratto di appalto in esame, quale tra le parti concluso in data 22.11.2022
III]- Della consequenziale domanda di condanna al risarcimento del danno
La domanda in esame, quale dall'attore proposta unitamente a quella di risoluzione Parte_1 per inadempimento del contratto di cui al paragrafo che precede, deve essere anch'essa accolta in ragione della somma di € 10.725,00, quale corrispondente a quella dallo stesso pacificamente e documentatamente alla società convenuta corrisposta a titolo di acconto (v. bonifico e fattura n.
1/2022, rispettivamente, in fascicolo di parte attrice, all.ti n. 6 e n. 7), da aumentarsi, come richiesto, degli interessi legali, dalla domanda (20.10.2023) al soddisfo.
IV]- Della domanda di risoluzione, per inadempimento dell'attore, dello stesso contratto di appalto del 22.11.2022, quale, in via subordinata riconvenzionale, dalla convenuta società
proposta nei confronti dell'attore medesimo Controparte_1
L'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto di appalto in esame, per inadempimento della convenuta società appaltatrice comporta di necessità, la Controparte_1 reiezione della domanda di risoluzione dello medesimo contratto, per inadempimento dell'attore, quale, in via subordinata riconvenzionale, dalla stessa società convenuta proposta.
V]- Del regolamento delle spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, quali proposte da Parte_1
nei confronti della società e da quest'ultima, in via riconvenzionale nei
[...] Controparte_1 confronti del primo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-I-
-condanna la convenuta società appaltatrice - con riferimento al contratto Controparte_1 di appalto tra le parti concluso in data 7.12.2022 - al pagamento, in favore dell'attore appaltante
, della complessiva somma di € 1.500,00, di cui € 1.350,00, per penale contrattuale, Parte_1 quale, per ritardo nell'ultimazione dei lavori, prevista dall'art. 20 del contratto stesso, e € 150,00, per parziale inadempimento, oltre interessi legali sull'intera sorte capitale, dal giorno della domanda
(20.10.2023) al soddisfo;
-II-
-risolve il precedente contratto di appalto tra le stesse parti concluso in data 22.11.2022, per inadempimento della convenuta società appaltatrice e, per l'effetto, Controparte_1
-condanna essa convenuta società al pagamento, in favore dell'attore Controparte_1
, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni assunte collo Parte_1 stesso contratto di appalto in data 22.11.2022, della complessiva somma di € 10.725,00, oltre interessi legali, dal giorno della domanda (23.10.2023) al soddisfo;
-III-
-respinge la domanda di risoluzione, per inadempimento dell'attore, del medesimo contratto in data 22.11.2022, quale, in via subordinata riconvenzionale, dalla società convenuta proposta;
-IV-
-condanna la stessa convenuta società al rimborso, in favore dell'attore Controparte_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 6.000,00, di cui € Parte_1
518,00 per esborsi (contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, lì 23 ottobre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Luigi Argan Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo.