Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 127
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato che le cartelle sono state notificate all'indirizzo PEC della società e non risultano impugnate, rendendo definitiva la pretesa impositiva.

  • Rigettato
    Mancata allegazione cartelle di pagamento all'atto di pignoramento

    L'atto di pignoramento è stato ritenuto motivato in tutti i suoi elementi essenziali, riportando i riferimenti alle cartelle di pagamento inevase e la natura dei crediti.

  • Rigettato
    Omessa motivazione atto di pignoramento

    L'atto di pignoramento, di natura esecutiva, è stato ritenuto ampiamente motivato in tutti i suoi elementi essenziali, riportando i debiti riferimenti alle cartelle di pagamento andate inevase, la natura dei crediti, le ragioni dell'azione esecutiva e i singoli importi.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione

    Il ricorso contesta la regolarità del titolo esecutivo e la notifica delle cartelle presupposte, attenendo quindi anche al merito della pretesa erariale, pertanto la giurisdizione spetta al giudice tributario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 127
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone
    Numero : 127
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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