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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1139/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - ON - Piazza Sandro Pertini 03100 ON FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 04784202400003301001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Parti non comparse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL, a mezzo del legale rappresentante Nominativo_1, ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate RI impugnando l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 04784202400003301001 e le sette cartelle di pagamento ad esso sottese, per un importo complessivo pari ad € 18.093,47.
La società ricorrente ha lamentato l'omessa notifica di tutte le cartelle di pagamento prodromiche, la loro mancata allegazione all'atto di pignoramento presso terzi nonché l'omessa motivazione dell'atto stesso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate RI che ha controdedotto sulle eccezioni di parte sollevando in via preliminare un difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, nonché, nel merito, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso producendo in tal senso documentazione a sostegno della correttezza della notificazione degli atti presupposti.
Il processo è stato trattato e deciso all'udienza del 26.01.2026 in assenza delle parti, non comparse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione riguardante il difetto di giurisdizione di questa Corte di giustizia
Tributaria.
Il ricorrente non ha impugnato l'atto lamentando vizi della procedura di esecuzione forzata, ma ha solo contestato la regolarità del titolo esecutivo affermando il difetto di notifica delle cartelle sottese aventi tutte ad oggetto crediti di natura tributaria la competenza per i quali è del giudice tributario.
Avendo la parte contestato non solo i vizi propri dell'atto di pignoramento ma anche questioni di merito riconducibili direttamente al titolo esecutivo (la mancata notificazione delle cartelle), e dunque la stessa legittimità dell'esecuzione forzata in quanto iniziata pur in difetto delle notifiche degli atti presupposti, allora correttamente è stato presentato ricorso davanti al giudice tributario anziché davanti al giudice ordinario in persona del giudice dell'esecuzione, riguardando i motivi di doglianza anche il merito della pretesa erariale e non solo i vizi di forma dell'atto opposto.
Ora, quanto alle eccezioni di forma proposte, ossia i vizi dell'atto impugnato, esse sono destituite di fondamento essendo esso, di natura esecutiva, ampiamente motivato in tutti i suoi elementi essenziali riportando i debiti riferimenti alle cartelle di pagamento andate inevase nonché alla natura dei crediti, alle ragioni dell'azione esecutiva e, nel dettaglio, i singoli importi, sicchè la parte è stata messa ampiamente in condizione di conoscere perfettamente la natura e l'oggetto della pretesa.
Quanto, invece, alle eccezioni di omessa notifica delle cartelle presupposte, essa non hanno alcun pregio essendo stato dimostrato dall'Agenzia resistente che furono tutte portate a conoscenza della ricorrente mediante invii all'indirizzo pec della società. Una volta ricevute, nessuna impugnazione risulta esser stata fatta di talchè la pretesa impositiva si è resa definitiva.
Per questo motivo la Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia resistente che si liquidano in € 1000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle
Entrate RI che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. ON lì
26.01.2026 Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1139/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - ON - Piazza Sandro Pertini 03100 ON FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 04784202400003301001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Parti non comparse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL, a mezzo del legale rappresentante Nominativo_1, ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate RI impugnando l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 04784202400003301001 e le sette cartelle di pagamento ad esso sottese, per un importo complessivo pari ad € 18.093,47.
La società ricorrente ha lamentato l'omessa notifica di tutte le cartelle di pagamento prodromiche, la loro mancata allegazione all'atto di pignoramento presso terzi nonché l'omessa motivazione dell'atto stesso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate RI che ha controdedotto sulle eccezioni di parte sollevando in via preliminare un difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, nonché, nel merito, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso producendo in tal senso documentazione a sostegno della correttezza della notificazione degli atti presupposti.
Il processo è stato trattato e deciso all'udienza del 26.01.2026 in assenza delle parti, non comparse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione riguardante il difetto di giurisdizione di questa Corte di giustizia
Tributaria.
Il ricorrente non ha impugnato l'atto lamentando vizi della procedura di esecuzione forzata, ma ha solo contestato la regolarità del titolo esecutivo affermando il difetto di notifica delle cartelle sottese aventi tutte ad oggetto crediti di natura tributaria la competenza per i quali è del giudice tributario.
Avendo la parte contestato non solo i vizi propri dell'atto di pignoramento ma anche questioni di merito riconducibili direttamente al titolo esecutivo (la mancata notificazione delle cartelle), e dunque la stessa legittimità dell'esecuzione forzata in quanto iniziata pur in difetto delle notifiche degli atti presupposti, allora correttamente è stato presentato ricorso davanti al giudice tributario anziché davanti al giudice ordinario in persona del giudice dell'esecuzione, riguardando i motivi di doglianza anche il merito della pretesa erariale e non solo i vizi di forma dell'atto opposto.
Ora, quanto alle eccezioni di forma proposte, ossia i vizi dell'atto impugnato, esse sono destituite di fondamento essendo esso, di natura esecutiva, ampiamente motivato in tutti i suoi elementi essenziali riportando i debiti riferimenti alle cartelle di pagamento andate inevase nonché alla natura dei crediti, alle ragioni dell'azione esecutiva e, nel dettaglio, i singoli importi, sicchè la parte è stata messa ampiamente in condizione di conoscere perfettamente la natura e l'oggetto della pretesa.
Quanto, invece, alle eccezioni di omessa notifica delle cartelle presupposte, essa non hanno alcun pregio essendo stato dimostrato dall'Agenzia resistente che furono tutte portate a conoscenza della ricorrente mediante invii all'indirizzo pec della società. Una volta ricevute, nessuna impugnazione risulta esser stata fatta di talchè la pretesa impositiva si è resa definitiva.
Per questo motivo la Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia resistente che si liquidano in € 1000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle
Entrate RI che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. ON lì
26.01.2026 Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini