Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott. Francesco Bruno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 330/2024 R.G,
TRA
Parte_1
di Salerno, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, in
[...]
virtù di procura in atti, dall'avv. Eva Anzalone, elettivamente domiciliata in Salerno, al Largo Città di Ippocrate presso l' . Controparte_1
APPELLANTE
E
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rappresentate e difese, in virtù di procura in atti, dall'avv. Raffaele Falce, elettivamente domiciliate in Controne (SA), alla Via S.S. 488, n. 10.
APPELLATE
4580/2021 del 17.02.2024.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 2 giugno 2021, , Controparte_2
e , rispettivamente moglie e figlie del defunto Controparte_4 CP_3 Per_1
, hanno convenuto in giudizio l'
[...] [...]
, deducendo la responsabilità della Controparte_5
medesima struttura sanitaria per il decesso del proprio congiunto, avvenuto il 25 giugno
2018, a seguito di complicanze insorte nel corso di un intervento chirurgico programmato per la rimozione di una “massa surrealinica sx” dovute alla “lesione iatrogena della vena cava inferiore”; al riguardo hanno esposto che in data 1° giugno
2018 , veniva ricoverato presso il Reparto di Chirurgia Generale Persona_1
Contro dell di Salerno per essere sottoposto a intervento di surrenectomia sinistra in laparoscopia;
che l'intervento chirurgico veniva eseguito il 12 giugno 2018 a partire dalle ore 16.50 ad opera di un'équipe composta dai dottori (primo operatore), Per_2
, e con assistenza anestesiologica dei dottori e Per_3 Per_4 Per_5 Parte_2
che durante l'intervento si verificava una grave complicanza intraoperatoria Pt_3
costituita da una lesione iatrogena della vena cava inferiore, che determinava un'emorragia massiva, per cui, a causa della gravità dell'evento, l'intervento veniva convertito in laparotomia alle ore 18.15 e veniva richiesto, alle ore 18.45, l'intervento del chirurgo vascolare dr. , la cui prestazione si concludeva alle ore 22.30 e il Per_6
paziente veniva trasferito in Rianimazione alle ore 22.45 in condizioni critiche;
che nei giorni successivi la condizione clinica rimaneva gravemente compromessa, con progressivo deterioramento delle funzioni vitali, e, in data 25 giugno 2018 il Per_1
decedeva per shock settico conseguente a sepsi da infezione polmonare, insorta su quadro di ipovolemia severa;
che, a seguito del decesso veniva instaurato un procedimento penale (n. 5829/2018 RG), nel quale la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal P.M. concludeva per la sussistenza di profili di colpa medica a carico dei componenti dell'équipe chirurgica per imperizia e negligenza nell'esecuzione dell'intervento e nella gestione della successiva emergenza emorragica;
che, in data
07.03.2019 le ricorrenti e le depositavano ricorso per accertamento Controparte_2
tecnico preventivo, ex art. 696-bis c.p.c., nel quale i consulenti nominati, dott.
[...]
medico legale, e prof. , chirurgo, avevano evidenziato plurimi Per_7 Persona_8
profili di colpa medica;
che, quindi, le consulenze tecniche svolte sia in sede penale che in sede civile concordavano nel ritenere sussistente il nesso di causalità tra la lesione intraoperatoria e l'evento morte;
tanto premesso chiedevano, quindi, iure proprio, il risarcimento del danno parentale da perdita del congiunto, e, iure hereditatis, per il danno terminale biologico subito in vita da . Persona_1
Nel costituirsi in giudizio l Controparte_7
ha, in via preliminare, eccepito l'improcedibilità e
[...]
inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., per violazione della L. n. 24/2017
(“ ”); richiesto la sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., per pendenza CP_8
del procedimento penale e la nullità della C.T.U. svolta in ATP per carenza del contraddittorio, chiedendo, in ogni caso il rigetto della domanda nel merito.
Con ordinanza ex art. 702 -ter, comma 5, c.p.c. del 17 febbraio 2024, il Tribunale di
Salerno ha rigettato tutte le eccezioni preliminari e accolto la domanda, accertando la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, condannandola al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis in favore delle ricorrenti, nonché alla rifusione delle spese legali e peritali.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'
[...]
chiedendone la riforma, con il favore Controparte_7
delle spese, deducendo a motivi:
1) L'erronea qualificazione della responsabilità come contrattuale, in luogo della corretta natura extracontrattuale dell'azione iure proprio, con conseguente violazione degli artt. 1218 e 1228 c.c., nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente inquadrato la domanda degli eredi del paziente come azione contrattuale, sostenendo che l'azione iure proprio deve considerarsi di natura extracontrattuale con diverso onere probatorio;
2) L'insussistenza della responsabilità per difetto di nesso causale, nonché
l'inidoneità e inattendibilità della consulenza tecnica, censurando la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto provato il nesso causale tra l'intervento chirurgico e l'evento morte, deducendo al riguardo che la condotta dei sanitari fosse conforme a diligenza e alle linee guida in materia, non essendosi, peraltro, nemmeno operata una graduazione fra le responsabilità degli operatori e che, in ogni caso, il danno risultava accertato sulla scorta di un giudizio di ragionevole verosimiglianza.
Si sono costituite , e che hanno contestavano Controparte_2 Controparte_4 CP_9
l'appello e i motivi addotti a sostegno, chiedendone, con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da note di trattazione scritta depositate telematicamente, all'udienza del 12 marzo 2025 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello non è fondato.
Con il primo motivo l'appellante censura la decisone del Tribunale che ha erroneamente inquadrato la domanda degli eredi del paziente come azione contrattuale, mentre l'azione proposta iure proprio deve considerarsi di natura extracontrattuale.
Il motivo di gravame, seppur fondato sul piano della qualificazione giuridica, è irrilevante ai fini decisori.
Sul punto, giova premettere che, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “l'azione risarcitoria esercitata dai congiunti del paziente defunto è di natura extracontrattuale, non potendo i medesimi essere considerati titolari di un diritto nascente dal contratto di spedalità stipulato dal congiunto con la struttura sanitaria”.
(Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2015, n. 5590).
Infatti, come chiarito da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il rapporto contrattuale sussiste esclusivamente tra il paziente e la struttura sanitaria
(c.d. contratto di spedalità ex art. 7 L.24/2017).
I familiari del paziente deceduto non sono titolari di diritti nascenti dal contratto in via diretta, né possono invocare il meccanismo degli effetti protettivi del contratto verso terzi. (Cass. civ.
8.7.2020 n.14258).
Nel caso di specie, le appellate hanno agito per il risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis, per cui non sussistendo tra le parti un vincolo contrattuale, il giudice di primo grado, nel valutare la sussistenza del danno iure proprio, ha erroneamente applicato il regime probatorio di cui agli art. 1218 e 1228 c.c., anziché quello dell'art. 2043 c.c. in violazione del principio dispositivo e dell'onere probatorio. La responsabilità dell'azienda sanitaria verso le appellate è pertanto, di natura extracontrattuale, con conseguentemente inversione dell'onere probatorio in capo alle attrici, che sono tenute a dimostrare, oltre al danno, la colpa medica e il nesso causale.
Tale onere probatorio risulta, tuttavia, idoneamente assolto con la produzione documentale e le risultanze della consulenza tecnica svolta in sede di ATP.
Le appellate hanno, infatti, provato l'errore medico ascritto con l'avvenuto rinvio a giudizio dei sanitari che hanno eseguito l'intervento, sulla scorta della consulenza tecnica redatta in sede penale.
Le allegazioni di parte attrice sono state, poi, suffragate dalla consulenza redatta in sede di ATP.
Il motivo non può, quindi, essere accolto.
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisone del Tribunale che ha ritenuto provato il nesso causale tra l'intervento chirurgico e l'exitus del paziente.
La doglianza è infondata.
Dalla C.T.U. redatta in sede di ATP e acquisita nel presente giudizio emerge che la lesione della vena cava inferiore è da ritenersi “iatrogena”, provocata dall'equipe chirurgica dell'AOU, e che essa ha determinato la massiva emorragia ematica, seguita da complicanze infettive e sepsi polmonare letale.
L'elaborato peritale concorda con le risultanze della perizia svolta in sede penale.
È principio consolidato che “il giudice può fondare il proprio convincimento anche su consulenza tecnica espletata in un diverso procedimento, purché le parti siano state messe in grado di contraddire
Quanto al nesso causale, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità medica, il nesso causale può dirsi provato se, alla stregua di criteri probabilistici logico-scientifici, l'attività del sanitario ha avuto efficacia concausale rilevante nella produzione dell'evento lesivo” (Cass. civ., SS.UU., 11 gennaio 2008,
n.577).
Rileva questa Corte che la consulenza tecnica ha correttamente applicato tale criterio e che le conclusioni cui sono pervenuti i tecnici incaricati sono del tutto condivisibili in quanto immuni da vizi logici e adeguatamente motivate anche in relazione al fatto che non sono state forniti elementi di natura tecnica contrari, idonei ad inficiare tali conclusioni.
I consulenti, con ragionamento condivisibile hanno, infatti, offerto al giudice i risultati di un'analisi attenta e particolareggiata, condotta con adeguati criteri scientifici che, per effetto di una minuziosa descrizione dello stato clinico del paziente e degli elementi anamnestici e clinici disponibili e sulla scorta della documentazione sanitaria in atti, ha consentito di accertare le condotte omissive dei sanitari e la loro incidenza causale.
Infatti, da quanto accertato dai consulenti il trattamento in via laparoscopica, sebbene considerato come il gold standard, va, comunque, valutato caso per caso e, per quello in esame, sconsigliato per la concomitanza di vari fattori di aumentato rischio di complicanze intraoperatorie, quali la obesità del paziente e la epatomegalia.
Inoltre, la lesione della vena cava, per la lunghezza e per la configurazione lineare è stata certamente determinata da una incisione chirurgica.
Infine, anche la tempistica tra il verificarsi dell'emorragia intraoperatoria e la riparazione delle lesione cavale ha aggravato fortemente il compromesso quadro clinico, contribuendo all'exitus del . Per_1
In conseguenza, nel caso in esame, il riferimento alla possibilità che un trattamento sanitario adeguato avrebbe potuto evitare il decesso del , non deve intendersi Per_1
come formula dubitativa, ma come corretto criterio di valutazione del nesso di causalità che caratterizza la responsabilità professionale. Invero, in tema di nesso di causalità, secondo i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di illecito civile, nell'accertamento del nesso causale vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno (Cass. n. 16123/2010; cfr anche Cass. S.U. n. 576/2008; Cass. n. 10741/2009).
In conseguenza, l'istanza di nuova C.T.U., reiterata in tale sede, non si appalesa necessaria alla luce della correttezza e completezza della stessa, nonché delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta, non supportate da concreti elementi di natura tecnica.
Va, infine, evidenziata la sussistenza del danno iure hereditatis.
Al riguardo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “il danno terminale o danno catastrofale, è configurabile anche in assenza di piena lucidità cognitiva, quando vi sia un apprezzabile lasso temporale tra lesione e morte e una consapevolezza, anche solo intermittenziale, della propria condizione”. In particolare, sottolinea che ciò che rileva
è la percezione della propria imminente fine, indipendentemente dalla durata della lucidità. (Cass. civ. n.23153/2019; Cass. civ. n.16272/2023).
Nel caso in esame, il è sopravvissuto per 13 giorni dopo l'intervento e, Per_1
secondo le annotazioni cliniche, ha avuto in parte coscienza della propria condizione.
Parimenti infondata è la censura sollevata dall'appellante, secondo cui la sua responsabilità andava graduata, e diversamente commisurata, in relazione al ruolo svolto dai singoli sanitari nell'equipe che ha eseguito l'intervento. Invero, in tema di responsabilità sanitaria, l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'équipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, sicché rientra tra gli obblighi di ogni singolo componente di una équipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sotto-ordinata, anche quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica contenente tutti i dati per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente ed eventualmente segnalare, anche senza particolari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate e alla scelta stessa di procedere all'operazione, potendo solo in tali casi esimersi dalla concorrente responsabilità dei membri dell'equipe nell'inadempimento della prestazione sanitaria (Cassazione civile, sez. III,
17/10/2019, n. 26307).
Parimenti infondata è la censura attinente alla mancata determinazione delle percentuali di colpa ascrivibili al sanitario, rispetto alla responsabilità della CP_10
presso cui si è svolto l'intervento.
Grava, infatti, esclusivamente sulla parte che ritiene di aver contribuito in misura minore nella causazione del danno l'onere di indicare concreti elementi tali da poter consentire la graduazione delle colpe.
Orbene, nel caso in esame, trattandosi di errore meramente chirurgico alcuna diversa,
o predominante, responsabilità della Struttura appare configurabile.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza. P.M.Q.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, dall Controparte_7
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter co 5 c.p.c. del Tribunale di Salerno del 17
[...]
febbraio 2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 13.78,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Presidente estensore.
dott.ssa Giuliana Giuliano