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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 06/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 378 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 5/03/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SPADARO MARIA C.F._1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “L'avv. Maria Spadaro si Parte_1
riporta integralmente alla CTU del dott. depositata in data 21.01.2025 che così, Persona_1 conclude: “Il ricorrente nato a [...] il [...] è invalido con Parte_1
riduzione permanente della capacità lavorativa al 77%. Decorrenza dei benefici dalla data della visita di revisione (01.12.2022) con revisione di giudizio a due anni”.
Pertanto, la presente difesa si riporta integralmente a quanto dedotto, richiesto e concluso nell'atto di opposizione insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Chiede che la causa venga decisa con condanna alle spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. vista la nota depositata dal procuratore dell' “ richiama le conclusioni precedentemente CP_1
formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Persona_2
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
13/03/2024 , il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_1
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“esiti nefrectomia dx per carcinoma renale (Giugno 2019) sindrome depressiva endoreattiva ipertensione arteriosa.
Il sottoscritto C.T.U. dopo accurata valutazione delle materiali capacità del soggetto, tenuto conto delle risultanze della visita medico-legale e della documentazione sanitaria allegata, in armonia con i quesiti posti dall'Ill.mo Signor Giudice del lavoro, ha accertato che:
Il ricorrente nato a [...] il [...] è invalido con riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa al 77%.
Decorrenza dei benefici dalla data della visita di revisione (01/12/2022) con revisione di giudizio a
2 anni. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta una invalidità pari al 77% con decorrenza dei benefici dalla data della visita di revisione (01/12/2022) con revisione di giudizio a 2 anni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta una invalidità pari al 77% con Parte_1
decorrenza dei benefici dalla data della visita di revisione (01/12/2022) con revisione di giudizio a 2 anni.
CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 06/03/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 5/03/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SPADARO MARIA C.F._1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “L'avv. Maria Spadaro si Parte_1
riporta integralmente alla CTU del dott. depositata in data 21.01.2025 che così, Persona_1 conclude: “Il ricorrente nato a [...] il [...] è invalido con Parte_1
riduzione permanente della capacità lavorativa al 77%. Decorrenza dei benefici dalla data della visita di revisione (01.12.2022) con revisione di giudizio a due anni”.
Pertanto, la presente difesa si riporta integralmente a quanto dedotto, richiesto e concluso nell'atto di opposizione insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Chiede che la causa venga decisa con condanna alle spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. vista la nota depositata dal procuratore dell' “ richiama le conclusioni precedentemente CP_1
formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Persona_2
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
13/03/2024 , il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_1
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“esiti nefrectomia dx per carcinoma renale (Giugno 2019) sindrome depressiva endoreattiva ipertensione arteriosa.
Il sottoscritto C.T.U. dopo accurata valutazione delle materiali capacità del soggetto, tenuto conto delle risultanze della visita medico-legale e della documentazione sanitaria allegata, in armonia con i quesiti posti dall'Ill.mo Signor Giudice del lavoro, ha accertato che:
Il ricorrente nato a [...] il [...] è invalido con riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa al 77%.
Decorrenza dei benefici dalla data della visita di revisione (01/12/2022) con revisione di giudizio a
2 anni. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta una invalidità pari al 77% con decorrenza dei benefici dalla data della visita di revisione (01/12/2022) con revisione di giudizio a 2 anni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta una invalidità pari al 77% con Parte_1
decorrenza dei benefici dalla data della visita di revisione (01/12/2022) con revisione di giudizio a 2 anni.
CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 06/03/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini