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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di EN
Causa R.G. 2097 /2023 Oggi 9 giugno 2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Francesca Del
Giudice, nota all'Ufficio, per la parte attrice e l'Avv. Simona Fulceri, nota all'Ufficio, in sostituzione dell'Avv. Panzieri, per la parte convenuta. Le procuratrici delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Le procuratrici delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via riconvenzionale ed istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche in via riconvenzionale ed istruttoria insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese per la loro quantificazione l'Avvocato Del Giudice insiste per la condanna come da istanza depositata ai fini del gratuito patrocinio, mentre l'Avv. Fulceri sul punto e per la quantificazione delle stesse si rimette alla nota depositata, chiedendo le procuratrici delle parti di essere esonerate dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 12,07 alle ore 12,24 per riunione con Dott. Spina su tabelle Giudice di Pace Montepulciano, di nuovo sospesa dalle ore 12,59 alle ore 13,30 per cause R.G. 1075/24 e 2218/22, ancora sospesa dalle ore 17,59 alle ore 20,18 per riunione con Presidente Dott. Marinai) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo,
1 anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,50).
Alle ore 20,51 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 20,52
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di EN , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 2097 /2023 R.G.A.C., Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615,
2' comma c.p.c.) immobiliare
promossa da:
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
Francesca Del Giudice ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in EN,
2 Via Vittorio Veneto, 13, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione all'atto di intervento del terzo su pignoramento immobiliare
ATTRICE OPPONENTE
contro
, con sede in EN, in persona del E_
legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo
Panzieri ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in via del Capitano 4
EN, come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTO OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'atto di intervento del terzo su pignoramento immobiliare ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio il in persona del legale E_
rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia
l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertato e dichiarato che, a seguito dei pagamenti effettuati dalla dott.ssa così come spiegati nel corpo del presente atto, Parte_1
il d.i. r.g. 1542 del 2015 risulta pagato ed estinto e il d.i. r.g. 1443 del 2018 parzialmente pagato, in tesi, dichiarare l'intervenuta inefficacia dei titoli e la conseguente illegittimità e inammissibilità dell'intervento così come proposto dal (C.F. E_
) nella procedura immobiliare R.G.E. 22/2023 Tribunale di EN in ipotesi, P.IVA_1
dichiarare l'intervenuta inefficacia del titolo d.i. r.g. 1542 del 2015, poiché estinto per totale pagamento
e ridurre l'intervento proposto dal (C.F. E_
) nella procedura immobiliare R.G.E. 22/2023 Tribunale di EN all'importo € P.IVA_1
1.498,04, ovvero la somma residua dovuta per il titolo r.g. 1443/2018 al netto del pagamento
3 effettuato. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.”.
Si è costituito in giudizio il , in E_
persona del legale rappresentante pro tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Piaccia al
Tribunale di EN Ecc.mo, per le causali di cui in premessa, rigettare la
domanda proposta da parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
accertare, in via riconvenzionale, l'importo del dovuto da parte della sig.ra
all'amministrazione condominiale alla data del 7.09.2023 (corrispondente Parte_1
alla data di approvazione del bilancio consuntivo gestione 1 luglio 2021 – 30 giungo
22 e relativo stato di ripartizione, e del bilancio preventivo gestione 1 luglio 22 – 30
giugno 23).Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e, fallite le trattative sopravvenute e ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza ex art. 281sexies c.p.c. con termine per note concesse anche ai fini della discussione
All'udienza del 9 giugno 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'attrice nell'introdurre il presente giudizio ha dedotto che in data 3.1.2023
ha ricevuto la notifica di pignoramento immobiliare, poi iscritto presso il Tribunale
di EN con il numero 22/2023 R.G.E., con cui le veniva intimato il pagamento di €
3.916,02. Rigettata la proposta di piano di rientro formulata direttamente al creditore,
in data 8.3.2023 ha presentato istanza di conversione del Parte_1
4 pignoramento ex art. 495 c.p.c., con pagamenti mensili, nonché con sostituzione al bene pignorato di una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante comprensiva del capitale interesse e spese.
Al momento del deposito della somma di €.700,00 l'attrice scopriva che il creditore, odierno convenuto, aveva proposto intervento sulla base di due provvedimenti monitori emessi dal Giudice di Pace di EN e precisamente r.g.
1542/15 di importo capitale di € 4.293,58 e l'altro r.g. 1443/2018 di importo capitale pari ad € 781,96.
A questo punto l'attrice preso atto che nell'atto di intervento non veniva menzionato il pagamento della complessiva somma di €. 5.600,00 versata con i seguenti pagamenti: in data19.2.2019 aveva provveduto a versare € 500,00 all'Avv.
Panzieri; in data 24.11.2020 aveva effettuato un bonifico in favore del CP_1
per un importo di € 5.000,00 ed in data 25.11.2020 aveva versato altri €.100,00 come da mail tra l'avv. Panzieri e l'Avv. Ciseri.
Ritenuto che
, quindi a fronte di detti pagamenti l'intervento fosse illegittimo ha proposto opposizione prima in sede esecutiva e poi introducendo il presente contenzioso, assumendo che le somme di cui ai predetti decreti ingiuntivi fossero state saldate e non potessero essere oggetto di intervento nella procedura di pignoramento immobiliare R.G. 22/2023.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto ha evidenziato che i CP_1
pagamenti indicati dall'attrice ed intervenuti non nell'immediatezza della notifica dei provvedimenti monitori ma successivamente, erano stati imputati anzitutto alle spese legali di cui ai precetti già in essere, e per il residuo in acconto delle rate condominiali maturate e non comprese nei titoli già in essere, come da bilanci condominiali, regolarmente approvati, da cui emergevano anche gli ulteriori maggiori oneri medio tempore maturati. Eccependo in rimisi che l'imputazione fatta
5 nel bonifico di €. 5.000,00 in assenza di espresso assenso del debitore non poteva ritenersi validamente effettuata e secondariamente che trattandosi di pagamento non estintivo ex art. 1194 c.c. il debitore non può imputare il pagamento al capitale,
piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore, rilevando come l'imputazione alle spese legali emergesse dallo stesso doc. 5 di parte attrice ed evidenziando che alla data della costituzione nel presente giudizio il debito dell'attrice nei confronti del convenuto ammontava ad €. 7.975,22, CP_1
insistendo per il rigetto dell'opposizione ed in via riconvenzionale per l'accertamento delle somme ad oggi dovute dall'attrice al Condominio.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla imputazione dei pagamenti per €. 5.600,00
Emerge dalla documentazione versata in atti che con riferimento ai D.I. del
2015 e del 2018 le spese legali maturate ammontavano a complessivi €. 2.018,15
all'esito della notifica dei precetti mentre le somme dovute per capitale ed interessi alla data di notifica dei precetti ammontava ad €. 5.079,89. Appare, pertanto di tutta evidenza che la somma complessiva di €. 5.600,00, peraltro, non versata in unica soluzione, ma con tre diversi pagamenti non era idonea ad estinguere il debito relativo ai D.I. 1542/15 e 1443/2018. Fermo ciò, va anche evidenziato che il debito che tutt'ora grava sull'attrice è inerente ad oneri condominiali non pagati in relazione ai diversi anni di bilancio e consuntivi, come depositati e documentati in atti.
A questo punto preme attirare l'attenzione sul fatto che l'odierna opposizione si fonda sull'assunto dell'attrice che la somma di €. 5.004,00 versata con bonifico in data 24.11.2020 ed espressamente vota al “saldo precetti su D.D.L.L: nn 1542/15 e
1443/18 in acconto sul successivo dovuto da parte di ” (v doc. 4 Parte_1
di parte attrice) abbia coperto l'importo capitale dovuto con detti decreti ingiuntivi,
6 mentre i 600,00 euro corrisposti direttamente all'Avv. Panzieri tramite il Collega
Ciseri abbiano coperto, almeno parzialmente, le spese di detti provvedimenti monitori.
A questo punto va precisato che recentemente la Suprema Corte proprio in tema di imputazione dei pagamenti parziali ha avuto modo di precisare che “…gli
artt. 1193 -1196 cod. civ., inseriti nel Capo II, rubricato «Dell'adempimento delle
obbligazioni» e nella Sezione I che tratta dell'«Adempimento in generale», dettano
una serie di regole che la dottrina più autorevole ha ricondotto agli «adminicula»
del regime dell'adempimento. Specificamente si pone un problema di imputazione
del pagamento quando il debitore ha nei confronti del creditore più debiti della
stessa specie e la prestazione non è sufficiente ad estinguerli tutti. In questo caso, il
debitore ha la facoltà di imputare il pagamento al debito che intende soddisfare,
ovvero di determinare quale sia il debito che con il pagamento eseguito vuole
estinguere; facoltà che viene esercitata mediante una dichiarazione unilaterale
recettizia che può essere anche non espressa e il cui accertamento è comunque
insindacabile in Cassazione (Cass., 17 marzo 1978, n. 1347; Cass., 7 febbraio 1975,
n. 489). In assenza dell'imputazione del pagamento ad uno specifico debito, operano
le regole sussidiarie di cui all'art. 1193, comma secondo, cod. civ., ovvero
l'imputazione va fatta al debito scaduto;
tra più debiti scaduti a quello meno
garantito; tra più debiti ugualmente garantiti al più oneroso per il debitore;
tra più
debiti ugualmente onerosi al più antico ed, infine, proporzionalmente ai vari debiti.
Inoltre, se il debitore non esercita la facoltà di cui all'art. 1193 cod. civ.,
l'imputazione può essere fatta dal creditore in sede di rilascio della quietanza, ai
sensi dell'art. 1195 cod. civ., ed in questo caso, se il debitore riceve la quietanza,
accetta anche l'imputazione compiuta dal creditore e non può più pretendere una
7 diversa imputazione, fatta eccezione per le ipotesi specificamente previste in cui vi
sia stato dolo o sorpresa da parte del creditore. In tale contesto normativo, l'art.
1194, secondo comma, cod. civ., nel prevedere che il pagamento fatto in conto
capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi, stabilisce
un'ulteriore regola che mentre secondo la dottrina rappresenta un limite alla facoltà
di imputazione del debitore, secondo la giurisprudenza di questa Corte costituisce
un'eccezione alle norme suppletive dell'art. 1193, secondo comma, cod. civ. (Cass.,
22 maggio 1973, n. 1492). L'art. 1194 cod. civ. è, comunque, concordemente
ritenuto una norma puramente dispositiva, dato che il legislatore prevede che,
nonostante quanto statuito dal secondo comma, se c'è il consenso del creditore,
l'imputazione può essere fatta al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese
(art. 1194, primo comma, cod. civ.). Sui tempi di esercizio di tale facoltà, questa
Corte ha affermato che il debitore che non abbia imputato la somma ad uno
specifico debito al momento del pagamento perde la relativa facoltà e una
imputazione successiva sarà possibile soltanto con il consenso del creditore, ovvero
con l'accordo delle parti e che, ove tale consenso intervenga, l'imputazione sarà
valida (Cass., 7 febbraio 1975, n. 474)……… Dai principi sopra richiamati - le
norme di cui agli artt. 1193 e 1194 cod. civ. dettano delle facoltà che il debitore può
esercitare con riguardo ad obbligazioni per le quali il creditore possa pretendere
l'adempimento del debitore;
le regole di imputazione in essi previste sono dettate per
determinare a quale obbligazione ogni singolo adempimento vada imputato;
dette
facoltà vanno esercitate all'atto del pagamento, a pena di inefficacia
dell'imputazione successivamente proposta in assenza del consenso del
creditore;…” (v. Cass. Ord. 3644/21).
8 Orbene, applicando i suddetti principi al caso sub iudice emerge che va ritenuta valida l'imputazione effettuata con bonifico del 24.11.2020 per complessivi
€. 5.004,00, con la conseguenza che in sorte capitale restavano e restano scoperti €.
75,89 (per il capitale D.I. 2015 e del 2018) ed €. 1.418,15 per spese legali (detratti i
600,00 euro versati all'Avv. Panzieri tramite l'Avv. Ciseri come da documentazione in atti). Ne consegue che per dette residue somme il convenuto aveva ed CP_1
ha diritto di insinuarsi nel pignoramento in essere.
Alla luce della giurisprudenza richiamata, infatti, non può accogliersi l'imputazione effettuata solo in epoca successiva e dopo il pignoramento dalla convenuta.
Ne consegue che a fronte di quanto sopra l'opposizione è solo parzialmente fondata potendosi il convenuto insinuare nel pignoramento in essere per CP_1
complessivi €. 1.494,04, come sopra determinati, quale residuo avere per i decreti ingiuntivi del 2015 e del 2018.
Sulla domanda riconvenzionale
La parte convenuta in via riconvenzionale ha chiesto accertarsi il debito dell'attrice alla data di costituzione in giudizio. Emerge dalla documentazione versata in atti che l'attrice ha partecipato a tutte le assemblee che avevano all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ne consegue che alla data della costituzione in giudizio, come da bilanci depositati e debitamente approvati dalla la Parte_1
stessa ha maturato un debito nei confronti del convenuto pari ad €. CP_1
7.975,22
Sulle spese di lite
9 In considerazione della parziale soccombenza reciproca appaiono sussistenti i presupposti per una integrale compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di lite tra le parti.
Vista l'istanza di liquidazione ai fini del gratuito patrocinio riserva ogni provvedimento all'esito del deposito dell'attestazione da parte dell CP_2
della permanenza alla data odierna dei requisiti patrimoniali e reddituali
[...]
dell'attrice ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio onerando detta parte, e per essa il di lei difensore, del deposito di detta documentazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- ritenuta parzialmente fondata l'opposizione proposta dichiara il diritto della parte convenuta ad insinuarsi nel pignoramento in essere per la minor somma di €.1.494,04, come sopra determinata quale residuo avere in ordine ai D.I. 1542/15 e 1443/2018;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta e sulla base della documentazione versata in atti accerta e dichiara che il debito residuo in capo all'attrice alla data della costituzione in giudizio ammontava ad €. 7.975,22 come da bilanci depositati in atti ed approvati dall'attrice per quanto d sua competenza
- visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti di causa le spese di lite come sopra motivato;
- riserva all'esito del deposito della documentazione di cui alla parte motiva da parte dell'attrice ogni decisione in ordine alla richiesta liquidazione ai fini del gratuito patrocinio;
10 - visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
EN lì 9 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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