TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/03/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3610/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3610/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PALONE Parte_1 C.F._1
RAFFAELE
ADOTTANTE nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
ADOTTANDA
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: adozione di maggiorenne.
CONCLUSIONI: per le parti: come rassegnate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.2.2025.
Per il PM: “visto parere favorevole all'accoglimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso, depositato il 28.6.2023, ha dedotto: (i) di voler adottare la signora Parte_1
nata in [...] il [...], la quale sin dal 1.3.2005 ha vissuto Controparte_1 all'interno della famiglia del ricorrente nella casa di Artena come una familiare;
(ii) di non essere coniugato e di non avere figli;
(iii) che la adottanda non è coniugata né ha figli;
(iv) che il ricorrente riconosce nella adottanda una vera e propria figlia, essendo la stessa (sin dal 2005) sempre vissuta all'interno della famiglia in maniera stabile e quale parte integrante, come anche confermato dall'adottante all'udienza di comparizione.
All'udienza del 15.11.2023, sono comparsi l'adottante e l'adottanda, la quale ha espresso il proprio consenso alla adozione dichiarando: “sono d'accordo con l'adozione, sono arrivata nel 1987 e sono cresciuta con il signor OF, i miei in Italia stavano altrove. I signori hanno aiutato Parte_1
i miei a partire con la promessa che sarei tornata per le vacanze;
sono sempre tornata per le vacanze estive;
divenuta maggiorenne sono venuta qui definitivamente. I miei genitori si sono separati e io non ho più rapporti, non ci sentiamo più. Il signor è sempre stata la mia figura di Parte_1 riferimento e lo considero come padre”.
L'udienza è stata rinviata per acquisire il consenso dei genitori dell'adottanda, residenti negli Stati
Uniti e in Australia. All'udienza del 17.2.2025, vista la notifica ai genitori della adottanda, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
È preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette l'adozione “...alle persone
...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare” Nel caso all'esame risulta che tale limite è ampiamente rispettato, considerato che è nato il [...] e è nata il [...]. Parte_1 Controparte_1
Pienamente realizzato risulta poi il requisito di cui all'art. 296 c.c., essendo stato acquisito il consenso dell'adottante e dell'adottando all'adozione ed, infine, è stato espresso anche l'assenso richiesto dall'art. 297 c.c. sia da parte della madre e del fratello dell'adottando, e Controparte_2 [...]
sia da parte della sorella dell'adottanda, – soggetti ai quali, in ogni CP_3 Persona_1
caso, è stato notificato il ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione udienza. Quanto ai genitori dell'adottanda, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente agli atti conseguenti, si osserva che gli stessi non si sono costituiti né sono comparsi in udienza. Si evidenzia, inoltre, che l'adottante è di stato civile libero e non ha discendenti, così come l'adottanda.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'evoluzione normativa dell'istituto dell'adozione c.d. ordinaria e l'applicazione che tale sistema ha ricevuto, ha ben evidenziato come “...l'adozione di maggiorenni nella prassi viene utilizzata per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di convalidare l'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto
...” (vedi Cass. n. 2426/2006). Considerato, quindi, che sussistono i presupposti di legge per le ragioni sovra esposte e che il P.M. non ha espresso parere contrario, può farsi luogo all'adozione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
DICHIARA
l'adozione a norma dell'art. 313 c.c. di nata in [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), da parte di nato a [...] il [...] C.F._3 Parte_1
(C.F. ; C.F._1 dispone che l'adottata assuma il cognome n aggiunta al proprio;
Parte_1
manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni, di cui all'art. 314 c.c.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3610/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PALONE Parte_1 C.F._1
RAFFAELE
ADOTTANTE nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
ADOTTANDA
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: adozione di maggiorenne.
CONCLUSIONI: per le parti: come rassegnate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.2.2025.
Per il PM: “visto parere favorevole all'accoglimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso, depositato il 28.6.2023, ha dedotto: (i) di voler adottare la signora Parte_1
nata in [...] il [...], la quale sin dal 1.3.2005 ha vissuto Controparte_1 all'interno della famiglia del ricorrente nella casa di Artena come una familiare;
(ii) di non essere coniugato e di non avere figli;
(iii) che la adottanda non è coniugata né ha figli;
(iv) che il ricorrente riconosce nella adottanda una vera e propria figlia, essendo la stessa (sin dal 2005) sempre vissuta all'interno della famiglia in maniera stabile e quale parte integrante, come anche confermato dall'adottante all'udienza di comparizione.
All'udienza del 15.11.2023, sono comparsi l'adottante e l'adottanda, la quale ha espresso il proprio consenso alla adozione dichiarando: “sono d'accordo con l'adozione, sono arrivata nel 1987 e sono cresciuta con il signor OF, i miei in Italia stavano altrove. I signori hanno aiutato Parte_1
i miei a partire con la promessa che sarei tornata per le vacanze;
sono sempre tornata per le vacanze estive;
divenuta maggiorenne sono venuta qui definitivamente. I miei genitori si sono separati e io non ho più rapporti, non ci sentiamo più. Il signor è sempre stata la mia figura di Parte_1 riferimento e lo considero come padre”.
L'udienza è stata rinviata per acquisire il consenso dei genitori dell'adottanda, residenti negli Stati
Uniti e in Australia. All'udienza del 17.2.2025, vista la notifica ai genitori della adottanda, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
È preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette l'adozione “...alle persone
...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare” Nel caso all'esame risulta che tale limite è ampiamente rispettato, considerato che è nato il [...] e è nata il [...]. Parte_1 Controparte_1
Pienamente realizzato risulta poi il requisito di cui all'art. 296 c.c., essendo stato acquisito il consenso dell'adottante e dell'adottando all'adozione ed, infine, è stato espresso anche l'assenso richiesto dall'art. 297 c.c. sia da parte della madre e del fratello dell'adottando, e Controparte_2 [...]
sia da parte della sorella dell'adottanda, – soggetti ai quali, in ogni CP_3 Persona_1
caso, è stato notificato il ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione udienza. Quanto ai genitori dell'adottanda, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente agli atti conseguenti, si osserva che gli stessi non si sono costituiti né sono comparsi in udienza. Si evidenzia, inoltre, che l'adottante è di stato civile libero e non ha discendenti, così come l'adottanda.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'evoluzione normativa dell'istituto dell'adozione c.d. ordinaria e l'applicazione che tale sistema ha ricevuto, ha ben evidenziato come “...l'adozione di maggiorenni nella prassi viene utilizzata per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di convalidare l'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto
...” (vedi Cass. n. 2426/2006). Considerato, quindi, che sussistono i presupposti di legge per le ragioni sovra esposte e che il P.M. non ha espresso parere contrario, può farsi luogo all'adozione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
DICHIARA
l'adozione a norma dell'art. 313 c.c. di nata in [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), da parte di nato a [...] il [...] C.F._3 Parte_1
(C.F. ; C.F._1 dispone che l'adottata assuma il cognome n aggiunta al proprio;
Parte_1
manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni, di cui all'art. 314 c.c.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi