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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1646/2020, posta in decisione in data 10.10.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nata a LE (RM) in [...] Parte_1 C.F._1
24/04/1992, con il patrocinio dell'Avv. CARAMAZZA ANGELA e con elezione di domicilio in via VIA F.SCADUTO, 2/D PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANGIUS Controparte_1 P.IVA_1
LO e con elezione di domicilio presso il medesimo difensore
APPELLATA
RA IA 1 APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava avanti al Tribunale di Parte_1 Controparte_2
Palermo, esponendo: che, in data 23.11.2016 alle ore15:15 circa, era rimasto vittima di un sinistro, allorquando attraversando sulle strisce pedonali in via AV
OC, veniva investito dalla autovettura Opel tg. CT425AS, assicurata con la
, di proprietà di e condotta da Giuseppe Inserauto;
che a CP_1 Controparte_3 causa dell'impatto rovinava al suolo riportando lesioni a causa delle quali si recava presso il Pronto Soccorso dell'ARNAS, ove refertavano “frattura terzo distale gamba sx”; che pertanto aveva subito danni non patrimoniali e patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 16% da inabilità temporanea assoluta di giorni 90, da inabilità temporanea parziale di ulteriori giorni 90, nonché un pregiudizio morale e sosteneva spese mediche per € 600,00; che, non avendo ricevuto alcuna offerta dalla compagnia assicurativa costituita in mora, era stato costretto ad incoare il giudizio al fine di ottenere la condanna.
Ritualmente costituitasi, la contestava la ricostruzione del sinistro e CP_1
deduceva il mancato assolvimento della prova sia in ordine al fatto quanto al nesso di causalità.
La causa veniva istruita con prova orale e a mezzo CTU.
Con sentenza n. 1968/2020 pronunciata il 4.6.2020, il Tribunale adito rigettava interamente le pretese attoree.
In motivazione, il primo Giudice evidenziava che in tema di investimento del pedone, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, 1°comma, c.c. impone all'attore di provare solo la verificazione del sinistro e l'ascrivibilità ad esso delle lesioni lamentate. Aggiungeva che nel caso di specie la prova non era stata raggiunta poiché l'attore aveva interamente affidato la prova del fatto storico all'unico teste che aveva reso dichiarazione inattendibili, poiché incongruenti rispetto all'assunto attoreo.
2 Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello , al quale Parte_1
resisteva la società . CP_1
In data 10.2.205, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha considerato raggiunta la prova sull'an debeatur.
In particolare, contesta il giudizio di inattendibilità della testimonianza assunta in istruzione, così come riportato in sentenza, in quanto il Giudice lo avrebbe basato su mere incongruenze dovute al lungo lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del sinistro e l'escussione del teste.
L'appello è infondato per le seguenti considerazioni.
Invero, in caso di azione risarcitoria per danni derivanti dall'investimento di un pedone, grava sul convenuto l'onere di vincere la presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. Tuttavia, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, questo principio trova applicazione solo se è ritenuta provata la verificazione dell'investimento; pertanto, la dimostrazione del fatto storico del sinistro rimane a carico del danneggiato (Cass. n. 22844/2024).
Nella specie, va osservato che il danneggiato riferisce di essere stato investito da un'autovettura mentre attraversava la carreggiata a piedi, riportando, a seguito dell'urto, un trauma alla gamba sinistra.
Analogamente, dal verbale di Pronto Soccorso si legge che il paziente “riferisce di essere stato vittima di un trauma stradale mentre attraversava la strada riportando trauma all'arto inferiore sinistro”.
Tuttavia, dalla deposizione del teste ( emerge una diversa ricostruzione Tes_1
fattuale: il medesimo ha riferito che il danneggiato avrebbe riportato lesioni alla gamba destra e che stava attraversando la strada da sinistra verso destra. Nello specifico riferisce che: D.R. Sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho assistito all'incidente
D.R. questo si è verificato nel 2016 nel mese di novembre dopo pranzo in via
AV OC, non ricordo a quale altezza. Posso dire che di fronte c'era un tabacco.
D.R. Io circolavo con la mia moto in via AV OC direzione
Montegrappa dietro l'auto Opel grigia modello Station wagon
3 D.R. Il ragazzo attraversava da sinistra a destra sulle strisce e l'auto lo ha investito […].
D.R. Il ragazzo era dolorante alla gamba destra.
Da tale ricostruzione emerge che il teste, al momento del sinistro, si trovava a bordo della propria moto in Via AV OC, strada a senso unico di marcia, posizionato immediatamente dietro l'autovettura investitrice Opel grigia. Pertanto, la direzione di attraversamento del pedone da lui indicata – da sinistra verso destra rispetto all'auto- implica necessariamente che il lato del corpo esposto al veicolo fosse quello destro.
La dichiarazione del teste, quindi, sarebbe coerente con un impatto sulla gamba destra;
ma contrasta nettamente con quella desumibile dalle dichiarazioni rese dal e dalla dinamica dei fatti così come da lui rappresentata- il quale afferma di Parte_1
aver riportato un trauma alla gamba sinistra, così come contrasta con tutte le risultanze processuali: in particolare con gli esiti della C.T.U. che refertano e valutano traumi e conseguenze (fratture e altro), che interessano solo la gamba sinistra (non si menzionano, né in C.T.U. né in alcun altro documento sanitario allegato insulti, traumi e conseguenze di sorta a carico della gamba destra).
Pertanto, non sussistendo ulteriori elementi di prova da cui poter desumere la ricostruzione dei fatti, l'unica testimonianza risulta insufficiente per ritenere assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato.
Non può, dunque, trovare accoglimento la censura dell'odierno appellante secondo il quale il giudice avrebbe dovuto necessariamente tenerne conto.
Difatti, come anche ribadito dalla giurisprudenza di legittimità “è consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti
i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass.
8/08/2019, n. 21187). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute
4 idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso” (Cass. ordinanza n.16030 del 28 luglio 2020).
Né può accogliersi la tesi dell'appellante, che spiega la richiamata incongruenza con un errore del teste ascrivibile al cospicuo lasso di tempo intercorso tra l'incidente
(novembre 2016) e l'assunzione della testimonianza (novembre 2019)
E' infatti poco credibile che una persona che assiste de visu e a breve distanza a un incidente stradale (di non lieve gravità), possa dimenticar una circostanza – non un dettaglio – significativo, cioè il senso di percorrenza, dell'incidentato, sulle strisce pedonali davanti all'autovettura che lo investe.
Per tutte tali considerazioni, assorbita ogni altra censura, poiché infondato,
l'appello va rigettato con conferma della statuizione appellata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, a favore di in complessivi, in complessivi € 3.966,00 Controparte_2
per compensi, oltre oneri forfettari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, nella contumacia di : Controparte_4
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e di avverso la sentenza n. 1968/2020 Controparte_2 Controparte_3
pronunciata dal Tribunale di Palermo il 4.6.2020;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita, delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.966,00 oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
5 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 6.11.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1646/2020, posta in decisione in data 10.10.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nata a LE (RM) in [...] Parte_1 C.F._1
24/04/1992, con il patrocinio dell'Avv. CARAMAZZA ANGELA e con elezione di domicilio in via VIA F.SCADUTO, 2/D PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANGIUS Controparte_1 P.IVA_1
LO e con elezione di domicilio presso il medesimo difensore
APPELLATA
RA IA 1 APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava avanti al Tribunale di Parte_1 Controparte_2
Palermo, esponendo: che, in data 23.11.2016 alle ore15:15 circa, era rimasto vittima di un sinistro, allorquando attraversando sulle strisce pedonali in via AV
OC, veniva investito dalla autovettura Opel tg. CT425AS, assicurata con la
, di proprietà di e condotta da Giuseppe Inserauto;
che a CP_1 Controparte_3 causa dell'impatto rovinava al suolo riportando lesioni a causa delle quali si recava presso il Pronto Soccorso dell'ARNAS, ove refertavano “frattura terzo distale gamba sx”; che pertanto aveva subito danni non patrimoniali e patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 16% da inabilità temporanea assoluta di giorni 90, da inabilità temporanea parziale di ulteriori giorni 90, nonché un pregiudizio morale e sosteneva spese mediche per € 600,00; che, non avendo ricevuto alcuna offerta dalla compagnia assicurativa costituita in mora, era stato costretto ad incoare il giudizio al fine di ottenere la condanna.
Ritualmente costituitasi, la contestava la ricostruzione del sinistro e CP_1
deduceva il mancato assolvimento della prova sia in ordine al fatto quanto al nesso di causalità.
La causa veniva istruita con prova orale e a mezzo CTU.
Con sentenza n. 1968/2020 pronunciata il 4.6.2020, il Tribunale adito rigettava interamente le pretese attoree.
In motivazione, il primo Giudice evidenziava che in tema di investimento del pedone, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, 1°comma, c.c. impone all'attore di provare solo la verificazione del sinistro e l'ascrivibilità ad esso delle lesioni lamentate. Aggiungeva che nel caso di specie la prova non era stata raggiunta poiché l'attore aveva interamente affidato la prova del fatto storico all'unico teste che aveva reso dichiarazione inattendibili, poiché incongruenti rispetto all'assunto attoreo.
2 Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello , al quale Parte_1
resisteva la società . CP_1
In data 10.2.205, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha considerato raggiunta la prova sull'an debeatur.
In particolare, contesta il giudizio di inattendibilità della testimonianza assunta in istruzione, così come riportato in sentenza, in quanto il Giudice lo avrebbe basato su mere incongruenze dovute al lungo lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del sinistro e l'escussione del teste.
L'appello è infondato per le seguenti considerazioni.
Invero, in caso di azione risarcitoria per danni derivanti dall'investimento di un pedone, grava sul convenuto l'onere di vincere la presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. Tuttavia, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, questo principio trova applicazione solo se è ritenuta provata la verificazione dell'investimento; pertanto, la dimostrazione del fatto storico del sinistro rimane a carico del danneggiato (Cass. n. 22844/2024).
Nella specie, va osservato che il danneggiato riferisce di essere stato investito da un'autovettura mentre attraversava la carreggiata a piedi, riportando, a seguito dell'urto, un trauma alla gamba sinistra.
Analogamente, dal verbale di Pronto Soccorso si legge che il paziente “riferisce di essere stato vittima di un trauma stradale mentre attraversava la strada riportando trauma all'arto inferiore sinistro”.
Tuttavia, dalla deposizione del teste ( emerge una diversa ricostruzione Tes_1
fattuale: il medesimo ha riferito che il danneggiato avrebbe riportato lesioni alla gamba destra e che stava attraversando la strada da sinistra verso destra. Nello specifico riferisce che: D.R. Sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho assistito all'incidente
D.R. questo si è verificato nel 2016 nel mese di novembre dopo pranzo in via
AV OC, non ricordo a quale altezza. Posso dire che di fronte c'era un tabacco.
D.R. Io circolavo con la mia moto in via AV OC direzione
Montegrappa dietro l'auto Opel grigia modello Station wagon
3 D.R. Il ragazzo attraversava da sinistra a destra sulle strisce e l'auto lo ha investito […].
D.R. Il ragazzo era dolorante alla gamba destra.
Da tale ricostruzione emerge che il teste, al momento del sinistro, si trovava a bordo della propria moto in Via AV OC, strada a senso unico di marcia, posizionato immediatamente dietro l'autovettura investitrice Opel grigia. Pertanto, la direzione di attraversamento del pedone da lui indicata – da sinistra verso destra rispetto all'auto- implica necessariamente che il lato del corpo esposto al veicolo fosse quello destro.
La dichiarazione del teste, quindi, sarebbe coerente con un impatto sulla gamba destra;
ma contrasta nettamente con quella desumibile dalle dichiarazioni rese dal e dalla dinamica dei fatti così come da lui rappresentata- il quale afferma di Parte_1
aver riportato un trauma alla gamba sinistra, così come contrasta con tutte le risultanze processuali: in particolare con gli esiti della C.T.U. che refertano e valutano traumi e conseguenze (fratture e altro), che interessano solo la gamba sinistra (non si menzionano, né in C.T.U. né in alcun altro documento sanitario allegato insulti, traumi e conseguenze di sorta a carico della gamba destra).
Pertanto, non sussistendo ulteriori elementi di prova da cui poter desumere la ricostruzione dei fatti, l'unica testimonianza risulta insufficiente per ritenere assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato.
Non può, dunque, trovare accoglimento la censura dell'odierno appellante secondo il quale il giudice avrebbe dovuto necessariamente tenerne conto.
Difatti, come anche ribadito dalla giurisprudenza di legittimità “è consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti
i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass.
8/08/2019, n. 21187). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute
4 idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso” (Cass. ordinanza n.16030 del 28 luglio 2020).
Né può accogliersi la tesi dell'appellante, che spiega la richiamata incongruenza con un errore del teste ascrivibile al cospicuo lasso di tempo intercorso tra l'incidente
(novembre 2016) e l'assunzione della testimonianza (novembre 2019)
E' infatti poco credibile che una persona che assiste de visu e a breve distanza a un incidente stradale (di non lieve gravità), possa dimenticar una circostanza – non un dettaglio – significativo, cioè il senso di percorrenza, dell'incidentato, sulle strisce pedonali davanti all'autovettura che lo investe.
Per tutte tali considerazioni, assorbita ogni altra censura, poiché infondato,
l'appello va rigettato con conferma della statuizione appellata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, a favore di in complessivi, in complessivi € 3.966,00 Controparte_2
per compensi, oltre oneri forfettari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, nella contumacia di : Controparte_4
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e di avverso la sentenza n. 1968/2020 Controparte_2 Controparte_3
pronunciata dal Tribunale di Palermo il 4.6.2020;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita, delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.966,00 oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
5 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 6.11.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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