Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 26/01/2023, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2023
N. 00074/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2021, proposto da
Belleli Energy Critical Process Equipment (CPE) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Peres e Alessandro Kiniger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della Transizione ecologica), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Ministero della Transizione ecologica - Direzione Generale per il Risanamento Ambientale e Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) - Lombardia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni De Luca e Paolo Mari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IES Italiana Energia e Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Sella e Luca Torlaschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Gianpaolo Sina, con studio in Brescia, via Armando Diaz, 9;
Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Comune di Mantova, Parco regionale del Mincio, ASL 307 - A.S.L. della Provincia di Mantova - ATS Val Padana Mantova, Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), ISS - Istituto superiore di sanità, ISPRA - Istituto superiore della protezione e la ricerca ambientale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per il Risanamento Ambientale – Divisione III – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale, prot. n. 25387 datata 11 marzo 2021; nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, quali, per quanto occorrer possa, la nota di ARPA Mantova prot. 156902 del 12 novembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della Transizione ecologica), dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e della IES - Italiana Energia e Servizi s.p.a.;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La IES – Italiana Energia e Servizi s.p.a., società che svolge attività di raffinazione petrolio sin dagli anni 50 del secolo scorso, possiede uno stabilimento di circa 40 ettari all’interno del Sito di Interesse Nazionale dei Laghi di Mantova confinante a valle con la Belleli Energy CPE s.r.l. (odierna ricorrente).
2. Nel 1994, a seguito dell’individuazione di uno sversamento di benzina BRK in un’area ubicata tra via Brennero e il muro di cinta della raffineria, vennero avviate delle indagini ambientali all’esito delle quali emerse la presenza di prodotto idrocarburico in fase separata (cd. surnatante) in galleggiamento sulla falda che determinava un rilascio continuo di sostanze.
3. Il 18 ottobre 2011 la Provincia avviò il procedimento per l’individuazione del responsabile dell’inquinamento ex art. 244 del codice dell’ambiente, all’esito del quale venne ritenuta responsabile la IES s.p.a. (ordinanza n. 21/258 del 15 ottobre 2012); il provvedimento venne impugnato dalla società interessata ma il ricorso è stato respinto da questo TAR il 5 febbraio 2020 e la decisione è stata confermata in appello il 6 giugno 2022 (sentenza numero 4587).
4. Il 17 marzo 2014 la conferenza di servizi istruttoria impose all’odierna ricorrente di presentare, per il sito di sua proprietà, un'idonea analisi di rischio basata sui risultati delle indagini di caratterizzazione e l’attivazione delle misure di prevenzione per limitare o impedire la contaminazione delle acque.
5. Il 25 giugno 2014 la ricorrente produsse l’analisi del rischio e, il mese successivo, inviò la relazione tecnica denominata “ Valutazione dell’esposizione dei lavoratori agli inquinanti presenti negli ambienti di lavoro ”.
6. Il 3 maggio 2016 l’odierna ricorrente revisionò l’analisi del rischio a suo tempo prodotta ma poiché il successivo 19 maggio 2016 la conferenza di servizi indetta per esaminare il documento ne chiese una rielaborazione, la società rielaborò il documento e lo trasmise il successivo 6 luglio (revisione 3).
7. Il 15 febbraio 2021 la ricorrente ha chiesto al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di approvare la revisione de qua e, il 10 marzo 2021, il Ministero ha chiesto alla ricorrente di elaborare una nuova analisi, utilizzando le procedure delle linee guida SNPA n. 15, 16 e 17.
8. Con ricorso, notificato il 10 maggio 2021 e depositato il successivo 24 maggio, la ricorrente ha impugnato tale ultimo provvedimento perché asseritamente illegittimo.
9. All’udienza pubblica, svoltasi in data 11 gennaio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale in cui il Collegio ha, tra l’altro, evidenziato alle parti, ex art. 73 comma 3 c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso.
10. Con il proprio ricorso la ricorrente censura l’atto impugnato qualora il suo oggetto venisse esteso interpretativamente sino a comprendere matrici ambientali diverse, e ulteriori, rispetto a quella “suolo superficiale” perché l’analisi del rischio connessa all’inquinamento delle acque sotterranee, in quanto fase caratterizzante del procedimento di bonifica, dovrebbe esser posta in capo alla responsabile della contaminazione, vale a dire alla IES s.p.a.
11. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
Come noto, l’interesse a ricorrere è quella condizione dell’azione consistente nell’utilità o vantaggio correlato a uno specifico bene della vita, che sussiste solo se la posizione azionata dal ricorrente si differenzia da quella del quisque de populo (che può vantare un generico interesse alla mera e astratta legittimità dell’azione amministrativa), vale a dire qualora egli abbia subito una concreta lesione di una sua posizione giuridica e sia individuabile un’utilità della quale potrebbe beneficiare con la rimozione del provvedimento lesivo. Anche nel processo amministrativo, infatti, non è « consentito, ad eccezione di ipotesi specifiche, adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico ed argomentato beneficio in favore di chi propone l'azione giudiziaria; l'interesse a ricorrere è infatti condizione dell'azione e corrisponde ad una precisa utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente; sussiste pertanto interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall'aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell'azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un'utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento; interesse che deve comunque essere caratterizzato dai predicati della personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), dell'attualità (l'interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a sorreggere quest'ultimo l'eventualità o l'ipotesi di una lesione) e della concretezza (l'interesse a ricorrere va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente) » (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 4 agosto 2022, n. 6916).
Ne consegue che qualora l’esistenza del pregiudizio non sia rilevabile ictu oculi , sarà onere del ricorrente fornirne la dimostrazione, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ( ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 21 aprile 2021 n. 3247).
Ciò posto, con il presente ricorso la ricorrente, dopo aver sostenuto l’ambiguità del provvedimento impugnato, ne ha chiesto l’annullamento asserendone la lesività qualora venisse estensivamente interpretato sino a ricomprendere una matrice ambientale della cui contaminazione essa non è responsabile; ipotesi, questa, che il Collegio non ravvisa.
In primo luogo, poiché l’analisi richiesta è espressamente finalizzata all’individuazione degli obiettivi di bonifica e degli eventuali « interventi da porre in essere per la contaminazione derivante dalle attività industriali eseguite all’interno del sito (attività di codesta Società) », essa non può che avere ad oggetto le matrici che ricadono sotto diretta la responsabilità della ricorrente; anche perché, come correttamente osservato dalla società, l’estensione del suddetto obbligo a una matrice della cui contaminazione è responsabile un altro soggetto si porrebbe in insanabile contrasto con l’articolo 242 del d.lgs. 152/06 il quale, al comma 4, pone in capo al responsabile dell’inquinamento tutti gli oneri di bonifica, ivi compresi quelli relativi all’elaborazione dell’analisi del rischio.
Del resto, per giurisprudenza costante, « il proprietario del terreno sul quale sono depositate sostanze inquinanti, che non sia responsabile dell'inquinamento (c.d. proprietario incolpevole) e che non sia stato negligente nell'attivarsi con le segnalazioni e le denunce imposte dalla legge, è tenuto solo ad adottare le misure di prevenzione, mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano sul responsabile della contaminazione, ossia su colui al quale - per una sua condotta commissiva od omissiva - sia imputabile l'inquinamento » ( ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 1° giungo 2022, n. 4445).
12. In conclusione, il provvedimento impugnato non è pregiudizievole per la ricorrente e il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
13. Alla luce della natura della presente decisione il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
Luca Pavia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO