Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 31/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Renata Fermanelli Presidente dott. Giuliana Segna Giudice relatore dott. Enrica Poli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1135/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. e Parte_1 C.F._1
COSTANTINO ANTONIO ( VIA TORINO, 26/C 86030 SAN GIACOMO C.F._2
DEGLI SCHIAVONI;
, elettivamente domiciliato in , presso il difensore avv.
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI NT . e elettivamente domiciliato in LARGO PORTA
NUOVA 9 38100 NT presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NT
.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: In via istruttoria:
Ammettersi dal Tribunale le prove testimoniali così come articolate in citazione ed atti successivi e con i testi già indicati.
pagina 1 di 11
e comunque da contratto di assunzione di cui all'allegato n. 2 di citazione, nonché già quantificato nella somma di € 1.643,00 mensile moltiplicata per n. 11 mesi dell'anno 2013 e per n. 14 mesi moltiplicata per gli anni dal 2014 a quello della decisione o della CTU e comunque fino alla data dell'effettivo pagamento in risarcimento laddove rimasto ancora disoccupato il danneggiato.
Altresì affidarsi alla medesima CTU la quantificazione dell'ulteriore risarcimento del danno consistito nelle mancate contribuzioni previdenziali che dalle stesse buste paga calcolate nella misura di € 875,19 mensili, devono moltiplicarsi per il tempo dall'aprile dell'anno 2013 fino al continuato stato di disoccupazione del danneggiato e comunque fino all'effettivo pagamento in risarcimento.
Nel merito, voglia il Tribunale On.le:
“Accertare e dichiarare la esistenza e la vigenza sul territorio della Repubblica italiana della L.
n. 1088/1970 e successive modificazioni, anche dal 10.01.2013 al 24.04.2018/03.05.2019, oltre eventualmente che dalla data di promulgazione e quella di entrata in vigore nell'anno 1971 a quella di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Accertare e dichiarare, dai fatti di narrativa così come tutti documentati e provati, nonché dalle sentenze, la colpa grave e la negligenza inescusabile dei Magistrati della Sezione Lavoro del
Tribunale e della Corte di Appello di Venezia, nonché degli altri Magistrati della Cassazione, sempre Sezione Lavoro, così come indicati in atto di citazione e risultanti dalle sentenze, per avere gli stessi omesso di applicare la L. n. 1088/1970 e successive modificazioni, nonché la giurisprudenza della Cassazione sui precisi e chiari articoli di questa stessa legge, nei rispettivi procedimenti di causa di lavoro tra e Parte_2 Controparte_2
in questa maniera ingiustamente ed illegalmente escludendo il diritto del
[...]
lavoratore, affetto da malattia tubercolare non contagiosa, alla conservazione del suo posto di lavoro.
Per l'effetto condannare, ai sensi della L. n. 117/1988 e successive modificazioni, lo Stato italiano e la nei soggetti e nelle persone dei rispettivi Controparte_1
pagina 2 di 11 rappresentanti secondo legge, al risarcimento in favore dell'attore , dei Parte_2
danni tutti da questo subìti:
per quanto risultante da CTU o da calcolo aritmetico ugualmente possibile dagli atti depositati in ragione del danno materiale per perdita di retribuzioni e di versamenti contributivi;
per gli importi di soccombenza a suo carico liquidati dalla Cassazione nel rispettivo giudizio di legittimità e pari ad € 4.593,61;
per la perdita dell'appartamento familiare, finito alle aste giudiziarie (all. 61) ed a terzi
(all. 62) per la perdita del lavoro ed il mancato pagamento delle rate di mutuo accordato in ragione del salario a suo tempo esistente, pari al valore dello stesso immobile (all. 63) alla data dell'acquisto per la somma di € 115.000,00;
per la spesa notarile di acquisto dell'immobile, pari ad € 4.500,00;
per la spesa di agenzia immobiliare pari ad € 2.300,00.
Per un complessivo minimo di pregiudizio per danno materiale come pari ad € 388.821,75 alla data della domanda, secondo le voci elencate in narrativa di atto introduttivo di giudizio e di domanda, oppure comunque per altro diverso importo, anche inferiore, dal Tribunale meglio visto e calcolato, anche a mezzo di CTU sulle mancate retribuzioni e contribuzioni.
Condannati anche, lo e la nei soggetti e CP_3 Controparte_1
nelle persone dei rispettivi rappresentanti secondo legge, al risarcimento in favore di
[...]
, dei danni morali ed esistenziali dallo stesso sofferti a causa della violazione Parte_2
della medesima disposizione di legge, quantificati dall'attore tali danni in € 195.000,00 o comunque dal Tribunale con apprezzamento equitativo determinati in altra diversa somma, anche inferiore a quella indicata e chiesta, se meglio stabilita o riconosciuta di giustizia.
Con il legittimo recupero della svalutazione monetaria e gli interessi legali, sul primo importo per danno materiale a far data dalle rispettive perdute retribuzioni mensili e dai mancati versamenti contributivi, nonché da quella per soccombenza e le successive spese inutili dalla violazione della legge e dalle conseguenze, come richiamate alle lettere B), C), D) ed E) che precedono e fino a quella di effettivo pagamento, mentre dalla sentenza all'effettivo soddisfo sulla seconda liquidazione per risarcimento di danno morale ed esistenziale sofferto.
Con la condanna dello Stato italiano e della nei soggetti Controparte_1
e nelle persone dei rispettivi rappresentanti secondo legge, al pagamento delle spese e degli pagina 3 di 11 onorari del presente giudizio, secondo la nota che sarà depositata con gli atti di conclusionale e di replica.
Disporre per ogni altro provvedimento di legge e di giustizia”.
CONVENUTO:
1. in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma;
2. in subordine, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate e non provate;
3. in estremo subordine, dichiarare inammissibili e comunque infondate e non provate le richieste risarcitorie siccome formulate nelle conclusioni in atto di citazione.
4. con vittoria di spese, competenze, onorari.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.
7.3.21 ha convenuto in giudizio la Parte_2
asserendo che le sentenza n.639/15 del Giudice del Controparte_1
Lavoro presso il Tribunale di Venezia, la sentenza n.221/16 della Corte d'Appello di Venezia –
Sezione lavoro e la sentenza n.11700/2019 della Sezione Lavoro della Corte Suprema di
Cassazione erano state pronunciate con colpa grave in quanto tali giudici amministrativi erano incorsi in una manifesta violazione dei principi di diritto applicabile ed in un travisamento dei fatti storici e documentali.
Ha affermato, in particolare, che la vicenda traeva origine dal licenziamento intimato dalla a il quale era stato assunto, con contratto a tempo Parte_3 Parte_2
indeterminato, in data 12.2.2011 con la qualifica di aiuto magazziniere.
Ha precisato che, recatosi in Camerun per un periodo di licenza durante le vacanze natalizie, aveva contratto una TBC polmonare e, tramite la propria moglie, aveva trasmesso al datore di lavoro ed all'Inps la documentazione medica.
Ha affermato che, rientrato in Italia il 28-29 novembre 2013, si era presentato immediatamente dal datore di lavoro ed in data 13.12.2013, aveva ottenuto una certificazione medica di completa guarigione, che aveva consegnato alla Parte_3
Ha precisato che il 17.12.2013 aveva ricevuto una raccomandata con la quale era stato informato che il periodo di malattia era giustificato solo fino al 12.9.2013 e gli era stato assegnato il termine di cinque giorni ex L. 300/70 e art. 7 Statuto dei lavoratori, per le eventuali giustificazioni.
pagina 4 di 11 Ha asserito che il 13.1.2014 gli era stato comminato un licenziamento disciplinare per giusta causa per l'assenza ingiustificata nel periodo 13 settembre 2013 – 6 dicembre 2013.
Ha precisato di aver impugnato il licenziamento avanti al Tribunale di Venezia il quale, con decreto dd. 12.8.2014, aveva rigettato il ricorso.
Tale provvedimento era stato opposto dal lavoratore;
con la sentenza n.639 dd.16.10.2015 il
Tribunale di Venezia aveva ritenuto non giustificata l'assenza per malattia nel periodo
13.9.2013-6.12.2013, ma aveva ritenuto violato l'art. 7 Statuto Lavoratori, ritenendo che la contestazione fosse stata tardivamente sollevata;
aveva pertanto, applicato l'art. 18, comma 6, condannando la società opposta a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria determinata in 10 mensilità.
Tale decisione era stata impugnata dalla ed anche il dipendente aveva proposto Parte_3
appello incidentale;
con sentenza n. 221/16 la Corte d'Appello aveva ritenuto che l'appello fosse accoglibile in quanto il lavoratore aveva impugnato il recesso in sede sommaria per assenza di giusta causa e giustificato motivo, e poi, in sede di opposizione aveva sollevato questione anche in merito all'art. 7 L. 300/1970; aveva, pertanto, ritenuto che tale eccezione di tardività avrebbe dovuto essere sollevata entro i termini processuali di decadenza, trattandosi di un'eccezione in senso stretto.
Aveva, pertanto, ritenuto che il licenziamento fosse stato legittimo ed, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato il ricorso originariamente promosso da Parte_4
[...]
Avverso tale decisione l'attore aveva proposto ricorso in Cassazione;
con sentenza n.11700/2019 la Suprema Corte aveva rigettato il ricorso.
Ha lamentato il fatto che tutti i magistrati sarebbero incorsi nella grave e manifesta violazione di legge, in quanto non avevano applicato la L. 1088/70; in particolare, ha asserito che avrebbero dovuto valutare d'ufficio il fatto che il potere di recesso del datore di lavoro per superamento del periodo di comporto, può esercitarsi solo a condizione che sia stato rispettato il dovere di concedere al dipendente tubercolotico il termine di ulteriori sei mesi di malattia.
Ha affermato, inoltre, che il lavoratore aveva prodotto certificazioni sanitarie complete, tradotte e legalizzate presso gli Uffici diplomatici ed era stato in perfetta buona fede;
ha ribadito che, al contrario, la condotta del datore di lavoro era connotata dalla mala fede.
pagina 5 di 11 Ha chiesto, quindi, che la convenuta fosse condannata a risarcire i danni.
Con comparsa dd. 26.9.2022 si è costituita la eccependo, Controparte_1
preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito ed asserendo che la competenza apparteneva al Tribunale di Roma;
ha precisato, invero, che non poteva sussistere alcuna responsabilità del Tribunale di Venezia e della Corte d'Appello di Venezia in quanto la sentenza di primo grado era stata modificata dalla sentenza d'appello e, avverso tale provvedimento, era stato proposto ricorso in Cassazione, la quale aveva confermato la sentenza d'appello.
Ha asserito che la domanda proposta era manifestamente infondata in quanto nelle decisioni adottate non erano ravvisabili illeciti ex art. 2 L. n.117/1988; ha ricordato che sussisteva la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 L. n.117/1988.
Ha ricordato che la questione relativa all'applicabilità della L. n.1088/1970 era stata sollevata dall'odierno attore per la prima volta solo nel giudizio avanti alla Cassazione e solo nella memoria illustrativa finale (e non come motivo di ricorso).
Ha precisato che tale normativa riguardava la tematica del licenziamento per superamento del periodo di comporto e, quindi, tale questione era del tutto estranea alla controversia di cui alle sopra ricordate pronunce, in quanto tale controversia aveva ad oggetto un licenziamento disciplinare per assenza dal lavoro senza presentazione della necessaria documentazione sanitaria.
Ha, infine, contestato l'esistenza dei danni lamentati ed ha chiesto che la domanda attorea fosse respinta.
Veniva data comunicazione del presente procedimento ai sensi dell'art. 6 comma 1 L. 117/1988 ai magistrati coinvolti.
L'attore, sulla base dell'unico atto di citazione, provvedeva a due distinte iscrizioni al ruolo;
pertanto, si formavano due fascicoli (RG. 1174/22 e 1135/21): i due procedimenti, pertanto, venivano riuniti.
***
Deve essere, preliminarmente, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta.
pagina 6 di 11 Va, al riguardo, evidenziato e premesso che la presente domanda risarcitoria è stata esperito sia nei confronti del magistrato del Tribunale di Venezia – che ha emesso la sentenza n.639/15 – dei magistrati della Corte d'Appello di Venezia – che con la sentenza n.221/16 a riformato la decisione di primo grado – e della Suprema Corte di Cassazione – che con la sentenza n.11700/2019 ha rigettato il ricorso proposto dall'odierno attore.
In astratto, è del tutto ammissibile agire nei confronti dei Giudici sia di primo che di secondo grado e della Cassazione, allorquando di prospetti una loro cooperazione nella commissione di fatti relativi alla medesima questione giudiziaria;
il fatto che la pronuncia di primo grado avesse avuto un esito difforme rispetto alla decisione successivamente assunta dalla Corte
d'Appello (e poi confermata dalla Cassazione) può assumere rilievo sotto il profilo della contraddittorietà delle doglianze sollevate con riferimento a tutte e tre le pronunce, ma non assume rilievo ai fini della valutazione della competenza territoriale (che va effettuata sulla base della prospettazione dei fatti dedotti da parte attrice).
Al riguardo la Suprema Corte ha statuito (Sez. U. sentenza n.14842 del 07/06/2018) che “nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11
c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, l. cit.; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. secondo la regola del "forum commissi delicti", sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui e sorta l'obbligazione”.
Nel caso in esame, pertanto, deve trovare applicazione l'art. 11 cpp, richiamato dall'art. 4, comma 1 L. 117/1988 il quale statuisce che “i procedimenti di cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta da indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice,
pagina 7 di 11 ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distratto di corte d'appello determinato dalla legge”.
Ne consegue che, considerati i criteri fissati dalla D.Lgs n.271/1989 (tabella A), sussiste la competenza del Tribunale di Trento con riferimento ai magistrati del Tribunale di Venezia e della Corte d'Appello di Venezia.
Operando la connessione ex art. 33 cpc, ne consegue che sussiste la competenza territoriale del
Tribunale adito.
Per quanto attiene al merito della vertenza, vanno esaminate le singole doglianze sollevate.
L'art. 2, comma 1 della L. n.117/1988 statuisce che “ Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali”.
Il comma 3 di tale articolo precisa che “ costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero
l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”.
Il comma 2 prevede la c.d. clausola di salvaguardia: “ Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”.
Così delineata la normativa applicabile, va evidenziato che l'atto introduttivo del presente giudizio, fino a pagina 26, costituisce una pedissequa riproduzione del ricorso presentato in
Cassazione (doc.28) - il quale, a sua volta, era anch'esso parzialmente costituito da una riproposizione degli atti introduttivi proposti nei precedenti gradi di giudizio.
Le violazioni lamentate dall'attore sembrerebbero essere state ravvisate nella manifesta violazione di legge;
in particolare, ha lamentato la mancata Parte_5
applicazione della L. n.1088/1970; in particolare, ha asserito che avrebbero dovuto valutare d'ufficio il fatto che il potere di recesso del datore di lavoro per superamento del periodo di pagina 8 di 11 comporto, può esercitarsi solo a condizione che sia stato rispettato il dovere di concedere al dipendente il termine di ulteriori sei mesi di malattia. Parte_6
Si evidenzia, al riguardo, che la vertenza sottoposta al giudizio dei vari magistrati riguardava un licenziamento disciplinare e non un licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Inoltre, tale questione non era mai stata oggetto del thema decidendum (essendo stata sollevata dall'attore solo nella memoria depositata ex art. 378 cpc : doc.30; sentenza n.21355 del 06/07/2022).
Le ulteriori doglianze sembrerebbero richiamare l'ipotesi di travisamento del fatto (…”oltre alla gravissima violazione della legge n.1088/70 (violazione manifesta della legge) quale aspetto unico o preponderante della responsabilità, del quale se ne chiede espressamente
l'accertamento, sono infatti trascurati e non discussi dal danneggiato gli altri di cui alla legge sulla responsabilità e riguardanti il travisamento dei fatti (mala fede del datore di lavoro e non del lavoratore) e l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento perché esclusa da decine di certificazioni e relazioni sanitarie, italiane e comerunensi, tutte uguali sulla medesima malattia (sempre accertata e ribadita come “non contagiosa””).
La norma sopra richiamata distingue tra il “travisamento del fatto” e “l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento”; il che porta a concludere che l'illecito per travisamento dei fatti non si identifica con l'errore revocatorio di cui all'art. 395, n.4 cpc.
Tale ipotesi, quindi, va ricondotta ai casi in cui il Giudice compie un errore nel valutare (ossia nell'attribuire un significato a) i fatti o le prove.
Il travisamento costituente colpa grave si ha, pertanto, quando il Giudice, nel valutare le risultanze processuali, abbia operato una ricostruzione dei fatti che appaia manifestamente carente, erronea o distorta, perché priva di una plausibile giustificazione sul piano logico.
Come evidenziato da autorevole dottrina, la legge espressamente ribadisce che non può dare luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove;
pertanto, lo spazio assegnabile al travisamento deve restringersi a eccezionali e abnormi casi di ricostruzione manifestamente e macroscopicamente errata dei fatti e dei dati probatori.
pagina 9 di 11 Pertanto, quand'anche il fatto sia stato ricostruito in modo diverso da quello sostenuto dalle parti, tale ipotesi non consente di affermare che sia stato integrato il requisito della colpa grave per travisamento ove il giudice abbia giustificato il suo convincimento con motivazione adeguata, logica e basata sulle risultanze processuali;
invero, non risultando integrato il
“travisamento” manifesto ed incontestabile, deve scattare l'applicabilità della clausola di salvaguardia di cui al comma 2, sopra richiamata.
Pertanto, può ravvisarsi tale fattispecie soltanto allorquando si sia in presenza di una motivazione illogica (o assente) e connotata da vizi di macroscopica evidenza, tanto da risultare percepibili “ictu oculi”.
Nel caso in esame non risultano integrati tali requisiti.
Invero, le sentenze oggetto di causa risultano aver adeguatamente motivato in merito all'esistenza di una giusta causa di licenziamento.
Il generico richiamo alla “malafede del datore di lavoro e non del lavoratore” quale fattispecie integrante il lamentato “travisamento del fatto” costituisce un rilievo del tutto generico (e sostanzialmente riproduce un motivo di doglianza già sollevato avanti alla Suprema Corte di
Cassazione);
Inoltre, non rientra, quindi, tra i poteri di questo Tribunale una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisioni (riproposti attraverso la riproduzione degli atti introduttivi dei vari giudizi), non essendo rilevante la mera prospettazione di una diversa, e per l'attore più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
La domanda attorea risulta, pertanto, manifestamente infondata e deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate: fase studio: € 3.544,00; fase introduttiva: € 2.338,00; fase decisionale: € 6.164,00 – 50 % non essendo stata depositata la memoria di replica = €
3.082,00; totale compensi € 8.964,00, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 10 di 11 1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che liquida in € 8.964,00 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex
[...]
art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 22/01/2025 nella camera di consiglio della sezione Contenzioso Ordinario del TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Segna dott.ssa Renata Fermanelli
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