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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/09/2025, n. 6384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6384 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
NRG. 22728/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. ssa Simona D'Auria ha emesso la seguente SENTENZA TRA (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Sorrento (NA) alla Via degli Aranci n. 77, presso lo studio dell'Avv. Valeria Albora (C.F ) che lo rappresenta e difende in C.F._2 virtù di mandato in calce al ricorso;
-RICORRENTE- CONTRO Cont
(nel prosieguo denominato anche , p. Controparte_1 iva con sede in Napoli al Corso Garibaldi, 387, in persona P.IVA_1 del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Controparte_3 nato a [...] il [...] C.F. , rappresentata e C.F._3 difesa dall'avv. Pasquale Allocca (C.F. e dall'avv. C.F._4 Debora Lombardo (C.F. con i medesimi elettivamente C.F._5 domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi, 387, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
-RESISTENTE- OGGETTO: Risarcimento del danno, straordinari oltre il numero di ore massimo. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
------------------------------------------------------ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente, sulla premessa di essere lavoratore dipendente della società convenuta, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un danno da usura riconducibile alle ore di straordinario eccedenti il limite massimo stabilito per legge e, per l'effetto , sentir condannare l' CP_1 resistente al pagamento di quanto dovuto, con vittoria di spese e onorari. Parte ricorrente ha posto a sostegno della domanda le seguenti difese: di essere dipendente dell' in virtù di Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full– time dal 1.1.2013 al 30/9/2020 con la qualifica DI CAPO OPERATORE inquadrato al parametro retributivo 188 come CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL, CCNL degli autoferrotranviari 23 luglio 1976 e successive modifiche ed integrazioni del 12 marzo 1980, 27 novembre 2000 e da ultimo 28 novembre 2015; di aver prestato, nel corso del rapporto lavorativo, lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione del limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ex art.5 comma 3 D.Lgs.n.66/2003 fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva (150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive, ex artt.28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL 28/11/2015 dal 01/01/2016); che, in base a tali premesse, la società resistente è tenuta al risarcimento del danno da usura psico-fisica, da liquidarsi secondo le specificità enunciate in ricorso. In particolare, parte ricorrente ha presentato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale cha va dal 01/01/2014 al 30/09/2020, eccedono il limite massimo fissato dagli artt.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28 comma 2 CCNL 28/11/2015, in Controparte_4 violazione di tale norma, applicabile 'ratione temporis', e del principio di ragionevolezza, nonché in violazione degli articoli 36 e 32 Cost., 1175, 1375, 1218, 2108 comma 3 cod.civ. e dell'obbligo prevenzionale di cui all'art.2087 cod.civ. e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da usura psicofisica, in attuazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nelle pronunce nn.26450/21, 12538/19, 12539/19, 12540/19, per i motivi esplicitati nel presente atto, ovvero per le diverse causali ravvisate dal Giudice adìto ; per l'effetto, condannare l' , in persona del Controparte_1 Presidente del CdA, nonché legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica relativamente al suddetto periodo, l'importo di € 61.519,44 – risultante dal prospetto contabile, costituente parte integrante del presente atto – ovvero il diverso importo eventualmente liquidato dal Giudice in via equitativa ex art.432 c.p.c., anche scaturente dal diverso periodo che l'adito Giudice vorrà ritenere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”. Con comparsa di costituzione si è ritualmente costituita in giudizio la società che, con articolate difese, ha Controparte_5 chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari. Il ricorso è fondato e può, pertanto , trovare accoglimento entro i limiti della motivazione che segue. Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità del ricorso. Ed infatti, dalla sola lettura dell'atto introduttivo emerge con evidenza quali siano il petitum o la causa petendi del ricorso, in cui sono dedotte tutte le circostanze di fatto necessarie al fine della comprensione della domanda e della decisione della controversia. Devono ritenersi altresì infondate le eccezioni fondate sulla natura della società resistente ( in house). Ed infatti al fine della decisione della presente controversia – in cui non si dibatte di diritto alla costituzione del rapporto di lavoro – non trovano applicazione norme e principi che regolano il rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto giuridico a capitale pubblico, in quanto vengono involte questioni che afferiscono all'aspetto gestorio della relazione lavorativa, in relazione alle quali valgono le regole del rapporto di lavoro subordinato privato e trova quindi applicazione l'art. 2103 c.c. (Sul punto cfr. Corte di Cassazione n. 25590/2023). Passando al merito delle questioni da esaminare, occorre preliminarmente ripercorrere il quadro normativo cui fare riferimento. Nel caso di specie, in particolare, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico- produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”. La disciplina del lavoro straordinario è quindi integrata dalle disposizioni contenute nel CCNL di settore ( Autoferrotranvieri), che, all'art. 28, stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”. L'art. 27 del CCNL citato prevede inoltre che “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”. In definitiva il CCNL stabilisce che “In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27” ( comma 2 art 28 cit). Va ancora evidenziato che la norma riportata prevede alcune deroghe in relazione all'orario medio settimanale e sulla base di specifici accordi aziendali e in presenza di esigenze specifiche e accertate dalle parti, pertanto esse non riguardano il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che comunque non può superare le 150 ore lavorabili, limite su cui non v'è contestazione, dal momento che la difesa della società si sofferma sulla circostanza che, ai fini del calcolo delle ore in esubero, occorre considerare non l'anno ma il periodo consecutivo di 26 settimane. Il ricorrente ha versato agli atti le buste paga per ciascun anno per il quale è stato richiesto il riconoscimento del danno, elaborando il conteggio sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno in cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario tenuto conto delle prescrizioni Cont della normativa contrattuale. Sul punto l' ha contestato specificamente il numero di ore poste a base del conteggio, nonchè la modalità di calcolo del preteso danno, deducendo che al ricorrente andrebbe eventualmente riconosciuta la sola maggiorazione percentuale sulla retribuzione base oraria prevista per le ore di straordinario diurne e notturne lavorate in eccesso, come indicata nel CCNL di riferimento degli Autoferrotranvieri (art. 17 CCNL 1976). Orbene, con riferimento ai rilievi di parte resistente concernenti le ore di lavoro effettivo, appaiono del tutto inconferenti. Siamo in presenza di ore di lavoro straordinario conteggiate sulla scorta di quanto dichiarato dalla stessa datrice in busta paga, laddove, evidentemente, ha ritenuto trattarsi di ore tutte effettivamente lavorate (e retribuite come tali). Ciò posto dalla documentazione allegata emerge che il ricorrente ha svolto lavoro straordinario per un numero di ore di gran lunga superiore al limite consentito dalle disposizioni riportate, in maniera sistematica e protratta per più anni, la cui continuità rende evidente il superamento del limite delle 300 ore annuali complessive, che costituisce la soglia di 'tollerabilità' prefissata Circostanza essenzialmente incontestata nel suo oggettivo accadimento, dal momento che la società si è soffermata sulle esigenze aziendali che nel tempo l'hanno indotta al sistematico ricorso al lavoro straordinario. In punto di diritto va evidenziato come la Corte di Cassazione, con diverse pronunce (cfr ordinanze nn. 26450/21, 12538/19, 12540/19, 14710/15, 11581/14) abbia affermato il principio secondo il quale la prestazione lavorativa straordinaria che supera «di gran lunga» i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e si protrae «per diversi anni», cagiona al lavoratore un «danno da usura psico–fisica», di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, dimostrato dalla stessa abnormità della prestazione di lavoro – desumibile dal «numero delle ore straordinarie svolte» e dal «periodo di riferimento» – la cui sussistenza deve ritenersi presunta nell'an, in quanto «lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost.», mentre per la quantificazione del danno risarcibile occorre valutare la «gravità della prestazione» e le «indicazioni della disciplina collettiva». Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi” (Cass. 12538/2019). Pertanto, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come “abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali. Secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto del ricorrente al risarcimento del «danno da usura psico–fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti». La Corte di Cassazione con le richiamate pronunce nn. 18884/19 e 26450/21, ha inoltre chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore. Sempre il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che
“tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”. Nel caso di specie può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), e non l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali ( come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione;
ma dovendo essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico-finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione. In definitiva, dovendosi procedere alla quantificazione equitativa del danno da usura psicofisica, qui accertato, risulta congruo determinare il danno da usura psico-fisica in € 12.303,888, pari al 20% dell'importo indicato da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, a titolo di risarcimento per lavoro straordinario eccedente le 300 ore annuali, calcolato – con metodo che qui non si condivide - in misura del 100% della paga oraria maggiorata secondo le percentuali contrattuali. Orienta infine ad una siffatta conclusone anche la portata dell'accordo sindacale intervenuto di recente ( 11.3.2024) tra l'azienda e i rappresentato dei lavoratori – ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio - che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata , ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti.
Risulta infondata, infine, l'eccezione di prescrizione quinquennale, trovando applicazione il termine ordinario decennale, tenuto conto della natura risarcitoria del credito qui azionato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'importo liquidato e l'identità della posizione processuale dei ricorrenti.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l' al pagamento di € 12.303,888 in favore di Controparte_1 a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica, Parte_1 oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata. b) condanna l al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che si liquidano in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario. Napoli 18.09.2025. Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Simona D'Auria.
-RICORRENTE- CONTRO Cont
(nel prosieguo denominato anche , p. Controparte_1 iva con sede in Napoli al Corso Garibaldi, 387, in persona P.IVA_1 del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Controparte_3 nato a [...] il [...] C.F. , rappresentata e C.F._3 difesa dall'avv. Pasquale Allocca (C.F. e dall'avv. C.F._4 Debora Lombardo (C.F. con i medesimi elettivamente C.F._5 domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi, 387, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
-RESISTENTE- OGGETTO: Risarcimento del danno, straordinari oltre il numero di ore massimo. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
------------------------------------------------------ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente, sulla premessa di essere lavoratore dipendente della società convenuta, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un danno da usura riconducibile alle ore di straordinario eccedenti il limite massimo stabilito per legge e, per l'effetto , sentir condannare l' CP_1 resistente al pagamento di quanto dovuto, con vittoria di spese e onorari. Parte ricorrente ha posto a sostegno della domanda le seguenti difese: di essere dipendente dell' in virtù di Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full– time dal 1.1.2013 al 30/9/2020 con la qualifica DI CAPO OPERATORE inquadrato al parametro retributivo 188 come CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL, CCNL degli autoferrotranviari 23 luglio 1976 e successive modifiche ed integrazioni del 12 marzo 1980, 27 novembre 2000 e da ultimo 28 novembre 2015; di aver prestato, nel corso del rapporto lavorativo, lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione del limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ex art.5 comma 3 D.Lgs.n.66/2003 fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva (150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive, ex artt.28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL 28/11/2015 dal 01/01/2016); che, in base a tali premesse, la società resistente è tenuta al risarcimento del danno da usura psico-fisica, da liquidarsi secondo le specificità enunciate in ricorso. In particolare, parte ricorrente ha presentato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale cha va dal 01/01/2014 al 30/09/2020, eccedono il limite massimo fissato dagli artt.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28 comma 2 CCNL 28/11/2015, in Controparte_4 violazione di tale norma, applicabile 'ratione temporis', e del principio di ragionevolezza, nonché in violazione degli articoli 36 e 32 Cost., 1175, 1375, 1218, 2108 comma 3 cod.civ. e dell'obbligo prevenzionale di cui all'art.2087 cod.civ. e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da usura psicofisica, in attuazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nelle pronunce nn.26450/21, 12538/19, 12539/19, 12540/19, per i motivi esplicitati nel presente atto, ovvero per le diverse causali ravvisate dal Giudice adìto ; per l'effetto, condannare l' , in persona del Controparte_1 Presidente del CdA, nonché legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica relativamente al suddetto periodo, l'importo di € 61.519,44 – risultante dal prospetto contabile, costituente parte integrante del presente atto – ovvero il diverso importo eventualmente liquidato dal Giudice in via equitativa ex art.432 c.p.c., anche scaturente dal diverso periodo che l'adito Giudice vorrà ritenere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”. Con comparsa di costituzione si è ritualmente costituita in giudizio la società che, con articolate difese, ha Controparte_5 chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari. Il ricorso è fondato e può, pertanto , trovare accoglimento entro i limiti della motivazione che segue. Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità del ricorso. Ed infatti, dalla sola lettura dell'atto introduttivo emerge con evidenza quali siano il petitum o la causa petendi del ricorso, in cui sono dedotte tutte le circostanze di fatto necessarie al fine della comprensione della domanda e della decisione della controversia. Devono ritenersi altresì infondate le eccezioni fondate sulla natura della società resistente ( in house). Ed infatti al fine della decisione della presente controversia – in cui non si dibatte di diritto alla costituzione del rapporto di lavoro – non trovano applicazione norme e principi che regolano il rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto giuridico a capitale pubblico, in quanto vengono involte questioni che afferiscono all'aspetto gestorio della relazione lavorativa, in relazione alle quali valgono le regole del rapporto di lavoro subordinato privato e trova quindi applicazione l'art. 2103 c.c. (Sul punto cfr. Corte di Cassazione n. 25590/2023). Passando al merito delle questioni da esaminare, occorre preliminarmente ripercorrere il quadro normativo cui fare riferimento. Nel caso di specie, in particolare, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico- produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”. La disciplina del lavoro straordinario è quindi integrata dalle disposizioni contenute nel CCNL di settore ( Autoferrotranvieri), che, all'art. 28, stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”. L'art. 27 del CCNL citato prevede inoltre che “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”. In definitiva il CCNL stabilisce che “In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27” ( comma 2 art 28 cit). Va ancora evidenziato che la norma riportata prevede alcune deroghe in relazione all'orario medio settimanale e sulla base di specifici accordi aziendali e in presenza di esigenze specifiche e accertate dalle parti, pertanto esse non riguardano il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che comunque non può superare le 150 ore lavorabili, limite su cui non v'è contestazione, dal momento che la difesa della società si sofferma sulla circostanza che, ai fini del calcolo delle ore in esubero, occorre considerare non l'anno ma il periodo consecutivo di 26 settimane. Il ricorrente ha versato agli atti le buste paga per ciascun anno per il quale è stato richiesto il riconoscimento del danno, elaborando il conteggio sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno in cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario tenuto conto delle prescrizioni Cont della normativa contrattuale. Sul punto l' ha contestato specificamente il numero di ore poste a base del conteggio, nonchè la modalità di calcolo del preteso danno, deducendo che al ricorrente andrebbe eventualmente riconosciuta la sola maggiorazione percentuale sulla retribuzione base oraria prevista per le ore di straordinario diurne e notturne lavorate in eccesso, come indicata nel CCNL di riferimento degli Autoferrotranvieri (art. 17 CCNL 1976). Orbene, con riferimento ai rilievi di parte resistente concernenti le ore di lavoro effettivo, appaiono del tutto inconferenti. Siamo in presenza di ore di lavoro straordinario conteggiate sulla scorta di quanto dichiarato dalla stessa datrice in busta paga, laddove, evidentemente, ha ritenuto trattarsi di ore tutte effettivamente lavorate (e retribuite come tali). Ciò posto dalla documentazione allegata emerge che il ricorrente ha svolto lavoro straordinario per un numero di ore di gran lunga superiore al limite consentito dalle disposizioni riportate, in maniera sistematica e protratta per più anni, la cui continuità rende evidente il superamento del limite delle 300 ore annuali complessive, che costituisce la soglia di 'tollerabilità' prefissata Circostanza essenzialmente incontestata nel suo oggettivo accadimento, dal momento che la società si è soffermata sulle esigenze aziendali che nel tempo l'hanno indotta al sistematico ricorso al lavoro straordinario. In punto di diritto va evidenziato come la Corte di Cassazione, con diverse pronunce (cfr ordinanze nn. 26450/21, 12538/19, 12540/19, 14710/15, 11581/14) abbia affermato il principio secondo il quale la prestazione lavorativa straordinaria che supera «di gran lunga» i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e si protrae «per diversi anni», cagiona al lavoratore un «danno da usura psico–fisica», di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, dimostrato dalla stessa abnormità della prestazione di lavoro – desumibile dal «numero delle ore straordinarie svolte» e dal «periodo di riferimento» – la cui sussistenza deve ritenersi presunta nell'an, in quanto «lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost.», mentre per la quantificazione del danno risarcibile occorre valutare la «gravità della prestazione» e le «indicazioni della disciplina collettiva». Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi” (Cass. 12538/2019). Pertanto, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come “abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali. Secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto del ricorrente al risarcimento del «danno da usura psico–fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti». La Corte di Cassazione con le richiamate pronunce nn. 18884/19 e 26450/21, ha inoltre chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore. Sempre il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che
“tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”. Nel caso di specie può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), e non l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali ( come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione;
ma dovendo essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico-finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione. In definitiva, dovendosi procedere alla quantificazione equitativa del danno da usura psicofisica, qui accertato, risulta congruo determinare il danno da usura psico-fisica in € 12.303,888, pari al 20% dell'importo indicato da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, a titolo di risarcimento per lavoro straordinario eccedente le 300 ore annuali, calcolato – con metodo che qui non si condivide - in misura del 100% della paga oraria maggiorata secondo le percentuali contrattuali. Orienta infine ad una siffatta conclusone anche la portata dell'accordo sindacale intervenuto di recente ( 11.3.2024) tra l'azienda e i rappresentato dei lavoratori – ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio - che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata , ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti.
Risulta infondata, infine, l'eccezione di prescrizione quinquennale, trovando applicazione il termine ordinario decennale, tenuto conto della natura risarcitoria del credito qui azionato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'importo liquidato e l'identità della posizione processuale dei ricorrenti.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l' al pagamento di € 12.303,888 in favore di Controparte_1 a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica, Parte_1 oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata. b) condanna l al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che si liquidano in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario. Napoli 18.09.2025. Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Simona D'Auria.