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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 15.04.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3436/2022 R.g. Previdenza avente ad oggetto: ripetizione indebito assistenziale
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Lucia De Filippo ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.06.2022 la parte ricorrente, titolare di pensione cat. VOART nr.
33632042 per un importo mensile di € 478,14, nonché di pensione di reversibilità cat. SO nr. 28452404 per un importo mensile di € 284,91, ha esposto che a decorrere dal gennaio 2022 ha subito una trattenuta mensile di € 210,31 sulla pensione cat. SO;
che a seguito di un controllo sulla cassetta postale CP_ riscontrava le seguenti comunicazioni: CP_ 1) comunicazione del 24.06.2021 con cui l' le rappresentava di aver sospeso la prestazione economica collegata al reddito degli anni 2017 e 2018 per mancato invio delle relative
Pag. 1 di 5 dichiarazioni dei redditi;
CP_ 2) comunicazione del 20.10.2021 con cui l' la informava che, nonostante i continui solleciti e l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, non essendo pervenute le dichiarazioni relative ai redditi degli anni 2017 e 2018, si procedeva alla revoca definitiva della prestazione collegata ai redditi degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 35, co. 10 bis, d.l.
217/2008 conv. in L. 14/2009. Pertanto, da gennaio 2018 ad ottobre 2021 sulla pensione cat.
SO nr. 28452404 è stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo pari ad € 6.740,89. L'importo è stato poi ricalcolato tenuto conto della natura imponibile dello stesso e, dunque, l'importo da restituire è pari ad € 5.678,53 attraverso 27 rate mensili. CP_ Ha chiesto, di accertare l'illegittimità del comportamento dell' e dichiarare non dovuta la CP_ somma di cui alla comunicazione del 20.10.2021 e di condannare l' alla restituzione della somma di
€ 1.472,17 trattenuta da gennaio a luglio 2022 ed eventualmente di quelle future. Il tutto con vittoria di spese e distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
A fondamento della domanda ha dedotto la violazione dell'art. 35, comma 10 bis, d.l. 217/2008, conv. in L. 14/2009, in quanto sia la comunicazione del 24.06.2021 sia quella successiva del 20.10.2021 CP_ non le sono mai state comunicate poiché dalla cartolina emerge un indirizzo errato. L dunque, non avrebbe potuto procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito senza la previa comunicazione di sospensione della prestazione. Ha poi dedotto l'impignorabilità delle prestazioni assistenziali ai sensi dell'art. 545 c.p.c. Infine, richiamato il principio di diritto stabilito dalla Suprema
Corte con ordinanza nr. 13223/2020, ha esposto che non si può procedere alla ripetizione di somme CP_ qualora i redditi derivino da prestazioni erogate dall' e, quindi, sono già conosciuti dall . CP_2
CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che, nonostante le trattenute effettuate a decorrere dal mese di agosto 2021, il ricorrente non ha mai inoltrato le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2017 e 2018. Ha specificato, invero, che anche se le comunicazioni non risultano essere state notificate, l'istante, avendo ricevuto questa decurtazione di agosto 2021 con una specifica indicazione, è venuto a conoscenza dell'obbligo su di lui gravante ma, nonostante ciò, è rimasto inerte. Ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso per mancata presentazione del ricorso amministrativo.
Letti gli atti, ritenuto il carattere documentale della controversia, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza.
Infondata è l'eccezione di inammissibilità della domanda per mancata presentazione del ricorso
Pag. 2 di 5 CP_ amministrativo;
invero, alcun provvedimento è impugnato, ma il giudizio è stato incardinato in quanto il ricorrente ha subito delle trattenute sulla propria pensione senza alcuna comunicazione da CP_ parte dell' come di qui a breve si dirà.
Passando ora ad esaminare il merito, dato l'oggetto del ricorso appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale «nel giudizio promosso dal pensionato per
l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito” (cfr. Cass. 2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato autorevolmente confermato dalle
S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto» (cfr. Cass. S.U. 18046/2010).
Applicando tali principi si osserva che nella fattispecie in esame è pacifico tra le parti che il ricorrente fosse beneficiario di pensione di reversibilità, categoria sociale, e che l'indebito sia dipeso CP_ dalla omessa comunicazione dei redditi relativi agli anni 2017 e 2018, come precisato anche dall' in memoria.
Parte istante si difende osservando, in via principale rispetto alle altre doglianze, che nessuna comunicazione di sollecito per la comunicazione dei redditi ha ricevuto dall' , né tantomeno CP_2 alcuna comunicazione di sospensione e revoca della prestazione.
Orbene, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari o reddituali) e solo quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del
23 agosto 2003).
Da ultimo, è stato ritenuto che «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn.
10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità
Pag. 3 di 5 all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che
l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento» (Cass., sentenza n. 24180 del 04 agosto 2022).
Ebbene, dalla documentazione in atti (cfr. comunicazioni del 24.06.2021 e del 20.10.2021, all. prod. CP_ tel. ric.) emerge che le trattenute effettuate dall' scaturiscono dalla mancata comunicazione da parte del ricorrente dei redditi relativi agli anni 2017 e 2018. CP_ Pertanto, non ci si trova nella specie in presenza di un atto accertativo da parte dell' circa il venir meno del requisito reddituale per la fruizione della prestazione bensì di un atto di revoca della prestazione conseguenziale alla omessa comunicazione, da parte dell'interessata, dei propri redditi.
Giova, dunque, ripercorrere il quadro normativo di riferimento.
La disposizione di cui all' art. 13, c. 6 lettera C, del DL n. 78/2010, convertito in legge 30 n.
122/2010, prevede che: «All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo"
b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni."
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso». CP_ Orbene, pur pacifico che il ricorrente non abbia fornito tale comunicazione all' è altrettanto vero che quest'ultimo non ha dimostrato l'avvenuta spedizione di alcun avviso con cui gli veniva richiesta la comunicazione dei redditi anno 2017 e 2018 e successivamente di alcun avviso di
Pag. 4 di 5 sospensione in esito alla mancata comunicazione. L' , difatti, conferma che alcuna CP_2 comunicazione è stata mai notificata al ricorrente.
Non è pertanto possibile affermare che il ricorrente abbia omesso la trasmissione della documentazione in parola nei tempi e nelle modalità stabilite dall'Ente. CP_ In ogni caso, l' avrebbe dovuto procedere, secondo la previsione sopra estesa, dapprima alla sospensione della prestazione collegata al reddito e solo dopo ulteriori sessanta giorni, alla revoca della prestazione stessa;
nulla di tutto ciò emerge dagli atti di causa.
Pertanto, ritiene questo Giudice irripetibili gli importi percepiti dal ricorrente a titolo di pensione di reversibilità nr. 28452404, cat. SO, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.10.2021, con conseguente condanna dell'istituto alla restituzione di tutto quanto trattenuto oltre interessi legali. CP_ Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza. Sono determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi, attesa la non complessità in punto di diritto della questione affrontata, del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, in parziale accoglimento, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che non sussiste l'indebito pari ad € 5.678,53 di cui al CP_ CP_ provvedimento del 20.10.2021 e condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, oltre interessi legali maturati dalla data delle trattenute sino al saldo;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre iva e cpa se dovuti nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Lucia
De Filippo, dichiaratosi antistatario.
SI COMUNICHI.
Nola, 15.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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