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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/10/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 742/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 742/2017 R.G. , promossa da
(p.i. ) in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 legale p.t., con il ministero dell'avv. Maganuco Emanuele
ATTORE contro
(p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Monterosso Tito, e con elezione di domicilio presso l'avv. Scicolone Romina
CONVENUTO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 14.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato tramite il 10.5.2017 a mezzo di raccomandata a/r Pt_2 consegnata il 16.05.2017, in persona del rappresentante legale p.t. Parte_1 ha convenuto in giudizio in persona del rappresentante legale p.t., proponendo un'azione Controparte_1 di ripetizione di indebito per la somma di euro 168.897,18 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora al soddisfo, in relazione al conto corrente con apertura di credito n. 500011402, chiedendo in particolare al presente Tribunale con le conclusioni precisate in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.: “1) In via preliminare, rigettare tutte le eccezioni preliminari di parte
1 convenuta, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento;
2) In via principale, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1283 e 1418, comma 2, c.c., delle condizioni generali del rapporto contrattuale di conto corrente assistito da apertura di credito per cui vale giudizio sottoscritti da parte attrice relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto, per le causali spiegate in premessa;
3) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
4) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
5) Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso-soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339
e 1419 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza alcuna capitalizzazione;
6) Accertare e rideterminare, anche previo espletamento di C.T.U., l'effettivo saldo contabile dei rapporti in argomento, alla luce delle superiori declaratorie di inesistenza e/o nullità e/o inefficacia;
7) Conseguentemente, e per l'effetto, condannare la .p.A, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, anche CP_2 previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in favore della in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, quantificate nella complessiva somma di € 168.897,18, o in quell'altra somma minore o maggiore accertanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.9.2017, si è costituita in giudizio CP_1
chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare 1) Dichiarare inammissibile la domanda di
[...] ripetizione di indebito avanzata dall'attrice, in quanto il rapporto di c/c n. 500011402 (già n.
410399382) di cui è causa è ancora in essere e, per l'effetto, non disporre alcuna statuizione di condanna della alla restituzione e/o rettifica in favore dell'attrice. Senza recesso, nel merito, comunque: 2) CP_3
Rigettare in toto la domanda avversaria, in quanto nulla, prescritta, infondata in fatto ed in diritto, inammissibile e tardiva. 3) In via gradata ed istruttoria, nella non temuta ipotesi che venga disposta la
C.T.U. contabile richiesta da controparte, si chiede che il ricalcolo venga eseguito in forza della eccepita prescrizione: - limitando la indagine contabile al decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 16/05/2017, per cui il ricalcolo non potrà avere ad oggetto il periodo antecedente il
2 16/05/2007; - detraendo dal saldo del conto ricalcolato le rimesse solutorie prescritte ed irripetibili, per l'importo che sarà accertato in corso in causa;
- con applicazione del tasso debitore ultralegale, delle c.m.s. e delle altre condizioni economiche pattuite nelle lettere contratto prodotte in giudizio dalla
- con l'applicazione del criterio di contabilizzazione dei versamenti prima a fronte degli interessi CP_3
e spese maturati ad ogni riapertura trimestrale del conto, e poi eventualmente a fronte del capitale;
- con l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
- con applicazione dei tassi fissi di interesse concordati, nei limiti del tetto massimo tempo per tempo previsto dalla L.108/96, compensando eventuali somme a debito del correntista con quelle accertate a credito della - CP_3 escludendo gli importi prescritti degli interessi attivi a favore del correntista fino al 16/05/2012. 4) Con il favore delle spese e compensi del giudizio.”.
2. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata, tenuto conto delle prove documentali e della c.t.u. contabile depositata il 21.06.2024 conforme ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dalla banca di inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito proposta in relazione al conto corrente con apertura di credito n. 500011402 (già n.
410399382, e poi n. 79758), intestato a presso la filiale di Gela Parte_1
(CL) di in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il fatto che il conto Controparte_1 corrente per cui è causa risulti ancora aperto al momento in cui l'atto di citazione è stato notificato tramite il 10.5.2017 a mezzo di raccomandata a/r consegnata il 16.05.2017, come risulta dall'ultimo Pt_2 estratto conto del 31.07.2017 prodotto ritualmente in atti, pur ostando ad una pronuncia di condanna della banca alla ripetizione dell'indebito eventualmente accertato, consente una pronuncia di mero accertamento dell'asserito indebito (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 21646/2018, testualmente: “Il correntista ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità
o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice. Come lucidamente osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il correntista, sin dal momento
3 dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione;
nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798).”).
In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata ex art. 2697, comma 2, c.c. dalla banca convenuta, va osservato che nel caso di specie di azione di indebito proposta dal correntista nei confronti della banca, opera il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., proprio dell'azione di indebito ex art. 2033 c.c., da applicarsi distinguendo tra i versamenti effettuati nel corso del rapporto dal correntista quelli solutori e quelli ripristinatori della provvista, come già da tempo chiarito dalle Sezioni Unite (cfr.
SS.UU. civ. n. 24418/2010, testualmente: “L'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli. Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.”), dopo aver previamente eliminato gli eventuali addebiti illegittimamente effettuati dalla banca (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 17287/2024, testualmente: “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la
4 ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (Cass., Sez. 1, 16/3/2023 n. 7721).”), tenendo conto dell'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c. derivante dall'atto di citazione notificato tramite il 10.5.2027, con Pt_2 raccomandata a/r ricevuta il 16.5.2017.
Sul piano del riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., va osservato che è onere del correntista che proponga un'azione di indebito nei confronti della banca, come nel caso di specie, produrre ex art. 2697, comma 1, c.c. sia il contratto di conto corrente (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 9972/2023, testualmente:
“Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca - come nella specie - per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass., n. 33009/2019).”), sia gli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto di conto corrente per cui, in caso di produzione parziale, si dovrà partire dal primo saldo documentalmente provato (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 4083/2023, testualmente: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (Cass. n. 35979/2022).”), tenendo conto degli estratti conto prodotti in serie continua più recente ed in via suppletiva degli scalari, quale modalità di assolvimento aliunde dell'onere probatorio del correntista (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 10293/2023, testualmente: “A fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass. n. 11543-2019; Cass. n. 9526-2019).”; principio di diritto: “La produzione
5 dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e delle altre risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato.”), fermo restando le preclusioni istruttorie afferenti alla prova dei fatti principali posti a fondamento della domanda di indebito proposta dal correntista nei confronti della banca, per cui il c.t.u. contabile può avvalersi dei documenti prodotti dalle parti con l'atto di costituzione in giudizio, con le memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c., in adempimento dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (ove impartito dal Giudice e assolto nel termine assegnato), e nel corso delle operazioni peritali contabili, purchè vi sia il consenso di tutte le parti ex art. 198, comma
2, c.p.c. (cfr. SS.UU. civ. n. 3086/2022, principi di diritto: "In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio"; "In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio"; "In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198
c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni"; "In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso"; "In materia di
6 consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161
c.p.c.").
In particolare nel caso di specie, in relazione all'azionato conto corrente con apertura di credito n.
500011402 (già n. 410399382, e poi n. 79758), intestato a presso Parte_1 la filiale di Gela (CL) di ancora aperto al momento dell'atto di citazione notificato Controparte_1 tramite il 10.5.2017 a mezzo di raccomandata a/r consegnata il 16.05.2017, sono stati prodotti Pt_2 nel rispetto delle suddette preclusioni istruttorie: la lettera contratto del 18.09.1995 di accensione del conto corrente avente originariamente n. 410399382; la lettera contratto del 25.06.2012 di affidamento sul conto corrente fino ad € 360.000,00 con validità fino a revoca, con allegato documento di sintesi;
la lettera contratto del 24.07.2014 di affidamento sul conto corrente, relativa all'incremento dell'apertura di credito di € 360.000,00 ad € 750.000,00 con validità fino a revoca, con allegato documento di sintesi;
la lettera contratto del 9.06.2015 di accensione del conto corrente rinumerato n. 500011402 con allegato documento di sintesi;
la lettera contratto del 28.09.2015 di affidamento sul conto corrente relativa alla conferma del fido di € 750.000,00 già concesso in data 24.07.2014 con validità fino a revoca, con allegato documento di sintesi;
la lettera contratto dell'1.06.2016 con allegato documento di sintesi, relativa alla variazione delle condizioni contrattuali;
la lettera contratto del 25.11.2016 di affidamento sul conto corrente con riduzione dell'importo dell'affidamento da € 750.000,00 ad € 250.000,00 con validità fino a revoca, con allegato documento di sintesi;
l'atto integrativo del 25.11.2016 della lettera contratto del
25.11.2016; gli estratti conto incompleti dal 2003 al 2014, risultando mancanti i movimenti finali di febbraio 2007, giugno 2007 e tutti i movimenti di febbraio 2012, e scarsamente leggibili i movimenti di luglio 2006, maggio 2007 e maggio 2008, mentre i relativi riassunti scalari sono inammissibili, in quanto prodotti da parte attrice nel corso delle operazioni peritali contabili senza il consenso della banca convenuta;
gli estratti conto completi e con relativi scalari dal 2015 al 2017.
Nel rispetto dei principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata, sulla base delle prove documentali in atti, ed in particolare sulla base dei suddetti contratti di conto corrente con apertura di credito in atti e degli estratti conto con scalari ritualmente prodotti in modo continuativo da ultimo dal secondo trimestre al quarto trimestre 2017, per i quali non opera la prescrizione decennale ex art. 2946
c.c,, su eccezione ex art. 2697, comma 2, c.c. della banca, a fronte dell'atto di citazione notificato tramite il 10.5.2017 a mezzo di raccomandata a/r consegnata il 16.05.2017, il c.t.u. contabile ha Pt_2 ricalcolato il saldo del conto, applicando i tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, T.U.B. ove necessario
7 per mancata pattuizione scritta dei tassi di interesse ex art. 117, comma 4, T.U.B., appurando il mancato esercizio dello ius variandi da parte della banca ex art. 118 T.U.B., eliminando gli addebiti illegittimamente operati dalla banca per commissioni bancarie non pattuite per iscritto, eliminando gli addebiti per interessi anatocistici non conformi alle delibere del C.I.C.R. del 9.2.2000 e del 3.8.2016, appurando il rispetto del tasso soglia ex art. 2, l. n. 108/1996 in combinato disposto con l'art. 1815, comma 2, c.c. , dettato in materia di mutuo ma pacificamente applicabile anche al caso di specie di conto corrente con apertura di credito (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 12965/2016, principio di diritto:
“L'art. 1815 c.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 108 del 1996, è norma applicabile a tutti i contratti bancari”), previa valutazione separata degli interessi e della c.m.s. (cfr. SS.UU. civ. n. 16303/2018, principio di diritto: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.”), mantenendo le date di valuta in quanto conformi ex art. 120 T.U.B. nel testo applicabile ratione temporis.
Ne deriva che il conto corrente con apertura di credito n. 500011402, intestato a
[...] presso la filiale di Gela di ancora aperto alla data del 31.12.2017, Parte_1 Controparte_1 presenta un saldo ricalcolato previa c.t.u. contabile di euro 197.139,77 a debito del correntista, in luogo del saldo di euro 214.299,28 a debito del correntista risultante dall'estratto conto.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di parte attrice va parzialmente accolta e, per l'effetto, va accertato che il conto corrente con apertura di credito n. 500011402, intestato a
[...] presso la filiale di Gela di ancora aperto, alla data del Parte_1 Controparte_1
31.12.2017 presenta un saldo ricalcolato previa c.t.u. contabile di euro 197.139,77 a debito del correntista, in luogo del saldo di euro 214.299,28 a debito del correntista risultante dall'estratto conto.
L'accoglimento parziale della domanda di parte attrice, in termini di mero accertamento di un saldo debitorio minore, e le pronunce della giurisprudenza di legittimità sopravvenute in corso di causa giustificano ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e la ripartizione tra
8 le parti, nella misura del 50% ciascuna, delle spese di entrambe le c.t.u. contabile liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda di (p.i. Parte_1
) e, per l'effetto, accerta che il conto corrente con apertura di credito n. 500011402, intestato P.IVA_1
a presso la filiale di Gela di ancora aperto, alla Parte_1 Controparte_1 data del 31.12.2017 presenta un saldo ricalcolato previa c.t.u. contabile di euro 197.139,77 a debito del correntista, in luogo del saldo di euro 214.299,28 a debito del correntista risultante dall'estratto conto;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di entrambe le c.t.u. contabile, liquidate con separati decreti, per il 50% a carico di
[...]
p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., Parte_1 P.IVA_1
e per l'ulteriore 50% a carico di (p.i. ) in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 legale p.t. .
Gela, 02.10.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 742/2017 R.G. , promossa da
(p.i. ) in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 legale p.t., con il ministero dell'avv. Maganuco Emanuele
ATTORE contro
(p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Monterosso Tito, e con elezione di domicilio presso l'avv. Scicolone Romina
CONVENUTO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 14.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato tramite il 10.5.2017 a mezzo di raccomandata a/r Pt_2 consegnata il 16.05.2017, in persona del rappresentante legale p.t. Parte_1 ha convenuto in giudizio in persona del rappresentante legale p.t., proponendo un'azione Controparte_1 di ripetizione di indebito per la somma di euro 168.897,18 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora al soddisfo, in relazione al conto corrente con apertura di credito n. 500011402, chiedendo in particolare al presente Tribunale con le conclusioni precisate in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.: “1) In via preliminare, rigettare tutte le eccezioni preliminari di parte
1 convenuta, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento;
2) In via principale, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1283 e 1418, comma 2, c.c., delle condizioni generali del rapporto contrattuale di conto corrente assistito da apertura di credito per cui vale giudizio sottoscritti da parte attrice relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto, per le causali spiegate in premessa;
3) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
4) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
5) Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso-soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339
e 1419 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza alcuna capitalizzazione;
6) Accertare e rideterminare, anche previo espletamento di C.T.U., l'effettivo saldo contabile dei rapporti in argomento, alla luce delle superiori declaratorie di inesistenza e/o nullità e/o inefficacia;
7) Conseguentemente, e per l'effetto, condannare la .p.A, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, anche CP_2 previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in favore della in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, quantificate nella complessiva somma di € 168.897,18, o in quell'altra somma minore o maggiore accertanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.9.2017, si è costituita in giudizio CP_1
chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare 1) Dichiarare inammissibile la domanda di
[...] ripetizione di indebito avanzata dall'attrice, in quanto il rapporto di c/c n. 500011402 (già n.
410399382) di cui è causa è ancora in essere e, per l'effetto, non disporre alcuna statuizione di condanna della alla restituzione e/o rettifica in favore dell'attrice. Senza recesso, nel merito, comunque: 2) CP_3
Rigettare in toto la domanda avversaria, in quanto nulla, prescritta, infondata in fatto ed in diritto, inammissibile e tardiva. 3) In via gradata ed istruttoria, nella non temuta ipotesi che venga disposta la
C.T.U. contabile richiesta da controparte, si chiede che il ricalcolo venga eseguito in forza della eccepita prescrizione: - limitando la indagine contabile al decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 16/05/2017, per cui il ricalcolo non potrà avere ad oggetto il periodo antecedente il
2 16/05/2007; - detraendo dal saldo del conto ricalcolato le rimesse solutorie prescritte ed irripetibili, per l'importo che sarà accertato in corso in causa;
- con applicazione del tasso debitore ultralegale, delle c.m.s. e delle altre condizioni economiche pattuite nelle lettere contratto prodotte in giudizio dalla
- con l'applicazione del criterio di contabilizzazione dei versamenti prima a fronte degli interessi CP_3
e spese maturati ad ogni riapertura trimestrale del conto, e poi eventualmente a fronte del capitale;
- con l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
- con applicazione dei tassi fissi di interesse concordati, nei limiti del tetto massimo tempo per tempo previsto dalla L.108/96, compensando eventuali somme a debito del correntista con quelle accertate a credito della - CP_3 escludendo gli importi prescritti degli interessi attivi a favore del correntista fino al 16/05/2012. 4) Con il favore delle spese e compensi del giudizio.”.
2. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata, tenuto conto delle prove documentali e della c.t.u. contabile depositata il 21.06.2024 conforme ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dalla banca di inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito proposta in relazione al conto corrente con apertura di credito n. 500011402 (già n.
410399382, e poi n. 79758), intestato a presso la filiale di Gela Parte_1
(CL) di in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il fatto che il conto Controparte_1 corrente per cui è causa risulti ancora aperto al momento in cui l'atto di citazione è stato notificato tramite il 10.5.2017 a mezzo di raccomandata a/r consegnata il 16.05.2017, come risulta dall'ultimo Pt_2 estratto conto del 31.07.2017 prodotto ritualmente in atti, pur ostando ad una pronuncia di condanna della banca alla ripetizione dell'indebito eventualmente accertato, consente una pronuncia di mero accertamento dell'asserito indebito (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 21646/2018, testualmente: “Il correntista ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità
o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice. Come lucidamente osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il correntista, sin dal momento
3 dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione;
nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798).”).
In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata ex art. 2697, comma 2, c.c. dalla banca convenuta, va osservato che nel caso di specie di azione di indebito proposta dal correntista nei confronti della banca, opera il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., proprio dell'azione di indebito ex art. 2033 c.c., da applicarsi distinguendo tra i versamenti effettuati nel corso del rapporto dal correntista quelli solutori e quelli ripristinatori della provvista, come già da tempo chiarito dalle Sezioni Unite (cfr.
SS.UU. civ. n. 24418/2010, testualmente: “L'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli. Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.”), dopo aver previamente eliminato gli eventuali addebiti illegittimamente effettuati dalla banca (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 17287/2024, testualmente: “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la
4 ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (Cass., Sez. 1, 16/3/2023 n. 7721).”), tenendo conto dell'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c. derivante dall'atto di citazione notificato tramite il 10.5.2027, con Pt_2 raccomandata a/r ricevuta il 16.5.2017.
Sul piano del riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., va osservato che è onere del correntista che proponga un'azione di indebito nei confronti della banca, come nel caso di specie, produrre ex art. 2697, comma 1, c.c. sia il contratto di conto corrente (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 9972/2023, testualmente:
“Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca - come nella specie - per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass., n. 33009/2019).”), sia gli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto di conto corrente per cui, in caso di produzione parziale, si dovrà partire dal primo saldo documentalmente provato (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 4083/2023, testualmente: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (Cass. n. 35979/2022).”), tenendo conto degli estratti conto prodotti in serie continua più recente ed in via suppletiva degli scalari, quale modalità di assolvimento aliunde dell'onere probatorio del correntista (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 10293/2023, testualmente: “A fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass. n. 11543-2019; Cass. n. 9526-2019).”; principio di diritto: “La produzione
5 dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e delle altre risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato.”), fermo restando le preclusioni istruttorie afferenti alla prova dei fatti principali posti a fondamento della domanda di indebito proposta dal correntista nei confronti della banca, per cui il c.t.u. contabile può avvalersi dei documenti prodotti dalle parti con l'atto di costituzione in giudizio, con le memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c., in adempimento dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (ove impartito dal Giudice e assolto nel termine assegnato), e nel corso delle operazioni peritali contabili, purchè vi sia il consenso di tutte le parti ex art. 198, comma
2, c.p.c. (cfr. SS.UU. civ. n. 3086/2022, principi di diritto: "In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio"; "In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio"; "In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198
c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni"; "In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso"; "In materia di
6 consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161
c.p.c.").
In particolare nel caso di specie, in relazione all'azionato conto corrente con apertura di credito n.
500011402 (già n. 410399382, e poi n. 79758), intestato a presso Parte_1 la filiale di Gela (CL) di ancora aperto al momento dell'atto di citazione notificato Controparte_1 tramite il 10.5.2017 a mezzo di raccomandata a/r consegnata il 16.05.2017, sono stati prodotti Pt_2 nel rispetto delle suddette preclusioni istruttorie: la lettera contratto del 18.09.1995 di accensione del conto corrente avente originariamente n. 410399382; la lettera contratto del 25.06.2012 di affidamento sul conto corrente fino ad € 360.000,00 con validità fino a revoca, con allegato documento di sintesi;
la lettera contratto del 24.07.2014 di affidamento sul conto corrente, relativa all'incremento dell'apertura di credito di € 360.000,00 ad € 750.000,00 con validità fino a revoca, con allegato documento di sintesi;
la lettera contratto del 9.06.2015 di accensione del conto corrente rinumerato n. 500011402 con allegato documento di sintesi;
la lettera contratto del 28.09.2015 di affidamento sul conto corrente relativa alla conferma del fido di € 750.000,00 già concesso in data 24.07.2014 con validità fino a revoca, con allegato documento di sintesi;
la lettera contratto dell'1.06.2016 con allegato documento di sintesi, relativa alla variazione delle condizioni contrattuali;
la lettera contratto del 25.11.2016 di affidamento sul conto corrente con riduzione dell'importo dell'affidamento da € 750.000,00 ad € 250.000,00 con validità fino a revoca, con allegato documento di sintesi;
l'atto integrativo del 25.11.2016 della lettera contratto del
25.11.2016; gli estratti conto incompleti dal 2003 al 2014, risultando mancanti i movimenti finali di febbraio 2007, giugno 2007 e tutti i movimenti di febbraio 2012, e scarsamente leggibili i movimenti di luglio 2006, maggio 2007 e maggio 2008, mentre i relativi riassunti scalari sono inammissibili, in quanto prodotti da parte attrice nel corso delle operazioni peritali contabili senza il consenso della banca convenuta;
gli estratti conto completi e con relativi scalari dal 2015 al 2017.
Nel rispetto dei principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata, sulla base delle prove documentali in atti, ed in particolare sulla base dei suddetti contratti di conto corrente con apertura di credito in atti e degli estratti conto con scalari ritualmente prodotti in modo continuativo da ultimo dal secondo trimestre al quarto trimestre 2017, per i quali non opera la prescrizione decennale ex art. 2946
c.c,, su eccezione ex art. 2697, comma 2, c.c. della banca, a fronte dell'atto di citazione notificato tramite il 10.5.2017 a mezzo di raccomandata a/r consegnata il 16.05.2017, il c.t.u. contabile ha Pt_2 ricalcolato il saldo del conto, applicando i tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, T.U.B. ove necessario
7 per mancata pattuizione scritta dei tassi di interesse ex art. 117, comma 4, T.U.B., appurando il mancato esercizio dello ius variandi da parte della banca ex art. 118 T.U.B., eliminando gli addebiti illegittimamente operati dalla banca per commissioni bancarie non pattuite per iscritto, eliminando gli addebiti per interessi anatocistici non conformi alle delibere del C.I.C.R. del 9.2.2000 e del 3.8.2016, appurando il rispetto del tasso soglia ex art. 2, l. n. 108/1996 in combinato disposto con l'art. 1815, comma 2, c.c. , dettato in materia di mutuo ma pacificamente applicabile anche al caso di specie di conto corrente con apertura di credito (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 12965/2016, principio di diritto:
“L'art. 1815 c.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 108 del 1996, è norma applicabile a tutti i contratti bancari”), previa valutazione separata degli interessi e della c.m.s. (cfr. SS.UU. civ. n. 16303/2018, principio di diritto: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.”), mantenendo le date di valuta in quanto conformi ex art. 120 T.U.B. nel testo applicabile ratione temporis.
Ne deriva che il conto corrente con apertura di credito n. 500011402, intestato a
[...] presso la filiale di Gela di ancora aperto alla data del 31.12.2017, Parte_1 Controparte_1 presenta un saldo ricalcolato previa c.t.u. contabile di euro 197.139,77 a debito del correntista, in luogo del saldo di euro 214.299,28 a debito del correntista risultante dall'estratto conto.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di parte attrice va parzialmente accolta e, per l'effetto, va accertato che il conto corrente con apertura di credito n. 500011402, intestato a
[...] presso la filiale di Gela di ancora aperto, alla data del Parte_1 Controparte_1
31.12.2017 presenta un saldo ricalcolato previa c.t.u. contabile di euro 197.139,77 a debito del correntista, in luogo del saldo di euro 214.299,28 a debito del correntista risultante dall'estratto conto.
L'accoglimento parziale della domanda di parte attrice, in termini di mero accertamento di un saldo debitorio minore, e le pronunce della giurisprudenza di legittimità sopravvenute in corso di causa giustificano ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e la ripartizione tra
8 le parti, nella misura del 50% ciascuna, delle spese di entrambe le c.t.u. contabile liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda di (p.i. Parte_1
) e, per l'effetto, accerta che il conto corrente con apertura di credito n. 500011402, intestato P.IVA_1
a presso la filiale di Gela di ancora aperto, alla Parte_1 Controparte_1 data del 31.12.2017 presenta un saldo ricalcolato previa c.t.u. contabile di euro 197.139,77 a debito del correntista, in luogo del saldo di euro 214.299,28 a debito del correntista risultante dall'estratto conto;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di entrambe le c.t.u. contabile, liquidate con separati decreti, per il 50% a carico di
[...]
p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., Parte_1 P.IVA_1
e per l'ulteriore 50% a carico di (p.i. ) in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 legale p.t. .
Gela, 02.10.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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