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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 3864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3864 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1826/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1
- P.I. P.IVA 1 ), residente a[...] in Caserta 81100 (CE), rapp.to e difeso giusta procura in calce al presente ricorso dall'avv. Girolamo Russo (C.F. C.F. 2
, elett.te dom.to presso il suo Fax. 0823.1764442 Pec. Email 1 studio in Caserta 81100 (CE) alla Via Avellino n. 17, appellante
CONTRO
CP_1 ,in persona del legale rapp.te p.t., appellato-non costituito
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 38/2024 pubblicata il 04/01/2024 emessa dal Tribunale di Santa AR C.V. nell'ambito del procedimento di cui al
R.G. n. 6160/2020 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 27.11.2020 presso il Tribunale di S. Maria C. V. in funzione di giudice del lavoro, Parte 1
, proponeva opposizione avverso l'avviso bonario di accertamento notificato in data
29.10.2020, con il quale l'CP_1 gli aveva richiesto la restituzione delle indennità per emergenza OV-19, per il periodo 3/2020 - 4/2020, pari ad € 1.200,00, ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.
Richiamata la normativa di riferimento, il ricorrente deduceva di aver legittimamente percepito le predette indennità emergenziale OV 19, atteso che Part era lavoratore autonomo iscritto alla gestione speciale dell' dal 1° novembre
2018, con il codice azienda n. 21519378, come da accertamento d'ufficio CP_1 del
7.4.2020.
Tanto premesso, chiedeva, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato, la declaratoria di nullità/annullamento della richiesta di ripetizione delle indennità per emergenza covid-19, notificata in data 29.10.2020, vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva l'CP_1 che eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
In particolare, l' CP_2 evidenziava che il ricorrente, alla data di entrata in vigore della normativa covid 19, non era iscritto alla gestione autonoma in quanto cancellato dal 30.10.2018 e, successivamente, iscritto d'ufficio nel mese di aprile
2020, con decorrenza dal 1.11.2018.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicato con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data
. 3.7.2024, deducendo l'erroneità della ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale,il quale non aveva considerato che l'assicurato era un lavoratore autonomo iscritto alla gestione GO (artigiani e commercianti) dal 1998 versando i relativi contributi all'CP_1 con soluzione di continuità e non cessando mai la propria attività; che nel periodo richiamato dall'Ente previdenziale, non vi era stato altro che una variazione di sede, da ZZ a Caserta, perché ivi trasferitosi, con conseguente assegnazione di un nuovo codice di azienda n.
21519378, giusta raccta CP_1 n. 61805995152-8 del 07/04/2020, ma senza che si fosse verificata alcuna interruzione dell' attività.
,Concludeva, pertanto in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva l'CP_1 sebbene ritualmente evocato in giudizio.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, all'odierna udienza, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il primo giudice ha ritenuto che le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del DL
18/2020 avessero inteso limitare ed individuare la platea dei destinatori dell'indennità di OV solo ai soggetti che fossero già iscritti a tali gestioni alla data di entrata in vigore del decreto;
ciò conformemente alla ratio dell'istituto avente natura assistenziale e volto a tutelare specifiche categorie di lavoratori ritenute maggiormente colpite dall'emergenza COVID andando così ad integrare una presunta perdita reddituale. Tale perdita reddituale-ha argomentato il
Tribunale- non può certo ritenersi effettiva con riferimento a soggetti che abbiano cessato l'attività economica in un periodo antecedente all'inizio dell'emergenza
OV e che solo in un momento successivo all'emanazione del D.L. 18/2020 ne abbiano denunciato la riapertura.
Sulla base di tali premesse in punto di diritto, il Giudice di prime cure in punto di fatto rigettava la domanda, ritenendo il ricorrente alla data di entrata in vigore della normativa OV 19, non era iscritto alla gestione autonoma in quanto cancellato dal 30.10.2018 e, successivamente, iscritto d'ufficio nel mese di aprile
2020, con decorrenza dal 1.11.2018.
Ebbene la Corte, pur condividendo le considerazioni espresse in punto di diritto, dissente dalle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale dal momento che l' appellante è stato ed è un lavoratore autonomo iscritto alla gestione GO
(artigiani e commercianti) dal 1998, versando i relativi contributi all'CP_1 con soluzione di continuità e non cessando mai la propria attività.
Ed infatti la formale "cancellazione", tra l'altro avvenuta d'ufficio, è stata effettuata dall'CP_1 in quanto era variata la sede di competenza (da ZZ a
Caserta), perché ivi trasferitosi. In altre parole, è stata chiusa la posizione di
ZZ (in quanto lo stesso appellante ormai non aveva né risiedeva né domicilio più a ZZ) ed è stata aperta presso la sede Caserta, luogo in cui risiedeva ed aveva il domicilio fiscale al momento della domanda e luogo in cui attualmente risiede ed ha il domicilio, con l'assegnazione di un nuovo codice azienda n.
21519378, dall'1.11.2018, posizione tutt'ora attiva (Difatti tale codice azienda, varia allorquando il lavoratore muta il domicilio e/o la residenza e tale variazione avviene tra province diverse).
La retroattività della variazione è insita proprio nel fatto che non vi è stata alcuna cancellazione di attività, la quale è continuata e giammai cessata .
Ha errato pertanto il primo giudice che ha ritenuto che appellante avesse cessato l'attività, peraltro per una frazione temporale limitata ad un solo giorno
(ovvero dal 31/10/2018 al 01/11/2018).
Mette conto osservare che la racc.ta del n. 61805995152-8 del 07/04/2020, dell'CP_1 all'odierno appellante, non è altro che la conferma della variazione della sede in virtù della variazione della residenza-domicilio fiscale, per cancellazione d'ufficio ed iscrizione nella sede di competenza.
L'elemento di fatto innanzi evidenziato che denota che trattasi di variazione di sede e non una cancellazione di attività, risulta ulteriormente avvalorato dal regolare pagamento dei contributi, mai interrotto nel periodo di riferimento, come dimostrato dall'estratto contributivo prodotto in corso di causa e che viene acquisito ex art 421 cpc, siccome indispensabile ai fini della decisione della causa. Da detta documentazione si evince che dal 01/01/1997 ad oggi l'appellante, con soluzione di continuità, è stato sempre iscritto all'CP_1 ed ha regolarmente pagato i contributi (cfr. estratto conto previdenziale – doc. 4).
Stando così le cose è evidente che l'odierno appellante aveva diritto all'indennità di cui al D.L. 18/2020 per i mesi di marzo ed aprile 2020, ragion per cui va disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato il 29/10/2020 ed inviato con racc. n. 61806586395-5, con il quale l' CP_1 ha richiesto la restituzione degli importi quantificati complessivamente in € 1.200,00; per l'effetto, devono dichiararsi non dovute le somme pretese dall' CP_1.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
,-accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza,annulla l' avviso di accertamento notificato il 29/10/2020, inviato con racc. n. 61806586395-5, con il quale l' CP_1 ha richiesto il versamento degli importi quantificati complessivamente in € 1.200,00; per l'effetto ,dichiara non dovute le somme pretese dall' CP_1;
-condanna l'CP_1 alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida , quanto al primo grado, in euro 1.000,00 e, quanto al secondo grado, in euro 960,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli lì 10.11.2025
Il Presidente est/rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1826/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1
- P.I. P.IVA 1 ), residente a[...] in Caserta 81100 (CE), rapp.to e difeso giusta procura in calce al presente ricorso dall'avv. Girolamo Russo (C.F. C.F. 2
, elett.te dom.to presso il suo Fax. 0823.1764442 Pec. Email 1 studio in Caserta 81100 (CE) alla Via Avellino n. 17, appellante
CONTRO
CP_1 ,in persona del legale rapp.te p.t., appellato-non costituito
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 38/2024 pubblicata il 04/01/2024 emessa dal Tribunale di Santa AR C.V. nell'ambito del procedimento di cui al
R.G. n. 6160/2020 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 27.11.2020 presso il Tribunale di S. Maria C. V. in funzione di giudice del lavoro, Parte 1
, proponeva opposizione avverso l'avviso bonario di accertamento notificato in data
29.10.2020, con il quale l'CP_1 gli aveva richiesto la restituzione delle indennità per emergenza OV-19, per il periodo 3/2020 - 4/2020, pari ad € 1.200,00, ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.
Richiamata la normativa di riferimento, il ricorrente deduceva di aver legittimamente percepito le predette indennità emergenziale OV 19, atteso che Part era lavoratore autonomo iscritto alla gestione speciale dell' dal 1° novembre
2018, con il codice azienda n. 21519378, come da accertamento d'ufficio CP_1 del
7.4.2020.
Tanto premesso, chiedeva, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato, la declaratoria di nullità/annullamento della richiesta di ripetizione delle indennità per emergenza covid-19, notificata in data 29.10.2020, vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva l'CP_1 che eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
In particolare, l' CP_2 evidenziava che il ricorrente, alla data di entrata in vigore della normativa covid 19, non era iscritto alla gestione autonoma in quanto cancellato dal 30.10.2018 e, successivamente, iscritto d'ufficio nel mese di aprile
2020, con decorrenza dal 1.11.2018.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicato con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data
. 3.7.2024, deducendo l'erroneità della ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale,il quale non aveva considerato che l'assicurato era un lavoratore autonomo iscritto alla gestione GO (artigiani e commercianti) dal 1998 versando i relativi contributi all'CP_1 con soluzione di continuità e non cessando mai la propria attività; che nel periodo richiamato dall'Ente previdenziale, non vi era stato altro che una variazione di sede, da ZZ a Caserta, perché ivi trasferitosi, con conseguente assegnazione di un nuovo codice di azienda n.
21519378, giusta raccta CP_1 n. 61805995152-8 del 07/04/2020, ma senza che si fosse verificata alcuna interruzione dell' attività.
,Concludeva, pertanto in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva l'CP_1 sebbene ritualmente evocato in giudizio.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, all'odierna udienza, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il primo giudice ha ritenuto che le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del DL
18/2020 avessero inteso limitare ed individuare la platea dei destinatori dell'indennità di OV solo ai soggetti che fossero già iscritti a tali gestioni alla data di entrata in vigore del decreto;
ciò conformemente alla ratio dell'istituto avente natura assistenziale e volto a tutelare specifiche categorie di lavoratori ritenute maggiormente colpite dall'emergenza COVID andando così ad integrare una presunta perdita reddituale. Tale perdita reddituale-ha argomentato il
Tribunale- non può certo ritenersi effettiva con riferimento a soggetti che abbiano cessato l'attività economica in un periodo antecedente all'inizio dell'emergenza
OV e che solo in un momento successivo all'emanazione del D.L. 18/2020 ne abbiano denunciato la riapertura.
Sulla base di tali premesse in punto di diritto, il Giudice di prime cure in punto di fatto rigettava la domanda, ritenendo il ricorrente alla data di entrata in vigore della normativa OV 19, non era iscritto alla gestione autonoma in quanto cancellato dal 30.10.2018 e, successivamente, iscritto d'ufficio nel mese di aprile
2020, con decorrenza dal 1.11.2018.
Ebbene la Corte, pur condividendo le considerazioni espresse in punto di diritto, dissente dalle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale dal momento che l' appellante è stato ed è un lavoratore autonomo iscritto alla gestione GO
(artigiani e commercianti) dal 1998, versando i relativi contributi all'CP_1 con soluzione di continuità e non cessando mai la propria attività.
Ed infatti la formale "cancellazione", tra l'altro avvenuta d'ufficio, è stata effettuata dall'CP_1 in quanto era variata la sede di competenza (da ZZ a
Caserta), perché ivi trasferitosi. In altre parole, è stata chiusa la posizione di
ZZ (in quanto lo stesso appellante ormai non aveva né risiedeva né domicilio più a ZZ) ed è stata aperta presso la sede Caserta, luogo in cui risiedeva ed aveva il domicilio fiscale al momento della domanda e luogo in cui attualmente risiede ed ha il domicilio, con l'assegnazione di un nuovo codice azienda n.
21519378, dall'1.11.2018, posizione tutt'ora attiva (Difatti tale codice azienda, varia allorquando il lavoratore muta il domicilio e/o la residenza e tale variazione avviene tra province diverse).
La retroattività della variazione è insita proprio nel fatto che non vi è stata alcuna cancellazione di attività, la quale è continuata e giammai cessata .
Ha errato pertanto il primo giudice che ha ritenuto che appellante avesse cessato l'attività, peraltro per una frazione temporale limitata ad un solo giorno
(ovvero dal 31/10/2018 al 01/11/2018).
Mette conto osservare che la racc.ta del n. 61805995152-8 del 07/04/2020, dell'CP_1 all'odierno appellante, non è altro che la conferma della variazione della sede in virtù della variazione della residenza-domicilio fiscale, per cancellazione d'ufficio ed iscrizione nella sede di competenza.
L'elemento di fatto innanzi evidenziato che denota che trattasi di variazione di sede e non una cancellazione di attività, risulta ulteriormente avvalorato dal regolare pagamento dei contributi, mai interrotto nel periodo di riferimento, come dimostrato dall'estratto contributivo prodotto in corso di causa e che viene acquisito ex art 421 cpc, siccome indispensabile ai fini della decisione della causa. Da detta documentazione si evince che dal 01/01/1997 ad oggi l'appellante, con soluzione di continuità, è stato sempre iscritto all'CP_1 ed ha regolarmente pagato i contributi (cfr. estratto conto previdenziale – doc. 4).
Stando così le cose è evidente che l'odierno appellante aveva diritto all'indennità di cui al D.L. 18/2020 per i mesi di marzo ed aprile 2020, ragion per cui va disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato il 29/10/2020 ed inviato con racc. n. 61806586395-5, con il quale l' CP_1 ha richiesto la restituzione degli importi quantificati complessivamente in € 1.200,00; per l'effetto, devono dichiararsi non dovute le somme pretese dall' CP_1.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
,-accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza,annulla l' avviso di accertamento notificato il 29/10/2020, inviato con racc. n. 61806586395-5, con il quale l' CP_1 ha richiesto il versamento degli importi quantificati complessivamente in € 1.200,00; per l'effetto ,dichiara non dovute le somme pretese dall' CP_1;
-condanna l'CP_1 alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida , quanto al primo grado, in euro 1.000,00 e, quanto al secondo grado, in euro 960,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli lì 10.11.2025
Il Presidente est/rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.