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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4513/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4513/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. RAGAINI Parte_1
ANNA MARIA;
RICORRENTE
contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
VITALI GIUSEPPE;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: DIVORZIO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: All'udienza del 29.01.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come dalla seguente proposta conciliativa formulata dal giudice, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la decisione.: “1) la minore resterà affidata a entrambi i Persona_1
genitori in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la madre, cui va Parte_1 assegnata l'abitazione familiare;
1 2) , che attualmente vive in una regione distante dall'abitazione familiare, avrà diritto Controparte_1
di vedere e tenere con sé la minore quando vorrà, previo accordo con la signora e Parte_1
compatibilmente con le esigenze della minore;
3) durante il periodo estivo la minore trascorrerà 30 giorni, anche non consecutivi, con il padre, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo natalizio la minore trascorrerà a turno con la madre ed il padre una settimana, alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre
e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
trascorrerà ad anni alterni le vacanze Pasquali;
il tutto compatibilmente con le esigenze della minore;
4) s'impegna a intraprendere, presso il Consultorio familiare territorialmente Controparte_1
competente, un percorso di sostegno alla genitorialità;
5) entrambi i genitori s'impegnano ad attivare tempestivamente un percorso di supporto psicologico per la minore, con onere economico a carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno;
6) verserà a entro il giorno 25 di ogni mese, l'importo di € 350,00 Controparte_1 Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento della minore;
7) l'assegno unico sarà percepito per intero da le detrazioni totalmente;
Parte_1
8) le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
9) spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.08.2024, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale Parte_1
al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona con il sig. il 23.07.2009. Controparte_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 7.12.2024, si è costituito in giudizio il sig.
, non opponendosi al divorzio ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
Alla prima udienza, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore, precisando congiuntamente le conclusioni e rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Risulta dagli atti di causa che, con decreto n. 8327 del 7.07.2021, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 06.07.2021.
È quindi ampiamente decorso il termine previsto dalla legge n. 898/1970.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale
2 e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti e rilevato che le condizioni concordate sono conformi agli interessi della figlia minorenne e che non si ravvisano profili di contrarietà alla legge ed all'ordine pubblico, dispone in conformità all'accordo raggiunto.
Non si è ritenuto opportuno procedere all'ascolto della minore in quanto manifestamente superfluo, in ragione del clima collaborativo tra i genitori.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 23/07/2009 da Parte_1
e ;
[...] Controparte_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 29.01.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4513/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. RAGAINI Parte_1
ANNA MARIA;
RICORRENTE
contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
VITALI GIUSEPPE;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: DIVORZIO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: All'udienza del 29.01.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come dalla seguente proposta conciliativa formulata dal giudice, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la decisione.: “1) la minore resterà affidata a entrambi i Persona_1
genitori in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la madre, cui va Parte_1 assegnata l'abitazione familiare;
1 2) , che attualmente vive in una regione distante dall'abitazione familiare, avrà diritto Controparte_1
di vedere e tenere con sé la minore quando vorrà, previo accordo con la signora e Parte_1
compatibilmente con le esigenze della minore;
3) durante il periodo estivo la minore trascorrerà 30 giorni, anche non consecutivi, con il padre, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo natalizio la minore trascorrerà a turno con la madre ed il padre una settimana, alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre
e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
trascorrerà ad anni alterni le vacanze Pasquali;
il tutto compatibilmente con le esigenze della minore;
4) s'impegna a intraprendere, presso il Consultorio familiare territorialmente Controparte_1
competente, un percorso di sostegno alla genitorialità;
5) entrambi i genitori s'impegnano ad attivare tempestivamente un percorso di supporto psicologico per la minore, con onere economico a carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno;
6) verserà a entro il giorno 25 di ogni mese, l'importo di € 350,00 Controparte_1 Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento della minore;
7) l'assegno unico sarà percepito per intero da le detrazioni totalmente;
Parte_1
8) le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
9) spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.08.2024, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale Parte_1
al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona con il sig. il 23.07.2009. Controparte_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 7.12.2024, si è costituito in giudizio il sig.
, non opponendosi al divorzio ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
Alla prima udienza, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore, precisando congiuntamente le conclusioni e rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Risulta dagli atti di causa che, con decreto n. 8327 del 7.07.2021, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 06.07.2021.
È quindi ampiamente decorso il termine previsto dalla legge n. 898/1970.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale
2 e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti e rilevato che le condizioni concordate sono conformi agli interessi della figlia minorenne e che non si ravvisano profili di contrarietà alla legge ed all'ordine pubblico, dispone in conformità all'accordo raggiunto.
Non si è ritenuto opportuno procedere all'ascolto della minore in quanto manifestamente superfluo, in ragione del clima collaborativo tra i genitori.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 23/07/2009 da Parte_1
e ;
[...] Controparte_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 29.01.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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