TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
gN. 7368/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa MA Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” del 20/03/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. Parte_1 dom. avv. MASSEROLI SIMONA, giusta procura in atti – parte ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.629/2023, revocata a far tempo dall'01/01/2024 - RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Controparte_1 proc. dom. avv. BARCELLINI LUCA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Ogni contraria e diversa istanza, eccezione e/o deduzione disattesa
e respinta che il Tribunale di Bergamo voglia così pronunciarsi: In via principale e di merito: 1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
con addebito della stessa al marito;
Assegnare in uso la casa coniugale con gli
[...]
pagina 1 di 25 arredi che la compongono alla signora che vi vivrà unitamente ai figli Parte_1 minori presso alla stessa collocati;
2. Disporre l'affido c.d. super esclusivo;
3. Ordinare al signor di versare a favore della moglie a titolo di mantenimento dei Controparte_1 minori, entro il 5 di ogni mese, un importo mensile non inferiore ad euro 300,00 per figlio
(euro 600,00 totali) rivalutabile annualmente oltre al 50% delle spese di carattere straordinario come da Protocollo in uso in questo Tribunale;
4. disporre che il padre possa vedere i figli solo in incontri protetti organizzati dai Servizi Sociali competenti di
VI solo se gli stessi non risultino pregiudizievoli per i figli;
In via istruttoria: - ordinare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo di depositare i documenti relativi al procedimento penale in atto a carico di ed al PM Controparte_1 di prendere precisa posizione in ordine alle domande proposte da questa difesa in sede di separazione;
In ogni caso: Condannare il sig. al pagamento di spese, Controparte_1 compreso il rimborso forfettario del 15%, competenze ed onorari di causa, gravati degli accessori di legge. Emettere ogni altra statuizione, decisione e/o declaratoria del caso”
(v. nota depositata il 20/01/2025).
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere le domande ex adverso proposte di separazione giudiziale con addebito a carico del marito, per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, disporre
l'affidamento congiunto dei figli, statuendo in ordine al diritto di visita del padre, anche in forma protetta in una iniziale fase, e ciò per tutti i motivi esposti in narrativa;
ridurre la somma dovuta a titolo di mantenimento dei figli minori ad Euro 150,00 per ogni figlio, od in estremo subordine ad Euro 200,00 mensili, oltre alla quota della metà delle spese straordinarie, secondo lo schema riportato nel decreto emesso dal Tribunale di Bergamo;
con riserva di allegare, produrre e dedurre. … Si chiede interrogatorio formale e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1- “Vero che la Signora durante gli Parte_1 anni del matrimonio negava al Signor di frequentare alcuna persona, P_ specialmente di sesso femminile, al di fuori di casa, né di avere conversazioni telefoniche con altre donne”; 2- “Vero che la Signora controllava il telefono cellulare del Parte_1
Signor e vietava allo stesso di registrare in rubrica persone di sesso femminile P_ ad eccezione della madre”; 3- “Vero che la Signora durante gli anni del Parte_1 matrimonio era solita sbraitare ed urlare, insinuando relazioni del marito quando lo stesso usciva di casa pulito, lavato e ben curato, per recarsi al lavoro nell'istituto di Sicurezza Aeroportuale ove lavora”; 4- “Vero che il Signor ha subito per tutto P_ gli anni del matrimonio le intemperanze della moglie, che nell'ultimo periodo manifestava il disprezzo verso il marito sputandogli sovente in faccia”; 5- “Vero che la
Signora ha posto in essere avverso il marito aggressioni fisiche, arrivando a Parte_1 rompere il dito della mano destra del marito, come da doc. 2) che mi si rammostra”; 6-
“Vero che la Signora rivolgeva al Signor frasi volte a sminuirlo Parte_1 P_ come uomo e come padre, discutendo davanti ai figli ed ingiuriandolo con la prole presente”; 7- “Vero che in data 16 settembre 2023, all'interno della casa coniugale sita pagina 2 di 25 in VI (BG), Via Marcello Candia, la Signora che si trovava in casa con Parte_1 il marito ed il figlio, si avventava verbalmente sul aggredendolo e sminuendolo P_ quale genitore, prendendo le difese del figlio che aveva commesso una marachella”; 8-
“Vero che il e la si recavano in camera da letto per poter parlare P_ Parte_1 da soli”; 9- “Vero che mentre i due coniugi erano seduti sul letto uno di fianco all'altra per poter chiarire e parlare, la continuava ad urlare verso il marito, gli Parte_1 sputava addosso in pieno volto, come da sua abitudine iniziata negli ultimi tempi”; 10- in quel mentre sopraggiungeva il figlio , ed il decise di alzarsi per _1 P_ accompagnarlo in cucina, considerando inopportuno che lo stesso assistesse ai comportamenti gravi della madre;
11- “Vero che giunto il marito in cucina, la RI restava inizialmente in camera, continuando ad insultare ed ad inveire contro di lui con epiteti gravemente offensivi, mentre il figlio la implorava di smetterla di insultarlo”; 12-
“Vero che mentre il figlio restava in camera, repentinamente la Signora si Parte_1 recava in cucina, dove il si trovava”; 13- “Vero che subito dopo sopraggiunse P_ il figlio, che si metteva dietro il padre, e veniva completamente coperto dalla sua persona, al punto di non poter vedere ciò che accadeva”; 14- “Vero che la Signora Parte_1 passava in parte al Signor ad una distanza di circa 30-40 centimetri, e girava P_ il volto verso di lui come per venirgli contro e faceva per sputargli nuovamente in faccia”; 15- “Vero che il resistente girava il volto dall'altra parte per proteggersi, ed alzava le due mani al suo indirizzo, affinché non invadesse il suo spazio e non lo colpisse, né lo sputasse, e nel tentativo di proteggersi la colpiva al volto provocandole una lesione sullo zigomo destro”; 16- “Vero che subito dopo la si recava allora presso la Parte_1 suocera e poi dai genitori, abbandonando la casa coniugale”. Si indicano a testi: - Tes_1
, di VI (BG); - di VI (BG)”. (v. nota depositata il
[...] Testimone_2
17/01/2025).
Per il Pubblico Ministero: “facendo propria la domanda promossa dal PM minorile e rilevando che, nel corso dell'istruttoria è emerso dagli atti di causa un giudizio di non adeguatezza genitoriale, formula le proprie conclusioni avanzando richiesta di DECADENZA dalla potestà genitoriale”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/11/2023, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con a Predore il 23/05/2009, in Controparte_1 regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli (n. Iseo Persona_2 Per il 15/06/2010) e (n. il 09/06/2015) – chiedeva all'intestato Persona_3
Tribunale, in via principale e di merito, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito;
di disporre l'assegnazione a sé della casa coniugale;
di prevedere l'affidamento c.d. super-esclusivo e il collocamento presso di sé dei figli minori;
di porre a carico del padre l'onere di provvedere al mantenimento ordinario dei figli mediante la corresponsione di un importo di euro 300,00 al mese per ciascun figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie;
di confermare l'allontanamento e pagina 3 di 25 il divieto di avvicinamento emesso dal Tribunale di Bergamo nell'ambito del procedimento civile iscritto n. 5989/2023 R.G. e, per l'effetto, di prevedere che P_ avrebbe potuto vedere i figli solo attraverso incontri “protetti” organizzati dai Servizi sociali competenti e solo qualora tali incontri non fossero risultati pregiudizievoli per i minori. In via istruttoria, chiedeva di dare corso a tutti gli incarichi disposti dal Tribunale per i Minorenni di Brescia, nell'ambito del procedimento civile ex artt. 330-333 c.c. promosso dal Pubblico Ministero nei confronti di in particolare, di disporre la P_ presa in carico del marito da parte del Servizio per le Dipendenze e del Centro Psico
Sociale, al fine di verificare se sussistevano eventuali dipendenze o problematiche psicopatologiche in capo al convenuto.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente deduceva di aver subito per anni le violenze domestiche del marito, perpetrate anche in presenza dei figli, a loro volta vittime di violenza assistita, agiti che avevano inciso in maniera particolarmente grave sul primogenito che manifestava momenti di crisi personali attraverso tremoli, tic e _1 iniziali attacchi di panico; che, peraltro, proprio il figlio era stato anche bersaglio _1 di insulti e schiaffi da parte del padre;
che, in data 16/09/2023, dopo l'ennesima violenza perpetrata dall'uomo in presenza del figlio, che aveva visto sferrare un pugno P_ in viso della moglie che le procurava un profondo taglio vicino all'occhio, ella decideva di lasciare la casa familiare portando via con sé i minori, trovando inizialmente ospitalità presso l'abitazione della suocera che, in data 19/09/2023, l'odierna ricorrente Tes_1 si determinava a sporgere denuncia-querela contro il marito, raccontando di esser stata vittima sia di violenza fisica sia di violenza psicologica per il fatto che il P_ durante il matrimonio, l'aveva isolata dalla sua famiglia, le aveva impedito di vestirsi come voleva, le controllava il cellulare;
che, durante gli ultimi mesi di convivenza, la ricorrente aveva scoperto che il marito, già in passato, aveva subito alcuni procedimenti penali per i comportamenti violenti tenuti nei confronti di una ex fidanzata e della propria madre;
che, peraltro, la ricorrente aveva constatato un ammanco di denaro che la portava a sospettare che il marito facesse uso di sostanze stupefacenti, da lui utilizzate in gioventù; che, in data 09/10/2023, a fronte dei fatti denunciati, il Giudice per le Indagini preliminari presso questo Tribunale emetteva un provvedimento cautelare con il quale applicava nei confronti di la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di P_ avvicinamento (p.p. n.7242/23 R.G.GIP); che pure il Tribunale civile di Bergamo, su istanza della medesima ricorrente, emetteva un provvedimento inaudita altera parte nei confronti del marito disponendo l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento a moglie e figli e ai luoghi da loro abitualmente frequentati, incaricando contestualmente i Servizi Sociali territorialmente competenti (proc. n. 5989/2023 R.G.), provvedimento che veniva confermato a seguito dell'udienza di convalida;
che pure avanti al Tribunale per i Minorenni di Brescia, a fronte del ricorso promosso dal Pubblico
Ministero minorile, si instaurava un procedimento nel quale veniva nominata la Curatrice
Speciale dei minori nella persona dell'avv. (n. 424/2023 r.g.c.c.); Controparte_2 che, all'attualità, i figli minori manifestavano ancora timore verso la figura paterna, tanto da rifiutare la programmazione di incontri anche protetti;
che la ricorrente, dopo pagina 4 di 25 l'allontanamento dalla casa familiare e dopo esser stata ospitata per qualche tempo a casa della suocera e, poi, a casa dei propri genitori, aveva deciso di rientrare gradualmente nella casa familiare dove, però, i minori non si sentivano particolarmente sicuri e a loro agio;
che, comunque, mentre ella si era mostrata sufficientemente tutelante decidendo di allontanarsi dalla casa familiare, si mostrava del tutto inadeguato non solo non P_ mostrando alcun pentimento, ma tentando di far ricadere le responsabilità sula moglie, omettendo di chiedere notizie sui figli e di provvedere al loro mantenimento. Quanto alle proprie condizioni economiche, la ricorrente dichiarava di lavorare alle dipendenze della
“RSA Villa Serena” di Sarnico come educatrice professionale percependo uno stipendio mensile di circa €650/700, mentre il convenuto lavorava a tempo parziale alle dipendenze della “Securitalia S.p.a.” come guardia all'aeroporto di Orio al Serio, percependo uno stipendio mensile di oltre €1.000; che la ricorrente era titolare del solo diritto di nuda proprietà sulla casa familiare, mentre il marito era titolare del diritto di usufrutto e, comunque, entrambi contribuivano mensilmente al pagamento delle rate del mutuo cointestato per circa €262 al mese, e di un finanziamento di circa €140 al mese (per un esborso complessivo di circa 400 euro mensili); che a causa della sclerosi dorsale di cui era affetto , il minore aveva diritto ad una indennità di frequenza per 10 mesi _1 all'anno, pari euro 300 al mese circa, somma che veniva corrisposta direttamente su libretto bancario intestato al minore.
Con comparsa depositata in data 05/02/2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto, e chiedendo, in via principale e nel merito, di respingere le domande avversarie, e disporre l'affidamento congiunto dei figli, statuendo in ordine al diritto di visita del padre, anche in forma protetta in una iniziale fase, e ciò per tutti i motivi esposti in narrativa;
ridurre la somma dovuta a titolo di mantenimento dei figli minori ad Euro 150,00 per ogni figlio, od in estremo subordine a d Euro 200,00 mensili, oltre alla quota della metà delle spese straordinarie, secondo lo schema riportato nel decreto emesso dal Tribunale di Bergamo. Nel merito, il convenuto negava di aver posto in essere condotte maltrattanti, anzi, accusava la moglie di essere gelosa e di avere un insano senso del controllo, riportando, a titolo esemplificativo, come RI controllasse il suo cellulare insinuando inesistenti relazioni; affermava di aver subito per anni le intemperanze della moglie e che, in particolare nell'ultimo periodo, la donna aveva manifestato tutto il suo disprezzo verso il consorte sputandogli in faccia, aggredendolo fisicamente e, in una occasione, rompendogli il dito della mano destra, fatto per il quale aveva anche sporto denuncia-querela; che, rispetto all'episodio avvenuto in data
16/09/2023, era stata la moglie ad aggredirlo verbalmente dopo che l'odierno convenuto aveva sgridato il figlio, e, per evitare che la donna gli sputasse in volto, nel tentativo di proteggersi la colpiva al volto provocandole una lesione sullo zigomo destro. Contestava le accuse di sottrazione di denaro e di fare uso di sostanze stupefacenti e deduceva che, dal mese di dicembre 2023 ovvero da quando il datore di lavoro aveva appreso dal
Prefetto dell'esistenza di una denuncia a suo carico, era stato sospeso dall'attività lavorativa senza il diritto di percepire la retribuzione;
che, dopo esser stato ospitato dalla propria madre, aveva deciso di trasferirsi temporaneamente in un immobile messogli a pagina 5 di 25 disposizione dalla Parrocchia di VI al canone mensile di €200; che, mentre la ricorrente era laureata e avrebbe avuto maggiori opportunità di reperire una occupazione lavorativa migliore, egli non era nelle condizioni di versare il contributo per il mantenimento dei figli fissato in euro 200,00 al mese per ciascuno dal giudice che aveva emesso l'ordine di protezione.
Ritualmente depositate le memorie integrative ed acquisita copia degli atti confluiti nel fascicolo del procedimento penale iscritto a carico dell'odierno convenuto, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 07/03/2024 il Giudice delegato dava atto che, nelle more dell'udienza, attesa la pendenza di questo procedimento separativo, il Tribunale per i Minorenni di Brescia aveva trasmesso gli atti del procedimento civile promosso dal
Pubblico Ministero minorile che aveva avanzato richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale paterna (v. decreto collegiale del 28/12/2023).
Previa riunione del procedimento de responsabilitate con quello di separazione giudiziale promosso dalla moglie ex art. 38 disp.att.c.c., il Giudice delegato, astenendosi dal procedere al tentativo di riconciliazione tra i coniugi, interrogava separatamente le parti;
più in particolare, interrogato liberamente, dichiarava testualmente Controparte_1 quanto si reputa utile riportare di seguito: “quello che ho riferito ai servizi sociali è semplicemente che ho un amico e una amica, titolari di uno studio di commercialisti a
Trescore, che talvolta mi offrono ospitalità nel senso che ho la possibilità di pranzare o cenare con loro presso lo studio. È vero che mi sono interessato di reperire una abitazione tra VI e Trescore. Al momento sono assunto a tempo parziale presso
l'aeroporto di Bergamo, nell'ambito della sicurezza. La sospensione dalla attività lavorativa è durata 6 mesi, durante i quali ho percepito solo parzialmente lo stipendio.
Dal momento che non sono stato al passo con l'aggiornamento che mi richiede questo tipo di lavoro, devo prima svolgere attività formativa, documentarla al datore di lavoro,
e ottenere l'autorizzazione da una serie di figure. Pur non svolgendo attività lavorativa percepisco da 600,00 a 700,00 euro al mese, di cui euro 400,00 prelevati per il mantenimento dei figli. Dalla mensilità di marzo ho riscontrato un prelievo diretto dalla busta paga di euro 400,00 per il mantenimento dei figli. Ho ricevuto ospitalità da parte di mia madre per un mese, ma poi mi ha fatto capire che davo fastidio. Con questi importi non riesco né a mangiare né a dormire. Per un mese circa sono stato ospitato, a 200 euro al mese, presso la Casa del Parroco di VI, ma devo dire che questo iter è stato abbastanza stressante, perché ogni due settimane dovevo sostenere degli incontri con psicologi e con il prete, per raccontare quali sarebbero stati i miei progetti. In quel contesto mi sentivo completamente a disagio. Io ho contattato la Associazione “La
Svolta”, trovando questo riferimento in internet, dopo che si sono verificati i fatti del 16 settembre, prima ancora che venissi allontanato da casa. Alla domanda come mai ho sentito il bisogno di reperire questo contatto in internet, non so rispondere, ma quello che posso dire è che ne ho sentito un gran bisogno. Da quel momento ho avuto costanti contatti telefonici anche tramite video chiamate, con due persone, un uomo e una donna, forse due psicologi. Grazie ai loro consigli, pratico meditazione ogni sera e poi mi hanno suggerito di “mettere allo specchio” le mie reazioni, un po' come se fossi io davanti a me pagina 6 di 25 stesso. E' una cosa nuova, che non avevo mai provato. Non ho altro da aggiungere rispetto al percorso che sto facendo. Sto maturando un atteggiamento di “accettazione” rispetto a qualsiasi evento che mi sta capitando. Io non ho letto le relazioni né dei servizi sociali né della psicologa. Mi è stato riferito dai servizi sociali che sarebbe utile un percorso psicologico per . Alla domanda se sarei d'accordo a consentire a _1 _1 di avviare questo percorso, rispondo che non sono né d'accordo né in disaccordo, perché
non lo vedo dal 16 settembre. Io ho le mie idee sul servizio sociale, ma preferisco _1 tenerle per me. Voglio precisare che l'associazione La Svolta mi ha chiesto una contribuzione economica per il proseguimento dei colloqui, ai quali io non posso far fronte. Mio figlio era al corrente ed anche abituato a queste continue discussioni, _1 anche quotidiane, che avevamo io e mia moglie. Io rispetto all'episodio del 16 settembre ho cercato di aiutare per primo mia moglie, medicandola (poi mio figlio ha preso una garza), ma mia moglie ha rifiutato il nostro aiuto. Rimeditando sulla mia posizione, se
fosse d'accordo a sostenere un percorso psicologico che possa aiutarlo a _1 rielaborare quello che stiamo vivendo tutti, io presto il mio consenso come padre. Io presto il mio consenso a sostenere un percorso psicologico presso il servizio sociale, però voglio rimarcare che sono sei mesi che non vedo i miei figli. Io mi sono già sottoposto al
Serd di e gli esami sono risultati negativi sia per uso di stupefacente, sia per Pt_2 alcol. Il mio avvocato ha prodotto gli esiti degli esami a cui mi sono sottoposto sul posto di lavoro. Anche a sorpresa ci sottoponevano di questi test. Penso che mia moglie voglia farmi licenziare e stia facendo di tutto perché io perda il mio lavoro in aeroporto.
L'ultima rata del mutuo l'ho pagata a dicembre. Poi non sono più riuscito. Anche mia moglie lavora part-time. Entrambi abbiamo sempre lavorato part-time, e siamo sempre andati avanti. I miei figli mangiano sempre alla stessa maniera, e non credo che siano aumentate le lore esigenze negli ultimi 6 mesi”. Congedato il convenuto,
[...] dichiarava testualmente: “I bambini ad oggi stanno bene, sono sereni e Parte_1 tranquilli, siamo tornati a vivere nella casa familiare a dicembre 2023, approfittando delle vacanze di Natale per ristabilire una certa serenità. Per le prime settimane mia figlia MA aveva paura che il padre potesse rientrare a casa. Abbiamo preso delle misure, come cambiare le serrature di casa, per essere sicuri che il padre non potesse rientrare. Ora è serena. Ma c'è voluto tanto impegno per rasserenarli e ristabilire tranquillità. Mio figlio , invece, essendo più consapevole di quanto accaduto, è _1 stato felice di tornare in casa e di riprendere possesso delle sue cose e dei suoi spazi;
inoltre, in questo ultimo anno di scuola medie sta migliorando anche il suo rendimento scolastico. Da settembre, quando mi sono allontanata da casa, ho intrapreso un percorso di sostegno psicologico presso il centro antiviolenza. Già in precedenza avevo iniziato un percorso ma l'avevo dovuto interrompere perché mio marito non condivideva questa scelta. Da settembre mi sono informata al centro antiviolenza, ho iniziato con qualche incontro con la psicologa ma, non potendo permettermi economicamente gli incontri, ho chiesto supporto al Consultorio e, da gennaio 2024, sto frequentando gli incontri con regolarità. Secondo me il modo in cui è stata proposta a la possibilità di _1 intraprendere un percorso psicologico non è stata adeguata a lui, al suo modo di essere
pagina 7 di 25 ed, infatti, ha eretto un muro, ritenendo che i “problemi” fossero del padre e non suoi.
Io gli ho fatto presente che anche io sto seguendo un percorso e, parlandone, pare si stia lentamente convincendo di questa opportunità. Il sospetto che mio marito faccia uso di sostanze alcoliche e stupefacenti emerge dal fatto che, molti anni fa, mio marito mi faceva delle confidenze riguardo alla sua vita passata: diceva che aveva fatto uso di cocaina, credo quando avesse circa vent'anni. Io l'ho conosciuto quando aveva ventotto anni e ne parlava come una storia passata. Da settembre 2023, devo dire che ho scoperto molte cose di mio marito che non sapevo. Ad esempio, andando alle riunioni condominiali, ho scoperto che metteva terrore a tutti i vicini di casa, perché aveva delle pretese o usava un tono e un linguaggio di un certo tipo. Addirittura, l'amministratrice del condominio mi riferiva che avrebbe lasciato la gestione del nostro condominio per timore di mio marito e alcuni vicini mi hanno raccontato alcune vicende, per esempio, che appena lasciavo la casa a settembre 2023, lui vi ha portato altre donne;
scoprivo anche che durante il matrimonio aveva un secondo numero di telefono, di cui non sapevo l'esistenza.
Mio marito da quando ci siamo sposati lavora part-time, sostenendo che così facendo avrebbe guadagnato di più. Il suo guadagno mensile si aggirava tra gli 800 e i 1.100 euro al mese. Questi soldi confluivano su un conto cointestato dove veniva addebitata la rata del mutuo, il finanziamento per le due auto, un secondo finanziamento aperto da lui per la sua bici elettrica e le altre spese, come per esempio la tariffa del cellulare. Ciò che ha destato in me un sospetto è stato l'aver collegato degli episodi in cui avevo accompagnato mio marito per sottoporsi ad una gastroscopia e lì non riuscivano a sottoporlo all'esame perché la dose di anestetico non era sufficiente, tanto che il medico mi prendeva in disparte chiedendomi se mio marito facesse uso di sostanze (questi fatti risalgono a circa sette anni fa). Il sospetto che facesse uso di sostanze mi è anche venuto per via del suo umore altalenante. Ho anche pensato che potrebbe soffrire di psicopatologie. Preciso che nel 2007 mio marito subiva un incidente in moto, tuttavia, dopo svariati esami, non emergeva alcuna diagnosi patologica. Io l'ho conosciuto proprio l'anno in cui subiva questo incidente in moto, dove ha riportato un trauma cranico. Ora, non so se potrebbe essere collegato all'incidente o all'uso di sostanze, ma quello che posso riferire è che, nel corso degli anni, c'è stato un progressivo peggioramento dei suoi atteggiamenti tra le mura domestiche, quasi tendenti alla paranoia. Ho dubitato che potesse avere anche qualche problema psicopatologico ma quando affrontavo con lui l'argomento (mi ero anche informata su come aiutarlo o sulle strutture in cui potevano aiutarlo), lui negava qualsiasi problema e così ho pensato che il desiderio di farsi aiutare dovesse provenire anzitutto da lui. Lui reagiva sempre affermando che il suo unico problema ero “io”, e non utilizzo i termini che utilizzava nei miei confronti, ma se mi fossi “levata” lui avrebbe risolto tutti i problemi della sua vita. Al momento, sto percependo l'Assegno Unico per euro 545 al mese. Guadagno con il mio lavoro 600 euro al mese per tredici mensilità. Questo perché in questi anni il mio obiettivo è stato tenere un part-time per crescere i miei figli. Quando ho iniziato anche
l'università, desideravo integrare il part-time o trovare un lavoro a tempo pieno, ma ho trovato l'opposizione di mio marito. Con i nostri due stipendi part-time riuscivamo a
pagina 8 di 25 provvedere a tutte le esigenze della famiglia, quantomeno il necessario, senza mai permettersi altro. Adesso vorrei laurearmi (il prossimo luglio), capire se è il momento giusto per lasciare un po' più tempo ai miei figli o se hanno ancora bisogno di me (preciso di potermi avvalere del supporto della mia rete parentale, ma sono stata io, per una questione “emotiva” a volermi occupare di loro in prima persona). Potrei integrare con il tempo il lavoro part-time. L'amica commercialista di mio marito (che preciso non essere mia amica, in quanto non la conosco), mi è stato riferito che andava a prendere mio marito a casa di mia suocera (quando viveva lì) e andava con lui a fare viaggi lavoro, tipo a Napoli etc. (così raccontava a sua madre). Non so come mio marito abbia conosciuto questa donna, era lui che raccontava di questi viaggi. Ad oggi io non so se effettivamente mio marito lavorasse coi turni di lavoro che mi diceva: non vedevo mai nulla di scritto e neppure le sue buste paga. Io tutte le mattine mi alzavo per preparare i figli e li accompagnavo a scuola, quando rientravo a casa mio marito era già uscito.
Comunque, vedevo l'accredito del suo stipendio sul conto corrente che arrivava da
“Securitalia”. Preciso che, siccome lui ha fatto presente al compagno di mia suocera che non poteva lavorare in aeroporto “per causa mia”, voglio sottolineare che anche prima che lasciavo la casa coniugale, era arrivata una lettera in cui si informava mio marito che non aveva superato alcuni esami imprescindibili per la sua professione. Io oggi pago
420 euro complessivi, tra rata di mutuo e rate di finanziamento e lo sto facendo da dicembre 2023” (v. verb. ud. 07/03/2024).
Autorizzati i coniugi a vivere separatamente ed assunti i provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza resa in data 09/04/2024, la causa veniva istruita mediante una approfondita indagine psico-sociale demandata al Servizio Sociale competente per il Comune di VI, in collaborazione con l'ASST Bergamo, il CPS e il Consultorio, ciascuno per la parte di propria competenza, nonché mediante l'acquisizione di copia della sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti di (proc. Controparte_1 pen. n. 7242/2023 R.G.GIP – n. 9408/2023 RGNR).
All'udienza tenutasi in data 19/11/2024, esaminate le ultime relazioni di aggiornamento trasmesse dal Servizio Sociale, il giudice delegato riteneva la causa matura per la decisione, ragion per cui fissava l'udienza per la rimessione della causa al Collegio in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 20/03/2025.
Precisate le conclusioni come sopra riportate, entrambi i procuratori davano prova di aver depositato nei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. le comparse conclusionali, mentre la memoria di replica veniva depositata soltanto dalla difesa della ricorrente.
* * * * *
Così riassunti i fatti di causa, prima di affrontare il merito delle questioni controverse, è appena il caso di ricordare il principio di diritto in base al quale il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le
pagina 9 di 25 prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr. Cass. n. 29730/2020; Cass. n. 26517/2024).
Dal punto di vista istruttorio, il Collegio reputa la causa pienamente matura per la decisione stante l'inammissibilità delle istanze di prova orale reiterate dalla difesa di in sede di precisazione delle conclusioni, sia perché vertenti, in parte, su fatti P_ generici non sufficientemente circostanziati dal punto di vista spazio-temporale, sia perché vertenti, in parte, su circostanze superflue alla luce della documentazione versata in atti e di quanto emerso dall'indagine psico-sociale compiuta sul nucleo familiare.
Proprio alla luce di quanto emerso dalle relazioni del Servizio Sociale, il Tribunale reputa non solo manifestamente superfluo, ma anche contrario al loro interesse, procedere all'ascolto diretto di e MA ex art. 473-bis.4 c.p.c., avendo costoro _1 inequivocabilmente espresso, agli operatori del Servizio Sociale, il loro vissuto, la loro opinione e le loro preferenze nella relazione con ciascuna figura genitoriale.
Il materiale probatorio agli atti, composto dalla documentazione prodotta da ciascuna parte, dalla documentazione afferente al procedimento penale, dalle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio e dalle relazioni redatte dai Servizi sociali, consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
* * * * *
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Le circostanze emerse dalla trattazione della causa e i motivi addotti da Parte_1
a fondamento della decisione di allontanarsi, insieme ai figli, dal domicilio coniugale, dimostrano in modo inequivocabile come la prosecuzione del rapporto di coniugio sia divenuto da tempo intollerabile oltre che fonte di pregiudizio per l'educazione dei figli, sicché sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento, per i motivi di seguito enunciati.
In punto di diritto, questo Collegio reputa utile premettere che se, in linea generale, la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento specifico e contrario ai doveri matrimoniali, cui sia ricollegabile, in base ad un preciso nesso causale, l'irreversibilità della crisi del rapporto di coniugio, in caso di allegazione e prova di fatti di violenza domestica commessi da un coniuge ai danni dell'altro, l'addebito della separazione va senz'altro pronunciato in capo al coniuge violento, apparendo superfluo qualsivoglia accertamento rispetto all'idoneità di simili comportamenti a determinare l'irreversibilità della crisi matrimoniale. A questo proposito, i giudici di legittimità hanno chiarito che le violenze fisiche consumate pagina 10 di 25 nell'ambito del rapporto coniugale costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione - in quanto causa determinante l'intollerabilità della convivenza - ma anche la dichiarazione di addebito in capo all'autore, così da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse (le violenze) il comportamento del coniuge che ne sia stato vittima, trattandosi di atti lesivi della pari dignità della persona, che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti “omogenei” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 19/02/2018, n. 3925), restando, peraltro, irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi proprio per l'incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. Cass. civ. sez. VI, 22/03/2017, n. 7388; Cass. civ. sez. I, 24/10/2022, n. 31351). Sempre la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della pronunzia di addebito, è peraltro sufficiente che venga provato un unico episodio di percosse trattandosi di comportamento idoneo, comunque,
a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr. Cass. 07/08/2024, n. 22294; Cass. 14/01/2016, n. 433).
Venendo al caso di specie, si osserva che il compendio probatorio acquisito in corso di causa valga a dimostrare la fondatezza della ricostruzione dei fatti narrata dalla signora e, in particolare, il verificarsi di episodi di violenza fisica e psicologica agiti Parte_1 dal coniuge nei confronti della moglie, anche alla presenza dei figli minori.
In primo luogo, deve darsi atto che, su richiesta di questa Autorità ex art. 473-bis.42 c.p.c., la Procura della Repubblica presso questo Tribunale trasmetteva tutti gli atti del procedimento penale instaurato a carico di ivi compresa la sentenza Controparte_1 penale di condanna n. 2794/2024, emessa il 25/09/2024, pubblicata in data 27/09/2024, pronunciata all'esito di giudizio immediato, con cui l'odierno convenuto è stato ritenuto responsabile di tutti i capi di imputazione contestatigli ovvero del reato di maltrattamenti ex art. 572, comma 2 c.p. e lesioni ex artt. 582 e 585 c.p., per i quali è stato condannato alla pena della reclusione per 4 anni e 10 mesi, alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni, alla sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 34, comma 2 c.p. sui figli minori per la durata di 9 anni e 8 mesi, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale di euro 10.000 in favore della moglie ed euro 5.000 per ciascun figlio (v. nota depositata il 16/10/2024).
Dalla lettura delle comparse conclusionali si apprende che si è concluso il giudizio di appello avanti alla Corte di Appello di Brescia, che ha ridotto la pena della reclusione ad anni 3 e mesi 10, e la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale ad anni 7 e mesi 8.
Dalla lettura della sentenza penale di primo grado si apprendono episodi di maltrattamento di ogni tipo, in cui spesso animato da una patologica gelosia, P_ impediva alla moglie di frequentare le amiche e la sua stessa famiglia di origine, le impediva di avere contatti telefonici e conversazioni con amici e colleghi, anche di sesso femminile, le impediva addirittura di lavarsi prima di andare al lavoro o di farsi una piega ai i capelli, decideva quali abiti avrebbe potuto indossare la moglie e, quando contrariato, pagina 11 di 25 le sottraeva le chiavi della macchina costringendola a muoversi a piedi. Oltre a tutte queste vessazioni psicologiche vi erano le violenze fisiche, in cui strattonava P_ la moglie, le tirava i capelli, la colpiva al volto, in un caso le strappava parte del cuoio capelluto, in un altro caso le faceva fuoriuscire sangue dal naso e, in altro episodio ancora, le procurava una lacerazione al viso nella zona dell'occhio. Spesso, in presenza dei figli, costringeva la moglie a seguirlo in lavanderia, ivi chiudendola a chiave e P_ mettendola al muro. Gli stessi bambini, spesso, avevano cercato di tranquillizzare la madre e MA si era frapposta fra i genitori per proteggerla, sfruttando il fatto che il padre con lei era più indulgente rispetto a quanto non lo fosse con il figlio maschio, spesso fatto oggetto di insulti. Infatti, aveva serbato spesso comportamenti altalenanti con P_ il figlio , passando dall'utilizzo di parole affettuose ad un gergo offensivo e colmo _1 di disprezzo e, in data 15/09/2023, gli aveva anche sferrato un violento schiaffo P_ in pieno volto, che lo aveva fatto gridare. Veniva ricostruito nel dettaglio l'episodio che convinceva ad abbandonare la casa familiare in data 16 settembre 2023: Parte_1 quel giorno, la coppia aveva pranzato in casa con , mentre MA era da _1 un'amichetta, e il bambino aveva manifestato incertezza sulla scelta dell'attività pomeridiana;
a quel punto, aveva sgridato il figlio in modo così tanto brusco P_ che questi aveva preso piangere a singhiozzi e la madre, preoccupata per la reazione del bambino, era intervenuta conducendo in giardino per poi andare a cambiarsi e _1 allontanarsi da casa insieme a lui;
a quel punto, però, la inseguiva e dopo averla P_ insultata dicendole capra, ignorante, le aveva sputato in volto;
le urla erano state chiaramente udite da , nonostante la porta fosse chiusa;
RI usciva dalla _1 stanza, l'imputato la seguiva e le sferrava un violento pugno sull'occhio provocando la fuoriuscita di sangue;
il bambino si era quindi subito attivato per portare alla madre il materiale necessario per medicarla tentando di tranquillizzarla, mentre P_ minimizzava il suo gesto dicendo che era un taglietto; nell'occasione madre e figlio si allontanavano dall'abitazione familiare ma il bambino pregava la madre di non andare dai Carabinieri o in ospedale per la paura che il padre potesse subire conseguenze pregiudizievoli, così, in quel frangente, la assecondava la richiesta del figlio Parte_1 trovando ospitalità presso l'abitazione della suocera per le tre settimane successive;
grazie alla mediazione dei militari a cui la donna si rivolgeva per chiedere aiuto, _1 comprendeva la situazione e la necessità per la madre di denunciare quanto accaduto. Nell'ambito del giudizio di primo grado venivano sentiti alcuni testimoni, in particolare la signora - collega di lavoro della ricorrente - riferiva di conoscere Testimone_3 dall'anno 2020 e che, nel tempo, il loro rapporto diveniva maggiormente Parte_1 confidenziale, soprattutto dopo un episodio nel quale la teste aveva compreso che la collega di lavoro era vittima di violenza domestica;
in un'occasione, ad esempio, osservava dei lividi sul braccio della in altra notava che la donna lavorava Parte_1 tenendo indosso un berretto asserendo un malessere fisico, ma ricordava anche che il giorno prima la RI era giunta al lavoro in ritardo, molto affaticata, perché si era dovuta recare in struttura a piedi in quanto il marito le aveva sottratto le chiavi dell'autovettura; la teste riferiva di aver avuto modo di osservare fuori dal luogo P_
pagina 12 di 25 di lavoro, senza che la donna lo sapesse;
per via dei divieti imposti dal marito, la TE non era libera di incontrare la collega al di fuori del luogo di lavoro e, in alcune occasioni riferiva di non essere neppure riuscita a mettersi in contatto con l'amica che non rispondeva al telefono, salvo poi scoprire che il marito di lei glielo aveva sequestrato. Compresa la gravità della situazione la aveva sollecitato la a confidare TE Parte_1 quanto stava subendo ai propri genitori, tentando altresì di avviarla ad un percorso presso un centro antiviolenza, senza però riuscirvi. Anche la teste - altra collega di Tes_4 lavoro di - confermava i racconti della persona offesa, in particolare riferiva di Parte_1 aver avuto modo di osservare un livido sul braccio della anomali stati sul Parte_1 profilo di whatsapp in cui la collega riportava contenuti amorosi rivolti al marito, la scarsa igiene personale della collega che si presentava spesso al lavoro coi capelli sporchi, salvo poi scoprire dalla stessa che il marito non le permetteva di lavarsi;
ripetutamente aveva assistito a telefonate della collega con il marito, nel corso delle quali la donna doveva giustificare all'uomo anche pochi minuti di ritardo nell'uscita dal lavoro. La teste
[...]
, altra collega di lavoro, dichiarava di aver ricevuto le confidenze della Tes_5 Parte_1 rispetto ai maltrattamenti subiti da parte del marito;
in particolare la persona offesa le aveva raccontato di essere stata impedita ad uscire liberamente, talvolta privata del telefono cellulare che le veniva restituito solo dopo aver inserito uno “stato” recante messaggi d'amore indirizzati al marito;
in diverse occasioni la teste aveva osservato lividi sul corpo della donna e ricordava il periodo in cui la collega prestava attività lavorativa con indosso un cappello, che la donna giustificava dicendo di non essere riuscita a lavarsi i capelli. Durante il processo di primo grado si sottoponeva ad esame, Controparte_1 negando ogni addebito ed, anzi, rappresentandosi come vittima delle condotte della RI, la quale, a suo dire, proveniente da una famiglia di umili origini dedita all'attività agricola risentiva di questo background culturale tale per cui la moglie si era sempre mostrata gelosa nei suoi confronti, costringendolo a cambiare più volte lavoro e assumendo condotte aggressive nei suoi riguardi, all'incirca una volta al mese, in coincidenza con il periodo del ciclo mestruale. Raccontava che la era sempre Parte_1 stata una persona molto distratta, per cui tutte le lesioni riferite e refertate erano state frutto di gesti maldestri della donna che non avevano nulla a che vedere con agiti a lui riconducibili;
anche il giorno in cui la donna si allontanava da casa, questa – a suo dire - si era procurata accidentalmente le lesioni refertate e lui stesso si era adoperato per prestarle soccorso. Anche la madre dell'imputato, la signora pur cercando di Tes_1 minimizzare le condotte del figlio, non smentiva i fatti dichiarando che la le Parte_1 aveva confidato che il marito le usava violenza fisica e le proibiva di lavarsi;
dopo l'allontanamento della nuora dalla casa familiare lei stessa aveva cercato l'aiuto delle forze dell'ordine poiché convinta della veridicità di quanto riferitole dalla nuora. Sotto il profilo documentale venivano acquisite le certificazioni sanitarie relative alle lesioni subite dalla e quella relativa alla frattura al dito di fatto che era stato ammesso Parte_1 P_ dalla e rispetto al quale ella aveva offerto una giustificazione dichiarando di Parte_1 aver agito per salvarsi la vita. I giudici di primo grado, dunque, alla luce degli elementi di prova raccolti, ritenevano le dichiarazioni della persona offesa del tutto credibili, sotto pagina 13 di 25 il profilo intrinseco ed estrinseco, posto che la non aveva omesso di riferire Parte_1 circostanze a sé sfavorevoli, quali ad esempio l'aver procurato una frattura al dito del marito, né aveva negato di essere stata a sua volta gelosa del marito. Di contro, scrivevano i giudici di primo grado, “le argomentazioni offerte dall'imputato nel corso del suo esame sono apparse del tutto neutre, oltre che rappresentative della personalità dell'uomo, il quale non ha esitato ad offrire della moglie una descrizione artatamente costruita, al fine di rappresentarla come una donna violenta, per di più riconducendo tale temperamento alle umili origini della ovvero al ciclo mestruale. Per converso, l'uomo ha Parte_1 tentato di offrire di sé l'immagine di un uomo calmo e devoto alla famiglia, anche in questo caso utilizzando argomenti privi di pregio, quali quello offerto dal distintivo indossato per ragioni lavorative (addetto ai controlli aeroportuali)”.
Agli atti di questo giudizio veniva depositata la denuncia-querela sporta da
[...] in data 19/09/2023, avanti ai Carabinieri della Stazione di Sarnico, nella quale Parte_1 venivano descritti dettagliatamente i comportamenti violenti, abusanti e controllanti del marito, le prevaricazioni subite nell'arco della convivenza matrimoniale, tra cui un episodio in cui le aveva tirato i capelli per impedirle di riprendere il suo P_ cellulare ed ella, nel divincolarsi, gli cagionava una distorsione al dito e una microfrattura della mano;
la donna riferiva che, dalla nascita del primogenito, le violenze, che prima si verificavano con cadenza mensile, divenivano giornaliere, e in alcune occasioni aveva colpito il figlio con schiaffi e insulti;
descriveva le minacce di P_ _1 morte e gli insulti, del seguente tenore “ti ammazzo, non pensare di rimanere insieme ai tuoi figli e di vederli ancora”, “sei una capra, una cretina, non capisci niente, non sei una donna…”; riportava un episodio risalente a febbraio 2023, nel quale ella usciva per ritirare i figli indossando degli stivali che però non piacevano al marito, tanto che quest'ultimo, dopo averle pestato volontariamente i piedi in pubblico, la attendeva a casa per tagliare le calzature con una forbice, la prendeva per i capelli trascinandola in camera e le metteva le mani al collo cercando di strangolarla (doc. 1). Agli atti del processo risulta anche la documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente, dalla quale si possono trarre indizi in ordine alle violenze fisiche perpetrate da ai danni della RI (doc.2), P_ per come anche refertate, da ultimo, nel verbale del pronto soccorso datato 18/09/2023, in cui si riporta una diagnosi di “trauma allo zigomo dx con ecchimosi e sopraccigliare dx con flc” e prognosi di 12 giorni (doc. 3).
Ebbene, la sentenza penale di condanna confermata dalla Corte di Appello, seppure con una riforma in punto di trattamento sanzionatorio, unitamente a tutto quanto è stato documentato nel presente giudizio, sia attraverso fotografie sia attraverso certificazioni mediche, induce il Tribunale a ritenere sussistenti plurimi elementi indiziari di particolare gravità, precisione e concordanza in ordine alla violazione dei dover coniugale di cui si è reso responsabile unilateralmente ai danni della moglie e della prole P_ minorenne, per le violenze fisiche e psicologiche perpetrate entro le mura domestiche. Anche in questo giudizio, è parsa pienamente attendibile, poiché Parte_1 coerente e capace di riferire i fatti in maniera dettagliata e precisa in tutti i procedimenti nei quali sono state raccolte le sue dichiarazioni. Di contro, oltre che Controparte_1 pagina 14 di 25 muovere inconsistenti recriminazioni nei confronti della moglie, non pare aver dimostrato alcuna capacità di rilettura degli avvenimenti sfociati nell'emanazione dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare e nel divieto di avvicinamento nei confronti della moglie e dei figli: ad un eccessivo grado di autocentratura e di deresponsabilizzazione con riguardo ai fatti intervenuti nel tempo e alla posizione di chiusura assunta dai minori e MA nei suoi confronti (a suo dire, “influenzati” dalla madre), si è aggiunto un _1 atteggiamento esclusivamente rivendicativo del proprio ruolo genitoriale, incapace di mettersi in “ascolto” rispetto ai bisogni espressi dai figli.
Per tutto quanto sopra esposto, va senz'altro dichiarato l'addebito della separazione in capo a Controparte_1
Passando ad analizzare le questioni connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, preme ricordare, in punto di diritto, che nel nostro ordinamento giuridico il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo. La
Suprema Corte, negli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf.
Cass. n. 28244/2019; Cass, n. 27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche
“in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v.
Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), che la giurisprudenza di merito ha riscontrato in una pluralità di situazioni, come, ad esempio, in caso di sostanziale disinteresse manifestato da un genitore per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, in caso di manifesta incapacità di controllo dell'impulsività dell'agire di uno dei genitori, in caso di manifesta difficoltà di relazione del figlio con pagina 15 di 25 uno dei due genitori;
nel caso in cui il sottopone il figlio ad uno stress continuo che gli impedisce di vivere una vita armonica, nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza, anche soltanto verbale, nei confronti dell'altro alla presenza della prole.
I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che se la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, è pur vero che questa conflittualità deve mantenersi nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, assumendo, diversamente, connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo
l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (ex multis, Cass. n. 26517/2024; Cass. n. 6535/2019). All'esito di simili verifiche, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quali l'affidamento c.d. super- esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (cfr. Cass. n. 4056/2023; Cass. n. 32876/2022).
In diritto pare opportuno richiamare anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che, in presenza del rifiuto di un figlio a frequentare un genitore, impone all'autorità giudiziaria di verificarne le cause e di non adottare provvedimenti coercitivi qualora gli stessi possano rivelarsi dannosi per il minore. Giova ricordare che i giudici europei hanno escluso una possibile violazione del diritto alla vita familiare, sancito all'art. 8 Cedu, quando, a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del minore assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi in “ascolto” e ledendo in tal modo l'interesse del figlio medesimo (cfr. Trib. Terni, sent. n. 354/2022; vedi caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; caso Ca. Pa. c. Romania, sentenza 17.4.2012; caso c. Romania sentenza del Per_5
10.1.2012). In un altro caso deciso dai giudici europei contro lo Stato italiano – pur non sovrapponibile alla vicenda che ci occupa – è stato messo in rilievo come Le giurisdizioni nazionali devono procedere a un esame approfondito della situazione familiare nel suo complesso e di tutta una serie di elementi, in particolare di ordine fattuale, affettivo, psicologico, materiale e sanitario, e procedere ad una valutazione equilibrata e ragionevole dei rispettivi interessi di ciascuno, cercando costantemente di determinare quale sia la migliore soluzione per il minore, considerazione che assume un'importanza fondamentale in tutte le cause (cfr. caso I.M. c. Italia sentenza del 10.11.2022; v. anche e X c. Russia, sentenza del 23.10.2018). CP_3
Se, infatti, è patrimonio condiviso che un armonico sviluppo dei minori possa conseguirsi soltanto in presenza di un significativo rapporto con ciascun genitore, è parimenti indiscusso che obiettivo principale di qualunque provvedimento giudiziario è il benessere di quel bambino/adolescente che subirà, direttamente o indirettamente, gli effetti della decisione. Quando, dunque, a fronte di un approfondito esame della situazione familiare pagina 16 di 25 e di elementi di ordine fattuale, affettivo, psicologico, materiale e sanitario, si accerta che la relazione tra il figlio ed uno dei genitori è compromessa a causa, anche solo in parte, di condotte del genitore stesso, occorre che sia quest'ultimo ad attuare i necessari percorsi per poter ripristinare un rapporto sereno e armonico con il figlio, poiché qualunque forzatura potrebbe produrre effetti peggiori, essendo il giudice delle relazioni familiari sempre chiamato ad operare un bilanciamento di interessi contrapposti: come già detto, quelli del genitore di esercitare le proprie prerogative genitoriali e quelli del figlio a veder rispettata la propria volontà e il proprio “sentire”.
Fatte queste brevi, ma doverose premesse giuridiche, nel caso di specie, va osservato che l'odierno convenuto è già stato sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale per un tempo pari anni 7 e mesi 8 (in base alla decisione resa dalla Corte di Appello di
Brescia) e che, pertanto, è già destinatario di una misura fortemente limitativa della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. che questo Tribunale reputa sufficientemente tutelante sia nei riguardi dei figli minori, oggi rispettivamente di anni 14 e 9, che sono stati vittime dirette e indirette delle violenze perpetrate dal genitore, sia nei confronti della stessa madre, la quale potrà assumere autonomamente tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che interessano la vita dei figli senza alcuna preventiva informativa, concertazione, dichiarazione di assenso o autorizzazione da parte di
P_
Quando al rapporto tra il padre e i figli minori, occorre illustrare quanto emerso dall'indagine psicosociale demandata da questo Tribunale.
Nella relazione del Servizio di educativa familiare, datata 20/02/2024, e nella relazione redatta dal Servizio Sociale Ambito Basso Sebino, datata 22/02/2024, quanto alla condizione dei minori si rappresenta che “A far data dal 22/12/2023, la signora Parte_1 ha fatto rientro presso la casa familiare unitamente ai figli e MA, potendo vivere _1 più serenamente le feste natalizie, in seguito all'allontanamento da casa avvenuto il
16/09/2023, e la situazione dei minori si è gradualmente stabilizzata. L'abitazione è un appartamento in una zona residenziale di VI, idoneo alle esigenze dei ragazzi, inserito in contesto condominiale al piano terra. La signora ha continuato ad Parte_1 avere un atteggiamento di dialogo e apertura nei confronti del Servizio scrivente, si è occupata dei figli, li ha accompagnati ai colloqui nelle varie sedi e si è resa disponibile ad accogliere il servizio educativo domiciliare attivato a loro favore. L'obiettivo di tale strumento è quello di osservare le dinamiche relazionali presenti nel contesto domiciliare, e di costruire un rapporto di fiducia con e MA, volto a supportarli _1 nella fase critica che stanno vivendo, e parallelamente a sostenere un clima favorevole nel merito del loro benessere, anche in riferimento al rapporto con la figura paterna.
Circa la ripresa dei rapporti con il padre, anche alla presenza di un operatore, ha _1 espresso la propria volontà raccontando di nutrire poca fiducia circa un possibile cambio di atteggiamento del padre, in senso positivo, in quanto ritiene che il padre non riesca a essere diverso da come è. Beneficia di un clima casalingo connotato da maggiore serenità
e ha ripreso ad occuparsi dei suoi passatempi (giardino, bicicletta, cura dei pappagalli).
pagina 17 di 25 Si è mostrato protettivo nei confronti della sorella, e angosciato all'idea che l'educatrice dell'intervento domiciliare avesse come obiettivo quello di convincerlo a vedere il padre.
Anche MA ha riferito di non essere pronta a rincontrare il padre”. Già nella relazione sociale, datata 11/12/2023, di poco successiva all'allontanamento della madre e dei figli dalla casa familiare, si rappresentava che pure di fronte all'invito rivolto di rivedere il padre in un contesto che li potesse supportare, entrambi i minori esprimevano la loro rabbia dando una risposta negativa;
in particolare, riferiva testualmente: “tanto il _1 papà non cambierà mia, non ammette i suoi errori. Per ora non voglio vederlo, per come si è comportato non se lo merita, fa sempre le finte, fa la vittima, poi chiede scusa, poi un secondo dopo torna a fare quello che faceva prima”, mentre MA si è limitava a dire:
“idem”. Quanto alle condizioni psico-emotive dei minori si osservava che il primogenito pareva il più sofferente, mentre la sorella MA sembrava essersi rifugiata in un _1 infantilismo che con il percorso di crescita avrebbe potuto evolvere in modo disfunzionale, ragione per cui la psicologa del Consultorio suggeriva la presa in carico psicologica di ed un monitoraggio dell'evoluzione dello stato di benessere della _1 piccola MA.
A fronte di questo stato emotivo dei minori, dalla lettura delle relazioni sociali emergeva anche come imputasse all'inerzia del Servizio sociale la prolungata Controparte_1 assenza di rapporti coi figli arrivando persino ad affermare che l'atteggiamento del
Servizio non [era] corretto nei suoi confronti, anche perché lascerebbe campo libero alla signora di influenzare e MA negativamente nei suoi confronti; in Parte_1 _1 generale, l'uomo mostrava una scarsa consapevolezza di quanto accaduto, alternando toni di rassegnazione - in cui lamentava sofferenza per la mancanza dei figli - a toni di
“attacco” nei confronti dell'operato del Servizio sociale, che dal suo punto di vista non avrebbe fatto abbastanza per riavvicinare e MA a lui (v. relazione Servizio _1
Sociale “Ambito Basso Sebino”, datata 22/02/2024). Anche durante i colloqui tenutisi con la psicologa del Consultorio Familiare di ribadiva il desiderio di Pt_2 P_ rivedere i suoi figli ma non dimostrava di voler ascoltare le indicazioni della psicologa, quando lo esponeva alle fatiche dei minori ad accettare, allo stato attuale, le visite protette; anche in quella sede, esprimeva la preoccupazione che i figli potessero P_ subire le influenze materne, ma al contempo non mostrava interesse e costanza ad intraprendere i percorsi necessari per rielaborare i propri comportamenti, avendo, ad esempio, saltato due appuntamenti quindicinali online con gli operatori dell'associazione
“La Svolta”, imputando ciò a molteplici impegni istituzionali di questo periodo (v. relazione del Consultorio familiare di del 22/02/2024, a firma della psicologa Pt_2 dr.ssa . Persona_6
Nella relazione di aggiornamento trasmessa dal medesimo Servizio specialistico in data
31/10/2024 si rappresentava la necessità di attivare spazi psicologici individuali per i figli e MA, al fine di consentire loro non solo la rielaborazione dell'intera vicenda _1 familiare e delle relazioni primarie con entrambi i genitori, ma anche la rielaborazione dei loro vissuti emotivi a 360 °, legati alle loro vicende di vita passata, presente e futura, anche associate alla delicata fase di crescita preadolescenziale ed adolescenziale. pagina 18 di 25 Quanto ai genitori, la Psicologa ribadiva la necessità di una continuità nella presa in carico dei genitori da parte del Servizio specialistico, in quanto la situazione del nucleo familiare appare molto complessa e in divenire rispetto a possibili equilibri ancora “lontani”, anche alla luce della recente sentenza penale di condanna e degli effetti che la stessa produrrà, ribadendo la necessità di mantenere attivo un monitoraggio che tenga sotto osservazione l'evolversi delle dinamiche di vita personali e relazionali di tutti i componenti del nucleo familiare in particolare dei due minori soggetti principali della tutela. Il Servizio specialistico rappresentava anche come i tempi per la ripresa degli incontri padre-figli non fossero affatto maturi e che sarebbe stato opportuno, invece, investire in un risanamento mentale delle relazioni attraverso i percorsi psicologici individuali al fine di aiutare i figli nella loro crescita e nel loro passaggio all'età adulta, che, forse, in un futuro, potrebbe portare a delle possibili aperture in merito (v. relazione del Consultorio familiare di del 31/10/2024, a firma della psicologa dr.ssa Pt_2 Per_6
. Nella relazione sociale di aggiornamento trasmessa dell'ottobre 2024 si dava
[...] atto che la signora stava attivamente mantenendo il proprio percorso Parte_1 Per psicologico, intrapreso a gennaio 2024 presso il Consultorio Sant'Andrea di , riuscendo a trovare giovamento dallo stesso;
che i minori avevano intrapreso un percorso psicologico individuale e che continuavano entrambi a parteciparvi presso l'Associazione
“Minori in Primo Piano” di Bergamo, nello specifico, MA con cadenza settimanale e con cadenza bisettimanale, percorsi rispetto ai quali MA si esprime[va] in _1 maniera positiva, dichiarando che le sta[va] piacendo, mentre al contrario _1 afferma[va] “quando vado mi fa fare un modellino”, “è una perdita di tempo”. Rispetto alla figura paterna, si ribadiva la volontà dell'uomo di vedere i propri figli, dando dimostrazione di aver completato il percorso presso il Centro di Salute mentale (v. relazione sociale datata 31/10/2024, a firma dell'Assistente Sociale Dr.ssa Testimone_6 dell'Area Minori e Famiglia “Ambito del Basso Sebino”). Infatti, dagli accertamenti psicodiagnostici, condotti dalla psicologa e dalla psichiatra del Dipartimento di Salute
Mentale CPS Trescore Balneario, emergeva che sebbene non presentasse P_ disturbi psichiatrici né aspetti psicotici che rendevano necessaria la presa in carico da parte del Servizio psichiatrico, presentava un aspetto personologico a tratti narcisistici/istrionici; laddove era parso conservato il livello di funzionamento lavorativo e sociale, mostrava comunque un funzionamento maggiormente disadattivo nell'ambito dei legami affettivi significativi che lo metterebbero a contatto con gli aspetti di vulnerabilità e fragilità narcisistica mobilitando aspetti difensivi del sé; più in particolare, la narrativa della ricostruzione anamnestica segnalava una scarsa capacità di entrare in contatto con gli aspetti di sofferenza riferiti alla percezione di una distanza affettiva e del mancato supporto nei momenti di maggiore vulnerabilità; al contempo, l'atteggiamento minimizzante lo portava ad assumere un atteggiamento giustificativo e di perdono del comportamento degli adulti, che sembra essere più manifestato che elaborato; in sede di colloquio l'uomo non aveva presentato episodi discontrollo dell'emotività o degli impulsi, tuttavia, era stato rilevato un assetto personologico rigido, controllato, misurato nelle parole e nei movimenti, scarsamente introspettivo e affettivamente coartato su base
pagina 19 di 25 difensiva; l'indagine degli aspetti dolorosi della storia di vita passata o inerenti alla messa in discussione delle proprie modalità rivelava la messa in atto di una modalità minimizzante, normalizzante o il ricorso a generalizzazioni che paiono essere difensive del sé; al contrario, i contenuti emotivi associati ad aspetti di amore e gratitudine parevano enfatizzati nelle modalità narrative, messi in atto più che sentiti;
la narrativa era autocentrata e il vissuto personale, rispetto alle difficoltà di vita, tendenzialmente vittimistico con la propensione ad imputare la responsabilità di ciò che accade fuori da sé, tanto è vero che, nel momento in cui gli sono stati rimandati alcuni possibili aspetti di vulnerabilità e difficoltà interpersonale, si è mostrato reticente e scostante, acritico rispetto a tali osservazioni e proprio in considerazione di questi elementi le Specialiste concludevano affermando che le scarse capacità di critica e di inclinazione all'introspezione renderebbero difficoltosa la capitalizzazione di un supporto psicologico
(v. relazione del Dipartimento di Salute Mentale CPS Trescore Balneario, a firma della psicologa dr.ssa e dalla psichiatra dr.ssa , datata 29/10/2024). Persona_7 Per_8
Ebbene per tutto quanto sopra esposto, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, tenuto conto degli elementi di ordine psicologico che caratterizzano la figura paterna e l'incapacità per lo stesso di apportare un cambiamento di sé che sia funzionale alla ripresa di un rapporto sereno e armonico con i figli – la cui relazione è stata compromessa esclusivamente dagli agiti dello stesso – si rende necessario P_ prevedere una sospensione degli incontri tra il padre e i minori almeno fino a quanto e MA non esprimeranno la volontà di riallacciare la relazione con il padre. _1
Al Servizio Sociale territorialmente competente va attribuito un compito di stretta vigilanza sulla condizione di benessere di e MA, sul loro andamento scolastico e _1 sulla prosecuzione del percorso psico-terapeutico intrapreso, al fine di monitorare il percorso di crescita ed evoluzione. Al medesimo Servizio va demandato il compito di attivare, laddove ritenuto necessario, ogni percorso di supporto psicologico, educativo, anche domiciliare, nonché di attivare incontri in modalità protetta tra il padre e i minori solo qualora i figli dovessero esprimere interesse per la ripresa di un rapporto con il padre.
Posto che il contesto materno va considerato come il luogo più adottato per garantire sicurezza e serenità a e MA, dal collocamento della prole presso la madre _1 discende la conferma dell'assegnazione della casa coniugale in favore di
[...]
con tutti i mobili e le suppellettili ivi presenti. Parte_1
Passando alle questioni economiche, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore deve provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito e che l'assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato considerando una serie di parametri, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. È poi l'art. 316-bis c.c. a prevedere che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti
pagina 20 di 25 dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Quanto alla condizione di deve darsi atto che il convenuto non ha dimostrato P_ di sopportare oneri locativi. Dalla documentazione versata in atti risulta che P_ percepiva un reddito lordo annuo di euro 12.412,11, corrispondente ad un netto mensile di circa 936,62 euro nell'anno 2022, ed un reddito annuo lordo di 14.208 euro nell'anno di imposta 2023. La ricorrente, invece, risulta aver percepito un reddito di euro 8.841,78 nell'anno di imposta 2022, corrispondente ad un netto mensile di euro 715 circa, ed un reddito di circa 8.850 euro nell'anno di imposta 2023 (v. docc. 24-25), potendo svolgere solo attività lavorativa a tempo parziale al fine di occuparsi dei figli.
Essendo del tutto irrilevante, ai fini del decidere, che non avrà la Controparte_1 possibilità di essere reintegrato nella mansione che svolgeva in precedenza (guardia giurata) a causa della condanna penale riportata (come tiene a precisare il difensore in comparsa conclusionale), è indubbio che lo stesso sia dotato di piena ed integra capacità lavorativa e che, pertanto, è nelle condizioni di reperire altra occupazione anche a tempo pieno, non essendovi valide ragioni che giustifichino un impiego lavorativo a tempo ridotto. Ad ogni modo, posto che la disagiata condizione abitativa, economica, ovvero lo stato di disoccupazione del genitore, non fanno venir meno il dovere di mantenere la prole, considerato l'onere di mutuo gravante sulle parti, il diritto della madre di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps per i minori e, dall'altro lato, la totale assenza di oneri di mantenimento diretto dei figli in capo al convenuto, in base all'orientamento giurisprudenziale adottato da questo Tribunale, il Collegio reputa equo e congruo porre a suo carico l'obbligo di versare, in favore di entro il giorno 20 di ogni mese, un Parte_1 contributo mensile nella misura di euro 250,00 per ciascun figlio (così per complessivi euro 500,00), a far tempo dalla data della presente pronuncia, confermandosi per il pregresso la misura di complessivi euro 400,00 stabilita in via provvisoria. Tali importi sono annualmente rivalutabili ex indici Istat.
Entrambi i genitori saranno tenuti a contribuire in pari misura nelle spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per i figli, in base al “nuovo” schema del
Protocollo in uso presso questo Tribunale, che si riporta in dispositivo.
In considerazione della soccombenza dell'odierno convenuto derivante dall'accoglimento della domanda di addebito della separazione, di sospensione della responsabilità genitoriale e degli incontri con i figli, deve essere condannato alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite.
Tenuto conto del superamento dei limiti reddituali previsti dal DPR n. 115/2002 per l'anno 2024 da parte dell'odierna ricorrente, va condannato a rifondere Controparte_1 all'Erario le spese relative alle fasi di studio ed introduttiva del presente giudizio, mentre le spese relative alla fase istruttoria e decisionale debbono essere rifuse in favore della
In definitiva, facendo applicazione dei parametri “medi” previsti per le cause Parte_1 di valore indeterminabile di “bassa” complessità ex D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal pagina 21 di 25 D.M. n. 37/2018, va condannato a rifondere all'Erario (sempre che Controparte_1 sussistano i presupposti di cui al DPR n. 115/2002) le spese relative alla fase di studio ed introduttiva liquidate in Euro 2.905,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché a rifondere in favore di le spese relative alla fase istruttoria e decisionale liquidate in Parte_1
Euro 4.711,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio concordatario in Predore il 23/05/2009 P_
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 2009, atto n.2, parte II, serie A);
2) ADDEBITA la separazione in capo a Controparte_1
3) DISPONE la sospensione della responsabilità genitoriale in capo a sui Controparte_1 figli minori e ex art. 333 c.c., che, dunque, verrà Persona_2 Persona_3 esercitata esclusivamente dalla madre la quale potrà adottare Parte_1 autonomamente le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza alcuna preventiva informazione, concertazione, assenso o autorizzazione da parte del padre;
4) DISPONE il collocamento dei figli minori presso il domicilio materno, anche ai fini della residenza anagrafica, assegnando la casa coniugale, sita in VI, via Candia n. 7, in favore di con tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili ivi presenti;
Parte_1
5) DISPONE la sospensione degli incontri padre-figli, che potranno essere attivati in modalità rigorosamente “protetta” solamente quando i minori esprimeranno la loro volontà in tal senso, e previo adeguato percorso preparatorio in favore dei figli;
6) INCARICA il Servizio sociale e il Servizio Specialistico, ciascuno per la parte di propria competenza, di mantenere attiva una stretta vigilanza, per due anni dalla comunicazione della decisione, sia sull'evoluzione delle condizioni di benessere psico- emotivo dei figli minori e MA e sulla prosecuzione dei percorsi di supporto _1 psicologico, sia sull'evoluzione delle condizioni personali di madre e padre, attivando in loro favore tutti i percorsi di supporto psicologico/educativo che il Servizio Sociale reputerà necessario o anche solo opportuno suggerire a ciascun genitore, nell'interesse superiore della prole;
7) PONE a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 Parte_1 entro il 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a titolo di mantenimento per i due figli minori, un assegno di euro 500,00 (pari ad euro 250,00 al mese per ciascun figlio), far tempo dalla data della presente pronuncia, confermandosi per il pregresso la misura di complessivi euro 400,00 stabilita in via provvisoria. Tali importi sono annualmente pagina 22 di 25 rivalutabili ex indici Istat;
8) PONE a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire al 50% nelle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli, come da Protocollo qui di seguito indicato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- pagina 23 di 25 scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
9) DÀ ATTO che ha il diritto di richiedere e percepire per intero Parte_1
l'assegno unico erogato dall'I.n.p.s. per entrambi i figli minori;
10) CONDANNA a rifondere all'Erario le spese di causa, liquidate in Persona_2 complessivi euro 2.905,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 24 di 25 11) CONDANNA a rifondere in favore di le spese di Persona_2 Parte_1 causa, liquidate in complessivi euro 4.711,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PREDORE (BG), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria civile per la trasmissione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di VI (BG), per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa MA Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” del 20/03/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. Parte_1 dom. avv. MASSEROLI SIMONA, giusta procura in atti – parte ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.629/2023, revocata a far tempo dall'01/01/2024 - RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Controparte_1 proc. dom. avv. BARCELLINI LUCA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Ogni contraria e diversa istanza, eccezione e/o deduzione disattesa
e respinta che il Tribunale di Bergamo voglia così pronunciarsi: In via principale e di merito: 1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
con addebito della stessa al marito;
Assegnare in uso la casa coniugale con gli
[...]
pagina 1 di 25 arredi che la compongono alla signora che vi vivrà unitamente ai figli Parte_1 minori presso alla stessa collocati;
2. Disporre l'affido c.d. super esclusivo;
3. Ordinare al signor di versare a favore della moglie a titolo di mantenimento dei Controparte_1 minori, entro il 5 di ogni mese, un importo mensile non inferiore ad euro 300,00 per figlio
(euro 600,00 totali) rivalutabile annualmente oltre al 50% delle spese di carattere straordinario come da Protocollo in uso in questo Tribunale;
4. disporre che il padre possa vedere i figli solo in incontri protetti organizzati dai Servizi Sociali competenti di
VI solo se gli stessi non risultino pregiudizievoli per i figli;
In via istruttoria: - ordinare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo di depositare i documenti relativi al procedimento penale in atto a carico di ed al PM Controparte_1 di prendere precisa posizione in ordine alle domande proposte da questa difesa in sede di separazione;
In ogni caso: Condannare il sig. al pagamento di spese, Controparte_1 compreso il rimborso forfettario del 15%, competenze ed onorari di causa, gravati degli accessori di legge. Emettere ogni altra statuizione, decisione e/o declaratoria del caso”
(v. nota depositata il 20/01/2025).
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere le domande ex adverso proposte di separazione giudiziale con addebito a carico del marito, per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, disporre
l'affidamento congiunto dei figli, statuendo in ordine al diritto di visita del padre, anche in forma protetta in una iniziale fase, e ciò per tutti i motivi esposti in narrativa;
ridurre la somma dovuta a titolo di mantenimento dei figli minori ad Euro 150,00 per ogni figlio, od in estremo subordine ad Euro 200,00 mensili, oltre alla quota della metà delle spese straordinarie, secondo lo schema riportato nel decreto emesso dal Tribunale di Bergamo;
con riserva di allegare, produrre e dedurre. … Si chiede interrogatorio formale e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1- “Vero che la Signora durante gli Parte_1 anni del matrimonio negava al Signor di frequentare alcuna persona, P_ specialmente di sesso femminile, al di fuori di casa, né di avere conversazioni telefoniche con altre donne”; 2- “Vero che la Signora controllava il telefono cellulare del Parte_1
Signor e vietava allo stesso di registrare in rubrica persone di sesso femminile P_ ad eccezione della madre”; 3- “Vero che la Signora durante gli anni del Parte_1 matrimonio era solita sbraitare ed urlare, insinuando relazioni del marito quando lo stesso usciva di casa pulito, lavato e ben curato, per recarsi al lavoro nell'istituto di Sicurezza Aeroportuale ove lavora”; 4- “Vero che il Signor ha subito per tutto P_ gli anni del matrimonio le intemperanze della moglie, che nell'ultimo periodo manifestava il disprezzo verso il marito sputandogli sovente in faccia”; 5- “Vero che la
Signora ha posto in essere avverso il marito aggressioni fisiche, arrivando a Parte_1 rompere il dito della mano destra del marito, come da doc. 2) che mi si rammostra”; 6-
“Vero che la Signora rivolgeva al Signor frasi volte a sminuirlo Parte_1 P_ come uomo e come padre, discutendo davanti ai figli ed ingiuriandolo con la prole presente”; 7- “Vero che in data 16 settembre 2023, all'interno della casa coniugale sita pagina 2 di 25 in VI (BG), Via Marcello Candia, la Signora che si trovava in casa con Parte_1 il marito ed il figlio, si avventava verbalmente sul aggredendolo e sminuendolo P_ quale genitore, prendendo le difese del figlio che aveva commesso una marachella”; 8-
“Vero che il e la si recavano in camera da letto per poter parlare P_ Parte_1 da soli”; 9- “Vero che mentre i due coniugi erano seduti sul letto uno di fianco all'altra per poter chiarire e parlare, la continuava ad urlare verso il marito, gli Parte_1 sputava addosso in pieno volto, come da sua abitudine iniziata negli ultimi tempi”; 10- in quel mentre sopraggiungeva il figlio , ed il decise di alzarsi per _1 P_ accompagnarlo in cucina, considerando inopportuno che lo stesso assistesse ai comportamenti gravi della madre;
11- “Vero che giunto il marito in cucina, la RI restava inizialmente in camera, continuando ad insultare ed ad inveire contro di lui con epiteti gravemente offensivi, mentre il figlio la implorava di smetterla di insultarlo”; 12-
“Vero che mentre il figlio restava in camera, repentinamente la Signora si Parte_1 recava in cucina, dove il si trovava”; 13- “Vero che subito dopo sopraggiunse P_ il figlio, che si metteva dietro il padre, e veniva completamente coperto dalla sua persona, al punto di non poter vedere ciò che accadeva”; 14- “Vero che la Signora Parte_1 passava in parte al Signor ad una distanza di circa 30-40 centimetri, e girava P_ il volto verso di lui come per venirgli contro e faceva per sputargli nuovamente in faccia”; 15- “Vero che il resistente girava il volto dall'altra parte per proteggersi, ed alzava le due mani al suo indirizzo, affinché non invadesse il suo spazio e non lo colpisse, né lo sputasse, e nel tentativo di proteggersi la colpiva al volto provocandole una lesione sullo zigomo destro”; 16- “Vero che subito dopo la si recava allora presso la Parte_1 suocera e poi dai genitori, abbandonando la casa coniugale”. Si indicano a testi: - Tes_1
, di VI (BG); - di VI (BG)”. (v. nota depositata il
[...] Testimone_2
17/01/2025).
Per il Pubblico Ministero: “facendo propria la domanda promossa dal PM minorile e rilevando che, nel corso dell'istruttoria è emerso dagli atti di causa un giudizio di non adeguatezza genitoriale, formula le proprie conclusioni avanzando richiesta di DECADENZA dalla potestà genitoriale”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/11/2023, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con a Predore il 23/05/2009, in Controparte_1 regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli (n. Iseo Persona_2 Per il 15/06/2010) e (n. il 09/06/2015) – chiedeva all'intestato Persona_3
Tribunale, in via principale e di merito, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito;
di disporre l'assegnazione a sé della casa coniugale;
di prevedere l'affidamento c.d. super-esclusivo e il collocamento presso di sé dei figli minori;
di porre a carico del padre l'onere di provvedere al mantenimento ordinario dei figli mediante la corresponsione di un importo di euro 300,00 al mese per ciascun figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie;
di confermare l'allontanamento e pagina 3 di 25 il divieto di avvicinamento emesso dal Tribunale di Bergamo nell'ambito del procedimento civile iscritto n. 5989/2023 R.G. e, per l'effetto, di prevedere che P_ avrebbe potuto vedere i figli solo attraverso incontri “protetti” organizzati dai Servizi sociali competenti e solo qualora tali incontri non fossero risultati pregiudizievoli per i minori. In via istruttoria, chiedeva di dare corso a tutti gli incarichi disposti dal Tribunale per i Minorenni di Brescia, nell'ambito del procedimento civile ex artt. 330-333 c.c. promosso dal Pubblico Ministero nei confronti di in particolare, di disporre la P_ presa in carico del marito da parte del Servizio per le Dipendenze e del Centro Psico
Sociale, al fine di verificare se sussistevano eventuali dipendenze o problematiche psicopatologiche in capo al convenuto.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente deduceva di aver subito per anni le violenze domestiche del marito, perpetrate anche in presenza dei figli, a loro volta vittime di violenza assistita, agiti che avevano inciso in maniera particolarmente grave sul primogenito che manifestava momenti di crisi personali attraverso tremoli, tic e _1 iniziali attacchi di panico; che, peraltro, proprio il figlio era stato anche bersaglio _1 di insulti e schiaffi da parte del padre;
che, in data 16/09/2023, dopo l'ennesima violenza perpetrata dall'uomo in presenza del figlio, che aveva visto sferrare un pugno P_ in viso della moglie che le procurava un profondo taglio vicino all'occhio, ella decideva di lasciare la casa familiare portando via con sé i minori, trovando inizialmente ospitalità presso l'abitazione della suocera che, in data 19/09/2023, l'odierna ricorrente Tes_1 si determinava a sporgere denuncia-querela contro il marito, raccontando di esser stata vittima sia di violenza fisica sia di violenza psicologica per il fatto che il P_ durante il matrimonio, l'aveva isolata dalla sua famiglia, le aveva impedito di vestirsi come voleva, le controllava il cellulare;
che, durante gli ultimi mesi di convivenza, la ricorrente aveva scoperto che il marito, già in passato, aveva subito alcuni procedimenti penali per i comportamenti violenti tenuti nei confronti di una ex fidanzata e della propria madre;
che, peraltro, la ricorrente aveva constatato un ammanco di denaro che la portava a sospettare che il marito facesse uso di sostanze stupefacenti, da lui utilizzate in gioventù; che, in data 09/10/2023, a fronte dei fatti denunciati, il Giudice per le Indagini preliminari presso questo Tribunale emetteva un provvedimento cautelare con il quale applicava nei confronti di la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di P_ avvicinamento (p.p. n.7242/23 R.G.GIP); che pure il Tribunale civile di Bergamo, su istanza della medesima ricorrente, emetteva un provvedimento inaudita altera parte nei confronti del marito disponendo l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento a moglie e figli e ai luoghi da loro abitualmente frequentati, incaricando contestualmente i Servizi Sociali territorialmente competenti (proc. n. 5989/2023 R.G.), provvedimento che veniva confermato a seguito dell'udienza di convalida;
che pure avanti al Tribunale per i Minorenni di Brescia, a fronte del ricorso promosso dal Pubblico
Ministero minorile, si instaurava un procedimento nel quale veniva nominata la Curatrice
Speciale dei minori nella persona dell'avv. (n. 424/2023 r.g.c.c.); Controparte_2 che, all'attualità, i figli minori manifestavano ancora timore verso la figura paterna, tanto da rifiutare la programmazione di incontri anche protetti;
che la ricorrente, dopo pagina 4 di 25 l'allontanamento dalla casa familiare e dopo esser stata ospitata per qualche tempo a casa della suocera e, poi, a casa dei propri genitori, aveva deciso di rientrare gradualmente nella casa familiare dove, però, i minori non si sentivano particolarmente sicuri e a loro agio;
che, comunque, mentre ella si era mostrata sufficientemente tutelante decidendo di allontanarsi dalla casa familiare, si mostrava del tutto inadeguato non solo non P_ mostrando alcun pentimento, ma tentando di far ricadere le responsabilità sula moglie, omettendo di chiedere notizie sui figli e di provvedere al loro mantenimento. Quanto alle proprie condizioni economiche, la ricorrente dichiarava di lavorare alle dipendenze della
“RSA Villa Serena” di Sarnico come educatrice professionale percependo uno stipendio mensile di circa €650/700, mentre il convenuto lavorava a tempo parziale alle dipendenze della “Securitalia S.p.a.” come guardia all'aeroporto di Orio al Serio, percependo uno stipendio mensile di oltre €1.000; che la ricorrente era titolare del solo diritto di nuda proprietà sulla casa familiare, mentre il marito era titolare del diritto di usufrutto e, comunque, entrambi contribuivano mensilmente al pagamento delle rate del mutuo cointestato per circa €262 al mese, e di un finanziamento di circa €140 al mese (per un esborso complessivo di circa 400 euro mensili); che a causa della sclerosi dorsale di cui era affetto , il minore aveva diritto ad una indennità di frequenza per 10 mesi _1 all'anno, pari euro 300 al mese circa, somma che veniva corrisposta direttamente su libretto bancario intestato al minore.
Con comparsa depositata in data 05/02/2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto, e chiedendo, in via principale e nel merito, di respingere le domande avversarie, e disporre l'affidamento congiunto dei figli, statuendo in ordine al diritto di visita del padre, anche in forma protetta in una iniziale fase, e ciò per tutti i motivi esposti in narrativa;
ridurre la somma dovuta a titolo di mantenimento dei figli minori ad Euro 150,00 per ogni figlio, od in estremo subordine a d Euro 200,00 mensili, oltre alla quota della metà delle spese straordinarie, secondo lo schema riportato nel decreto emesso dal Tribunale di Bergamo. Nel merito, il convenuto negava di aver posto in essere condotte maltrattanti, anzi, accusava la moglie di essere gelosa e di avere un insano senso del controllo, riportando, a titolo esemplificativo, come RI controllasse il suo cellulare insinuando inesistenti relazioni; affermava di aver subito per anni le intemperanze della moglie e che, in particolare nell'ultimo periodo, la donna aveva manifestato tutto il suo disprezzo verso il consorte sputandogli in faccia, aggredendolo fisicamente e, in una occasione, rompendogli il dito della mano destra, fatto per il quale aveva anche sporto denuncia-querela; che, rispetto all'episodio avvenuto in data
16/09/2023, era stata la moglie ad aggredirlo verbalmente dopo che l'odierno convenuto aveva sgridato il figlio, e, per evitare che la donna gli sputasse in volto, nel tentativo di proteggersi la colpiva al volto provocandole una lesione sullo zigomo destro. Contestava le accuse di sottrazione di denaro e di fare uso di sostanze stupefacenti e deduceva che, dal mese di dicembre 2023 ovvero da quando il datore di lavoro aveva appreso dal
Prefetto dell'esistenza di una denuncia a suo carico, era stato sospeso dall'attività lavorativa senza il diritto di percepire la retribuzione;
che, dopo esser stato ospitato dalla propria madre, aveva deciso di trasferirsi temporaneamente in un immobile messogli a pagina 5 di 25 disposizione dalla Parrocchia di VI al canone mensile di €200; che, mentre la ricorrente era laureata e avrebbe avuto maggiori opportunità di reperire una occupazione lavorativa migliore, egli non era nelle condizioni di versare il contributo per il mantenimento dei figli fissato in euro 200,00 al mese per ciascuno dal giudice che aveva emesso l'ordine di protezione.
Ritualmente depositate le memorie integrative ed acquisita copia degli atti confluiti nel fascicolo del procedimento penale iscritto a carico dell'odierno convenuto, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 07/03/2024 il Giudice delegato dava atto che, nelle more dell'udienza, attesa la pendenza di questo procedimento separativo, il Tribunale per i Minorenni di Brescia aveva trasmesso gli atti del procedimento civile promosso dal
Pubblico Ministero minorile che aveva avanzato richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale paterna (v. decreto collegiale del 28/12/2023).
Previa riunione del procedimento de responsabilitate con quello di separazione giudiziale promosso dalla moglie ex art. 38 disp.att.c.c., il Giudice delegato, astenendosi dal procedere al tentativo di riconciliazione tra i coniugi, interrogava separatamente le parti;
più in particolare, interrogato liberamente, dichiarava testualmente Controparte_1 quanto si reputa utile riportare di seguito: “quello che ho riferito ai servizi sociali è semplicemente che ho un amico e una amica, titolari di uno studio di commercialisti a
Trescore, che talvolta mi offrono ospitalità nel senso che ho la possibilità di pranzare o cenare con loro presso lo studio. È vero che mi sono interessato di reperire una abitazione tra VI e Trescore. Al momento sono assunto a tempo parziale presso
l'aeroporto di Bergamo, nell'ambito della sicurezza. La sospensione dalla attività lavorativa è durata 6 mesi, durante i quali ho percepito solo parzialmente lo stipendio.
Dal momento che non sono stato al passo con l'aggiornamento che mi richiede questo tipo di lavoro, devo prima svolgere attività formativa, documentarla al datore di lavoro,
e ottenere l'autorizzazione da una serie di figure. Pur non svolgendo attività lavorativa percepisco da 600,00 a 700,00 euro al mese, di cui euro 400,00 prelevati per il mantenimento dei figli. Dalla mensilità di marzo ho riscontrato un prelievo diretto dalla busta paga di euro 400,00 per il mantenimento dei figli. Ho ricevuto ospitalità da parte di mia madre per un mese, ma poi mi ha fatto capire che davo fastidio. Con questi importi non riesco né a mangiare né a dormire. Per un mese circa sono stato ospitato, a 200 euro al mese, presso la Casa del Parroco di VI, ma devo dire che questo iter è stato abbastanza stressante, perché ogni due settimane dovevo sostenere degli incontri con psicologi e con il prete, per raccontare quali sarebbero stati i miei progetti. In quel contesto mi sentivo completamente a disagio. Io ho contattato la Associazione “La
Svolta”, trovando questo riferimento in internet, dopo che si sono verificati i fatti del 16 settembre, prima ancora che venissi allontanato da casa. Alla domanda come mai ho sentito il bisogno di reperire questo contatto in internet, non so rispondere, ma quello che posso dire è che ne ho sentito un gran bisogno. Da quel momento ho avuto costanti contatti telefonici anche tramite video chiamate, con due persone, un uomo e una donna, forse due psicologi. Grazie ai loro consigli, pratico meditazione ogni sera e poi mi hanno suggerito di “mettere allo specchio” le mie reazioni, un po' come se fossi io davanti a me pagina 6 di 25 stesso. E' una cosa nuova, che non avevo mai provato. Non ho altro da aggiungere rispetto al percorso che sto facendo. Sto maturando un atteggiamento di “accettazione” rispetto a qualsiasi evento che mi sta capitando. Io non ho letto le relazioni né dei servizi sociali né della psicologa. Mi è stato riferito dai servizi sociali che sarebbe utile un percorso psicologico per . Alla domanda se sarei d'accordo a consentire a _1 _1 di avviare questo percorso, rispondo che non sono né d'accordo né in disaccordo, perché
non lo vedo dal 16 settembre. Io ho le mie idee sul servizio sociale, ma preferisco _1 tenerle per me. Voglio precisare che l'associazione La Svolta mi ha chiesto una contribuzione economica per il proseguimento dei colloqui, ai quali io non posso far fronte. Mio figlio era al corrente ed anche abituato a queste continue discussioni, _1 anche quotidiane, che avevamo io e mia moglie. Io rispetto all'episodio del 16 settembre ho cercato di aiutare per primo mia moglie, medicandola (poi mio figlio ha preso una garza), ma mia moglie ha rifiutato il nostro aiuto. Rimeditando sulla mia posizione, se
fosse d'accordo a sostenere un percorso psicologico che possa aiutarlo a _1 rielaborare quello che stiamo vivendo tutti, io presto il mio consenso come padre. Io presto il mio consenso a sostenere un percorso psicologico presso il servizio sociale, però voglio rimarcare che sono sei mesi che non vedo i miei figli. Io mi sono già sottoposto al
Serd di e gli esami sono risultati negativi sia per uso di stupefacente, sia per Pt_2 alcol. Il mio avvocato ha prodotto gli esiti degli esami a cui mi sono sottoposto sul posto di lavoro. Anche a sorpresa ci sottoponevano di questi test. Penso che mia moglie voglia farmi licenziare e stia facendo di tutto perché io perda il mio lavoro in aeroporto.
L'ultima rata del mutuo l'ho pagata a dicembre. Poi non sono più riuscito. Anche mia moglie lavora part-time. Entrambi abbiamo sempre lavorato part-time, e siamo sempre andati avanti. I miei figli mangiano sempre alla stessa maniera, e non credo che siano aumentate le lore esigenze negli ultimi 6 mesi”. Congedato il convenuto,
[...] dichiarava testualmente: “I bambini ad oggi stanno bene, sono sereni e Parte_1 tranquilli, siamo tornati a vivere nella casa familiare a dicembre 2023, approfittando delle vacanze di Natale per ristabilire una certa serenità. Per le prime settimane mia figlia MA aveva paura che il padre potesse rientrare a casa. Abbiamo preso delle misure, come cambiare le serrature di casa, per essere sicuri che il padre non potesse rientrare. Ora è serena. Ma c'è voluto tanto impegno per rasserenarli e ristabilire tranquillità. Mio figlio , invece, essendo più consapevole di quanto accaduto, è _1 stato felice di tornare in casa e di riprendere possesso delle sue cose e dei suoi spazi;
inoltre, in questo ultimo anno di scuola medie sta migliorando anche il suo rendimento scolastico. Da settembre, quando mi sono allontanata da casa, ho intrapreso un percorso di sostegno psicologico presso il centro antiviolenza. Già in precedenza avevo iniziato un percorso ma l'avevo dovuto interrompere perché mio marito non condivideva questa scelta. Da settembre mi sono informata al centro antiviolenza, ho iniziato con qualche incontro con la psicologa ma, non potendo permettermi economicamente gli incontri, ho chiesto supporto al Consultorio e, da gennaio 2024, sto frequentando gli incontri con regolarità. Secondo me il modo in cui è stata proposta a la possibilità di _1 intraprendere un percorso psicologico non è stata adeguata a lui, al suo modo di essere
pagina 7 di 25 ed, infatti, ha eretto un muro, ritenendo che i “problemi” fossero del padre e non suoi.
Io gli ho fatto presente che anche io sto seguendo un percorso e, parlandone, pare si stia lentamente convincendo di questa opportunità. Il sospetto che mio marito faccia uso di sostanze alcoliche e stupefacenti emerge dal fatto che, molti anni fa, mio marito mi faceva delle confidenze riguardo alla sua vita passata: diceva che aveva fatto uso di cocaina, credo quando avesse circa vent'anni. Io l'ho conosciuto quando aveva ventotto anni e ne parlava come una storia passata. Da settembre 2023, devo dire che ho scoperto molte cose di mio marito che non sapevo. Ad esempio, andando alle riunioni condominiali, ho scoperto che metteva terrore a tutti i vicini di casa, perché aveva delle pretese o usava un tono e un linguaggio di un certo tipo. Addirittura, l'amministratrice del condominio mi riferiva che avrebbe lasciato la gestione del nostro condominio per timore di mio marito e alcuni vicini mi hanno raccontato alcune vicende, per esempio, che appena lasciavo la casa a settembre 2023, lui vi ha portato altre donne;
scoprivo anche che durante il matrimonio aveva un secondo numero di telefono, di cui non sapevo l'esistenza.
Mio marito da quando ci siamo sposati lavora part-time, sostenendo che così facendo avrebbe guadagnato di più. Il suo guadagno mensile si aggirava tra gli 800 e i 1.100 euro al mese. Questi soldi confluivano su un conto cointestato dove veniva addebitata la rata del mutuo, il finanziamento per le due auto, un secondo finanziamento aperto da lui per la sua bici elettrica e le altre spese, come per esempio la tariffa del cellulare. Ciò che ha destato in me un sospetto è stato l'aver collegato degli episodi in cui avevo accompagnato mio marito per sottoporsi ad una gastroscopia e lì non riuscivano a sottoporlo all'esame perché la dose di anestetico non era sufficiente, tanto che il medico mi prendeva in disparte chiedendomi se mio marito facesse uso di sostanze (questi fatti risalgono a circa sette anni fa). Il sospetto che facesse uso di sostanze mi è anche venuto per via del suo umore altalenante. Ho anche pensato che potrebbe soffrire di psicopatologie. Preciso che nel 2007 mio marito subiva un incidente in moto, tuttavia, dopo svariati esami, non emergeva alcuna diagnosi patologica. Io l'ho conosciuto proprio l'anno in cui subiva questo incidente in moto, dove ha riportato un trauma cranico. Ora, non so se potrebbe essere collegato all'incidente o all'uso di sostanze, ma quello che posso riferire è che, nel corso degli anni, c'è stato un progressivo peggioramento dei suoi atteggiamenti tra le mura domestiche, quasi tendenti alla paranoia. Ho dubitato che potesse avere anche qualche problema psicopatologico ma quando affrontavo con lui l'argomento (mi ero anche informata su come aiutarlo o sulle strutture in cui potevano aiutarlo), lui negava qualsiasi problema e così ho pensato che il desiderio di farsi aiutare dovesse provenire anzitutto da lui. Lui reagiva sempre affermando che il suo unico problema ero “io”, e non utilizzo i termini che utilizzava nei miei confronti, ma se mi fossi “levata” lui avrebbe risolto tutti i problemi della sua vita. Al momento, sto percependo l'Assegno Unico per euro 545 al mese. Guadagno con il mio lavoro 600 euro al mese per tredici mensilità. Questo perché in questi anni il mio obiettivo è stato tenere un part-time per crescere i miei figli. Quando ho iniziato anche
l'università, desideravo integrare il part-time o trovare un lavoro a tempo pieno, ma ho trovato l'opposizione di mio marito. Con i nostri due stipendi part-time riuscivamo a
pagina 8 di 25 provvedere a tutte le esigenze della famiglia, quantomeno il necessario, senza mai permettersi altro. Adesso vorrei laurearmi (il prossimo luglio), capire se è il momento giusto per lasciare un po' più tempo ai miei figli o se hanno ancora bisogno di me (preciso di potermi avvalere del supporto della mia rete parentale, ma sono stata io, per una questione “emotiva” a volermi occupare di loro in prima persona). Potrei integrare con il tempo il lavoro part-time. L'amica commercialista di mio marito (che preciso non essere mia amica, in quanto non la conosco), mi è stato riferito che andava a prendere mio marito a casa di mia suocera (quando viveva lì) e andava con lui a fare viaggi lavoro, tipo a Napoli etc. (così raccontava a sua madre). Non so come mio marito abbia conosciuto questa donna, era lui che raccontava di questi viaggi. Ad oggi io non so se effettivamente mio marito lavorasse coi turni di lavoro che mi diceva: non vedevo mai nulla di scritto e neppure le sue buste paga. Io tutte le mattine mi alzavo per preparare i figli e li accompagnavo a scuola, quando rientravo a casa mio marito era già uscito.
Comunque, vedevo l'accredito del suo stipendio sul conto corrente che arrivava da
“Securitalia”. Preciso che, siccome lui ha fatto presente al compagno di mia suocera che non poteva lavorare in aeroporto “per causa mia”, voglio sottolineare che anche prima che lasciavo la casa coniugale, era arrivata una lettera in cui si informava mio marito che non aveva superato alcuni esami imprescindibili per la sua professione. Io oggi pago
420 euro complessivi, tra rata di mutuo e rate di finanziamento e lo sto facendo da dicembre 2023” (v. verb. ud. 07/03/2024).
Autorizzati i coniugi a vivere separatamente ed assunti i provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza resa in data 09/04/2024, la causa veniva istruita mediante una approfondita indagine psico-sociale demandata al Servizio Sociale competente per il Comune di VI, in collaborazione con l'ASST Bergamo, il CPS e il Consultorio, ciascuno per la parte di propria competenza, nonché mediante l'acquisizione di copia della sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti di (proc. Controparte_1 pen. n. 7242/2023 R.G.GIP – n. 9408/2023 RGNR).
All'udienza tenutasi in data 19/11/2024, esaminate le ultime relazioni di aggiornamento trasmesse dal Servizio Sociale, il giudice delegato riteneva la causa matura per la decisione, ragion per cui fissava l'udienza per la rimessione della causa al Collegio in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 20/03/2025.
Precisate le conclusioni come sopra riportate, entrambi i procuratori davano prova di aver depositato nei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. le comparse conclusionali, mentre la memoria di replica veniva depositata soltanto dalla difesa della ricorrente.
* * * * *
Così riassunti i fatti di causa, prima di affrontare il merito delle questioni controverse, è appena il caso di ricordare il principio di diritto in base al quale il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le
pagina 9 di 25 prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr. Cass. n. 29730/2020; Cass. n. 26517/2024).
Dal punto di vista istruttorio, il Collegio reputa la causa pienamente matura per la decisione stante l'inammissibilità delle istanze di prova orale reiterate dalla difesa di in sede di precisazione delle conclusioni, sia perché vertenti, in parte, su fatti P_ generici non sufficientemente circostanziati dal punto di vista spazio-temporale, sia perché vertenti, in parte, su circostanze superflue alla luce della documentazione versata in atti e di quanto emerso dall'indagine psico-sociale compiuta sul nucleo familiare.
Proprio alla luce di quanto emerso dalle relazioni del Servizio Sociale, il Tribunale reputa non solo manifestamente superfluo, ma anche contrario al loro interesse, procedere all'ascolto diretto di e MA ex art. 473-bis.4 c.p.c., avendo costoro _1 inequivocabilmente espresso, agli operatori del Servizio Sociale, il loro vissuto, la loro opinione e le loro preferenze nella relazione con ciascuna figura genitoriale.
Il materiale probatorio agli atti, composto dalla documentazione prodotta da ciascuna parte, dalla documentazione afferente al procedimento penale, dalle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio e dalle relazioni redatte dai Servizi sociali, consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
* * * * *
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Le circostanze emerse dalla trattazione della causa e i motivi addotti da Parte_1
a fondamento della decisione di allontanarsi, insieme ai figli, dal domicilio coniugale, dimostrano in modo inequivocabile come la prosecuzione del rapporto di coniugio sia divenuto da tempo intollerabile oltre che fonte di pregiudizio per l'educazione dei figli, sicché sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento, per i motivi di seguito enunciati.
In punto di diritto, questo Collegio reputa utile premettere che se, in linea generale, la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento specifico e contrario ai doveri matrimoniali, cui sia ricollegabile, in base ad un preciso nesso causale, l'irreversibilità della crisi del rapporto di coniugio, in caso di allegazione e prova di fatti di violenza domestica commessi da un coniuge ai danni dell'altro, l'addebito della separazione va senz'altro pronunciato in capo al coniuge violento, apparendo superfluo qualsivoglia accertamento rispetto all'idoneità di simili comportamenti a determinare l'irreversibilità della crisi matrimoniale. A questo proposito, i giudici di legittimità hanno chiarito che le violenze fisiche consumate pagina 10 di 25 nell'ambito del rapporto coniugale costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione - in quanto causa determinante l'intollerabilità della convivenza - ma anche la dichiarazione di addebito in capo all'autore, così da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse (le violenze) il comportamento del coniuge che ne sia stato vittima, trattandosi di atti lesivi della pari dignità della persona, che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti “omogenei” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 19/02/2018, n. 3925), restando, peraltro, irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi proprio per l'incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. Cass. civ. sez. VI, 22/03/2017, n. 7388; Cass. civ. sez. I, 24/10/2022, n. 31351). Sempre la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della pronunzia di addebito, è peraltro sufficiente che venga provato un unico episodio di percosse trattandosi di comportamento idoneo, comunque,
a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr. Cass. 07/08/2024, n. 22294; Cass. 14/01/2016, n. 433).
Venendo al caso di specie, si osserva che il compendio probatorio acquisito in corso di causa valga a dimostrare la fondatezza della ricostruzione dei fatti narrata dalla signora e, in particolare, il verificarsi di episodi di violenza fisica e psicologica agiti Parte_1 dal coniuge nei confronti della moglie, anche alla presenza dei figli minori.
In primo luogo, deve darsi atto che, su richiesta di questa Autorità ex art. 473-bis.42 c.p.c., la Procura della Repubblica presso questo Tribunale trasmetteva tutti gli atti del procedimento penale instaurato a carico di ivi compresa la sentenza Controparte_1 penale di condanna n. 2794/2024, emessa il 25/09/2024, pubblicata in data 27/09/2024, pronunciata all'esito di giudizio immediato, con cui l'odierno convenuto è stato ritenuto responsabile di tutti i capi di imputazione contestatigli ovvero del reato di maltrattamenti ex art. 572, comma 2 c.p. e lesioni ex artt. 582 e 585 c.p., per i quali è stato condannato alla pena della reclusione per 4 anni e 10 mesi, alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni, alla sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 34, comma 2 c.p. sui figli minori per la durata di 9 anni e 8 mesi, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale di euro 10.000 in favore della moglie ed euro 5.000 per ciascun figlio (v. nota depositata il 16/10/2024).
Dalla lettura delle comparse conclusionali si apprende che si è concluso il giudizio di appello avanti alla Corte di Appello di Brescia, che ha ridotto la pena della reclusione ad anni 3 e mesi 10, e la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale ad anni 7 e mesi 8.
Dalla lettura della sentenza penale di primo grado si apprendono episodi di maltrattamento di ogni tipo, in cui spesso animato da una patologica gelosia, P_ impediva alla moglie di frequentare le amiche e la sua stessa famiglia di origine, le impediva di avere contatti telefonici e conversazioni con amici e colleghi, anche di sesso femminile, le impediva addirittura di lavarsi prima di andare al lavoro o di farsi una piega ai i capelli, decideva quali abiti avrebbe potuto indossare la moglie e, quando contrariato, pagina 11 di 25 le sottraeva le chiavi della macchina costringendola a muoversi a piedi. Oltre a tutte queste vessazioni psicologiche vi erano le violenze fisiche, in cui strattonava P_ la moglie, le tirava i capelli, la colpiva al volto, in un caso le strappava parte del cuoio capelluto, in un altro caso le faceva fuoriuscire sangue dal naso e, in altro episodio ancora, le procurava una lacerazione al viso nella zona dell'occhio. Spesso, in presenza dei figli, costringeva la moglie a seguirlo in lavanderia, ivi chiudendola a chiave e P_ mettendola al muro. Gli stessi bambini, spesso, avevano cercato di tranquillizzare la madre e MA si era frapposta fra i genitori per proteggerla, sfruttando il fatto che il padre con lei era più indulgente rispetto a quanto non lo fosse con il figlio maschio, spesso fatto oggetto di insulti. Infatti, aveva serbato spesso comportamenti altalenanti con P_ il figlio , passando dall'utilizzo di parole affettuose ad un gergo offensivo e colmo _1 di disprezzo e, in data 15/09/2023, gli aveva anche sferrato un violento schiaffo P_ in pieno volto, che lo aveva fatto gridare. Veniva ricostruito nel dettaglio l'episodio che convinceva ad abbandonare la casa familiare in data 16 settembre 2023: Parte_1 quel giorno, la coppia aveva pranzato in casa con , mentre MA era da _1 un'amichetta, e il bambino aveva manifestato incertezza sulla scelta dell'attività pomeridiana;
a quel punto, aveva sgridato il figlio in modo così tanto brusco P_ che questi aveva preso piangere a singhiozzi e la madre, preoccupata per la reazione del bambino, era intervenuta conducendo in giardino per poi andare a cambiarsi e _1 allontanarsi da casa insieme a lui;
a quel punto, però, la inseguiva e dopo averla P_ insultata dicendole capra, ignorante, le aveva sputato in volto;
le urla erano state chiaramente udite da , nonostante la porta fosse chiusa;
RI usciva dalla _1 stanza, l'imputato la seguiva e le sferrava un violento pugno sull'occhio provocando la fuoriuscita di sangue;
il bambino si era quindi subito attivato per portare alla madre il materiale necessario per medicarla tentando di tranquillizzarla, mentre P_ minimizzava il suo gesto dicendo che era un taglietto; nell'occasione madre e figlio si allontanavano dall'abitazione familiare ma il bambino pregava la madre di non andare dai Carabinieri o in ospedale per la paura che il padre potesse subire conseguenze pregiudizievoli, così, in quel frangente, la assecondava la richiesta del figlio Parte_1 trovando ospitalità presso l'abitazione della suocera per le tre settimane successive;
grazie alla mediazione dei militari a cui la donna si rivolgeva per chiedere aiuto, _1 comprendeva la situazione e la necessità per la madre di denunciare quanto accaduto. Nell'ambito del giudizio di primo grado venivano sentiti alcuni testimoni, in particolare la signora - collega di lavoro della ricorrente - riferiva di conoscere Testimone_3 dall'anno 2020 e che, nel tempo, il loro rapporto diveniva maggiormente Parte_1 confidenziale, soprattutto dopo un episodio nel quale la teste aveva compreso che la collega di lavoro era vittima di violenza domestica;
in un'occasione, ad esempio, osservava dei lividi sul braccio della in altra notava che la donna lavorava Parte_1 tenendo indosso un berretto asserendo un malessere fisico, ma ricordava anche che il giorno prima la RI era giunta al lavoro in ritardo, molto affaticata, perché si era dovuta recare in struttura a piedi in quanto il marito le aveva sottratto le chiavi dell'autovettura; la teste riferiva di aver avuto modo di osservare fuori dal luogo P_
pagina 12 di 25 di lavoro, senza che la donna lo sapesse;
per via dei divieti imposti dal marito, la TE non era libera di incontrare la collega al di fuori del luogo di lavoro e, in alcune occasioni riferiva di non essere neppure riuscita a mettersi in contatto con l'amica che non rispondeva al telefono, salvo poi scoprire che il marito di lei glielo aveva sequestrato. Compresa la gravità della situazione la aveva sollecitato la a confidare TE Parte_1 quanto stava subendo ai propri genitori, tentando altresì di avviarla ad un percorso presso un centro antiviolenza, senza però riuscirvi. Anche la teste - altra collega di Tes_4 lavoro di - confermava i racconti della persona offesa, in particolare riferiva di Parte_1 aver avuto modo di osservare un livido sul braccio della anomali stati sul Parte_1 profilo di whatsapp in cui la collega riportava contenuti amorosi rivolti al marito, la scarsa igiene personale della collega che si presentava spesso al lavoro coi capelli sporchi, salvo poi scoprire dalla stessa che il marito non le permetteva di lavarsi;
ripetutamente aveva assistito a telefonate della collega con il marito, nel corso delle quali la donna doveva giustificare all'uomo anche pochi minuti di ritardo nell'uscita dal lavoro. La teste
[...]
, altra collega di lavoro, dichiarava di aver ricevuto le confidenze della Tes_5 Parte_1 rispetto ai maltrattamenti subiti da parte del marito;
in particolare la persona offesa le aveva raccontato di essere stata impedita ad uscire liberamente, talvolta privata del telefono cellulare che le veniva restituito solo dopo aver inserito uno “stato” recante messaggi d'amore indirizzati al marito;
in diverse occasioni la teste aveva osservato lividi sul corpo della donna e ricordava il periodo in cui la collega prestava attività lavorativa con indosso un cappello, che la donna giustificava dicendo di non essere riuscita a lavarsi i capelli. Durante il processo di primo grado si sottoponeva ad esame, Controparte_1 negando ogni addebito ed, anzi, rappresentandosi come vittima delle condotte della RI, la quale, a suo dire, proveniente da una famiglia di umili origini dedita all'attività agricola risentiva di questo background culturale tale per cui la moglie si era sempre mostrata gelosa nei suoi confronti, costringendolo a cambiare più volte lavoro e assumendo condotte aggressive nei suoi riguardi, all'incirca una volta al mese, in coincidenza con il periodo del ciclo mestruale. Raccontava che la era sempre Parte_1 stata una persona molto distratta, per cui tutte le lesioni riferite e refertate erano state frutto di gesti maldestri della donna che non avevano nulla a che vedere con agiti a lui riconducibili;
anche il giorno in cui la donna si allontanava da casa, questa – a suo dire - si era procurata accidentalmente le lesioni refertate e lui stesso si era adoperato per prestarle soccorso. Anche la madre dell'imputato, la signora pur cercando di Tes_1 minimizzare le condotte del figlio, non smentiva i fatti dichiarando che la le Parte_1 aveva confidato che il marito le usava violenza fisica e le proibiva di lavarsi;
dopo l'allontanamento della nuora dalla casa familiare lei stessa aveva cercato l'aiuto delle forze dell'ordine poiché convinta della veridicità di quanto riferitole dalla nuora. Sotto il profilo documentale venivano acquisite le certificazioni sanitarie relative alle lesioni subite dalla e quella relativa alla frattura al dito di fatto che era stato ammesso Parte_1 P_ dalla e rispetto al quale ella aveva offerto una giustificazione dichiarando di Parte_1 aver agito per salvarsi la vita. I giudici di primo grado, dunque, alla luce degli elementi di prova raccolti, ritenevano le dichiarazioni della persona offesa del tutto credibili, sotto pagina 13 di 25 il profilo intrinseco ed estrinseco, posto che la non aveva omesso di riferire Parte_1 circostanze a sé sfavorevoli, quali ad esempio l'aver procurato una frattura al dito del marito, né aveva negato di essere stata a sua volta gelosa del marito. Di contro, scrivevano i giudici di primo grado, “le argomentazioni offerte dall'imputato nel corso del suo esame sono apparse del tutto neutre, oltre che rappresentative della personalità dell'uomo, il quale non ha esitato ad offrire della moglie una descrizione artatamente costruita, al fine di rappresentarla come una donna violenta, per di più riconducendo tale temperamento alle umili origini della ovvero al ciclo mestruale. Per converso, l'uomo ha Parte_1 tentato di offrire di sé l'immagine di un uomo calmo e devoto alla famiglia, anche in questo caso utilizzando argomenti privi di pregio, quali quello offerto dal distintivo indossato per ragioni lavorative (addetto ai controlli aeroportuali)”.
Agli atti di questo giudizio veniva depositata la denuncia-querela sporta da
[...] in data 19/09/2023, avanti ai Carabinieri della Stazione di Sarnico, nella quale Parte_1 venivano descritti dettagliatamente i comportamenti violenti, abusanti e controllanti del marito, le prevaricazioni subite nell'arco della convivenza matrimoniale, tra cui un episodio in cui le aveva tirato i capelli per impedirle di riprendere il suo P_ cellulare ed ella, nel divincolarsi, gli cagionava una distorsione al dito e una microfrattura della mano;
la donna riferiva che, dalla nascita del primogenito, le violenze, che prima si verificavano con cadenza mensile, divenivano giornaliere, e in alcune occasioni aveva colpito il figlio con schiaffi e insulti;
descriveva le minacce di P_ _1 morte e gli insulti, del seguente tenore “ti ammazzo, non pensare di rimanere insieme ai tuoi figli e di vederli ancora”, “sei una capra, una cretina, non capisci niente, non sei una donna…”; riportava un episodio risalente a febbraio 2023, nel quale ella usciva per ritirare i figli indossando degli stivali che però non piacevano al marito, tanto che quest'ultimo, dopo averle pestato volontariamente i piedi in pubblico, la attendeva a casa per tagliare le calzature con una forbice, la prendeva per i capelli trascinandola in camera e le metteva le mani al collo cercando di strangolarla (doc. 1). Agli atti del processo risulta anche la documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente, dalla quale si possono trarre indizi in ordine alle violenze fisiche perpetrate da ai danni della RI (doc.2), P_ per come anche refertate, da ultimo, nel verbale del pronto soccorso datato 18/09/2023, in cui si riporta una diagnosi di “trauma allo zigomo dx con ecchimosi e sopraccigliare dx con flc” e prognosi di 12 giorni (doc. 3).
Ebbene, la sentenza penale di condanna confermata dalla Corte di Appello, seppure con una riforma in punto di trattamento sanzionatorio, unitamente a tutto quanto è stato documentato nel presente giudizio, sia attraverso fotografie sia attraverso certificazioni mediche, induce il Tribunale a ritenere sussistenti plurimi elementi indiziari di particolare gravità, precisione e concordanza in ordine alla violazione dei dover coniugale di cui si è reso responsabile unilateralmente ai danni della moglie e della prole P_ minorenne, per le violenze fisiche e psicologiche perpetrate entro le mura domestiche. Anche in questo giudizio, è parsa pienamente attendibile, poiché Parte_1 coerente e capace di riferire i fatti in maniera dettagliata e precisa in tutti i procedimenti nei quali sono state raccolte le sue dichiarazioni. Di contro, oltre che Controparte_1 pagina 14 di 25 muovere inconsistenti recriminazioni nei confronti della moglie, non pare aver dimostrato alcuna capacità di rilettura degli avvenimenti sfociati nell'emanazione dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare e nel divieto di avvicinamento nei confronti della moglie e dei figli: ad un eccessivo grado di autocentratura e di deresponsabilizzazione con riguardo ai fatti intervenuti nel tempo e alla posizione di chiusura assunta dai minori e MA nei suoi confronti (a suo dire, “influenzati” dalla madre), si è aggiunto un _1 atteggiamento esclusivamente rivendicativo del proprio ruolo genitoriale, incapace di mettersi in “ascolto” rispetto ai bisogni espressi dai figli.
Per tutto quanto sopra esposto, va senz'altro dichiarato l'addebito della separazione in capo a Controparte_1
Passando ad analizzare le questioni connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, preme ricordare, in punto di diritto, che nel nostro ordinamento giuridico il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo. La
Suprema Corte, negli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf.
Cass. n. 28244/2019; Cass, n. 27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche
“in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v.
Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), che la giurisprudenza di merito ha riscontrato in una pluralità di situazioni, come, ad esempio, in caso di sostanziale disinteresse manifestato da un genitore per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, in caso di manifesta incapacità di controllo dell'impulsività dell'agire di uno dei genitori, in caso di manifesta difficoltà di relazione del figlio con pagina 15 di 25 uno dei due genitori;
nel caso in cui il sottopone il figlio ad uno stress continuo che gli impedisce di vivere una vita armonica, nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza, anche soltanto verbale, nei confronti dell'altro alla presenza della prole.
I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che se la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, è pur vero che questa conflittualità deve mantenersi nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, assumendo, diversamente, connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo
l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (ex multis, Cass. n. 26517/2024; Cass. n. 6535/2019). All'esito di simili verifiche, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quali l'affidamento c.d. super- esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (cfr. Cass. n. 4056/2023; Cass. n. 32876/2022).
In diritto pare opportuno richiamare anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che, in presenza del rifiuto di un figlio a frequentare un genitore, impone all'autorità giudiziaria di verificarne le cause e di non adottare provvedimenti coercitivi qualora gli stessi possano rivelarsi dannosi per il minore. Giova ricordare che i giudici europei hanno escluso una possibile violazione del diritto alla vita familiare, sancito all'art. 8 Cedu, quando, a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del minore assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi in “ascolto” e ledendo in tal modo l'interesse del figlio medesimo (cfr. Trib. Terni, sent. n. 354/2022; vedi caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; caso Ca. Pa. c. Romania, sentenza 17.4.2012; caso c. Romania sentenza del Per_5
10.1.2012). In un altro caso deciso dai giudici europei contro lo Stato italiano – pur non sovrapponibile alla vicenda che ci occupa – è stato messo in rilievo come Le giurisdizioni nazionali devono procedere a un esame approfondito della situazione familiare nel suo complesso e di tutta una serie di elementi, in particolare di ordine fattuale, affettivo, psicologico, materiale e sanitario, e procedere ad una valutazione equilibrata e ragionevole dei rispettivi interessi di ciascuno, cercando costantemente di determinare quale sia la migliore soluzione per il minore, considerazione che assume un'importanza fondamentale in tutte le cause (cfr. caso I.M. c. Italia sentenza del 10.11.2022; v. anche e X c. Russia, sentenza del 23.10.2018). CP_3
Se, infatti, è patrimonio condiviso che un armonico sviluppo dei minori possa conseguirsi soltanto in presenza di un significativo rapporto con ciascun genitore, è parimenti indiscusso che obiettivo principale di qualunque provvedimento giudiziario è il benessere di quel bambino/adolescente che subirà, direttamente o indirettamente, gli effetti della decisione. Quando, dunque, a fronte di un approfondito esame della situazione familiare pagina 16 di 25 e di elementi di ordine fattuale, affettivo, psicologico, materiale e sanitario, si accerta che la relazione tra il figlio ed uno dei genitori è compromessa a causa, anche solo in parte, di condotte del genitore stesso, occorre che sia quest'ultimo ad attuare i necessari percorsi per poter ripristinare un rapporto sereno e armonico con il figlio, poiché qualunque forzatura potrebbe produrre effetti peggiori, essendo il giudice delle relazioni familiari sempre chiamato ad operare un bilanciamento di interessi contrapposti: come già detto, quelli del genitore di esercitare le proprie prerogative genitoriali e quelli del figlio a veder rispettata la propria volontà e il proprio “sentire”.
Fatte queste brevi, ma doverose premesse giuridiche, nel caso di specie, va osservato che l'odierno convenuto è già stato sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale per un tempo pari anni 7 e mesi 8 (in base alla decisione resa dalla Corte di Appello di
Brescia) e che, pertanto, è già destinatario di una misura fortemente limitativa della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. che questo Tribunale reputa sufficientemente tutelante sia nei riguardi dei figli minori, oggi rispettivamente di anni 14 e 9, che sono stati vittime dirette e indirette delle violenze perpetrate dal genitore, sia nei confronti della stessa madre, la quale potrà assumere autonomamente tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che interessano la vita dei figli senza alcuna preventiva informativa, concertazione, dichiarazione di assenso o autorizzazione da parte di
P_
Quando al rapporto tra il padre e i figli minori, occorre illustrare quanto emerso dall'indagine psicosociale demandata da questo Tribunale.
Nella relazione del Servizio di educativa familiare, datata 20/02/2024, e nella relazione redatta dal Servizio Sociale Ambito Basso Sebino, datata 22/02/2024, quanto alla condizione dei minori si rappresenta che “A far data dal 22/12/2023, la signora Parte_1 ha fatto rientro presso la casa familiare unitamente ai figli e MA, potendo vivere _1 più serenamente le feste natalizie, in seguito all'allontanamento da casa avvenuto il
16/09/2023, e la situazione dei minori si è gradualmente stabilizzata. L'abitazione è un appartamento in una zona residenziale di VI, idoneo alle esigenze dei ragazzi, inserito in contesto condominiale al piano terra. La signora ha continuato ad Parte_1 avere un atteggiamento di dialogo e apertura nei confronti del Servizio scrivente, si è occupata dei figli, li ha accompagnati ai colloqui nelle varie sedi e si è resa disponibile ad accogliere il servizio educativo domiciliare attivato a loro favore. L'obiettivo di tale strumento è quello di osservare le dinamiche relazionali presenti nel contesto domiciliare, e di costruire un rapporto di fiducia con e MA, volto a supportarli _1 nella fase critica che stanno vivendo, e parallelamente a sostenere un clima favorevole nel merito del loro benessere, anche in riferimento al rapporto con la figura paterna.
Circa la ripresa dei rapporti con il padre, anche alla presenza di un operatore, ha _1 espresso la propria volontà raccontando di nutrire poca fiducia circa un possibile cambio di atteggiamento del padre, in senso positivo, in quanto ritiene che il padre non riesca a essere diverso da come è. Beneficia di un clima casalingo connotato da maggiore serenità
e ha ripreso ad occuparsi dei suoi passatempi (giardino, bicicletta, cura dei pappagalli).
pagina 17 di 25 Si è mostrato protettivo nei confronti della sorella, e angosciato all'idea che l'educatrice dell'intervento domiciliare avesse come obiettivo quello di convincerlo a vedere il padre.
Anche MA ha riferito di non essere pronta a rincontrare il padre”. Già nella relazione sociale, datata 11/12/2023, di poco successiva all'allontanamento della madre e dei figli dalla casa familiare, si rappresentava che pure di fronte all'invito rivolto di rivedere il padre in un contesto che li potesse supportare, entrambi i minori esprimevano la loro rabbia dando una risposta negativa;
in particolare, riferiva testualmente: “tanto il _1 papà non cambierà mia, non ammette i suoi errori. Per ora non voglio vederlo, per come si è comportato non se lo merita, fa sempre le finte, fa la vittima, poi chiede scusa, poi un secondo dopo torna a fare quello che faceva prima”, mentre MA si è limitava a dire:
“idem”. Quanto alle condizioni psico-emotive dei minori si osservava che il primogenito pareva il più sofferente, mentre la sorella MA sembrava essersi rifugiata in un _1 infantilismo che con il percorso di crescita avrebbe potuto evolvere in modo disfunzionale, ragione per cui la psicologa del Consultorio suggeriva la presa in carico psicologica di ed un monitoraggio dell'evoluzione dello stato di benessere della _1 piccola MA.
A fronte di questo stato emotivo dei minori, dalla lettura delle relazioni sociali emergeva anche come imputasse all'inerzia del Servizio sociale la prolungata Controparte_1 assenza di rapporti coi figli arrivando persino ad affermare che l'atteggiamento del
Servizio non [era] corretto nei suoi confronti, anche perché lascerebbe campo libero alla signora di influenzare e MA negativamente nei suoi confronti; in Parte_1 _1 generale, l'uomo mostrava una scarsa consapevolezza di quanto accaduto, alternando toni di rassegnazione - in cui lamentava sofferenza per la mancanza dei figli - a toni di
“attacco” nei confronti dell'operato del Servizio sociale, che dal suo punto di vista non avrebbe fatto abbastanza per riavvicinare e MA a lui (v. relazione Servizio _1
Sociale “Ambito Basso Sebino”, datata 22/02/2024). Anche durante i colloqui tenutisi con la psicologa del Consultorio Familiare di ribadiva il desiderio di Pt_2 P_ rivedere i suoi figli ma non dimostrava di voler ascoltare le indicazioni della psicologa, quando lo esponeva alle fatiche dei minori ad accettare, allo stato attuale, le visite protette; anche in quella sede, esprimeva la preoccupazione che i figli potessero P_ subire le influenze materne, ma al contempo non mostrava interesse e costanza ad intraprendere i percorsi necessari per rielaborare i propri comportamenti, avendo, ad esempio, saltato due appuntamenti quindicinali online con gli operatori dell'associazione
“La Svolta”, imputando ciò a molteplici impegni istituzionali di questo periodo (v. relazione del Consultorio familiare di del 22/02/2024, a firma della psicologa Pt_2 dr.ssa . Persona_6
Nella relazione di aggiornamento trasmessa dal medesimo Servizio specialistico in data
31/10/2024 si rappresentava la necessità di attivare spazi psicologici individuali per i figli e MA, al fine di consentire loro non solo la rielaborazione dell'intera vicenda _1 familiare e delle relazioni primarie con entrambi i genitori, ma anche la rielaborazione dei loro vissuti emotivi a 360 °, legati alle loro vicende di vita passata, presente e futura, anche associate alla delicata fase di crescita preadolescenziale ed adolescenziale. pagina 18 di 25 Quanto ai genitori, la Psicologa ribadiva la necessità di una continuità nella presa in carico dei genitori da parte del Servizio specialistico, in quanto la situazione del nucleo familiare appare molto complessa e in divenire rispetto a possibili equilibri ancora “lontani”, anche alla luce della recente sentenza penale di condanna e degli effetti che la stessa produrrà, ribadendo la necessità di mantenere attivo un monitoraggio che tenga sotto osservazione l'evolversi delle dinamiche di vita personali e relazionali di tutti i componenti del nucleo familiare in particolare dei due minori soggetti principali della tutela. Il Servizio specialistico rappresentava anche come i tempi per la ripresa degli incontri padre-figli non fossero affatto maturi e che sarebbe stato opportuno, invece, investire in un risanamento mentale delle relazioni attraverso i percorsi psicologici individuali al fine di aiutare i figli nella loro crescita e nel loro passaggio all'età adulta, che, forse, in un futuro, potrebbe portare a delle possibili aperture in merito (v. relazione del Consultorio familiare di del 31/10/2024, a firma della psicologa dr.ssa Pt_2 Per_6
. Nella relazione sociale di aggiornamento trasmessa dell'ottobre 2024 si dava
[...] atto che la signora stava attivamente mantenendo il proprio percorso Parte_1 Per psicologico, intrapreso a gennaio 2024 presso il Consultorio Sant'Andrea di , riuscendo a trovare giovamento dallo stesso;
che i minori avevano intrapreso un percorso psicologico individuale e che continuavano entrambi a parteciparvi presso l'Associazione
“Minori in Primo Piano” di Bergamo, nello specifico, MA con cadenza settimanale e con cadenza bisettimanale, percorsi rispetto ai quali MA si esprime[va] in _1 maniera positiva, dichiarando che le sta[va] piacendo, mentre al contrario _1 afferma[va] “quando vado mi fa fare un modellino”, “è una perdita di tempo”. Rispetto alla figura paterna, si ribadiva la volontà dell'uomo di vedere i propri figli, dando dimostrazione di aver completato il percorso presso il Centro di Salute mentale (v. relazione sociale datata 31/10/2024, a firma dell'Assistente Sociale Dr.ssa Testimone_6 dell'Area Minori e Famiglia “Ambito del Basso Sebino”). Infatti, dagli accertamenti psicodiagnostici, condotti dalla psicologa e dalla psichiatra del Dipartimento di Salute
Mentale CPS Trescore Balneario, emergeva che sebbene non presentasse P_ disturbi psichiatrici né aspetti psicotici che rendevano necessaria la presa in carico da parte del Servizio psichiatrico, presentava un aspetto personologico a tratti narcisistici/istrionici; laddove era parso conservato il livello di funzionamento lavorativo e sociale, mostrava comunque un funzionamento maggiormente disadattivo nell'ambito dei legami affettivi significativi che lo metterebbero a contatto con gli aspetti di vulnerabilità e fragilità narcisistica mobilitando aspetti difensivi del sé; più in particolare, la narrativa della ricostruzione anamnestica segnalava una scarsa capacità di entrare in contatto con gli aspetti di sofferenza riferiti alla percezione di una distanza affettiva e del mancato supporto nei momenti di maggiore vulnerabilità; al contempo, l'atteggiamento minimizzante lo portava ad assumere un atteggiamento giustificativo e di perdono del comportamento degli adulti, che sembra essere più manifestato che elaborato; in sede di colloquio l'uomo non aveva presentato episodi discontrollo dell'emotività o degli impulsi, tuttavia, era stato rilevato un assetto personologico rigido, controllato, misurato nelle parole e nei movimenti, scarsamente introspettivo e affettivamente coartato su base
pagina 19 di 25 difensiva; l'indagine degli aspetti dolorosi della storia di vita passata o inerenti alla messa in discussione delle proprie modalità rivelava la messa in atto di una modalità minimizzante, normalizzante o il ricorso a generalizzazioni che paiono essere difensive del sé; al contrario, i contenuti emotivi associati ad aspetti di amore e gratitudine parevano enfatizzati nelle modalità narrative, messi in atto più che sentiti;
la narrativa era autocentrata e il vissuto personale, rispetto alle difficoltà di vita, tendenzialmente vittimistico con la propensione ad imputare la responsabilità di ciò che accade fuori da sé, tanto è vero che, nel momento in cui gli sono stati rimandati alcuni possibili aspetti di vulnerabilità e difficoltà interpersonale, si è mostrato reticente e scostante, acritico rispetto a tali osservazioni e proprio in considerazione di questi elementi le Specialiste concludevano affermando che le scarse capacità di critica e di inclinazione all'introspezione renderebbero difficoltosa la capitalizzazione di un supporto psicologico
(v. relazione del Dipartimento di Salute Mentale CPS Trescore Balneario, a firma della psicologa dr.ssa e dalla psichiatra dr.ssa , datata 29/10/2024). Persona_7 Per_8
Ebbene per tutto quanto sopra esposto, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, tenuto conto degli elementi di ordine psicologico che caratterizzano la figura paterna e l'incapacità per lo stesso di apportare un cambiamento di sé che sia funzionale alla ripresa di un rapporto sereno e armonico con i figli – la cui relazione è stata compromessa esclusivamente dagli agiti dello stesso – si rende necessario P_ prevedere una sospensione degli incontri tra il padre e i minori almeno fino a quanto e MA non esprimeranno la volontà di riallacciare la relazione con il padre. _1
Al Servizio Sociale territorialmente competente va attribuito un compito di stretta vigilanza sulla condizione di benessere di e MA, sul loro andamento scolastico e _1 sulla prosecuzione del percorso psico-terapeutico intrapreso, al fine di monitorare il percorso di crescita ed evoluzione. Al medesimo Servizio va demandato il compito di attivare, laddove ritenuto necessario, ogni percorso di supporto psicologico, educativo, anche domiciliare, nonché di attivare incontri in modalità protetta tra il padre e i minori solo qualora i figli dovessero esprimere interesse per la ripresa di un rapporto con il padre.
Posto che il contesto materno va considerato come il luogo più adottato per garantire sicurezza e serenità a e MA, dal collocamento della prole presso la madre _1 discende la conferma dell'assegnazione della casa coniugale in favore di
[...]
con tutti i mobili e le suppellettili ivi presenti. Parte_1
Passando alle questioni economiche, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore deve provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito e che l'assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato considerando una serie di parametri, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. È poi l'art. 316-bis c.c. a prevedere che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti
pagina 20 di 25 dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Quanto alla condizione di deve darsi atto che il convenuto non ha dimostrato P_ di sopportare oneri locativi. Dalla documentazione versata in atti risulta che P_ percepiva un reddito lordo annuo di euro 12.412,11, corrispondente ad un netto mensile di circa 936,62 euro nell'anno 2022, ed un reddito annuo lordo di 14.208 euro nell'anno di imposta 2023. La ricorrente, invece, risulta aver percepito un reddito di euro 8.841,78 nell'anno di imposta 2022, corrispondente ad un netto mensile di euro 715 circa, ed un reddito di circa 8.850 euro nell'anno di imposta 2023 (v. docc. 24-25), potendo svolgere solo attività lavorativa a tempo parziale al fine di occuparsi dei figli.
Essendo del tutto irrilevante, ai fini del decidere, che non avrà la Controparte_1 possibilità di essere reintegrato nella mansione che svolgeva in precedenza (guardia giurata) a causa della condanna penale riportata (come tiene a precisare il difensore in comparsa conclusionale), è indubbio che lo stesso sia dotato di piena ed integra capacità lavorativa e che, pertanto, è nelle condizioni di reperire altra occupazione anche a tempo pieno, non essendovi valide ragioni che giustifichino un impiego lavorativo a tempo ridotto. Ad ogni modo, posto che la disagiata condizione abitativa, economica, ovvero lo stato di disoccupazione del genitore, non fanno venir meno il dovere di mantenere la prole, considerato l'onere di mutuo gravante sulle parti, il diritto della madre di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps per i minori e, dall'altro lato, la totale assenza di oneri di mantenimento diretto dei figli in capo al convenuto, in base all'orientamento giurisprudenziale adottato da questo Tribunale, il Collegio reputa equo e congruo porre a suo carico l'obbligo di versare, in favore di entro il giorno 20 di ogni mese, un Parte_1 contributo mensile nella misura di euro 250,00 per ciascun figlio (così per complessivi euro 500,00), a far tempo dalla data della presente pronuncia, confermandosi per il pregresso la misura di complessivi euro 400,00 stabilita in via provvisoria. Tali importi sono annualmente rivalutabili ex indici Istat.
Entrambi i genitori saranno tenuti a contribuire in pari misura nelle spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per i figli, in base al “nuovo” schema del
Protocollo in uso presso questo Tribunale, che si riporta in dispositivo.
In considerazione della soccombenza dell'odierno convenuto derivante dall'accoglimento della domanda di addebito della separazione, di sospensione della responsabilità genitoriale e degli incontri con i figli, deve essere condannato alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite.
Tenuto conto del superamento dei limiti reddituali previsti dal DPR n. 115/2002 per l'anno 2024 da parte dell'odierna ricorrente, va condannato a rifondere Controparte_1 all'Erario le spese relative alle fasi di studio ed introduttiva del presente giudizio, mentre le spese relative alla fase istruttoria e decisionale debbono essere rifuse in favore della
In definitiva, facendo applicazione dei parametri “medi” previsti per le cause Parte_1 di valore indeterminabile di “bassa” complessità ex D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal pagina 21 di 25 D.M. n. 37/2018, va condannato a rifondere all'Erario (sempre che Controparte_1 sussistano i presupposti di cui al DPR n. 115/2002) le spese relative alla fase di studio ed introduttiva liquidate in Euro 2.905,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché a rifondere in favore di le spese relative alla fase istruttoria e decisionale liquidate in Parte_1
Euro 4.711,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio concordatario in Predore il 23/05/2009 P_
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 2009, atto n.2, parte II, serie A);
2) ADDEBITA la separazione in capo a Controparte_1
3) DISPONE la sospensione della responsabilità genitoriale in capo a sui Controparte_1 figli minori e ex art. 333 c.c., che, dunque, verrà Persona_2 Persona_3 esercitata esclusivamente dalla madre la quale potrà adottare Parte_1 autonomamente le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza alcuna preventiva informazione, concertazione, assenso o autorizzazione da parte del padre;
4) DISPONE il collocamento dei figli minori presso il domicilio materno, anche ai fini della residenza anagrafica, assegnando la casa coniugale, sita in VI, via Candia n. 7, in favore di con tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili ivi presenti;
Parte_1
5) DISPONE la sospensione degli incontri padre-figli, che potranno essere attivati in modalità rigorosamente “protetta” solamente quando i minori esprimeranno la loro volontà in tal senso, e previo adeguato percorso preparatorio in favore dei figli;
6) INCARICA il Servizio sociale e il Servizio Specialistico, ciascuno per la parte di propria competenza, di mantenere attiva una stretta vigilanza, per due anni dalla comunicazione della decisione, sia sull'evoluzione delle condizioni di benessere psico- emotivo dei figli minori e MA e sulla prosecuzione dei percorsi di supporto _1 psicologico, sia sull'evoluzione delle condizioni personali di madre e padre, attivando in loro favore tutti i percorsi di supporto psicologico/educativo che il Servizio Sociale reputerà necessario o anche solo opportuno suggerire a ciascun genitore, nell'interesse superiore della prole;
7) PONE a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 Parte_1 entro il 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a titolo di mantenimento per i due figli minori, un assegno di euro 500,00 (pari ad euro 250,00 al mese per ciascun figlio), far tempo dalla data della presente pronuncia, confermandosi per il pregresso la misura di complessivi euro 400,00 stabilita in via provvisoria. Tali importi sono annualmente pagina 22 di 25 rivalutabili ex indici Istat;
8) PONE a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire al 50% nelle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli, come da Protocollo qui di seguito indicato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- pagina 23 di 25 scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
9) DÀ ATTO che ha il diritto di richiedere e percepire per intero Parte_1
l'assegno unico erogato dall'I.n.p.s. per entrambi i figli minori;
10) CONDANNA a rifondere all'Erario le spese di causa, liquidate in Persona_2 complessivi euro 2.905,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 24 di 25 11) CONDANNA a rifondere in favore di le spese di Persona_2 Parte_1 causa, liquidate in complessivi euro 4.711,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PREDORE (BG), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria civile per la trasmissione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di VI (BG), per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 25 di 25