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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4801 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 34905/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 23/09/2022, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 26/02/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 14/05/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall' avv. GOVERNALE LUANA e dall'avv. SMEDILE PIETRO con studio in VIA
WASHINGTON, 79 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. NAVA MARIO con studio in VIA VIA G. MAZZINI, 68 MAGENTA presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 27 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.10.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
1) confermare la separazione dei coniugi;
2) rigettare la richiesta di addebito in capo alla SInora perché destituita di ogni Parte_1
fondamento in fatto e/o in diritto con qualsiasi motivazione o statuizione e così la conseguente richiesta di risarcimento del danno;
3) Confermare i provvedimenti già assunti dal Giudice, Dott.ssa Cattaneo, relativi all'affidamento dei figli e la frequentazione del padre con i figli. Quest'ultima condizione previo accertamento del fatto che il SI. continui a lavorare su turni. In caso contrario disciplinare la frequentazione del CP_1
padre con i figli stabilendo tre giorni a settimana alternati in maniera tale che i genitori possano godere dei figli nei weekend in maniera paritaria nell'arco del mese;
4) Disporre a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra , a titolo CP_1 Parte_1
di contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di Euro 250,00 per ciascuno dei figli e, dunque, per un totale di Euro 750,00 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione giugno 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità contenute nell'ordinanza della Presidente Dott.ssa Cattaneo del 19/06/2023;
5) Confermare che l'assegno unico per la famiglia verrà percepito al 50% tra i genitori
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova rimasti esclusi con ordinanza del 6 giugno 2024:
- Capitolo A “Vero che già dalla fine dell'anno 2021 i coniugi e si trovavano in uno PT CP_1 stato di crisi matrimoniale poi acuitasi nei primi mesi dell'Anno 2022”;
- Capitolo B “Vero che la SInora negli ultimi mesi di relazione prima della separazione di PT
fatto (Gennaio – Febbraio e Marzo 2022), lamentava la forte gelosia del marito che causava estenuanti discussioni fra i due”;
pagina 2 di 27 - Capitolo C “Vero che Il SI. nei primi giorni del mese di Marzo 2022, dopo una forte CP_1
discussione, lasciava la casa coniugale trasferendosi dai propri genitori per due settimane per poi rientrare presso l'abitazione coniugale a metà del Mese di Marzo 2022”;
- Capitolo D “Vero che la SInora ha conosciuto l'attuale compagno i primi giorni di PT
Maggio 2022 e precisamente quando ha iniziato a lavorare come cameriera presso il Ristorante
“Carlsberg Platz” in Milano, Piazzale Lugano n. 22 di cui l'attuale compagno era il capo sala”;
- Capitolo H “Vero che nel mese di Novembre 2023 la signora ha provveduto ad imbiancare PT
l' appartamento di MM (ex Aler) condotto in locazione dalla propria madre in quanto vi era della muffa sui muri, come si evince dalla documentazione fotografica che si rammostra al teste”;
- Capitolo I “Vero che tale imbiancatura è stata effettuata dal compagno della SInora PT senza l'intervento di una ditta di imbiancatura”;
Si indicano i seguenti testi:
- La SInora – residente in [...]10 Milano su tutti i Testimone_1
capitoli sopra formulati;
- La SInora – residente in [...] Milano sui capitoli Testimone_2
da A) a G);
- Il SI. - residente in [...] Milano sui capitoli da Testimone_3
A) a G).
Con vittoria di spese, diritti e onorari della presente causa e del procedimento di reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Milano, sub RG 823/2023.
Per il resistente:
NEL MERITO
1) Dichiarare la separazione coniugale tra i signori e e disporre i CP_1 Parte_1
conseguenti adempimenti.
2) Dichiarare ex art. 151 c. 3 c.c., anche in via riconvenzionale, la separazione coniugale con addebito della responsabilità della stessa separazione coniugale alla signora . Parte_1
– Per effetto della dichiarazione di addebito della responsabilità della separazione, e comunque per il comportamento dalla stessa tenuto nel corso della separazione di fatto, condannare la signora
[...]
al risarcimento del danno morale da quantificarsi nella misura che verrà accertata in corso PT
pagina 3 di 27 di causa e comunque in misura non inferiore ad euro 5000,00 ovvero nella diversa somma che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, con riserva di ulteriormente precisare di danni, oltre accessori.
3) A modifica dell'ordinanza presidenziale del 18/19.06.2023, disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocazione alternativa paritetica come da prassi già in atto (revocando la collocazione prevalente alla madre) stabilendo la collocazione dei figli, in forma alternativa settimanale, presso il padre dal giovedì, all'uscita dalla scuola sino al mercoledì successivo e, a seguire, presso la madre dal mercoledì all'uscita da scuola sino al giovedì successivo e tenuto conto degli impegni del sig. CP_1
riguardanti le singole attività dei figli.
[...]
Confermare l'ordinanza del 18/19.6.2023 per quanto riguarda i periodi di festività e di vacanze.
4) A modifica della ordinanza 18.6.2023, revocare l'assegno di euro 600,00 disposto a carico del sig.
e non disporre alcun contributo di mantenimento dei figli a carico del padre a favore CP_1
della madre in ragione della collocazione comunque paritaria tra i coniugi e per la equivalenza delle posizioni reddituali dei coniugi, con conferma della divisione al 50% tra i coniugi dell'assegno unico.
5) In subordine, revocare l'assegno di euro 600,00 disposto a carico del sig. e fissare CP_1
l'assegno di mantenimento nella misura di euro 100,00 mensili con conferma della divisione al 50% tra i coniugi dell'assegno unico.
6) Spese straordinarie come da protocollo.
7) Nessuna statuizione relativamente alla casa coniugale per i motivi di cui in atti.
8) Respingere le ulteriori domande di parte ricorrente
Spese, diritti ed onorari di causa rifusi.
In via istruttoria-Previa revoca parziale dell'ordinanza di ammissione delle prove, disporre
l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi della memoria n. 2 (capp. 4, 7, 10 e da 13 a 16) di parte convenuta nonché della memoria n. 3 (capp 17/18). Con i testi indicati nelle anzidette memorie.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
pagina 4 di 27 e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
MILANO il 14/07/2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno
2018, atto n. 497, Parte II, Serie A, dal matrimonio sono nati tre figli: in data 08.05.2013, , in data PE1 PE2
02.04.2016, e , in data 20.04.2019, PE3
con ricorso depositato in data 22.09.2022 la chiedeva pronuncia di separazione alle PT
seguenti condizioni: -affido condiviso dei tre figli minori e loro prevalente collocamento presso la madre;
-assegnazione alla madre della casa coniugale sita in Milano, Via Concilio Vaticano II, n. 3; -la regolamentazione delle frequentazione padre-figli; -un contributo di mantenimento paterno per i tre figli pari ad euro 750,00 mensili (250 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
-
l'AUF integralmente alla madre;
allegava che -il rapporto di convivenza con il marito si dimostrava sin da subito problematico atteso che il marito aveva assunto un comportamento connotato da estrema gelosia che la isolava da tutti i rapporti sociali, amicali e familiari, -il comportamento ossessivo del marito, unitamente alla mancanza di una gratificazione economica della moglie, facevano sì che inevitabilmente il rapporto coniugale si logorasse e pertanto ella decideva e comunicava al marito di volersi separare,
-quest'ultimo accoglieva malamente la richiesta della moglie tanto da dare origine a violente liti e aggressioni non solo verbali sfociate in una denuncia per lesione da parte di ella ricorrente nei confronti del marito, poi tuttavia rimessa, -tale denuncia portava all'instaurazione di un procedimento davanti al
Tribunale per i Minorenni di Milano, -divenuta ormai pacifica la decisione in ordine alla separazione in un primo mento ella rimaneva presso la casa coniugale, di proprietà del marito poi, spaventata dal comportamento di lui, sempre più aggressivo, si trasferiva provvisoriamente presso l'abitazione dei propri genitori, in data 30.01.2023 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di separazione CP_1 ma chiedendone l'addebito alla moglie, con sua condanna al risarcimento del danno morale, l'affido condiviso dei tre figli minori e il loro prevalente collocamento presso il padre, con la previsione di libere frequentazioni con la madre, senza previsione di alcun obbligo di mantenimento a carico del padre e l'assegnazione al padre della casa coniugale, contestava quanto riportato dalla moglie, allegando che il motivo che aveva determinato la rottura del rapporto matrimoniale era l'instaurazione da parte della di una relazione PT
pagina 5 di 27 extraconiugale con tale , attuale convivente della stessa, che ella aveva ritenuto di operare una PE4
ricostruzione dei fatti per nulla veritiera, come le circostanze riportare nella denuncia-querela presentata contro il marito poi ritirata, e la contestazione di fatti che riguardavano un momento successivo alla separazione già avvenuta di fatto, che in realtà non era stato egli a porre in essere comportamenti aggressivi contro la moglie, ma quest'ultima, la quale aveva aggredito anche il di lui padre, all'udienza presidenziale, tenutasi in data 14.02.2023, venivano ampiamente sentite le parti liberamente sui fatti di causa e, fallito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo parziale che prevedeva:
1) Affido condiviso dei minori
2) Frequentazioni del padre con i bambini come seguono: i minori staranno con il padre tre giorni a settimana, da individuarsi settimanalmente o se possibile con maggior anticipo, a seconda dei turni di lavoro del MM e con l'impegno da parte dello stesso di notiziare la mamma in ordine ai giorni di riposo almeno una settimana prima, ma anche due se possibile, compatibilmente con la disponibilità del datore di lavoro nell'individuarli con detto anticipo;
metà delle vacanze natalizie, alternando primo e secondo periodo, nonché vigilia e Natale;
metà delle vacanze pasquali alternando
Pasqua e il lunedì dell'Angelo, e 15 giorni durante le vacanze estive con il padre oltre che ulteriori 15 giorni che i minori trascorreranno con i nonni paterni presso la località di origine dei medesimi.
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno ulteriori 15 giorni in vacanza presso i nonni materni
e 15 giorni con la mamma,
3) Contributo a carico del padre a titolo di mantenimento dei minori di € 450 euro mensili oltre al 50% delle spese extra come da Linee guida del Tribunale di Milano,
4) La ripartizione dell'assegno unico al 50%
5) Attuale permanenza del padre presso la casa coniugale di Via Concilio Vaticano e della madre presso la casa dei propri genitori” e chiedevano un rinvio per valutare la possibilità di raggiungere un accordo complessivo, all'udienza del 23.05.2023, stante l'impossibilità manifestata dalle parti di raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia, il Presidente si riservava, con ordinanza presidenziale depositata in data 18.06.2023 il Presidente, richiamato l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 14.02.2023, così provvedeva:
pagina 6 di 27 “Le parti alla udienza del 14.2.2023 avevano raggiunto il seguente accordo provvisorio ratificato con l'ordinanza assunta a verbale:
1) Affido condiviso dei minori e prevalente permanenza presso la madre
2) Frequentazioni del padre con i bambini come seguono: i minori staranno con il padre tre giorni a settimana, da individuarsi settimanalmente o se possibile con maggior anticipo, a seconda dei turni di lavoro del MM e con l'impegno da parte dello stesso di notiziare la mamma in ordine ai giorni di riposo almeno una settimana prima, ma anche due se possibile, compatibilmente con la disponibilità del datore di lavoro nell'individuarli con detto anticipo;
metà delle vacanze natalizie, alternando primo e secondo periodo, nonché vigilia e Natale;
metà delle vacanze pasquali alternando
Pasqua e il lunedì dell'Angelo, e 15 giorni durante le vacanze estive con il padre oltre che ulteriori 15 giorni che i minori trascorreranno con i nonni paterni presso la località di origine dei medesimi.
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno ulteriori 15 giorni in vacanza presso i nonni materni
e 15 giorni con la mamma,
3) Contributo a carico del padre a titolo di mantenimento dei minori di € 450 euro mensili oltre al 50% delle spese extra come da Linee guida del Tribunale di Milano,
4) La ripartizione dell'assegno unico al 50%
5) Attuale permanenza del padre presso la casa coniugale di Via Concilio Vaticano e della madre presso la casa dei propri genitori;
alla scorsa udienza le parti hanno dichiarato di non aver coltivato alcuna ulteriore trattativa che doveva avere ad oggetto la casa coniugale di via Concilio Vaticano II n.3 di proprietà del con mutuo mensile di € 535. Questi, all'udienza, ha dichiarato di averla venduta al prezzo di CP_1
euro 183.000 euro, di aver saldato il mutuo per 71.000 euro, di dover pagare tutti gli altri debiti a suo carico e quindi di non voler versare somme alla moglie. Ha dichiarato che al momento vive con i propri genitori;
la aveva dichiarato alla udienza del 14.12.2023 di vivere nella casa popolare locata PT ai sui genitori che ora sono a Napoli, “è una situazione provvisoria, pago un affitto pari a 256 euro mensili, è una casa MM, non posso rimanere lì perché è assegnata ai miei genitori che attualmente sono rientrati a Napoli, vorrei tornare nella casa coniugale. Mia mamma ancora viene nella casa dove sono io quando deve fare delle commissioni o delle visite mediche con mia nonna, posso essere ospite lì solo per 6 mesi, altrimenti dobbiamo denunciare la mia presenza con amento del canone. Vivo lì da
pagina 7 di 27 un anno, sono andata via di casa con bambini all'esito dell'episodio violento che si è verificato il
12.04.2022 … Ho un'altra relazione e convivo con un compagno Viviamo Persona_5 insieme da novembre 2022”; alla scorsa udienza malgrado le parti abbiano riferito dell'aumento della conflittualità (il ed il compagno della sarebbero venuti alle mani per un diverbio) e di problemi con i CP_1 Pt_2
figli (il padre ha dichiarato: Vorrei un intervento dei Servizi Sociali perché la situazione dei miei figli mi preoccupa. Non li vedo come da accordi, dopo l'udienza del 14.02.2023 ho preso mia figlia da scuola e da allora non lo più vista, senza nessun motivo non è più venuta a casa mia per 50 PE1
giorni. Da un mesetto le cose vanno abbastanza bene, anche se non li ho visti né a Pasqua né a
Pasquetta. I bambini non stanno benissimo, credo che la grande abbia bisogno di un percorso psicologico.) sono stati confermati i seguenti punti:
1) Come sopra
2) Come sopra
3) intervento dei servizi sociali
4) residenza anagrafica dei minori temporaneamente nella casa dei nonni paterni dove vive anche il padre in Milano via Paolo Rotta n. 13;
-la ha chiesto che il contributo di mantenimento per i figli sia aumentato ad € 700 PT
oltre al 50% delle spese extra, ed ha anche chiesto la restituzione dei beni mobili che ha dichiarato essere di sua proprietà presenti nella casa coniugale. ha confermato il contributo nella misura di €450 mensili oltre al 50% delle spese Parte_3
extra; quanto ai beni mobili la domanda non può essere avanzata nel presente giudizio ex art. 40
c.p.c.; quanto al contributo di mantenimento si osserva che: il padre lavora come corriere di con contratto a tempo indeterminato con un lordo CP_2 annuo di € 24.000 (cfr. CU/2022) che porta ad un netto medio mensile di € 1500 circa. Non ha allo stato spese locative e non ha più debiti;
la madre lavora come cameriera in un ristorante in Milano in P.le Lugano 22 a tempo indeterminato (da poco) per 20 ore settimanali con un reddito di € 800/900 mensili netti per 13
pagina 8 di 27 mensilità (come dalla dichiarato), vive con il compagno con il quale, si deve ritenere, divide PT il canone di locazione di € 256,00 mensili e le utenze, non ha altri esborsi;
l'assegno unico per la famiglia è pari ad € 600 che diviso a metà tra i genitori porta ad una ulteriore entrata di € 300 mensili;
pertanto si ritiene che, allo stato, in assenza di una soluzione stabile quanto alle abitazioni dei genitori, sia equo un aumento del contributo paterno ad € 600 mensili
P.Q.M.
1.Affida i tre figli minori ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre,
2.Dispone che il padre veda e tenga con sé i tre figli tre giorni alla settimana preferibilmente consecutivi con accompagnamento a scuola la mattina, giorni che il padre comunicherà alla madre con il massimo anticipo possibile, quanto meno di una settimana, compatibilmente con i suoi turni di lavoro e con la disponibilità del datore di lavoro nell'individuarli per tempo;
metà delle vacanze natalizie, alternando primo e secondo periodo, nonché il giorno della vigilia ed il giorno di Natale;
metà delle vacanze pasquali alternando il primo periodo comprendente il giorno di Pasqua con il secondo periodo a decorrere dalla mattina del lunedì dell'Angelo, e 15 giorni durante le vacanze estive oltre ad ulteriori 15 giorni che i minori trascorreranno con i nonni paterni presso la località di origine dei medesimi;
anche la madre trascorrerà 15 giorni di vacanza con i figli ed i minori staranno ulteriori
15 giorni di vacanza presso i nonni materni;
le vacanze estive devono essere concordare entro il 15 maggio di ogni anno;
3. Delega i servizi sociali del comune di Milano di provvedere alla immediata presa in carico del nucleo familiare e a svolgere un'indagine psicosociale facendo pervenire una relazione:
• sulle condizioni psicofisiche dei genitori nell'attualità e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
• sulle condizioni psicofisiche dei figli minori e sulla qualità della relazione tra i minori e ciascun genitore,
• sulle più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, sui più adeguati tempi di permanenza dei minori con entrambi i genitori e sugli interventi eventualmente necessari, segnalando con urgenza a questa AG gravi situazioni di pregiudizio per i minori;
4. Concede termine ai servizi fino al 15.11.2023 per l'invio di una approfondita relazione;
pagina 9 di 27
5. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per i tre figli, a decorrere dal rateo di giugno 2023, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 600,00 mensili, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, prima rivalutazione giugno 2024, oltre al 50% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità (…)
i- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito al 50% tra i genitori”, nominava giudice istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione il 23.11.2023, disponendo la comparizione personale delle parti,
l'ordinanza presidenziale veniva comunicata al PM in data 20.06.2023, la predetta ordinanza veniva impugnata dal resistente con atto di reclamo depositato presso la
Corte di Appello di Milano in data 30/06/2023 (RG. 824/2023) nella parte in cui era disposto il mantenimento per i figli in capo al sig. per l'importo di € 600,00 mensili. Il reclamo è stato CP_1 definito con provvedimento di rigetto integrale e rinvio all'odierno giudizio per le spese di soccombenza, alla udienza del 23.11.2023 venivano sentite nuovamente le parti le quali dichiaravano di non essere mai stati chiamati dai Servizi Sociali incaricati;
il P.I. sentite le parti ed escluso un attuale pregiudizio per i minori concedeva i richiesti termini ex art. 183, comma 6, cpc, non insisteva allo stato nella richiesta di indagini ai Servizi Sociali e fissava l'udienza del 29.02.2024 innanzi al GOT, delegato anche per esperire un tentativo di conciliazione, alla suddetta udienza sentite a lungo le parti il GOT dava atto della impossibilità di raggiungere un accordo e rimetteva gli atti al P.I. per quanto di competenza, il quale con ordinanza del 05.03.2024 si riservava in ordine alle istanze istruttorie avanzate dalla parti con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, cpc.
Con ordinanza istruttoria del 02.05.2024 il P.I. così provvedeva:
“rilevato che alla udienza del 23.11.2023 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co.6
c.p.c. . e la causa è stata rinviata alla udienza del 29.2.2023 innanzi al Got per un tentativo di conciliazione, che il tentativo è fallito e quindi in data 5.3.2024 questo Presidente si riservava sulle istanze istruttorie, rilevato che negli scritti dei difensori emerge ancora molta conflittualità visto che insistono e dedicano numerose pagine a discutere sulla responsabilità della fine della relazione, argomento che
pagina 10 di 27 non ha una valenza particolarmente significativa dato che i coniugi, in particolare la moglie, non ha chiesto un contributo di mantenimento per sé, mentre le questioni che dovrebbero interessare i genitori sono relative ai tre figli ancora piccoli della coppia (nati il 2013, il 2016 ed il 2019) e bene avrebbero fatto le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare, rilevato però che la conflittualità sembra meno importante se si ha riguardo alle dichiarazioni delle parti personalmente, verbalizzate alle udienze e comunque si focalizza sulle condizioni economiche della separazione. All' ultima udienza innanzi al Got le parti hanno dichiarato:
“ADR moglie: Io sarei disponibile a definire la separazione lasciando tutto com'è, ma chiedendo di poter riscuotere io integralmente l'Assegno Unico.
ADR marito Accetto la proposta di ma solo prevedendo che allorchè io vada a stare in PT un'abitazione autonoma il mio contributo di mantenimento sia rideterminato in 450 euro mensili.
ADR moglie Propongo a mia volta che mi corrisponda fin da ora 450 euro mensili, ma CP_1 che io possa percepire integralmente l'assegno Unico per i bambini.
ADR marito: Non accetto, perché così lei percepirebbe 850 euro mensili ed io avrei comunque una ulteriore perdita di 250 euro”. Forse , quindi, con un aiuto dei loro difensori, i genitori sarebbero potuti arrivare ad una separazione consensuale con un accordo economico equo, l'affidamento condiviso ed una regolamentazione dei minori con il padre calibrata sull'interesse dei bambini, tra
l'altro con risparmio delle spese di lite, rilevato che ogni reddito, debito, versamento o incasso di somme di danaro, e ogni contratto non possono essere ritenuti provati se non fornendo prova documentale con il deposito dei contratti o degli estratti conto e delle dichiarazioni dei redditi e certificazioni uniche, rilevato che con ordinanza del 18.6.2023 è già stato dato ordine alle parti di depositare disclosure aggiornata al 2023 rilevato in particolare che la disclosure depositata dal il 13.11.2023 è con evidenzia Pt_4
non compilata e con altrettanta evidenzia non sono stati prodotti i documenti richiesti con le linee guida sottoscritte dal Tribunale dalla Corte di Appello di Milano oltre che dal consiglio dell'Ordine di
Milano, rilevato che devono essere prodotti le CU e le dichiarazioni dei redditi aggiornate (anno 2023), ma che non si reitera l'ordine quanto alla disclosure nel suo complesso visto che è trascorso quasi un anno dallo scorso ordine non adempiuto, con la conseguenza che saranno tratti argomenti di prova,
pagina 11 di 27 ritenuto utile, alla luce dei suddetti rilievi, verificare se le parti abbiano intenzione di arrivare ad un accordo complessivo, o anche solo parziale sulla genitorialità,
P.Q.M.
1. Riserva la decisione sulle istanze istruttorie” e fissava l'udienza del 5.6.2024 per consentire alle parti di addivenire ad un accordo, sostituendola con il deposito di note scritte e condendo termine alle parti per il deposito di documentazione economico-reddituale, con ordinanza del 05.06.2024 il P.I. così disponeva:
“rilevato che alla udienza sostituita da note scritte in data 5.6.2024 le parti neppure una parola hanno speso per rendere nota la rispettiva posizione in ordine al reiterato invito del giudice ad addivenire ad un accordo, e che quindi è necessario decidere sulle prove richieste, ritenuto necessario evidenziare che in assenza di un accordo la causa di protrae nel tempo con sempre maggiori oneri economici a carico delle parti, rilevato che sono ammissibili i capitoli di prova orale per testi della di cui alla PT
memoria n 2 articolati alle lettere E, F, G, J, K con i testi ivi indicati limitandoli al numero di 3; mentre non sono ammissibili i capitoli A valutativo, B generico, C e D non contestati, H e I irrilevanti. rilevato che sono ammissibili i capitoli di prova orale per testi del di cui alla CP_1
memoria n 2, articolati ai nn. 1, 2 (escluso il teste , 3, 5, 6, 8, 9, 11. 12, con i testi Testimone_4
ivi indicati limitandoli al numero di 3; mentre non sono ammissibili i capitoli 4 in quanto è documentale, il capitolo 7 in quanto non contestato, il capitolo 10 in quanto irrilevante, i capitoli da
13 a 16 in quanto da provarsi con documenti, ritenuto di ammettere parte convenuta a prova contraria sui capitoli ammessi della controparte
e di ammettere anche gli specifici capitoli a prova contraria articolati nella memoria n. 3 nn. 19, 20,
21, con i testi indicati comunque limitati al n di 3 complessivo, ritenuto di ammettere anche parte attrice a prova contraria sui capitoli ammessi del convenuto,
P.Q.M.
1. Ammette i capitoli come sopra indicati, con tre testi per parte
2. Rigetta l'ammissione degli altri capitoli per i motivi sopra esposti,
3. Ammette entrambe le parti a prova contraria con i propri testi;
in particolare ammette parte
a prova contraria con i capitoli 19, 20, 21 della memoria n 3” e fissava per l'escussione di CP_1
pagina 12 di 27 due testi per parte l'udienza del 5.9.2024, delegando per l'incombente la GOT dr. e con delega CP_3 altresì a fissare successiva udienza per completare l'escussione dei testi, alle udienze del 05.09.2024, 26.11.2024 e 28.01.2025 il GOT delegato provvedeva ad escutere i testi ammessi e con ordinanza del 29.01.2025 il P.I. dichiarava chiusa l'istruttoria e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.2.2025, alla suddetta udienza sulle conclusioni come precisate dalle parti con fogli telematici e sopra trascritte, rimetteva la causa al Collegio per la decisone assegnando termine fino al 31.03.2025 per deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per le repliche,
depositati gli atti conclusivi del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 14.05.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal PI. In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti ai fini della decisione le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte da entrambe le parti, dovendosi confermare le valutazioni già effettuate in sede di ordinanza istruttoria del 05.06.2024.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, il tenore delle reciproche deduzioni e l'elevata conflittualità mostrata dalle parti nel corso del giudizio, che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito
Il MM insiste affinché sia dichiarato l'addebito della separazione alla moglie.
pagina 13 di 27 Le ragioni sulle quali fonda la propria domanda asseriscono prevalentemente la circostanza per la quale la avrebbe avviato una relazione extraconiugale in violazione degli obblighi di fedeltà PT
per di più esponendo il marito ad un danno al proprio decoro ed immagine con le molteplici pubblicazioni sui social, nonché sul fatto che ella avrebbe sporto denunce-querele infondate ai suoi danni, da inquadrare nell'ambito della violazione dell'obbligo di collaborare nell'interesse della famiglia ex art. 143 c.c. e si sarebbe avventurata per di più in una inopportuna convivenza facendone partecipi i figli minori.
La si è opposta alla domanda del marito contestando tutte le allegazioni svolte dal PT
resistente: in particolare, riportando che il rapporto coniugale si sarebbe incrinato a seguito di ripetute e continue discussioni tra i coniugi, dovute soprattutto ad un'eccessiva gelosia del marito;
che la relazione con il nuovo compagno sarebbe stata intrapresa solo successivamente alla fine del matrimonio e della convivenza con il ribadendo che nel periodo di marzo/aprile 2022 CP_1
(momento della fine della relazione matrimoniale) ella non conosceva neanche il nuovo compagno, conosciuto invece nel mese di maggio 2022, la relazione con questi sarebbe iniziata nei mesi successivi e si sarebbe consolidata nella seconda metà del mese di agosto 2022 dopo aver trascorso insieme le vacanze estive con inizio della convivenza a novembre 2022. Quanto alla denunce-querele sporte ai danni del MM la riporta che queste si riferirebbero ad episodi avvenuti nel mese di aprile PT
2022 e quindi dopo la separazione di fatto dei coniugi e che comunque sono state rimesse di lì a poco.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha costantemente affermato che la parte che avanza la domanda di addebito della responsabilità della separazione in capo all'altro coniuge deve fornire la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (Cass., Sez. VI-I, 19.2.2018 n. 3923; Cass. Sez. V-I, 14.8.2015, n. 16859; Cass. Sez. VI-I,
15.12.2016, n. 25966).
pagina 14 di 27 Nel caso di specie, rileva il Collegio che, risulta pacificamente dagli atti di causa che il ha lasciato la casa familiare nel marzo 2022 dopo che la moglie gli ha comunicato la propria CP_1
intenzione di separarsi. E' poi rientrato nell'aprile del 2022, verosimilmente perché la casa era di sua proprietà e non la voleva perdere, e la moglie, determinata a separarsi, a sua volta, all'inizio del mese di aprile, ha definitivamente lasciato la casa con i bambini per trasferirsi nella casa dei propri genitori dove attualmente ancora vive. Questa successione temporale è pacifica in causa ed alla luce di questa tempistica devono valutarsi le altre risultanze acquisite.
Conseguentemente i fatti di cui alle denunce-querele sporte da ciascun coniuge contro l'altro (che comunque non possono essere considerate violative dei doveri che nascono dal matrimonio), non assumo rilevanza, in quanto aventi ad oggetto episodi avvenuti nell'aprile del 2022 collegati alla esasperazione degli animi causata dalla separazione (cfr. denunce querele). Anche la convivenza della con il nuovo convivente non può rilevare in quanto successiva alla separazione di fatto perché PT
intervenuta, al più presto, ad inizio estate del 2022.
L'unica delle allegazioni del marito che potrebbe fondare la domanda di addebito è, qualora provata, la relazione extraconiugale della moglie con un nuovo compagno, tale , che il PE4
individua come la causa della fine del matrimonio e che colloca prima della fine dello stesso. CP_1
La ha specificamente contestato le circostanze a lei addebitate e ha fornito un corredo PT
probatorio per contrastare la ricostruzione offerta.
Nel corso del procedimento sono stati escussi tre testi di parte resistente e due testi di parte ricorrente riguardanti le medesime circostanze.
Il teste fratello del resistente -le cui dichiarazioni devono essere valutate con Testimone_5
cautela, considerato il rapporto affettivo che intercorre con la parte resistente-, ha dichiarato alla udienza del 05.09.2024 in merito al cap. 5) del resistente: “Ho visto le foto inserite nei documenti indicati nel capitolo e quindi ho potuto verificare il tradimento di mia cognata. Le ho viste più o meno
a marzo 2022, forse anche prima, le ho viste nell'imminenza dei fatti. Anzi, ora che ci rifletto, posso dire di averle viste pochi giorni dopo che si sono separati. Ricordo di aver visto immagini del lago di
Como ed una foto in cui mia NI (non ricordo se o ) era distesa sul letto insieme al PE1 PE3
PE compagno di .
In particolare, le foto cui si fa riferimento nei capitoli sono quelle di cui ai doc. 13, 14 e 20 di parte che dovrebbero provare l'instaurazione della relazione tra la e il nuovo CP_1 PT
pagina 15 di 27 compagno pubblicizzata sin da subito tramite social. Dai suddetti documenti non si ricava un riferimento temporale riguardante la loro pubblicazione sui social e il fratello del riferisce di CP_1 aver il ricordo di averle viste “più o meno a marzo 2022, forse anche prima…”.
Lo stesso teste, poi, sentito a prova contraria sui capitoli di parte ricorrente dichiara: “Non so dire PE se abbia conosciuto il compagno quando ha iniziato a lavorare al ristorante, come indicato nel
PE capitolo …Non so quando sia iniziata la relazione tra e . Io so che dopo la separazione PE4 si è scoperta l'esistenza di questa persona.. Ribadisco che il mio ricordo circa l'inizio della convivenza sta nella linea temporale che ho indicato prima, e cioè nel mese di maggio, perché ho il netto ricordo di un momento molto ravvicinato alla rottura del matrimonio. Ne sono sicuro”.
Si osserva la contraddizione in cui è caduto il teste: quando è stato sentito a prova diretta ha parlato di marzo 2022, mentre sentito a prova contraria si è riferito maggio 2022.
Ancora più significativa è la seguente considerazione.
Le foto in oggetto sono state depositate anche dalla ricorrente in allegato alla memoria del
26.1.2024 e dalle stesse, diversamente che da quelle depositate dal resistente, si evincono chiaramente le date in cui sono state pubblicate, non risalenti al mese di marzo/aprile 22. Confrontando la foto di cui al doc. 13 di parte con la foto di cui al doc. 10 di parte si ricava che quest'ultima CP_1 PT riporta la data del 22 settembre 2022 che invece risulta “tagliata” nella prima. Ancora, confrontando la foto di cui al doc. 14 di parte con la foto di cui al doc. 9 di parte , si evince che CP_1 PT quest'ultima riporta la data del 22 agosto del 22, che invece non compare nella prima. Risulta quindi che il deposito di parte non contenga la visualizzazione intera della foto postata e che sia CP_1
stato estrapolata la parte contenente la data di pubblicazione.
Gli altri due testi di parte resistente, i di lui genitori, sulle medesime circostanze, hanno dichiarato quanto segue;
la madre: “E' vero che mia NU ha intrattenuto ed intrattiene tuttora una relazione extraconiugale con tal come indicato nel capitolo. ADR: Io lo so perché a fine maggio inizi PE4 giugno c'era la festa di fine anno dell'asilo nido e , invece che dirlo a mio figlio, ci ha portato PT
… Ho visto i post che ritraevano mia NU, questo ed i miei nipotini. Li ho visti PE4 PE4 nell'estate 2022: erano in spiaggia o nella casa di vacanza.. Non so dire quando mia NU abbia conosciuto l'attuale compagno.. La relazione di mia NU con il nuovo compagno è iniziata tra maggio e giugno 2022 infatti, come ho detto, portò lui alla festa scolastica di fine anno di PT
.”; il padre: “E' vero che mia NU ha una relazione con un nuovo compagno e che ne ha fatto PE3
pagina 16 di 27 pubblicazione sui social. Le ho viste io stesso… la data non me la ricordo, ma è certo che alla festa di PE fine anno dell'asilo nido di , avvenuta a fine maggio/inizio giugno , si è presentata con il PE3
PE compagno e non con mio figlio, che neppure aveva avvisato… Io so che e sono andati in PE4
Puglia il 14 agosto per due settimane, perché ho visto le foto ed ho anche sentito i miei nipoti. Dal 14 agosto 2022 è iniziata la loro convivenza, essendo poi proseguita ininterrottamente anche al ritorno in
PE via Pascarelli… Non lo so se abbia conosciuto quando è stata assunta al ristorante.. PE4
Per quel che ne so io la loro relazione è iniziata a maggio 2022; d'altro canto loro stessi scrivono sui social che è iniziata il 7 maggio 2022. In verità io credo che sia iniziata un po' prima… Sui social hanno pubblicato di tutto e di più ed ogni anno;
quindi, il 7 maggio 2023 ed il 7 maggio 2024 hanno pubblicato sui social il loro anniversario… Ho visto io stesso i loro post sui social: su Instagram e su face book. Non ricordo su quale profilo”.
Quindi i genitori del hanno collocato l'inizio della relazione a maggio/giugno 2022, CP_1
sconfessando la tesi difensiva del figlio.
Pertanto dalle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente non è possibile collocare con certezza l'inizio della relazione della con il nuovo compagno in un momento antecedente la fine del PT
matrimonio con il che come detto deve essere pacificamente collocata nel marzo/aprile 2022. CP_1
La circostanza, poi, che la relazione sia iniziata prima della fine del matrimonio è smentita specificamente dai testi di parte ricorrente.
La teste , sorella della ricorrente ha confermato che la conoscenza tra la ricorrente Testimone_1
e il nuovo compagno è avvenuta successivamente alla già avvenuta fine del matrimonio PE4
Sentita all'udienza del 05.09.2024 ha infatti dichiarato: “E' vero. Mia sorella ha Parte_5
cominciato a lavorare nel ristorante e così sono venuta a conoscenza del loro rapporto. ADR:
PE Confermo che ha iniziato a lavorare lì a maggio 2022. So che poi, nei mesi successivi, verso giugno/luglio, il rapporto di conoscenza si è trasformato in relazione affettiva.. Preciso che la relazione è iniziata a giugno perché il 6 luglio abbiamo festeggiato il diciottesimo compleanno di mia figlia e loro erano già una coppia”.
E' stata anche sentita una teste estranea ai nuclei familiari, una amica della , tale PT
conoscente della da luglio 2023 e sua collega di lavoro dal settembre Testimone_6 PT
2023, nonché amica dell'attuale compagno della , sulla cui attendibilità non vi è motivo di PT
dubitare, la quale, sentita all'udienza del 05.09.2024 ha dichiarato, pur non essendo grado di pagina 17 di 27 individuare nel tempo l'inizio della relazione tra la e il sig. , in merito alla loro PT PE4 convivenza: “E' vero che la convivenza tra loro è iniziata a novembre 2022. Lo so perché PE4
aveva chiesto il mio parere sul fatto che intendeva convivere con una donna che aveva tre bambini dopo pochi mesi dall'inizio della loro storia. Me lo ha detto nel mese di ottobre. ADR: Sono andata a casa loro per la prima volta prima di Natale. Precedentemente ci ero stata poco dopo il mio compleanno, quindi verso la fine di settembre, ma ancora non convivevano…ADR: Preciso che
PE mi ha detto per la prima volta di aver conosciuto a luglio;
poi a settembre ha PE4
PE partecipato al mio compleanno insieme a e mia ha detto che era diventata la sua fidanzata….”.
Pertanto, alla luce di quanto emerso dalla escussione dei testi, pur essendo indubbio che la nuova relazione della sia iniziata a distanza di poco tempo dalla fine del matrimonio, non risulta PT
possibile ritenere provato che sia iniziata prima della cessazione della affectio coniugalis e che sia stata causa della rottura del matrimonio.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affido condiviso dei tre minori ad entrambi i genitori.
Infatti, nonostante la conflittualità in essere delle parti, che non ha reso possibile il raggiungimento di nessun accordo, neppure parziale, le stesse non hanno mai svolto domande diverse in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli.
Sebbene nel momento genetico del presente procedimento fosse stata paventata una situazione di pregiudizio per i minori, successivamente le stesse parti non hanno ritenuto di insistere nell'incarico inizialmente conferito ai servizi sociali e le deleghe di indagine sono state opportunamente revocate.
Del resto emerge dagli atti di causa e dalle dichiarazioni rilasciate dalle parti che la conflittualità, trascinatasi fino alla fine del procedimento, si è concentrata per lo più su questioni prettamente economiche, riguardanti in particolare l'ammontare del contributo di mantenimento paterno per i figli e la ripartizione dell'AUF, per come meglio si dirà infra, nonché anche su antichi e non superati rancori che hanno portato il ad insistere nella domanda di addebito della CP_1
separazione alla moglie che non aveva alcuna ripercussione sull'assetto economico, dato che la moglie non ha chiesto un contributo di mantenimento per sé.
I tempi di permanenza con i genitori
pagina 18 di 27 La ripartizione dei tempi di frequentazione dei figli con i genitori è una delle questioni sulle quali le parti hanno svolto domande diverse, in particolare la madre chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori in essere che hanno disposto il prevalente collocamento dei minori presso la stessa e una regolamentazione delle frequentazioni paterne come di seguito riportata: il padre vede e tiene con sé i tre figli tre giorni alla settimana preferibilmente consecutivi con accompagnamento a scuola la mattina, giorni che il padre comunicherà alla madre con il massimo anticipo possibile, quanto meno di una settimana, compatibilmente con i suoi turni di lavoro e con la disponibilità del datore di lavoro nell'individuarli per tempo;
metà delle vacanze natalizie, alternando primo e secondo periodo, nonché il giorno della vigilia ed il giorno di Natale;
metà delle vacanze pasquali alternando il primo periodo comprendente il giorno di Pasqua con il secondo periodo a decorrere dalla mattina del lunedì dell'Angelo, e 15 giorni durante le vacanze estive oltre ad ulteriori 15 giorni che i minori trascorreranno con i nonni paterni presso la località di origine dei medesimi;
anche la madre trascorrerà 15 giorni di vacanza con i figli ed i minori staranno ulteriori 15 giorni di vacanza presso i nonni materni;
le vacanze estive devono essere concordare entro il 15 maggio di ogni anno.
Il padre, invece, insiste affinché sia disposto un collocamento paritetico dei tre figli a settimane alternate (dal giovedì al mercoledì successivo) presso ciascun genitore, con conferma di quanto già disposto per la regolamentazione delle festività e delle vacanze estive.
Non può non evidenziarsi la circostanza che sembra trattarsi di una questione indiscutibilmente legata all'ammontare del quantum del contributo di mantenimento da porsi a carico del genitore non collocatario, tant'è che nelle diverse ipotesi transattive che pure si sono avute nel corso del procedimento, la regolamentazione dei tempi di frequentazione dei figli con i genitori attualmente in essere non è mai stata messa davvero in discussione ovvero non è stata mai oggetto di proposta di modifica, essendosi concentrate invece le parti esclusivamente sull'ammontare del contributo di mantenimento paterno e sulla ripartizione dell'AUF (cfr. verbale di udienza innanzi al got).
Il Tribunale ritiene che nell'esclusivo interesse dei minori vada confermata l'attuale regolamentazione in essere, disposta con l'ordinanza del 18.6.2023 (sullo stesso accordo delle parti) e sopra richiamata.
La domanda del padre di collocamento paritetico, infatti, non può trovare accoglimento: egli riporta che la richiesta previsione di collocamento paritetico risponderebbe all'attuale situazione in essere;
da questo punto di vista non può non evidenziarsi come tale circostanza, qualora anche pagina 19 di 27 rispondente alla realtà, si è realizzata senza l'autorizzazione dell' verosimilmente sulla base di un CP_4
accordo tra i genitori.
La madre, tuttavia, chiede nei propri atti conclusivi il sostanziale ripristino della regolamentazione di cui all'ordinanza presidenziale, sulla base della circostanza che il padre sarebbe ritornato a lavorare a tempo pieno e delegherebbe la cura e l'accudimento dei figli per lo più ai di lui genitori, presso i quali vive;
mentre la madre, lavorando part-time, può occuparsi a tempo pieno dei minori quando li ha con sé.
A conferma si evidenzia che lo stesso nella fase originaria di questo procedimento CP_1
quando effettivamente lavorava full-time, aveva concordato di tenere i figli solo 3 giorni a settimana.
Il inoltre, dopo aver venduto la casa coniugale, vive presso la casa dei propri genitori CP_1
ed è emerso in corso di istruttoria che effettivamente deleghi sistematicamente l'attività di gestire ed accudire i figli ai propri genitori trasferendo su di essi la responsabilità primaria del genitore nel loro accudimento.
Tale circostanza emerge chiaramente dal verbale di udienza del 29.02.2024, dove lo stesso ha ammesso che "quando sono impegnato con il lavoro, i bambini stanno con i miei CP_1
[genitori]". Dello stesso tenore la testimonianza del teste all'udienza del 5.09.2024, Testimone_4
ove si evince che è la nonna paterna, e non il padre, ad occuparsi di accompagnare in piscina il PE1 mercoledì: “Capita che sia accompagnata da me o da mia moglie, che coadiuviamo PE1 CP_1 nella gestione dei bambini”. Dello stesso tenore la testimonianza della madre del sig.ra CP_1
: “ [omissis] non va più in piscina. Finchè ci è andata, l'abbiamo sempre accompagnata Pt_6 PE1 noi. Ora fa pallavolo e ci va da sola.” PE1
Per questi motivi
, il Tribunale ritiene opportuno, nell'esclusivo interesse dei tre minori, confermare le statuizioni di cui all'ordinanza del 18.6.2023.
Le condizioni economiche
Il Tribunale ritiene che debba essere posto a carico del un contributo di mantenimento CP_1
indiretto da versare alla madre per i tre figli minori.
In sede di ordinanza del 18.06.2023, venuto meno l'accordo provvisorio delle parti, il Giudice relatore ha quantificato tale contributo paterno in euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e ripartizione al 50% tra i genitori dell'AUF che ammonta per i tre minori a circa euro pagina 20 di 27 890,00 mensili. Tali statuizioni sono state confermate dalla Corte d'Appello che ha rigettato integralmente il reclamo del proposto in punto economico. CP_1
La ha chiesto che il contributo di mantenimento paterno sia aumentato ad euro 750,00, PT
mentre il insiste a che il contributo a suo carico venga revocato -in ragione della collocazione CP_1
paritaria dei figli, che tuttavia non è stata disposta- e in subordine ha chiesto che sia quantificato in euro
100,00 mensili.
Preliminarmente il collegio non può non stigmatizzare il comportamento del che ha CP_1
rifiutato tutta una serie di proposte economiche avanzate dalla in udienza a fini transattivi che PT
sicuramente meglio avrebbe fatto a valutare con più attenzione.
Con ordinanza del 18.06.2023, confermata in sede di reclamo proposto dal era stata CP_1
fotografata la seguente situazione:
“quanto al contributo di mantenimento si osserva che: il padre lavora come corriere di con contratto a tempo indeterminato con un lordo CP_2 annuo di € 24.000 (cfr. CU/2022) che porta ad un netto medio mensile di € 1500 circa. Non ha allo stato spese locative e non ha più debiti;
la madre lavora come cameriera in un ristorante in Milano in P.le Lugano 22 a tempo indeterminato (da poco) per 20 ore settimanali con un reddito di € 800/900 mensili netti per 13 mensilità (come dalla dichiarato), vive con il compagno con il quale, si deve ritenere, divide PT il canone di locazione di € 256,00 mensili e le utenze, non ha altri esborsi;
l'assegno unico per la famiglia è pari ad € 600 che diviso a metà tra i genitori porta ad una ulteriore entrata di € 300 mensili;
pertanto, si ritiene che, allo stato, in assenza di una soluzione stabile quanto alle abitazioni dei genitori, sia equo un aumento del contributo paterno ad € 600 mensili”.
Successivamente, il resistente ha dato atto, in particolare, di due circostanze sopravvenute:
-la vendita della ex casa coniugale ad egli solo intestata per un importo di euro 183mila euro (di cui non è stata tuttavia fornita alcuna documentazione a supporto)
-il passaggio del proprio contratto di lavoro da full-time a part-time, su sua richiesta, in data
03.10.2023 con conseguente riduzione delle proprie entrate (vedi doc. 16 depositato in data
13.11.2023).
In merito a tale ultima circostanza si evidenzia quanto segue:
pagina 21 di 27 inizialmente il aveva giustificato tale scelta di riduzione del proprio orario lavorativo CP_1
con la propria volontà di voler passare più tempo con i figli (vedi verbale udienza del 23.11.2023: “non riuscivo più a tenere i bambini perché mia moglie non me li dava più nei giorni che indicavo io. Quindi ho chiesto ad il part time. Guadagno 1100/1.200 rispetto ai 1.600/1.700”). In un secondo CP_2
momento è emerso che tale scelta era stata fatta più nell'ottica di una collaborazione lavorativa con il fratello, agente immobiliare (vedi verbale del 29.2.2024: Lavoro part time per il mercoledì, il CP_2
giovedì ed il sabato, con orario dalle 7.00 alle 19.00. Quando sono impegnato con il lavoro, i bambini stanno con i miei. Per mio fratello lavoro gli altri due giorni, dalle 9.00 alle 19.00. Non ho nessun contratto perché la società sta per fallire. Percepivo 500 euro in nero ma sono due mesi che non percepisco nulla”). Lo stesso fratello del sentito in qualità di teste ha dichiarato all'udienza CP_1
del 05.09.2024: “Mio fratello ha deciso di diminuire le sue ore di lavoro per darmi una mano in agenzia. Ha quindi lavorato per ma da me è venuto solo per un periodo di formazione. Ha CP_2
investito nella società circa 20.000 euro. Ha usufruito di un rimborso spese di circa 300/400 euro mensili. Siamo andati avanti per tre/quattro mesi poi da aprile non ha avuto più neppure il rimborso spese, perché la società stava andando in fallimento avendo circa 6.000 euro di costi mensili. Mio fratello è stato spinto a partecipare alla società perché stavo per acquisire un mandato a vendere di 12 appartamenti, ma poi l'investitore si è fatto da parte e tutto è caduto nel nulla”.
Pertanto, risulta pacifico che il abbia deciso di andare a lavorare per il fratello, CP_1
diminuendo di conseguenza il proprio monte ore presso arrivando però a percepire così i CP_2
medesimi redditi (lui stesso infatti ha dichiarato all'udienza del 29/02/2024: “di fatto le mie entrate, cambiando il lavoro non sono cambiate:
1.700 euro prendevo e 1.700 euro prendo ora”).
È altresì pacifico che tale mossa del si sia rivelata alquanto incauta, essendo fallito il CP_1
suddetto progetto imprenditoriale, così come incauta deve ritenersi la scelta di investire la somma di euro 20.000 in tale progetto, quando già vi erano avvisaglie che non sarebbe andato a buon fine,
(sempre qualora questa circostanza fosse vera, dal momento che non è stata fornita alcuna prova di tale versamento).
Attualmente, pertanto, il risulta impiegato solo presso CP_1 CP_2
Deve ritenersi che il contratto con sia tornato full-time. Il infatti, non ha CP_2 CP_1
depositato le buste paga degli ultimi mesi, risultando le ultime depositate ancora quelle dei primi tre mesi, dunque rinunciando a dare prova certa della permanenza del contratto par time. Nel silenzio sul pagina 22 di 27 punto della difesa del MM, deve ritenersi che una volta fallito il progetto lavorativo del MM insieme al fratello, egli abbia avuto modo di ripristinare la precedente formula di contratto full-time.
Quanto alla vendita dell'appartamento di sua esclusiva proprietà, ex casa coniugale, è indubbio che lo stesso sia stato venduto con un introito di 183mila euro, che estinto il mutuo ancora gravante sulla casa per euro 70mila, si sono ridotti ad euro 113mila.
Secondo le dichiarazioni rilasciate dal che tuttavia non sono risultano provate, da CP_1
questa somma andrebbero detratti tutta una serie di debiti su di lui gravanti che avrebbero ridotto ulteriormente il ricavo della vendita della casa ad un totale di 35/37mila euro.
Il in particolare ha dichiarato all'udienza del 29.2.2024 di dover restituite ai genitori CP_1 la somma di 400 euro mensili, 200 euro per contributo vitto, dal momento che egli anche nell'attualità continua vivere presso i suoi genitori, e 200 euro quale rata per la restituzione di un prestito di euro
18mila che la madre gli avrebbe fatto per l'acquisto dei mobili della ex casa familiare. Tuttavia, dall'analisi degli estratti conti depositati, in modo frammentario e solo in riferimento ad alcuni periodi
(dal'1.7.2023 al 29.9.2923 e dall'1.10.2023 al 31.12.2023) non è possibile avere traccia di questi versamenti a favore dei genitori (fatta eccezione della somma di 12.503 euro a favore del padre con causale generica “vacanze e casa” e un altro bonifico di euro 3.177 sempre al padre con causale
“prestito”). Ad ogni modo, il prestito della madre, per stesse dichiarazioni del si sarebbe CP_1
estinto a maggio 2025. Quindi, l'unica prova di debiti ripianati dal con il provento della CP_1
vendita della casa familiare sono quei bonifici ai genitori che hanno interessato solo una modesta parte del ricavato della vendita.
Quanto alla somma versata al fratello di euro 20.000 quale partecipazione societaria non formalizzata, anche di questo esborso non è stata fornita prova né vi è traccia negli estratti dei c/c depositati. Lo stesso vale per l'acquisto di un'auto per l'importo di 18mila euro.
Quanto poi alla circostanze per il quale il vorrebbe andare a vivere in una casa in CP_1
autonomia, quindi senza continuare a vivere presso i suoi genitori, si evidenzia che le decisione del giudice della famiglia avvengono “rebus sic stantibus”, quindi in considerazione della situazione di fatto esistente nel momento in cui vengono assunte: allo stato, il vive presso i genitori ed CP_1
esclusivamente di questo deve tenersi conto;
qualora egli modificasse tale situazione potrà chiedere una modifica delle attuale regolamentazione sulla base delle nuove circostanze sopravvenute.
pagina 23 di 27 Quanto alla situazione economico-reddituale della questa appare sostanzialmente PT immutata rispetto all'ordinanza presidenziale nella quale si dava atto che:
“la madre lavora come cameriera in un ristorante in Milano in P.le Lugano 22 a tempo indeterminato (da poco) per 20 ore settimanali con un reddito di € 800/900 mensili netti per 13 mensilità (come dalla dichiarato), vive con il compagno con il quale, si deve ritenere, divide PT il canone di locazione di € 256,00 mensili e le utenze, non ha altri esborsi”.
L'ultima dichiarazione dei redditi depositata, CU 2024, riporta un reddito annuo lordo pari ad euro 9.799,62 che detratte le tasse e diviso per 12 mensilità porta ad un'entrata di circa 800,00 euro.
Ha dichiarato all'udienza del 29.02.2024: “talvolta faccio la spesa ad un vecchietto che mi retribuisce con 20 euro, ma solo quando ha bisogno di fare una spesa grande: questo mese ci sono andata solo due volte”.
Le allegazioni del MM circa ulteriori introiti in nero della stessa non stati forniti di prova;
può tuttavia ritenersi verosimile che la stessa effettui degli straordinari durante il weekend e prenda delle mance, tuttavia non in modo tale da impattare in maniera rilevante sui suoi redditi.
Alla luce di questo quadro, essendo sostanzialmente rimaste immutate le condizioni di cui all'ordinanza del 18.6.2023, anche in punto di regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; i redditi della madre che sono rimasti immutati;
il Tribunale ritiene possa essere confermato il contributo a carico del convenuto per il mantenimento dei tre figli minori pari ad euro
600,00 mensili, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie e dell'AUF (che ammonta ad oggi a totali
800 euro mensili).
Le spese di lite
Vista la prevalente soccombenza del dovrà questi essere condannato alla rifusione CP_1
delle spese a favore della nella misura di ¾ che si liquidano come in dispositivo ai sensi del PT
D.M. 55/2014 e DM 37/2018 tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, la restante quota di ¼ dovrà essere compensata.
P.Q.M.
pagina 24 di 27 Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in MILANO il CP_1
14/07/2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2018, atto n. 497, Parte II, Serie A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Rigetta la domanda di addebito e di risarcimento del danno morale avanzata dal CP_1
4. Affida i tre figli minori nata l'[...], nato il [...] e PE1 PE2
, nata il [...], ad [...] i genitori, con prevalente collocamento e residenza PE3
anagrafica presso la madre MILANO, Via Cesare Pascarella 18,
5. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità: il padre vedrà e terrà con sé i tre figli tre giorni alla settimana preferibilmente consecutivi con accompagnamento a scuola la mattina, giorni che il padre comunicherà alla madre con il massimo anticipo possibile, quanto meno di una settimana, compatibilmente con i suoi turni di lavoro e con la disponibilità del datore di lavoro nell'individuarli per tempo;
metà delle vacanze natalizie, alternando primo e secondo periodo, nonché il giorno della vigilia ed il giorno di
Natale; metà delle vacanze pasquali alternando il primo periodo comprendente il giorno di
Pasqua con il secondo periodo a decorrere dalla mattina del lunedì dell'Angelo, e 15 giorni durante le vacanze estive oltre ad ulteriori 15 giorni che i minori trascorreranno con i nonni paterni presso la località di origine dei medesimi;
anche la madre trascorrerà 15 giorni di vacanza con i figli ed i minori staranno ulteriori 15 giorni di vacanza presso i nonni materni;
le vacanze estive devono essere concordare entro il 15 maggio di ogni anno
6. Conferma che il versi alla , a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 PT
tre figli, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 rivalutabile annualmente secondo indici
Istat, con prossima rivalutazione a giugno 2025, oltre al 50% delle spese extra secondo il seguente schema e con le seguenti modalità :
pagina 25 di 27 a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e pagina 26 di 27 lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
i- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito al 50% da entrambi i genitori;
7. Condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della CP_1
nella misura di ¾ che si liquidano, per tale frazione, in euro 7.700,00 oltre spese PT
generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge
8. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite nella restante frazione di ¼.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 14.05.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 23/09/2022, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 26/02/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 14/05/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall' avv. GOVERNALE LUANA e dall'avv. SMEDILE PIETRO con studio in VIA
WASHINGTON, 79 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. NAVA MARIO con studio in VIA VIA G. MAZZINI, 68 MAGENTA presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 27 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.10.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
1) confermare la separazione dei coniugi;
2) rigettare la richiesta di addebito in capo alla SInora perché destituita di ogni Parte_1
fondamento in fatto e/o in diritto con qualsiasi motivazione o statuizione e così la conseguente richiesta di risarcimento del danno;
3) Confermare i provvedimenti già assunti dal Giudice, Dott.ssa Cattaneo, relativi all'affidamento dei figli e la frequentazione del padre con i figli. Quest'ultima condizione previo accertamento del fatto che il SI. continui a lavorare su turni. In caso contrario disciplinare la frequentazione del CP_1
padre con i figli stabilendo tre giorni a settimana alternati in maniera tale che i genitori possano godere dei figli nei weekend in maniera paritaria nell'arco del mese;
4) Disporre a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra , a titolo CP_1 Parte_1
di contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di Euro 250,00 per ciascuno dei figli e, dunque, per un totale di Euro 750,00 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione giugno 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità contenute nell'ordinanza della Presidente Dott.ssa Cattaneo del 19/06/2023;
5) Confermare che l'assegno unico per la famiglia verrà percepito al 50% tra i genitori
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova rimasti esclusi con ordinanza del 6 giugno 2024:
- Capitolo A “Vero che già dalla fine dell'anno 2021 i coniugi e si trovavano in uno PT CP_1 stato di crisi matrimoniale poi acuitasi nei primi mesi dell'Anno 2022”;
- Capitolo B “Vero che la SInora negli ultimi mesi di relazione prima della separazione di PT
fatto (Gennaio – Febbraio e Marzo 2022), lamentava la forte gelosia del marito che causava estenuanti discussioni fra i due”;
pagina 2 di 27 - Capitolo C “Vero che Il SI. nei primi giorni del mese di Marzo 2022, dopo una forte CP_1
discussione, lasciava la casa coniugale trasferendosi dai propri genitori per due settimane per poi rientrare presso l'abitazione coniugale a metà del Mese di Marzo 2022”;
- Capitolo D “Vero che la SInora ha conosciuto l'attuale compagno i primi giorni di PT
Maggio 2022 e precisamente quando ha iniziato a lavorare come cameriera presso il Ristorante
“Carlsberg Platz” in Milano, Piazzale Lugano n. 22 di cui l'attuale compagno era il capo sala”;
- Capitolo H “Vero che nel mese di Novembre 2023 la signora ha provveduto ad imbiancare PT
l' appartamento di MM (ex Aler) condotto in locazione dalla propria madre in quanto vi era della muffa sui muri, come si evince dalla documentazione fotografica che si rammostra al teste”;
- Capitolo I “Vero che tale imbiancatura è stata effettuata dal compagno della SInora PT senza l'intervento di una ditta di imbiancatura”;
Si indicano i seguenti testi:
- La SInora – residente in [...]10 Milano su tutti i Testimone_1
capitoli sopra formulati;
- La SInora – residente in [...] Milano sui capitoli Testimone_2
da A) a G);
- Il SI. - residente in [...] Milano sui capitoli da Testimone_3
A) a G).
Con vittoria di spese, diritti e onorari della presente causa e del procedimento di reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Milano, sub RG 823/2023.
Per il resistente:
NEL MERITO
1) Dichiarare la separazione coniugale tra i signori e e disporre i CP_1 Parte_1
conseguenti adempimenti.
2) Dichiarare ex art. 151 c. 3 c.c., anche in via riconvenzionale, la separazione coniugale con addebito della responsabilità della stessa separazione coniugale alla signora . Parte_1
– Per effetto della dichiarazione di addebito della responsabilità della separazione, e comunque per il comportamento dalla stessa tenuto nel corso della separazione di fatto, condannare la signora
[...]
al risarcimento del danno morale da quantificarsi nella misura che verrà accertata in corso PT
pagina 3 di 27 di causa e comunque in misura non inferiore ad euro 5000,00 ovvero nella diversa somma che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, con riserva di ulteriormente precisare di danni, oltre accessori.
3) A modifica dell'ordinanza presidenziale del 18/19.06.2023, disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocazione alternativa paritetica come da prassi già in atto (revocando la collocazione prevalente alla madre) stabilendo la collocazione dei figli, in forma alternativa settimanale, presso il padre dal giovedì, all'uscita dalla scuola sino al mercoledì successivo e, a seguire, presso la madre dal mercoledì all'uscita da scuola sino al giovedì successivo e tenuto conto degli impegni del sig. CP_1
riguardanti le singole attività dei figli.
[...]
Confermare l'ordinanza del 18/19.6.2023 per quanto riguarda i periodi di festività e di vacanze.
4) A modifica della ordinanza 18.6.2023, revocare l'assegno di euro 600,00 disposto a carico del sig.
e non disporre alcun contributo di mantenimento dei figli a carico del padre a favore CP_1
della madre in ragione della collocazione comunque paritaria tra i coniugi e per la equivalenza delle posizioni reddituali dei coniugi, con conferma della divisione al 50% tra i coniugi dell'assegno unico.
5) In subordine, revocare l'assegno di euro 600,00 disposto a carico del sig. e fissare CP_1
l'assegno di mantenimento nella misura di euro 100,00 mensili con conferma della divisione al 50% tra i coniugi dell'assegno unico.
6) Spese straordinarie come da protocollo.
7) Nessuna statuizione relativamente alla casa coniugale per i motivi di cui in atti.
8) Respingere le ulteriori domande di parte ricorrente
Spese, diritti ed onorari di causa rifusi.
In via istruttoria-Previa revoca parziale dell'ordinanza di ammissione delle prove, disporre
l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi della memoria n. 2 (capp. 4, 7, 10 e da 13 a 16) di parte convenuta nonché della memoria n. 3 (capp 17/18). Con i testi indicati nelle anzidette memorie.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
pagina 4 di 27 e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
MILANO il 14/07/2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno
2018, atto n. 497, Parte II, Serie A, dal matrimonio sono nati tre figli: in data 08.05.2013, , in data PE1 PE2
02.04.2016, e , in data 20.04.2019, PE3
con ricorso depositato in data 22.09.2022 la chiedeva pronuncia di separazione alle PT
seguenti condizioni: -affido condiviso dei tre figli minori e loro prevalente collocamento presso la madre;
-assegnazione alla madre della casa coniugale sita in Milano, Via Concilio Vaticano II, n. 3; -la regolamentazione delle frequentazione padre-figli; -un contributo di mantenimento paterno per i tre figli pari ad euro 750,00 mensili (250 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
-
l'AUF integralmente alla madre;
allegava che -il rapporto di convivenza con il marito si dimostrava sin da subito problematico atteso che il marito aveva assunto un comportamento connotato da estrema gelosia che la isolava da tutti i rapporti sociali, amicali e familiari, -il comportamento ossessivo del marito, unitamente alla mancanza di una gratificazione economica della moglie, facevano sì che inevitabilmente il rapporto coniugale si logorasse e pertanto ella decideva e comunicava al marito di volersi separare,
-quest'ultimo accoglieva malamente la richiesta della moglie tanto da dare origine a violente liti e aggressioni non solo verbali sfociate in una denuncia per lesione da parte di ella ricorrente nei confronti del marito, poi tuttavia rimessa, -tale denuncia portava all'instaurazione di un procedimento davanti al
Tribunale per i Minorenni di Milano, -divenuta ormai pacifica la decisione in ordine alla separazione in un primo mento ella rimaneva presso la casa coniugale, di proprietà del marito poi, spaventata dal comportamento di lui, sempre più aggressivo, si trasferiva provvisoriamente presso l'abitazione dei propri genitori, in data 30.01.2023 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di separazione CP_1 ma chiedendone l'addebito alla moglie, con sua condanna al risarcimento del danno morale, l'affido condiviso dei tre figli minori e il loro prevalente collocamento presso il padre, con la previsione di libere frequentazioni con la madre, senza previsione di alcun obbligo di mantenimento a carico del padre e l'assegnazione al padre della casa coniugale, contestava quanto riportato dalla moglie, allegando che il motivo che aveva determinato la rottura del rapporto matrimoniale era l'instaurazione da parte della di una relazione PT
pagina 5 di 27 extraconiugale con tale , attuale convivente della stessa, che ella aveva ritenuto di operare una PE4
ricostruzione dei fatti per nulla veritiera, come le circostanze riportare nella denuncia-querela presentata contro il marito poi ritirata, e la contestazione di fatti che riguardavano un momento successivo alla separazione già avvenuta di fatto, che in realtà non era stato egli a porre in essere comportamenti aggressivi contro la moglie, ma quest'ultima, la quale aveva aggredito anche il di lui padre, all'udienza presidenziale, tenutasi in data 14.02.2023, venivano ampiamente sentite le parti liberamente sui fatti di causa e, fallito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo parziale che prevedeva:
1) Affido condiviso dei minori
2) Frequentazioni del padre con i bambini come seguono: i minori staranno con il padre tre giorni a settimana, da individuarsi settimanalmente o se possibile con maggior anticipo, a seconda dei turni di lavoro del MM e con l'impegno da parte dello stesso di notiziare la mamma in ordine ai giorni di riposo almeno una settimana prima, ma anche due se possibile, compatibilmente con la disponibilità del datore di lavoro nell'individuarli con detto anticipo;
metà delle vacanze natalizie, alternando primo e secondo periodo, nonché vigilia e Natale;
metà delle vacanze pasquali alternando
Pasqua e il lunedì dell'Angelo, e 15 giorni durante le vacanze estive con il padre oltre che ulteriori 15 giorni che i minori trascorreranno con i nonni paterni presso la località di origine dei medesimi.
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno ulteriori 15 giorni in vacanza presso i nonni materni
e 15 giorni con la mamma,
3) Contributo a carico del padre a titolo di mantenimento dei minori di € 450 euro mensili oltre al 50% delle spese extra come da Linee guida del Tribunale di Milano,
4) La ripartizione dell'assegno unico al 50%
5) Attuale permanenza del padre presso la casa coniugale di Via Concilio Vaticano e della madre presso la casa dei propri genitori” e chiedevano un rinvio per valutare la possibilità di raggiungere un accordo complessivo, all'udienza del 23.05.2023, stante l'impossibilità manifestata dalle parti di raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia, il Presidente si riservava, con ordinanza presidenziale depositata in data 18.06.2023 il Presidente, richiamato l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 14.02.2023, così provvedeva:
pagina 6 di 27 “Le parti alla udienza del 14.2.2023 avevano raggiunto il seguente accordo provvisorio ratificato con l'ordinanza assunta a verbale:
1) Affido condiviso dei minori e prevalente permanenza presso la madre
2) Frequentazioni del padre con i bambini come seguono: i minori staranno con il padre tre giorni a settimana, da individuarsi settimanalmente o se possibile con maggior anticipo, a seconda dei turni di lavoro del MM e con l'impegno da parte dello stesso di notiziare la mamma in ordine ai giorni di riposo almeno una settimana prima, ma anche due se possibile, compatibilmente con la disponibilità del datore di lavoro nell'individuarli con detto anticipo;
metà delle vacanze natalizie, alternando primo e secondo periodo, nonché vigilia e Natale;
metà delle vacanze pasquali alternando
Pasqua e il lunedì dell'Angelo, e 15 giorni durante le vacanze estive con il padre oltre che ulteriori 15 giorni che i minori trascorreranno con i nonni paterni presso la località di origine dei medesimi.
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno ulteriori 15 giorni in vacanza presso i nonni materni
e 15 giorni con la mamma,
3) Contributo a carico del padre a titolo di mantenimento dei minori di € 450 euro mensili oltre al 50% delle spese extra come da Linee guida del Tribunale di Milano,
4) La ripartizione dell'assegno unico al 50%
5) Attuale permanenza del padre presso la casa coniugale di Via Concilio Vaticano e della madre presso la casa dei propri genitori;
alla scorsa udienza le parti hanno dichiarato di non aver coltivato alcuna ulteriore trattativa che doveva avere ad oggetto la casa coniugale di via Concilio Vaticano II n.3 di proprietà del con mutuo mensile di € 535. Questi, all'udienza, ha dichiarato di averla venduta al prezzo di CP_1
euro 183.000 euro, di aver saldato il mutuo per 71.000 euro, di dover pagare tutti gli altri debiti a suo carico e quindi di non voler versare somme alla moglie. Ha dichiarato che al momento vive con i propri genitori;
la aveva dichiarato alla udienza del 14.12.2023 di vivere nella casa popolare locata PT ai sui genitori che ora sono a Napoli, “è una situazione provvisoria, pago un affitto pari a 256 euro mensili, è una casa MM, non posso rimanere lì perché è assegnata ai miei genitori che attualmente sono rientrati a Napoli, vorrei tornare nella casa coniugale. Mia mamma ancora viene nella casa dove sono io quando deve fare delle commissioni o delle visite mediche con mia nonna, posso essere ospite lì solo per 6 mesi, altrimenti dobbiamo denunciare la mia presenza con amento del canone. Vivo lì da
pagina 7 di 27 un anno, sono andata via di casa con bambini all'esito dell'episodio violento che si è verificato il
12.04.2022 … Ho un'altra relazione e convivo con un compagno Viviamo Persona_5 insieme da novembre 2022”; alla scorsa udienza malgrado le parti abbiano riferito dell'aumento della conflittualità (il ed il compagno della sarebbero venuti alle mani per un diverbio) e di problemi con i CP_1 Pt_2
figli (il padre ha dichiarato: Vorrei un intervento dei Servizi Sociali perché la situazione dei miei figli mi preoccupa. Non li vedo come da accordi, dopo l'udienza del 14.02.2023 ho preso mia figlia da scuola e da allora non lo più vista, senza nessun motivo non è più venuta a casa mia per 50 PE1
giorni. Da un mesetto le cose vanno abbastanza bene, anche se non li ho visti né a Pasqua né a
Pasquetta. I bambini non stanno benissimo, credo che la grande abbia bisogno di un percorso psicologico.) sono stati confermati i seguenti punti:
1) Come sopra
2) Come sopra
3) intervento dei servizi sociali
4) residenza anagrafica dei minori temporaneamente nella casa dei nonni paterni dove vive anche il padre in Milano via Paolo Rotta n. 13;
-la ha chiesto che il contributo di mantenimento per i figli sia aumentato ad € 700 PT
oltre al 50% delle spese extra, ed ha anche chiesto la restituzione dei beni mobili che ha dichiarato essere di sua proprietà presenti nella casa coniugale. ha confermato il contributo nella misura di €450 mensili oltre al 50% delle spese Parte_3
extra; quanto ai beni mobili la domanda non può essere avanzata nel presente giudizio ex art. 40
c.p.c.; quanto al contributo di mantenimento si osserva che: il padre lavora come corriere di con contratto a tempo indeterminato con un lordo CP_2 annuo di € 24.000 (cfr. CU/2022) che porta ad un netto medio mensile di € 1500 circa. Non ha allo stato spese locative e non ha più debiti;
la madre lavora come cameriera in un ristorante in Milano in P.le Lugano 22 a tempo indeterminato (da poco) per 20 ore settimanali con un reddito di € 800/900 mensili netti per 13
pagina 8 di 27 mensilità (come dalla dichiarato), vive con il compagno con il quale, si deve ritenere, divide PT il canone di locazione di € 256,00 mensili e le utenze, non ha altri esborsi;
l'assegno unico per la famiglia è pari ad € 600 che diviso a metà tra i genitori porta ad una ulteriore entrata di € 300 mensili;
pertanto si ritiene che, allo stato, in assenza di una soluzione stabile quanto alle abitazioni dei genitori, sia equo un aumento del contributo paterno ad € 600 mensili
P.Q.M.
1.Affida i tre figli minori ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre,
2.Dispone che il padre veda e tenga con sé i tre figli tre giorni alla settimana preferibilmente consecutivi con accompagnamento a scuola la mattina, giorni che il padre comunicherà alla madre con il massimo anticipo possibile, quanto meno di una settimana, compatibilmente con i suoi turni di lavoro e con la disponibilità del datore di lavoro nell'individuarli per tempo;
metà delle vacanze natalizie, alternando primo e secondo periodo, nonché il giorno della vigilia ed il giorno di Natale;
metà delle vacanze pasquali alternando il primo periodo comprendente il giorno di Pasqua con il secondo periodo a decorrere dalla mattina del lunedì dell'Angelo, e 15 giorni durante le vacanze estive oltre ad ulteriori 15 giorni che i minori trascorreranno con i nonni paterni presso la località di origine dei medesimi;
anche la madre trascorrerà 15 giorni di vacanza con i figli ed i minori staranno ulteriori
15 giorni di vacanza presso i nonni materni;
le vacanze estive devono essere concordare entro il 15 maggio di ogni anno;
3. Delega i servizi sociali del comune di Milano di provvedere alla immediata presa in carico del nucleo familiare e a svolgere un'indagine psicosociale facendo pervenire una relazione:
• sulle condizioni psicofisiche dei genitori nell'attualità e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
• sulle condizioni psicofisiche dei figli minori e sulla qualità della relazione tra i minori e ciascun genitore,
• sulle più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, sui più adeguati tempi di permanenza dei minori con entrambi i genitori e sugli interventi eventualmente necessari, segnalando con urgenza a questa AG gravi situazioni di pregiudizio per i minori;
4. Concede termine ai servizi fino al 15.11.2023 per l'invio di una approfondita relazione;
pagina 9 di 27
5. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per i tre figli, a decorrere dal rateo di giugno 2023, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 600,00 mensili, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, prima rivalutazione giugno 2024, oltre al 50% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità (…)
i- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito al 50% tra i genitori”, nominava giudice istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione il 23.11.2023, disponendo la comparizione personale delle parti,
l'ordinanza presidenziale veniva comunicata al PM in data 20.06.2023, la predetta ordinanza veniva impugnata dal resistente con atto di reclamo depositato presso la
Corte di Appello di Milano in data 30/06/2023 (RG. 824/2023) nella parte in cui era disposto il mantenimento per i figli in capo al sig. per l'importo di € 600,00 mensili. Il reclamo è stato CP_1 definito con provvedimento di rigetto integrale e rinvio all'odierno giudizio per le spese di soccombenza, alla udienza del 23.11.2023 venivano sentite nuovamente le parti le quali dichiaravano di non essere mai stati chiamati dai Servizi Sociali incaricati;
il P.I. sentite le parti ed escluso un attuale pregiudizio per i minori concedeva i richiesti termini ex art. 183, comma 6, cpc, non insisteva allo stato nella richiesta di indagini ai Servizi Sociali e fissava l'udienza del 29.02.2024 innanzi al GOT, delegato anche per esperire un tentativo di conciliazione, alla suddetta udienza sentite a lungo le parti il GOT dava atto della impossibilità di raggiungere un accordo e rimetteva gli atti al P.I. per quanto di competenza, il quale con ordinanza del 05.03.2024 si riservava in ordine alle istanze istruttorie avanzate dalla parti con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, cpc.
Con ordinanza istruttoria del 02.05.2024 il P.I. così provvedeva:
“rilevato che alla udienza del 23.11.2023 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co.6
c.p.c. . e la causa è stata rinviata alla udienza del 29.2.2023 innanzi al Got per un tentativo di conciliazione, che il tentativo è fallito e quindi in data 5.3.2024 questo Presidente si riservava sulle istanze istruttorie, rilevato che negli scritti dei difensori emerge ancora molta conflittualità visto che insistono e dedicano numerose pagine a discutere sulla responsabilità della fine della relazione, argomento che
pagina 10 di 27 non ha una valenza particolarmente significativa dato che i coniugi, in particolare la moglie, non ha chiesto un contributo di mantenimento per sé, mentre le questioni che dovrebbero interessare i genitori sono relative ai tre figli ancora piccoli della coppia (nati il 2013, il 2016 ed il 2019) e bene avrebbero fatto le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare, rilevato però che la conflittualità sembra meno importante se si ha riguardo alle dichiarazioni delle parti personalmente, verbalizzate alle udienze e comunque si focalizza sulle condizioni economiche della separazione. All' ultima udienza innanzi al Got le parti hanno dichiarato:
“ADR moglie: Io sarei disponibile a definire la separazione lasciando tutto com'è, ma chiedendo di poter riscuotere io integralmente l'Assegno Unico.
ADR marito Accetto la proposta di ma solo prevedendo che allorchè io vada a stare in PT un'abitazione autonoma il mio contributo di mantenimento sia rideterminato in 450 euro mensili.
ADR moglie Propongo a mia volta che mi corrisponda fin da ora 450 euro mensili, ma CP_1 che io possa percepire integralmente l'assegno Unico per i bambini.
ADR marito: Non accetto, perché così lei percepirebbe 850 euro mensili ed io avrei comunque una ulteriore perdita di 250 euro”. Forse , quindi, con un aiuto dei loro difensori, i genitori sarebbero potuti arrivare ad una separazione consensuale con un accordo economico equo, l'affidamento condiviso ed una regolamentazione dei minori con il padre calibrata sull'interesse dei bambini, tra
l'altro con risparmio delle spese di lite, rilevato che ogni reddito, debito, versamento o incasso di somme di danaro, e ogni contratto non possono essere ritenuti provati se non fornendo prova documentale con il deposito dei contratti o degli estratti conto e delle dichiarazioni dei redditi e certificazioni uniche, rilevato che con ordinanza del 18.6.2023 è già stato dato ordine alle parti di depositare disclosure aggiornata al 2023 rilevato in particolare che la disclosure depositata dal il 13.11.2023 è con evidenzia Pt_4
non compilata e con altrettanta evidenzia non sono stati prodotti i documenti richiesti con le linee guida sottoscritte dal Tribunale dalla Corte di Appello di Milano oltre che dal consiglio dell'Ordine di
Milano, rilevato che devono essere prodotti le CU e le dichiarazioni dei redditi aggiornate (anno 2023), ma che non si reitera l'ordine quanto alla disclosure nel suo complesso visto che è trascorso quasi un anno dallo scorso ordine non adempiuto, con la conseguenza che saranno tratti argomenti di prova,
pagina 11 di 27 ritenuto utile, alla luce dei suddetti rilievi, verificare se le parti abbiano intenzione di arrivare ad un accordo complessivo, o anche solo parziale sulla genitorialità,
P.Q.M.
1. Riserva la decisione sulle istanze istruttorie” e fissava l'udienza del 5.6.2024 per consentire alle parti di addivenire ad un accordo, sostituendola con il deposito di note scritte e condendo termine alle parti per il deposito di documentazione economico-reddituale, con ordinanza del 05.06.2024 il P.I. così disponeva:
“rilevato che alla udienza sostituita da note scritte in data 5.6.2024 le parti neppure una parola hanno speso per rendere nota la rispettiva posizione in ordine al reiterato invito del giudice ad addivenire ad un accordo, e che quindi è necessario decidere sulle prove richieste, ritenuto necessario evidenziare che in assenza di un accordo la causa di protrae nel tempo con sempre maggiori oneri economici a carico delle parti, rilevato che sono ammissibili i capitoli di prova orale per testi della di cui alla PT
memoria n 2 articolati alle lettere E, F, G, J, K con i testi ivi indicati limitandoli al numero di 3; mentre non sono ammissibili i capitoli A valutativo, B generico, C e D non contestati, H e I irrilevanti. rilevato che sono ammissibili i capitoli di prova orale per testi del di cui alla CP_1
memoria n 2, articolati ai nn. 1, 2 (escluso il teste , 3, 5, 6, 8, 9, 11. 12, con i testi Testimone_4
ivi indicati limitandoli al numero di 3; mentre non sono ammissibili i capitoli 4 in quanto è documentale, il capitolo 7 in quanto non contestato, il capitolo 10 in quanto irrilevante, i capitoli da
13 a 16 in quanto da provarsi con documenti, ritenuto di ammettere parte convenuta a prova contraria sui capitoli ammessi della controparte
e di ammettere anche gli specifici capitoli a prova contraria articolati nella memoria n. 3 nn. 19, 20,
21, con i testi indicati comunque limitati al n di 3 complessivo, ritenuto di ammettere anche parte attrice a prova contraria sui capitoli ammessi del convenuto,
P.Q.M.
1. Ammette i capitoli come sopra indicati, con tre testi per parte
2. Rigetta l'ammissione degli altri capitoli per i motivi sopra esposti,
3. Ammette entrambe le parti a prova contraria con i propri testi;
in particolare ammette parte
a prova contraria con i capitoli 19, 20, 21 della memoria n 3” e fissava per l'escussione di CP_1
pagina 12 di 27 due testi per parte l'udienza del 5.9.2024, delegando per l'incombente la GOT dr. e con delega CP_3 altresì a fissare successiva udienza per completare l'escussione dei testi, alle udienze del 05.09.2024, 26.11.2024 e 28.01.2025 il GOT delegato provvedeva ad escutere i testi ammessi e con ordinanza del 29.01.2025 il P.I. dichiarava chiusa l'istruttoria e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.2.2025, alla suddetta udienza sulle conclusioni come precisate dalle parti con fogli telematici e sopra trascritte, rimetteva la causa al Collegio per la decisone assegnando termine fino al 31.03.2025 per deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per le repliche,
depositati gli atti conclusivi del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 14.05.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal PI. In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti ai fini della decisione le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte da entrambe le parti, dovendosi confermare le valutazioni già effettuate in sede di ordinanza istruttoria del 05.06.2024.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, il tenore delle reciproche deduzioni e l'elevata conflittualità mostrata dalle parti nel corso del giudizio, che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito
Il MM insiste affinché sia dichiarato l'addebito della separazione alla moglie.
pagina 13 di 27 Le ragioni sulle quali fonda la propria domanda asseriscono prevalentemente la circostanza per la quale la avrebbe avviato una relazione extraconiugale in violazione degli obblighi di fedeltà PT
per di più esponendo il marito ad un danno al proprio decoro ed immagine con le molteplici pubblicazioni sui social, nonché sul fatto che ella avrebbe sporto denunce-querele infondate ai suoi danni, da inquadrare nell'ambito della violazione dell'obbligo di collaborare nell'interesse della famiglia ex art. 143 c.c. e si sarebbe avventurata per di più in una inopportuna convivenza facendone partecipi i figli minori.
La si è opposta alla domanda del marito contestando tutte le allegazioni svolte dal PT
resistente: in particolare, riportando che il rapporto coniugale si sarebbe incrinato a seguito di ripetute e continue discussioni tra i coniugi, dovute soprattutto ad un'eccessiva gelosia del marito;
che la relazione con il nuovo compagno sarebbe stata intrapresa solo successivamente alla fine del matrimonio e della convivenza con il ribadendo che nel periodo di marzo/aprile 2022 CP_1
(momento della fine della relazione matrimoniale) ella non conosceva neanche il nuovo compagno, conosciuto invece nel mese di maggio 2022, la relazione con questi sarebbe iniziata nei mesi successivi e si sarebbe consolidata nella seconda metà del mese di agosto 2022 dopo aver trascorso insieme le vacanze estive con inizio della convivenza a novembre 2022. Quanto alla denunce-querele sporte ai danni del MM la riporta che queste si riferirebbero ad episodi avvenuti nel mese di aprile PT
2022 e quindi dopo la separazione di fatto dei coniugi e che comunque sono state rimesse di lì a poco.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha costantemente affermato che la parte che avanza la domanda di addebito della responsabilità della separazione in capo all'altro coniuge deve fornire la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (Cass., Sez. VI-I, 19.2.2018 n. 3923; Cass. Sez. V-I, 14.8.2015, n. 16859; Cass. Sez. VI-I,
15.12.2016, n. 25966).
pagina 14 di 27 Nel caso di specie, rileva il Collegio che, risulta pacificamente dagli atti di causa che il ha lasciato la casa familiare nel marzo 2022 dopo che la moglie gli ha comunicato la propria CP_1
intenzione di separarsi. E' poi rientrato nell'aprile del 2022, verosimilmente perché la casa era di sua proprietà e non la voleva perdere, e la moglie, determinata a separarsi, a sua volta, all'inizio del mese di aprile, ha definitivamente lasciato la casa con i bambini per trasferirsi nella casa dei propri genitori dove attualmente ancora vive. Questa successione temporale è pacifica in causa ed alla luce di questa tempistica devono valutarsi le altre risultanze acquisite.
Conseguentemente i fatti di cui alle denunce-querele sporte da ciascun coniuge contro l'altro (che comunque non possono essere considerate violative dei doveri che nascono dal matrimonio), non assumo rilevanza, in quanto aventi ad oggetto episodi avvenuti nell'aprile del 2022 collegati alla esasperazione degli animi causata dalla separazione (cfr. denunce querele). Anche la convivenza della con il nuovo convivente non può rilevare in quanto successiva alla separazione di fatto perché PT
intervenuta, al più presto, ad inizio estate del 2022.
L'unica delle allegazioni del marito che potrebbe fondare la domanda di addebito è, qualora provata, la relazione extraconiugale della moglie con un nuovo compagno, tale , che il PE4
individua come la causa della fine del matrimonio e che colloca prima della fine dello stesso. CP_1
La ha specificamente contestato le circostanze a lei addebitate e ha fornito un corredo PT
probatorio per contrastare la ricostruzione offerta.
Nel corso del procedimento sono stati escussi tre testi di parte resistente e due testi di parte ricorrente riguardanti le medesime circostanze.
Il teste fratello del resistente -le cui dichiarazioni devono essere valutate con Testimone_5
cautela, considerato il rapporto affettivo che intercorre con la parte resistente-, ha dichiarato alla udienza del 05.09.2024 in merito al cap. 5) del resistente: “Ho visto le foto inserite nei documenti indicati nel capitolo e quindi ho potuto verificare il tradimento di mia cognata. Le ho viste più o meno
a marzo 2022, forse anche prima, le ho viste nell'imminenza dei fatti. Anzi, ora che ci rifletto, posso dire di averle viste pochi giorni dopo che si sono separati. Ricordo di aver visto immagini del lago di
Como ed una foto in cui mia NI (non ricordo se o ) era distesa sul letto insieme al PE1 PE3
PE compagno di .
In particolare, le foto cui si fa riferimento nei capitoli sono quelle di cui ai doc. 13, 14 e 20 di parte che dovrebbero provare l'instaurazione della relazione tra la e il nuovo CP_1 PT
pagina 15 di 27 compagno pubblicizzata sin da subito tramite social. Dai suddetti documenti non si ricava un riferimento temporale riguardante la loro pubblicazione sui social e il fratello del riferisce di CP_1 aver il ricordo di averle viste “più o meno a marzo 2022, forse anche prima…”.
Lo stesso teste, poi, sentito a prova contraria sui capitoli di parte ricorrente dichiara: “Non so dire PE se abbia conosciuto il compagno quando ha iniziato a lavorare al ristorante, come indicato nel
PE capitolo …Non so quando sia iniziata la relazione tra e . Io so che dopo la separazione PE4 si è scoperta l'esistenza di questa persona.. Ribadisco che il mio ricordo circa l'inizio della convivenza sta nella linea temporale che ho indicato prima, e cioè nel mese di maggio, perché ho il netto ricordo di un momento molto ravvicinato alla rottura del matrimonio. Ne sono sicuro”.
Si osserva la contraddizione in cui è caduto il teste: quando è stato sentito a prova diretta ha parlato di marzo 2022, mentre sentito a prova contraria si è riferito maggio 2022.
Ancora più significativa è la seguente considerazione.
Le foto in oggetto sono state depositate anche dalla ricorrente in allegato alla memoria del
26.1.2024 e dalle stesse, diversamente che da quelle depositate dal resistente, si evincono chiaramente le date in cui sono state pubblicate, non risalenti al mese di marzo/aprile 22. Confrontando la foto di cui al doc. 13 di parte con la foto di cui al doc. 10 di parte si ricava che quest'ultima CP_1 PT riporta la data del 22 settembre 2022 che invece risulta “tagliata” nella prima. Ancora, confrontando la foto di cui al doc. 14 di parte con la foto di cui al doc. 9 di parte , si evince che CP_1 PT quest'ultima riporta la data del 22 agosto del 22, che invece non compare nella prima. Risulta quindi che il deposito di parte non contenga la visualizzazione intera della foto postata e che sia CP_1
stato estrapolata la parte contenente la data di pubblicazione.
Gli altri due testi di parte resistente, i di lui genitori, sulle medesime circostanze, hanno dichiarato quanto segue;
la madre: “E' vero che mia NU ha intrattenuto ed intrattiene tuttora una relazione extraconiugale con tal come indicato nel capitolo. ADR: Io lo so perché a fine maggio inizi PE4 giugno c'era la festa di fine anno dell'asilo nido e , invece che dirlo a mio figlio, ci ha portato PT
… Ho visto i post che ritraevano mia NU, questo ed i miei nipotini. Li ho visti PE4 PE4 nell'estate 2022: erano in spiaggia o nella casa di vacanza.. Non so dire quando mia NU abbia conosciuto l'attuale compagno.. La relazione di mia NU con il nuovo compagno è iniziata tra maggio e giugno 2022 infatti, come ho detto, portò lui alla festa scolastica di fine anno di PT
.”; il padre: “E' vero che mia NU ha una relazione con un nuovo compagno e che ne ha fatto PE3
pagina 16 di 27 pubblicazione sui social. Le ho viste io stesso… la data non me la ricordo, ma è certo che alla festa di PE fine anno dell'asilo nido di , avvenuta a fine maggio/inizio giugno , si è presentata con il PE3
PE compagno e non con mio figlio, che neppure aveva avvisato… Io so che e sono andati in PE4
Puglia il 14 agosto per due settimane, perché ho visto le foto ed ho anche sentito i miei nipoti. Dal 14 agosto 2022 è iniziata la loro convivenza, essendo poi proseguita ininterrottamente anche al ritorno in
PE via Pascarelli… Non lo so se abbia conosciuto quando è stata assunta al ristorante.. PE4
Per quel che ne so io la loro relazione è iniziata a maggio 2022; d'altro canto loro stessi scrivono sui social che è iniziata il 7 maggio 2022. In verità io credo che sia iniziata un po' prima… Sui social hanno pubblicato di tutto e di più ed ogni anno;
quindi, il 7 maggio 2023 ed il 7 maggio 2024 hanno pubblicato sui social il loro anniversario… Ho visto io stesso i loro post sui social: su Instagram e su face book. Non ricordo su quale profilo”.
Quindi i genitori del hanno collocato l'inizio della relazione a maggio/giugno 2022, CP_1
sconfessando la tesi difensiva del figlio.
Pertanto dalle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente non è possibile collocare con certezza l'inizio della relazione della con il nuovo compagno in un momento antecedente la fine del PT
matrimonio con il che come detto deve essere pacificamente collocata nel marzo/aprile 2022. CP_1
La circostanza, poi, che la relazione sia iniziata prima della fine del matrimonio è smentita specificamente dai testi di parte ricorrente.
La teste , sorella della ricorrente ha confermato che la conoscenza tra la ricorrente Testimone_1
e il nuovo compagno è avvenuta successivamente alla già avvenuta fine del matrimonio PE4
Sentita all'udienza del 05.09.2024 ha infatti dichiarato: “E' vero. Mia sorella ha Parte_5
cominciato a lavorare nel ristorante e così sono venuta a conoscenza del loro rapporto. ADR:
PE Confermo che ha iniziato a lavorare lì a maggio 2022. So che poi, nei mesi successivi, verso giugno/luglio, il rapporto di conoscenza si è trasformato in relazione affettiva.. Preciso che la relazione è iniziata a giugno perché il 6 luglio abbiamo festeggiato il diciottesimo compleanno di mia figlia e loro erano già una coppia”.
E' stata anche sentita una teste estranea ai nuclei familiari, una amica della , tale PT
conoscente della da luglio 2023 e sua collega di lavoro dal settembre Testimone_6 PT
2023, nonché amica dell'attuale compagno della , sulla cui attendibilità non vi è motivo di PT
dubitare, la quale, sentita all'udienza del 05.09.2024 ha dichiarato, pur non essendo grado di pagina 17 di 27 individuare nel tempo l'inizio della relazione tra la e il sig. , in merito alla loro PT PE4 convivenza: “E' vero che la convivenza tra loro è iniziata a novembre 2022. Lo so perché PE4
aveva chiesto il mio parere sul fatto che intendeva convivere con una donna che aveva tre bambini dopo pochi mesi dall'inizio della loro storia. Me lo ha detto nel mese di ottobre. ADR: Sono andata a casa loro per la prima volta prima di Natale. Precedentemente ci ero stata poco dopo il mio compleanno, quindi verso la fine di settembre, ma ancora non convivevano…ADR: Preciso che
PE mi ha detto per la prima volta di aver conosciuto a luglio;
poi a settembre ha PE4
PE partecipato al mio compleanno insieme a e mia ha detto che era diventata la sua fidanzata….”.
Pertanto, alla luce di quanto emerso dalla escussione dei testi, pur essendo indubbio che la nuova relazione della sia iniziata a distanza di poco tempo dalla fine del matrimonio, non risulta PT
possibile ritenere provato che sia iniziata prima della cessazione della affectio coniugalis e che sia stata causa della rottura del matrimonio.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affido condiviso dei tre minori ad entrambi i genitori.
Infatti, nonostante la conflittualità in essere delle parti, che non ha reso possibile il raggiungimento di nessun accordo, neppure parziale, le stesse non hanno mai svolto domande diverse in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli.
Sebbene nel momento genetico del presente procedimento fosse stata paventata una situazione di pregiudizio per i minori, successivamente le stesse parti non hanno ritenuto di insistere nell'incarico inizialmente conferito ai servizi sociali e le deleghe di indagine sono state opportunamente revocate.
Del resto emerge dagli atti di causa e dalle dichiarazioni rilasciate dalle parti che la conflittualità, trascinatasi fino alla fine del procedimento, si è concentrata per lo più su questioni prettamente economiche, riguardanti in particolare l'ammontare del contributo di mantenimento paterno per i figli e la ripartizione dell'AUF, per come meglio si dirà infra, nonché anche su antichi e non superati rancori che hanno portato il ad insistere nella domanda di addebito della CP_1
separazione alla moglie che non aveva alcuna ripercussione sull'assetto economico, dato che la moglie non ha chiesto un contributo di mantenimento per sé.
I tempi di permanenza con i genitori
pagina 18 di 27 La ripartizione dei tempi di frequentazione dei figli con i genitori è una delle questioni sulle quali le parti hanno svolto domande diverse, in particolare la madre chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori in essere che hanno disposto il prevalente collocamento dei minori presso la stessa e una regolamentazione delle frequentazioni paterne come di seguito riportata: il padre vede e tiene con sé i tre figli tre giorni alla settimana preferibilmente consecutivi con accompagnamento a scuola la mattina, giorni che il padre comunicherà alla madre con il massimo anticipo possibile, quanto meno di una settimana, compatibilmente con i suoi turni di lavoro e con la disponibilità del datore di lavoro nell'individuarli per tempo;
metà delle vacanze natalizie, alternando primo e secondo periodo, nonché il giorno della vigilia ed il giorno di Natale;
metà delle vacanze pasquali alternando il primo periodo comprendente il giorno di Pasqua con il secondo periodo a decorrere dalla mattina del lunedì dell'Angelo, e 15 giorni durante le vacanze estive oltre ad ulteriori 15 giorni che i minori trascorreranno con i nonni paterni presso la località di origine dei medesimi;
anche la madre trascorrerà 15 giorni di vacanza con i figli ed i minori staranno ulteriori 15 giorni di vacanza presso i nonni materni;
le vacanze estive devono essere concordare entro il 15 maggio di ogni anno.
Il padre, invece, insiste affinché sia disposto un collocamento paritetico dei tre figli a settimane alternate (dal giovedì al mercoledì successivo) presso ciascun genitore, con conferma di quanto già disposto per la regolamentazione delle festività e delle vacanze estive.
Non può non evidenziarsi la circostanza che sembra trattarsi di una questione indiscutibilmente legata all'ammontare del quantum del contributo di mantenimento da porsi a carico del genitore non collocatario, tant'è che nelle diverse ipotesi transattive che pure si sono avute nel corso del procedimento, la regolamentazione dei tempi di frequentazione dei figli con i genitori attualmente in essere non è mai stata messa davvero in discussione ovvero non è stata mai oggetto di proposta di modifica, essendosi concentrate invece le parti esclusivamente sull'ammontare del contributo di mantenimento paterno e sulla ripartizione dell'AUF (cfr. verbale di udienza innanzi al got).
Il Tribunale ritiene che nell'esclusivo interesse dei minori vada confermata l'attuale regolamentazione in essere, disposta con l'ordinanza del 18.6.2023 (sullo stesso accordo delle parti) e sopra richiamata.
La domanda del padre di collocamento paritetico, infatti, non può trovare accoglimento: egli riporta che la richiesta previsione di collocamento paritetico risponderebbe all'attuale situazione in essere;
da questo punto di vista non può non evidenziarsi come tale circostanza, qualora anche pagina 19 di 27 rispondente alla realtà, si è realizzata senza l'autorizzazione dell' verosimilmente sulla base di un CP_4
accordo tra i genitori.
La madre, tuttavia, chiede nei propri atti conclusivi il sostanziale ripristino della regolamentazione di cui all'ordinanza presidenziale, sulla base della circostanza che il padre sarebbe ritornato a lavorare a tempo pieno e delegherebbe la cura e l'accudimento dei figli per lo più ai di lui genitori, presso i quali vive;
mentre la madre, lavorando part-time, può occuparsi a tempo pieno dei minori quando li ha con sé.
A conferma si evidenzia che lo stesso nella fase originaria di questo procedimento CP_1
quando effettivamente lavorava full-time, aveva concordato di tenere i figli solo 3 giorni a settimana.
Il inoltre, dopo aver venduto la casa coniugale, vive presso la casa dei propri genitori CP_1
ed è emerso in corso di istruttoria che effettivamente deleghi sistematicamente l'attività di gestire ed accudire i figli ai propri genitori trasferendo su di essi la responsabilità primaria del genitore nel loro accudimento.
Tale circostanza emerge chiaramente dal verbale di udienza del 29.02.2024, dove lo stesso ha ammesso che "quando sono impegnato con il lavoro, i bambini stanno con i miei CP_1
[genitori]". Dello stesso tenore la testimonianza del teste all'udienza del 5.09.2024, Testimone_4
ove si evince che è la nonna paterna, e non il padre, ad occuparsi di accompagnare in piscina il PE1 mercoledì: “Capita che sia accompagnata da me o da mia moglie, che coadiuviamo PE1 CP_1 nella gestione dei bambini”. Dello stesso tenore la testimonianza della madre del sig.ra CP_1
: “ [omissis] non va più in piscina. Finchè ci è andata, l'abbiamo sempre accompagnata Pt_6 PE1 noi. Ora fa pallavolo e ci va da sola.” PE1
Per questi motivi
, il Tribunale ritiene opportuno, nell'esclusivo interesse dei tre minori, confermare le statuizioni di cui all'ordinanza del 18.6.2023.
Le condizioni economiche
Il Tribunale ritiene che debba essere posto a carico del un contributo di mantenimento CP_1
indiretto da versare alla madre per i tre figli minori.
In sede di ordinanza del 18.06.2023, venuto meno l'accordo provvisorio delle parti, il Giudice relatore ha quantificato tale contributo paterno in euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e ripartizione al 50% tra i genitori dell'AUF che ammonta per i tre minori a circa euro pagina 20 di 27 890,00 mensili. Tali statuizioni sono state confermate dalla Corte d'Appello che ha rigettato integralmente il reclamo del proposto in punto economico. CP_1
La ha chiesto che il contributo di mantenimento paterno sia aumentato ad euro 750,00, PT
mentre il insiste a che il contributo a suo carico venga revocato -in ragione della collocazione CP_1
paritaria dei figli, che tuttavia non è stata disposta- e in subordine ha chiesto che sia quantificato in euro
100,00 mensili.
Preliminarmente il collegio non può non stigmatizzare il comportamento del che ha CP_1
rifiutato tutta una serie di proposte economiche avanzate dalla in udienza a fini transattivi che PT
sicuramente meglio avrebbe fatto a valutare con più attenzione.
Con ordinanza del 18.06.2023, confermata in sede di reclamo proposto dal era stata CP_1
fotografata la seguente situazione:
“quanto al contributo di mantenimento si osserva che: il padre lavora come corriere di con contratto a tempo indeterminato con un lordo CP_2 annuo di € 24.000 (cfr. CU/2022) che porta ad un netto medio mensile di € 1500 circa. Non ha allo stato spese locative e non ha più debiti;
la madre lavora come cameriera in un ristorante in Milano in P.le Lugano 22 a tempo indeterminato (da poco) per 20 ore settimanali con un reddito di € 800/900 mensili netti per 13 mensilità (come dalla dichiarato), vive con il compagno con il quale, si deve ritenere, divide PT il canone di locazione di € 256,00 mensili e le utenze, non ha altri esborsi;
l'assegno unico per la famiglia è pari ad € 600 che diviso a metà tra i genitori porta ad una ulteriore entrata di € 300 mensili;
pertanto, si ritiene che, allo stato, in assenza di una soluzione stabile quanto alle abitazioni dei genitori, sia equo un aumento del contributo paterno ad € 600 mensili”.
Successivamente, il resistente ha dato atto, in particolare, di due circostanze sopravvenute:
-la vendita della ex casa coniugale ad egli solo intestata per un importo di euro 183mila euro (di cui non è stata tuttavia fornita alcuna documentazione a supporto)
-il passaggio del proprio contratto di lavoro da full-time a part-time, su sua richiesta, in data
03.10.2023 con conseguente riduzione delle proprie entrate (vedi doc. 16 depositato in data
13.11.2023).
In merito a tale ultima circostanza si evidenzia quanto segue:
pagina 21 di 27 inizialmente il aveva giustificato tale scelta di riduzione del proprio orario lavorativo CP_1
con la propria volontà di voler passare più tempo con i figli (vedi verbale udienza del 23.11.2023: “non riuscivo più a tenere i bambini perché mia moglie non me li dava più nei giorni che indicavo io. Quindi ho chiesto ad il part time. Guadagno 1100/1.200 rispetto ai 1.600/1.700”). In un secondo CP_2
momento è emerso che tale scelta era stata fatta più nell'ottica di una collaborazione lavorativa con il fratello, agente immobiliare (vedi verbale del 29.2.2024: Lavoro part time per il mercoledì, il CP_2
giovedì ed il sabato, con orario dalle 7.00 alle 19.00. Quando sono impegnato con il lavoro, i bambini stanno con i miei. Per mio fratello lavoro gli altri due giorni, dalle 9.00 alle 19.00. Non ho nessun contratto perché la società sta per fallire. Percepivo 500 euro in nero ma sono due mesi che non percepisco nulla”). Lo stesso fratello del sentito in qualità di teste ha dichiarato all'udienza CP_1
del 05.09.2024: “Mio fratello ha deciso di diminuire le sue ore di lavoro per darmi una mano in agenzia. Ha quindi lavorato per ma da me è venuto solo per un periodo di formazione. Ha CP_2
investito nella società circa 20.000 euro. Ha usufruito di un rimborso spese di circa 300/400 euro mensili. Siamo andati avanti per tre/quattro mesi poi da aprile non ha avuto più neppure il rimborso spese, perché la società stava andando in fallimento avendo circa 6.000 euro di costi mensili. Mio fratello è stato spinto a partecipare alla società perché stavo per acquisire un mandato a vendere di 12 appartamenti, ma poi l'investitore si è fatto da parte e tutto è caduto nel nulla”.
Pertanto, risulta pacifico che il abbia deciso di andare a lavorare per il fratello, CP_1
diminuendo di conseguenza il proprio monte ore presso arrivando però a percepire così i CP_2
medesimi redditi (lui stesso infatti ha dichiarato all'udienza del 29/02/2024: “di fatto le mie entrate, cambiando il lavoro non sono cambiate:
1.700 euro prendevo e 1.700 euro prendo ora”).
È altresì pacifico che tale mossa del si sia rivelata alquanto incauta, essendo fallito il CP_1
suddetto progetto imprenditoriale, così come incauta deve ritenersi la scelta di investire la somma di euro 20.000 in tale progetto, quando già vi erano avvisaglie che non sarebbe andato a buon fine,
(sempre qualora questa circostanza fosse vera, dal momento che non è stata fornita alcuna prova di tale versamento).
Attualmente, pertanto, il risulta impiegato solo presso CP_1 CP_2
Deve ritenersi che il contratto con sia tornato full-time. Il infatti, non ha CP_2 CP_1
depositato le buste paga degli ultimi mesi, risultando le ultime depositate ancora quelle dei primi tre mesi, dunque rinunciando a dare prova certa della permanenza del contratto par time. Nel silenzio sul pagina 22 di 27 punto della difesa del MM, deve ritenersi che una volta fallito il progetto lavorativo del MM insieme al fratello, egli abbia avuto modo di ripristinare la precedente formula di contratto full-time.
Quanto alla vendita dell'appartamento di sua esclusiva proprietà, ex casa coniugale, è indubbio che lo stesso sia stato venduto con un introito di 183mila euro, che estinto il mutuo ancora gravante sulla casa per euro 70mila, si sono ridotti ad euro 113mila.
Secondo le dichiarazioni rilasciate dal che tuttavia non sono risultano provate, da CP_1
questa somma andrebbero detratti tutta una serie di debiti su di lui gravanti che avrebbero ridotto ulteriormente il ricavo della vendita della casa ad un totale di 35/37mila euro.
Il in particolare ha dichiarato all'udienza del 29.2.2024 di dover restituite ai genitori CP_1 la somma di 400 euro mensili, 200 euro per contributo vitto, dal momento che egli anche nell'attualità continua vivere presso i suoi genitori, e 200 euro quale rata per la restituzione di un prestito di euro
18mila che la madre gli avrebbe fatto per l'acquisto dei mobili della ex casa familiare. Tuttavia, dall'analisi degli estratti conti depositati, in modo frammentario e solo in riferimento ad alcuni periodi
(dal'1.7.2023 al 29.9.2923 e dall'1.10.2023 al 31.12.2023) non è possibile avere traccia di questi versamenti a favore dei genitori (fatta eccezione della somma di 12.503 euro a favore del padre con causale generica “vacanze e casa” e un altro bonifico di euro 3.177 sempre al padre con causale
“prestito”). Ad ogni modo, il prestito della madre, per stesse dichiarazioni del si sarebbe CP_1
estinto a maggio 2025. Quindi, l'unica prova di debiti ripianati dal con il provento della CP_1
vendita della casa familiare sono quei bonifici ai genitori che hanno interessato solo una modesta parte del ricavato della vendita.
Quanto alla somma versata al fratello di euro 20.000 quale partecipazione societaria non formalizzata, anche di questo esborso non è stata fornita prova né vi è traccia negli estratti dei c/c depositati. Lo stesso vale per l'acquisto di un'auto per l'importo di 18mila euro.
Quanto poi alla circostanze per il quale il vorrebbe andare a vivere in una casa in CP_1
autonomia, quindi senza continuare a vivere presso i suoi genitori, si evidenzia che le decisione del giudice della famiglia avvengono “rebus sic stantibus”, quindi in considerazione della situazione di fatto esistente nel momento in cui vengono assunte: allo stato, il vive presso i genitori ed CP_1
esclusivamente di questo deve tenersi conto;
qualora egli modificasse tale situazione potrà chiedere una modifica delle attuale regolamentazione sulla base delle nuove circostanze sopravvenute.
pagina 23 di 27 Quanto alla situazione economico-reddituale della questa appare sostanzialmente PT immutata rispetto all'ordinanza presidenziale nella quale si dava atto che:
“la madre lavora come cameriera in un ristorante in Milano in P.le Lugano 22 a tempo indeterminato (da poco) per 20 ore settimanali con un reddito di € 800/900 mensili netti per 13 mensilità (come dalla dichiarato), vive con il compagno con il quale, si deve ritenere, divide PT il canone di locazione di € 256,00 mensili e le utenze, non ha altri esborsi”.
L'ultima dichiarazione dei redditi depositata, CU 2024, riporta un reddito annuo lordo pari ad euro 9.799,62 che detratte le tasse e diviso per 12 mensilità porta ad un'entrata di circa 800,00 euro.
Ha dichiarato all'udienza del 29.02.2024: “talvolta faccio la spesa ad un vecchietto che mi retribuisce con 20 euro, ma solo quando ha bisogno di fare una spesa grande: questo mese ci sono andata solo due volte”.
Le allegazioni del MM circa ulteriori introiti in nero della stessa non stati forniti di prova;
può tuttavia ritenersi verosimile che la stessa effettui degli straordinari durante il weekend e prenda delle mance, tuttavia non in modo tale da impattare in maniera rilevante sui suoi redditi.
Alla luce di questo quadro, essendo sostanzialmente rimaste immutate le condizioni di cui all'ordinanza del 18.6.2023, anche in punto di regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; i redditi della madre che sono rimasti immutati;
il Tribunale ritiene possa essere confermato il contributo a carico del convenuto per il mantenimento dei tre figli minori pari ad euro
600,00 mensili, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie e dell'AUF (che ammonta ad oggi a totali
800 euro mensili).
Le spese di lite
Vista la prevalente soccombenza del dovrà questi essere condannato alla rifusione CP_1
delle spese a favore della nella misura di ¾ che si liquidano come in dispositivo ai sensi del PT
D.M. 55/2014 e DM 37/2018 tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, la restante quota di ¼ dovrà essere compensata.
P.Q.M.
pagina 24 di 27 Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in MILANO il CP_1
14/07/2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2018, atto n. 497, Parte II, Serie A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Rigetta la domanda di addebito e di risarcimento del danno morale avanzata dal CP_1
4. Affida i tre figli minori nata l'[...], nato il [...] e PE1 PE2
, nata il [...], ad [...] i genitori, con prevalente collocamento e residenza PE3
anagrafica presso la madre MILANO, Via Cesare Pascarella 18,
5. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità: il padre vedrà e terrà con sé i tre figli tre giorni alla settimana preferibilmente consecutivi con accompagnamento a scuola la mattina, giorni che il padre comunicherà alla madre con il massimo anticipo possibile, quanto meno di una settimana, compatibilmente con i suoi turni di lavoro e con la disponibilità del datore di lavoro nell'individuarli per tempo;
metà delle vacanze natalizie, alternando primo e secondo periodo, nonché il giorno della vigilia ed il giorno di
Natale; metà delle vacanze pasquali alternando il primo periodo comprendente il giorno di
Pasqua con il secondo periodo a decorrere dalla mattina del lunedì dell'Angelo, e 15 giorni durante le vacanze estive oltre ad ulteriori 15 giorni che i minori trascorreranno con i nonni paterni presso la località di origine dei medesimi;
anche la madre trascorrerà 15 giorni di vacanza con i figli ed i minori staranno ulteriori 15 giorni di vacanza presso i nonni materni;
le vacanze estive devono essere concordare entro il 15 maggio di ogni anno
6. Conferma che il versi alla , a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 PT
tre figli, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 rivalutabile annualmente secondo indici
Istat, con prossima rivalutazione a giugno 2025, oltre al 50% delle spese extra secondo il seguente schema e con le seguenti modalità :
pagina 25 di 27 a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e pagina 26 di 27 lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
i- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito al 50% da entrambi i genitori;
7. Condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della CP_1
nella misura di ¾ che si liquidano, per tale frazione, in euro 7.700,00 oltre spese PT
generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge
8. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite nella restante frazione di ¼.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 14.05.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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