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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 25/07/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 754/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 754/2024
Oggi 25 luglio 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per , l'avv. CARLOTTA PERSICO CP_1
per il il dott. ANGELO MAURIZIO Controparte_2
RAGUSA
ai fini della pratica forense assiste all'udienza il dott. Giulio Bovolenta.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
L'avv. Persico dà atto che per errore materiale nelle conclusioni è stata riportata la richiesta di condanna solo fino all'a.s. 2021/2022 anziché sino all'a.s. 2022/2023. Fa presente di non aver richiesto il 2023/2024 atteso che la ricorrente ha lavorato in forza di contratto sino al 31 agosto e, dunque, il diritto è già riconosciuto in via normativa.
Il dott. Ragusa nulla oppone e richiama la memoria.
In relazione alla RDP l'avv. Persico osserva come la prescrizione sia stata interrotta con la diffida del 23.9.2023 allegata sub doc. 5; insiste, pertanto, per l'accoglimento della domanda.
Il dott. Ragusa insiste nell'eccezione.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio all'udienza del 25/07/2025 ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 754/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. PERSICO CARLOTTA CP_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_2 P.IVA_1
c.p.c. dott.ssa e dal dott. CP_3 Controparte_4
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente + retribuzione professionale docenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Oggetto del giudizio
è docente precaria di scuola primaria e di scuola media. Al momento del deposito CP_1 del ricorso ella era in servizio presso l'I.C. G. Falcone di Ivrea.
Negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 la stessa ha lavorato alle dipendenze del in forza di contratti di supplenza senza percepire la cd. carta del docente, Controparte_2 riservata la solo personale di ruolo, né la retribuzione professionale docente.
In questa sede lamenta l'avvenuta violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere della carta docente nonché di percepire la RPD in proporzione ai giorni di servizio prestato, con conseguente condanna del a CP_2
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 754/2024
corrisponderle l'importo nominale complessivo di € 1.500 quale contributo alle spese di formazione e l'importo di € 2.533,49 a titolo di RPD.
Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione e chiedendo il CP_2 rigetto del ricorso. In relazione alle somme richieste a titolo di RPD eccepisce inoltre la prescrizione delle somme maturate nel periodo 27.11.2019 – 20.12.2019.
2. La carta del docente
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_5
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_6 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_6 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 754/2024
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_2 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_2 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post
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lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie la ricorrente nell'a.s. 2021/2022 ha concluso un contratto di supplenza con scadenza al 30 giugno. Nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tali annualità.
Negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 la ricorrente ha lavorato in forza di plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria.
In particolare nell'a.s. 2019/2020 ha concluso sei diversi contratti, sempre presso il medesimo istituto scolastico, con le seguenti durate: dal 27.11.2019 al 06.12.2019; dal 07.12.2019 al
13.12.2019; dal 14.12.2019 al 20.12.2019; dal 08.01.2020 al 17.0.2020; dal 18.01.2020 al
07.02.2020; dal 08.02.2020 al 21.0.2020.
Nell'a.s. 2020/2021 ha lavorato in forza di diciassette contratti in tre istituti scolastici diversi con le seguenti durate: dal 05.11.2020 al 06.11.2020; dal 07.11.2020 al 13.11.2020; dal 14.11.2020 al
17.11.2020; dal 18.11.2020 al 20.11.2020; dal 21.11.2020 al 27.11.2020; dal 28.11.2020 al
04.12.2020; dal 15.12.2020 al 16.12.2020; dal 17.12.2020 al 22.12.2020; dal 18.01.2021 al
09.02.2021; dal 10.02.2021 al 19.02.2021; dal 20.02.2021 al 19.03.2021; dal 20.03.2021 al
31.03.2021; dal 01.04.2021 al 02.04.2021; dal 03.04.2021 al 23.04.2021; dal 24.04.2021 al
25.05.2021; dal 26.05.2021 al 11.06.2021; dal 12.06.2021 al 26.06.2021.
Il limitato numero di giorni lavorati nell'a.s. 2019/2020 (solo 69) e il fatto che nell'a.s. 2020/2021 la docente abbia lavorato in istituti scolastici diversi, comporta il rigetto della domanda.
Invero un docente chiamato a lavorare per un periodo di tempo limitato ovvero chiamato a lavorare anche per tutto l'anno ma cambiando diversi istituti scolastici – e dunque lavorando con la medesima classe solo per un periodo limitato – svolge un servizio che non può dirsi comparabile a quello dell'omologo collega di ruolo. Invero un conto è programmare l'attività didattica per tutto l'anno scolastico (come fa il docente di ruolo) altro, invece, è essere chiamato a sostituire
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 754/2024
temporaneamente altro docente cercando, nel poco tempo a disposizione, di seguire il programma dallo stesso predisposto, senza avere alcuna progettualità per la classe atteso che, necessariamente, non si conoscono i ragazzi e non si ha il tempo per conoscerne capacità di apprendimento e livello di partenza al fine di programmare un'attività didattica mirata ed efficace.
In ragione di ciò la carta del docente non può essere riconosciuta in relazione a dette annualità.
Pertanto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per l'a.s. 2021/2022.
Gli importi, inoltre, devono essere maggiorati degli interessi legali (e dell'eventuale ulteriore somma data dalla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi) atteso che le modalità mediante cui viene corrisposto l'emolumento in questione non fa venir meno la natura di obbligazione pecuniaria, con la conseguente maturazione degli interessi. D'altra parte la stessa corte di cassazione, nell'enunciare i principi di diritto applicati nella presente fattispecie ha chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
3. La retribuzione professionale docenti
La questione in esame è stata risolta in senso favorevole ai lavoratori dalla Corte di Cassazione la quale, con percorso argomentativo approfondito e condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass.
20015/2018).
6 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 754/2024
Il ragionamento della Corte ha preso abbrivio dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego”.
Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Per interpretazione costante e pacifica, le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rileva in alcun modo la caratura pubblica del datore di lavoro. La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo in presenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Pertanto, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non può accedersi all'interpretazione della normativa fatta propria dal il quale ha escluso immotivatamente la parte ricorrente dal godimento del CP_7 beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale.
Di qui la necessità di vagliare possibili interpretazioni alternative dell'art 7 CCNL Comparto scuola
2001 in modo da superare il contrasto venutosi a creare tra la disposizione oggetto del giudizio e il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria. È, infatti, ormai principio pacifico e consolidato quello secondo cui il Giudice chiamato ad interpretare una norma o una pattuizione contrattuale debba, in primo luogo, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, in grado di preservare l'armonia del sistema interno con quello comunitario;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il Giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto comunitario.
Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del CCNL Comparto scuola 2001 che non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi
7 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 754/2024
di “periodi di servizio inferiori al mese”. Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso.
Il ragionamento appena riassunto può essere posto alla base anche della presente decisione. Invero non è stato allegato da parte del alcun elemento oggettivo dal quale desumere una CP_2 differenza concreta tra la prestazione resa dal docente supplente e quella resa dal docente sostituito.
Non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del
20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Nella specie, come detto, il servizio prestato dal docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
Per le ragioni su esposte il deve essere condannato a pagare alla ricorrente la retribuzione CP_2 professionale docenti in misura proporzionale ai sessantanove giorni di servizio prestato nell'a.s.
2019/2020, ai centonovantotto giorni di servizio prestati nell'a.s. 2020/2021 e ai trecentoventisei giorni di servizio prestato nell'a.s. 2021/2022.
Ai fini della quantificazione delle somme richieste può farsi riferimento al conteggio della ricorrente atteso che lo stesso non è stato specificamente contestato dal il quale si è CP_2 limitato ad eccepire la prescrizione dell'a.s. 2019/2020 e ha decurtato le relative somme. Tuttavia
l'eccezione non può essere accolta atteso che i termini di prescrizione sono stati interrotti con la diffida del 20 settembre 2023 (doc. 5 ricorrente).
In virtù di quanto sopra esposto, il deve essere condannato a pagare a Controparte_2 [...]
l'importo di € 2.533,49. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione da 1.100 a 5.200 (in ragione del valore complessivo del petitum accolto), valori minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, in € 1.030 per compenso professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
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- Accerta e dichiara il diritto di di beneficiare del bonus cd. “carta docente” CP_1 per gli aa.ss. per l'a.s. 2021/2022 e per l'effetto
- Condanna il ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus Controparte_2 nella misura di € 500, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
- Condanna il a pagare a l'importo lordo di Controparte_2 CP_1
€ 2.533,49 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi;
- Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_2 liquida in € 1.030, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, nonché € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. CARLOTTA PERSICO.
Ivrea, 25 luglio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 754/2024
Oggi 25 luglio 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per , l'avv. CARLOTTA PERSICO CP_1
per il il dott. ANGELO MAURIZIO Controparte_2
RAGUSA
ai fini della pratica forense assiste all'udienza il dott. Giulio Bovolenta.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
L'avv. Persico dà atto che per errore materiale nelle conclusioni è stata riportata la richiesta di condanna solo fino all'a.s. 2021/2022 anziché sino all'a.s. 2022/2023. Fa presente di non aver richiesto il 2023/2024 atteso che la ricorrente ha lavorato in forza di contratto sino al 31 agosto e, dunque, il diritto è già riconosciuto in via normativa.
Il dott. Ragusa nulla oppone e richiama la memoria.
In relazione alla RDP l'avv. Persico osserva come la prescrizione sia stata interrotta con la diffida del 23.9.2023 allegata sub doc. 5; insiste, pertanto, per l'accoglimento della domanda.
Il dott. Ragusa insiste nell'eccezione.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio all'udienza del 25/07/2025 ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 754/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. PERSICO CARLOTTA CP_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_2 P.IVA_1
c.p.c. dott.ssa e dal dott. CP_3 Controparte_4
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente + retribuzione professionale docenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Oggetto del giudizio
è docente precaria di scuola primaria e di scuola media. Al momento del deposito CP_1 del ricorso ella era in servizio presso l'I.C. G. Falcone di Ivrea.
Negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 la stessa ha lavorato alle dipendenze del in forza di contratti di supplenza senza percepire la cd. carta del docente, Controparte_2 riservata la solo personale di ruolo, né la retribuzione professionale docente.
In questa sede lamenta l'avvenuta violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere della carta docente nonché di percepire la RPD in proporzione ai giorni di servizio prestato, con conseguente condanna del a CP_2
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corrisponderle l'importo nominale complessivo di € 1.500 quale contributo alle spese di formazione e l'importo di € 2.533,49 a titolo di RPD.
Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione e chiedendo il CP_2 rigetto del ricorso. In relazione alle somme richieste a titolo di RPD eccepisce inoltre la prescrizione delle somme maturate nel periodo 27.11.2019 – 20.12.2019.
2. La carta del docente
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_5
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_6 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_6 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
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Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_2 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_2 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post
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lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie la ricorrente nell'a.s. 2021/2022 ha concluso un contratto di supplenza con scadenza al 30 giugno. Nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tali annualità.
Negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 la ricorrente ha lavorato in forza di plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria.
In particolare nell'a.s. 2019/2020 ha concluso sei diversi contratti, sempre presso il medesimo istituto scolastico, con le seguenti durate: dal 27.11.2019 al 06.12.2019; dal 07.12.2019 al
13.12.2019; dal 14.12.2019 al 20.12.2019; dal 08.01.2020 al 17.0.2020; dal 18.01.2020 al
07.02.2020; dal 08.02.2020 al 21.0.2020.
Nell'a.s. 2020/2021 ha lavorato in forza di diciassette contratti in tre istituti scolastici diversi con le seguenti durate: dal 05.11.2020 al 06.11.2020; dal 07.11.2020 al 13.11.2020; dal 14.11.2020 al
17.11.2020; dal 18.11.2020 al 20.11.2020; dal 21.11.2020 al 27.11.2020; dal 28.11.2020 al
04.12.2020; dal 15.12.2020 al 16.12.2020; dal 17.12.2020 al 22.12.2020; dal 18.01.2021 al
09.02.2021; dal 10.02.2021 al 19.02.2021; dal 20.02.2021 al 19.03.2021; dal 20.03.2021 al
31.03.2021; dal 01.04.2021 al 02.04.2021; dal 03.04.2021 al 23.04.2021; dal 24.04.2021 al
25.05.2021; dal 26.05.2021 al 11.06.2021; dal 12.06.2021 al 26.06.2021.
Il limitato numero di giorni lavorati nell'a.s. 2019/2020 (solo 69) e il fatto che nell'a.s. 2020/2021 la docente abbia lavorato in istituti scolastici diversi, comporta il rigetto della domanda.
Invero un docente chiamato a lavorare per un periodo di tempo limitato ovvero chiamato a lavorare anche per tutto l'anno ma cambiando diversi istituti scolastici – e dunque lavorando con la medesima classe solo per un periodo limitato – svolge un servizio che non può dirsi comparabile a quello dell'omologo collega di ruolo. Invero un conto è programmare l'attività didattica per tutto l'anno scolastico (come fa il docente di ruolo) altro, invece, è essere chiamato a sostituire
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temporaneamente altro docente cercando, nel poco tempo a disposizione, di seguire il programma dallo stesso predisposto, senza avere alcuna progettualità per la classe atteso che, necessariamente, non si conoscono i ragazzi e non si ha il tempo per conoscerne capacità di apprendimento e livello di partenza al fine di programmare un'attività didattica mirata ed efficace.
In ragione di ciò la carta del docente non può essere riconosciuta in relazione a dette annualità.
Pertanto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per l'a.s. 2021/2022.
Gli importi, inoltre, devono essere maggiorati degli interessi legali (e dell'eventuale ulteriore somma data dalla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi) atteso che le modalità mediante cui viene corrisposto l'emolumento in questione non fa venir meno la natura di obbligazione pecuniaria, con la conseguente maturazione degli interessi. D'altra parte la stessa corte di cassazione, nell'enunciare i principi di diritto applicati nella presente fattispecie ha chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
3. La retribuzione professionale docenti
La questione in esame è stata risolta in senso favorevole ai lavoratori dalla Corte di Cassazione la quale, con percorso argomentativo approfondito e condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass.
20015/2018).
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Il ragionamento della Corte ha preso abbrivio dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego”.
Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Per interpretazione costante e pacifica, le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rileva in alcun modo la caratura pubblica del datore di lavoro. La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo in presenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Pertanto, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non può accedersi all'interpretazione della normativa fatta propria dal il quale ha escluso immotivatamente la parte ricorrente dal godimento del CP_7 beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale.
Di qui la necessità di vagliare possibili interpretazioni alternative dell'art 7 CCNL Comparto scuola
2001 in modo da superare il contrasto venutosi a creare tra la disposizione oggetto del giudizio e il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria. È, infatti, ormai principio pacifico e consolidato quello secondo cui il Giudice chiamato ad interpretare una norma o una pattuizione contrattuale debba, in primo luogo, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, in grado di preservare l'armonia del sistema interno con quello comunitario;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il Giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto comunitario.
Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del CCNL Comparto scuola 2001 che non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi
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di “periodi di servizio inferiori al mese”. Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso.
Il ragionamento appena riassunto può essere posto alla base anche della presente decisione. Invero non è stato allegato da parte del alcun elemento oggettivo dal quale desumere una CP_2 differenza concreta tra la prestazione resa dal docente supplente e quella resa dal docente sostituito.
Non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del
20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Nella specie, come detto, il servizio prestato dal docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
Per le ragioni su esposte il deve essere condannato a pagare alla ricorrente la retribuzione CP_2 professionale docenti in misura proporzionale ai sessantanove giorni di servizio prestato nell'a.s.
2019/2020, ai centonovantotto giorni di servizio prestati nell'a.s. 2020/2021 e ai trecentoventisei giorni di servizio prestato nell'a.s. 2021/2022.
Ai fini della quantificazione delle somme richieste può farsi riferimento al conteggio della ricorrente atteso che lo stesso non è stato specificamente contestato dal il quale si è CP_2 limitato ad eccepire la prescrizione dell'a.s. 2019/2020 e ha decurtato le relative somme. Tuttavia
l'eccezione non può essere accolta atteso che i termini di prescrizione sono stati interrotti con la diffida del 20 settembre 2023 (doc. 5 ricorrente).
In virtù di quanto sopra esposto, il deve essere condannato a pagare a Controparte_2 [...]
l'importo di € 2.533,49. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione da 1.100 a 5.200 (in ragione del valore complessivo del petitum accolto), valori minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, in € 1.030 per compenso professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
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- Accerta e dichiara il diritto di di beneficiare del bonus cd. “carta docente” CP_1 per gli aa.ss. per l'a.s. 2021/2022 e per l'effetto
- Condanna il ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus Controparte_2 nella misura di € 500, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
- Condanna il a pagare a l'importo lordo di Controparte_2 CP_1
€ 2.533,49 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi;
- Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_2 liquida in € 1.030, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, nonché € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. CARLOTTA PERSICO.
Ivrea, 25 luglio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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