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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 3990 /2019
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Vertente tra nata a [...] il [...], rapp.tata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LL RL AN ricorrente
E
c.f , nato a [...] il [...], rapp.to e CP_1 C.F._2 difeso dall' avv. Addeo Antonella resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
Come da verbale di udienza del 27.01.2025.
MOTIVI in FATTI e in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.06.20219, la ricorrente premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 29.03.1992 con il resistente , dalla cui unione sono CP_1 nati due figli, ( nato a [...] il [...]) maggiorenne economicamente autosufficiente Per_1
e (nato a [...] il [...]) all'epoca minorenne, chiedeva che venisse Persona_2 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: conferma del diritto di affido del minore assegnazione della casa coniugale, determinazione dell'assegno Per_2 di mantenimento per la prole nella misura di € 500,00 oltre spese straordinarie al 100% a carico del padre, determinazione dell'assegno divorzile per sé nella misura di € 350,00 e revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio in quanto maggiorenne e autonomo Per_1 economicamente. A sostegno della domanda adduceva che con Sentenza n. 1784/2017 resa in data
12.07.20217, il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione giudiziale, perdurando tutt'ora lo stato di separazione.
Precisava altresì che in parziale riforma di detta pronuncia la Corte di Appello di Napoli, con Sentenza
n. 4630 del 16.10.2018, determinava a carico di l'assegno di mantenimento per l'ex CP_1 coniuge nella misura di € 150,00 mensile.
In data 08.11.2019 si costituiva in giudizio il resistente che, pur non opponendosi alla CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava l'avverso dedotto e si opponeva alla determinazione dell'assegno divorzile e all'aumento del contributo al mantenimento del figlio da € 250,00 ad € 500,00, oltre alla determinazione a suo carico per l'intero delle spese Per_2 straordinarie.
All'udienza presidenziale del 11.11.2019 comparivano innanzi al Presidente entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi scritti. Pertanto, esperito invano il tentativo di conciliazione, il GD, ascoltato il minore all'udienza del 9.12. 2019, con provvedimento provvisorio confermava le condizioni fissate con sentenza di separazione dal Tribunale di Nola come riformate dalla Corte di Appello di Napoli e nominava il Giudice istruttore designato.
In fase istruttoria, parte ricorrente chiedeva sentenza parziale sullo status e concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc.
Resa la sentenza n. 439/2021, il GI rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo, assegnava i termini ex art. 183 VI co c.p.c. ed ammetteva le richieste istruttorie.
Espletata la prova testimoniale all'udienza del 15.07.2025, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art.190 comma 1, c.p.c..
Preliminarmente si dà atto che con sentenza n. 439/2021 questo Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa, rimettendo la causa sul ruolo per il prosieguo, ai fini dell'accertamento istruttorio richiesto dalle parti. Quanto ai provvedimenti di carattere economico-patrimoniale, il Tribunale precisa che l'assegno divorzile è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all'assegno spettante al coniuge separato, per determinare il quale è sufficiente la prova della differenza di redditualità e/o forza economica, nonché del diverso tenore di vita rispetto all'epoca del menage;
pertanto in sede divorzile l'assegno della separazione può costituire un utile elemento di riferimento e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione (cfr. Cass. Civ.Sez. I 27.8.2004 n.17128).
In sede divorzile la parte richiedente deve dimostrare la situazione economica e patrimoniale propria e dell'altro coniuge, al fine di consentire la prospettazione del proprio stato di necessità-bisogno caratterizzato anche dalla forte differenza di introiti ed in ogni caso deve dimostrare , non solo di non avere mezzi adeguati al proprio sostentamento ma anche di non poterseli procurare per ragioni oggettive
Tale interpretazione giurisprudenziale circa la ripartizione del diverso onere probatorio in sede di separazione rispetto al giudizio di divorzio si giustifica sulla base della considerazione della diversa natura dell'assegno divorzile rispetto all'assegno di mantenimento in sede di separazione. Infatti,
l'assegno di divorzio trova la sua ragion d'essere nella cessazione del vincolo inerendo alla stessa, mentre l'assegno di mantenimento si fonda sugli obblighi derivanti dal matrimonio, che persistono anche in sede di separazione. Più precisamente la pronuncia di scioglimento del vincolo non determina l'attribuzione del diritto all'assegno in modo automatico, ma solo attraverso la pronuncia giudiziale che ha valore costitutivo. Formalmente, dunque, il titolo dell'assegno divorzile non è legale, come l'assegno di mantenimento, ma giudiziale. In sostanza l'assegno divorzile ha una specifica natura assistenziale, da intendersi altresì come criterio di legittimazione ed attribuzione nel senso che , circoscrivendo anche i limiti esterni della determinazione del giudice, tale assegno non deve mai essere superiore alla misura occorrente all'istante affinché possa disporre di mezzi adeguati indicati precipuamente nel dettato normativo e non può mai scendere al di sotto di un assegno alimentare: questo ragionamento porta ad una conclusione significativa e che cioè l'assegno divorzile non deve mai tradursi in una mero arricchimento o speculazione del creditore ( sia esso coniuge o figlio maggiorenne) consentendogli solo di disporre di mezzi adeguati.
In esito alla pronuncia della Suprema Corte del 10 maggio 2017, n. 11504, è stato superato il vecchio orientamento della Suprema Corte che ha sempre ritenuto che il parametro di riferimento - al quale dover rapportare “l'adeguatezza” o meno dei “mezzi” - è rappresentato dal “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio” (Cass. n.
3341/1978, Cass. n. 4955/1989, Cass. n. 11686/2013, Cass. n. 11870/2015).
La Cassazione con la citata sentenza in sostanza ha abbandonato il criterio di adeguamento dell'assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La Corte ha stabilito che il criterio del tenore di vita, applicato all' an debeatur, non possa più essere il valido criterio per la determinazione dell'assegno divorzile, proprio perché, con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico- patrimoniale e tale criterio, una volta applicato limitatamente alla dimensione economica del “tenore di vita matrimoniale” ivi condotto, finirebbe per operare un ripristino del vincolo.
Secondo tale nuovo orientamento, il parametro per il giudizio d'inadeguatezza dei redditi/impossibilità oggettiva di procurarseli è quello dell'indipendenza economica del richiedente.
Il giudice dovrà informarsi al “principio di autoresponsabilità” economica di ciascuno degli ex coniugi, riferendosi soltanto all'indipendenza o autosufficienza economica.
La Cassazione elenca in maniera specifica gli indici dai quali desumere l'autosufficienza:
• il possesso di redditi di qualsiasi specie
• il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari
• la capacità e possibilità effettive di lavoro personale
• la disponibilità di una casa di abitazione
L'onere della prova della mancanza degli adeguati mezzi o dei motivi oggettivi per poterseli procurare graverà sulla parte richiedente l'assegno, che dovrà dimostrare la circostanza con
“tempestive, rituali e pertinenti” allegazioni e deduzioni.
Va altresì annoverato il recentissimo orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte Sezioni
Unite sent. 18287 del 2018 che in una certa misura ha “mitigato” i termini del precitato orientamento del 2017.
Secondo tale sentenza, la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Con detta pronuncia le Sezioni Unite si sono discostate dalla giurisprudenza che per decenni ha concesso indistintamente l'assegno dando un peso notevole al parametro del tenore di vita, ma anche dalla precedente pronuncia che invece annullava il riferimento al tenore di vita , proponendo quindi una soluzione intermedia di non cancellarlo del tutto.
Le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo il quale l'assegno di divorzio ha natura assistenziale ma viene altresì evidenziato che la natura di detto assegno è anche compensativa e perequativa. Ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare quindi un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale quindi la determinazione dovrà avere finalità compensativa e perequativa.
Con tale decisione la Suprema Corte tende a rafforzare la posizione dell'ex coniuge che ha dato un contributo non solo alla formazione del patrimonio familiare, ma altresì alla ricchezza dell'altro.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono nella durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l'età dell'avente diritto.
Tale criterio composito si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Invero secondo la Suprema Corte il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
Pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza quindi i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di questa sentenza, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
L'assegno divorzile assolve così ad una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.
L'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa.
Le Sezioni Unite ne hanno quindi valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Tutto ciò ha il pregio di dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare.
Inoltre, l'attribuzione dell'assegno non dipende più dall'accertamento di uno stato di bisogno, ma assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
L'obiettivo è quello di garantire il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma appunto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Orbene, tenuto conto delle dichiarazioni delle stesse parti e delle risultanze processuali, il Tribunale ritiene di confermare in toto le statuizioni di carattere economico di cui all'ordinanza presidenziale.
Nel caso di specie, è evidente che tra le parti permane quella differenza tra le reciproche condizioni economiche già riscontrata nella precedente sede giudiziaria per cui veniva determinata la corresponsione a carico dell' del contributo al mantenimento della nella misura di euro CP_1 Pt_1
150,00.
Le risultanze istruttorie confermano il convincimento che la condizione economica delle parti sia rimasta invariata sia sotto il profilo del tipo di attività svolta dalle parti che dell'entità degli introiti percepiti, nonostante la flessione reddituale lamentata ed in parte documentata da parte resistente. La ricorrente svolge lavori saltuari e il resistente è contitolare di una ditta di soccorso stradale con il di lui fratello.
I testi escussi hanno infatti confermato la circostanza che la ricorrente ha svolto lavoro in sartoria, acquisendo in tal modo concrete e spendibili abilità lavorative in detto settore;
la teste la teste Tes_1
sorella della ricorrente, ha precisato che prima di contrarre matrimonio aveva lavorato presso
[...] una sartoria e di aver lasciato tale impiego in occasione della maternità; ha altresì precisato che tale decisone, non condivisa da parte della sorella, si era resa necessaria da motivi di organizzazione familiare, tenuto conto degli impegni lavorativi del resistente.
Ebbene il Tribunale, considerando complessivamente tali evenienze, tenuto conto della condizione economica della ricorrente e che il matrimonio è durato dal 1992 al 2017, che la ricorrente ha 56 anni, che ha dedicato buona parte delle personali risorse ed energie alla realizzazione del progetto familiare, ritenuto tuttavia plausibile che la stessa continui a svolgere anche in ambiente domestico lavoro di sartoria o a “nero” che le consente un minimo grado di autonomia, considerate le situazioni economiche delle parti caratterizzate da un evidente squilibrio, il Tribunale ritiene che vada determinato un assegno divorzile a favore della ricorrente nella misura di euro 180,00 (importo da considerarsi già rivalutato) a carico del resistente.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio divenuto nelle more della Persona_2 procedura maggiorenne, il Tribunale osserva preliminarmente che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli, ex artt. 147 e 148 cc non cessa automaticamente con la maggiore età, ma si protrae sino a quando il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica (ex multis da ultimo proprio sul punto: Cass. Civ.Sez.I 1.12.2004 n.22500).
In termini processuali si ritiene che in sede di giudizio di divorzio (cfr. Cass. Civ.Sez. I 30.8.1999 n.
9109), a differenza di ciò che avviene in sede di giudizio di separazione, è il coniuge richiedente il mantenimento del figlio maggiorenne con cui convive, che è tenuto oltre che a formulare la domanda, anche a provare lo stato di mancanza di autonomia economica dello stesso, vigendo solo in sede di separazione una sorta di presunzione iuris et de iure che il figlio divenuto maggiorenne sia ancora a carico dei genitori, essendo quindi in tal senso sufficiente, in tale sede processuale, solo la domanda.
Al contrario, sul genitore che contesta la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni grava l'onere di addurre elementi sufficienti di prova in merito alla dedotta indipendenza economica del figlio ovvero fornire la prova liberatoria che il figlio maggiorenne non svolga attività lavorativa retribuita per condotta colpevole del figlio.
Nel caso che ci occupa, parte resistente pur non contestando l'obbligo contributivo già esistente a suo carico, ne chiede la conferma opponendosi alla domanda di aumento formulata da parte ricorrente adducendo un peggioramento della propria condizione economica.
Tutto ciò premesso, tenuto conto che non è contestata la circostanza che stia Persona_2 seguendo percorso universitario, come anche documentato in atti, il Collegio, richiamandosi al principio di proporzionalità, è tenuto ad una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali della prole e del tenore di vita goduto (Cass., n.
4811/2018) anche al fine di una mera ridistribuzione del carico economico complessivo per il mantenimento. D'altro canto, in tema di assegno di mantenimento per i figli, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimi è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Per tali ragioni, il Tribunale, tenuto conto delle posizioni reddituali delle parti come documentate in atti, determina in € 350,00 il contributo al mantenimento di detto figlio oltre alle spese straordinarie da riconoscersi a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno.
Non può essere accolta la domanda di parte ricorrente al riconoscimento a carico del resistente delle spese straordinarie al 100% richiamandosi il Collegio al Protocollo di intesa stipulato dal Tribunale di Nola e il COA in data 21.05.2021. Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi, in ragione delle complessive risultanze ed esiti processuali per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , disattesa ogni altra domanda, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) atto della statuita pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le presenti parti in causa nr . 439/2021 resa da questo Tribunale;
2) revoca il contributo al mantenimento posto a carico della sig.ra per il figlio Parte_1
, maggiorenne autonomo economicamente;
Per_1
3) assegna la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà con il figlio Parte_1 Persona_2 maggiorenne non autonomo economicamente;
4) determina in € 350,00 il contributo al mantenimento per la prole a carico di da CP_1 corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese mediante contanti o bonifico, Parte_1 oltre spese straordinarie al 50% e rivalutazione annuale Istat;
5) determina in € 180,00 a carico di l'assegno divorzile in favore di CP_1 Parte_1 da corrispondere alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese mediante contanti o bonifico, oltre a rivalutazione Istat;
6) compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 25/11/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca