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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 816/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 816/2020 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. COCCONCELLI PATRIZIA, elettivamente domiciliato in
GALLERIA CAVOUR N. 6 BOLOGNA presso il difensore avv. COCCONCELLI
PATRIZIA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VERZELLI GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 8 BOLOGNA presso il difensore avv. VERZELLI GABRIELE.
pagina 1 di 25 (C.F. , con Controparte_2 P.IVA_3 il patrocinio dell'avv. ANDREUCCI GIORGIO e dell'avv. ANDREUCCI MICHELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA GUIDAZZI N.
3 - INT. 10 CESENA presso il difensore avv. ANDREUCCI GIORGIO.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENTILE CP_3 P.IVA_4
MASSIMO e dell'avv. LAVERMICOCCA DOMENICO, elettivamente domiciliato in
VIA CALZOLERIE 1 BOLOGNA presso il difensore avv. LAVERMICOCCA
DOMENICO.
(C.F. ). Controparte_4 P.IVA_5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_6
FONTANA STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA BOLDRINI 6 40121
BOLOGNA presso il difensore avv. FONTANA STEFANIA.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in via telematica per l'udienza tenuta in modalità cartolare l'8/10/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 7421/2016, reso in data 21 dicembre 2016, il Tribunale di Bologna, in accoglimento del ricorso proposto il 12 settembre 2016 dal Parte_1
, aveva ingiunto alla società (quale incorporante
[...] CP_3 CP_6
già il pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € Parte_2
250.000,00, in forza della polizza fideiussoria meglio indicata in atti, che l'ingiungenda società aveva prestato a favore del suddetto Ente pubblico a garanzia dell'adempimento da parte della società delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione CP_1
pagina 2 di 25 stipulata dal suddetto e da in data 21 giugno 2004, per Pt_1 CP_1
l'attuazione del piano particolareggiato “area ex zuccherificio attraverso la realizzazione di determinate opere di “infrastrutturazione di interesse generale” (edificio ad uso archivio comunale) rimaste, però, ineseguite.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, la società aveva proposto CP_3
opposizione esponendo di avere appreso soltanto per il tramite della comunicazione effettuata dal Comune di in P. in data 17 gennaio 2013, che, medio Parte_1
tempore, il 14 maggio 2009, l'attuatrice aveva ceduto la proprietà dei terrenti CP_1 interessati dall'attuazione del suddetto Piano Particolareggiato alla società Compagnia
Immobiliare s.r.l., la quale, propter rem, aveva assunto, in veste di nuovo attuatore, le obbligazioni previste dalla iniziale Convenzione il cui contenuto era stato sostituito anche oggettivamente attraverso la concessione di nuovi termini per la realizzazione delle opere anche in considerazione delle varianti nel frattempo apportate allo strumento urbanistico, con conseguente estinzione della polizza fideiussoria originariamente da essa prestata a favore del Comune per effetto di intervenuta novazione, oggettiva e soggettiva del rapporto giuridico obbligatorio garantito.
Aveva altresì dedotto l'opponente che la polizza fideiussoria in questione era, comunque, decaduta, per mancato esercizio da parte del delle proprie ragioni Pt_1
creditorie nei confronti della debitrice principale nei termini e con le modalità previste dall'art. 1957 c.c.
Aveva, infine, rilevato come, in ogni caso, le obbligazioni derivanti dalla Convenzione e per le quali era stata prestata garanzia non potessero essere ritenute inadempiute all'atto dell'escussione della polizza, in quanto i termini per l'esecuzione dei lavori, prorogati fino al 2018, non erano ancora scaduti, lamentando, inoltre, che l'ingiungente aveva escusso l'intera polizza senza però quantificare i costi necessari per il completamento delle opere.
L'opponente aveva poi chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa, quali obbligati solidali, la società (quale incorporante Controparte_2 Controparte_7
originaria contraente della Convenzione del 2004 e cedente i terreni a , la CP_1
società e, inoltre, la Compagnia Immobiliare s.r.l. quale neo-cessionaria CP_1
pagina 3 di 25 dei terreni interessati dalla Convenzione 2004 e contraente della Convenzione stipulata nel 2010.
Nel giudizio di opposizione iscritto al N. 2355/2017 R.G., si era costituito l'ingiungente
, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Parte_1 conferma dell'opposto provvedimento monitorio.
In particolare, l'opposto, con riferimento alla liberazione dalla prestata garanzia dedotta da controparte ai sensi dell'art. 1957 c.c., aveva asserito la non applicabilità della relativa disciplina assumendo che la polizza de qua avesse natura di contratto autonomo di garanzia, e, nel merito, che il termine per l'esecuzione delle opere, fissato al 22 dicembre 2012, era già inutilmente scaduto alla data del 21 giugno 2013 e, infine, che l'importo delle opere inadempiute era stato correttamente predeterminato dall'attuatore nel computo metrico allegato al piano particolareggiato.
Nelle more, la società aveva separatamente promosso il giudizio N. CP_1
RG. 8899/2017, citando il sopra menzionato e, a manleva, la Pt_1 CP_3
nonché e la Compagnia Immobiliare srl in liquidazione, al Controparte_5
fine di sentir dichiarare, previo accertamento dell'inesistenza a suo carico di qualsiasi obbligazione e/o inadempimento nei confronti del in forza delle convenzioni Pt_1
del 2004 e/o 2010, l'inesistenza del diritto del Comune di escutere la suddetta polizza fideiussoria.
A fronte delle domande proposte dall'attrice di accertamento (negativo) CP_1 dell'insussistenza del diritto del di escutere la polizza fideiussoria e di Pt_1
insussistenza del proprio inadempimento, il suddetto Ente pubblico e la compagnia costituendosi in giudizio, avevano eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice CP_8
Ordinario a favore di quello amministrativo.
Nei giudizi come sopra promossi, la società si era costituita, chiedendo CP_3
l'accoglimento delle domande formulate da e, in subordine, il regresso verso CP_1
pagina 4 di 25 quest'ultima, nonché nei confronti di Controparte_9
(oggi, ). Controparte_2
Successivamente, previa riunione dei suddetti giudizi, il Giudice aveva autorizzato la chiamata in causa dei terzi indicati dall'opponente e dall'opposto.
Nei giudizi così riuniti, si era costituita la terza chiamata in causa la CP_1
quale, aderendo alle deduzioni e conclusioni svolte dall'opponente , aveva CP_3
reiterato, anche in quella sede, le domande di accertamento negativo del diritto del di escutere la polizza. Pt_1
Si era costituita in giudizio anche la società Finanziaria Saccarifera, eccependo la propria estraneità ai fatti di causa in quanto mera contraente della iniziale convenzione del 2004 e cedente i terreni interessati da questa.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia di Compagnia Immobiliare in concordato preventivo, il Giudice, con ordinanza del 25 luglio 2019, dopo aver precisato il thema decidendum (inter alia, diritto del di escutere le polizze de quibus, e, Pt_1
conseguentemente, diritto di regresso dei garanti e/o garantiti) ed evidenziato la verosimile fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione a favore del Giudice
Amministrativo in ordine alla domanda concernente l'adempimento o meno della convenzione urbanistica, roilòevava come nel distinto e autonomo rapporto di garanzia dedotto in causa, la P.A. avesse agito iure privatorum, e, quindi, previa reiezione delle istanze istruttorie in ragione della natura prettamente giuridica delle questioni poste dalle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. n. 609/2020 pubblicata il 15/04/2020 e notificata in data 19/5/2020,
l'adìto Tribunale di Bologna, in accoglimento dell'opposizione svolta da CP_3
nella causa n. 2355/2017 RG, rigettava la domanda svolta dal
[...] [...]
nei confronti di e, per l'effetto, revocava il Parte_1 CP_3
decreto ingiuntivo n. 7421/2016; dichiarava, in accoglimento della domanda di CP_1
pagina 5 di 25 l'inesistenza del diritto del di escutere le CP_1 Parte_1
polizze fornite da e segnatamente la polizza (già ), CP_1 CP_3 Parte_2
contratta in data 10.12.2004, e la polizza (già , contratta CP_5 Controparte_10
in data 10.6.2006; dichiarava, in accoglimento della domanda di Controparte_5
l'estinzione della polizza fideiussoria n. 2012202448089 emessa l'8.5.2006 da
[...]
(ora ); dichiarava il difetto di Controparte_11 Controparte_5
giurisdizione in relazione alla domanda svolta da di accertamento CP_1
dell'adempimento degli obblighi assunti dalla medesima con la Convenzione del 2004, per la parte che eccede quanto sopra deciso;
condannava il Parte_1
al pagamento delle spese processuali, ponendo, infine, a carico di
[...] CP_3
le spese sostenute dalla chiamata in causa
[...] Controparte_2
[...]
In particolare, il Giudice di prime cure dichiarava il difetto di giurisdizione del A.G.O. nei termini sopra precisati, trattandosi di materia riservata, per legge, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e, previa qualificazione giuridica del rapporto di garanzia coinvolgente il e come ordinario contratto di fideiussione e Pt_1 CP_3
quello tra il e come garanzia autonoma, dichiarava l'insussistenza Pt_1 CP_5
del diritto del di escutere le predette garanzie, rilevando che, nel caso di specie, Pt_1
per effetto della nuova Convenzione stipulata nel 2010 dal con il nuovo Pt_1
attuatore (Compagnia Immobiliare, cessionaria dei terreni trasferitile da , CP_1
sostanzialmente sostitutiva di quella stipulata con nel 2004, si era verificata CP_1
una novazione, oggettiva e soggettiva, del rapporto originariamente garantito, con conseguente impossibilità per il loro beneficiario di giovarsene in relazione al nuovo rapporto senza il consenso del garante.
Al riguardo, il Tribunale sottolineava come il piano particolareggiato a cui aveva fatto riferimento la Convenzione del 2004 era stato interessato, nel 2006 e 2008, da due varianti, e, nel 2010, su istanza del nuovo attuatore, da una terza variante, che, modificando gli standard urbanistici, aveva reso necessaria la nuova Convenzione urbanistica, la quale, novando il rapporto garantito, per ciò, non più esistente, aveva fatto venir meno anche le relative garanzie, a loro volta, non estensibili al nuovo rapporto pagina 6 di 25 senza il consenso del garante, quale contraente, di fatto, ceduto e senza la prescritta forma scritta.
In accoglimento della domanda di il primo Giudice, inoltre, dichiarava CP_1
l'insussistenza del diritto del di escutere le garanzie nei confronti di Pt_1 quest'ultima, avendo lo stesso con la Convenzione del 2010, manifestato la Pt_1
volontà di elidere il vincolo rispetto al rapporto precedentemente garantito, ritenendo, infine, così assorbite le domande proposte da quale parte Controparte_2
chiamata in causa da a titolo di manleva nella denegata ipotesi di CP_3
accoglimento delle domande avanzate dal Pt_1
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il
[...]
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, le Parte_1
società sopra menzionate, proponendo impugnazione avverso la suddetta sentenza.
In particolare, quali motivi di gravame, l'appellante ha dedotto : 1) erroneità, illogicità e infondatezza dell'impugnata sentenza nella parte in cui, nel delibare le domande di accertamento negativo proposte da aveva accolto quella volta alla CP_1
declaratoria di insussistenza del diritto del di escutere la fideiussione, Pt_1 rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata anche con riferimento alla questione della natura novativa della convenzione urbanistica del 2010; 2) erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto novata la convenzione del 2004 e, conseguentemente, dichiarato la caducazione della relativa garanzia fideiussoria, assumendo l'appellante che la Convenzione del 2010 costituisse la fisiologica continuazione di quella del 2004 in quanto quest'ultima espressamente richiamata nelle premesse della nuova e non sostanzialmente modificata per effetto delle ivi richiamate varianti, meramente accessorie, al piano particolareggiato, non sostanzialmente modificative degli standard urbanistici o delle originarie obbligazioni tutte trasferite in capo al nuovo attuatore;
3) errata motivazione in punto di natura giuridica delle prestate fideiussioni, aventi carattere di garanzie autonome e omessa valutazione del fatto che aveva accettato il subentro del nuovo attuatore nella CP_5
propria polizza come risultante dall'appendice di polizza nel quale si dava atto della riduzione del premio che avrebbe dovuto essere corrisposto da Compagnia Immobiliare. pagina 7 di 25 Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo “in via preliminare: sospendere l'esecuzione della sentenza ex art. 351 e 283 cpc per i motivi dedotti nell'atto di appello;
in via ulteriore preliminare: dichiarare il difetto del giudice ordinario in quanto in ordine alle controversie riguardanti l'adempimento e l'esistenza degli obblighi derivanti da convenzioni urbanistiche connesse a lottizzazioni e in tema di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo in forza dell'art. 133 co lett. a) e f) cpa in quanto vige la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
in via pregiudiziale: sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio avanti al Tar Emilia Romagna promosso dal
[...]
al fine di accertare l'inadempimento dei soggetti attuatori alla Parte_1
Convenzione urbanistica del 2004 e del 2010; nel merito: in accoglimento dei motivi indicati nell'atto di appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo in merito a tutte le domande svolte da nel procedimento RG. 8899/2017 e, per l'effetto, Controparte_1
respingere tutte le domande svolte nei confronti del Parte_1
da , da e da in
[...] Controparte_1 Controparte_12 CP_3
quanto improcedibili, inammissibili e totalmente infondate in fatto e in diritto ovvero non provate e, in accoglimento delle domande svolte in primo grado dal - nella Pt_1
causa n. 2355/2017 RG., rigettare comunque l'opposizione svolta da in CP_3
quanto inammissibile e totalmente infondata in fatto e diritto ovvero non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 7421/2016 e condannare al CP_3 pagamento della somma in linea capitale di € 250.000,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà equa e dovuta e rigettare tutte le domande svolte nei confronti del da , da Parte_1 Controparte_12 CP_3
e da in liquidazione in quanto inammissibili e totalmente infondate in fatto
[...] CP_1
e diritto ovvero non provate;
e, in ogni caso, dichiarare l'esistenza del diritto del di escutere le polizze fideiussorie e segnatamente Parte_1
la polizza (già ) n. 5330.00.27.27030624 contratta in CP_3 Parte_2
data 10/12/2004 e la polizza (già n. Controparte_12 Controparte_10
2012202448089 contratta in data 8/5/2006 con la relativa appendice depositate in primo grado e comunque rigettare tutte le domande svolte nel giudizio di primo grado da CP_1
pagina 8 di 25 Co
in liquidazione e da e in quanto inammissibili e totalmente CP_3 CP_5
infondate in fatto e diritto ovvero non provate. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la società , eccependo, in via preliminare, CP_3
l'inammissibilità dell'appello principale per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione costituenti mera reiterazione delle argomentazioni di primo grado.
In via pregiudiziale, ha contestato la fondatezza dell'eccezione, riproposta dall'appellante, di difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto del di escutere la polizza, in quanto trattasi di diritti Pt_1
nascenti da un distinto titolo negoziale rispetto al quale la PA aveva agito iure privatorum.
Nel merito, ha dedotto l'estinzione della garanzia e la liberazione del garante per effetto della sopravvenuta novazione, soggettiva ed oggettiva, del rapporto garantito nascente dalla Convenzione urbanistica del 2004.
Sul punto, ha asserito che, tale novazione si era verificata, da un lato, a seguito, della cessione dei terreni da a Compagnia Immobiliare così subentrata nelle CP_1
posizioni soggettive della cedente con il mantenimento della fideiussione di a CP_3
fino al 31/12/2009 e successivo obbligo per la nuova attuatrice di ottenere il CP_1
rilascio di una nuova fideiussione in mancanza della quale la precedente fideiussione rilasciata da avrebbe potuto estendersi al nuovo rapporto solo con il consenso di CP_3 quest'ultima quale terzo ceduto, e dall'altro, per effetto della stipulazione di una nuova convenzione urbanistica del 2010 con il nuovo cessionario dei terreni e nuovo attuatore in tal modo subentrato, ma ad insaputa di nel rapporto originariamente garantito, CP_3
e contemplante la rinegoziazione dei termini del rapporto ed un contenuto sostanzialmente sostitutivo di quello della convenzione del 2004 in forza delle sopravvenute varianti del 2006 e 2008, nonché di quella approvata dal nel Pt_1
2010, su richiesta del nuovo attuatore, modificativa degli standard urbanistici sulla base di nuovi elaborati progettuali sostitutivi di quelli del piano particolareggiato del 2004, e, per ciò, necessitante del rilascio di un nuovo permesso di costruire e di proroga dei pagina 9 di 25 termini di esecuzione delle singole opere o lotti, nonché dell'intera lottizzazione, con sensibile aumento dei costi da € 250 mila a € 900 mila.
Ha, quindi, contestato che la nuova convenzione avesse rappresentato una mera integrazione o prosecuzione della vecchia convenzione del 2004, costituendo, invece, una convenzione novativa da cui era conseguita l'estinzione della precedente garanzia non trasferibile nell'interesse di un soggetto diverso senza il consenso del garante, senza rinnovazione della polizza e senza necessità di restituire il documento fideiussorio.
Ha altresì rilevato come, in ogni caso, stante la natura di fideiussione ordinaria e non di garanzia autonoma, essa era legittimata ad opporre anche l'eccezione di cui all'art. 1957
c.c., e, quindi, invocare la decadenza della propria garanzia, avendo il creditore garantito incontestatamente azionato i propri diritti verso il debitore circa dieci anni CP_1
dopo la scadenza dell'obbligazione asseritamente inadempiuta.
A quest'ultimo riguardo, ha poi sostenuto come il preteso inadempimento da parte sia del vecchio che del nuovo attuatore fosse, in realtà, inesistente, atteso che, da un lato, i termini, già prorogati con la nuova convenzione, erano stati, ope legis, ulteriormente prorogati al 22 dicembre 2018, data successiva a quella di deposito del ricorso monitorio, e, dall'altro, l'edificio non era stato ultimato in quanto l'area non era stata resa disponibile per fatto ascrivibile all'amministrazione comunale che aveva adibito l'area a canile comunale e disposto il trasferimento dell'archivio su altra area.
Ha, infine, chiesto che, nel caso di accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione in ordine alla questione dell'adempimento o meno delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione urbanistica, venisse disposta la sospensione del presente giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di quello promosso dal e Pt_1
pendente avanti il TAR E.R. ed avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento delle due attuatrici.
In subordine, ha chiesto, in via di regresso, la condanna delle due attuatrici, in solido tra loro e con la , quest'ultima quale originaria proprietaria e cedente Controparte_2
i terreni, tenuta propter rem all'adempimento delle obbligazioni discendenti dalla convenzione oggetto della garanzia prestata da CP_3
pagina 10 di 25 Ha, da ultimo, in via di appello incidentale, chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della chiamata in causa . Controparte_2
Si è costituita in giudizio deducendo : 1) inammissibilità delle conclusioni CP_5 dell'appellante principale in quanto diverse e basate su allegazioni nuove rispetto a quelle svolte in primo grado, nella parte in cui, per la prima volta, si è sostenuta l'estensione della vecchia garanzia alla avente causa di in forza di un CP_1
presunto e non dimostrato pagamento del premio da parte di quest'ultima e in forza dell'appendice alla polizza;
2) infondatezza della questione di giurisdizione così come argomentato anche da;
3) novazione oggettiva e soggettiva, con conseguente CP_3
estinzione delle garanzie per i motivi affermati in sentenza, anche in ragione della previsione che “devono considerarsi vincolanti per il nuovo attuatore unicamente gli impegni pregressi ivi analiticamente elencati, nonché del contenuto delle diffide inviate ai soggetti coinvolti, nelle quali l'Ente aveva richiamato «la convenzione stipulata in data 22 dicembre 2010”….., facendo salvi solo alcuni degli impegni assunti nel contratto iniziale”, e prevedendo anche il rilascio da parte del nuovo attuatore di «idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di primaria compagnia, pari all'importo complessivo previsto per le opere di urbanizzazione da realizzare», e, infine, delle sopravvenute varianti che avevano comportato modifiche sostanziali delle obbligazioni oggetto della polizza prestata da CP_5
Ha, infine, riproposto le eccezioni e le domande svolte in primo grado, ritenute implicitamente assorbite dal rigetto della domanda del Pt_1
Si è costituita in giudizio deducendo : 1) infondatezza della questione di CP_1
giurisdizione posta dal Comune in relazione alle domande di 2) novazione CP_1
oggettiva e soggettiva del rapporto garantito;
3) insussistenza dell'allegato inadempimento.
In via di appello incidentale, ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alle domande formulate da di accertamento dell'inesistenza di obbligazioni di verso il in CP_1 CP_1 Pt_1
pagina 11 di 25 forza della Convenzione del 2004 o di qualsiasi altro titolo, in ragione della natura privatistica della Convenzione e del suo funzionale collegamento alla polizza di cui si è chiesto dichiararsi l'estinzione per effetto di novazione.
Si è costituita in giudizio , deducendo : in relazione alla Controparte_2 domanda riproposta dalla sua chiamante , la propria estraneità all'esecuzione CP_3
della Convenzione del giugno del 2004, in quanto essa era stata mera originaria stipulante/contraente a cui era integralmente subentrata la quale, nuova CP_1
cessionaria delle aree interessate dai lavori, aveva così assunto ogni obbligazione compresa quella del rilascio della garanzia fideiussoria, liberando così l'originaria stipulante.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia di e Controparte_13 in concordato preventivo, all'udienza dell'8/10/2024, tenuta in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'appello
(principale) proposto dal non sia meritevole di Parte_1
accoglimento.
- Questione pregiudiziale di giurisdizione -
Ed invero, con il primo motivo di gravame, il appellante ha censurato la Pt_1
sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto insussistente l'eccepito difetto di giurisdizione “in relazione a tutte le domande attoree svolte nel procedimento RG.
8899/2017”.
Sul punto, l'appellante ha anche asserito che non rientrasse “neppure nella competenza del giudice ordinario decidere se vi è stata o meno novazione di una convenzione di urbanizzazione”, con conseguente violazione dell'art. 133 co 1 lett. a) e f) c.p.a. pagina 12 di 25 L'appellante ha altresì dedotto la “nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione e/o motivazione apparente e la violazione dell'art. 112 cpc, per assenza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
In particolare, il ha sostento che l'accertamento Parte_1 dell'adempimento degli impegni assunti dalla società attuatrice in convenzione costituisse il “presupposto logico-giuridico della domanda attorea e che, quindi, anche per la domanda principale, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 133 co 1 lett a) n.2) e f) cpa”, secondo cui spetta, in via esclusiva, al giudice amministrativo la giurisdizione in tema di convenzioni urbanistiche, in quanto costituenti accordi integrativi di provvedimenti amministrativi, anche con riferimento alla loro corretta esecuzione, e, per ciò, strumenti attuativi di piani urbanistici (v. ad es., Cass. SS.UU 11/4/2017 n. 9284; Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio
2010, n. 2568; Cass. civ., sez. un., 3 febbraio 2011, n. 2546).
Il motivo d'appello in esame è infondato.
Infatti, nel riunito giudizio n. 8899/2017 R.G., l'allora attrice e originaria “attuatrice” aveva formulato una pluralità di domande, tra le quali quella di accertamento CP_14
negativo del diritto del suddetto Ente Pubblico di escutere la polizza fideiussoria rilasciata, a beneficio di quest'ultimo, dall'odierna , a garanzia CP_3 dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla predetta società attuatrice in virtù della convenzione urbanistica inter partes del 2004.
Si tratta, a ben vedere, di domanda sovrapponibile a quella che, nel riunito giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo N. R.G. 2355/2017, era stata proposta dall'ingiunta per contrastare la pretesa del suddetto Comune di escutere la medesima CP_3
garanzia.
Orbene, come correttamente affermato dal primo Giudice, le due domande sopra indicate introducono un identico thema decidendum avente ad oggetto il rapporto di garanzia trilaterale che vede nel Comune il beneficiario garantito, nella società CP_3
il garante e, infine, nella società attuatrice il soggetto nel cui interesse la CP_1
polizza de qua è stata rilasciata.
pagina 13 di 25 La circostanza che detta garanzia sia stata prestata in relazione agli impegni assunti in base ad una specifica convenzione urbanistica non è, di per sé, sufficiente a creare tra esse un collegamento negoziale rilevante ai fini della determinazione della giurisdizione ex art. 5 c.p.c., costituendo la correlazione tra convenzione e polizza una mera occasione per la stipulazione di quest'ultima, priva, però, di vis attrattiva sotto il profilo pregiudiziale di rito in commento anche in ragione della veste privatistica assunta dall'ente pubblico quale soggetto garantito.
Del resto, secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, (v. Cons.
Stato, Sez. II, 02/12/2020, n. 7629), “va devoluta alla giurisdizione del Giudice
Ordinario e non a quella del Giudice Amministrativo la controversia avente a oggetto l'escussione, da parte di un Comune, della polizza fideiussoria concessa a garanzia degli impegni assunti nell'ambito di una convenzione urbanistica relativa all'esecuzione di una costruzione edilizia, attesa l'autonomia tra i rapporti in questione e la circostanza che nella specie la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri”.
Infatti, “rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia concernente l'osservanza degli obblighi assunti dal privato nei confronti dell'ente locale, in connessione con l'assegnazione di aree comprese in un piano di zona, volti alla realizzazione di opere di urbanizzazione ed alla cessione gratuita all'ente delle aree stradali e dei servizi……” (Cons. Stato, Ad. Plen., 20/07/2012, n. 28; Cons. Stato, Sez.
IV, 30/05/2022, n. 4331).
Come detto, la lett. f) dell'art. 133 c.p.a. devolve al giudice amministrativo in via esclusiva la giurisdizione sugli atti e sui provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia e pertanto a tale tipologia di giurisdizione sono riconducibili sia le controversie caratterizzate dall'inefficacia retroattiva ex lege dell'atto lesivo di diritti soggettivi (quindi di tipo non impugnatorio) sia l'ipotesi di domanda di annullamento degli atti stessi”.
Tutto ciò premesso e precisato, giova, ancora una volta, evidenziare come i giudizi separatamente promossi in primo grado, ancorchè riuniti per ragioni di connessione,
pagina 14 di 25 abbiano comunque mantenuto, sotto il profilo giuridico-processuale, la loro autonomia e la loro oggettività.
In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da , CP_3
come sopra esposto, l'oggetto è costituito dal rapporto di garanzia in forza del quale lo stesso Comune appellante aveva avanzato, innanzi all la propria pretesa CP_15
creditoria, la quale, come noto, rappresenta, nel giudizio ex art. 645 c.p.c., la domanda principale in considerazione della veste di attore in senso sostanziale che ivi assume l'ingiungente.
Al suddetto thema decidendum appartengono anche le connesse questioni poste dal convenuto in senso sostanziale, id est l'ingiunto opponente, il quale ha contestato l'operatività della polizza rilasciata da ed azionata dal in via CP_3 Pt_1
monitoria.
Per effetto della disposta riunione ed in ragione delle deduzioni e conclusioni svolte dalle parti, il complessivo thema decidendum comprende anche l'invocato accertamento negativo dell'operatività della polizza prestata da CP_5
Rispetto alle questioni e rapporti, di garanzia e di loro (in)operatività, come sopra individuati, non si pone, però, alcuna questione di giurisdizione.
Sul punto, è sufficiente richiamare le già citate pronunce di legittimità secondo le quali
“la controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte del di una polizza Pt_1
fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione, in relazione al rilascio di una concessione edilizia, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia: e ciò sia perché l'obbligazione di garanzia, oggetto di causa, è fondata su un rapporto, sorto per effetto della polizza, distinto rispetto a quello concernente gli oneri concessori;
sia perché, nella specie, la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri (Cass., Sez. Un., 23 febbraio
2010, n. 4319; Cass., Sez. Un., 13 giugno 2012, n. 9592; Cass., Sez. Un., 28 luglio 2016,
n. 15666; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19371)” (ex multis, Cass., Sez. Unite, 12 gennaio 2021, n. 254; Cass., Sez. Unite, 26 giugno 2020, n. 12866).
pagina 15 di 25 Nel caso che qui ci occupa, le deduzioni ed eccezioni svolte dalla garante , CP_3
infatti, non attengono al “merito” del sottostante rapporto garantito, ma direttamente all'autonomo e distinto rapporto di garanzia, di cui l'allora ingiunta-opponente asseriva l'intervenuta estinzione e, in ogni caso, l'inefficacia, atteso che l''obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, mantengono pur sempre una propria individualità non soltanto soggettiva, stante l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia, ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano a valere le normali regole, comprese quelle sulla giurisdizione (v. Cass. Civ. S.U. sent.
5.12.2011 n. 25934; Cass.
Civ.
5.2.2008 n. 2655).
La prima conseguenza di quanto sopra affermato è che, nella fattispecie de qua, non ricorrono nemmeno le condizioni per disporre, a norma dell'art. 295 c.p.c., l'invocata sospensione del presente giudizio, stante l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità, nonché di identità, oggettiva e soggettiva, tra questo e quello pendente innanzi al
Giudice Amministrativo.
Ulteriore conseguenza è che l'accertamento, anche solo in via incidentale, della allegata novazione, rectius, più propriamente, sostituzione o caducazione della convenzione urbanistica del 2004 a seguito e per effetto della convenzione del 2010, quale fatto estintivo delle suddette garanzie fideiussorie, costituiva, per ciò, presupposto logico- giuridico antecedente rispetto alla delibazione delle eccezioni e domande svolte dalle compagnie assicuratrici al solo fine di valutare e dichiarare non l'esistenza e/o l'adempimento delle obbligazioni nascenti dalle suddette convenzioni urbanistiche, che, come in precedenza esposto, sono, ope legis, riservate al giudice amministrativo, bensì
l'esistenza, l'operatività ovvero l'estinzione delle garanzie fideiussorie costituenti l'oggetto dei riuniti giudizi, come detto, correttamente sottoposto alla valutazione dell stante la natura privatistica del rapporto di garanzia e dei diritti da questo CP_15
derivanti, nonché della veste privatistica della contraente P.A. pagina 16 di 25 Correlato strettamente al motivo di gravame sopra esaminato è quello con cui il Pt_1 ha censurato l'impugnata sentenza laddove si qualifica la polizza emessa dall'odierna come ordinaria fideiussione anziché come garanzia autonoma a prima richiesta. CP_3
Nel caso di specie, la questione della natura delle polizze in questione appare prodromica ad ogni altra, essendo rilevante sotto il profilo della individuazione delle eccezioni opponibili al soggetto garantito, e, in particolare, quella della loro estinzione/liberazione.
Infatti, solo nel caso in cui si affermasse la natura di garanzia autonoma a prima richiesta, il garante sarebbe comunque tenuto alla prestazione senza poter sollevare eccezioni riferibili al sottostante rapporto garantito e, quindi, anche l'eventuale novazione di questo, fatta, ovviamente, salva l'exceptio doli.
Come noto, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità
(v. ad es. Cass. Civ. n. 30509/2019; Cass. SS.UU. n. 3947/2010), ai fini della qualificazione di una garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia, si richiede l'obbligo di pagamento a favore del beneficiario con esclusione dell'onere della preventiva escussione del contraente, l'obbligo per il garante di pagare l'importo garantito dopo semplice avviso o richiesta del contraente, e, soprattutto, la rinuncia ad ogni eccezione e, in particolare, a quelle ex art. 1952 c.c., che avrebbe potuto opporre al beneficiario, quale soggetto terzo rispetto all'accordo negoziale.
In presenza dei suddetti requisiti e presupposti, la polizza fideiussoria ha, infatti, funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, trasferendo da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante) in forza di una relazione di accessorietà, tutelando, così, l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.
pagina 17 di 25 Qualificata la garanzia in termini di autonomia e indipendenza rispetto al sottostante rapporto garantito, il garante, a fine di paralizzare l'operatività della polizza, può eccepire solo l'abuso del diritto da parte del beneficiario ravvisabile solo allorchè la richiesta (di pagamento) appaia, prima facie, fraudolenta e con esclusione della buonafede da parte del beneficiario (exceptio doli) (v., ad es. Cass. Civ. n. 3552/98), in base a una prova cd. liquida, cioè di pronta soluzione.
Orbene, facendo applicazione dei principi sopra enunciati, la polizza fideiussoria prestata dall'odierna deve essere qualificata come garanzia fideiussoria CP_3
ordinaria.
Infatti, come rilevato dal primo Giudice, ancorché la polizza in questione, all'art. 5 del contratto, prevedesse che il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del e senza che la “Società” potesse godere del Parte_3
beneficio della preventiva escussione del “Contraente”, non pone alcun divieto o limite esplicito alla facoltà di opporre eccezioni, in particolare, quelle derivanti dal rapporto garantito, limitandosi, attraverso la disposizione negoziale in commento, da un lato, a stabilire “il lasso temporale” entro il quale effettuare il pagamento, e, dall'altro, a escludere il beneficium excussionis.
Ne consegue che, alla luce di quanto sopra esposto, la società garante, a fronte dell'escussione della polizza de qua da parte del beneficiario ne ha Pt_1
legittimamente eccepito l'estinzione in ragione della sopravvenuta novazione, rectius, come si dirà, sostituzione/caducazione, del rapporto obbligatorio originariamente garantito.
- Efficacia novativa/sostitutiva della convenzione urbanistica del 2010 -
Affermate la giurisdizione del Giudice Ordinario e la natura di ordinaria fideiussione della garanzia de qua con conseguente opponibilità al soggetto garantito delle eccezioni afferenti anche al rapporto sottostante (id est, convenzione urbanistica del 2004), occorre, a questo punto, valutare se, come affermato dal primo Giudice, l'originario pagina 18 di 25 rapporto giuridico-obbligatorio nascente dalla menzionata convenzione urbanistica del
2004, sia stato, oggettivamente e soggettivamente, novato/sostituito e, quindi, sia caducato, con conseguente cessazione dell'operatività della correlata garanzia.
Infatti, con il secondo motivo di impugnazione, il ha contestato le Pt_1
argomentazioni con cui il Giudice di prime cure ha attribuito alla convenzione urbanistica del 2010 efficacia novativa rispetto a quella sottoscritta nel 2004.
Ed invero, si ritiene, al riguardo, che, nella fattispecie in commento, l'uso del termine
“novazione”, nella sua più stretta accezione tecnico-giuridica, sia improprio, dovendosi, invece, più correttamente attribuire alla seconda convenzione urbanistica (anch'essa accompagnata da una nuova cessione a favore della nuova attuatrice dei beni interessati dalle previste opere infrastrutturali e di urbanizzazione), un'efficacia sostitutiva, sotto i profili oggettivo e soggettivo, della precedente convenzione urbanistica, con conseguente trasferimento, propter rem, in capo all'ultima cessionaria dei diritti e, soprattutto, degli obblighi inter partes, nonché la caducazione della garanzia che corredava la primigenia convenzione anche per carenza del consenso dell'assicuratore, così, di fatto, ceduto.
Infatti, già sotto il profilo soggettivo, ai fini di una novazione in senso stretto, occorreva, quale presupposto indefettibile, la partecipazione o, comunque, l'adesione al nuovo accordo da parte del soggetto “novato”, id est la società , che, invece, nel caso CP_3 de quo, non soltanto non vi ha preso parte, ma ne era stato addirittura tenuto all'oscuro e al quale, con riferimento all'andamento di quanto pattuito con la convenzione urbanistica del 2004, alcuna contestazione o rilievo era stato formalmente mosso dall'Ente Pubblico firmatario della nuova convenzione del 2010.
Ma, nella fattispecie in esame, non si è verificato soltanto il mero subentro di una nuova attuatrice nella titolarità della precedente convenzione urbanistica in forza di un accordo
(la convenzione del 2010) che, come infondatamente asserito dall'appellante, avrebbe rappresentato una semplice integrazione o prosecuzione della precedente convenzione, ma una vera e propria sostituzione della prima, atteso che il suo contenuto ed i suoi effetti, oltre che soggettivamente influenzati, come si dirà, in termini di responsabilità propter rem, dalla cessione a favore della nuova attuatrice dei beni immobili interessati pagina 19 di 25 dagli interventi da essa inizialmente previsti, sono stati oggetto, direttamente e indirettamente, di modifiche così profonde e rilevanti che ne hanno determinato, in concreto, il venir meno e, quindi, la sostituzione, soggettiva e sostanziale, con conseguente impossibilità di estendere al rapporto derivante dalla nuova convenzione urbanistica la garanzia che aveva rilasciato con riferimento al precedente CP_3
rapporto che, come detto, era ormai caducato per volontà dello stesso Ente Pubblico.
Infatti, come correttamente motivato dal Giudice di primo grado, la polizza fideiussoria rilasciata da in favore della si è estinta (id est, è venuta irrimediabilmente CP_3 CP_1 meno) a far data dal 31 dicembre 2009, in conseguenza dell'avvenuto subentro della
Compagnia Immobiliare S.r.l. e del mancato rinnovo, da parte di quest'ultima, della polizza fideiussoria medesima.
E ciò trova conferma nella circostanza che, nella Convenzione intercorsa nel 2010 tra il e la Compagnia Immobiliare S.r.l., la nuova attuatrice da ultimo menzionata si Pt_1
era espressamente obbligata a costituire, “a garanzia della esatta e completa osservanza delle obbligazioni assunte con la presente convenzione (…), garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di primaria compagnia, pari all'importo complessivo previsto per le opere di urbanizzazione da realizzare e/o completare, come risultanti dallo specifico progetto esecutivo e dal computo metrico ivi allegato”, senza operare riferimento alcuno alla polizza fideiussoria rilasciata da . CP_3
Al riguardo, giova ribadire che, come ripetutamente affermato dal giudice amministrativo (v. Cons. Stato, Sez. IV, 10/06/2024, n. 5152), “l'acquirente di un'area per la quale, prima dell'atto di acquisto, è stata stipulata una convenzione urbanistica per la realizzazione di opere di urbanizzazione è tenuto all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, quali ad esempio il pagamento degli oneri di urbanizzazione, la cessione gratuita di aree al la costituzione di servitù di uso Pt_1
pubblico su date aree.
Dalla convenzione urbanistica derivano, infatti, obbligazioni reali o propter rem, le quali gravano sul soggetto proprietario dell'area oggetto di convenzione”.
pagina 20 di 25 Del resto, tanto nel caso di sostituzione della convenzione, quanto di sua novazione in senso stretto, ciò avrebbe, in ogni caso, stante l'eadem ratio, un effetto estintivo delle garanzie reali originariamente prestate da terzi, in difetto di un'espressa manifestazione di volontà di tutti i contraenti volta a conservarle anche in relazione al nuovo contratto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1232 c.c., rilevando altresì come, diversamente, il nuovo accordo contemplante il mantenimento delle suddette garanzie, operi esclusivamente "inter partes", occorrendo, ai fini della loro conservazione anche verso il terzo che le aveva prestate, il consenso di quest'ultimo (per il principio, in tema di novazione, v., ad es. Cass., Sez. III, 31 marzo 2017, n. 8342).
Tale principio è stato poi ribadito dalla Corte di legittimità (Cass. Civ., n. 31956/18), secondo cui “la novazione soggettiva, le garanzie annesse al credito, compresa la fideiussione, non si estinguono, se colui che le ha prestate consente espressamente a mantenerle”.
Sotto il profilo oggettivo, deve altresì evidenziarsi come il Comune appellante, attraverso la convenzione del 2010, abbia, in concreto, negoziato ex novo l'originario rapporto giuridico-obbligatorio ed urbanistico, denominando appunto tale atto come
“nuova convenzione urbanistica”, la cui parte introduttiva fa riferimento alla Compagnia
Immobiliare quale unico “soggetto attuatore” senza alcuna menzione a quello CP_1
indicato nella convenzione del 2004, ed il cui contenuto risulta apportatore di modifiche a quello della precedente convenzione così rilevanti ed incisive da imporre l'adozione di ben tre varianti allo strumento urbanistico da attuare e il rilascio a favore del nuovo attuatore di un altrettanto nuovo permesso di costruire, il tutto corredato da una significativa proroga dei termini di esecuzione e consegna delle opere oggetto di convenzione, nonché un ragguardevole incremento dei relativi costi lievitati dagli originariamente previsti € 250.000,00 a circa € 900.000,00 in base agli elaborati progettuali allegati alla nuova Convenzione del 2010.
In ragione di quanto sopra evidenziato, quest'ultima ha, quindi, rappresentato non una mera integrazione o prosecuzione di quella del 2004, richiamata al solo fine di porla come una semplice premessa logica e cronologica, ma una sostanziale sovrapposizione, pagina 21 di 25 con valenza sostitutiva della precedente, essendo comune intenzione dei nuovi contraenti conferire al rapporto un assetto negoziale ed una disciplina radicalmente nuovi.
Del resto, chiaro sintomo di ciò è indubbiamente anche la previsione dell'impegno per il nuovo attuatore di prestare autonome garanzie fideiussorie a favore della P.A. senza effettuare rinvio alcuno a quelle in precedenza rilasciate da terzi, la cui efficacia estensiva alle obbligazioni nascenti dalla nuova Convenzione avrebbe richiesto, come sopra esposto, il necessario consenso del terzo fideiussore.
Oltretutto, per esplicita previsione negoziale, i patti già stipulati erano stati fatti salvi non in termini omnicomprensivi e, per ciò, inclusivi anche della polizza per cui è causa, ma solo nei limiti e nei termini ivi “di seguito elencati e ritrascritti”.
Inoltre, va apprezzato, nella medesima direzione argomentativa sopra indicata, anche la circostanza che pure la successiva Convenzione del 2015, anch'essa apportatrice di modifiche al rapporto urbanistico de quo, richiama soltanto la Convenzione del 2010, quale titolo negoziale disciplinante, in via esclusiva, i diritti e gli obblighi inter partes.
Quanto alle deduzioni svolte dal appellante con riferimento all'altra garanzia Pt_1 prestata da circa un'implicita accettazione da parte di quest'ultima CP_5 dell'obbligo di garantire quanto previsto dalla nuova convenzione, si ritiene che le relative argomentazioni, svolte peraltro solo in comparsa conclusionale di primo grado e poi reiterate in appello, afferenti a questioni non rilevabili d'ufficio ancorchè basate su documentazione già versata in atti, e, quindi, in fatto e diritto, nuove ed inammissibili, siano, in ogni caso, infondate in quanto, a tacer d'altro, le uniche obbligazioni garantite dalla polizza n. 2012202448089 erano quelle previste dalla convenzione del 2004, con conseguente impossibilità per il beneficiario di escutere tale garanzia nel caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dalla nuova e diversa convenzione del 2010
e dalle sue successive modificazioni, rispetto alle quali non si registra alcun coinvolgimento della menzionata garante.
Da tutto quanto sopra enunciato consegue l'inesistenza del diritto del Pt_1 appellante di escutere le caducate garanzie rilasciate dall'odierna e da CP_3
pagina 22 di 25 in relazione ad un rapporto urbanistico ed obbligatorio, quale quello nascente CP_5
dalla sostituita e, per ciò, non più esistente convenzione del 2004, e, per l'effetto,
l'impugnata sentenza deve essere, in parte qua, confermata, con condanna dell'appellante, come da dispositivo, al rimborso, in favore di tutte le altre parti, delle spese del presente grado di giudizio.
Le argomentazioni e statuizioni che precedono assorbono e, ovviamente, rendono superflua la delibazione delle restanti questioni, di rito e di merito, poste dal e Pt_1
dalle altre parti, rispettivamente, in via principale e incidentale subordinata, e ciò a prescindere da ogni considerazione circa la ritualità/completezza del contraddittorio verso la parte contumace, nonché la tempestività e ammissibilità dei gravami incidentali.
Resta, invece, da valutare la fondatezza dell'appello proposto da avverso il CP_3
capo della sentenza di primo grado nella parte in cui pone a suo carico le spese di lite sostenute dalla sua chiamata in causa benchè le domande Controparte_2
formulate nei confronti di quest'ultima, in via subordinata e a titolo di manleva, non fossero state delibate nel merito in quanto ritenute assorbite dalle altre statuizioni.
Con l'impugnazione in esame, viene, in particolare, censurata la ritenuta insussistenza tra le società e di un rapporto di garanzia, propria e/o CP_3 Controparte_2
impropria, con conseguente insussistenza, anche solo virtuale, di un rapporto giuridico- obbligatorio che rendesse necessaria o, comunque, giustificasse la chiamata in causa di quest'ultima.
Ed invero, dalle allegazioni e deduzioni svolte sul punto da , si evince che la CP_3
chiamata in causa di era stata basata su un'asserita Controparte_2
responsabilità, solidale e propter rem, di quest'ultima quale originaria cedente dei beni immobili interessati dalle opere previste dalla convenzione del 2004.
Come noto, la cessione delle aree suddette determina, rispetto al Comune contraente, una condizione di solidarietà tra le parti coinvolte nel trasferimento ai fini dell'adempimento della convenzione urbanistica.
Infatti, la natura dell'accordo stipulato con l'Ente impone che la realizzazione dello strumento attuativo debba essere assicurata, in maniera unitaria, dai lottizzatori o loro pagina 23 di 25 aventi causa, attesa l'indisponibilità dei sottesi interessi pubblici e, quindi, la non frazionabilità della sua esecuzione.
La liberazione del privato contraente dalle obbligazioni assunte in forza di convenzione urbanistica a seguito della suddetta cessione presuppone, dunque, che questa venga, a tal fine, espressamente accettata dalla P.A., con la conseguenza che, in difetto di un esplicito consenso del garantito, persiste tra cedente e cessionario un titolo di responsabilità solidale nei confronti del Pt_1
Nella fattispecie in esame, era, per ciò, ravvisabile, quantomeno sul piano virtuale, un titolo in forza del quale poter legittimamente operare, sia pure in via subordinata, la chiamata in causa, a manleva/regresso, di , la cui responsabilità, Controparte_2
come detto, non è stata, però, nel merito, delibata, neppure ai fini della c.d. soccombenza virtuale in punto di spese processuali, in quanto assorbita dalle statuizioni concernenti il rapporto principale dedotto in causa dalle altre parti.
Pertanto, in considerazione delle argomentazioni che precedono, la sentenza di primo grado, in accoglimento del gravame incidentale proposto da , deve essere, in CP_3
parte qua, riformata, disponendo tra le suddette parti, per i motivi sopra illustrati,
l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Infine, nella fattispecie in commento, in considerazione dell'integrale reiezione dell'appello principale, ricorrono anche le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, per dichiarare il Parte_1
tenuto al versamento del doppio del contributo unificato.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto dal e, per l'effetto, conferma, in Parte_1
pagina 24 di 25 parte qua, la sentenza n. 609/2020 resa dal Tribunale di Bologna, pubblicata il
15/04/2020 e notificata in data 19/5/2020.
CONDANNA
l'appellante al rimborso, in favore dei convenuti Parte_1 appellati delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 8.825,00 ciascuno, per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in parziale riforma della CP_3
suddetta sentenza.
DISPONE
tra e la compensazione delle spese di entrambi i gradi di CP_3 Controparte_2
giudizio.
DICHIARA
l'appellante tenuto, ai sensi del D.P.R. n. Parte_1
115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 28 gennaio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 816/2020 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. COCCONCELLI PATRIZIA, elettivamente domiciliato in
GALLERIA CAVOUR N. 6 BOLOGNA presso il difensore avv. COCCONCELLI
PATRIZIA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VERZELLI GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 8 BOLOGNA presso il difensore avv. VERZELLI GABRIELE.
pagina 1 di 25 (C.F. , con Controparte_2 P.IVA_3 il patrocinio dell'avv. ANDREUCCI GIORGIO e dell'avv. ANDREUCCI MICHELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA GUIDAZZI N.
3 - INT. 10 CESENA presso il difensore avv. ANDREUCCI GIORGIO.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENTILE CP_3 P.IVA_4
MASSIMO e dell'avv. LAVERMICOCCA DOMENICO, elettivamente domiciliato in
VIA CALZOLERIE 1 BOLOGNA presso il difensore avv. LAVERMICOCCA
DOMENICO.
(C.F. ). Controparte_4 P.IVA_5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_6
FONTANA STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA BOLDRINI 6 40121
BOLOGNA presso il difensore avv. FONTANA STEFANIA.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in via telematica per l'udienza tenuta in modalità cartolare l'8/10/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 7421/2016, reso in data 21 dicembre 2016, il Tribunale di Bologna, in accoglimento del ricorso proposto il 12 settembre 2016 dal Parte_1
, aveva ingiunto alla società (quale incorporante
[...] CP_3 CP_6
già il pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € Parte_2
250.000,00, in forza della polizza fideiussoria meglio indicata in atti, che l'ingiungenda società aveva prestato a favore del suddetto Ente pubblico a garanzia dell'adempimento da parte della società delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione CP_1
pagina 2 di 25 stipulata dal suddetto e da in data 21 giugno 2004, per Pt_1 CP_1
l'attuazione del piano particolareggiato “area ex zuccherificio attraverso la realizzazione di determinate opere di “infrastrutturazione di interesse generale” (edificio ad uso archivio comunale) rimaste, però, ineseguite.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, la società aveva proposto CP_3
opposizione esponendo di avere appreso soltanto per il tramite della comunicazione effettuata dal Comune di in P. in data 17 gennaio 2013, che, medio Parte_1
tempore, il 14 maggio 2009, l'attuatrice aveva ceduto la proprietà dei terrenti CP_1 interessati dall'attuazione del suddetto Piano Particolareggiato alla società Compagnia
Immobiliare s.r.l., la quale, propter rem, aveva assunto, in veste di nuovo attuatore, le obbligazioni previste dalla iniziale Convenzione il cui contenuto era stato sostituito anche oggettivamente attraverso la concessione di nuovi termini per la realizzazione delle opere anche in considerazione delle varianti nel frattempo apportate allo strumento urbanistico, con conseguente estinzione della polizza fideiussoria originariamente da essa prestata a favore del Comune per effetto di intervenuta novazione, oggettiva e soggettiva del rapporto giuridico obbligatorio garantito.
Aveva altresì dedotto l'opponente che la polizza fideiussoria in questione era, comunque, decaduta, per mancato esercizio da parte del delle proprie ragioni Pt_1
creditorie nei confronti della debitrice principale nei termini e con le modalità previste dall'art. 1957 c.c.
Aveva, infine, rilevato come, in ogni caso, le obbligazioni derivanti dalla Convenzione e per le quali era stata prestata garanzia non potessero essere ritenute inadempiute all'atto dell'escussione della polizza, in quanto i termini per l'esecuzione dei lavori, prorogati fino al 2018, non erano ancora scaduti, lamentando, inoltre, che l'ingiungente aveva escusso l'intera polizza senza però quantificare i costi necessari per il completamento delle opere.
L'opponente aveva poi chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa, quali obbligati solidali, la società (quale incorporante Controparte_2 Controparte_7
originaria contraente della Convenzione del 2004 e cedente i terreni a , la CP_1
società e, inoltre, la Compagnia Immobiliare s.r.l. quale neo-cessionaria CP_1
pagina 3 di 25 dei terreni interessati dalla Convenzione 2004 e contraente della Convenzione stipulata nel 2010.
Nel giudizio di opposizione iscritto al N. 2355/2017 R.G., si era costituito l'ingiungente
, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Parte_1 conferma dell'opposto provvedimento monitorio.
In particolare, l'opposto, con riferimento alla liberazione dalla prestata garanzia dedotta da controparte ai sensi dell'art. 1957 c.c., aveva asserito la non applicabilità della relativa disciplina assumendo che la polizza de qua avesse natura di contratto autonomo di garanzia, e, nel merito, che il termine per l'esecuzione delle opere, fissato al 22 dicembre 2012, era già inutilmente scaduto alla data del 21 giugno 2013 e, infine, che l'importo delle opere inadempiute era stato correttamente predeterminato dall'attuatore nel computo metrico allegato al piano particolareggiato.
Nelle more, la società aveva separatamente promosso il giudizio N. CP_1
RG. 8899/2017, citando il sopra menzionato e, a manleva, la Pt_1 CP_3
nonché e la Compagnia Immobiliare srl in liquidazione, al Controparte_5
fine di sentir dichiarare, previo accertamento dell'inesistenza a suo carico di qualsiasi obbligazione e/o inadempimento nei confronti del in forza delle convenzioni Pt_1
del 2004 e/o 2010, l'inesistenza del diritto del Comune di escutere la suddetta polizza fideiussoria.
A fronte delle domande proposte dall'attrice di accertamento (negativo) CP_1 dell'insussistenza del diritto del di escutere la polizza fideiussoria e di Pt_1
insussistenza del proprio inadempimento, il suddetto Ente pubblico e la compagnia costituendosi in giudizio, avevano eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice CP_8
Ordinario a favore di quello amministrativo.
Nei giudizi come sopra promossi, la società si era costituita, chiedendo CP_3
l'accoglimento delle domande formulate da e, in subordine, il regresso verso CP_1
pagina 4 di 25 quest'ultima, nonché nei confronti di Controparte_9
(oggi, ). Controparte_2
Successivamente, previa riunione dei suddetti giudizi, il Giudice aveva autorizzato la chiamata in causa dei terzi indicati dall'opponente e dall'opposto.
Nei giudizi così riuniti, si era costituita la terza chiamata in causa la CP_1
quale, aderendo alle deduzioni e conclusioni svolte dall'opponente , aveva CP_3
reiterato, anche in quella sede, le domande di accertamento negativo del diritto del di escutere la polizza. Pt_1
Si era costituita in giudizio anche la società Finanziaria Saccarifera, eccependo la propria estraneità ai fatti di causa in quanto mera contraente della iniziale convenzione del 2004 e cedente i terreni interessati da questa.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia di Compagnia Immobiliare in concordato preventivo, il Giudice, con ordinanza del 25 luglio 2019, dopo aver precisato il thema decidendum (inter alia, diritto del di escutere le polizze de quibus, e, Pt_1
conseguentemente, diritto di regresso dei garanti e/o garantiti) ed evidenziato la verosimile fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione a favore del Giudice
Amministrativo in ordine alla domanda concernente l'adempimento o meno della convenzione urbanistica, roilòevava come nel distinto e autonomo rapporto di garanzia dedotto in causa, la P.A. avesse agito iure privatorum, e, quindi, previa reiezione delle istanze istruttorie in ragione della natura prettamente giuridica delle questioni poste dalle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. n. 609/2020 pubblicata il 15/04/2020 e notificata in data 19/5/2020,
l'adìto Tribunale di Bologna, in accoglimento dell'opposizione svolta da CP_3
nella causa n. 2355/2017 RG, rigettava la domanda svolta dal
[...] [...]
nei confronti di e, per l'effetto, revocava il Parte_1 CP_3
decreto ingiuntivo n. 7421/2016; dichiarava, in accoglimento della domanda di CP_1
pagina 5 di 25 l'inesistenza del diritto del di escutere le CP_1 Parte_1
polizze fornite da e segnatamente la polizza (già ), CP_1 CP_3 Parte_2
contratta in data 10.12.2004, e la polizza (già , contratta CP_5 Controparte_10
in data 10.6.2006; dichiarava, in accoglimento della domanda di Controparte_5
l'estinzione della polizza fideiussoria n. 2012202448089 emessa l'8.5.2006 da
[...]
(ora ); dichiarava il difetto di Controparte_11 Controparte_5
giurisdizione in relazione alla domanda svolta da di accertamento CP_1
dell'adempimento degli obblighi assunti dalla medesima con la Convenzione del 2004, per la parte che eccede quanto sopra deciso;
condannava il Parte_1
al pagamento delle spese processuali, ponendo, infine, a carico di
[...] CP_3
le spese sostenute dalla chiamata in causa
[...] Controparte_2
[...]
In particolare, il Giudice di prime cure dichiarava il difetto di giurisdizione del A.G.O. nei termini sopra precisati, trattandosi di materia riservata, per legge, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e, previa qualificazione giuridica del rapporto di garanzia coinvolgente il e come ordinario contratto di fideiussione e Pt_1 CP_3
quello tra il e come garanzia autonoma, dichiarava l'insussistenza Pt_1 CP_5
del diritto del di escutere le predette garanzie, rilevando che, nel caso di specie, Pt_1
per effetto della nuova Convenzione stipulata nel 2010 dal con il nuovo Pt_1
attuatore (Compagnia Immobiliare, cessionaria dei terreni trasferitile da , CP_1
sostanzialmente sostitutiva di quella stipulata con nel 2004, si era verificata CP_1
una novazione, oggettiva e soggettiva, del rapporto originariamente garantito, con conseguente impossibilità per il loro beneficiario di giovarsene in relazione al nuovo rapporto senza il consenso del garante.
Al riguardo, il Tribunale sottolineava come il piano particolareggiato a cui aveva fatto riferimento la Convenzione del 2004 era stato interessato, nel 2006 e 2008, da due varianti, e, nel 2010, su istanza del nuovo attuatore, da una terza variante, che, modificando gli standard urbanistici, aveva reso necessaria la nuova Convenzione urbanistica, la quale, novando il rapporto garantito, per ciò, non più esistente, aveva fatto venir meno anche le relative garanzie, a loro volta, non estensibili al nuovo rapporto pagina 6 di 25 senza il consenso del garante, quale contraente, di fatto, ceduto e senza la prescritta forma scritta.
In accoglimento della domanda di il primo Giudice, inoltre, dichiarava CP_1
l'insussistenza del diritto del di escutere le garanzie nei confronti di Pt_1 quest'ultima, avendo lo stesso con la Convenzione del 2010, manifestato la Pt_1
volontà di elidere il vincolo rispetto al rapporto precedentemente garantito, ritenendo, infine, così assorbite le domande proposte da quale parte Controparte_2
chiamata in causa da a titolo di manleva nella denegata ipotesi di CP_3
accoglimento delle domande avanzate dal Pt_1
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il
[...]
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, le Parte_1
società sopra menzionate, proponendo impugnazione avverso la suddetta sentenza.
In particolare, quali motivi di gravame, l'appellante ha dedotto : 1) erroneità, illogicità e infondatezza dell'impugnata sentenza nella parte in cui, nel delibare le domande di accertamento negativo proposte da aveva accolto quella volta alla CP_1
declaratoria di insussistenza del diritto del di escutere la fideiussione, Pt_1 rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata anche con riferimento alla questione della natura novativa della convenzione urbanistica del 2010; 2) erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto novata la convenzione del 2004 e, conseguentemente, dichiarato la caducazione della relativa garanzia fideiussoria, assumendo l'appellante che la Convenzione del 2010 costituisse la fisiologica continuazione di quella del 2004 in quanto quest'ultima espressamente richiamata nelle premesse della nuova e non sostanzialmente modificata per effetto delle ivi richiamate varianti, meramente accessorie, al piano particolareggiato, non sostanzialmente modificative degli standard urbanistici o delle originarie obbligazioni tutte trasferite in capo al nuovo attuatore;
3) errata motivazione in punto di natura giuridica delle prestate fideiussioni, aventi carattere di garanzie autonome e omessa valutazione del fatto che aveva accettato il subentro del nuovo attuatore nella CP_5
propria polizza come risultante dall'appendice di polizza nel quale si dava atto della riduzione del premio che avrebbe dovuto essere corrisposto da Compagnia Immobiliare. pagina 7 di 25 Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo “in via preliminare: sospendere l'esecuzione della sentenza ex art. 351 e 283 cpc per i motivi dedotti nell'atto di appello;
in via ulteriore preliminare: dichiarare il difetto del giudice ordinario in quanto in ordine alle controversie riguardanti l'adempimento e l'esistenza degli obblighi derivanti da convenzioni urbanistiche connesse a lottizzazioni e in tema di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo in forza dell'art. 133 co lett. a) e f) cpa in quanto vige la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
in via pregiudiziale: sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio avanti al Tar Emilia Romagna promosso dal
[...]
al fine di accertare l'inadempimento dei soggetti attuatori alla Parte_1
Convenzione urbanistica del 2004 e del 2010; nel merito: in accoglimento dei motivi indicati nell'atto di appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo in merito a tutte le domande svolte da nel procedimento RG. 8899/2017 e, per l'effetto, Controparte_1
respingere tutte le domande svolte nei confronti del Parte_1
da , da e da in
[...] Controparte_1 Controparte_12 CP_3
quanto improcedibili, inammissibili e totalmente infondate in fatto e in diritto ovvero non provate e, in accoglimento delle domande svolte in primo grado dal - nella Pt_1
causa n. 2355/2017 RG., rigettare comunque l'opposizione svolta da in CP_3
quanto inammissibile e totalmente infondata in fatto e diritto ovvero non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 7421/2016 e condannare al CP_3 pagamento della somma in linea capitale di € 250.000,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà equa e dovuta e rigettare tutte le domande svolte nei confronti del da , da Parte_1 Controparte_12 CP_3
e da in liquidazione in quanto inammissibili e totalmente infondate in fatto
[...] CP_1
e diritto ovvero non provate;
e, in ogni caso, dichiarare l'esistenza del diritto del di escutere le polizze fideiussorie e segnatamente Parte_1
la polizza (già ) n. 5330.00.27.27030624 contratta in CP_3 Parte_2
data 10/12/2004 e la polizza (già n. Controparte_12 Controparte_10
2012202448089 contratta in data 8/5/2006 con la relativa appendice depositate in primo grado e comunque rigettare tutte le domande svolte nel giudizio di primo grado da CP_1
pagina 8 di 25 Co
in liquidazione e da e in quanto inammissibili e totalmente CP_3 CP_5
infondate in fatto e diritto ovvero non provate. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la società , eccependo, in via preliminare, CP_3
l'inammissibilità dell'appello principale per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione costituenti mera reiterazione delle argomentazioni di primo grado.
In via pregiudiziale, ha contestato la fondatezza dell'eccezione, riproposta dall'appellante, di difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto del di escutere la polizza, in quanto trattasi di diritti Pt_1
nascenti da un distinto titolo negoziale rispetto al quale la PA aveva agito iure privatorum.
Nel merito, ha dedotto l'estinzione della garanzia e la liberazione del garante per effetto della sopravvenuta novazione, soggettiva ed oggettiva, del rapporto garantito nascente dalla Convenzione urbanistica del 2004.
Sul punto, ha asserito che, tale novazione si era verificata, da un lato, a seguito, della cessione dei terreni da a Compagnia Immobiliare così subentrata nelle CP_1
posizioni soggettive della cedente con il mantenimento della fideiussione di a CP_3
fino al 31/12/2009 e successivo obbligo per la nuova attuatrice di ottenere il CP_1
rilascio di una nuova fideiussione in mancanza della quale la precedente fideiussione rilasciata da avrebbe potuto estendersi al nuovo rapporto solo con il consenso di CP_3 quest'ultima quale terzo ceduto, e dall'altro, per effetto della stipulazione di una nuova convenzione urbanistica del 2010 con il nuovo cessionario dei terreni e nuovo attuatore in tal modo subentrato, ma ad insaputa di nel rapporto originariamente garantito, CP_3
e contemplante la rinegoziazione dei termini del rapporto ed un contenuto sostanzialmente sostitutivo di quello della convenzione del 2004 in forza delle sopravvenute varianti del 2006 e 2008, nonché di quella approvata dal nel Pt_1
2010, su richiesta del nuovo attuatore, modificativa degli standard urbanistici sulla base di nuovi elaborati progettuali sostitutivi di quelli del piano particolareggiato del 2004, e, per ciò, necessitante del rilascio di un nuovo permesso di costruire e di proroga dei pagina 9 di 25 termini di esecuzione delle singole opere o lotti, nonché dell'intera lottizzazione, con sensibile aumento dei costi da € 250 mila a € 900 mila.
Ha, quindi, contestato che la nuova convenzione avesse rappresentato una mera integrazione o prosecuzione della vecchia convenzione del 2004, costituendo, invece, una convenzione novativa da cui era conseguita l'estinzione della precedente garanzia non trasferibile nell'interesse di un soggetto diverso senza il consenso del garante, senza rinnovazione della polizza e senza necessità di restituire il documento fideiussorio.
Ha altresì rilevato come, in ogni caso, stante la natura di fideiussione ordinaria e non di garanzia autonoma, essa era legittimata ad opporre anche l'eccezione di cui all'art. 1957
c.c., e, quindi, invocare la decadenza della propria garanzia, avendo il creditore garantito incontestatamente azionato i propri diritti verso il debitore circa dieci anni CP_1
dopo la scadenza dell'obbligazione asseritamente inadempiuta.
A quest'ultimo riguardo, ha poi sostenuto come il preteso inadempimento da parte sia del vecchio che del nuovo attuatore fosse, in realtà, inesistente, atteso che, da un lato, i termini, già prorogati con la nuova convenzione, erano stati, ope legis, ulteriormente prorogati al 22 dicembre 2018, data successiva a quella di deposito del ricorso monitorio, e, dall'altro, l'edificio non era stato ultimato in quanto l'area non era stata resa disponibile per fatto ascrivibile all'amministrazione comunale che aveva adibito l'area a canile comunale e disposto il trasferimento dell'archivio su altra area.
Ha, infine, chiesto che, nel caso di accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione in ordine alla questione dell'adempimento o meno delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione urbanistica, venisse disposta la sospensione del presente giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di quello promosso dal e Pt_1
pendente avanti il TAR E.R. ed avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento delle due attuatrici.
In subordine, ha chiesto, in via di regresso, la condanna delle due attuatrici, in solido tra loro e con la , quest'ultima quale originaria proprietaria e cedente Controparte_2
i terreni, tenuta propter rem all'adempimento delle obbligazioni discendenti dalla convenzione oggetto della garanzia prestata da CP_3
pagina 10 di 25 Ha, da ultimo, in via di appello incidentale, chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della chiamata in causa . Controparte_2
Si è costituita in giudizio deducendo : 1) inammissibilità delle conclusioni CP_5 dell'appellante principale in quanto diverse e basate su allegazioni nuove rispetto a quelle svolte in primo grado, nella parte in cui, per la prima volta, si è sostenuta l'estensione della vecchia garanzia alla avente causa di in forza di un CP_1
presunto e non dimostrato pagamento del premio da parte di quest'ultima e in forza dell'appendice alla polizza;
2) infondatezza della questione di giurisdizione così come argomentato anche da;
3) novazione oggettiva e soggettiva, con conseguente CP_3
estinzione delle garanzie per i motivi affermati in sentenza, anche in ragione della previsione che “devono considerarsi vincolanti per il nuovo attuatore unicamente gli impegni pregressi ivi analiticamente elencati, nonché del contenuto delle diffide inviate ai soggetti coinvolti, nelle quali l'Ente aveva richiamato «la convenzione stipulata in data 22 dicembre 2010”….., facendo salvi solo alcuni degli impegni assunti nel contratto iniziale”, e prevedendo anche il rilascio da parte del nuovo attuatore di «idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di primaria compagnia, pari all'importo complessivo previsto per le opere di urbanizzazione da realizzare», e, infine, delle sopravvenute varianti che avevano comportato modifiche sostanziali delle obbligazioni oggetto della polizza prestata da CP_5
Ha, infine, riproposto le eccezioni e le domande svolte in primo grado, ritenute implicitamente assorbite dal rigetto della domanda del Pt_1
Si è costituita in giudizio deducendo : 1) infondatezza della questione di CP_1
giurisdizione posta dal Comune in relazione alle domande di 2) novazione CP_1
oggettiva e soggettiva del rapporto garantito;
3) insussistenza dell'allegato inadempimento.
In via di appello incidentale, ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alle domande formulate da di accertamento dell'inesistenza di obbligazioni di verso il in CP_1 CP_1 Pt_1
pagina 11 di 25 forza della Convenzione del 2004 o di qualsiasi altro titolo, in ragione della natura privatistica della Convenzione e del suo funzionale collegamento alla polizza di cui si è chiesto dichiararsi l'estinzione per effetto di novazione.
Si è costituita in giudizio , deducendo : in relazione alla Controparte_2 domanda riproposta dalla sua chiamante , la propria estraneità all'esecuzione CP_3
della Convenzione del giugno del 2004, in quanto essa era stata mera originaria stipulante/contraente a cui era integralmente subentrata la quale, nuova CP_1
cessionaria delle aree interessate dai lavori, aveva così assunto ogni obbligazione compresa quella del rilascio della garanzia fideiussoria, liberando così l'originaria stipulante.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia di e Controparte_13 in concordato preventivo, all'udienza dell'8/10/2024, tenuta in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'appello
(principale) proposto dal non sia meritevole di Parte_1
accoglimento.
- Questione pregiudiziale di giurisdizione -
Ed invero, con il primo motivo di gravame, il appellante ha censurato la Pt_1
sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto insussistente l'eccepito difetto di giurisdizione “in relazione a tutte le domande attoree svolte nel procedimento RG.
8899/2017”.
Sul punto, l'appellante ha anche asserito che non rientrasse “neppure nella competenza del giudice ordinario decidere se vi è stata o meno novazione di una convenzione di urbanizzazione”, con conseguente violazione dell'art. 133 co 1 lett. a) e f) c.p.a. pagina 12 di 25 L'appellante ha altresì dedotto la “nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione e/o motivazione apparente e la violazione dell'art. 112 cpc, per assenza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
In particolare, il ha sostento che l'accertamento Parte_1 dell'adempimento degli impegni assunti dalla società attuatrice in convenzione costituisse il “presupposto logico-giuridico della domanda attorea e che, quindi, anche per la domanda principale, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 133 co 1 lett a) n.2) e f) cpa”, secondo cui spetta, in via esclusiva, al giudice amministrativo la giurisdizione in tema di convenzioni urbanistiche, in quanto costituenti accordi integrativi di provvedimenti amministrativi, anche con riferimento alla loro corretta esecuzione, e, per ciò, strumenti attuativi di piani urbanistici (v. ad es., Cass. SS.UU 11/4/2017 n. 9284; Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio
2010, n. 2568; Cass. civ., sez. un., 3 febbraio 2011, n. 2546).
Il motivo d'appello in esame è infondato.
Infatti, nel riunito giudizio n. 8899/2017 R.G., l'allora attrice e originaria “attuatrice” aveva formulato una pluralità di domande, tra le quali quella di accertamento CP_14
negativo del diritto del suddetto Ente Pubblico di escutere la polizza fideiussoria rilasciata, a beneficio di quest'ultimo, dall'odierna , a garanzia CP_3 dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla predetta società attuatrice in virtù della convenzione urbanistica inter partes del 2004.
Si tratta, a ben vedere, di domanda sovrapponibile a quella che, nel riunito giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo N. R.G. 2355/2017, era stata proposta dall'ingiunta per contrastare la pretesa del suddetto Comune di escutere la medesima CP_3
garanzia.
Orbene, come correttamente affermato dal primo Giudice, le due domande sopra indicate introducono un identico thema decidendum avente ad oggetto il rapporto di garanzia trilaterale che vede nel Comune il beneficiario garantito, nella società CP_3
il garante e, infine, nella società attuatrice il soggetto nel cui interesse la CP_1
polizza de qua è stata rilasciata.
pagina 13 di 25 La circostanza che detta garanzia sia stata prestata in relazione agli impegni assunti in base ad una specifica convenzione urbanistica non è, di per sé, sufficiente a creare tra esse un collegamento negoziale rilevante ai fini della determinazione della giurisdizione ex art. 5 c.p.c., costituendo la correlazione tra convenzione e polizza una mera occasione per la stipulazione di quest'ultima, priva, però, di vis attrattiva sotto il profilo pregiudiziale di rito in commento anche in ragione della veste privatistica assunta dall'ente pubblico quale soggetto garantito.
Del resto, secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, (v. Cons.
Stato, Sez. II, 02/12/2020, n. 7629), “va devoluta alla giurisdizione del Giudice
Ordinario e non a quella del Giudice Amministrativo la controversia avente a oggetto l'escussione, da parte di un Comune, della polizza fideiussoria concessa a garanzia degli impegni assunti nell'ambito di una convenzione urbanistica relativa all'esecuzione di una costruzione edilizia, attesa l'autonomia tra i rapporti in questione e la circostanza che nella specie la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri”.
Infatti, “rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia concernente l'osservanza degli obblighi assunti dal privato nei confronti dell'ente locale, in connessione con l'assegnazione di aree comprese in un piano di zona, volti alla realizzazione di opere di urbanizzazione ed alla cessione gratuita all'ente delle aree stradali e dei servizi……” (Cons. Stato, Ad. Plen., 20/07/2012, n. 28; Cons. Stato, Sez.
IV, 30/05/2022, n. 4331).
Come detto, la lett. f) dell'art. 133 c.p.a. devolve al giudice amministrativo in via esclusiva la giurisdizione sugli atti e sui provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia e pertanto a tale tipologia di giurisdizione sono riconducibili sia le controversie caratterizzate dall'inefficacia retroattiva ex lege dell'atto lesivo di diritti soggettivi (quindi di tipo non impugnatorio) sia l'ipotesi di domanda di annullamento degli atti stessi”.
Tutto ciò premesso e precisato, giova, ancora una volta, evidenziare come i giudizi separatamente promossi in primo grado, ancorchè riuniti per ragioni di connessione,
pagina 14 di 25 abbiano comunque mantenuto, sotto il profilo giuridico-processuale, la loro autonomia e la loro oggettività.
In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da , CP_3
come sopra esposto, l'oggetto è costituito dal rapporto di garanzia in forza del quale lo stesso Comune appellante aveva avanzato, innanzi all la propria pretesa CP_15
creditoria, la quale, come noto, rappresenta, nel giudizio ex art. 645 c.p.c., la domanda principale in considerazione della veste di attore in senso sostanziale che ivi assume l'ingiungente.
Al suddetto thema decidendum appartengono anche le connesse questioni poste dal convenuto in senso sostanziale, id est l'ingiunto opponente, il quale ha contestato l'operatività della polizza rilasciata da ed azionata dal in via CP_3 Pt_1
monitoria.
Per effetto della disposta riunione ed in ragione delle deduzioni e conclusioni svolte dalle parti, il complessivo thema decidendum comprende anche l'invocato accertamento negativo dell'operatività della polizza prestata da CP_5
Rispetto alle questioni e rapporti, di garanzia e di loro (in)operatività, come sopra individuati, non si pone, però, alcuna questione di giurisdizione.
Sul punto, è sufficiente richiamare le già citate pronunce di legittimità secondo le quali
“la controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte del di una polizza Pt_1
fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione, in relazione al rilascio di una concessione edilizia, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia: e ciò sia perché l'obbligazione di garanzia, oggetto di causa, è fondata su un rapporto, sorto per effetto della polizza, distinto rispetto a quello concernente gli oneri concessori;
sia perché, nella specie, la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri (Cass., Sez. Un., 23 febbraio
2010, n. 4319; Cass., Sez. Un., 13 giugno 2012, n. 9592; Cass., Sez. Un., 28 luglio 2016,
n. 15666; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19371)” (ex multis, Cass., Sez. Unite, 12 gennaio 2021, n. 254; Cass., Sez. Unite, 26 giugno 2020, n. 12866).
pagina 15 di 25 Nel caso che qui ci occupa, le deduzioni ed eccezioni svolte dalla garante , CP_3
infatti, non attengono al “merito” del sottostante rapporto garantito, ma direttamente all'autonomo e distinto rapporto di garanzia, di cui l'allora ingiunta-opponente asseriva l'intervenuta estinzione e, in ogni caso, l'inefficacia, atteso che l''obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, mantengono pur sempre una propria individualità non soltanto soggettiva, stante l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia, ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano a valere le normali regole, comprese quelle sulla giurisdizione (v. Cass. Civ. S.U. sent.
5.12.2011 n. 25934; Cass.
Civ.
5.2.2008 n. 2655).
La prima conseguenza di quanto sopra affermato è che, nella fattispecie de qua, non ricorrono nemmeno le condizioni per disporre, a norma dell'art. 295 c.p.c., l'invocata sospensione del presente giudizio, stante l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità, nonché di identità, oggettiva e soggettiva, tra questo e quello pendente innanzi al
Giudice Amministrativo.
Ulteriore conseguenza è che l'accertamento, anche solo in via incidentale, della allegata novazione, rectius, più propriamente, sostituzione o caducazione della convenzione urbanistica del 2004 a seguito e per effetto della convenzione del 2010, quale fatto estintivo delle suddette garanzie fideiussorie, costituiva, per ciò, presupposto logico- giuridico antecedente rispetto alla delibazione delle eccezioni e domande svolte dalle compagnie assicuratrici al solo fine di valutare e dichiarare non l'esistenza e/o l'adempimento delle obbligazioni nascenti dalle suddette convenzioni urbanistiche, che, come in precedenza esposto, sono, ope legis, riservate al giudice amministrativo, bensì
l'esistenza, l'operatività ovvero l'estinzione delle garanzie fideiussorie costituenti l'oggetto dei riuniti giudizi, come detto, correttamente sottoposto alla valutazione dell stante la natura privatistica del rapporto di garanzia e dei diritti da questo CP_15
derivanti, nonché della veste privatistica della contraente P.A. pagina 16 di 25 Correlato strettamente al motivo di gravame sopra esaminato è quello con cui il Pt_1 ha censurato l'impugnata sentenza laddove si qualifica la polizza emessa dall'odierna come ordinaria fideiussione anziché come garanzia autonoma a prima richiesta. CP_3
Nel caso di specie, la questione della natura delle polizze in questione appare prodromica ad ogni altra, essendo rilevante sotto il profilo della individuazione delle eccezioni opponibili al soggetto garantito, e, in particolare, quella della loro estinzione/liberazione.
Infatti, solo nel caso in cui si affermasse la natura di garanzia autonoma a prima richiesta, il garante sarebbe comunque tenuto alla prestazione senza poter sollevare eccezioni riferibili al sottostante rapporto garantito e, quindi, anche l'eventuale novazione di questo, fatta, ovviamente, salva l'exceptio doli.
Come noto, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità
(v. ad es. Cass. Civ. n. 30509/2019; Cass. SS.UU. n. 3947/2010), ai fini della qualificazione di una garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia, si richiede l'obbligo di pagamento a favore del beneficiario con esclusione dell'onere della preventiva escussione del contraente, l'obbligo per il garante di pagare l'importo garantito dopo semplice avviso o richiesta del contraente, e, soprattutto, la rinuncia ad ogni eccezione e, in particolare, a quelle ex art. 1952 c.c., che avrebbe potuto opporre al beneficiario, quale soggetto terzo rispetto all'accordo negoziale.
In presenza dei suddetti requisiti e presupposti, la polizza fideiussoria ha, infatti, funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, trasferendo da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante) in forza di una relazione di accessorietà, tutelando, così, l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.
pagina 17 di 25 Qualificata la garanzia in termini di autonomia e indipendenza rispetto al sottostante rapporto garantito, il garante, a fine di paralizzare l'operatività della polizza, può eccepire solo l'abuso del diritto da parte del beneficiario ravvisabile solo allorchè la richiesta (di pagamento) appaia, prima facie, fraudolenta e con esclusione della buonafede da parte del beneficiario (exceptio doli) (v., ad es. Cass. Civ. n. 3552/98), in base a una prova cd. liquida, cioè di pronta soluzione.
Orbene, facendo applicazione dei principi sopra enunciati, la polizza fideiussoria prestata dall'odierna deve essere qualificata come garanzia fideiussoria CP_3
ordinaria.
Infatti, come rilevato dal primo Giudice, ancorché la polizza in questione, all'art. 5 del contratto, prevedesse che il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del e senza che la “Società” potesse godere del Parte_3
beneficio della preventiva escussione del “Contraente”, non pone alcun divieto o limite esplicito alla facoltà di opporre eccezioni, in particolare, quelle derivanti dal rapporto garantito, limitandosi, attraverso la disposizione negoziale in commento, da un lato, a stabilire “il lasso temporale” entro il quale effettuare il pagamento, e, dall'altro, a escludere il beneficium excussionis.
Ne consegue che, alla luce di quanto sopra esposto, la società garante, a fronte dell'escussione della polizza de qua da parte del beneficiario ne ha Pt_1
legittimamente eccepito l'estinzione in ragione della sopravvenuta novazione, rectius, come si dirà, sostituzione/caducazione, del rapporto obbligatorio originariamente garantito.
- Efficacia novativa/sostitutiva della convenzione urbanistica del 2010 -
Affermate la giurisdizione del Giudice Ordinario e la natura di ordinaria fideiussione della garanzia de qua con conseguente opponibilità al soggetto garantito delle eccezioni afferenti anche al rapporto sottostante (id est, convenzione urbanistica del 2004), occorre, a questo punto, valutare se, come affermato dal primo Giudice, l'originario pagina 18 di 25 rapporto giuridico-obbligatorio nascente dalla menzionata convenzione urbanistica del
2004, sia stato, oggettivamente e soggettivamente, novato/sostituito e, quindi, sia caducato, con conseguente cessazione dell'operatività della correlata garanzia.
Infatti, con il secondo motivo di impugnazione, il ha contestato le Pt_1
argomentazioni con cui il Giudice di prime cure ha attribuito alla convenzione urbanistica del 2010 efficacia novativa rispetto a quella sottoscritta nel 2004.
Ed invero, si ritiene, al riguardo, che, nella fattispecie in commento, l'uso del termine
“novazione”, nella sua più stretta accezione tecnico-giuridica, sia improprio, dovendosi, invece, più correttamente attribuire alla seconda convenzione urbanistica (anch'essa accompagnata da una nuova cessione a favore della nuova attuatrice dei beni interessati dalle previste opere infrastrutturali e di urbanizzazione), un'efficacia sostitutiva, sotto i profili oggettivo e soggettivo, della precedente convenzione urbanistica, con conseguente trasferimento, propter rem, in capo all'ultima cessionaria dei diritti e, soprattutto, degli obblighi inter partes, nonché la caducazione della garanzia che corredava la primigenia convenzione anche per carenza del consenso dell'assicuratore, così, di fatto, ceduto.
Infatti, già sotto il profilo soggettivo, ai fini di una novazione in senso stretto, occorreva, quale presupposto indefettibile, la partecipazione o, comunque, l'adesione al nuovo accordo da parte del soggetto “novato”, id est la società , che, invece, nel caso CP_3 de quo, non soltanto non vi ha preso parte, ma ne era stato addirittura tenuto all'oscuro e al quale, con riferimento all'andamento di quanto pattuito con la convenzione urbanistica del 2004, alcuna contestazione o rilievo era stato formalmente mosso dall'Ente Pubblico firmatario della nuova convenzione del 2010.
Ma, nella fattispecie in esame, non si è verificato soltanto il mero subentro di una nuova attuatrice nella titolarità della precedente convenzione urbanistica in forza di un accordo
(la convenzione del 2010) che, come infondatamente asserito dall'appellante, avrebbe rappresentato una semplice integrazione o prosecuzione della precedente convenzione, ma una vera e propria sostituzione della prima, atteso che il suo contenuto ed i suoi effetti, oltre che soggettivamente influenzati, come si dirà, in termini di responsabilità propter rem, dalla cessione a favore della nuova attuatrice dei beni immobili interessati pagina 19 di 25 dagli interventi da essa inizialmente previsti, sono stati oggetto, direttamente e indirettamente, di modifiche così profonde e rilevanti che ne hanno determinato, in concreto, il venir meno e, quindi, la sostituzione, soggettiva e sostanziale, con conseguente impossibilità di estendere al rapporto derivante dalla nuova convenzione urbanistica la garanzia che aveva rilasciato con riferimento al precedente CP_3
rapporto che, come detto, era ormai caducato per volontà dello stesso Ente Pubblico.
Infatti, come correttamente motivato dal Giudice di primo grado, la polizza fideiussoria rilasciata da in favore della si è estinta (id est, è venuta irrimediabilmente CP_3 CP_1 meno) a far data dal 31 dicembre 2009, in conseguenza dell'avvenuto subentro della
Compagnia Immobiliare S.r.l. e del mancato rinnovo, da parte di quest'ultima, della polizza fideiussoria medesima.
E ciò trova conferma nella circostanza che, nella Convenzione intercorsa nel 2010 tra il e la Compagnia Immobiliare S.r.l., la nuova attuatrice da ultimo menzionata si Pt_1
era espressamente obbligata a costituire, “a garanzia della esatta e completa osservanza delle obbligazioni assunte con la presente convenzione (…), garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di primaria compagnia, pari all'importo complessivo previsto per le opere di urbanizzazione da realizzare e/o completare, come risultanti dallo specifico progetto esecutivo e dal computo metrico ivi allegato”, senza operare riferimento alcuno alla polizza fideiussoria rilasciata da . CP_3
Al riguardo, giova ribadire che, come ripetutamente affermato dal giudice amministrativo (v. Cons. Stato, Sez. IV, 10/06/2024, n. 5152), “l'acquirente di un'area per la quale, prima dell'atto di acquisto, è stata stipulata una convenzione urbanistica per la realizzazione di opere di urbanizzazione è tenuto all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, quali ad esempio il pagamento degli oneri di urbanizzazione, la cessione gratuita di aree al la costituzione di servitù di uso Pt_1
pubblico su date aree.
Dalla convenzione urbanistica derivano, infatti, obbligazioni reali o propter rem, le quali gravano sul soggetto proprietario dell'area oggetto di convenzione”.
pagina 20 di 25 Del resto, tanto nel caso di sostituzione della convenzione, quanto di sua novazione in senso stretto, ciò avrebbe, in ogni caso, stante l'eadem ratio, un effetto estintivo delle garanzie reali originariamente prestate da terzi, in difetto di un'espressa manifestazione di volontà di tutti i contraenti volta a conservarle anche in relazione al nuovo contratto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1232 c.c., rilevando altresì come, diversamente, il nuovo accordo contemplante il mantenimento delle suddette garanzie, operi esclusivamente "inter partes", occorrendo, ai fini della loro conservazione anche verso il terzo che le aveva prestate, il consenso di quest'ultimo (per il principio, in tema di novazione, v., ad es. Cass., Sez. III, 31 marzo 2017, n. 8342).
Tale principio è stato poi ribadito dalla Corte di legittimità (Cass. Civ., n. 31956/18), secondo cui “la novazione soggettiva, le garanzie annesse al credito, compresa la fideiussione, non si estinguono, se colui che le ha prestate consente espressamente a mantenerle”.
Sotto il profilo oggettivo, deve altresì evidenziarsi come il Comune appellante, attraverso la convenzione del 2010, abbia, in concreto, negoziato ex novo l'originario rapporto giuridico-obbligatorio ed urbanistico, denominando appunto tale atto come
“nuova convenzione urbanistica”, la cui parte introduttiva fa riferimento alla Compagnia
Immobiliare quale unico “soggetto attuatore” senza alcuna menzione a quello CP_1
indicato nella convenzione del 2004, ed il cui contenuto risulta apportatore di modifiche a quello della precedente convenzione così rilevanti ed incisive da imporre l'adozione di ben tre varianti allo strumento urbanistico da attuare e il rilascio a favore del nuovo attuatore di un altrettanto nuovo permesso di costruire, il tutto corredato da una significativa proroga dei termini di esecuzione e consegna delle opere oggetto di convenzione, nonché un ragguardevole incremento dei relativi costi lievitati dagli originariamente previsti € 250.000,00 a circa € 900.000,00 in base agli elaborati progettuali allegati alla nuova Convenzione del 2010.
In ragione di quanto sopra evidenziato, quest'ultima ha, quindi, rappresentato non una mera integrazione o prosecuzione di quella del 2004, richiamata al solo fine di porla come una semplice premessa logica e cronologica, ma una sostanziale sovrapposizione, pagina 21 di 25 con valenza sostitutiva della precedente, essendo comune intenzione dei nuovi contraenti conferire al rapporto un assetto negoziale ed una disciplina radicalmente nuovi.
Del resto, chiaro sintomo di ciò è indubbiamente anche la previsione dell'impegno per il nuovo attuatore di prestare autonome garanzie fideiussorie a favore della P.A. senza effettuare rinvio alcuno a quelle in precedenza rilasciate da terzi, la cui efficacia estensiva alle obbligazioni nascenti dalla nuova Convenzione avrebbe richiesto, come sopra esposto, il necessario consenso del terzo fideiussore.
Oltretutto, per esplicita previsione negoziale, i patti già stipulati erano stati fatti salvi non in termini omnicomprensivi e, per ciò, inclusivi anche della polizza per cui è causa, ma solo nei limiti e nei termini ivi “di seguito elencati e ritrascritti”.
Inoltre, va apprezzato, nella medesima direzione argomentativa sopra indicata, anche la circostanza che pure la successiva Convenzione del 2015, anch'essa apportatrice di modifiche al rapporto urbanistico de quo, richiama soltanto la Convenzione del 2010, quale titolo negoziale disciplinante, in via esclusiva, i diritti e gli obblighi inter partes.
Quanto alle deduzioni svolte dal appellante con riferimento all'altra garanzia Pt_1 prestata da circa un'implicita accettazione da parte di quest'ultima CP_5 dell'obbligo di garantire quanto previsto dalla nuova convenzione, si ritiene che le relative argomentazioni, svolte peraltro solo in comparsa conclusionale di primo grado e poi reiterate in appello, afferenti a questioni non rilevabili d'ufficio ancorchè basate su documentazione già versata in atti, e, quindi, in fatto e diritto, nuove ed inammissibili, siano, in ogni caso, infondate in quanto, a tacer d'altro, le uniche obbligazioni garantite dalla polizza n. 2012202448089 erano quelle previste dalla convenzione del 2004, con conseguente impossibilità per il beneficiario di escutere tale garanzia nel caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dalla nuova e diversa convenzione del 2010
e dalle sue successive modificazioni, rispetto alle quali non si registra alcun coinvolgimento della menzionata garante.
Da tutto quanto sopra enunciato consegue l'inesistenza del diritto del Pt_1 appellante di escutere le caducate garanzie rilasciate dall'odierna e da CP_3
pagina 22 di 25 in relazione ad un rapporto urbanistico ed obbligatorio, quale quello nascente CP_5
dalla sostituita e, per ciò, non più esistente convenzione del 2004, e, per l'effetto,
l'impugnata sentenza deve essere, in parte qua, confermata, con condanna dell'appellante, come da dispositivo, al rimborso, in favore di tutte le altre parti, delle spese del presente grado di giudizio.
Le argomentazioni e statuizioni che precedono assorbono e, ovviamente, rendono superflua la delibazione delle restanti questioni, di rito e di merito, poste dal e Pt_1
dalle altre parti, rispettivamente, in via principale e incidentale subordinata, e ciò a prescindere da ogni considerazione circa la ritualità/completezza del contraddittorio verso la parte contumace, nonché la tempestività e ammissibilità dei gravami incidentali.
Resta, invece, da valutare la fondatezza dell'appello proposto da avverso il CP_3
capo della sentenza di primo grado nella parte in cui pone a suo carico le spese di lite sostenute dalla sua chiamata in causa benchè le domande Controparte_2
formulate nei confronti di quest'ultima, in via subordinata e a titolo di manleva, non fossero state delibate nel merito in quanto ritenute assorbite dalle altre statuizioni.
Con l'impugnazione in esame, viene, in particolare, censurata la ritenuta insussistenza tra le società e di un rapporto di garanzia, propria e/o CP_3 Controparte_2
impropria, con conseguente insussistenza, anche solo virtuale, di un rapporto giuridico- obbligatorio che rendesse necessaria o, comunque, giustificasse la chiamata in causa di quest'ultima.
Ed invero, dalle allegazioni e deduzioni svolte sul punto da , si evince che la CP_3
chiamata in causa di era stata basata su un'asserita Controparte_2
responsabilità, solidale e propter rem, di quest'ultima quale originaria cedente dei beni immobili interessati dalle opere previste dalla convenzione del 2004.
Come noto, la cessione delle aree suddette determina, rispetto al Comune contraente, una condizione di solidarietà tra le parti coinvolte nel trasferimento ai fini dell'adempimento della convenzione urbanistica.
Infatti, la natura dell'accordo stipulato con l'Ente impone che la realizzazione dello strumento attuativo debba essere assicurata, in maniera unitaria, dai lottizzatori o loro pagina 23 di 25 aventi causa, attesa l'indisponibilità dei sottesi interessi pubblici e, quindi, la non frazionabilità della sua esecuzione.
La liberazione del privato contraente dalle obbligazioni assunte in forza di convenzione urbanistica a seguito della suddetta cessione presuppone, dunque, che questa venga, a tal fine, espressamente accettata dalla P.A., con la conseguenza che, in difetto di un esplicito consenso del garantito, persiste tra cedente e cessionario un titolo di responsabilità solidale nei confronti del Pt_1
Nella fattispecie in esame, era, per ciò, ravvisabile, quantomeno sul piano virtuale, un titolo in forza del quale poter legittimamente operare, sia pure in via subordinata, la chiamata in causa, a manleva/regresso, di , la cui responsabilità, Controparte_2
come detto, non è stata, però, nel merito, delibata, neppure ai fini della c.d. soccombenza virtuale in punto di spese processuali, in quanto assorbita dalle statuizioni concernenti il rapporto principale dedotto in causa dalle altre parti.
Pertanto, in considerazione delle argomentazioni che precedono, la sentenza di primo grado, in accoglimento del gravame incidentale proposto da , deve essere, in CP_3
parte qua, riformata, disponendo tra le suddette parti, per i motivi sopra illustrati,
l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Infine, nella fattispecie in commento, in considerazione dell'integrale reiezione dell'appello principale, ricorrono anche le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, per dichiarare il Parte_1
tenuto al versamento del doppio del contributo unificato.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto dal e, per l'effetto, conferma, in Parte_1
pagina 24 di 25 parte qua, la sentenza n. 609/2020 resa dal Tribunale di Bologna, pubblicata il
15/04/2020 e notificata in data 19/5/2020.
CONDANNA
l'appellante al rimborso, in favore dei convenuti Parte_1 appellati delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 8.825,00 ciascuno, per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in parziale riforma della CP_3
suddetta sentenza.
DISPONE
tra e la compensazione delle spese di entrambi i gradi di CP_3 Controparte_2
giudizio.
DICHIARA
l'appellante tenuto, ai sensi del D.P.R. n. Parte_1
115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 28 gennaio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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