Versione
6 marzo 1992
6 marzo 1992
Art. 25. (Accesso all'attivita' degl enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE deve avvenire in conformita' dei seguenti princi'pi:
a) l'attivita' di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito e' riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle societa' di capitali nonche' le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese;
b) gli enti creditizi restano soggetti per le attivita' esercitate in Italia alla vigilanza dell'Autorita' dello Stato membro della Comunita' economica europea che ha dato l'autorizzazione, purche' ivi si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente;
c) gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attivita' siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi;
d) gli enti possono procedere alla pubblicita' relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attivita' dalla disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale, concernente l'attivita' creditizia e finanziaria;
e) dovra' essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia.
2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e nella legge 2 gennaio 1991 n. 1 .
3. In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse.
a) l'attivita' di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito e' riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle societa' di capitali nonche' le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese;
b) gli enti creditizi restano soggetti per le attivita' esercitate in Italia alla vigilanza dell'Autorita' dello Stato membro della Comunita' economica europea che ha dato l'autorizzazione, purche' ivi si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente;
c) gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attivita' siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi;
d) gli enti possono procedere alla pubblicita' relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attivita' dalla disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale, concernente l'attivita' creditizia e finanziaria;
e) dovra' essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia.
2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e nella legge 2 gennaio 1991 n. 1 .
3. In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse.
Commentari • 23
- 1. Sentenza n. 425 2000Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 9.151939
[…] che l'esercizio della delega è stato tempestivo, tenuto conto della proroga di 90 giorni contemplata dall'art. 1 della legge n. 128 del 1998 per il caso in cui il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari (40 giorni dalla data di trasmissione) venga a scadere nei 30 giorni precedenti il 22 maggio 1999 o successivamente; b) ancóra in relazione all'art. 76 Cost., che l'art. 25 della legge n. 142 del 1992 ha conferito, con norma "elastica", il potere di coordinare le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 con le altre disposizioni vigenti nella stessa "materia" (da interpretarsi in senso ampio), […]
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Giurisprudenza • 68
- 1. Corte Cost., sentenza 12/10/2007, n. 341Provvedimento: […] Il giudice a quo , onde dimostrare la violazione dell'art. 76 della Costituzione, rileva che i criteri indicati dalla norma di delega (cioè l'art. 25 della legge n. 142 del 1992, in particolare al comma 1, lettere a , b , […] 2.5. – Occorre, al riguardo, osservare che il recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva 89/646/CEE era già stato effettuato, ai sensi dell'art. 25 dell'originaria legge n. 142 del 1992, con il decreto legislativo n. 481 del 1992. […]Leggi di più...
- anatocismo bancario·
- banca e istituti di credito·
- esclusione·
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- sindacabilità·
- delegazione legislativa·
- reiezione.·
- eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza