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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9573 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7873/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7873/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHESE Parte_1 C.F._1
VA, elettivamente domiciliato in VIA MONTEVIDEO N. 5 20100 MILANO presso il difensore avv. MARCHESE VA ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA LUIGI SETTEMBRINI 5 37123 VERONA presso il difensore avv. ROSSI MARCO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
pagina 1 di 4 Per Controparte_1
In via pregiudiziale:
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 cpc per i motivi esposti in narrativa;
In via preliminare:
2. rigettare l'istanza di sospensione ex art. 649 cpc per assenza dei presupposti di legge;
Nel merito:
1. Rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che Ë creditrice nei confronti di della somma di € Controparte_2 Parte_1
15.934,30 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
2. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente di nullità integrale, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore dell'opposta di € 15.934,30 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi: a. al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria;
b. nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs 231/2002 ex art. 1284 cc dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo.
3. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 4 Opposizione ex art. 650 c.p.c. da parte di avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
12919/2022 emesso da questo tribunale in favore di passato in Controparte_1 giudicato a seguito di mancata opposizione e con termini da parte del giudice dell'esecuzione per svolgere l'opposizione suddetta, alla luce di Cass. S.U. n. 9479/2023. Si osserva quanto segue.
Sono contestate, in quanto vessatorie, tre clausole;
anzitutto la clausola che sancisce la decadenza dal beneficio del termine, asseritamente abusiva in ragione della mancanza di previsione di una preventiva messa in mora;
la clausola che sancisce la decadenza dal beneficio del termine per via del mancato pagamento di sole due rate del finanziamento;
infine, la clausola che prevede in caso di decadenza dal beneficio del termine del termine una penale del 10%.
Parte convenuta allega che l'importo richiesto con ricorso monitorio attiene solo alle somme (i contratti azionati sono due) a titolo di capitale, oltre agli interessi di mora contrattualmente previsti e maturati dalla data dell'atto di cessione in favore della ricorrente medesima. In ragione di ciò, evidenzia come l'ipotizzata abusività delle clausole non attenga all'an o al quantum del credito.
Va da sé che le prime due clausole contestate sono allora rilevanti, posto che in caso di nullità gli interessi di mora non avrebbero potuto prendere di mira l'intero capitale.
Ora, la prima clausola non può dirsi abusiva. Secondo parte ricorrente, la clausola sarebbe abusiva, perché preclude al mutuatario/consumatore di sanare e rimediare a situazioni di inadempimento non grave, determinando a suo carico una situazione eccessivamente severa, qual è la decadenza dal beneficio del termine (il cui effetto consiste nel rendere immediatamente esigibile il residuo credito). Ora, “la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale […] la disposizione suddetta è posta a favore del creditore, sicché, lungi dal potersi ritenere che la stessa operi automaticamente, al semplice verificarsi, cioè, di un inadempimento, deve opinarsi che la stessa postuli comunque, oltre alle altre condizioni ivi previste (insolvenza del debitore o avvenuta diminuzione, da parte sua, delle garanzie offerte), una manifestazione di volontà del creditore medesimo di volersene avvalere” (Cass. n. 32405/2020). Si tratta, in altri termini, di una clausola riproduttiva di una norma di legge, come tale non suscettibile di essere ritenuta abusiva. La mancata previsione di una preventiva messa in mora non può quindi integrare ragione ex se di abusività della clausola. pagina 3 di 4 Circa la clausola che sancisce la decadenza dal beneficio del termine per via del mancato pagamento di sole due rate del finanziamento, la difesa di parte opponente evidenzia come sia necessario procedere a una valutazione della gravità dell'inadempimento, tenuto conto della potenziale sproporzione delle conseguenze. In altri termini l'automaticità degli effetti della decadenza, correlati a un inadempimento che, di per sé, può non apparire esiziale, denoterebbe un'evidente sproporzione tra l'ipotetico inadempimento e le conseguenze giuridiche dello stesso. In senso contrario si osserva quanto segue. Anzitutto, il testo unico bancario (d. lgs. n. 385/1993) prevede espressamente cosa s'intenda per inadempimento grave per es. in tema di credito fondiario (cfr. art. 40); per contro, negli artt. 121 ss., disciplinanti il credito ai consumatori, il punto è totalmente ignorato. In secondo luogo, si osserva che l'art. 1819 c.c. sancisce la facoltà del mutuante di chiedere l'immediata restituzione dell'intero anche solo per effetto del mancato pagamento di una rata e “secondo le circostanze”. Ne consegue che negare il diritto alla risoluzione nel caso in cui le rate inadempiute siano state due appare smentire la stessa ricostruzione del tipo contrattuale a opera del legislatore: e si rammenta che la norma di legge e, in particolare, il diritto dispositivo appare integrare il criterio per valutare dell'abusività di una clausola. Consegue l'infondatezza del ricorso. La domanda inerente, infine, alla penale del 10% sulla somma capitale dovuta è inammissibile, in quanto la stessa non ha rilievo in merito all'an e al quantum della pretesa azionata. È ben vero che, in senso contrario, si deve osservare che non ha rilievo il fatto che il professionista abbia deciso, come nel caso di specie, di non azionarla;
ma ciò vale solo a livello di merito, ossia in sede di giudizio sulla vessatorietà o meno della clausola. Nel caso di specie, invece, il fatto che la clausola in esame non abbia rilievo sull'an o sul quantum si traduce nel fatto che la relativa domanda risulti inammissibile, tenuto conto che il giudizio sulla vessatorietà delle clausole in sede di procedimento monitorio può essere svolto (se del caso in sede di opposizione tardiva, come nel caso di specie) solo se ciò influisca sull'an o sul quantum del credito azionato. Consegue il rigetto delle domande di cui al ricorso. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 12919/2022 emesso da questo tribunale e già esecutivo DICHIARA Confermata l'esecutività del decreto Compensate le spese di lite Milano, 11 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7873/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHESE Parte_1 C.F._1
VA, elettivamente domiciliato in VIA MONTEVIDEO N. 5 20100 MILANO presso il difensore avv. MARCHESE VA ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA LUIGI SETTEMBRINI 5 37123 VERONA presso il difensore avv. ROSSI MARCO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
pagina 1 di 4 Per Controparte_1
In via pregiudiziale:
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 cpc per i motivi esposti in narrativa;
In via preliminare:
2. rigettare l'istanza di sospensione ex art. 649 cpc per assenza dei presupposti di legge;
Nel merito:
1. Rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che Ë creditrice nei confronti di della somma di € Controparte_2 Parte_1
15.934,30 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
2. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente di nullità integrale, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore dell'opposta di € 15.934,30 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi: a. al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria;
b. nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs 231/2002 ex art. 1284 cc dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo.
3. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 4 Opposizione ex art. 650 c.p.c. da parte di avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
12919/2022 emesso da questo tribunale in favore di passato in Controparte_1 giudicato a seguito di mancata opposizione e con termini da parte del giudice dell'esecuzione per svolgere l'opposizione suddetta, alla luce di Cass. S.U. n. 9479/2023. Si osserva quanto segue.
Sono contestate, in quanto vessatorie, tre clausole;
anzitutto la clausola che sancisce la decadenza dal beneficio del termine, asseritamente abusiva in ragione della mancanza di previsione di una preventiva messa in mora;
la clausola che sancisce la decadenza dal beneficio del termine per via del mancato pagamento di sole due rate del finanziamento;
infine, la clausola che prevede in caso di decadenza dal beneficio del termine del termine una penale del 10%.
Parte convenuta allega che l'importo richiesto con ricorso monitorio attiene solo alle somme (i contratti azionati sono due) a titolo di capitale, oltre agli interessi di mora contrattualmente previsti e maturati dalla data dell'atto di cessione in favore della ricorrente medesima. In ragione di ciò, evidenzia come l'ipotizzata abusività delle clausole non attenga all'an o al quantum del credito.
Va da sé che le prime due clausole contestate sono allora rilevanti, posto che in caso di nullità gli interessi di mora non avrebbero potuto prendere di mira l'intero capitale.
Ora, la prima clausola non può dirsi abusiva. Secondo parte ricorrente, la clausola sarebbe abusiva, perché preclude al mutuatario/consumatore di sanare e rimediare a situazioni di inadempimento non grave, determinando a suo carico una situazione eccessivamente severa, qual è la decadenza dal beneficio del termine (il cui effetto consiste nel rendere immediatamente esigibile il residuo credito). Ora, “la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale […] la disposizione suddetta è posta a favore del creditore, sicché, lungi dal potersi ritenere che la stessa operi automaticamente, al semplice verificarsi, cioè, di un inadempimento, deve opinarsi che la stessa postuli comunque, oltre alle altre condizioni ivi previste (insolvenza del debitore o avvenuta diminuzione, da parte sua, delle garanzie offerte), una manifestazione di volontà del creditore medesimo di volersene avvalere” (Cass. n. 32405/2020). Si tratta, in altri termini, di una clausola riproduttiva di una norma di legge, come tale non suscettibile di essere ritenuta abusiva. La mancata previsione di una preventiva messa in mora non può quindi integrare ragione ex se di abusività della clausola. pagina 3 di 4 Circa la clausola che sancisce la decadenza dal beneficio del termine per via del mancato pagamento di sole due rate del finanziamento, la difesa di parte opponente evidenzia come sia necessario procedere a una valutazione della gravità dell'inadempimento, tenuto conto della potenziale sproporzione delle conseguenze. In altri termini l'automaticità degli effetti della decadenza, correlati a un inadempimento che, di per sé, può non apparire esiziale, denoterebbe un'evidente sproporzione tra l'ipotetico inadempimento e le conseguenze giuridiche dello stesso. In senso contrario si osserva quanto segue. Anzitutto, il testo unico bancario (d. lgs. n. 385/1993) prevede espressamente cosa s'intenda per inadempimento grave per es. in tema di credito fondiario (cfr. art. 40); per contro, negli artt. 121 ss., disciplinanti il credito ai consumatori, il punto è totalmente ignorato. In secondo luogo, si osserva che l'art. 1819 c.c. sancisce la facoltà del mutuante di chiedere l'immediata restituzione dell'intero anche solo per effetto del mancato pagamento di una rata e “secondo le circostanze”. Ne consegue che negare il diritto alla risoluzione nel caso in cui le rate inadempiute siano state due appare smentire la stessa ricostruzione del tipo contrattuale a opera del legislatore: e si rammenta che la norma di legge e, in particolare, il diritto dispositivo appare integrare il criterio per valutare dell'abusività di una clausola. Consegue l'infondatezza del ricorso. La domanda inerente, infine, alla penale del 10% sulla somma capitale dovuta è inammissibile, in quanto la stessa non ha rilievo in merito all'an e al quantum della pretesa azionata. È ben vero che, in senso contrario, si deve osservare che non ha rilievo il fatto che il professionista abbia deciso, come nel caso di specie, di non azionarla;
ma ciò vale solo a livello di merito, ossia in sede di giudizio sulla vessatorietà o meno della clausola. Nel caso di specie, invece, il fatto che la clausola in esame non abbia rilievo sull'an o sul quantum si traduce nel fatto che la relativa domanda risulti inammissibile, tenuto conto che il giudizio sulla vessatorietà delle clausole in sede di procedimento monitorio può essere svolto (se del caso in sede di opposizione tardiva, come nel caso di specie) solo se ciò influisca sull'an o sul quantum del credito azionato. Consegue il rigetto delle domande di cui al ricorso. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 12919/2022 emesso da questo tribunale e già esecutivo DICHIARA Confermata l'esecutività del decreto Compensate le spese di lite Milano, 11 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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