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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/07/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1749/2021, avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
TRA
c.f. , rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Antonio Cristiano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lamezia
Terme (CZ) alla Via Venezia n. 4;
- parte opponente -
E
p.i. ( c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti per atto Notaio Dott.ssa del 28.5.2020, Persona_1 rep. 2496, racc. n. 909, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, con studio in La Spezia
(SP), alla Via Fontevivo n. 21/N e con domicilio eletto in La Spezia (SP), alla Via Paolo
Emilio Taviani n. 170;
- parte opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti congiuntamente, con note scritte autorizzate depositate telematicamente, hanno rinunciato agli atti del giudizio con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 345/2021 emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme, per l'importo di € 20.060,14 oltre interessi per come richiesti e spese della fase monitoria.
Nel merito deduceva:
1. l'assenza di prova certa del credito ingiunto;
2. il difetto di legittimazione sostanziale della parte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario;
3. prova del finanziamento, anatocismo e usura;
4. prescrizione;
5.
Interessi moratori artt. 1227 e 1384 c.c. ;
6. onere d'introduzione della mediazione. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite.
Si costituiva parte opposta con comparsa di costituzione e risposta che impugnava e contestava la domanda avversaria e concludeva come in atti. In corso di causa veniva effettuata da parte del G.I. una proposta transattiva.
All'odierna udienza, le parti hanno chiesto congiuntamente la rinuncia agli atti del giudizio, con compensazione delle spese.
La causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini stante la richiesta di estinzione avanzata dalle parti in modo congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare domanda è procedibile essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.
Va osservato in termini generali che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessità di accettazione della controparte ed estingue l'azione.
Diversamente la rinuncia agli atti del giudizio può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306
c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte (Cass. Civ. n. 2572/98, che evidenzia, ancora, come la rinunzia alla domanda si contrapponga, altresì, anche alla disposizione negoziale del diritto in contesa, che costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso;
cfr. anche Cass. Civ. nn. 140/2002, 1439/2002).
Passando al caso che ci occupa, considerato che tra le parti hanno richiesto congiuntamente la rinuncia agli atti del giudizio, può essere pronunciata la declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona Giudice Onorario dott.ssa
Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa iscritta al R.G.
n.1749/2021, pendente tra - parte opponente- contro Parte_1 Controparte_1
( ), in persona del rappresentante legale pro tempore, - parte opposta-,
[...] Controparte_2 ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) estingue il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (D.I. n. 345/2021);
b) compensa le spese;
Lamezia Terme, 16.7.2025.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Maria Leone
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1749/2021, avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
TRA
c.f. , rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Antonio Cristiano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lamezia
Terme (CZ) alla Via Venezia n. 4;
- parte opponente -
E
p.i. ( c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti per atto Notaio Dott.ssa del 28.5.2020, Persona_1 rep. 2496, racc. n. 909, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, con studio in La Spezia
(SP), alla Via Fontevivo n. 21/N e con domicilio eletto in La Spezia (SP), alla Via Paolo
Emilio Taviani n. 170;
- parte opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti congiuntamente, con note scritte autorizzate depositate telematicamente, hanno rinunciato agli atti del giudizio con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 345/2021 emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme, per l'importo di € 20.060,14 oltre interessi per come richiesti e spese della fase monitoria.
Nel merito deduceva:
1. l'assenza di prova certa del credito ingiunto;
2. il difetto di legittimazione sostanziale della parte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario;
3. prova del finanziamento, anatocismo e usura;
4. prescrizione;
5.
Interessi moratori artt. 1227 e 1384 c.c. ;
6. onere d'introduzione della mediazione. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite.
Si costituiva parte opposta con comparsa di costituzione e risposta che impugnava e contestava la domanda avversaria e concludeva come in atti. In corso di causa veniva effettuata da parte del G.I. una proposta transattiva.
All'odierna udienza, le parti hanno chiesto congiuntamente la rinuncia agli atti del giudizio, con compensazione delle spese.
La causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini stante la richiesta di estinzione avanzata dalle parti in modo congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare domanda è procedibile essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.
Va osservato in termini generali che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessità di accettazione della controparte ed estingue l'azione.
Diversamente la rinuncia agli atti del giudizio può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306
c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte (Cass. Civ. n. 2572/98, che evidenzia, ancora, come la rinunzia alla domanda si contrapponga, altresì, anche alla disposizione negoziale del diritto in contesa, che costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso;
cfr. anche Cass. Civ. nn. 140/2002, 1439/2002).
Passando al caso che ci occupa, considerato che tra le parti hanno richiesto congiuntamente la rinuncia agli atti del giudizio, può essere pronunciata la declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona Giudice Onorario dott.ssa
Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa iscritta al R.G.
n.1749/2021, pendente tra - parte opponente- contro Parte_1 Controparte_1
( ), in persona del rappresentante legale pro tempore, - parte opposta-,
[...] Controparte_2 ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) estingue il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (D.I. n. 345/2021);
b) compensa le spese;
Lamezia Terme, 16.7.2025.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Maria Leone
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