a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1.
(( 1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento e' sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformita' al disposto dell' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 . )) 2. E' fatta salva per il cessionario la facolta' di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile .
3. E' fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.