Versione
12 marzo 1991
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22 febbraio 2014
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Art. 5. Efficacia della cessione nei confronti dei terzi 1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione e' opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1.
(( 1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento e' sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformita' al disposto dell' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 . )) 2. E' fatta salva per il cessionario la facolta' di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile .
3. E' fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1.
(( 1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento e' sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformita' al disposto dell' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 . )) 2. E' fatta salva per il cessionario la facolta' di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile .
3. E' fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.
Commentari • 24
- 1. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/ · 13.591581
[…] La Corte ha altresì escluso l'applicabilità ai casi di sospensione del contratto di finanziamento bancario della disciplina dettata dall'art. 97, comma 14, CCII, nutrendo dubbi sulla possibilità di invocare a tali contratti (aventi natura di finanziamento) l'art. 5 della legge 52/1991, trattandosi di una disciplina dettata per le cessioni di crediti di massa come il factoring, aventi causa vendendi. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 182
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 06/03/2023, n. 762Provvedimento: […] In ordine alla questione sub b), trattasi di censura sollevata in via del tutto ipotetica e che, comunque, è relativa ai rapporti interni fra il Parte_4 e il CP_6 e non a quelli intercorrenti tra quest'ultimo e il debitore ceduto. 2 3 Anche le norme citate dall'appellante - in particolare: gli artt. 5 e 7 Legge 52/1991 - non appaiono pertinenti al rapporto contrattuale controverso, essendo relative all'efficacia della 2 L'art. 5 Legge 52/1991 - rubricato “Efficacia delle cessioni nei confronti dei terzi” - così recita:Leggi di più...
- inefficacia cessione·
- violazione correttezza commerciale·
- art. 13 D.P.R. 115/2022·
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- contratto di factoring·
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- art. 634 c.p.c.