Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 03/03/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Molise |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent.3/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
IL GIUDICE MONOCRATICO DELLE PENSIONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 4027/PC del registro di Segreteria, promosso dal SI SI, c.f. IS, nato a [...] ed ivi residente in via SI, n. SI, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Barile c.f. [...], presso il cui studio legale elegge domicilio a Campobasso, in via D’Amato, n. 2. Il legale indica per le comunicazioni l’indirizzo pec nicola.barile@pec.it, oltre al fax 0874/1891143;
contro l'Istituto nazionale di previdenza sociale, in persona del legale rappresentante p.t., via Ciro il Grande, n. 21 a Roma;
nonché contro l'Istituto nazionale di previdenza sociale – sedi provinciali di Isernia e Campobasso, in persona dei legali rappresentanti p.t., via xxiv maggio, n.
251, Isernia e via Zurlo, n. 8, Campobasso, rappresentato e difeso dall’Avv.
LA ST (c.f. [...]- pec avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del 23/1/2023, rep.
37590/7131, per notar Roberto Fantini di Roma, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Zurlo, n. 11.
pag. 2 di 8 Visti il ricorso introduttivo, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;
Uditi – all’udienza del 18/2/2026, svoltasi con l’assistenza del segretario funzionario ZI HI – l’avv. Nicola Barile per il ricorrente, nonché l’avv. Michela Di Iorio, in sostituzione dell’avv. LA ST, per l’Istituto previdenziale;
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso trasmesso alla Segreteria a mezzo deposito telematico del 4/7/2024, il sig. SI SI – ex cantoniere presso l’Anas – ha adito la Sezione per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione della pensione privilegiata ex art. 33, r.d.l. n. 680/1938 in una categoria tabellare superiore alla VI, attualmente in godimento, con la contestuale condanna dell’Istituto previdenziale al ricalcolo e riliquidazione della suddetta pensione, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa “o da altra data che si riterrà di giustizia”.
Collocato in quiescenza, egli ha visto riconosciuto il proprio diritto alla pensione privilegiata in forza della sent. n. 60/2018 di questa Sezione, a decorrere dal 9/7/2007, per le patologie “a) Broncopatia cronico ostruttiva […]
b) [spondiloartrosi] a lieve deficit funzionale”, ascritte come detto alla categoria VI della Tab. A di cui al d.p.r. n. 834/1981.
In seguito al riferito peggioramento delle proprie condizioni di salute, il sig. SI ha presentato, in data 28/7/2022, domanda per il riconoscimento dell’aggravamento della patologia ai fini della pensione privilegiata e, in data 30/9/2022, un’ulteriore domanda per l’accertamento dell’invalidità pag. 3 di 8 civile e della condizione di handicap, ex l. n. 104/92.
Ha riferito che, da un lato, la Commissione medica per l’invalidità civile ha riconosciuto una gravità del 100 per cento alle patologie “Fibrosi polmonare. Bpco. Stenosi lombare con spondilodiscoartrosi del rachide. Osas in trattamento con c-pap. Esiti di rottura della cuffia dei rotatori della spalla dx. Poliartrosi ad impegno funzionale e ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Incontinenza” (con verbale del 27/10/2022).
Dall’altro lato, la Commissione medica di verifica presso il Mef, con verbale del 15/3/2023, pur riconoscendo le suddette patologie inerenti alla causa di servizio, ne ha confermato l’ascrizione alla VI categoria tabellare.
Conseguentemente, l’Inps ha rigettato la domanda di riconoscimento dell’aggravamento, con provvedimento prot. n. 9400 del 6/8/2023.
Il sig. SI ha impugnato in via amministrativa, in data 26/9/2023, il diniego opposto dall’Inps.
Non avendo ottenuto la definizione dell’impugnazione entro il termine di 90 giorni, si è dunque determinato a proporre il ricorso oggi in discussione. Ha dunque sostenuto che sarebbe provato agli atti che le patologie da lui sofferte, dipendenti dalla sua attività di cantoniere per l’Anas, “abbiano portato ad un peggioramento dello stato di salute dello stesso rispetto a quello osservato dalla Ctu del 2019, tale da dovergli riconoscere il diritto alla revisione della pensione privilegiata ex art. 33 RDL n.680/38 già in godimento. E del resto la scienza medica è concorde nel ritenere le predette patologie non certo di natura regressiva, ma anzi soggette a progressivi ed inevitabili peggioramenti”.
Ha concluso chiedendo che “voglia la Ecc.ma Corte adita, previ nuovi e pag. 4 di 8 più accurati accertamenti sanitari, accogliere la presente richiesta: 1) previa disapplicazione di ogni atto e/o documento correlato e/o presupposto, accertare e dichiarare che le patologie sofferte dal ricorrente sono tali da ottenere il riconoscimento di una pensione privilegiata ex art. 33 RDL n.680/38 in una categoria superiore alla 6a a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento o da altra data che si riterrà di giustizia; 2) per l'effetto accertare e dichiarare il pieno diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata ex art. 33 RDL n.680/38 in una categoria superiore alla 6a a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento o da altra data che si riterrà di giustizia; 3) sempre per l'effetto, condannare l'Inps […] al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione privilegiata al ricorrente ex art. 33 RDL n.680/38 a far data dalla domanda amministrativa o da altra data che si riterrà di giustizia”. Ha richiesto, in via istruttoria, “ammettersi C.T.U. per la determinazione delle patologie sofferte dal ricorrente”.
Con comparsa trasmessa mediante deposito telematico in data 1/12/2024, si è costituito l’Inps, affermando l’“insussistenza del diritto per insussistenza dei presupposti sanitari”.
Ripercorsi i fatti, ha evidenziato il carattere vincolante del parere medico espresso dal Comitato tecnico per le pensioni privilegiate, di talché all’Istituto non residuerebbe alcun margine di discrezionalità nel discostarsene. Richiamando gli esiti del verbale della Commissione, dunque, ha concluso per la legittimità del provvedimento di diniego. Ha citato, in proposito, giurisprudenza amministrativa e di legittimità.
Ha concluso chiedendo di “respingere il ricorso perché infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Con ordinanza n. 16/2024, resa all’esito dell’udienza del 18/12/2024, pag. 5 di 8 è stato ordinato “al Collegio medico legale del Ministero della Difesa – Sezione speciale presso la Corte dei conti, acquisita tutta la documentazione medica ed amministrativa presente nel fascicolo, ed effettuata una visita di controllo, anche per delega, se ritenuta necessaria, di dare risposta al seguente quesito: “se le patologie «Broncopatia cronica ostruttiva con frequenti riacutizzazioni» e «Artrosi della colonna vertebrale, artrosi delle articolazioni delle mani e dei piedi», sofferte dal sig. SI SI, siano aggravate in misura da richiedere un inquadramento tabellare diverso dall’attuale («Complessivamente : Tab A Cat 6°», v. verbale della commissione medica di verifica di Campobasso, in data 15/3/2023) e se del caso quale” ASSEGNA Al collegio medico legale del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti, il termine di gg. 150, dalla comunicazione della presente ordinanza, per redigere relazione scritta FISSA per la prosecuzione, l'udienza del 9/7/2025”.
Con ordinanza fuori udienza n. 6/2025, preso atto che il parere non era ancora stato depositato, è stata fissata l’udienza del 17/12/2025 per il completamento degli adempimenti istruttori e la prosecuzione della discussione.
Con ordinanza fuori udienza n. 8/2025, preso atto che il parere non era ancora stato depositato, è stata fissata l’udienza del 14/1/2026 per il completamento degli adempimenti istruttori e la prosecuzione della discussione.
Con decreto monocratico in data 13/1/2026, la trattazione del giudizio è stata rinviata all’udienza odierna, per ragioni legate all’agibilità dei locali della Sezione.
All’udienza del 18/2/2026, sono comparsi l’avv. Nicola Barile, per il ricorrente, nonché l’avv. Michela Di Iorio, in sostituzione dell’avv. LA pag. 6 di 8 ST, per l’Istituto previdenziale. Entrambi hanno argomentato come da verbale, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi delle cui conclusioni hanno chiesto l’accoglimento.
Considerato in
DIRITTO
La domanda è fondata e pertanto va accolta.
Gli esiti dell’accertamento medico legale hanno infatti accertato un complessivo, cronico aggravamento della condizione sanitaria del ricorrente.
Si legge, in particolare, nel parere definitivo che “la patologia sofferta dal sig.
SI IS [Broncopatia cronica ostruttiva con frequenti riacutizzazioni],
ascritta a VII Categoria di Tabella A, risulta aggravata in [BPCO al III Stadio GOLD con iniziale interessamento fibrotico polmonare in soggetto eupnoico a riposo], corrispondente ad una V Categoria di Tabella A. Al contrario, l’infermità [Artrosi della colonna vertebrale, artrosi delle articolazioni delle mani e dei piedi], meglio definibile in diagnosi come [Spondilouncoartrosi diffusa del rachide associata a discopatia protrusiva cervicale (C3-C7) e lombosacrale (L2-S1) con segni EMG di sofferenza neurogena cronica di grado moderato nei territori L4-L5-S1 a destra ed L5 a sinistra, in soggetto con artropatia delle estremità a lieve impegno funzionale] non risulta, in termini anatomo-disfunzionali, aggravata rispetto alla già riconosciuta VII Categoria, Tabella A. Complessivamente, effettuato il cumulo delle infermità/menomazioni in discussione ne risulta una ascrivibilità in IV categoria rispetto alla precedente Tab A Cat VI ascritta al verbale dalla Commissione medica di verifica di Campobasso, in data 15/3/2023”.
Le motivazioni espresse nel parere del c.m.o. appaiono chiare, esaustive sotto il profilo tecnico e logicamente motivate, anche con riferimento pag. 7 di 8 alle osservazioni presentate dal c.t.p. del sig. SI.
Pertanto, va dichiarato il suo diritto al ricalcolo della pensione privilegiata, da inquadrarsi nella categoria IV, per le patologie “Broncopatia cronica ostruttiva con frequenti riacutizzazioni” e “Artrosi della colonna vertebrale, artrosi delle articolazioni delle mani e dei piedi”.
L’Istituto previdenziale, effettuato il ricalcolo, corrisponderà al ricorrente le differenze sulle mensilità arretrate, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (28/7/2022). Su tali ratei spettano al sig.SI gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi
(v. SS.RR. Corte dei conti, sent. n. 10/2002/QM).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la precisazione – ai fini esecutivi – che la somma liquidata al ricorrente va distratta in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, Giudice monocratico delle pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara il diritto del sig. SI SI alla pensione privilegiata di categoria IV per le patologie “Broncopatia cronica ostruttiva con frequenti riacutizzazioni”
e “Artrosi della colonna vertebrale, artrosi delle articolazioni delle mani e dei piedi”
da lui sofferte.
Condanna l’Istituto previdenziale al ricalcolo del trattamento attualmente in erogazione, in conformità con l’aggravamento tabellare accertato, pag. 8 di 8 ed alla corresponsione delle differenze sui ratei pregressi, dalla data di presentazione della domanda amministrativa (28/7/2022).
Su tali ratei, spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi (v. SS.RR. Corte dei conti, sent. n. 10/2002/QM).
Condanna altresì l’Istituto al pagamento delle spese in favore del sig.
SI, che si liquidano in euro 1000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese come per legge.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, disponendo l’annotazione ex art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 18/2/2026.
Il giudice
UI OC
(firmato digitalmente)
Depositata in segreteria il 3 marzo 2026 F.to Il Responsabile della Segreteria
SA LO
(firmato digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del Giudice, emesso ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del suesteso provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricor- rente o, se esistenti, di dante o aventi causa o di persone comunque interes- sate ivi riportate. Il Responsabile della Segreteria SA LO