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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/12/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio
e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 585/2025 vertente
TRA
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Armando Barone, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 4.05.2025 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 9.10.2018 nel Comune di
AT (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.101, P. II, Serie A, anno 2018; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che dopo diversi anni di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, giusta sentenza di separazione consensuale n. 1686/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 09/07/2024, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Fissata l'udienza del 2.12.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale dell'8.05.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di voler divoziare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dal procuratore costituito, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta sentenza di separazione consensuale n. 1686/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 9.07.2024 e che, a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento, sino a quella di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, sottoscritto dalle parti, per come confermate con le dichiarazioni allegate alle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(C.F. e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), sposatisi il 9.10.2018 nel Comune di AT (SA), atto C.F._2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.101, P. II,
Serie A, anno 2018, alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, sottoscritto dalle parti, confermate con le dichiarazioni allegate alle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di AT (SA), per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge
1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio
e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 585/2025 vertente
TRA
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Armando Barone, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 4.05.2025 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 9.10.2018 nel Comune di
AT (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.101, P. II, Serie A, anno 2018; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che dopo diversi anni di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, giusta sentenza di separazione consensuale n. 1686/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 09/07/2024, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Fissata l'udienza del 2.12.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale dell'8.05.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di voler divoziare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dal procuratore costituito, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta sentenza di separazione consensuale n. 1686/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 9.07.2024 e che, a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento, sino a quella di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, sottoscritto dalle parti, per come confermate con le dichiarazioni allegate alle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(C.F. e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), sposatisi il 9.10.2018 nel Comune di AT (SA), atto C.F._2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.101, P. II,
Serie A, anno 2018, alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, sottoscritto dalle parti, confermate con le dichiarazioni allegate alle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di AT (SA), per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge
1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire