Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/04/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5237/2019promossa da:
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
C.F. , tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Francesco Di Parte_4 C.F._4
Ciollo, presso di lui elett.te dom.ti in Latina, Via Carducci n7 per procura in calce al ricorso introduttivo
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
, C.F. ) e Parte_5 CodiceFiscale_5 [...]
CF ) rapp.ti e difesi dall'Avv. Salvatore Parte_6 CodiceFiscale_6
Bruschini presso il medesimo elettivamente domiciliati in Nettuno, Via Colombo N° 3 per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE CONVENUTA
OGGETTO: MERITO POSSESSORIO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 novembre 2024, i procuratori
1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con ricorso iscritto in data 1/10/2019, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e introducevano innanzi all'intestato Tribunale, nei
[...] Parte_4
confronti di e di il giudizio di merito ex art. 703 Parte_5 Parte_6
IV co. Cpc susseguente al ricorso per manutenzione ex art. 1170 cc nel possesso iscritto al RG 4381/2018 deciso con ordinanza di rigetto del 21 luglio 2019.
I ricorrenti chiedevano nelle conclusioni al Tribunale adito:
“Accerti e dichiari che , e , sopra Parte_5 Parte_6
generalizzati , in concorso tra loro , in data 26 giugno hanno posto in essere un grave episodio di turbativa del possesso, procedendo ad intercludere per circa due ore il passaggio carrabile ai ricorrenti e che , si è sempre rifiutata di ripristinare Parte_5
il manto stradale, con malta cementizia, limitando il comodo passaggio, così come raffigurato dalla foto (all. n 10) allegata e nel contempo ha minacciato di procedere all'interclusione delle abitazioni dei ricorrenti, mediante la recinzione di parte della sede stradale, così come risulta dalla nota a firma del CTU in data 19 luglio 2018, ( all. n 9) allegata. Conseguentemente si chiede condannarsi la sig.ra di a ripristinare Pt_5 Pt_5 il manto stradale mediante l'espandimento di malta cementizia sull'area oggetto delle operazioni peritali, meglio descritta nella foto, all. n 10, e nel contempo ad astenersi per il futuro dal porre in essere la minaccia di intercludere l'accesso carrabile dei ricorrenti alle loro abitazioni site in Sperlonga, Via Prov.le per Fondi n 15 , mediante recinzione della più volte richiamata area triangolare .”
A sostegno della domanda si deduceva che la sig.ra , con il patrocinio del Parte_5
proprio legale con atto di diffida del 20 aprile 2018, aveva minacciato i ricorrenti di voler recintare un'area a forma triangolare, non identificata catastalmente, non frazionata e da sempre facente parte di una porzione della strada di accesso alle loro abitazioni site in
Sperlonga, Via Prov.le per Fondi n 15 , richiamando erroneamente la sentenza del
Tribunale di Latina n 796/2005, così come modificata dalla Corte di Appello con la sentenza n 4659/2012, con la pretesa di non dover ricorrere ad esecuzione forzata. Veniva inoltre dedotto che tale diffida veniva contestata deducendo che quanto preannunciato con la predetta diffida era idoneo ad integrare una fattispecie di rilevanza penale ed una turbativa del possesso della servitù di accesso alla loro abitazione, non essendo consentito di poter turbare violentemente il possesso di cose immobili altrui.
2 Si deduceva nel ricorso dopo tale atto di controdiffida la non aveva dato corso Pt_5
ad alcun ulteriore atto lesivo del possesso esercitato dai ricorrenti, fino al giorno 26 giugno
2018, nel corso delle operazioni peritali delegate dal GE dott.ssa nel corso del Per_1 giudizio RG n 4191/2016 , al CTU l'ing. a cui conferiva il quesito di verificare Per_2 se al di sotto dell'area triangolare erano presenti delle tubazioni;
si esponeva che in tale occasione, , figlio della sig.a , dimostrando di aver in animo Parte_6 Parte_5
la commissione di atti lesivi del possesso esercitato dai ricorrenti, aveva provveduto a posizionare due telecamere predisposte per riprendere le operazioni peritali e che solo grazie all'intervento dei Carabinieri veniva spostato l'orientamento delle stesse con il rifiuto però a far cancellare le riprese di persone e cose già eseguite, in violazione della privacy dei presenti. Veniva inoltre evidenziato che ad un certo punto delle operazioni peritali il dott. , in modo arbitrario ordinava a un operaio di posizionare quattro Parte_6
pali di ferro sul limite dello scavo, con il chiaro intento di impedire ai ricorrenti di accedere alle loro abitazioni, così come documentato da rilievi fotografici, pali rimossi a seguito dell'intervento dei Carabinieri, rendendosi nuovamente la strada percorribile, senza però procedere a ripristinare la pista carrabile, con un battuto di calcestruzzo. Veniva inoltre dedotto dai ricorrenti che, secondo quanto riferito dal CTU con nota del 19 luglio 2018 , il legale della aveva ribadito che l'area in questione era di esclusiva proprietà Pt_5
della sua assistita, che la domanda di costituzione di diritto di passaggio sulla predetta area avanzata dalla controparte era stata rigettata con sentenza definitiva ed era è intenzione della dott.ssa esercitare il diritto di recintare detta area . Pt_5
Si sosteneva pertanto nel ricorso che la sig.ra , in concorso con il figlio Pt_5 [...]
, avevano posto in essere una turbativa del possesso della servitù di passaggio Parte_6
esercitata, pacificamente e indisturbatamente, almeno da trenta anni dai ricorrenti per poter accedere alle loro abitazioni, attraverso i seguenti atti : a) l'inoltro dell'atto di diffida sopra richiamato;
b) l'installazione dei paletti nel corso delle operazioni peritali del 26 giugno
2018, a delimitazione dell'area oggetto delle operazioni peritali;
c) il rifiuto di ripristinare il manto stradale in calcestruzzo;
d) il proposito di recintare la predetta area in modo da intercludere il passaggio carrabile ai ricorrenti per raggiungere le loro abitazioni.
Conseguentemente l'azione di manutenzione veniva esperita dai ricorrenti sia per conseguire la dichiarazione di illegittimità della passata interclusione del passaggio, durata quasi due ore, nel corso delle operazioni peritali del 26 giugno 2018, che per conseguire il ripristino del manto stradale, visto il rifiuto ufficializzato dal CTU con la nota del 19 luglio
2018 ed altresì in via preventiva visto il proposito di intercludere dalla via pubblica delle
3 abitazioni dei ricorrenti, così come esternato con due atti ufficiali, l'atto di diffida e la nota del ctu del 19-07-2018 ed attuata materialmente nel corso delle operazioni peritali del 26- 06-2018, a fronte di tale precisa minaccia di compromissione del possesso esercitato sulla strada per cui è causa, considerato che tale minaccia era stata esternata in modo da ritenere concreto la minacciata possibile chiusura della strada
Nell'interesse dei ricorrenti si assumeva che il giudicato formatosi sui provvedimenti giudiziali intervenuti tra le parti ( la sentenza n. 796/2005-Tribunale Ordinario di Latina
e la parziale riforma con sentenza n.4659/2012-Corte d'Appello di Roma) non faceva menzione della sussistenza di una servitù di passaggio in favore dei ricorrenti sulla striscia di terreno triangolare di circa 7 mq di proprietà della ed oggetto dei fatti Pt_5
di causa e non aveva interdetto il transito dei ricorrenti sulla predetta zona.
Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda in quanto inammissibile ed infondata.
Venivano ripercorse le vicende giudiziarie tra le parti, deducendo che con due distinti atti di citazione, poi riuniti, aveva convenuto in giudizio avanti alla Parte_5
Pretura Circondariale di Latina, Sezione Distaccata di Fondi, gli odierni ricorrenti nonché le Sigg.re e esponendo di essere proprietaria del Parte_7 Parte_8
lotto di terreno sito in Sperlonga, Contrada Salette, in Catasto alla partita 1121, foglio 8, part. 170 e lamentando che i convenuti senza averne diritto esercitavano il passaggio su due distinte aree del lotto suindicato e precisamente su: A)- area a forma triangolare posta a Sud, antistante il cancello di ingresso alla sua proprietà; B)- altra area sita al lato Ovest adiacente tutto il muretto di confine su quel lato. Pertanto di Pt_5 Parte_5
chiedeva che venisse accertata la libertà del suo fondo da servitù di passaggio a favore dei lotti vicini e che venisse ordinato ai convenuti la cessazione di tale illegittimo transito, autorizzando essa attrice alla recinzione del suo lotto comprendendovi le aree in questione.
Si esponeva che costituendosi in giudizio i convenuti instavano per il rigetto della domanda di negatoria servitutis proposta dall'attrice ed avanzavano domanda riconvenzionale per la costituzione di servitù prediale di passaggio sulle predette aree per usucapione.
Si deduceva altresì che il Tribunale di Latina con la sentenza N°796/2005 in accoglimento della domanda attrice dichiarava l'inesistenza di servitù di passaggio sulle predette aree, rigettava la domanda riconvenzionale di costituzione della servitù di passaggio avanzata dai convenuti che venivano condannati altresì alla rimozione della griglia e delle tubazioni interrate realizzate nella prima delle anzidette aree. Si esponeva inoltre che la Corte di
4 Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di negatoria servitutis limitatamente all'area posta ad Ovest del lotto dell'attrice (negando che l'edificazione del muro di confine su quel lato fosse stata arretrata rispetto alla linea di confine, come sostenuto dall'attrice), lasciando immutate le statuizioni della sentenza di primo grado riguardanti l'area posta a Sud del lotto della di , quelle Parte_5
riguardanti il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti ed infine il capo della sentenza che condannava i convenuti alla rimozione della griglia e delle tubazioni interrate realizzate nell'area in questione.
Si dava inoltre conto che con ordinanza del 20.10.2017 – 31.01.2018 la Corte di
Cassazione rigettava il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello determinando la formazione del giudicato e l'irrevocabilità di quanto stabilito nelle sentenze di primo e secondo grado.
Nell'interessi dei resistenti si deduceva che solo dopo il passaggio in giudicato delle suindicate decisioni, che aveva posto fine ad un contenzioso di ultraventennale durata, la dott.ssa di con atto di diffida notificato l'8.5.2018 aveva intimato Pt_5 Parte_5
alle controparti la cessazione di tale illegittimo passaggio sulla predetta area a forma triangolare, meglio individuata dal ctu Ing. nel giudizio sopra menzionato, come Per_2
disposto nella sentenza del Tribunale di Latina non riformata per quanto atteneva detta area da quella della Corte di Appello di Roma.
Si assumeva che, pertanto, i ricorrenti invocavano la tutela possessoria della servitù di passaggio pur conoscendo l'inesistenza di alcuna servitù sull'anzidetta area, essendo stata accolta la domanda di negatoria servitutis avanzata dall'attrice e rigettata la loro domanda di costituzione di servitù di passaggio sull'area in questione.
Si esponeva inoltre che, ricevuta la notifica di un atto di precetto, i ricorrenti avevano proposto un'opposizione all'esecuzione avanti alla Sezione Distaccata di Terracina al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione che veniva rigettata dal G.E. dott. con Per_3
l'ordinanza 4.10.2014, confermata in sede di reclamo collegiale. Si dava conto che i ricorrenti proponevano una seconda opposizione all'esecuzione fondata sulle medesime argomentazioni reiterando la richiesta di sospensione dell'esecuzione che veniva anch'essa rigettata dal G.E. dott.ssa Serino con ordinanza 27.04.2016. Veniva dato conto della proposizione del giudizio di merito susseguente ( N°4191/16 di R.G.) nel corso del quale veniva disposta CTU volta a verificare l'avvenuta rimozione delle tubazioni interrate realizzate dai ricorrenti nell'area triangolare della al fine di Parte_5
accertare se le stesse fossero state rimosse spontaneamente prima della notifica del
5 precetto da parte della . Si deduceva che il CTU nominato nella persona Parte_5 dell'Ing. già CTU nel precedente giudizio di negatoria servitutis, disponeva lo Per_2
scavo della predetta area triangolare nella quale si rinveniva la presenza delle tubazioni che i ricorrenti avevano sostenuto di aver rimosso in precedenza. A tal fine il CTU aveva fatto rimuovere la soletta in cemento ed eseguire lo scavo sulla sola area privata della
[...]
senza interessare minimamente l'attigua sede della strada che non aveva Parte_5
mai subito modificazioni o restringimenti.
Si affermava pertanto che i ricorrenti potevano transitare su detta strada come dimostrato dai rilievi fotografici prodotti già nella fase sommaria, che mostravano l'area triangolare situata dinanzi al cancello di accesso alla proprietà della di ed un'autovettura che Pt_5
circolava sulla strada in questione senza limitazioni avendo altresì un residuo, ampio margine di spazio su entrambi i lati.
Nell'interesse dei convenuti si deduceva che in detta situazione non potesse costituire turbativa o spoglio del possesso la manifestata volontà della di di Parte_5
recingere la sua proprietà, l'apposizione della recinzione stessa, come pure la decisione di non ripristinare l'area in questione, essendo stata preventivamente accolta la sua domanda di negatoria servitutis ed essendosi formato il giudicato su detta decisione, ben potendo quindi la di decidere liberamente sulla sua proprietà essendo risultata Parte_5
esente da diritti di terzi.
Si affermava pertanto l'insussistenza di alcun “animus spoliandi” ponendosi il comportamento della come esecuzione legittima di una sentenza Controparte_1
passata in giudicato.
Pertanto si sosteneva che la domanda di manutenzione nel possesso ex adverso proposta dovesse essere dichiarata inammissibile non potendo essere avanzata per modificare una situazione definitasi a seguito di un giudizio petitorio la cui decisione costituiva giudicato, facendo stato tra le parti, essendo incontestabile che la domanda riconvenzionale avanzata dai ricorrenti nel giudizio petitorio per la costituzione di servitù prediale di passaggio era stata rigettata in tutti i gradi di giudizio, e che l'azione di negatoria servitutis aveva accertato in via definitiva che l'area triangolare posta a Sud del lotto della di
[...]
era libera e da qualsiasi servitù. Parte_5
Espletata una istruttoria meramente documentale, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 14 novembre 2024.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice non è fondata e non risulta meritevole di accoglimento.
6 La parte istante ha proposto azione di manutenzione nel possesso ex art. 1170 cc lamentando atti di turbativa da parte di in relazione ad una Parte_5
porzione di terreno di sua proprietà sia con riferimento a specifico episodio del 26 giugno
2018 di interclusione per due ore del passaggio carrabile dei ricorrenti sia con riferimento al mancato ripristino del manto stradale che era stato rimosso affinchè il CTU del giudizio di merito della seconda opposizione all'esecuzione potesse verificare l'adempimento della condanna alla rimozione delle griglia e delle tubazioni apposte dagli odierni ricorrenti, convenuti in sede di giudizio negatorio servitutis ed altresì in via preventiva affinchè la di sia condannata “ad astenersi per il futuro dal porre in essere la minaccia Parte_5 di intercludere l'accesso carrabile dei ricorrenti alle loro abitazioni site in Sperlonga, Via
Prov.le per Fondi n 15 , mediante recinzione della più volte richiamata area triangolare”.
Per quanto concerne l'incidenza del giudicato già formatosi tra le parti (per effetto delle sentenze n. 796/2005 del Tribunale Ordinario di Latina e n.4659/2012 della Corte
d'Appello di Roma, confermata con ordinanza n. 2419/2018-Corte Suprema di
Cassazione), devono condividersi le affermazioni del giudice della fase possessoria che ha evidenziato la proposizione di una negatoria servitutis con svolgimento di domanda riconvenzionale di usucapione di servitù prediale di passaggio da parte degli odierni ricorrenti che si è conclusa con il definitivo accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia diritto di servitù prediale di passaggio su tali beni in favore degli odierni ricorrenti.
In particolare, deve evidenziarsi che la sentenza di primo grado n. 796/2005 del Tribunale
Ordinario di Latina, in accoglimento della domanda della di , ha dichiarato Parte_5
l'inesistenza di servitù prediale di passaggio sul fondo dell'attrice a favore dei convenuti ed ha ordinato agli stessi la rimozione della griglia e delle tubazioni insistenti sulla proprietà dell'attrice ed ha rigettato ogni loro domanda compresa quella di usucapione.
La parte attrice lamentava nell'atto di citazione, riunito ad analogo procedimento contro le convenute che gli odierni ricorrenti transitavano per accedere alle loro Parte_7
proprietà sia su una striscia di terreno di sua proprietà, a ridosso del suo muro di recinzione ed anche su di una porzione di forma triangolare posta al lato sud sulla quale avevano realizzato una griglia metallica per lo scolo delle acque ed un tubo collegato a questa, proveniente dai vicini locali interrati. Nella sentenza si afferma che mentre i convenuti non avevano fornito alcuna prova dell'esercizio del dedotto passaggio su aree di proprietà attrice, compresa quella a forma triangolare posta sul lato sud, era risultato provato che solo nel 1987 venne eseguita la pavimentazione della strada interessante
7 anche la striscia di terreno di proprietà , rendendo così possibile il transito su di Pt_5
essa. Detta sentenza afferma che la domanda riconvenzionale di usucapione doveva rigettarsi in quanto sfornita di prova.
La sentenza di Corte di Appello n.4659/2012 ha riformato un capo della sentenza di primo grado dichiarando che la costruzione del muro di confine sul lato ovest non aveva dato luogo ad arretramento all'interno del fondo di di e pertanto Pt_5 Parte_5
rigettava la domanda di accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio sulla porzione oggetto di sconfinamento e dichiarato che il confine tra la particella 170 e quella
36 era spostato di un metro a danno della stessa ed ordinava alla stessa di Pt_5 [...]
l'arretramento del confine. Veniva rigettato l'appello in relazione al capo di Parte_5
sentenza che aveva ordinato la rimozione della griglia e delle tubazioni insistenti sul terreno della di Parte_5
Ne consegue che una corretta interpretazione di tali sentenze conduce ad affermare sia il formarsi del giudicato sul rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dagli odierni ricorrenti che sulla insussistenza di servitù di passaggio sulla porzione triangolare posta sul lato sud della proprietà di . Parte_5
Nel medesimo senso l'ordinanza di rigetto della sospensiva della sentenza in sede di opposizione ex artt. 615 ss. c.p.c. del 04-13.10.2014-cron. n. 2591/14-R.G. n.301099/13-
Tribunale Ordinario di Latina-ex Sezione Distaccata di Terracina, Dott. che ha Per_3
evidenziato che la conferma implicita della pronuncia di primo grado in merito all'accertamento della inesistenza della servitù di passaggio in favore degli odierni ricorrenti ed a carico del fondo della di relativamente all'area triangolare Parte_5
posta al lato sud della particella 170 si evince dalla conferma del capo di sentenza relativa al diritto alla rimozione delle tubature apposte dai convenuti in primo grado.
Anche l'ordinanza collegiale resa in sede di rigetto del reclamo avverso tale ordinanza, ex art. 669 terdecies c.p.c. del 16.03.2015-13.04.2015-R.G. n. 6462/2014-Tribunale
Ordinario di Latina ha parimenti ritenuto che la sentenza di secondo grado con riferimento all'area di forma triangolare posta in corrispondenza del lato sud del fondo della di
[...]
abbia implicitamente confermato la statuizione di accertamento negativo ( Parte_5
negatoria servitutis) contenuta nella pronuncia di primo grado.
Parimenti l'ordinanza del G.E. dott.ssa Serino del 27.04.2016-R.G. n. 713/15-Tribunale
Ordinario di Latina nell'ambito di rigetto istanza di sospensiva su successivo ricorso in opposizione, ha evidenziato che seppur è vero che la sentenza di primo grado non ha mai espressamente condannato le parti opponenti alla reimmissione dell'opposta nel possesso
8 della striscia di terreno anzidetta, è altrettanto vero che, seppur la reiezione della domanda negatoria della servitù di passaggio non possa essere suscettibile di esecuzione (come chiarito dal Collegio del reclamo), nella statuizione giudiziale di accoglimento della domanda di accertamento negativo della servitù di passaggio e nel rigetto della domanda riconvenzionale tesa alla sua affermazione e al riconoscimento di un maturato usucapione, consegue, quale effetto, quello dell'accertamento della negazione del diritto delle opponenti al passaggio sulla suddetta area.
Risulta del resto principio pacifico quello secondo cui ( da ultimo Cass. 14 marzo 2025
n. 6828) l'interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (v. Cass. sez. lav.
7.8.2019 n. 21165; Cass. sez. trib. ord.
23.5.2018 n. 12752; Cass. ord. 16.1.2014 n. 769; Cass. 10.12.2015 n. 24952).
Nel caso di specie tutti gli elementi interpretativi detraibili dalle sentenze di primo e secondo grado collimano con quelli risultanti dagli atti dei giudizi così definiti.
Quanto ritenuto risulta idoneo a far ritenere che la domanda di manutenzione debba essere rigettata, in considerazione del fatto che non sussiste un possesso inteso con riferimento ad una servitù di passaggio sulla porzione di terreno in questione come suscettibile di tutela.
Ne consegue l'infondatezza in primo luogo della azione di manutenzione svolta in via preventiva al fine di impedire alla di di recintare l'area triangolare in Parte_5
questione, tenuto conto che ciò rientra nei diritti del proprietario in mancanza del diritto di servitù di passaggio in capo ai ricorrenti.
In ogni caso devono parimenti condividersi i rilievi del giudice del possessorio che ha ritenuto che i comportamenti lamentati da parte ricorrente non possano essere ritenuti come atti di turbativa.
In particolare, come in quella sede ritenuto e da condividersi, i fatti quali il posizionamento di alcune telecamere di video-sorveglianza in occasione delle attività del detto CTU Ing. (poi spostate come angolazione sia pure su intervento dei Per_2
Carabinieri) l'apposizione di alcuni paletti in ferro sulla porzione in questione ( poi rimossi dopo poco tempo, sia pure con l'intervento dei Carabinieri) nonché l'omesso ripristino Par della soletta di cemento del tratto di terreno a seguito delle dette attività del CTU Ing.
9 (che non risultano impedire il transito su di essa anche con autovetture ma solo Per_2
renderlo più disagevole semplicemente per la formazione di pozzanghere), tenuto conto che non si tratta di strada a scorrimento veloce fanno ritenere che gli stessi non siano significativamente apprezzabili.
Infatti se come unanimemente ritenuto, in tema di azioni a difesa del possesso, è configurabile la molestia possessoria ove la condotta comporti una modifica dello stato dei luoghi, idonea a determinare una condizione di potenziale pericolo al possesso altrui e a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza ( da ultimo Cass. 28 luglio 2023 n. 23038), in tema di azione di manutenzione del possesso, non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia, ma questa sussiste soltanto qualora si riscontri un congruo ed apprezzabile disturbo del possesso tale da rendere impossibile, gravosa oppure notevolmente difficoltosa la manifestazione del potere di fatto;
con la conseguenza che rimarrebbero fuori dall'ambito di applicazione della norma i comportamenti compatibili in quanto non apprezzabilmente limitativi dell'esercizio del potere. Quindi in conclusione, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso .
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tenuto conto della natura non complessa della causa di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) Condanna in solido , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, confronti di e di Parte_4 Parte_5 Parte_6
a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore di Parte_5
e di nella somma di € 3.809,00 per compensi oltre
[...] Parte_6
rimborso forfettario, CPA ed IVA
Così deciso in Latina, il 2 aprile 2025.
Il Giudice Onorario Dott.ssa Gianna Valeri
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