Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/04/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6743/2017 R.G. promossa da:
(CF. ) difeso dall'avv. IPPEDICO MICHELE Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRETTA CP_1 C.F._2
ANTONIO
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti di diritto agrario
CONCLUSIONI: come da verbali in atti, chiedendo:
PER PARTE ATTRICE:
1) dichiarare la sussistenza in capo al sig. di tutti i requisiti di cui all'art. 8 della L. Parte_1
590/65 e art. 7 della L. 817/71 per l'esercizio del diritto di prelazione;
2) per l'effetto accogliere la domanda di riscatto ed annullare il trasferimento della proprietà del fondo sito in agro di Andria in Catasto terreni al foglio 86, p.lla 203, compravenduta in data 9.11.2016 in favore del sig. per omessa 'denunciatio' ai sensi dell'art. 8 L. 590/65; CP_1
3) disporre il trasferimento della proprietà del predetto fondo in favore del sig. Parte_1 ordinando il versamento del prezzo di € 11.500,00 in favore del sig. ; CP_1
5) condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di causa.
pagina 1 di 4
- rigetto della domanda attorea perché non fondata, con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa.
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.11.2017, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per far accertare il suo diritto di prelazione agraria sul fondo sito in agro di Canosa di Puglia in
[...]
Catasto terreni al foglio 86, p.lla 203.
Asseriva l'attore che con atto di compravendita del 9.11.2016 a rogito del Notaio Dott. Persona_1
di Lavello, n. rep. 48116, e , in ragione di ½ ciascuno Controparte_2 Controparte_3 vendevano, tra gli altri, a al prezzo di € 11.500,00 il fondo rustico indicato;
deduceva, CP_1
inoltre, il di essere coltivatore diretto, iscritto nel registro delle imprese, di essere proprietario di Pt_1
diversi fondi uno dei quali, e precisamente quello censito al foglio 86, p.lla 447, confina proprio con la particella 203 oggetto dell'atto di compravendita del 9.11.2016; asseriva ancora l'attore che la parte venditrice, prima di procedere alla vendita del fondo aveva omesso di inviare la obbligatoria comunicazione, la c.d. 'denunciatio' con la proposta di alienazione del terreno, impedendo allo stesso attore di esercitare il diritto di prelazione in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti per legge.
Si costituiva in giudizio sostenendo che non vi era stata alcuna lesione dell'esercizio CP_1
del diritto di prelazione agraria perché il convenuto, nella sua qualità di coltivatore diretto è anche proprietario pro-quota della p.lla 23, che a sua volta confina con la p.lla 203 ed in ogni caso si tratta di un acquisto di un complesso aziendale unitario.
***
La domanda avanzata dall'attore è carente dei presupposti per il richiesto esercizio del diritto di prelazione e retratto agrario.
Come noto, il diritto di prelazione legale in favore del coltivatore diretto del fondo rustico confinante è previsto dall'art. 7 della legge 817 del 1971 che riconosce detto diritto al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
L'onere di dimostrare l'esistenza dei requisiti indicati dalla legge incombe su colui che agisce per far valere il diritto di prelazione, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. (Cass. n.6980 del
2003; n.4914 del 2003 nonché Cass. n. 14475 del 30/05/2008).
pagina 2 di 4 Per esercitare diritto di prelazione, quindi, il proprietario confinante deve dimostrare di possedere tutti i requisiti previsti dall'art.8 della legge n. 590 del 1965, in particolare, quanto ai requisiti soggettivi deve dimostrare:
a) la qualifica di coltivatore diretto;
b) il possesso della forza lavorativa adeguata;
c) la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà;
d) di non aver venduto fondi rustici di proprietà nel biennio precedente l'esercizio della prelazione.
Oltre ai requisiti soggettivi appena richiamati, concorrono due requisiti oggettivi:
1) che sul terreno contiguo messo in vendita non siano insediati affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti;
2) che detto terreno confini materialmente con quelli coltivati dal prelazionante.
***
Orbene nel caso in esame tale onere probatorio non risulta assolto da parte attrice , che, non ha dimostrato di possedere tutti i requisiti previsti dall'art.8 della legge n. 590 del 1965, in particolare il possesso della forza lavorativa adeguata.
L'attore, infatti, ha affermato di possedere numerosi terreni di complessivi ettari 28,54,90 di natura uliveto, vigneto, mandorleto e seminativo che, nella sua qualità di coltivatore diretto, cura personalmente con l'ausilio di macchinari di sua proprietà, nonchè dei suoi due figli ed ha allegato di disporre di una capacità lavorativa adeguata.
Non è stato invece dimostrato di possedere una complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo. Inoltre, considerato che detta verifica va effettuata, non solo in termini di attualità ma anche di sua prospettiva futura, tenuto conto dell'estensione dei terreni, del nucleo familiare e dell'età dell'attore, la sussistenza di detta capacità lavorativa deve essere esclusa.
***
Si aggiunga che l'attore intende esercitare la prelazione solo su un fondo e non sul complesso di fondi oggetto della compravendita ed anche sotto tale profilo la domanda non è meritevole di accoglimento.
Infatti, ove il venditore di più fondi agricoli, tutti funzionali all'esercizio di un'azienda agricola unitaria, decida di alienarli congiuntamente, il proprietario coltivatore diretto, confinante con alcuni soltanto dei fondi messi in vendita, non può esercitare su essi alcun diritto di prelazione parziale, ove ciò ostacoli la cessione dell'intero compendio, ovvero determini che la cessione stessa avvenga ad un prezzo globale inferiore a quello pattuito tra il cedente ed il terzo ( Cassazione Civile Sez. III, n. 23745 del
10/11/2009).
pagina 3 di 4 Nel caso in esame , la volontà dei venditori di alienare l'intero complesso aziendale oltre a desumersi dall'atto di compravendita è emersa dall'istruttoria svolta, in particolare dalle dichiarazioni dei testimoni e i quali entrambi venditori, hanno Controparte_2 Controparte_3
confermato il capitolo di prova contrassegnato dal n.3 della II^ memoria ex art.183, VI comma, c.p.c. di parte convenuta, asserendo la loro volontà di alienare il fondo, meglio contraddistinto dalla p.lla 203 del Fgl 86 del Comune di Canosa di Puglia congiuntamente alle p.lle 198, 199, 21 e 202 sempre del predetto Fgl 86, trattandosi di un' unica azienda agricola.
Per le ragioni indicate, quindi, la domanda del ricorrente, volta ad accertare l'esistenza dei presupposti per l'esercizio della prelazione agraria in relazione al fondo compravenduto deve essere respinta.
***
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono poste a carico di
. Parte_1
La liquidazione, come da dispositivo, è effettuata secondo i parametri medi di cui al decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, come modificato dal decreto n. 147 del 2022, tenendo conto del valore della controversia (scaglione fino ad €. 26.000,00) e dell'attività effettivamente prestata per ciascuna fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6743/2017 R.G. promossa da contro ogni diversa istanza disattesa o Parte_1 CP_1
assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%.
Trani, 09/04/2025 il Giudice
Sandra Moselli
pagina 4 di 4