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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/10/2024, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere
Sciogliendo la riserva alla scadenza del termine per note concesso alle parti ex art. 127 ter c.p.c. fino al 24\9\2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 907\2022 r.g. vertente tra:
nata a [...] il 29\6\1979, rappresentata e difesa dall'avv. Santa Parte_1
Chindemi APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Maurizio Timineri
. APPELLATA
, CP_2 Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.1384\2022 emessa in data 23\6\2022, dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di IN.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato il 4/6/2014, , dipendente sin dal 02/08/2010 della società Parte_1
con mansione di amministrativo, livello C, di cui al CCNL AIOP - Sanità Controparte_1
Privata, esponeva che la suddetta società, con nota del 12/08/2010, le aveva assegnato l'incarico temporaneo di Coordinatore Area Servizio Prevenzione e Protezione e Qualità per il periodo dal
16/08/2010 al 13/11/2010 con retribuzione conforme al livello D, incarico che aveva svolto dapprima presso gli uffici dell' di AT e, successivamente, presso gli Ospedali Riuniti Controparte_4
Papardo e Piemonte di IN. Puntualizzava pure che la con nota del 12.11.2010, le aveva CP_1 confermato il detto incarico a titolo definitivo con decorrenza 15/11/2010 e con il medesimo livello di inquadramento (D) e trattamento retributivo.
Nel riferire di avere coordinato con responsabilità ed autonomia le 6 unità di personale a lei assegnate, nonché di avere espletato tutte le attività relative all'area sicurezza sul lavoro e all'area qualità, evidenziava che trattavasi di mansioni superiori anche rispetto al livello D assegnato. Lamentava, tuttavia, che con nota del 17/01/2014 la società l'aveva demansionata, revocando l'incarico ed attribuendole la mansione di addetto ufficio RSPP ed il livello C con conseguente riduzione della retribuzione e perdita della relativa indennità di funzione e coordinamento.
Invocava, pertanto, una declaratoria di illegittimità del demansionamento ai sensi dell'art. 2103 c.c. operato con il provvedimento del 17\1\2014 e conseguente riconoscimento delle mansioni superiori svolte dal novembre 2010 fino al gennaio 2014 corrispondenti alla categoria “E” ovvero in subordine
“D3 e/o DS” del CCNL con condanna della al relativo inquadramento e pagamento delle CP_1
differenze retributive maturate oltre quelle contributivo-previdenziali. Chiedeva pure che fosse accertata la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 e 2043 c.c. per aver causato ad essa ricorrente un grave ed ingiusto danno professionale ed economico e la sua condanna al risarcimento del danno alla professionalità, alla carriera ed all'immagine ex art. 2103 c.c., da liquidarsi in una somma equivalente alla retribuzione mensile moltiplicata per il numero di mesi di completa inattività
e dequalificazione, o comunque da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Si costituiva la eccependo il difetto di giurisdizione e, rilevando, nel merito, di essere una CP_1 società partecipata con capitale interamente pubblico e “in house”. Sosteneva l'illegittimità dell'attribuzione delle mansioni superiori e\o della progressione verticale per violazione della normativa nazionale e pure regionale afferente ai vincoli di spesa in materia di assunzione di personale con conseguente legittimità della disposta revoca dell'incarico di coordinatore alla ricorrente attribuito.
CP_ Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e l'avvenuta costituzione di detto istituto, il giudice del lavoro, con sentenza del 23\6\2022, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, rigettava le domande della , compensando le spese di lite. Motivava la Parte_1
propria decisione richiamando e facendo proprie le argomentazioni contenute nelle sentenze di questa stessa Corte d'Appello di IN (sent. n. 704/2018, 188/2020) e della Corte d'Appello di AT
(ex multis sent. n. 259/2021) che si erano occupate delle medesime questioni. Rilevava che nella specie, essendo la una società in house, doveva farsi applicazione della disciplina di cui all'art. CP_1
18 del D.L. n. 112\2008 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. 102\2009 di conversione del D.L. n. 78\09) che estendeva alle società partecipate i vincoli procedurali concorsuali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase di reclutamento del personale. Di conseguenza, rilevava che l'omissione di dette procedure determinava la nullità del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 1418 c.c., oggi pure espressamente prevista dall'art. 19 comma 4 del d. lgs.
n. 175\2016, norma quest'ultima priva di efficacia novativa, avendo solo reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi generali in tema di nullità virtuali. Riteneva altresì che il previo esperimento delle procedure concorsuali e\o selettive fosse necessaria anche per la legittima attribuzione di un inquadramento superiore, richiamando a tal fine quanto affermato dalla stessa Corte
Costituzionale con le sentenze nn. 320\1997, 1\1999 e 194\202. Sotto altro e concorrente aspetto il tribunale evidenziava che il riconoscimento dell'inquadramento superiore si poneva pure in espresso contrasto con i divieti imposti dalla L.R. n. 11/10 che, nel riordinare e razionalizzare le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica regionale, aveva posto limiti di spesa per il personale
(artt. 16 e 20), introducendo il principio secondo cui anche le società partecipate fossero assoggettate al patto di stabilità interno cui era tenuta l'amministrazione regionale e dunque al c.d. “blocco di assunzioni” cui andavano equiparate anche le progressioni verticali.
Richiamava a tal fine la sentenza n. 24\2015 con cui la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti aveva condannato il direttore generale, i componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza della al risarcimento del danno erariale di oltre 350 mila euro, causato proprio CP_1
dalle promozioni disposte tra il novembre 2010 e il febbraio 2011senza concorsi e in violazione del divieto legale di assunzione previsto dalla normativa regionale per il contenimento della spesa pubblica nelle società regionali, tra cui anche quella della , e successivamente revocate dal Parte_1
Consiglio di Gestione nell'adunanza del 16/01/2014.
Anche sulla scorta di tale pronunciamento il giudice di prime cure riteneva la legittimità della revoca dell'inquadramento superiore disposto in favore della ricorrente e di conseguenza l'infondatezza della domanda relativa all'invocato inquadramento superiore. Rigettava anche la pretesa risarcitoria, non essendo ravvisabile alcun comportamento lesivo da parte della che aveva solo revocato la CP_1
progressione verticale illegittimamente attribuita. Rigettava infine la domanda di corresponsione delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte a far data dal 15\11\2010 e fino al 2014, stante la genericità della richiesta e risultando comunque le suddette mansioni riconducibili alla riconosciuta categoria D.
Avverso detto pronunciamento proponeva appello, in data 21\12\2022, Parte_1
censurando la motivazione e riproponendo le domande già svolte in primo grado previa, ove necessario, l'espletamento della richiesta attività istruttoria disattesa dal giudice di prime cure.
Nella costituzione di Controparte_1
CP_ e nella contumacia dell' questa Corte, in esito alla concessione del termine per note fino
[...]
alla data del 24\9\2024, ha deciso la causa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziata l'inammissibilità della eccezione di difetto di giurisdizione così come riproposta dalla con la comparsa di costituzione e non già con appello incidentale. Come CP_1
ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, la parte risultata vittoriosa nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. in sede di costituzione in appello, stante l'inapplicabilità del principio di rilevabilità d'ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione (Cass. S.U. n. 25246 del 2008 e Cass. n. 4891 del 2018).
Passando al merito dell'impugnazione, lamenta la che il giudice avrebbe errato nel ritenere Parte_1 inapplicabile il disposto di cui all'art. 2103 c.c., che, come è noto, ricollega il diritto soggettivo all'acquisizione definitiva della qualifica superiore al solo protratto esercizio di fatto delle mansioni oltre il periodo fissato dai contratti collettivi e comunque oltre il termine di tre mesi. Evidenzia che l'art. 18 comma 2 bis del D.L. n. 112\2008 convertito nella L. n. 133\2008 avrebbe, in realtà, previsto l'estensione anche agli enti a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, – come la Seus - solo dei divieti e delle limitazioni alle assunzioni del personale imposti alle amministrazioni pubbliche, ma non anche quelli riguardanti le progressioni di carriera. Richiama al riguardo due recenti pronunce della Corte di Cassazione – le sentenze n. 35421\2022 e n. 35422 dell'1\12\2022 – che avrebbero per l'appunto affermato, in due casi del tutto sovrapponibili al presente, che “ il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs n.
1652001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze dei privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina derogatoria. L'art 18 del d,l, n.
112\2008 e la legislazione della Regione Sicilia, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento di spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni , dell'art 2103 cc”.
Dopo aver ripotato altri passi delle suddette sentenze, l'appellante evidenzia l'ininfluenza del profilo inerente l'eventuale illegittimità - per inosservanza della legislazione sul contenimento della spesa pubblica ovvero per la violazione delle regole statutarie di riparto delle competenze interne tra gli organi dell'ente – del provvedimento datoriale di adibizione a mansioni superiori, rilevando ai fini dell'applicabilità dell'art. 2103 c.c., il solo diverso aspetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori. Deduce, pertanto, l'illegittimità del provvedimento di demansionamento del 17\1\2014 con cui la avrebbe assegnato ad essa appellante le mansioni di addetto ufficio RSPP e il livello C con CP_1
conseguente riduzione della retribuzione e perdita della relativa indennità di coordinamento.
Nel concreto rileva che la tipologia delle mansioni superiori da essa appellante svolte ininterrottamente dal 16\8\2010 al 16\1\2014 così come analiticamente indicate in ricorso non sarebbero state contestate dalla società appellata e troverebbero comunque riscontro nella documentazione allegata al fascicolo di primo grado. Dette mansioni superiori sarebbero da inquadrare nel livello E o in subordine nel livello D3 e\o DS a far data dal 16\11\2010. Insiste pertanto nell'attribuzione della mansione di Coordinatore Area Servizio Prevenzione e Protezione e Qualità a far data dal 16\11\2010 (ovvero dalla scadenza dei tre mesi prevista dall'art 15 del CCNL AIOP) con relativo inquadramento nel livello E, o, in subordine in quello D3 o DS e invoca pure a la corresponsione delle differenze retributive maturate rispetto il già riconosciuto livello D.
Affermato il proprio diritto all'inquadramento superiore e la conseguente illegittimità dell'operato demansionamento, la insiste pure nell'accoglimento della pretesa risarcitoria che il giudice Parte_1
di prime cure avrebbe rigettato, erroneamente ritenendo che non fosse ravvisabile alcun comportamento lesivo della parte resistente che aveva revocato la progressione verticale illegittimamente attribuita. Ribadisce che la revoca del livello D già attribuito in via definitiva dalla con l'attribuzione nuovamente della mansione inferiore di addetto all'ufficio RSPP e il livello CP_1
C, avrebbe comportato un danno costituito dalla riduzione della retribuzione, dalla perdita dell'indennità di funzione e coordinamento e dal danno alla professionalità, pure compromettendo le aspettative di miglioramenti del dipendente all'interno e all'esterno dell'azienda. Richiama sul punto la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione sul danno professionale da demansionamento.
Con l'ultima doglianza l'appellante ritorna sulla fondatezza della propria domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni superiori rispetto al riconosciuto inquadramento nella categoria D, contestando in particolare la motivazione del giudice che avrebbe al riguardo evidenziato la genericità della richiesta e la compatibilità delle riferite mansioni con quelle proprie della categoria riconosciuta. Richiama sul punto la copiosa documentazione che comproverebbe la complessa attività di coordinamento e responsabilità certamente riconducibile ad un livello superiore al D. Reitera, ove necessario, la richiesta di produzione ex art. 210 c.p.c. a carico della del verbale del Consiglio di Gestione del 29\5\2012 avente ad oggetto al punto 2 CP_1
“Adeguamento livelli di inquadramento del personale” ove sarebbe stato riconosciuto ad essa appellante il livello D3, ancorchè poi mai eseguito. Nelle conclusioni insiste pure, ove necessario, sull'ammissione delle altre richieste istruttorie (interrogatorio formale e prova per testi) sempre in relazione alle mansioni svolte, disattese dal giudice di prime cure.
Orbene, osserva innanzitutto questo Collegio che effettivamente la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n 35421 dell'1\12\2022, cassando proprio una sentenza di questa Corte d'Appello (la n.
52\2020) che aveva svolto considerazioni analoghe a quelle rese nella sentenza oggetto del presente gravame, ha analiticamente affrontato proprio la questione dell'applicabilità dell'art. 2103 c.c. ai rapporti di lavoro instaurati dalle società a partecipazione pubblica, come la CP_1
Dopo aver dato atto dei contrapposti orientamenti registrati al riguardo nella giurisprudenza di merito, ha analizzato il sistema normativo delineato dal legislatore e, tenendo pure conto della natura della società a partecipazione pubblica e della qualificazione privatistica dei rapporti di lavoro che con la stessa si instaurano, ha ritenuto applicabile, quanto alla disciplina delle mansioni, l'art. 2103 cod. civ., nel testo vigente ratione temporis.
La Corte di legittimità ha invero innanzitutto precisato che nei rapporti lavorativi alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'art. 52, per il suo carattere speciale, impedisce l'applicazione della disciplina generale delle mansioni dettata dall'art. 2103 cod. civ., in quanto non compatibile con l'impiego pubblico, sia pure contrattualizzato, non solo per l'incidenza che su detta disciplina ha il principio della necessaria concorsualità dell'assunzione, ma anche e soprattutto perché la normativa privatistica non si concilia con le regole e con i principi ai quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi nell'organizzazione degli uffici, nella determinazione del fabbisogno di personale, nella correlata e necessaria previsione della spesa.
La Corte ha tuttavia puntualizzato che una analoga disposizione derogatoria della disciplina dettata dall'art. 2103 cod. civ. non si rinviene, invece, per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica, giacché il richiamato art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, disciplina il solo reclutamento del personale e, quanto alla gestione dei rapporti costituiti, si limita a prevedere, al comma 2 bis, che «le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria
e per consulenze.». Del resto anche l'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 (ancorchè ratione temporis non applicabile alla fattispecie), limita la nullità testuale prevista dal comma 4 ai soli «contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2» e, quanto alla gestione dei rapporti, prevede unicamente il potere del socio pubblico di fissare «con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera ».
Dunque - precisa ancora la Corte - il legislatore, attraverso la previsione di un obbligo, posto a carico della società, di perseguire nelle politiche inerenti al personale il contenimento dei costi, indirettamente gravanti sulla spesa pubblica, ha fissato una regola di comportamento per gli amministratori delle partecipate, che incide sul rapporto che si instaura fra il socio pubblico e la società e può essere fonte di responsabilità, eventualmente anche erariale, ai sensi dell'art. 12 del richiamato d.lgs. n. 175 del 2016. Da quell'obbligo, tuttavia, non si può desumere la nullità degli atti adottati dalla società in violazione delle direttive date dal socio pubblico, perché il legislatore non ha previsto un meccanismo analogo a quello pensato per l'impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 garantisce, a pena di nullità della pattuizione individuale, la necessaria conformazione del contratto individuale a quello collettivo.
Escluso, quindi, che l'attribuzione definitiva della qualifica superiore possa essere impedita dalle disposizioni di leggi, statali e regionali, che onerano gli amministratori delle società controllate di perseguire nella gestione del personale politiche di contenimento dei costi, la Corte di Cassazione ha parimenti escluso che l'applicazione dell'art. 2103 cod. civ. si ponga in contrasto con gli obblighi imposti in tema di reclutamento alle società a controllo pubblico.
Ha invero messo in evidenza che a differenza di quanto avviene per l'impiego pubblico contrattualizzato ove il passaggio tra aree è equiparato alla costituzione di un nuovo rapporto lavorativo, nel rapporto di lavoro, secondo l'orientamento risalente nel tempo, ma ancora attuale, il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuità, fra i medesimi soggetti, giacché proprio l'art. 2103 cod. civ. considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell'oggetto dello stesso rapporto, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione di una diversa qualifica comporti l'applicazione di una diversa normativa collettiva o il passaggio ad altra categoria (cfr. Cass. n. 11/1988, Cass. n.
186/1984, Cass. n. 1055/1975).
Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, pertanto, l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito e non determina l'instaurazione di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all'assunzione.
Detto principio è poi certamente applicabile alle società a partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, sicchè – rileva risolutivamente la
Corte di Cassazione – “è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dall'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e poi dall'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera”.
In definitiva la Corte di Cassazione ha concluso affermando il seguente principio di diritto: “il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n.
165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del
d.l. n. 112 del 2008 e la legislazione della Regione Sicilia, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art 2103 cod. civ.”
E le medesime motivazioni sono state ribadite dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 35422 emessa in pari data e con la quale è stata cassata altra sentenza della Corte di appello di AT che aveva pure ritenuto l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. al personale della società CP_1
Alla stregua delle suddette considerazioni che questa Corte d'Appello condivide e che come tali la inducono a mutare il proprio precedente orientamento già espresso con le sentenze pure richiamate dal giudice di prime cure, va affermata l'applicabilità dell'art 2103 c.c. al caso di specie, aprendo così la via alla conseguente verifica, ai fini dell'invocato inquadramento, dello svolgimento in fatto di mansioni corispondenti ad un superiore livello rispetto a quello contrattuale.
Sul punto e di contro a quanto affermato dal giudice di prime cure (seppur in riferimento al più limitato aspetto delle pretese differenze retributive) la domanda di riconoscimento di mansioni superiori della appare a questa Corte sufficientemente precisa e certamente idonea a far Parte_1
comprendere non solo quali siano state le mansioni dalla stessa effettivamente espletate, indicate nel dettaglio attraverso la descrizione delle attività concretamente svolte, ma anche la pretesa loro riconducibilità alla qualifica contrattuale superiore, anch'essa individuata attraverso il richiamo al
CCNL di riferimento, pure allegato al ricorso, con la precisazione dei livelli richiesti ovvero quello contraddistinto dalla lett “E”, o in subordine “ D3 “ o DS”.
Ora, è innanzitutto pacifico che alla sia stato conferito, dapprima in via provvisoria e poi Parte_1 in via definitiva, l'incarico di Coordinatore Area Servizi Prevenzione e Protezione e Qualità che la stessa ha svolto dal 16\8\2010 e sino alla data del 16\1\2014. Tale posizione lavorativa si è di fatto esplicata attraverso una innumerevole serie di attività adeguatamente comprovate dalla copiosa documentazione che non necessita di alcuna integrazione con le prove orali pure sollecitate nel presente grado. E' invero rimasto accertato che l'appellante ha coordinato le sei unità di personale a lei assegnato, occupandosi delle autorizzazioni di ferie e permessi (all. 6), dell'analisi del fabbisogno per l'ufficio, pure avanzando le richieste di personale ulteriore resosi necessario in relazione alle scadenze da rispettare (all. 7). Ha svolto tutta una serie di attività inerenti all'area sicurezza sul lavoro e qualità, quali predisposizione delle denunce di infortunio e malattia professionale di tutto il personale aziendale, monitoraggio degli infortuni, gestione delle giacenze di magazzino dei dispositivi di protezione individuali, monitoraggio della consegna e\o sostituzione degli stessi (all. 9
e 11), verifica schede valutazione dei rischi delle postazioni 118, predisposizione delle relative note da presentare al Responsabile del Servizio protezione e prevenzione (all. 10). Si è altresì occupata di sorveglianza sanitaria, coordinando le visite mediche aziendali nella fase di transizione dei nuovi
Medici Competenti in azienda (all. 12), ha predisposto programmi didattici in materia di sicurezza sul lavoro (all. 13), elaborato dati statistici sugli infortuni da presentare al Presidente del Consiglio di
Gestione (all. 14) collaborato alla revisione del Documento di Valutazione dei Rischi e revisione procedure aziendali inerenti la sicurezza (all. 15), corretto pure la bozza del Manuale Operativo di
Sicurezza da distribuire agli autisti soccorritori (all. 16). Vi sono poi agli atti tutta una serie di mail che testimoniano il diretto contatto della con il Direttore Generale in relazione alla sua Parte_1
attività di elaborazione di procedure aziendali e di loro revisione con la conseguente organizzazione di riunioni per la loro approvazione (all. 17, 18 e 19) L'all. 23 dà contezza della ulteriore assegnazione alla dell'incarico di Responsabile del trattamento per i dati personali con l'elencazione Parte_1
delle relative attività assegnate tra cui rilevano quella di aggiornare la modulistica, o anche quella di individuare gli incaricati nei singoli settori, predisporre le istruzioni scritte da fornire loro, verificare l'effettiva funzionalità delle misure adottate con il controllo sulla qualità dei dati trattati. È previsto il potere di disporre il blocco dei dati e la cancellazione ove necessario. Attività tutte – si afferma nella nota di incarico – da svolgere autonomamente ancorché secondo le direttive statuite dal Titolare del trattamento dati CP_1
Ancora dalla prodotta documentazione risultano: la redazione di pareri al Direttore Generale, la redazione della bozza del Regolamento per le elezioni dei Raggruppamenti dei Lavoratori per la
Sicurezza ( R.I.S.) , l'attività di rappresentanza in riunioni con enti esterni e la gestione di rapporti con l'Ispettorato del Lavoro in relazione agli infortuni e alle pratiche di lavoro a rischio, oltre alla partecipazione a corsi di formazione specifici per la sicurezza del lavoro e, a sua volta, organizzazione di un corso di formazione a 20 dipendenti.
Così ricostruite le mansioni di fatto, si tratta di procedere al raffronto delle declaratorie contrattuali che, ad ogni buon fine, si riportano.
Secondo il CCNL per i dipendenti dell'Aiop – Sanità privata:
- appartengono alla categoria C nella quale risulta inquadrata la i lavoratori che Parte_1
ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
- Appartengono alla categoria D i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale. Tra tali figure il CCNL indica nelle esemplificazioni, quella di Collaboratore amministrativo ovvero quella di colui che svolge attività amministrative che comportano un'autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito (“D1”) nonché nella posizione “D2” (Coordinatore amministrativo) indica coloro che eseguono funzioni amministrative direttive, tecniche, di ricerca scientifica, il cui svolgimento presuppone una qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina. L'attività comporta, oltre allo svolgimento di compiti complessi, lo studio e l'elaborazione di programmi ed è caratterizzata da autonomia nella determinazione dei processi attuativi limitata da istruzioni di carattere generale. Detta posizione di lavoro può altresì comportare la supervisione ed il controllo di una serie di funzioni operative, omogenee, indirizzate al raggiungimento del compito istituzionale di una determinata unità operativa complessa.
- Appartengono alla categoria “DS” i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica, iniziative di programmazione e proposta. In particolare, vi rientra il Coordinatore che coordina l'attività del personale assegnato nell'unità operativa cui è preposto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato a funzioni dirette di tutor in piani formativi.
- Appartengono alla categoria E i funzionari che svolgono attività caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio cui sono preposti o alle dimensioni operative del presidio. Vi rientra, esemplificativamente, il Direttore amministrativo di Struttura Sanitaria fino a 150 posti letto.
Orbene, è evidente che la tipologia delle mansioni di fatto espletate per tre anni e mezzo dalla
[...]
esuli dalla declaratoria del livello C ove la stessa era inquadrata (che ha riguardo a ben più Pt_1 ristretti ambiti operativi e non contempla attività di coordinamento) ma pure da quella del livello D che pure è stato riconosciuto dalla stessa nel periodo di assegnazione dell'incarico per rientrare CP_1 nell'ambito della categoria DS. Invero, pur non riscontrandosi negli innumerevoli compiti ed attività svolti dall'appellante quella “autonomia decisionale” propria della categoria E, si colgono quei profili di discrezionalità operativa propri di detto livello DS, così come insiti nella direzione, coordinamento e controllo di risorse umane nonché nel coordinamento di attività didattica e nelle iniziative di programmazione e proposte che la caratterizzano.
Di conseguenza la va condannata ad attribuire alla l'inquadramento nella CP_1 Parte_1
Categoria DS, profilo professionale di Coordinatore Ds, a decorrete dal 15\11\2010, ossia decorsi tre mesi dallo svolgimento di mansioni superiori, come previsto dall'art 15 del suddetto CCNL AIOP.
La va altresì condannata al pagamento delle differenze retributive (rispetto al già riconosciuto CP_1
livello D) maturate dal 16\8\2010, ovvero dalla data di inizio effettivo di svolgimento delle mansioni oggi ricondotte alla categoria DS, fino al 16\1\2014. Dette differenze, alla stregua dei non contestati conteggi predisposti dall'appellante, ammontano ad euro 2782,53, oltre interessi e rivalutazione.
Non può essere disposta alcuna regolarizzazione della posizione assicurativa con il versamento dei contributi previdenziali maturati sulle riconosciute differenze retributive, essendo maturata la relativa
CP_ prescrizione quinquennale. Invero, in assenza di alcun atto interruttivo la prima richiesta all' è tardivamente avvenuta con la notifica del ricorso di primo grado del 15\3\2022 per differenze maturate tra il 2010 e il 2014.
Non può essere neanche accolta la domanda risarcitoria così come fondata sulla dedotta illegittimità del provvedimento di demansionamento del 17\1\2014 con cui la avrebbe assegnato ad essa CP_1
appellante le mansioni di addetto ufficio RSPP e il livello C. Al riguardo vanno invero nuovamente richiamate le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione n. 35921 che ha chiaramente distinto i diversi piani: quello dell'art. 2103 c.c. che attribuisce rilievo al solo svolgimento in fatto di mansioni corrispondenti ad un superiore livello di inquadramento e quello della eventuale illegittimità – per l'inosservanza della disciplina legislativa, statale e\o regionale, sul contenimento della spesa pubblica – del provvedimento datoriale di adibizione a mansioni superiori. La Corte di
Cassazione ha invero evidenziato che il legislatore, attraverso la previsione di un obbligo posto a carico delle società controllate di perseguire nelle politiche inerenti il proprio personale il contenimento dei costi, indirettamente gravanti sulla spesa pubblica, ha fissato una regola di comportamento per gli amministratori delle partecipate che incide sul rapporto che si istaura tra il socio pubblico e la società e che può essere fonte di responsabilità, eventualmente anche erariale. Ed
è ciò che, nel caso di specie, è proprio avvenuto con l'intervenuta sentenza della Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti n. 244\2015 che ha condannato i vertici della al CP_1 risarcimento del danno erariale causato proprio dalle progressioni verticali in favore di 28 dipendenti tra cui per l'appunto anche la disposte in violazione delle disposizioni sul contenimento Parte_1
della spesa pubblica e dunque precluse dal regime legale di blocco.
In definitiva, nonostante l'affermato diritto della all'attribuzione della qualifica superiore Parte_1
conseguente alle mansioni superiori di fatto svolte, rimane ferma la contrarietà a norme imperative del provvedimento con cui le mansioni di Coordinatore Area Servizio Prevenzione e Protezione e
Qualità le erano state definitivamente conferite e rimane altrettanto legittimo il provvedimento di revoca della suddetta progressione verticale con la riassegnazione del livello di mansione originario.
Rimangono da regolare le spese del doppio grado che, avuto riguardo alla particolarità delle questioni affrontate e del recente arresto della Corte di Cassazione intervenuto dopo la pronuncia di primo grado, vanno compensate.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di IN, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 1384\2022 emessa in data 23\6\022 dal Giudice del Parte_1
Lavoro del Tribunale di IN così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la in persona del legale rappresentante, CP_1 ad attribuire a l'inquadramento nella categoria DS profilo professionale di Parte_1
Coordinatore Ds, del CCNL Aiop Sanità privata a decorrere dal 15\11\2010;
b) condanna la al pagamento della somma di euro 2.782,53, a titolo di differenze retributive, CP_1 oltre interessi e rivalutazione dal maturato fino all'effettivo soddisfo;
c) rigetta nel resto;
d) compensa tra le parti le spese del doppio grado.
IN, così deciso nella camera di consiglio del 30/9/2024. il Consigliere est. il Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Dott.ssa B. Catarsini
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere
Sciogliendo la riserva alla scadenza del termine per note concesso alle parti ex art. 127 ter c.p.c. fino al 24\9\2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 907\2022 r.g. vertente tra:
nata a [...] il 29\6\1979, rappresentata e difesa dall'avv. Santa Parte_1
Chindemi APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Maurizio Timineri
. APPELLATA
, CP_2 Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.1384\2022 emessa in data 23\6\2022, dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di IN.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato il 4/6/2014, , dipendente sin dal 02/08/2010 della società Parte_1
con mansione di amministrativo, livello C, di cui al CCNL AIOP - Sanità Controparte_1
Privata, esponeva che la suddetta società, con nota del 12/08/2010, le aveva assegnato l'incarico temporaneo di Coordinatore Area Servizio Prevenzione e Protezione e Qualità per il periodo dal
16/08/2010 al 13/11/2010 con retribuzione conforme al livello D, incarico che aveva svolto dapprima presso gli uffici dell' di AT e, successivamente, presso gli Ospedali Riuniti Controparte_4
Papardo e Piemonte di IN. Puntualizzava pure che la con nota del 12.11.2010, le aveva CP_1 confermato il detto incarico a titolo definitivo con decorrenza 15/11/2010 e con il medesimo livello di inquadramento (D) e trattamento retributivo.
Nel riferire di avere coordinato con responsabilità ed autonomia le 6 unità di personale a lei assegnate, nonché di avere espletato tutte le attività relative all'area sicurezza sul lavoro e all'area qualità, evidenziava che trattavasi di mansioni superiori anche rispetto al livello D assegnato. Lamentava, tuttavia, che con nota del 17/01/2014 la società l'aveva demansionata, revocando l'incarico ed attribuendole la mansione di addetto ufficio RSPP ed il livello C con conseguente riduzione della retribuzione e perdita della relativa indennità di funzione e coordinamento.
Invocava, pertanto, una declaratoria di illegittimità del demansionamento ai sensi dell'art. 2103 c.c. operato con il provvedimento del 17\1\2014 e conseguente riconoscimento delle mansioni superiori svolte dal novembre 2010 fino al gennaio 2014 corrispondenti alla categoria “E” ovvero in subordine
“D3 e/o DS” del CCNL con condanna della al relativo inquadramento e pagamento delle CP_1
differenze retributive maturate oltre quelle contributivo-previdenziali. Chiedeva pure che fosse accertata la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 e 2043 c.c. per aver causato ad essa ricorrente un grave ed ingiusto danno professionale ed economico e la sua condanna al risarcimento del danno alla professionalità, alla carriera ed all'immagine ex art. 2103 c.c., da liquidarsi in una somma equivalente alla retribuzione mensile moltiplicata per il numero di mesi di completa inattività
e dequalificazione, o comunque da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Si costituiva la eccependo il difetto di giurisdizione e, rilevando, nel merito, di essere una CP_1 società partecipata con capitale interamente pubblico e “in house”. Sosteneva l'illegittimità dell'attribuzione delle mansioni superiori e\o della progressione verticale per violazione della normativa nazionale e pure regionale afferente ai vincoli di spesa in materia di assunzione di personale con conseguente legittimità della disposta revoca dell'incarico di coordinatore alla ricorrente attribuito.
CP_ Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e l'avvenuta costituzione di detto istituto, il giudice del lavoro, con sentenza del 23\6\2022, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, rigettava le domande della , compensando le spese di lite. Motivava la Parte_1
propria decisione richiamando e facendo proprie le argomentazioni contenute nelle sentenze di questa stessa Corte d'Appello di IN (sent. n. 704/2018, 188/2020) e della Corte d'Appello di AT
(ex multis sent. n. 259/2021) che si erano occupate delle medesime questioni. Rilevava che nella specie, essendo la una società in house, doveva farsi applicazione della disciplina di cui all'art. CP_1
18 del D.L. n. 112\2008 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. 102\2009 di conversione del D.L. n. 78\09) che estendeva alle società partecipate i vincoli procedurali concorsuali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase di reclutamento del personale. Di conseguenza, rilevava che l'omissione di dette procedure determinava la nullità del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 1418 c.c., oggi pure espressamente prevista dall'art. 19 comma 4 del d. lgs.
n. 175\2016, norma quest'ultima priva di efficacia novativa, avendo solo reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi generali in tema di nullità virtuali. Riteneva altresì che il previo esperimento delle procedure concorsuali e\o selettive fosse necessaria anche per la legittima attribuzione di un inquadramento superiore, richiamando a tal fine quanto affermato dalla stessa Corte
Costituzionale con le sentenze nn. 320\1997, 1\1999 e 194\202. Sotto altro e concorrente aspetto il tribunale evidenziava che il riconoscimento dell'inquadramento superiore si poneva pure in espresso contrasto con i divieti imposti dalla L.R. n. 11/10 che, nel riordinare e razionalizzare le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica regionale, aveva posto limiti di spesa per il personale
(artt. 16 e 20), introducendo il principio secondo cui anche le società partecipate fossero assoggettate al patto di stabilità interno cui era tenuta l'amministrazione regionale e dunque al c.d. “blocco di assunzioni” cui andavano equiparate anche le progressioni verticali.
Richiamava a tal fine la sentenza n. 24\2015 con cui la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti aveva condannato il direttore generale, i componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza della al risarcimento del danno erariale di oltre 350 mila euro, causato proprio CP_1
dalle promozioni disposte tra il novembre 2010 e il febbraio 2011senza concorsi e in violazione del divieto legale di assunzione previsto dalla normativa regionale per il contenimento della spesa pubblica nelle società regionali, tra cui anche quella della , e successivamente revocate dal Parte_1
Consiglio di Gestione nell'adunanza del 16/01/2014.
Anche sulla scorta di tale pronunciamento il giudice di prime cure riteneva la legittimità della revoca dell'inquadramento superiore disposto in favore della ricorrente e di conseguenza l'infondatezza della domanda relativa all'invocato inquadramento superiore. Rigettava anche la pretesa risarcitoria, non essendo ravvisabile alcun comportamento lesivo da parte della che aveva solo revocato la CP_1
progressione verticale illegittimamente attribuita. Rigettava infine la domanda di corresponsione delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte a far data dal 15\11\2010 e fino al 2014, stante la genericità della richiesta e risultando comunque le suddette mansioni riconducibili alla riconosciuta categoria D.
Avverso detto pronunciamento proponeva appello, in data 21\12\2022, Parte_1
censurando la motivazione e riproponendo le domande già svolte in primo grado previa, ove necessario, l'espletamento della richiesta attività istruttoria disattesa dal giudice di prime cure.
Nella costituzione di Controparte_1
CP_ e nella contumacia dell' questa Corte, in esito alla concessione del termine per note fino
[...]
alla data del 24\9\2024, ha deciso la causa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziata l'inammissibilità della eccezione di difetto di giurisdizione così come riproposta dalla con la comparsa di costituzione e non già con appello incidentale. Come CP_1
ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, la parte risultata vittoriosa nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. in sede di costituzione in appello, stante l'inapplicabilità del principio di rilevabilità d'ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione (Cass. S.U. n. 25246 del 2008 e Cass. n. 4891 del 2018).
Passando al merito dell'impugnazione, lamenta la che il giudice avrebbe errato nel ritenere Parte_1 inapplicabile il disposto di cui all'art. 2103 c.c., che, come è noto, ricollega il diritto soggettivo all'acquisizione definitiva della qualifica superiore al solo protratto esercizio di fatto delle mansioni oltre il periodo fissato dai contratti collettivi e comunque oltre il termine di tre mesi. Evidenzia che l'art. 18 comma 2 bis del D.L. n. 112\2008 convertito nella L. n. 133\2008 avrebbe, in realtà, previsto l'estensione anche agli enti a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, – come la Seus - solo dei divieti e delle limitazioni alle assunzioni del personale imposti alle amministrazioni pubbliche, ma non anche quelli riguardanti le progressioni di carriera. Richiama al riguardo due recenti pronunce della Corte di Cassazione – le sentenze n. 35421\2022 e n. 35422 dell'1\12\2022 – che avrebbero per l'appunto affermato, in due casi del tutto sovrapponibili al presente, che “ il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs n.
1652001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze dei privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina derogatoria. L'art 18 del d,l, n.
112\2008 e la legislazione della Regione Sicilia, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento di spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni , dell'art 2103 cc”.
Dopo aver ripotato altri passi delle suddette sentenze, l'appellante evidenzia l'ininfluenza del profilo inerente l'eventuale illegittimità - per inosservanza della legislazione sul contenimento della spesa pubblica ovvero per la violazione delle regole statutarie di riparto delle competenze interne tra gli organi dell'ente – del provvedimento datoriale di adibizione a mansioni superiori, rilevando ai fini dell'applicabilità dell'art. 2103 c.c., il solo diverso aspetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori. Deduce, pertanto, l'illegittimità del provvedimento di demansionamento del 17\1\2014 con cui la avrebbe assegnato ad essa appellante le mansioni di addetto ufficio RSPP e il livello C con CP_1
conseguente riduzione della retribuzione e perdita della relativa indennità di coordinamento.
Nel concreto rileva che la tipologia delle mansioni superiori da essa appellante svolte ininterrottamente dal 16\8\2010 al 16\1\2014 così come analiticamente indicate in ricorso non sarebbero state contestate dalla società appellata e troverebbero comunque riscontro nella documentazione allegata al fascicolo di primo grado. Dette mansioni superiori sarebbero da inquadrare nel livello E o in subordine nel livello D3 e\o DS a far data dal 16\11\2010. Insiste pertanto nell'attribuzione della mansione di Coordinatore Area Servizio Prevenzione e Protezione e Qualità a far data dal 16\11\2010 (ovvero dalla scadenza dei tre mesi prevista dall'art 15 del CCNL AIOP) con relativo inquadramento nel livello E, o, in subordine in quello D3 o DS e invoca pure a la corresponsione delle differenze retributive maturate rispetto il già riconosciuto livello D.
Affermato il proprio diritto all'inquadramento superiore e la conseguente illegittimità dell'operato demansionamento, la insiste pure nell'accoglimento della pretesa risarcitoria che il giudice Parte_1
di prime cure avrebbe rigettato, erroneamente ritenendo che non fosse ravvisabile alcun comportamento lesivo della parte resistente che aveva revocato la progressione verticale illegittimamente attribuita. Ribadisce che la revoca del livello D già attribuito in via definitiva dalla con l'attribuzione nuovamente della mansione inferiore di addetto all'ufficio RSPP e il livello CP_1
C, avrebbe comportato un danno costituito dalla riduzione della retribuzione, dalla perdita dell'indennità di funzione e coordinamento e dal danno alla professionalità, pure compromettendo le aspettative di miglioramenti del dipendente all'interno e all'esterno dell'azienda. Richiama sul punto la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione sul danno professionale da demansionamento.
Con l'ultima doglianza l'appellante ritorna sulla fondatezza della propria domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni superiori rispetto al riconosciuto inquadramento nella categoria D, contestando in particolare la motivazione del giudice che avrebbe al riguardo evidenziato la genericità della richiesta e la compatibilità delle riferite mansioni con quelle proprie della categoria riconosciuta. Richiama sul punto la copiosa documentazione che comproverebbe la complessa attività di coordinamento e responsabilità certamente riconducibile ad un livello superiore al D. Reitera, ove necessario, la richiesta di produzione ex art. 210 c.p.c. a carico della del verbale del Consiglio di Gestione del 29\5\2012 avente ad oggetto al punto 2 CP_1
“Adeguamento livelli di inquadramento del personale” ove sarebbe stato riconosciuto ad essa appellante il livello D3, ancorchè poi mai eseguito. Nelle conclusioni insiste pure, ove necessario, sull'ammissione delle altre richieste istruttorie (interrogatorio formale e prova per testi) sempre in relazione alle mansioni svolte, disattese dal giudice di prime cure.
Orbene, osserva innanzitutto questo Collegio che effettivamente la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n 35421 dell'1\12\2022, cassando proprio una sentenza di questa Corte d'Appello (la n.
52\2020) che aveva svolto considerazioni analoghe a quelle rese nella sentenza oggetto del presente gravame, ha analiticamente affrontato proprio la questione dell'applicabilità dell'art. 2103 c.c. ai rapporti di lavoro instaurati dalle società a partecipazione pubblica, come la CP_1
Dopo aver dato atto dei contrapposti orientamenti registrati al riguardo nella giurisprudenza di merito, ha analizzato il sistema normativo delineato dal legislatore e, tenendo pure conto della natura della società a partecipazione pubblica e della qualificazione privatistica dei rapporti di lavoro che con la stessa si instaurano, ha ritenuto applicabile, quanto alla disciplina delle mansioni, l'art. 2103 cod. civ., nel testo vigente ratione temporis.
La Corte di legittimità ha invero innanzitutto precisato che nei rapporti lavorativi alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'art. 52, per il suo carattere speciale, impedisce l'applicazione della disciplina generale delle mansioni dettata dall'art. 2103 cod. civ., in quanto non compatibile con l'impiego pubblico, sia pure contrattualizzato, non solo per l'incidenza che su detta disciplina ha il principio della necessaria concorsualità dell'assunzione, ma anche e soprattutto perché la normativa privatistica non si concilia con le regole e con i principi ai quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi nell'organizzazione degli uffici, nella determinazione del fabbisogno di personale, nella correlata e necessaria previsione della spesa.
La Corte ha tuttavia puntualizzato che una analoga disposizione derogatoria della disciplina dettata dall'art. 2103 cod. civ. non si rinviene, invece, per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica, giacché il richiamato art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, disciplina il solo reclutamento del personale e, quanto alla gestione dei rapporti costituiti, si limita a prevedere, al comma 2 bis, che «le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria
e per consulenze.». Del resto anche l'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 (ancorchè ratione temporis non applicabile alla fattispecie), limita la nullità testuale prevista dal comma 4 ai soli «contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2» e, quanto alla gestione dei rapporti, prevede unicamente il potere del socio pubblico di fissare «con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera ».
Dunque - precisa ancora la Corte - il legislatore, attraverso la previsione di un obbligo, posto a carico della società, di perseguire nelle politiche inerenti al personale il contenimento dei costi, indirettamente gravanti sulla spesa pubblica, ha fissato una regola di comportamento per gli amministratori delle partecipate, che incide sul rapporto che si instaura fra il socio pubblico e la società e può essere fonte di responsabilità, eventualmente anche erariale, ai sensi dell'art. 12 del richiamato d.lgs. n. 175 del 2016. Da quell'obbligo, tuttavia, non si può desumere la nullità degli atti adottati dalla società in violazione delle direttive date dal socio pubblico, perché il legislatore non ha previsto un meccanismo analogo a quello pensato per l'impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 garantisce, a pena di nullità della pattuizione individuale, la necessaria conformazione del contratto individuale a quello collettivo.
Escluso, quindi, che l'attribuzione definitiva della qualifica superiore possa essere impedita dalle disposizioni di leggi, statali e regionali, che onerano gli amministratori delle società controllate di perseguire nella gestione del personale politiche di contenimento dei costi, la Corte di Cassazione ha parimenti escluso che l'applicazione dell'art. 2103 cod. civ. si ponga in contrasto con gli obblighi imposti in tema di reclutamento alle società a controllo pubblico.
Ha invero messo in evidenza che a differenza di quanto avviene per l'impiego pubblico contrattualizzato ove il passaggio tra aree è equiparato alla costituzione di un nuovo rapporto lavorativo, nel rapporto di lavoro, secondo l'orientamento risalente nel tempo, ma ancora attuale, il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuità, fra i medesimi soggetti, giacché proprio l'art. 2103 cod. civ. considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell'oggetto dello stesso rapporto, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione di una diversa qualifica comporti l'applicazione di una diversa normativa collettiva o il passaggio ad altra categoria (cfr. Cass. n. 11/1988, Cass. n.
186/1984, Cass. n. 1055/1975).
Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, pertanto, l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito e non determina l'instaurazione di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all'assunzione.
Detto principio è poi certamente applicabile alle società a partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, sicchè – rileva risolutivamente la
Corte di Cassazione – “è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dall'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e poi dall'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera”.
In definitiva la Corte di Cassazione ha concluso affermando il seguente principio di diritto: “il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n.
165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del
d.l. n. 112 del 2008 e la legislazione della Regione Sicilia, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art 2103 cod. civ.”
E le medesime motivazioni sono state ribadite dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 35422 emessa in pari data e con la quale è stata cassata altra sentenza della Corte di appello di AT che aveva pure ritenuto l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. al personale della società CP_1
Alla stregua delle suddette considerazioni che questa Corte d'Appello condivide e che come tali la inducono a mutare il proprio precedente orientamento già espresso con le sentenze pure richiamate dal giudice di prime cure, va affermata l'applicabilità dell'art 2103 c.c. al caso di specie, aprendo così la via alla conseguente verifica, ai fini dell'invocato inquadramento, dello svolgimento in fatto di mansioni corispondenti ad un superiore livello rispetto a quello contrattuale.
Sul punto e di contro a quanto affermato dal giudice di prime cure (seppur in riferimento al più limitato aspetto delle pretese differenze retributive) la domanda di riconoscimento di mansioni superiori della appare a questa Corte sufficientemente precisa e certamente idonea a far Parte_1
comprendere non solo quali siano state le mansioni dalla stessa effettivamente espletate, indicate nel dettaglio attraverso la descrizione delle attività concretamente svolte, ma anche la pretesa loro riconducibilità alla qualifica contrattuale superiore, anch'essa individuata attraverso il richiamo al
CCNL di riferimento, pure allegato al ricorso, con la precisazione dei livelli richiesti ovvero quello contraddistinto dalla lett “E”, o in subordine “ D3 “ o DS”.
Ora, è innanzitutto pacifico che alla sia stato conferito, dapprima in via provvisoria e poi Parte_1 in via definitiva, l'incarico di Coordinatore Area Servizi Prevenzione e Protezione e Qualità che la stessa ha svolto dal 16\8\2010 e sino alla data del 16\1\2014. Tale posizione lavorativa si è di fatto esplicata attraverso una innumerevole serie di attività adeguatamente comprovate dalla copiosa documentazione che non necessita di alcuna integrazione con le prove orali pure sollecitate nel presente grado. E' invero rimasto accertato che l'appellante ha coordinato le sei unità di personale a lei assegnato, occupandosi delle autorizzazioni di ferie e permessi (all. 6), dell'analisi del fabbisogno per l'ufficio, pure avanzando le richieste di personale ulteriore resosi necessario in relazione alle scadenze da rispettare (all. 7). Ha svolto tutta una serie di attività inerenti all'area sicurezza sul lavoro e qualità, quali predisposizione delle denunce di infortunio e malattia professionale di tutto il personale aziendale, monitoraggio degli infortuni, gestione delle giacenze di magazzino dei dispositivi di protezione individuali, monitoraggio della consegna e\o sostituzione degli stessi (all. 9
e 11), verifica schede valutazione dei rischi delle postazioni 118, predisposizione delle relative note da presentare al Responsabile del Servizio protezione e prevenzione (all. 10). Si è altresì occupata di sorveglianza sanitaria, coordinando le visite mediche aziendali nella fase di transizione dei nuovi
Medici Competenti in azienda (all. 12), ha predisposto programmi didattici in materia di sicurezza sul lavoro (all. 13), elaborato dati statistici sugli infortuni da presentare al Presidente del Consiglio di
Gestione (all. 14) collaborato alla revisione del Documento di Valutazione dei Rischi e revisione procedure aziendali inerenti la sicurezza (all. 15), corretto pure la bozza del Manuale Operativo di
Sicurezza da distribuire agli autisti soccorritori (all. 16). Vi sono poi agli atti tutta una serie di mail che testimoniano il diretto contatto della con il Direttore Generale in relazione alla sua Parte_1
attività di elaborazione di procedure aziendali e di loro revisione con la conseguente organizzazione di riunioni per la loro approvazione (all. 17, 18 e 19) L'all. 23 dà contezza della ulteriore assegnazione alla dell'incarico di Responsabile del trattamento per i dati personali con l'elencazione Parte_1
delle relative attività assegnate tra cui rilevano quella di aggiornare la modulistica, o anche quella di individuare gli incaricati nei singoli settori, predisporre le istruzioni scritte da fornire loro, verificare l'effettiva funzionalità delle misure adottate con il controllo sulla qualità dei dati trattati. È previsto il potere di disporre il blocco dei dati e la cancellazione ove necessario. Attività tutte – si afferma nella nota di incarico – da svolgere autonomamente ancorché secondo le direttive statuite dal Titolare del trattamento dati CP_1
Ancora dalla prodotta documentazione risultano: la redazione di pareri al Direttore Generale, la redazione della bozza del Regolamento per le elezioni dei Raggruppamenti dei Lavoratori per la
Sicurezza ( R.I.S.) , l'attività di rappresentanza in riunioni con enti esterni e la gestione di rapporti con l'Ispettorato del Lavoro in relazione agli infortuni e alle pratiche di lavoro a rischio, oltre alla partecipazione a corsi di formazione specifici per la sicurezza del lavoro e, a sua volta, organizzazione di un corso di formazione a 20 dipendenti.
Così ricostruite le mansioni di fatto, si tratta di procedere al raffronto delle declaratorie contrattuali che, ad ogni buon fine, si riportano.
Secondo il CCNL per i dipendenti dell'Aiop – Sanità privata:
- appartengono alla categoria C nella quale risulta inquadrata la i lavoratori che Parte_1
ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
- Appartengono alla categoria D i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale. Tra tali figure il CCNL indica nelle esemplificazioni, quella di Collaboratore amministrativo ovvero quella di colui che svolge attività amministrative che comportano un'autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito (“D1”) nonché nella posizione “D2” (Coordinatore amministrativo) indica coloro che eseguono funzioni amministrative direttive, tecniche, di ricerca scientifica, il cui svolgimento presuppone una qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina. L'attività comporta, oltre allo svolgimento di compiti complessi, lo studio e l'elaborazione di programmi ed è caratterizzata da autonomia nella determinazione dei processi attuativi limitata da istruzioni di carattere generale. Detta posizione di lavoro può altresì comportare la supervisione ed il controllo di una serie di funzioni operative, omogenee, indirizzate al raggiungimento del compito istituzionale di una determinata unità operativa complessa.
- Appartengono alla categoria “DS” i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica, iniziative di programmazione e proposta. In particolare, vi rientra il Coordinatore che coordina l'attività del personale assegnato nell'unità operativa cui è preposto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato a funzioni dirette di tutor in piani formativi.
- Appartengono alla categoria E i funzionari che svolgono attività caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio cui sono preposti o alle dimensioni operative del presidio. Vi rientra, esemplificativamente, il Direttore amministrativo di Struttura Sanitaria fino a 150 posti letto.
Orbene, è evidente che la tipologia delle mansioni di fatto espletate per tre anni e mezzo dalla
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esuli dalla declaratoria del livello C ove la stessa era inquadrata (che ha riguardo a ben più Pt_1 ristretti ambiti operativi e non contempla attività di coordinamento) ma pure da quella del livello D che pure è stato riconosciuto dalla stessa nel periodo di assegnazione dell'incarico per rientrare CP_1 nell'ambito della categoria DS. Invero, pur non riscontrandosi negli innumerevoli compiti ed attività svolti dall'appellante quella “autonomia decisionale” propria della categoria E, si colgono quei profili di discrezionalità operativa propri di detto livello DS, così come insiti nella direzione, coordinamento e controllo di risorse umane nonché nel coordinamento di attività didattica e nelle iniziative di programmazione e proposte che la caratterizzano.
Di conseguenza la va condannata ad attribuire alla l'inquadramento nella CP_1 Parte_1
Categoria DS, profilo professionale di Coordinatore Ds, a decorrete dal 15\11\2010, ossia decorsi tre mesi dallo svolgimento di mansioni superiori, come previsto dall'art 15 del suddetto CCNL AIOP.
La va altresì condannata al pagamento delle differenze retributive (rispetto al già riconosciuto CP_1
livello D) maturate dal 16\8\2010, ovvero dalla data di inizio effettivo di svolgimento delle mansioni oggi ricondotte alla categoria DS, fino al 16\1\2014. Dette differenze, alla stregua dei non contestati conteggi predisposti dall'appellante, ammontano ad euro 2782,53, oltre interessi e rivalutazione.
Non può essere disposta alcuna regolarizzazione della posizione assicurativa con il versamento dei contributi previdenziali maturati sulle riconosciute differenze retributive, essendo maturata la relativa
CP_ prescrizione quinquennale. Invero, in assenza di alcun atto interruttivo la prima richiesta all' è tardivamente avvenuta con la notifica del ricorso di primo grado del 15\3\2022 per differenze maturate tra il 2010 e il 2014.
Non può essere neanche accolta la domanda risarcitoria così come fondata sulla dedotta illegittimità del provvedimento di demansionamento del 17\1\2014 con cui la avrebbe assegnato ad essa CP_1
appellante le mansioni di addetto ufficio RSPP e il livello C. Al riguardo vanno invero nuovamente richiamate le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione n. 35921 che ha chiaramente distinto i diversi piani: quello dell'art. 2103 c.c. che attribuisce rilievo al solo svolgimento in fatto di mansioni corrispondenti ad un superiore livello di inquadramento e quello della eventuale illegittimità – per l'inosservanza della disciplina legislativa, statale e\o regionale, sul contenimento della spesa pubblica – del provvedimento datoriale di adibizione a mansioni superiori. La Corte di
Cassazione ha invero evidenziato che il legislatore, attraverso la previsione di un obbligo posto a carico delle società controllate di perseguire nelle politiche inerenti il proprio personale il contenimento dei costi, indirettamente gravanti sulla spesa pubblica, ha fissato una regola di comportamento per gli amministratori delle partecipate che incide sul rapporto che si istaura tra il socio pubblico e la società e che può essere fonte di responsabilità, eventualmente anche erariale. Ed
è ciò che, nel caso di specie, è proprio avvenuto con l'intervenuta sentenza della Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti n. 244\2015 che ha condannato i vertici della al CP_1 risarcimento del danno erariale causato proprio dalle progressioni verticali in favore di 28 dipendenti tra cui per l'appunto anche la disposte in violazione delle disposizioni sul contenimento Parte_1
della spesa pubblica e dunque precluse dal regime legale di blocco.
In definitiva, nonostante l'affermato diritto della all'attribuzione della qualifica superiore Parte_1
conseguente alle mansioni superiori di fatto svolte, rimane ferma la contrarietà a norme imperative del provvedimento con cui le mansioni di Coordinatore Area Servizio Prevenzione e Protezione e
Qualità le erano state definitivamente conferite e rimane altrettanto legittimo il provvedimento di revoca della suddetta progressione verticale con la riassegnazione del livello di mansione originario.
Rimangono da regolare le spese del doppio grado che, avuto riguardo alla particolarità delle questioni affrontate e del recente arresto della Corte di Cassazione intervenuto dopo la pronuncia di primo grado, vanno compensate.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di IN, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 1384\2022 emessa in data 23\6\022 dal Giudice del Parte_1
Lavoro del Tribunale di IN così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la in persona del legale rappresentante, CP_1 ad attribuire a l'inquadramento nella categoria DS profilo professionale di Parte_1
Coordinatore Ds, del CCNL Aiop Sanità privata a decorrere dal 15\11\2010;
b) condanna la al pagamento della somma di euro 2.782,53, a titolo di differenze retributive, CP_1 oltre interessi e rivalutazione dal maturato fino all'effettivo soddisfo;
c) rigetta nel resto;
d) compensa tra le parti le spese del doppio grado.
IN, così deciso nella camera di consiglio del 30/9/2024. il Consigliere est. il Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Dott.ssa B. Catarsini