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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 23/07/2024, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 840/2024 R.G.L., promossa da
LU EL, rappresentato e difeso dall'avv. Giammarco Urso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore - l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio
X - Ambito Territoriale di Milano, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano
Rovelliai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. ed elettivamente domiciliato come in atti resistente
1 OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico Impiego, riconoscimento “carta docente” al personale docente non di ruolo.
CONCLUSIONI DELLLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso in riassunzione depositato telematicamente il 14/5/2024 - a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice del lavoro del Tribunale di Milano – il ricorrente, docente in servizio con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2024 presso l'Istituto
“Giuseppe Torno” di Castano Primo, ha esposto di aver presentato ricorso ex art. 414 c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Milano, iscritto al n.
R.G. 11029/2023, nel quale ha esposto di aver prestato servizio come docente precario, nell'anno scolastico 2022/2023, dal 12.09.2022 al
30.06.2023, per 9 ore settimanali di lezione presso l'I.T. Econ. e Tecnol.
“E. Mattei” di Rho e dal 21.10.2022 al 30.06.2023 per n. 9 ore settimanali di lezione presso il medesimo istituto, come insegnate di sostegno psicofisico, senza avere fruito dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121, comma
1, e 122 della legge n. 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm
32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Ha chiesto, pertanto, l'accertamento del proprio diritto di ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione, di cui alla legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2022/2023 e la condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della carta elettronica, con accredito dell'importo complessivo di 500,00 euro, per le finalità di cui all'art. 1 comma 12, della legge n. 107/2015 e, in via subordinata, la
2 condanna al risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c., oltre al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il Ministero dell'Istruzione e del
Merito ha chiesto di accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi, nonché l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente e, per l'effetto, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati, detratto il 20% degli onorari ivi previsti.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza del termine per note sino al 22/7/2024, all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Inquadramento normativo
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato
3 digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Nello specifico, il DPCM del 23 settembre 2015, all'art. 2 ha sancito che
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da
4 quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato
l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La
Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.” e, all'art. 3, che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere
5 sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare
l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 ha previsto, all'art. 2, che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di
500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali
è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4.
L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle
6 scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
Giurisprudenza rilevante
Riportata la normativa di interesse, si rileva che, sulle questioni oggetto del presente giudizio si sono già espressi la Corte di Giustizia Europea, il Consiglio di Stato con pronunce che vanno richiamate ai fini del decidere.
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge n. 107/2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di euro 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): “La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale … al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Ha inoltre chiarito che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi
7 in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
In sostanza, considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi, inoltre, ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro (cfr. ex multis, Trib. Milano n. 3116/2022).
Il Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022 n. 1842) ha annullato, con efficacia inter partes, il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015, e la nota applicativa del MIUR n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il
DPCM del 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente. Anche in tale pronuncia si sottolinea che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve
8 curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
In altre parole, la necessità di erogare a tutto il personale docente il contributo alla formazione deriva, oltre che dalla corretta applicazione della clausola 4 citata, anche dall'obbligo di fornire il servizio istruzione in modo uniforme a tutta la popolazione studentesca, finalità che verrebbe frustrata dal differente trattamento riservato ai docenti assunti con contratto a termine.
La pronuncia della Corte di Cassazione
Condividendo pienamente i principi già espressi, la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto- dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro. In tale ambito si è inserita la carta docente che, per come strutturata, attiene al piano formativo e di aggiornamento “e non a quello delle dotazioni lavorative individuali”; tale piano formativo si sviluppa secondo la Corte su base annuale come deducibile da numerosi indici legislativi “Per altro verso, la taratura di quell'importo di
500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l.
n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale,
9 essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”…. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta
Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.”
Sulla base di queste considerazioni la Corte, rispondendo quindi ad una delle questioni oggetto di rinvio, ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.”
- Quanto alla natura della prestazione la Corte ha chiarito che trattasi di obbligazione di pagamento (desumibile dalle modalità di messa a disposizione dell'importo) seppur strettamente finalizzata all'obbligo di formazione nell'ambito di una prestazione didattica. Tale inquadramento rileva anche sulla questione dell'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, interesse che la Corte ritiene persistere nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
10 - In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetterà al creditore, ove formulata, azione risarcitoria con obbligo di allegazione del pregiudizio e possibilità di deduzione presuntiva e di liquidazione equitativa, entro il valore della Carta, determinata sul caso concreto (ad es. durata ella permanenza nel sistema scolastico).
- Infine, in merito alla prescrizione la Corte ha statuito:
l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., prescrizione quinquennale, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio1;
l'applicabilità della prescrizione decennale per la domanda risarcitoria nell'ambito della responsabilità contrattuale con decorrenza dalla data di cessazione del servizio per l'azione risarcitoria.
La posizione di parte ricorrente
Parte ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per l'annualità 2022/2023.
Nell'anno richiesto, il ricorrente è stato destinatario di due contratti, dal
12/9/2022 al 30/6/2023, su posto normale, per nove ore settimanali e
11 dal 21/10/2022 al 30/6/2023, su sostegno, per nove ore settimanali, presso l'Istituto “E. Mattei” di Rho (cfr. all.10 - stato matricolare - fasc. resistente).
È altresì documentata dallo stato matricolare, l'attualità dell'interesse ad agire, essendo il ricorrente destinatario di un contratto a tempo determinato con scadenza al 31/8/2024.
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di
Giustizia e dalla Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docenti per l'anno scolastico 2022/2023.
Nessuna prescrizione del diritto è matura, né alcuna estinzione, considerato che la richiesta è relativa all'anno 2022/23.
Va invece respinta la richiesta di riconoscimento della maggiorazione di interessi e rivalutazione in quanto, ex artt. 2, comma 1, e 5, comma 4, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, l'importo erogato è indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessivi euro 258,00 per compensi (considerato il minimo dello scaglione fino a 1.100,00 euro, con detrazione della voce relativa all'istruttoria), oltre spese generali 15%, oltre accessori di legge, oltre al contributo unificato, se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
12 - dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per l'anno scolastico 2022/2023, per l'importo di euro 500,00, e, per l'effetto,
- condanna il Ministero resistente a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, con accredito della somma complessiva di euro 500,00 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente in complessivi euro 258,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, oltre al contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 23 luglio 2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 l'art. 5 del dpcm 2016 Attivazione della Carta 1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 840/2024 R.G.L., promossa da
LU EL, rappresentato e difeso dall'avv. Giammarco Urso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore - l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio
X - Ambito Territoriale di Milano, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano
Rovelliai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. ed elettivamente domiciliato come in atti resistente
1 OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico Impiego, riconoscimento “carta docente” al personale docente non di ruolo.
CONCLUSIONI DELLLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso in riassunzione depositato telematicamente il 14/5/2024 - a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice del lavoro del Tribunale di Milano – il ricorrente, docente in servizio con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2024 presso l'Istituto
“Giuseppe Torno” di Castano Primo, ha esposto di aver presentato ricorso ex art. 414 c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Milano, iscritto al n.
R.G. 11029/2023, nel quale ha esposto di aver prestato servizio come docente precario, nell'anno scolastico 2022/2023, dal 12.09.2022 al
30.06.2023, per 9 ore settimanali di lezione presso l'I.T. Econ. e Tecnol.
“E. Mattei” di Rho e dal 21.10.2022 al 30.06.2023 per n. 9 ore settimanali di lezione presso il medesimo istituto, come insegnate di sostegno psicofisico, senza avere fruito dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121, comma
1, e 122 della legge n. 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm
32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Ha chiesto, pertanto, l'accertamento del proprio diritto di ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione, di cui alla legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2022/2023 e la condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della carta elettronica, con accredito dell'importo complessivo di 500,00 euro, per le finalità di cui all'art. 1 comma 12, della legge n. 107/2015 e, in via subordinata, la
2 condanna al risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c., oltre al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il Ministero dell'Istruzione e del
Merito ha chiesto di accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi, nonché l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente e, per l'effetto, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati, detratto il 20% degli onorari ivi previsti.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza del termine per note sino al 22/7/2024, all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Inquadramento normativo
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato
3 digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Nello specifico, il DPCM del 23 settembre 2015, all'art. 2 ha sancito che
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da
4 quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato
l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La
Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.” e, all'art. 3, che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere
5 sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare
l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 ha previsto, all'art. 2, che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di
500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali
è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4.
L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle
6 scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
Giurisprudenza rilevante
Riportata la normativa di interesse, si rileva che, sulle questioni oggetto del presente giudizio si sono già espressi la Corte di Giustizia Europea, il Consiglio di Stato con pronunce che vanno richiamate ai fini del decidere.
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge n. 107/2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di euro 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): “La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale … al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Ha inoltre chiarito che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi
7 in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
In sostanza, considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi, inoltre, ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro (cfr. ex multis, Trib. Milano n. 3116/2022).
Il Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022 n. 1842) ha annullato, con efficacia inter partes, il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015, e la nota applicativa del MIUR n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il
DPCM del 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente. Anche in tale pronuncia si sottolinea che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve
8 curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
In altre parole, la necessità di erogare a tutto il personale docente il contributo alla formazione deriva, oltre che dalla corretta applicazione della clausola 4 citata, anche dall'obbligo di fornire il servizio istruzione in modo uniforme a tutta la popolazione studentesca, finalità che verrebbe frustrata dal differente trattamento riservato ai docenti assunti con contratto a termine.
La pronuncia della Corte di Cassazione
Condividendo pienamente i principi già espressi, la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto- dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro. In tale ambito si è inserita la carta docente che, per come strutturata, attiene al piano formativo e di aggiornamento “e non a quello delle dotazioni lavorative individuali”; tale piano formativo si sviluppa secondo la Corte su base annuale come deducibile da numerosi indici legislativi “Per altro verso, la taratura di quell'importo di
500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l.
n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale,
9 essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”…. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta
Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.”
Sulla base di queste considerazioni la Corte, rispondendo quindi ad una delle questioni oggetto di rinvio, ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.”
- Quanto alla natura della prestazione la Corte ha chiarito che trattasi di obbligazione di pagamento (desumibile dalle modalità di messa a disposizione dell'importo) seppur strettamente finalizzata all'obbligo di formazione nell'ambito di una prestazione didattica. Tale inquadramento rileva anche sulla questione dell'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, interesse che la Corte ritiene persistere nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
10 - In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetterà al creditore, ove formulata, azione risarcitoria con obbligo di allegazione del pregiudizio e possibilità di deduzione presuntiva e di liquidazione equitativa, entro il valore della Carta, determinata sul caso concreto (ad es. durata ella permanenza nel sistema scolastico).
- Infine, in merito alla prescrizione la Corte ha statuito:
l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., prescrizione quinquennale, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio1;
l'applicabilità della prescrizione decennale per la domanda risarcitoria nell'ambito della responsabilità contrattuale con decorrenza dalla data di cessazione del servizio per l'azione risarcitoria.
La posizione di parte ricorrente
Parte ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per l'annualità 2022/2023.
Nell'anno richiesto, il ricorrente è stato destinatario di due contratti, dal
12/9/2022 al 30/6/2023, su posto normale, per nove ore settimanali e
11 dal 21/10/2022 al 30/6/2023, su sostegno, per nove ore settimanali, presso l'Istituto “E. Mattei” di Rho (cfr. all.10 - stato matricolare - fasc. resistente).
È altresì documentata dallo stato matricolare, l'attualità dell'interesse ad agire, essendo il ricorrente destinatario di un contratto a tempo determinato con scadenza al 31/8/2024.
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di
Giustizia e dalla Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docenti per l'anno scolastico 2022/2023.
Nessuna prescrizione del diritto è matura, né alcuna estinzione, considerato che la richiesta è relativa all'anno 2022/23.
Va invece respinta la richiesta di riconoscimento della maggiorazione di interessi e rivalutazione in quanto, ex artt. 2, comma 1, e 5, comma 4, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, l'importo erogato è indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessivi euro 258,00 per compensi (considerato il minimo dello scaglione fino a 1.100,00 euro, con detrazione della voce relativa all'istruttoria), oltre spese generali 15%, oltre accessori di legge, oltre al contributo unificato, se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
12 - dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per l'anno scolastico 2022/2023, per l'importo di euro 500,00, e, per l'effetto,
- condanna il Ministero resistente a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, con accredito della somma complessiva di euro 500,00 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente in complessivi euro 258,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, oltre al contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 23 luglio 2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 l'art. 5 del dpcm 2016 Attivazione della Carta 1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.