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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/06/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
RG. n. 2965/2021
Verbale di udienza del giorno 03 giugno 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 03 giugno 2025 vista la nota conclusionale depositata dall'attore con cui nel Parte_1 riportarsi alle difese in atti così conclude: “ In via preliminare, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del danno subito dall'attore in seguito all'errato soccorso primo intervento del 118 ed in seguito Pt_2 Parte_1 all'errata diagnosi dell'Ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino entrambi rappresentati legalmente dall'azienda sanitaria locale ASL di Avellino;
Per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, condannare i convenuti all'integrale risarcimento per tutti i danni patiti e patendi, per le lesioni riportate dall'attore nonché dei danni neurologici psicologici che hanno in modo inconfutabile compromesso la qualità di vita dello stesso, riconoscendo che, come documentalmente provato, in stretta dipendenza del citato evento il ha riportato gravissimi ed irreversibili Parte_1 danni alla propria salute e che tale evento è dovuto a fatto e colpa esclusiva della convenuta;
Per l'effetto condannare gli odierni convenuti all'integrale risarcimento in favore del Sig. per tutti i danni morali, biologici, patrimoniali subiti per i Parte_1 gravissimi danni irreversibili causati, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalla insorgenza della malattia, rivalutazione monetaria, spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi del danno morale, danno biologico, invalidità totale, invalidità parziale nonché al pagamento di tutte le somme versate per cure e connessi o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione e interessi dal giorno dell'evento sino al soddisfo effettivo;
Condannare altresì gli stessi alle spese di lite, con attribuzione ai procuratori . Con sentenza munita di formula esecutiva. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste avverse, comunque, Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così provvedere. In via preliminare, accertare e dichiarare il concorso di responsabilità della convenuta nella causazione del danno subito dall'attore in seguito Pt_2 Parte_1 all'errato soccorso primo intervento del 118 ed in seguito all'errata diagnosi dell'Ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino entrambi rappresentati legalmente dall'azienda sanitaria locale ASL di Avellino;
mercè l'effetto condannare la convenuta ASL Avellino, in pers. ex lege, per aver concorso al danno subito dall'attore indi risarcirlo per le lesioni riportate;
Per l'effetto condannare la convenuta in via parziale al risarcimento in favore del Sig. per tutti i danni morali, biologici, patrimoniali subiti per i gravissimi danni Parte_1 irreversibili causati, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalla insorgenza della malattia, rivalutazione monetaria, spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi del danno morale, danno biologico, invalidità totale, invalidità parziale nonché al pagamento di tutte le somme versate per cure e connessi o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione e interessi dal giorno dell'evento sino al soddisfo effettivo;
Condannare altresì gli stessi alle spese di lite, con attribuzione ai procuratori;
Con sentenza munita di formula esecutiva.
- ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto di tutte le domande formulate dall'attore, Voglia l'On. Giudice adito compensare le spese del giudizio.” vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta ASL AVELLINO con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “si insiste nel rigetto di tutte le domande proposte dall'attore per infondatezza in fatto e diritto (oltre a non essere provate), così come accertato anche dalla CTU. In conclusione, nel chiedere il rigetto di tutte le richieste, si chiede l'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate dall'ASL, con vittoria di spese e competenze.” DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 03 giugno 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2965 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “risarcimento danni da responsabilità sanitaria” vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'Avv. Grazia Petrone, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Fontanarosa (AV) alla Via Principe di Piemonte n.58
ATTORE
E
ASL DI AVELLINO (P.IVA ), in persona del rappresentata e P.IVA_1 CP_1
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Michele Lobrace, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Aldo Pini n. 10
CONVENUTO
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'udienza del giorno
01/04/2025.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli art. 45 e 53 della L. 69/2009. RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento l'ASL di Avellino esponendo che in data
08.09.2012 alle ore 16:00 circa in agro di Mirabella Eclano alla Via Bosco, rimasto vittima di un sinistro, aveva chiesto il pronto intervento del Servizio 118, che lo aveva trasportato presso il Pronto Soccorso del nosocomio di Ariano Irpino San Ottone
Frangipane in Codice Verde con area di accettazione chirurgica dove veniva diagnosticata una lussazione del ginocchio destro come da consulenza ortopedica.
Lamentando forti dolori l'attore chiedeva ulteriori indagini non eseguite dal P.S. per cui si recava presso l'Ospedale Moscati di Avellino ove veniva diagnosticata oltre alla lussazione posteriore del ginocchio a destra, anche segni di ischemia periferica e, pertanto immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico e dimesso in data
02.11.2012 con diagnosi definitiva di lussazione del ginocchio destro con lesione vascolo-nervosa. Seguivano ulteriori ricoveri e diversi interventi chirurgici.
L'attore pertanto riteneva errata l'identificazione operata dal Servizio 118 intervenuto sul posto in Codice Verde laddove sarebbe stato opportuno prevedere un Codice Rosso
o almeno un Codice Giallo (patologia potenzialmente grave con intervento medico nel minori tempo possibile) così come era stata errata la compilazione della scheda di
Triage ove era stata riportata quale circostanza del trauma “incidente domestico” laddove invece egli aveva specificato che il trauma era accidentale ma dovuto ad infortunio stradale.
Il riferisce altresì che ad oggi è rimasto gravemente invalido tanto da aver Parte_1
avuto riconosciuto in sede INPS il beneficio dell'accompagnamento.
Richiesti i danni subiti all'ASL, l'attore veniva sottoposto a visita presso il perito delegato dall'assicurazione dell'ASL, ma con esito negativo.
Esperita la mediazione con verbale negativo l'attore chiedeva di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ASL convenuta nella causazione tutti i danni
(“neurologici psicologici”, “morali, biologici, patrimoniali”) patiti e patendi in seguito all'errato soccorso primo intervento del 118 e in seguito all'errata diagnosi dell'Ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino da quantificarsi all'esito dell'istruttoria mediante CTU medico-legale, oltre rivalutazione e interessi, vinte le spese di giudizio con attribuzione.
L'ASL di Avellino, costituendosi in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento, eccepiva in via preliminare il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Avellino.
Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 13.04.2021 (N.R.G. 5143/2020), declinava la propria competenza, indicando il Tribunale di Avellino quale ufficio giudiziario munito della competenza per territorio ed assegnando i termini di legge per la riassunzione, e, rilevato che l'attore aveva aderito all'eccezione di incompetenza e non trattandosi, nella specie, di competenza inderogabile, in ossequio a Cass.
25180/2013, dichiarava non doversi provvedere circa le spese di lite.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. ha Parte_1
regolarmente riassunto dinanzi a Codesto Tribunale il predetto giudizio dal medesimo originariamente instaurato nei confronti dell'ASL di Avellino dinanzi al Tribunale di
Benevento riproponendo le deduzioni e conclusioni ivi già spiegate.
Si è ritualmente costituita anche nel giudizio riassunto l'ASL di Avellino eccependo, nel merito, la genericità e l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea, in particolare, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti e argomentando sulla correttezza della condotta dei sanitari intervenuti e sulla mancata allegazione e prova del nesso di causalità e del danno, e chiedendone, pertanto, il rigetto, altresì con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., vinte le spese e le competenze di lite.
In prosieguo il giudizio così riassunto è stato istruito mediante acquisizione documentale ed espletamento di CTU medico-legale e, infine, rinviato all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., celebrata secondo le modalità della trattazione cartolare, e deciso all'esito con sentenza con contestuale motivazione nella parte che segue.
DIRITTO
In via preliminare si osserva che il processo iniziato davanti ad un giudice dichiaratosi incompetente e riassunto nel termine di legge davanti al giudice dotato di competenza, non costituisce un nuovo e autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio per quanto inizialmente introdotto davanti al giudice incompetente.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata dalla convenuta circa la nullità per genericità dell'atto di citazione. Invero con riferimento al petitum l'attore ha indicato con chiarezza tale da escludere ogni incertezza assoluta, sia il petitum immediato, cioè il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia il petitum mediato, vale a dire il bene della vita di cui si domanda tutela. Inoltre, l'atto di citazione consente di individuare, in modo adeguato, tutti gli elementi costitutivi della domanda avanzata.
Ciò emerge anche dalla circostanza per cui parte opposta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha svolto difese specifiche nel merito delle avverse doglianze.
Ciò posto, venendo al merito della controversia, si osserva quanto segue.
Occorre premettere, come noto, che “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee
a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto
l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno” (Cass. 15993/2011).
Nel caso di specie, sin dall'atto di citazione, l'attore ha allegato quali inadempimenti qualificati della struttura sanitaria convenuta: – la sottovalutazione da parte degli operatori del 118 delle condizioni di salute in cui egli versava al momento del soccorso e, pertanto, l'errata assegnazione da parte degli stessi del codice di urgenza “verde”; –
l'errata diagnosi da parte dei medici dell'Ospedale di Ariano Irpino, non avendo gli stessi rilevato sin da subito la complicanza vasculo-nervosa correlata alla lussazione del ginocchio (poi riscontrata dai medici dell'Ospedale Moscati di Avellino ove si era successivamente recato); – l'errata compilazione della scheda di triage, per esservi stato riportato quale circostanza del trauma “incidente domestico” e non “incidente stradale”. Ebbene si rileva che nel corso del giudizio si è provveduto alla nomina del Collegio peritale composto da un medico-legale e da uno specialista in ortopedia, il quale all'esito di ragionato e ben argomentato iter motivazionale, ha escluso la ricorrenza di una malpractice medica dei sanitari del 118 e dell'Ospedale Frangipane di Ariano
Irpino nell'apprestare il primo soccorso al Sig. riconducendo, altresì, i Parte_1
danni irreversibili dallo stesso riportati in seguito al trauma vissuto alla responsabilità del paziente stesso, sottrattosi, scientemente e contro il parere medico, alle cure consigliate dai medici dell'Ospedale di Ariano Irpino, le quali se praticate sin da subito
(e non a distanza di ore presso l'Ospedale Moscati di Avellino) avrebbero consentito con elevata probabilità di prevenire gravi complicazioni con conseguente diminuzione dei postumi.
Precisamente, i CC.TT.UU., all'esito della ricostruzione del quadro anamnestico e dell'esame obiettivo del paziente e dopo aver descritto scrupolosamente l'iter clinico, diagnostico e terapeutico seguito dal Sig. come documentato in atti, quanto Parte_1
alla condotta tecnica tenuta dai sanitari del 118 e dell'Ospedale di Ariano Irpino hanno affermato quanto segue: “Ad ogni evento, gli Operatori del Servizio 118, associano un codice colore di gravità così classificato: BIANCO: non critico, cioè che con ragionevole certezza non ha la necessità di essere espletato in tempo brevi;
VERDE: intervento differibile;
: intervento indifferibile urgente su paziente con CP_2
compromissione di almeno una funzione vitale;
ROSSO: intervento di emergenza su paziente con compromissione di più di una funzione vitale;
BLU: arresto cardiaco. Nel caso specifico del Sig. , l'inquadramento in un codice verde da Parte_1
parte degli Operatori del Servizio 118 fu corretto in quanto: per intervento differibile
(codice verde), non si intende che il paziente possa essere trattato a distanza di molto tempo, bensì si intende che, se in Pronto Soccorso vi sono altri pazienti in codice giallo
o rosso, si dà la priorità a questi ultimi;
il Sig. non presentava Parte_1
compromissione di almeno una funzione vitale, come previsto dal codice giallo, né di più funzioni vitali, come previsto dal codice rosso. Pertanto, si evince che la condotta tecnica osservata dagli Operatori del Servizio 118 nei confronti del Sig. Parte_1 fu corretta e rispettosa delle Linee Guida. D'altronde il Sig.
[...] Parte_1
giunse al Pronto Soccorso il giorno 08.09.2012 alle ore 17,37 e fu visitato
[...]
dal Sanitario di turno alle ore 17,47 dello stesso giorno, e cioè dopo solo 10 minuti di attesa, e dallo Specialista Ortopedico alle ore 18,30, tempo, questo che non comportò alcun ritardo diagnostico. (…) Il paziente chiede di essere dimesso contro il parere dei
Sanitari. Terapia praticata Clexane 4000 fiale". Nel Verbale di Pronto Soccorso si legge: "Il paziente è stato informato che per le sue condizioni cliniche sarebbe opportuno il ricovero in ambito ospedaliero. Dichiara di aver compreso quanto spiegato e, nonostante i rischi connessi alla sua decisione, contro il parere del medico rifiuta, per motivi personali, il ricovero propostogli”. Il paziente lascia il Pronto
Soccorso alle ore 19,16 dello stesso giorno 08.09.2012. Pertanto, si sottolinea che dall'accesso al Pronto Soccorso (ore 17,37), all'orario nel quale il Sig. Parte_1
lascio il Pronto Soccorso di sua volontà (ore 19,16), trascorsero appena 1h
[...]
e 39 minuti, tempo questo, nel quale furono praticati tutti gli accertamenti diagnostici e fu organizzato l'intervento di riduzione incruenta della lussazione in narcosi. Allorquando, il Sig. fu trasportato al Pronto Soccorso Parte_1
dell'Ospedale di Ariano Irpino (AV), evidentemente, non presentava segni clinici di danno vascolare o nervoso all'arto inferiore destro, in quanto non furono descritti né dai Sanitari del 118 (nella scheda di accesso del 118 alla voce "'circolo periferico"
è barrata la casella "SI"), né dal Sanitario del Pronto Soccorso, né dallo Specialista
Ortopedico. D'altra parte, nel così breve tempo trascorso dall'evento traumatico alla visita del Sanitario di Pronto Soccorso e dello Specialista Ortopedico, è verosimile che non si fossero ancora manifestati segni clinici di impegno vascolare. A tal proposito questo Collegio ritiene assolutamente non condivisibile quanto sostenuto dal dott. consulente tecnico di parte attorea e che cioè i valori elevati di LDH, Per_1
troponina e mioglobina riscontrati nel Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ariano Irpino fossero "segno indiscutibile di una necrosi muscolare e nervosa". Il dosaggio di questi markers in Pronto Soccorso viene utilizzato generalmente per la diagnosi precoce dell'infarto del miocardico. Tuttavia, come è ampiamente noto da molti decenni, questi analiti ematici incrementano nel sangue non solamente quando sussiste un danno al muscolo cardiaco, ma anche (per quanto in maniera meno specifica, ad esempio per la troponina) in caso di danno del muscolo scheletrico (Wu AH, Perryman MB. Clinical applications of muscle enzymes and proteins. 1992 Dec: Controparte_3
4(6):815-20). Analogamente a quanto accade per il miocardio, tali markers non sono affatto specifici di danno ischemico o necrotico, in quanto un loro incremento può verificarsi, in sostanza, per una lesione di qualsiasi etiologia che colpisca il muscolo
(infiammatoria, neoplastica, traumatica, ecc., oltre che ischemica e necrotica), in quanto tutte le noxae patogene che sono in grado di danneggiare e ledere la membrana cellulare delle cellule muscolari provocano una messa in circolo dei suddetti markers che normalmente sono contenute all'interno dei miociti (Brancaccio P. Lippi G. CP_ Maffulli N. Biochemical markers of muscular damage. Chem Lab Med. 2010 Jun;
48(6): 757-67). Talvolta anche un esercizio fisico intenso/prolungato può provocare incremento dei markers di danno muscolare (IS R. Borkowski J., IS P.
Creatine Kinase and Myoglobin Plasma Levels in Mountain Bike and Road Cyclists 1
h after the Race. Int. J. Environ. . 2022:19:9456). Il minimo Controparte_5
incremento di LDH (519 U/L, con V.N. fino a 480), di mioglobina (107,60 ng/ml, con
V.N. fino a 72) e di troponina (26,7 pg/ml, con V.N. indicati il "rule out" dell'infarto miocardico fino a 15 e per il "rule in" per infarto miocardico fino a 50 - in altri termini valori inferiori a 15 escludono, per il miocardio, il danno, valori superiori a 50 accreditano il danno;
valori fra 15 e 50 sono considerati "dubbi"-) riscontrato nel caso di specie trova ampia e più probabile giustificazione in un danno muscolare di tipo traumatico, collaterale a quello articolare e non in un danno di tipo ischemico che molto verosimilmente non si era ancora venuto a realizzare. In ogni caso, deve essere chiaro che, in casi di lussazione di ginocchio la regola è quella di effettuare subito la riduzione della lussazione con manovra manuale, onde eliminare lo stiramento o la compressione a carico delle strutture vasco-nervose; e, subito dopo, verificare con esami strumentali l'eventuale danno ed il tipo di danno, anzitutto sulle formazioni vascolo-nervose, e poi sui legamenti, menischi etc., e, quindi, procedere con le apposite terapie anche chirurgiche. Di contro il Sig. , benché Parte_1
chiaramente informato dai Sanitari dell'Ospedale sulla necessità di CP_6
praticare subito la riduzione della lussazione di ginocchio con manovra manuali, onde rimuovere la causa dello stiramento o della compressione sulle formazioni vascolo-nervose, decise di essere dimesso, nonostante il parere contrario dei
Sanitarie e di ricoverarsi presso l'Ospedale "S. Giuseppe Moscati" di Avellino, ove giunse alle ore 21,23, e cioè 2h dopo la dimissione dall'Ospedale di Ariano Irpino.
Tale decisione comporto un ritardo nel praticare la terapia idonea, volta, anzitutto a liberare le formazioni vascolo-nervose del cavo del poplite ed un aggravamento del danno sulle strutture vascolo-nervose, le quali, con il criterio del "più probabile che non" o anche della "probabilità molto prossima alla certezza", se liberate al momento dell'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ariano Irpino, non avrebbero subito un danno irreversibile. (…) In definitiva da quanto detto appare evidente che la condotta tecnica osservata dai Sanitari del Presidio Ospedaliero "'S.
Ottone Frangipane" in Ariano Irpino (AV), fu in ogni momento corretta, rispettosa dei canoni di perizia, prudenza e diligenza, delle linee Guida e delle buone pratiche, ed in essa non si riscontrano comportamenti censurabili, né di tipo omissivo né di tipo commissivo. Pertanto, i contenuti dell'Atto di Citazione relativamente all'errato primo soccorso fornito dal non trovano alcun riscontro nella In Controparte_7
conclusione i CC.TT.UU. “sottolineano che, nel caso specifico del Sig. Parte_1
, non danno risposta ai singoli Quesiti formulati dal Magistrato, come di
[...]
norma sempre fanno, in quanto la presunta responsabilità dei sanitari si limita all'operato dell'equipe del 118 e dei Sanitari del Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero Irpino- ASL Avellino. Infatti, nell'atto di citazione l'Avv. Grazia Petrone, difensore del Sig. cita in giudizio unicamente l'ASL di Avellino e in Parte_1
particolare: - gli Operatori del Servizio 118 che, in data 08.09.2012, trasportarono il
Sig. al Presidio Ospedaliero di Ariano Irpino (AV), Parte_1
classificandolo come codice verde e non giallo o rosso;
- i Sanitari del Pronto Soccorso dello stesso Nosocomio che non avrebbero fatto una diagnosi corretta, e che non avrebbero eseguito ulteriori indagini, lasciando il paziente abbandonato ed in preda a forti dolori, costringendolo, così, a chiedere di essere dimesso, per ricoverarsi, poi, in altro Ospedale. (…) Dopo uno studio attento del caso clinico del Sig. Parte_1
. i sottoscritti CC.TT.UU. possono affermare: l'Equipe del 118 attribuì al
[...]
periziando il codice colore verde, così come la normativa indicava (pag. 33 della presente Relazione). Pertanto, la condotta tecnica osservata dagli Operatori del
Servizio del 118 nei confronti del Sig. fu corretta e rispettosa delle Parte_1
Linee Guida. I Sanitari del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "S. Ottone
Frangipane" di Ariano Irpino - ASL Avellino; il Sanitario di turno al Pronto Soccorso visitò il Sig. dopo solo 10 minuti dal suo arrivo (17,37 → 17,47), Parte_1
dispose la pronta esecuzione di accertamenti diagnostici (RX ginocchio destro e torace, ed Esami di Laboratorio). Richiese in urgenza la Consulenza dello Specialista
Ortopedico. Lo Specialista Ortopedico visito il periziando alle ore 18,30, prese visione delle indagini diagnostiche praticate e decise di avviare le procedure per riduzione in sedazione", così come scritto nella cartella di Pronto Soccorso, nella quale si legge ancora: “I paziente chiede di essere dimesso contro il parere dei Sanitari. Il paziente
è stato informato che per le sue condizioni cliniche sarebbe opportuno il ricovero in ambito ospedaliero. dichiara di aver compreso quanto spiegato e, nonostante i rischi connessi alla sua decisione, contro il parere del medico rifiuta, per motivi personali, il ricovero propostogli. Terapia praticata Clexane 4000 fl”. Il periziando. Sig. Parte_1
non accettò la terapia e decise di essere dimesso contro il parere dei Sanitari,
[...]
pur chiaramente informato dei rischi connessi alla sua decisione e lascio l'Ospedale alle ore 19,16 dello stesso giorno 08.02-2012. Appare evidente che la condotta tecnica osservata dai sanitari del Presidio Ospedaliero "S. Ottone Frangipane" di Ariano
Irpino - ASL Avellino, nei confronti del Sig. fu corretta, rispettosa Parte_1
dei canoni di perizia, prudenza e diligenza, delle Linee Guida e delle buone pratiche, ed in essa non si rinvengono comportamenti censurabili, né di tipo omissivo, né commissivo. Il Sig. alle ore 21,23_dello stesso giorno 08.09.2012 Parte_1
(cioè dopo 2 ore dalla dimissione dall'Ospedali di Ariano Irpinio), si ricoverò prezzo l' di Avellino, ove fu sottoposto, dapprima Controparte_8
ad un Esame Angiotac, poi alla riduzione della lussazione e successivamente all'intervento chirurgico di By-pass. Seguirono altri interventi chirurgici di fasciotomia e di asportazione di lembi muscolari necrotici a livello della gamba destra.
La condotta tecnica osservata dagli Operatori del 118 e dal Sanitario
[...]
(AV): -non determinò ritardo diagnostico;
- non Controparte_9
determinò ritardo nella terapia;
- non ha determinato alcun prolungamento dei periodi di Inabilita Temporanea Totale ed Inabilità Temporanea Parziale;
- non ha determinato postumi maggiori per numero ed entità. I postumi che attualmente presenta il Sig. rilevati dai sottoscritti CC.TT.UU, in occasione Parte_1
della visita peritale: - sono per la maggior parte (ad eccezione degli esiti della frattura tibiale), dipendenti dalle lesioni, in quanto tali, riportate al ginocchio destro in occasione dell'evento traumatico del quale fu vittima il giorno 08.09.2012; - i sottoscritti CC.TT.UU., con il criterio del "più probabile che non" o anche "della probabilità molto prossima alla certezza", ritengono che se il Sig. Parte_1
avesse accettato di sottoporsi alle terapie proposte dai Sanitari
[...]
dell'Ospedale di Ariano Irpino (AV), sarebbe stata effettuata precocemente la riduzione della lussazione del ginocchio, e, quindi, sarebbe stata rimossa precocemente la causa dello stiramento o compressione dei vasi poplitei, con buona possibilità del ripristino spontaneo della circolazione loco-regionale e conseguente diminuzione del postumi.”
La lettura complessiva dell'elaborato peritale, avuto particolare riguardo alle risposte fornite dai consulenti alle osservazioni dell'attore, evidenzia che nessuna censura può essere validamente mossa all'elaborato che appare scevro da vizi logici e coerente nelle premesse e conclusioni.
E, in particolare, i CCTTUU, in sede di riscontro alle osservazioni avanzate dal CTP dell'attore, in primo luogo, hanno chiarito che i sanitari del 118 non avevano errato nel trasportare il paziente presso l'ospedale di Ariano Irpino, struttura più che idonea al trattamento di una lussazione al ginocchio in quanto fornita di un Reparto di Ortopedia e Traumatologia, e che sarebbe stato, poi, compito dello specialista ortopedico, subito dopo la riduzione della lussazione, e, quindi, eliminata la causa di possibile danno sulle strutture vascolari, disporre gli opportuni accertamenti strumentali, volti alla verifica di un eventuale danno vascolo-nervoso, ed in caso positivo, adottare, in loco, le opportune terapie, o, al caso, trasferire rapidamente il paziente in un altro centro specializzato.
Inoltre, i CC.TT.UU. hanno ribadito la correttezza della classificazione del codice di soccorso in quanto effettuata in ossequio alle linee guida di riferimento secondo i criteri compiutamente descritti nella CTU e che nonostante la classificazione del codice verde al Sig. fu prestato soccorso in tempi rapidi (rammentando che il paziente Parte_1
giunse in P.S. dell'Ospedale di Ariano Irpino alle ore 17,37, dopo appena 10 minuti
(ore 17,47) fu visitato dai sanitari del P.S. e dopo soltanto 43 minuti dall'arrivo fu visitato dallo Specialista Ortopedico, il quale prese anche visione di tutte le indagini strumentali - RX del ginocchio destro, RX del torace, Esami di Laboratorio- che nelle more il Sig. aveva praticato su richiesta del Sanitario del P.S., e sulla scorta Parte_1
del quadro clinico e del quadro radiografico, decise di avviare subito le procedure di riduzione della lussazione, in sedazione, e somministrò al paziente 4000 fiale, Per_2
senonché il Sig. , per motivi personali, rifiutò la terapia che il Parte_1
Consulente Ortopedico voleva subito praticare (riduzione manuale della lussazione), e chiese di essere dimesso dall'Ospedale, sia pure contro il parere dei Sanitari, nonostante fosse stato informato sulle sue condizioni e sui rischi connessi alla sua decisione).
Il Collegio peritale poi relativamente alla condotta tecnica tenuta dai Sanitari
[...]
nei Parte_3
confronti del Sig. ha riaffermato che: - tale condotta fu in ogni Parte_1
momento corretta;
- non vi furono, né ritardi, né omissioni diagnostiche, anzi la diagnosi fu definita in tempi brevissimi e parimenti sarebbero iniziate le procedure terapeutiche se il Sig. non avesse deciso, per motivi personali, di Parte_1
essere dimesso contro il parere dei Sanitari. I CC.TT.UU. hanno ulteriormente ribadito che in caso di lussazione del ginocchio il primo intervento da praticare in urgenza è la riduzione incruenta della lussazione, in modo da rimuovere il più precocemente possibile la causa dello stiramento o della compressione a carico delle strutture vascolo-nervose, con il risultato che molto spesso il danno, in tal modo, è reversibile e, inoltre, che appena ridotta la lussazione vanno effettuate indagini strumentali volte alla valutazione di un eventuale danno vascolo- nervoso, del tipo e della entità del danno stesso e, quindi, praticare le opportune terapie, non escluse quelle chirurgiche. Talché il comportamento del Sig. , Parte_1
che rifiutò il ricovero presso l'Ospedale di Ariano Irpino, fu improvvido, inopportuno ed ingiustificato e fu l'unica causa responsabile del ritardo, di alcune ore, nell'adozione delle terapie, con le conseguenti complicanze.
Va rilevato, inoltre, che, contrariamente a quanto sostenuto sempre in sede di osservazioni da parte del CTP dell'attore, la CTU affronta sia l'aspetto ortopedico sia l'aspetto vascolare relativo al caso clinico del Sig. (come è dato evincersi Parte_1
dalla mera lettura dell'elaborato peritale e come chiarito dagli stessi CC.TT.UU.).
Ne consegue in conclusione la piena utilizzabilità delle risultanze a cui sono giunti i
CC.TT.UU. in quanto pienamente coerenti con la documentazione sanitaria in atti e ben motivate, oltre che immuni da vizi logici e ricostruttivi. Non vi sono ragioni, dunque, per la rinnovazione delle operazioni peritali e/o per la sostituzione dei CTU in mancanza di errori diagnostici e/o ricostruttivi ad opera dei periti.
Si rammenta, infine, che le certificazioni mediche sono atti pubblici e, pertanto, quanto alle dichiarazioni e agli altri fatti in esse contenuti, che i sanitari attestano essere avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, sono assistite da pubblica fede vincibile soltanto mediante il fruttuoso esperimento di querela di falso.
Pertanto, al fine di dimostrare la circostanza per cui il paziente avesse dichiarato in sede di triage di essere stato vittima di un incidente stradale e non di un incidente domestico (come invece riportato nella scheda di triage), o quella per cui all'arrivo al
P.S. di Ariano Irpino la gamba del paziente fosse già tumefatta o che il paziente non fosse al momento del soccorso e delle dimissioni lucido e capace di fare scelte consapevoli (fatti non rilevati né dai medici del 118 né dai medici dell'ospedale di
Ariano Irpino), oppure che il paziente non avesse ricevuto la lettera di dimissioni o comunque informazioni adeguate sui rischi in cui sarebbe incorso rifiutando il ricovero
(contrariamente a quanto invece attestato in cartella clinica, dal medesimo controfirmata, ove si legge “Il paziente è stato informato che per le sue condizioni cliniche sarebbe opportuno il ricovero in ambito ospedaliero. Dichiara di aver compreso quanto spiegato e, nonostante i rischi connessi alla sua decisione, contro il parere del medico, rifiuta per motivi personali, il ricovero propostogli”), sarebbe stato necessario il fruttuoso esperimento della querela di falso avverso la documentazione sanitaria in atti – in quanto contenente in tesi omissioni o falsità –, la quale, purtuttavia, non vi è prova sia occorsa.
Ne consegue il travolgimento di ogni ulteriore doglianza o inadempimento dei sanitari stigmatizzato dall'attore in corso di giudizio in correlazione a dette circostanze.
In definitiva, dovendosi escludere profili di responsabilità imputabili alla struttura sanitaria e, per essa, dei sanitari ivi operanti la domanda attorea va rigettata.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite, comprese quelle di CTU (liquidate in corso di giudizio con separato decreto), seguono la soccombenza dell'attore ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, quanto ai compensi professionali, vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022, valutato il valore indeterminabile della lite, la bassa complessità delle questioni in essa affrontate, altresì tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente (in ossequio ai principi enunciati da Cass. 25180/2013 e Cass. 15017/2022) e dell'adozione in sede decisionale del modello ex art. 281 sexies c.p.c.
Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. deve escludersi che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dalla infondatezza della impugnazione. La condanna per lite temeraria può essere pronunciata ogni volta che “oggettivamente” risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale (cfr. Cass. 7901/2018). Nella specie non si rinvengono i presupposti per qualificare l'intrapresa azione come abusiva né per ritenere che l'attore abbia agito in modo pretestuoso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta liquidate nell'importo di € 3.684,50, per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge se dovuti, con attribuzione ove richiesto;
PONE a definitivo carico dell'attore le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino in data 03 giugno 2025
IL G.O.P.
Dott.ssa Maila Casale