Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/06/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
RG. n. 452/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n. 955/2022 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata il giorno 14.04.2022, RG 6306/19, promossa da:
Cagliari 31.7.1966, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Iurilli del Foro di Parte_1
Genova, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, in Piazza Dante n. 9/19
APPELLANTE contro in persona del suo legale rappresentante Dott. Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Leopoldo Ghigliotti del Foro di Genova, in forza di procura alle liti emergente da foglio separato già utilizzata in prime cure e nel subprocedimento di inibitoria in questo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via XX Settembre n. 19/6
APPELLATA
e contro
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e Controparte_3 CP_4 difesa dagli Avv.ti Giorgia Vassallo e Fabrizio Gandolfo del Foro di Genova, in forza di procure alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova, Via XX Settembre n. 19/6
APPELLATA
e contro
HDI ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. CP_5 rappresentata e difesa dall' Avv. Franco Biggini del Foro di La Spezia, in forza di procura
[...] in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in La
Spezia, Via dei Colli n. 9
APPELLATA
e contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Laura Controparte_6
LA e UC ZZ, come da procura generale ad lites autenticata dal Segretario Generale, in data 12.07.2022, elettivamente domiciliato in Genova, Via Garibaldi n. 9, Palazzo Tursi, Civica
Avvocatura
APPELLATO
1
nelle quali le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione deduzione disattese, in riforma totale o parziale della sentenza del Tribunale di Genova n. 955/2022 pubblicata il
14/04/2022 RG n. 6306/2019 Repert. n. 1004/2022 del 14/04/2022, notificata da Controparte_1 tramite l'Avv Leopoldo Ghigliotti ex art170 cpc all'Avv Marco Iurilli per il 14/4/2022 Parte_1
e notificata da HDI Assicurazioni spa tramite l'Avv Franco Biggini ex art 170 cpc all'Avv Marco Iurilli per il 14/4/2022 PREVIO ORDINE GIUDIZIALE DI Parte_1 CP_7
INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI
DEL MAPPALE 1138 COME GIA' RICHIESTO IN I GRADO CON ONERE DI LORO
IDENTIFICAZIONE A CARICO DI PARTE APPELLANTE
In via istruttoria d'appello: Disporre l'espletamento di prove orali, per interpello e testi previa occorrenda rimessione in istruttoria del giudizio dedotte dalla parte attrice in memoria ex art 183 c 6
n 2 cpc depositata, previa l'ammissione della prova orale per interpello e testi sulle seguenti circostanze di fatto:
1) Vero che sul sedime stradale oggetto delle domande della parte attrice : Sez 4, Parte_1 foglio 2, particella 576, semin arbor, classe 2, ha 00.04.30, RDE 3,78, RAE 3,78, confinante con mappali 919,575 e 969 del foglio 2 Catasto Terreni di Genova, reddito dominicale Euro 3,78, reddito agrario Euro 3,78, corrispondente alla strada che collega la via pubblica Benedetto da Cesino in
Genova, ai terreni posti alle particelle 919 e 920 derivati dalla soppressa particella 494 di detto stesso Catasto 39 Terreni di Genova di proprietà esclusiva del Sig ed alla particella Parte_1
575 sempre del Catasto Terreni di Genova di proprietà di attualmente Parte_2 cointestato al 50% tra e , il Parte_1 Parte_2 Controparte_6 successivamente rispetto al 30/1/2019 a seguito di impegno assunto per iscritto prodotto in atti come
[... da produzione cartacea di parte attrice odierna appellante sub 15 resa in I grado (Nota CP_6 del 30/1/2019 Prot n 9 SGI 2019 39670 che si rammostra al teste) ha effettuato: a) lo CP_6 spostamento del container di cantiere dalla sede del sedime stradale in area limitrofa;
b) la risistemazione della sede stradale in sterrato;
2) Vero che sul sedime stradale oggetto delle domande della parte attrice : Sez 4, Parte_1 foglio 2, particella 576, semin arbor, classe 2, ha 00.04.30, RDE 3,78, RAE 3,78, confinante con mappali 919,575 e 969 del foglio 2 Catasto Terreni di Genova, reddito dominicale Euro 3,78, reddito agrario Euro 3,78, corrispondente alla strada che collega la via pubblica Benedetto da Cesino in
Genova, ai terreni posti alle particelle 919 e 920 derivati dalla soppressa particella 494 di detto stesso Catasto Terreni di Genova di proprietà esclusiva del Sig. ed alla Parte_1 particella575 sempre del Catasto Terreni di Genova di proprietà di Parte_2 attualmente cointestato al 50% tra e , il Parte_1 Parte_2 CP_6 successivamente rispetto al 30/1/2019 pur a seguito di impegno specifico assunto per
[...] iscritto prodotto in atti come da produzione cartacea di parte attrice odierna appellante sub 15 resa in I grado di giudizio (Nota del 30/1/2019 Prot n SGI 2019 39670 che si CP_6 CP_6 rammostra al teste: a) non si è fatto carico della manutenzione dell'accesso per tutta la durata dei lavori;
b) non si è fatto carico del ripristino dello stato preesistente dei luoghi”,
3) Vero che con riferimento alle circostanze di cui ai precedenti capitoli di prova sub 1 e 2 le opere di ripristino poste in essere dal e/o da e/o da Controparte_6 Controparte_1 CP_3 sono incomplete ed hanno determinato una drastica riduzione in superficie di larghezza ed in
2 consistenza della parte esterna coincidente con il punto di sbancamento operato da CP_1
[... come da fotogrammi prodotti dalla difesa del Sig in I grado che si rammostrano Parte_1 al teste, con riferimento al sedime stradale oggetto delle domande della parte attrice Parte_1
: Sez 4, foglio 2, particella 576, semin arbor, classe 2, ha 00.04.30, RDE 3,78, RAE 3,78,
[...] confinante con mappali 919,575 e 969 del foglio 2 Catasto Terreni di Genova, reddito dominicale
Euro 3,78, reddito agrario Euro 3,78, corrispondente alla strada che collega la via pubblica
Benedetto da Cesino in Genova, ai terreni posti alle particelle 919 e 920 derivati dalla soppressa particella 494 di detto stesso Catasto Terreni di Genova di proprietà esclusiva del Sig. Parte_1
ed alla particella 575 sempre del Catasto Terreni di Genova di proprietà di
[...] Parte_2
attualmente cointestato al 50% tra e . Ciò in
[...] Parte_1 Parte_2 modo tale da non consentire a tutti gli aventi diritto , e Parte_1 Parte_3 Pt_2
nonché loro aventi causa o eredi il transito originario pedonale e con piccoli mezzi Parte_2 agricoli;
4) Vero che a tutto il 1/10/2020, come da fotogrammi prodotti in giudizio di primo grado dalla difesa del Sig da 36 a 51 che si rammostrano al teste, il sedime stradale oggetto delle Parte_1 domande della parte attrice : Sez 4, foglio 2, particella 576, semin arbor, classe 2, Parte_1 ha 00.04.30, RDE 3,78, RAE 3,78, confinante con mappali 919,575 e 969 del foglio 2 Catasto Terreni di Genova, reddito dominicale Euro 3,78, reddito agrario Euro 3,78, corrispondente alla strada che collega la via pubblica Benedetto da Cesino in Genova, ai terreni posti alle particelle 919 derivati dalla soppressa particella 494 di detto stesso Catasto Terreni di Genova di proprietà esclusiva del
Sig ed alla particella 575 sempre del Catasto Terreni di Genova di proprietà di Parte_1
attualmente cointestato al 50% tra e Parte_2 Parte_1 Parte_2
, è stato stravolto e danneggiato rispetto alla sua struttura originaria ed invaso da parte
[...] soggetti che realizzano su di esso opere edili come risultante dagli atti di causa, con automezzi, materiale di risulta anche di cantiere nonché di spazzatura ed è totalmente inutilizzabile ed impercorribile, sia pedonalmente che con piccoli mezzi agricoli da parte degli aventi diritto
[...]
e nonché loro aventi causa o eredi a fare Pt_1 Parte_3 Parte_2 data dal gennaio 2019.
A testi si indicano: , nata l'[...], a [...], residente in [...]
Cesino 39 Genova Pontedecimo;
nato il [...], residente in [...]
19/1 Campomorone (GE); , nato a [...], il [...], residente in [...]
Canto 21/3, Genova Pontedecimo;
Dott , nato a [...] il [...], residente in [...]
Varazze, Via Antonio Mombello 4/10.
Sempre in via istruttoria d' appello: disporre supplemento di CT agli atti del I grado di giudizio e/o occorrendo rinnovo ex art 196 cpc della CT di I grado SULLA CIRCOSTANZA CHIARAMENTE
EMERSA DALLE FOTO DEL PRIMA E DEL DOPO LAVORI AMPIAMENTE PRODOTTE IN
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DALLA DIFESA ATTOREA, OLTRE CHE LE ANZIDETTE
CHIARISSIME VALUTAZIONI DEL CT ING ' QUELLA SECONDO CUI AL SEDIME Per_1
OGGETTO DI CAUSA MAPPALE 576 DI COMPROPRIETA' FARIGU E SU CUI LO STESSO COME DA PRODUZIONI 35 E 20 RESE IN PRIMO GRADO HA ANCHE DIRITTO DI SERVITU' DOPO I LAVORI OGGETTO DI GIUDIZIO MANCANO 1 METRO E 70 DI LARGHEZZA E 12 METRI Co LUNGHEZZA, nonchè supplemento di CT diretto a precisare gli interventi necessari per il ripristino in favore di del declino del terreno di pertinenza della particella 576 e Parte_1
1138 al fine di ridefinire un declino continuo del terreno verso valle e ricostruire l'area di manovra dei piccoli mezzi agricoli. Ciò anche senza il consenso dei proprietari del mappale 1138.
Nel merito comunque:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
3 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 949 cc, o solo in subordine ex art 1079 cc, accertare sulla strada di cui alla particella 576 del Catasto Terreni di Genova la presenza di turbative e molestie poste in essere dal soggetto convenuto principale in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sua piena responsabilità e/o anche in solido dei soggetti chiamati
e costituiti in giudizio RG 6306/2019 Tr Genova, soggetti nei cui confronti, tranne che nei confronti
HDI ASSICURAZIONI S.p.A., sussiste estensione automatica del contraddittorio delle domande attoree e nei cui confronti, si chiede l'estensione del contraddittorio salvo appunto che con riferimento alle cosiddette chiamate in garanzia e quindi salvo che nei confronti HDI
ASSICURAZIONI S.p.A. (cfr. Cass n 5057/2010; Cass n 1522/2006; Cass n 4145/2003; Cass n
11371/2002; Cass ord n 6623/2016). Ciò altresì con ordine giudiziale di rimessione in pristino dello status quo ante dei luoghi e per il più agevole transito pedonale e con piccoli mezzi agricoli sulla predetta strada di cui alla particella 576 del Catasto Terreni di Genova, oltre alla condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi da parte attrice nella misura e per la Parte_1 quota in cui detti danni risulteranno spettanti a stesso e provati in corso di Parte_1 giudizio, oltre a rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, ed il tutto, con ripristino dello status quo ante dei luoghi e danni, sempre a carico del soggetto convenuto principale CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sua piena responsabilità e/o dei
[...] soggetti chiamati e costituiti in giudizio RG 6306/2019 soggetti nei cui confronti, tranne che nei confronti di HDI ASSICURAZIONI S.p.A sussiste estensione automatica del contraddittorio delle domande attoree e nei cui confronti si chiede l'estensione del contraddittorio salvo che con riferimento alle cosiddette chiamate in garanzia e quindi salvo che nei confronti HDI
ASSICURAZIONI S.p.A. (cfr. Cass n 5057/2010; Cass n 1522/2006; Cass n 4145/2003; Cass n
11371/2002; Cass ord n 6623/2016).
- In ogni caso accertare la presenza o meno del carattere di pubblica utilità delle opere poste in essere nei luoghi oggetto di causa su committenza del così e come Controparte_6 rappresentato in atti, sui sedimi ivi indicati ed in particolare sulla particella 576 del Catasto Terreni del Comune . Quindi verificare l'effettiva necessità, a prescindere da detto carattere di CP_6 pubblica utilità della compressione del diritto di proprietà dell'esponente secondo quanto rappresentato in premesse ai fini della realizzazione delle opere pubbliche accertando quindi se la soluzione prescelta (occupazione di suolo privato o passaggio su di esso) sia l'unica possibile oppure se pur essendovi altre possibilità detta soluzione sia l'unica che consenta di raggiungere lo scopo (riparazione o costruzione) con minor sacrificio per tutte le parti interessate;
- Nel caso di non ravvisata necessità di compressione del diritto di proprietà e/o comproprietà dell'attore , accertare la conseguente responsabilità per i predetti fatti di causa del Parte_1 soggetto convenuto principale del legale rappresentante pro tempore con sua piena responsabilità
e/o dei soggetti chiamati e costituiti in giudizio RG 6306/2019 soggetti nei cui confronti, tranne che nei confronti di HDI ASSICURAZIONI S.p.A. sussiste estensione automatica del contraddittorio delle domande attoree e nei cui confronti si chiede l'estensione del contraddittorio salvo che con riferimento alle cosiddette chiamate in garanzia e quindi salvo che nei confronti HDI
ASSICURAZIONI S.p.A. (cfr Cass n 5057/2010; Cass n 1522/2006; Cass n 4145/2003; Cass n
11371/2002; Cass ord n 6623/2016), per i danni tutti patiti e patiendi dalla parte attrice Parte_1
ed in favore dello stesso nella misura e per la quota in cui gli stessi risulteranno provati in
[...] corso di giudizio, oltre a rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo.
- Per l'effetto dichiarare detto soggetto convenuto principale in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e/o i soggetti chiamati e costituiti in giudizio RG 6306/2019 soggetti nei cui confronti, tranne che nei confronti di HDI ASSICURAZIONI S.p.A. sussiste estensione automatica del contraddittorio delle domande attoree e nei cui confronti si chiede
l'estensione del contraddittorio salvo che con riferimento alle cosiddette chiamate in garanzia e
4 quindi salvo che nei confronti HDI ASSICURAZIONI S.p.A. (cfr Cass n 5057/2010; Cass n
1522/2006; Cass n 4145/2003; Cass n 11371/2002; Cass ord. n 6623/2016) tenuti e condannati al risarcimento in favore di parte attrice di detti danni nella misura e per la quota Parte_1 in cui gli stessi risulteranno in corso di giudizio, oltre a rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo;
- Comunque, ed in ogni caso dichiarare tenuto e condannato per i fatti di causa il soggetto convenuto principale in persona del legale rappresentante pro tempore e/o i soggetti Controparte_1 chiamati e costituiti in giudizio RG 6306/2019 soggetti nei cui confronti, tranne che nei confronti di
HDI ASSICURAZIONI S.p.A. sussiste estensione automatica del contraddittorio delle domande attoree e nei cui confronti si chiede l'estensione del contraddittorio salvo che con riferimento alle cosiddette chiamate in garanzia e quindi salvo che nei confronti HDI ASSICURAZIONI S.p.A. (cfr
Cass n 5057/2010; Cass n 1522/2006; Cass n 4145/2003; Cass n 11371/2002; Cass ord. n
6623/2016) in favore di parte attrice nella misura e per la quota risultante in Parte_1 corso di giudizio, oltre a rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo al pagamento dell'equo indennizzo previsto dalla legge ex art. 843 cc, da determinarsi in occorrenda via equitativa ex art.
1226 cc, nonché al ripristino dello status quo ante dei luoghi così e come alterati secondo quanto in atti.
- Con vittoria totale in favore di di spese, ed onorari del doppio grado di giudizio Parte_1 ex DM 55/2014, oltre a CPA ed IVA come per legge e delle spese di CT, Il tutto con distrazione delle spese legali ex art 93 cpc in favore del sottoscritto difensore Avv Marco Iurilli delle spese di II grado di giudizio dichiarando detto stesso difensore di avere anticipato le spese in questione quindi di essere antistatario. L'Avv Marco Iurilli chiede rispettosamente al Collegio il trattenimento della causa in decisione con la concessione dei termini massimi di Legge (90 gg+20 gg) ex art 190 cpc per il deposito e scambio delle comparse conclusionali e delle repliche conclusionali”.
PER L'APPELLATA Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis:
- per la pur non creduta ipotesi di soccombenza della rispetto alla domanda Controparte_1 giudiziale del Sig. in questo grado d'appello, dichiarare tenuta e Parte_1 conseguentemente condannare la in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, a tenere indenne e manlevare la da ogni e qualsivoglia pretesa avanzata CP_1 dal Sig. e/o comunque da ogni eventuale esborso che fosse obbligata a sostenere per Pt_1 capitale, interessi e spese in forza dell'emananda sentenza (e/o di altro provvedimento giudiziale);
- accordare alla anche le spese e le competenze di lite di questo grado (incluse quelle CP_1 per il subprocedimento di inibitoria), avendo altresì a mente che la si è dovuta far CP_1 carico per intero dell'imposta di registro sulla sentenza di primo grado pagando all'Agenzia delle Entrate l'importo di € 208,75 (v. prod. 3 di seconde cure), considerando che a nulla erano valsi gli inviti a concorrere a quella spesa precedentemente formulati alle altre parti (v. prod. 4 di seconde cure);
- confermare nel quantum la liquidazione di competenze e spese di lite accordata alla CP_1 con la sentenza di prime cure, quand'anche la predetta sentenza fosse riformata in tutto o in parte disponendosi la condanna al pagamento di parti diverse e/o ulteriori al Sig. ”. Pt_1
PER L'APPELLATA Controparte_3
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis:
- Nella denegata e non ritenuta ipotesi in cui il Giudice dovesse ravvisare qualsivoglia responsabilità, in capo alla rispetto alla domanda del Sig. , dichiarare tenuto e conseguentemente CP_3 Pt_1 condannare il in persona del legale rappresentante Sindaco a Controparte_6 CP_11 tenere indenne e manlevare la da ogni e qualsivoglia pretesa avanzata nei propri confronti, CP_3
5 e/o comunque da ogni eventuale esborso che fosse costretta a sopportare per capitale, interessi e spese in forza dell'emananda sentenza (e/o di qualsivoglia ulteriore provvedimento giudiziale);
- Nella denegata e non ritenuta ipotesi in cui il Giudice dovesse ravvisare qualsivoglia responsabilità in capo alla dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la HDI Assicurazioni con CP_3 sede legale in Roma Via Abruzzi 10 cap 00187 (P.Iva e CF ) – Num. Polizza P.IVA_1
0472408509, a tenere indenne e manlevare la da ogni e qualsivoglia pretesa avanzata nei CP_3 propri confronti e comunque da ogni eventuale esborso che fosse costretta a sopportare per capitale, interessi e spese in forza dell'emananda sentenza (e/o di qualsivoglia ulteriore provvedimento giudiziale);
Nella ulteriore denegata ipotesi in cui il Giudice accerti che l'esistenza di danni in capo al Sig. , Pt_1 in qualsiasi modo ascrivibili all'esecuzione delle opere da parte della , riconoscere la CP_1 responsabilità della stessa e condannarla al risarcimento dei danni, tenendo così indenne la
CP_3
In ogni caso vinte tutte le spese e competenze del presente giudizio e grado, comprensive degli oneri fiscali e previdenziali di legge, incluse quelle per il subprocedimento di inibitoria;
- confermare nel quantum la liquidazione di competenze e spese di lite accordata alla con la CP_3 sentenza di primo grado, quand'anche la predetta sentenza fosse riformata in tutto o in parte disponendosi la condanna al pagamento di parti diverse e/o ulteriori al Sig. ”. Pt_1
PER L'APPELLATA HDI ASSICURAZIONI S.p.A.:
“IN VIA ISTRUTTORIA Per onere di difesa si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie ad oggi non accolte e ci si oppone fermamente sia all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte appellante, sia alla richiesta di rinnovo/integrazione della CT per tutti i motivi già espressi”. IN VIA PRELIMINARE
Per i motivi indicati nel presente atto, accertata l'insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, dichiarare la presente impugnazione inammissibile perché manifestamente infondata ex art. 348 bis c.p.c., con conferma integrale della sentenza del Tribunale di Genova n 955/2022
NEL MERITO
- In via principale, per tutte le ragioni espresse in atti, ACCERTATA l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutti i motivi di appello, confermare la sentenza oggetto del presente gravame.
- In via di subordine, nella denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza impugnata, per tutte le ragioni espresse in atti, dichiarare in ogni caso il difetto di legittimazione passiva, rispetto alle domande attrici, della , assicurata con l'esponente compagnia di assicurazioni CP_3
- In via ulteriormente subordinata e salvo gravame sul punto, nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ed accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, e nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualche profilo di responsabilità a carico della , respingere la domanda di manleva e garanzia formulata per non copertura CP_3 assicurativa dell'evento dedotto in giudizio, per i motivi esposti negli atti di cui al primo grado di giudizio, da intendersi anche nel presente giudizio ribaditi e trascritti.
- Ancora in via di ulteriore subordine e salvo gravame sul punto, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, e nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualche profilo di responsabilità a carico della , e nella denegata e non CP_3 creduta ipotesi di ritenuta operatività della polizza invocata, calcolare il quantum di risarcimento dovuto in applicazione delle clausole di cui al contratto di assicurazione prodotto in primo grado, al netto di franchigie e scoperti ed entro il massimale ivi previsto.
- In via di estremo subordine e salvo gravame sul punto, nella denegata ipotesi in cui venisse riformata in tutto o in parte la sentenza gravata e accolta, in tutto o in parte, la domanda dell'attore,
6 HDI Assicurazioni, facendo proprie ed aderendo alle conclusioni rassegnate dalla propria assicurata
, chiede che il per tutti i motivi esposti in atti, e quale soggetto CP_3 Controparte_6 committente dell'intera opera e soggetto onerato della verifica di eventuali diritti di terzi sulle aree oggetto dei lavori deliberati e progettati dallo stesso , venga condannato a tenere Controparte_6 indenne, anche in via di surroga occorrendo, HDI Assicurazioni S.p.A. da tutte le conseguenze pregiudizievoli, nessuna esclusa, che dovrà sopportare l'esponente, ivi incluse tutte le eventuali condanne alla rifusione delle spese di lite
- In ogni caso, con vittoria di tutte le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio (ivi incluse quelle per il subprocedimento di inibitoria) oltre maggiorazione spese 15%, iva e cpa come per legge, sopportate dall'esponente nella presente causa”.
PER L'APPELLATO : Controparte_6
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, rigettata ogni contraria istanza, ivi inclusa l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori già motivatamente respinta in primo grado, per tutte le ragioni di cui al presente atto,
- respingere integralmente l'impugnazione ex adverso proposta ed i motivi di appello avversariamente formulati, poiché del tutto inammissibili e/o infondati in fatto e in diritto, e comunque non provati;
con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado;
- in ogni caso, con vittoria nelle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed oneri previdenziali accessori (pari al 24,40% per gli avvocati pubblici, in luogo di
IVA e CPA)”;
- per il caso non creduto di riforma anche parziale della sentenza di primo grado, in considerazione della particolarità della fattispecie concreta e della indisponibilità di parte attrice ad accettare una soluzione transattiva, tenere fermo il regime delle spese legali stabilito dal Giudice di primo grado, confermandolo anche per il presente secondo grado, o, in estremo subordine, disporre la compensazione integrale delle spese legali e processuali tutte.
- In via istruttoria: per la denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle deduzioni istruttorie avversarie, ammettere i capitoli di prova per interpello e testi, nonché la controprova come dedotti dal in memorie n. 2 e 3 ex art. 183, comma 6, c.p.c., con i testi ivi indicati” Controparte_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in data 16.05.2019, conveniva in giudizio proponendo Parte_1 Controparte_1 un'azione negatoria ex art. 949 c.c. , in subordine, azione di inibitoria e rimessa in pristino ex art. 1079 c.c., nonché la condanna di controparte al pagamento dell'equo indennizzo ex art. 843 c.c. e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Il esponeva, infatti: Pt_1
- di essere proprietario dell'unità immobiliare a carattere abitativo, sita nel Comune di Genova, zona Pontedecimo, sezione catastale di Sampierdarena, via Benedetto da Cesino n. 39, identificata al Catasto dei fabbricati sub Foglio 2, Particella 205;
- che, antistante all'unità immobiliare, si trovava il sedime identificato al Catasto Terreni sub
Foglio 2, Particella 576 sempre di sua proprietà, immobile consistente in un terreno agricolo in comproprietà ,che separava l'unità abitativa dalla strada pubblica, attraverso una strada sterrata;
- di aver trovato il cancello di entrata alla suddetta proprietà spalancato senza che nessuno lo avesse mai avvertito della presenza di sbancamenti e riempimenti, oltre che attrezzi da lavoro edili di proprietà della subappaltatrice di Controparte_1 Controparte_3
- che, a seguito di accertamenti, era risultato che quest'ultima dovesse realizzare lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area su committenza del;
Controparte_6
7 - che, in detta situazione, il posizionamento del materiale da lavoro, compreso un grosso container, procurava però sia a lui, che all'anziana madre, grandi disagi, con l'effetto di dover agire in giudizio, chiedendo, quanto sopra indicato.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio rilevava che la sua attività di Controparte_1 subappaltatore delle opere commesse dal Comune di Genova alla per “lavori di messa CP_3 in sicurezza dell'area a rischio geologico in località Cesino” , trovava regolare titolo: - nel processo verbale di consegna d'aree sottoscritto in data 04.09.2018 dal Direttore dei Lavori e dal responsabile del procedimento designati dal , nonché dall'Impresa appaltatrice - Controparte_6 CP_3 nel contratto di subappalto I.CO.SER./Geotecnologie del 24.09.2018; - nell'autorizzazione comunale alla el 06.11.2018 ad avvalersi del subappaltatore “ per l'esecuzione CP_3 Controparte_1 delle opere rientranti nella categoria OS21”, con la precisazione, nel frontespizio di quell'atto, che l'attività della sarebbe consistita nella posa di “micropali categoria OS21” e nelle CP_1
“opere di stabilizzazione e di messa in sicurezza idrogeologica in località Cesino a Genova PonteX”.
Detta convenuta precisava, dunque, che, né la né tanto meno il CP_3 CP_6 avevano mai contestato in alcun modo le opere svolte nell'ambito del detto subappalto, per
[...] cui nessuna responsabilità poteva esserle ascritta per i fatti lamentati dall'attore, perché essa era stata autorizzata alle opere in questione mediante documento in cui veniva dichiarato che le aree erano “libere da persone e da cose”. La , in ogni caso, chiedeva, per l'ipotesi di sua soccombenza anche solo Controparte_1 parziale rispetto alla domanda giudiziale dell'attore, che l osse condannata a manlevarla CP_3 da ogni e qualsivoglia pretesa avanzata dal e/o comunque da ogni eventuale esborso che la Pt_1
fosse costretta ad eseguire per capitale, interessi e spese in forza dell'emananda CP_1 sentenza e/o di altro provvedimento giudiziale.
In esito alla chiamata in causa richiesta dalla sopra citata società convenuta, si costituiva, quindi, la , la quale, a sua volta, chiamava in garanzia il e la propria CP_3 Controparte_6
Assicurazione HDI.
La , nel merito delle difese, evidenziava: CP_3
- che, con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici num. 2017- 176.0.0.-
101, adottata in data 01.12.2017 ed esecutiva in data 06.12.2017, l'Amministrazione di CP_12
Genova aveva stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs n. 50/2016, al conferimento in appalto dell'esecuzione dei “lavori inerenti la messa in sicurezza idrogeologica ed il riassetto dell'area a rischio idrogeologico di Cesino a Genova-Pontedecimo, in Genova”;
- che le caratteristiche idrogeologiche della zona destinata ai lavori imponevano, infatti, la realizzazione di una serie di opere mirate soprattutto al drenaggio delle acque di infiltrazione profonda;
- che con determinazione Dirigenziale della Direzione progettazione n. 2018 - 188.0.0.-26 adottata in data 08.05.2018, resa esecutiva in data 10.05.2018, il le aveva poi Controparte_6 aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi per le opere rientranti nella categoria OS21 (posa di micropali categoria OS21) e, con provvedimento del 06.11.2018, l'aveva autorizzata ad avvalersi di un subappaltatore, già individuato nella Geotecnologie;
- che, per la realizzazione di suddetti lavori, si era, dunque, strettamente e pedissequamente attenuta alle istruzioni e alle prescrizioni impartite dal committente , già contenute Controparte_6 nella documentazione posta alla base del progetto esecutivo approvato;
- che in data 04.09.2018 era stato sottoscritto “Processo verbale di consegna” d'aree, ove, peraltro, veniva espressamente specificato che “le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere
8 da persone e cose, in ogni caso lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori”. La società deducente in questione, pertanto: - eccepiva che nessun obbligo le era stato imposto relativamente alla necessità di svolgere indagini e/o accertamenti sulle proprietà (fossero esse terreni o fabbricati) site nell'area dei lavori , per cui non poteva essere nemmeno ritenuta responsabile degli accertamenti che avevano preceduto l'esecuzione delle opere;
- evidenziava, in ogni caso, che il committente non aveva mai contestato in alcun modo le opere Controparte_6 svolte nell'ambito dell'appalto assegnatole, né le opere eseguite dalla , quale CP_1 subappaltatore, per cui nessuna responsabilità per i danni lamentati da parte poteva esserle Pt_1 attribuita.
Si costituiva, altresì, HDI Assicurazioni S.p.A. rilevando, per quanto atteneva al merito del giudizio, che la domanda attrice non era provata, né nell'an , né nel quantum ed era infondata in fatto e in diritto.
Detta Compagnia, dunque, si associava alle eccezioni, contestazioni e argomentazioni di facendole proprie, e sottolineava come fosse palese il difetto di legittimazione Controparte_3 passiva di quest'ultima, non solo in quanto le aree oggetto del contratto di appalto erano state individuate, mediante particolareggiati progetti, tavole e planimetrie, dal ma Controparte_6 anche in quanto la medesima non aveva mai nemmeno materialmente svolto alcuna CP_3 opera nei luoghi oggetto di causa, avendo subappaltato la realizzazione dei lavori oggetto delle doglianze attrici alla Controparte_1
Rispetto al rapporto assicurativo, peraltro, HDI eccepiva l'inoperatività della polizza in ragione degli artt.
3.2. lett. A) e 6.1. , chiedendo l'applicazione, in caso di accoglimento, della domanda di manleva, delle franchigie, delle clausole, degli scoperti e del massimale previsti nella polizza medesima.
Si costituiva, infine, il il quale contestava le avversarie pretese, Controparte_6 evidenziando che, con D.D. 2017-176.0.0. n. 101, adottata in data 01.12.2017, esecutiva dal
06.12.2017, aveva approvato il progetto esecutivo dell'intervento di “stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico di Cesino a Genova Pontedecimo”, da porre a base di gara mediante procedura aperta, procedura a seguito della quale i lavori erano stati aggiudicati a che era stata autorizzata ad avvalersi del subappaltatore per i lavori Controparte_3 CP_1 rientranti nella categoria OS21.
Detto Ente, ancora, rappresentava: - che i lavori inerenti alla realizzazione del pozzo strutturale di cui sopra imponevano l'accesso alle aree identificate a catasto terreni sez. 4, fg. 2 mapp. 1138 (già oggetto di occupazione temporanea), mediante il passaggio attraverso il cancello giacente sul confinante fondo mapp. 576, al centro della presente controversia;
- che, durante i numerosi sopralluoghi effettuati, quest'ultimo si era presentato in stato di generale abbandono, con abbondante vegetazione e nessuna presenza umana;
- che preventivamente si era provveduto a identificare e contattare il proprietario al fine di poter avere la sua autorizzazione, ciò attraverso visura eseguita sul portale del catasto terreni, da cui emergeva che il titolare esclusivo del fondo mapp. 576 era tale , soggetto a Tutela;
- che, dunque, per esso era stato Parte_2 sentito e informato dell'intenzione di utilizzare detto accesso per lo svolgimento dei lavori il Tutore, Dott. , il quale, senza in alcun modo dare atto dell'esistenza di un comproprietario, CP_10 aveva prestato informalmente consenso, senza nulla pretendere a patto che le aree fossero poi restituite a ultimazione dei lavori nelle condizioni ante intervento.
Il Comune di Genova, quindi:
-deduceva, che detto consenso era stato poi confermato per iscritto e che, d'altra parte, la situazione di comproprietà non trovava riscontro nei registri del catasto terreni e non era stato possibile nemmeno riscontrare de visu il possesso del fondo di cui al mappale 576 da parte di , dal Pt_1
9 momento che dall'avvio dei lavori, il passaggio non era mai stato utilizzato da nessuno ed era, in precedenza, in condizioni di abbandono;
- specificava che, dopo essere venuto a conoscenza della situazione proprietaria effettiva, aveva autonomamente provveduto a ripristinare, secondo le richieste dell'attore, lo stato del fondo mapp. 576, rendendone ancora più agevole il passaggio, nonché a spostare il container, collocandolo in una posizione tale da non creare alcun intralcio a coloro che si trovavano a passare lungo la strada.
Nella specie, peraltro, secondo la prospettazione del terzo chiamato in questione, non ricorrevano i presupposti: - di cui all'art. 949 c.c. , non riscontrandosi da parte di alcuno l'affermazione di un diritto sul bene;
- di cui all'art. 843 c.c. , in quanto tale disposizione obbligava il titolare del diritto a consentire l'accesso e il passaggio nel suo fondo, in caso di necessità, al fine di costruire un'opera del vicino o comune, senza contare che l'applicabilità di tale articolo, presupponendo un atto lecito, escludeva di per sé la configurabilità del risarcimento del danno;
- di cui all'art. 1079 c.c. ,dal momento che tale norma era incentrata sulla contestazione di un diritto di servitù.
A fronte di quanto sopra, inoltre, il Comune di Genova deduceva: - che la semplice occupazione temporanea di un fondo incolto, usato unicamente come passaggio secondario verso il terreno coltivato, che aveva, al più, reso maggiormente gravoso l'attraversamento, non dava luogo al riconoscimento di alcuna indennità; - che, comunque, nel caso di riconoscimento del diritto all'indennizzo, lo stesso avrebbe dovuto essere parametrato ai criteri di determinazione delle indennità da occupazione temporanea per esigenze di cantiere di cui alla D.D. n. 2015-270.0.0.-22 del 22.09.2015 e successivi provvedimenti, e così abbattuto del 50%, stante la sola comproprietà dell'area in capo a . Pt_1
Costituitesi, dunque, in giudizio tutte le Parti processuali, il Giudice Unico, con ordinanza del
02.07.2020, concedeva termini per le memorie ex art. 183 c.p.c.
Il processo veniva, quindi, istruito a mezzo CT tecnica, avendo il Tribunale ritenuto inammissibili tutti i capitoli di prova dedotti da parte attrice, sì che, in esito al deposito dell'elaborato peritale, all'udienza del 17.01.22 le Parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge.
Il Tribunale di Genova, dunque, con sentenza datata 13.4.22, così decideva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dall'attore;
- condanna a rifondere in persona del suo legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante, Dott. delle spese di lite che si liquidano in € 4.545,00 per onorari Controparte_2 ed € 1.020,28 per esborsi (comprensive delle spese per il CTP), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere in persona del legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante pro tempore, Sig. , delle spese di lite che si liquidano in € 4.545,00 per CP_4 onorari ed € 267,76 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del Difensore che si è dichiarato antistatario.
- condanna a rifondere HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.545,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere il , in persona del Sindaco pro Parte_1 Controparte_6 tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.545,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
- le spese di CT, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell'attore.”
10 Il Giudice di prime cure motivava la propria decisione nei termini che seguono.
In primo luogo, considerato che l'attore aveva introdotto un giudizio proponendo in principalità un'azione negatoria ex art. 949 c.c., in subordine azione inibitoria e rimessa in pristino ex art. 1079 c.c. e condanna di controparte all'equo indennizzo ex art. 843 c.c., nonché di condanna alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, occorreva procedere al corretto inquadramento giuridico della domanda azionata, escludendo, dunque, sia l'applicabilità dell'azione negatoria, sia dell'azione prevista dall'art. 1079 c.c., di cui non ricorrevano i presupposti. La domanda azionata, pertanto, era inquadrabile all'interno del perimetro di cui all'art. 843
c.c. , norma che prevedeva, a carico del proprietario, un limite legale alla proprietà, in base al quale il proprietario stesso era tenuto a consentire l'accesso e il passaggio nel suo fondo a terzi, nei casi in cui fosse emersa la necessità dello stesso per l'esecuzione delle opere e l'insussistenza di soluzioni alternative meno gravose.
Il Tribunale, per l'effetto, osservava: - che , nella fattispecie, la CT aveva accertato la pubblica utilità e necessità dell'opera di messa in sicurezza e che l'utilizzo della particella di comproprietà del era l'unica praticabile per l'esecuzione delle opere occorrenti;
- che il CT Pt_1 aveva, altresì, accertato come, al termine delle opere, l'area fosse stata ripristinata tanto che “può agevolmente esercitarsi il passaggio sia a piedi che con piccoli mezzi agricoli”.
In relazione, poi, alla pretesa di indennità ex citato art. 843 c.c. , comma 2, il Giudice di prime cure affermava come, in base a orientamento giurisprudenziale maggioritario cui riteneva di aderire, la liquidazione dell'indennizzo connesso all'atto lecito di occupazione temporanea fosse consentita sempre che un danno si fosse prodotto “non apparendo sufficiente a tale scopo la semplice occupazione del fondo per il tempo strettamente necessario ai lavori”. Nel caso di specie, veniva ancora sottolineato in sentenza, al contrario: “parte attrice non ha fornito la prova (ma neppure adeguatamente allegato in atto di citazione i relativi fatti costitutivi) che dall'esecuzione dei lavori e conseguente occupazione dell'area ne sia derivato un effettivo e concreto pregiudizio, che, alla luce delle risultanze della CT, dello stato di abbandono in cui versava il fondo e della sussistenza di un accesso alternativo dalla casa di al mappale 577 Pt_1 attraverso la strada asfaltata Via Cesino, sembra comunque non sussistere”.
Il Giudice, quindi, sulla base delle risultanze della CT e di quanto provato ed allegato dalle
Parti in causa, respingeva la domanda attorea, condannando il alla rifusione delle spese di Pt_1 lite di tutte le Parti del processo, come in epigrafe.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
PRIMO MOTIVO - Error in procedendo: vizio di attività posto in essere dal Tribunale “a quo” in composizione monocratica per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie dedotte da parte attrice anche in sede di precisazione delle conclusioni. Ciò in Parte_1 violazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 112 e 115, comma 1 n. 47 cpc, degli artt. 2697
e 2907 cc.
Con tale motivo l'appellante ha lamentato il fatto che non siano state ammesse le prove testimoniali richieste nel primo grado di giudizio. A detta dell'appellante tali prove, qualora espletate, avrebbero consentito al Tribunale di giungere a una decisione diversa in ordine ai danni dallo stesso subiti, dal momento che attraverso l'escussione dei testimoni indicati sarebbe stata dimostrata la circostanza, dedotta dall'attore, secondo cui il dopo essere intervenuto sulla Controparte_6 strada e relativo sedime oggetto di causa, aveva posto in essere un ripristino totalmente inidoneo, danneggiando il sedime medesimo che era stato stravolto e deteriorato rispetto alla sua struttura originaria, con una drastica riduzione della superficie (persi sia 1,70 metri di larghezza che 12 metri
11 di lunghezza) e della consistenza nella parte esterna coincidente con il punto di sbancamento operato da Controparte_1
SECONDO MOTIVO - Error in procedendo: vizio di attività posto in essere dal Tribunale
a quo in composizione monocratica per aver pronunciato la condanna alle spese legali (ferma comunque la contestazione delle spese tutte di soccombenza a preteso carico di Parte_1
anche rispetto alle altre parti) con motivazione erronea e contraddittoria a carico
[...] dell'attore in favore di HDI Assicurazioni spa nei cui confronti l'estensione Parte_1 del contraddittorio è stata esclusa dall'attore nelle sue domande giudiziali e nei cui stessi confronti è comunque esclusa la stessa estensione automatica del contraddittorio avendo chiamato in giudizio HDI Assicurazioni spa in garanzia (cfr Cass n. 5400/13). La CP_3 chiamata in giudizio di nei confronti di HDI Assicurazioni spa è stata comunque CP_3 arbitraria di tal che le spese di chiamata ricadono sul chiamante e non sull'attore eventualmente soccombente (Cass. ord. n. 23123/2019; Cass 26082/2021; Tr Reggio Emilia ord. 20/2/2020);
Con tale motivo, l'appellante ha contestato la propria condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di HDI Assicurazioni spa in quanto illegittima.
Il ha lamentato di aver escluso di voler estendere il contraddittorio nei confronti di HDI Pt_1
Assicurazioni ed ha evidenziato come la Compagnia, chiamata in causa da , avesse CP_3 comunque eccepito l'inoperatività della polizza in ragione degli artt.
3.2 lett a) e 6.1 della polizza stessa, il tutto richiamando, dunque, il principio per cui, in caso di iniziativa arbitraria rispetto alla chiamata di terzo, le spese di chiamata ricadono sul chiamante e non sull'attore eventualmente soccombente.
TERZO MOTIVO - Error in iudicando: vizio di giudizio posto in essere dal Tribunale a quo in composizione monocratica in virtù di pronuncia errata e contraddittoria in punto rigetto dell'indennità spettante all'attore per: a) Omessa e/o contraddittoria Parte_1 pronuncia ed erroneo mancato riconoscimento giudiziale del danno e diritto alla rimessione in pristino dello status quo ante dei luoghi in favore dell'attore sia come Parte_1 proprietario che come titolare di diritto di servitù. Ciò in violazione dell'art. 2043 cc e dell'art.
2058 cc b) omissiva mancata considerazione ai fini del concreto inquadramento della fattispecie globale e totale omissiva mancata menzione nella sentenza impugnata del diritto di servitù in capo a reciproca con sul mappale Parte_1 Parte_2
576 di cui all'atto di costruzione di servitù di passaggio nella mediazione n. 365/2019, redatto dal Notaio (rep n. 5228, Racc n. 3695 del 23/12/2019 – atto disponibile nel Persona_2 fascicolo telematico della procedura in oggetto sub prod 35. Ciò in violazione dell'art. 2058 cc;
c) aver deciso il Tribunale a quo disattendendo, senza motivazione e/o comunque senza motivazione adeguata e/o comunque con motivazione contraddittoria, la CT in atti (cfr Cass.
n. 18598/2020; Cass ord 1895/21; Cass. 5148/11; Cass 30733/17; Cass. 17757/14).
Con tale motivo l'appellante ha censurato quella parte della sentenza in cui viene affermato che: “…possono essere esperite, ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie
(v. Cass. n. 1332/2014)”...; “…il ripristino come richiesto dall'attore sarebbe volto unicamente a garantire un'area di manovra dei mezzi di sul fondo mapp. 1138. Perciò, dovrebbe Pt_1 sostanzialmente interessare quest'ultimo mappale, di proprietà di soggetti diversi che mai si sono lamentati, né nel corso dei lavori né dopo, dello stato del terreno (di cui comunque non è neppure certo lo status quo ante)”...; “…parte attrice non ha fornito la prova (ma neppure adeguatamente allegato in atto di citazione i relativi fatti costitutivi) che dall'esecuzione dei lavori e conseguente
12 occupazione dell'area ne sia derivato un effettivo e concreto pregiudizio.” Da tali statuizioni l'appellante ha dedotto un vizio di omessa motivazione della pronuncia giudiziale in merito ai danni subiti e/o comunque la contraddittorietà della sentenza, essendo svolte valutazioni errate e confutate da quanto dedotto negli atti di causa, in particolare in citazione, e dimostrato dalle produzioni allegate.
Il , nello specifico, vista l'evidente presenza di danno come rilevato dalle foto prodotte Pt_1
e dalla CT, ha lamentato di aver chiaramente proposto una domanda di risarcimento danni, sì che il Tribunale nella sentenza impugnata, oltre ad avere dimostrato una manchevole lettura dell'ingente materiale fotografico in atti, non aveva inoltre adeguatamente menzionato le risultanze dell'elaborato peritale.
Sul punto, l'appellante ha richiamato l'assunto per cui, nel giudizio civile, il Giudice, pur potendo trascurare, nella motivazione, gli esiti di una CT, in quanto implicitamente ritenuti non convincenti, non può ignorare o negare la perizia espletata in corso di causa come se detto fatto storico processuale non si fosse mai verificato, rimanendo, diversamente, integrato il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico: il Tribunale, pertanto, non motivando circa il suo discostarsi dalla CT, aveva determinato un ulteriore vizio alla sentenza impugnata.
Richiamandosi, dunque, all'art. 2058 c.c., l'appellante ha rilevato come nel caso di specie il CT avesse previsto il ripristino dei luoghi in favore dell'attore, ma il Tribunale aveva mal interpretato la perizia, ritenendo che la problematica riguardasse il solo mappale 1138, circostanza di fatto smentita dagli atti anche planimetrici, grafici e fotografici dell'elaborato, essendo coinvolto anche il mappale 576.
L'appellante, infine, ha mosso un'ulteriore censura alla pronuncia di primo grado, atteso che nella stessa non era stato considerato, nello specifico, l'atto di costituzione di servitù di passaggio sul mapp. 576 redatto in data 23.12.2019 a rogito del Notaio documento che, Persona_2 invece, era stato oggetto di esame da parte dell'Ausiliario del Giudice giungendo alle conclusioni non fatte proprie in sentenza.
QUARTO MOTIVO - Error in iudicando: vizio di giudizio posto in essere dal Tribunale
“a quo” in composizione monocratica in virtù di pronuncia errata e contraddittoria in punto rigetto dell'indennità spettante all'attore per a) mancata considerazione e Parte_1 totale mancata menzione del diritto di servitù in capo a reciproca con Parte_1 [...]
sul mappale 576 di cui all'atto di costituzione di servitù di passaggio nella Parte_2 mediazione n. 365/2019, redatto dal Notaio (rep. n. 5228, Racc n. 3695 del Persona_2
23/12/2019 – atto disponibile nel fascicolo telematico della procedura in oggetto sub prod 35. Ciò in violazione dell'art. 843 cc c. 2; b) erroneo mancato riconoscimento giudiziale del danno e conseguente diritto all'indennità ex art. 843 c. 2 cc in favore dell'attore Parte_1 sia come proprietario che come titolare di diritto di servitù; c) aver deciso il Tribunale a quo disattendendo senza motivazione e/o comunque senza motivazione adeguata e/o comunque con motivazione contraddittoria, la CT in atti (cfr Cass. n. 18598/2020; Cass ord 1895/21;
Cass. 5148/11; Cass 30733/17; Cass. 17757/14).
Con tale motivo, l'appellante ha contestato che il Tribunale avesse erroneamente omesso di considerare l'indennità ex art. 843, comma 2, c.c., da riconoscersi sulla base delle considerazioni del perito incaricato e altresì in considerazione del danno riportato da con riferimento alle Pt_1 risultanze della CT.
A tal riguardo, è stato posto in risalto, la domanda di risarcimento dell'attore originario, da correlarsi all'indennità ex art. 843, comma 2, c.c., vista l'evidente presenza di danno come rilevato dalle produzioni fotografiche e dalla CT, era stata chiaramente proposta come risulta dalle istanze avanzate nel corso del giudizio di primo grado.
13 L'appellante ha ribadito, anche sul punto, come il Tribunale non avesse motivato circa la non condivisione delle decisioni del CT, insistendo, pertanto, nelle ragioni poi oggetto di conclusioni, chiedendo, come sopra riportato, nel caso, l'integrazione in appello del contraddittorio con la proprietà del mappale 1138.
Si sono costituiti nel presente giudizio HDI Controparte_1 Controparte_3
Assicurazioni S.p.A. e il i quali hanno tutti chiesto il rigetto dell'impugnazione Controparte_6 ex adverso proposta, eccependo, in modo sostanzialmente convergente, quanto segue, salvo che insistere, nel caso di accoglimento del gravame, nelle pretese manleve.
In merito al primo motivo, gli appellati, preliminarmente, hanno sottolineato come la sentenza di primo grado avesse deciso l'inapplicabilità al caso di specie delle azioni ex artt. 949 e 1079 c.c., negando la sussistenza di un'occupazione illegittima – sulla scorta della necessità e urgenza dei lavori attestata dal CT - e che sul punto l'appellante non aveva proposto specifico gravame, derivandone la definitività della statuizione, il tutto con conseguente insussistenza di diritto al risarcimento del danno.
Detti appellati, pertanto: - hanno rappresentato come, al più, in astratto, sarebbe stato possibile, nel caso in esame, contemplare, soltanto un indennizzo, a fronte di un atto lecito, sempre che fosse stato accertato un effettivo e concreto pregiudizio, fattispecie che, tuttavia, non ricorreva nella vicenda oggetto del presente giudizio;
- hanno, inoltre, valorizzato il fatto che sussisteva, comunque, un accesso alternativo dalla casa di al mappale 577, attraverso la strada asfaltata Pt_1 via Cesino;
- hanno eccepito, venendo specificamente al profilo concernente le istanze istruttorie avversarie, come il Giudice di primo grado, avesse correttamente motivato e concluso in ordine all'inammissibilità delle istanze stesse “in quanto inerenti a circostanze demandabili a CT”, comunque, ritenendo superflua l'istruttoria orale. In merito l'originaria convenuta ed i terzi chiamati hanno evidenziato che le risultanze della CT licenziata, a partire dai quesiti che contemplavano anche la determinazione di “danni”, nel caso in cui fosse stata accertata l'occupazione definitiva del bene, avevano portato a concludere per l'insussistenza di un pregiudizio concreto ed effettivo, ciò anche tenendo in considerazione le domande di parte allora attrice la quale, nell'invocare l'art. 843 c.c., aveva chiesto che fosse accertata la presenza del carattere di pubblica utilità delle opere poste in essere nei luoghi oggetto di causa, nonché l'effettiva necessità della compressione del proprio diritto di proprietà e, quindi, l'accertamento del fatto che la soluzione prescelta fosse l'unica possibile.
Alla luce di quanto sopra, hanno ancora dedotto gli appellati, con difese analoghe, che da una parte la pronuncia istruttoria di primo grado risultava corretta, e che, d'altra, non era comprensibile come l'ammissione delle prove orali in questione avrebbe potuto consentire di giungere a conclusioni diverse, alla stregua del chiaro e preciso quadro ricavabile dai documenti prodotti, nonché dal contenuto della CT.
In merito al secondo motivo, gli appellati hanno osservato come non potesse essere posta in dubbio la correttezza della decisione in ordine alle spese legali, decisione che aveva seguito la soccombenza dell'attore, in applicazione, per quanto concerne i terzi chiamati, del consolidato principio di causazione dei costi del processo, ai sensi del quale il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto gravava sull'attore ove la chiamata in causa si fosse resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore medesimo e queste fossero risultate infondate: nello specifico, dunque, è stato ancora dedotto, a nulla rilevava che l'attore non avesse proposto alcuna domanda nei confronti di uno specifico terzo, in particolare HDI, così da essere prive di pregio le argomentazioni spese sul punto da parte appellante. Parimenti privo di alcun fondamento era il tentativo di far ricadere le spese sopportate dalla compagnia assicurativa citata sulla propria assicurata , in ragione del fatto che HDI stessa, CP_3
14 costituendosi in giudizio, aveva sollevato eccezione di inoperatività della polizza: in merito, è stata richiamata quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all'attore principale, soccombente, poteva essere negata solo ove la chiamata del terzo da parte del convenuto fosse stata eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza: solo in tale ipotesi, è stato dedotto, quanto sopra poteva essere derogato, al fine di preservare l'autonomia del rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato, per non essere realmente accessorio quest'ultimo , a quello che aveva dato origine al processo, così da descrivere la presenza, dunque, di una chiamata in causa radicalmente priva di pertinenza/fondatezza e, pertanto, connotata arbitrarietà.
In merito al terzo motivo, gli appellati, in prima battuta, hanno eccepito come lo stesso fosse incomprensibile e confusionario, non essendo chiare quali fossero le specifiche doglianze dell'appellante dedotte nel motivo, né come l'accoglimento delle stesse da parte della Corte avrebbe potuto determinare una riforma totale o parziale della sentenza e/o di quali capi della stessa.
Ciò detto , gli originari convenuti/terzi chiamati, hanno dedotto ed opposto quanto segue:- anzitutto, atteso che il motivo pareva teso alla riforma della sentenza in punto mancato risarcimento del presunto danno, doveva essere ribadito quanto argomentato in primo grado, ossia che l'odierno appellante non aveva mai dimostrato, né nell' “an”, né nel “quantum”, un pregiudizio concreto, effettivo e attuale riconducibile ai fatti di causa;
- per l'effetto, il Giudice di prime cure, dopo aver escluso l'applicabilità alla fattispecie concreta delle azioni ex artt. 949 c.c. e 1079 c.c. , statuizioni passate in giudicato, inquadrata la fattispecie nell'art. 843 c.c., aderendo all'orientamento maggioritario della dottrina, non aveva ravvisato alcuna prova del danno effettivamente subito, essendo insufficiente, a tal fine, la semplice occupazione del fondo;
- parimenti, il Tribunale aveva, pertanto, escluso il versamento di qualsivoglia indennità in quanto “l'area, al termine dei lavori, è stata ripristinata, tanto che, come rilavato dal CT, può esercitarsi il passaggio sia a piedi che con piccoli mezzi agricoli. Inoltre, parte attrice non ha fornito la prova (ma neppure adeguatamente allegato in citazione i relativi fatti costituitivi) che dall'esecuzione dei lavori e conseguente occupazione dell'area ne sia derivato un effettivo e concreto pregiudizio”.
Gli appellati , sulla stessa linea difensiva, hanno, ancora dedotto: - sulla lettera a) del motivo come l'appellante non avesse mai svolto alcuna domanda ex artt. 2043 c.c. e/o 2058 c.c. nei confronti di chicchessia, atteso che , d'altra parte, nel provvedimento del Tribunale, l'unico riferimento ai citati articoli era presente laddove era stata esclusa l'esperibilità dell'azione ex art. 1079 c.c., non essendovi stato, nel caso di specie, da parte di alcuno, la contestazione di un diritto di servitù (requisito imprescindibile per agire ex art. 1079 c.c.); - sulla lettera b) del motivo, circa la dedotta mancata menzione nella sentenza impugnata del diritto di servitù in capo al in Pt_1 violazione dell'art. 2058 c.c., che valevano le considerazioni già espresse circa il fatto che parte appellante non aveva mai svolto alcuna domanda risarcitoria in tale senso, chiarendo come l'invocata servitù di passaggio, riconducibile a rogito Notaio del 23.12.2019, fosse successiva Per_2 al radicamento del primo grado di questo giudizio avvenuto in data 16.05.2019; - sulla lettera c) del motivo, in punto omessa motivazione circa la non condivisione delle conclusione del CT, come fosse, in realtà, sufficiente esaminare l'elaborato tecnico e il testo della sentenza oggetto del presente gravame, per rendersi conto del fatto che il Giudice, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, aveva fatto proprie tutte le conclusioni del proprio Ausiliario.
In merito al quarto motivo, gli appellati, con posizione del tutto analoghe, hanno eccepito l'infondatezza, ancora una volta, della pretesa lesione di un diritto di servitù, facente capo al , Pt_1 che mai era stata proposta nel corso del giudizio di primo grado, sì che, anche in tale censura, parte appellante lamentava infondatamente il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.
Sul punto, gli appellati medesimi hanno evidenziato come il Giudice di prime cure, con provvedimento logico e motivato, avesse ritenuto correttamente azionata dall'odierno appellante
15 solo l'azione di cui all'art. 843 c.c., escluso il riconoscimento, in capo al , di un Pt_1 indennizzo/risarcimento, perché non debitamente provato, il tutto per le ragioni già richiamate e senza discostarsi dal CT: il fatto, è stato eccepito, che il Tribunale non avesse riconosciuto all'allora attore l'indennità da occupazione temporanea non inficiava certo la sentenza, atteso che la quantificazione che l'Ausiliario del Giudice aveva effettuato dell'indennizzo medesimo, per quanto esigua, prescindeva dalla fondatezza o meno della richiesta in termini giuridico/processuali.
Ciò detto, a seguito del deposito di ricorso ex art. 351, comma 2, c.p.c. da parte dell'appellante, in data 16.06.2022, veniva aperto subprocedimento di inibitoria, procedimento che la Corte di Appello, in ultimo, in esito all'udienza cartolare del 13.07.2022, accoglieva, con riferimento al “ fumus”. Successivamente, nel merito, alla prima udienza di comparizione, con ordinanza del
18.10.2022 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al giorno 14.11.2023.
Dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze organizzative derivanti dalla scopertura di due posti di
Consigliere della sezione, designato il nuovo relatore, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 07.11.2024, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che debba essere preliminarmente affrontata la questione dell'integrità del contraddittorio, rispetto alle domande dell'appellante, già attore, detta questione potendo assumere valenza assorbente delle doglianze tese ad una riforma della sentenza appellata.
Giova precisare che sin dall'atto introduttivo, come sopra esposto, il si doleva di Pt_1 interventi illeciti posti in essere in suo danno, lamentando “ sbancamenti e dislivelli tali da trasformare completamente il sedime stradale”, oltre che la presenza di attrezzi e manufatti, assumendo anche che la ditta autrice di tali interventi aveva collocato sulla prima parte della strada, partendo dal cancello di via Cesino, come già illegittimamente modificata appunto con sbancamenti e riempimenti, un grosso container di 6 metri, così da rappresentare, in sostanza, la distruzione di una strada che il medesimo e la di lui madre non potevano più percorrere. Pt_1
L'allora attore inquadrava giuridicamente le proprie pretese ex art.949 c.c., rispetto, in particolare alla cessazione di turbative e molestie, con riferimento anche alla demolizione o trasformazione dell'opera integrante tali condotte, allo stesso tempo inquadrando i fatti lesivi dedotti ex art.843 c..c, quale obbligazione “propter rem”, implicante il pagamento di un indennizzo e il ristoro di eventuali danni : “ …fermo restando l'obbligo del soggetto occupante di ripristinare lo stato dei luoghi …” ( così pagg. 2 e 3 della citazione), così da chiarire, nell'ultimo paragrafo di pag. 4: “ L'esponente ha quindi diritto al ripristino, anche immediato, a carico della società convenuta, benchè soggetto subappaltatore, il quale anche se attua lavori in precedenza appaltati ad altri , assume con
l'autonoma gestione del lavoro la piena responsabilità di quanto si svolge nel luogo di lavoro…” . Nelle conclusioni, a parte il subordinato richiamo anche all'art.1079 c.c., l'allora attore chiedeva tutela rispetto alle condotte della convenuta afferenti alla: “… strada sterrata indicata in premesse di circa un centinaio di metri di lunghezza e 5/7 metri circa di larghezza, di proprietà dell'attore, nonché di sua titolarità e pieno possesso indisturbato e regolarmente manutenuto per il passaggio a fare dal 1988, che separa la via pubblica Via Benedetto da Cesino dal terreno identificato al catasto Terreni sub Foglio 2, particella 577, nonché dall'abitazione identificata al Catasto dei Fabbricati sub foglio 2 , Particella 205, altresì di proprietà dell'attore stesso, strada che conduce a dette proprietà e dedicata a passaggio pedonale, nonché carrabile per piccoli mezzi agricoli…”, comunque chiedendo “…ordine giudiziale di rimessione in pristino dello status quo ante dei luoghi di cui alla predetta strada…”.
16 Tale domanda di “ facere”, va detto, accompagnava anche le pretese ex art.843 c.p.c. e veniva connotata, come da pag. 9 della citazione medesima, dal fatto che le opere ex adverso eseguite nelle more non avevano ripristinato la situazione anteriore ( “…La strada attuale come ripristinata difetta di una larghezza di almeno un metro circa, sia di larghezza, che di inclinazione rispetto al sedime pretesemente ripristinato e rispetto a quello precedente…si è notevolmente ridotta come superficie di larghezza e consistenza nella parte esterna coincidente con il punto di sbancamento operato da ”). Parte_4
In tale contesto, ancora, si collocava la domanda di accertare, altresì, la liceità o meno delle azioni compressive delle prerogative dominicali eseguite su committenza del , in Controparte_6 difetto pronunciando condanna al risarcimento dei danni.
Le successive chiamate in causa della prima originaria convenuta, nei confronti di CP_3
e di questa dei confronti del , cui già preliminarmente l'allora attore aveva esteso, Controparte_6 in prevenzione, le domande ( diversamente che verso HDI, chiamata in causa da n forza CP_3 di polizza assicurativa), facevano emergere come a monte della vicenda vi fossero gli interventi di stabilizzazione e messa in sicurezza della zona di Cesino, rispetto al rischio idrogeologico, per la quale il medesimo aveva proceduto, con appalto e autorizzazione del subappalto: a tal CP_6 riguardo, veniva, inoltre, acquisito alla causa che era anche stata disposta l'occupazione temporanea, per esigenze di cantiere, dell'immobile di cui al NCT di Genova, sez.4, fg.2, mapp.
1138, in ragione della necessità di realizzare un pozzo strutturale drenante ( di profondità utile pari a 18 metri di diametro di 5 metri), ma che, per accedere al citato mappale 1138, occorreva avvalersi del passaggio attraverso il cancello giacente sul confinante fondo mapp. 576.
Va detto che il nella sua comparsa di costituzione, in particolare, assumeva di non CP_6 aver saputo che il mapp.576 medesimo fosse anche di proprietà del , come il 577, sì da aver Pt_1 interpellato solo il comproprietario , soggetto sottoposto alla misura della Parte_2
Tutela ( rectius dell'amministrazione di sostegno), evidenziando, peraltro, come il preteso rispristino dei luoghi fosse stato eseguito, rispetto alla “status quo ante”, già in epoca precedente al radicarsi del giudizio.
Rispetto a ciò, osserva la Corte, l'allora attore, odierno appellante, con la prima memoria ex art.183 , c.6., c.p.c., datata 18.8.20, non modificava le sue conclusioni, contestando la correttezza del ripristino ed allegando documenti a riguardo, oltre che articolando le domande anche quale fatto illecito, in ogni caso chiedendo il ripristino medesimo, tanto da dedurre in particolare, sul punto: “
…In ogni caso, autonomamente il procedeva attraverso l'impresa a ripristinare Controparte_6 il Mapp. 576, ma da parte del Sig. emergevano legittime divergenze nella quantificazione Pt_1 dell'indennità e delle spese legali. Inoltre il contesta la idoneità del ripristino effettuato Pt_1 essendo suo diritto ottenere il ripristino dello status quo ante dei luoghi per il transito pedonale e di piccoli mezzi agricoli (cfr anche prod 21 sub clausola 4 del verbale di mediazione tra e Pt_1 Pt_2 che individua la destinazione del sedime anche in relazione alle servitù reciproche concesse tra lo stesso Sig ed il Sig sulla particella 576 Catasto Terreni del Comune di Genova) ad Pt_1 Pt_2 oggi di impossibile gestione atteso che le opere di ripristino poste in essere dal Controparte_6 di natura ricognitiva della responsabilità propria quale committente e di quale appaltatore, CP_3 nonché di quale subappaltatore sono incomplete ed hanno determinato una drastica CP_1 riduzione in superficie di larghezza ed in consistenza della parte esterna coincidente con il punto di sbancamento operato da come da fotogrammi prodotti dalla scrivente difesa per il CP_1
Sig sub prodd 16-17, nonché in questa sede processuale sub 22-23-24-25 (situazione attuale Pt_1 della strada) e sub 29-30-31-32 (situazione al momento dello sbancamento per cui è causa) del sedime di cui alla particella 576 tale da non consentire il transito originario pedonale e con piccoli messi agricoli in maniera agevole…” -pagg.11 e 12).
17 A fronte di tutto quanto sopra è stata licenziata la CT esitata nell'elaborato 13.8.22 a firma dell'Ing. dalla quale , va rilevato, emerge con chiarezza: - che, rispetto al fondo di cui alla Per_3 particella 1138, la Pubblica Autorità aveva previsto, per una parte l'esproprio e per un'altra parte la citata occupazione temporanea;
- che , tuttavia, allo scopo, era stato effettivamente necessario avvalersi del varco carrabile della particella 576, per cui era stato raccolto solo il consenso del Cont comproprietario, soggetto alla misura di protezione dell;
- che: “… La parte a valle della strada di cui alla particella ( leggasi il n. 576), verso il varco carrabile e a confine con le particelle 1138 e
1139, che sono state oggetto di interventi da parte della , risulta pulita da Controparte_14 vegetazione infestante ed il profilo del terreno risulta ridefinito con la realizzazione di innesto carrabile verso la particella 576 ( oggetto del contendere) e a valle di un lieve salto di quota con altro innesto carrabile verso le particelle 1138 e 1139…”; - che , in esito alla compiuta descrizione della strada in questione, al momento del rilievo da parte del CT, dopo la parte carrabile comune:
“…si demarca il primo tratto carrabile della particella 576 per una lunghezza di circa 12 m., larghezza alla base di circa 4,5m. e stessa larghezza in sommità ( in corrispondenza di un albero di piccolo fusto); in questo punto il terreno presenta un declino marcato realizzato con salto ( verso il basso) verso la particella 1138 di circa 0,6 m ed uno sbraccio alla base di circa 1,7m…”; - che, pertanto, dato atto di ciò, occorreva precisare: “…che le opere necessarie, consistenti nel ripristino del declino del terreno a raccordo tra la particella 576 e 1138, come descritto graficamente a pag.4 dell'allegato 4- “Rilievo planimetrico dei luoghi”, per effettuare la manovra di piccoli mezzi agricoli nell'area antistante il varco carrabile ( richiesta sig. ), interesseranno prevalentemente la particella 1138, Pt_1 non oggetto della procedura. Nel caso in cui si decida di procedere in tal senso sarà necessario concordare l'entità dei lavori con i proprietari della già citata particella, che non hanno manifestato lamentele, né nei confronti della ditta esecutrice dei lavori ( , né dell'Ente CP_1 committente ( ), per la stato attuale dei luoghi…”. Controparte_6
Occorre porre in evidenza, a tal riguardo, che l'allegato 4 al citato elaborato peritale consente di riscontrare visivamente come i pretesi interventi illeciti dei convenuti, nei diversi ruoli, avessero, comunque, determinato una modificazione dello stato dei luoghi, non più ripristinata, ma sempre invocata, che richiedeva opere anche sul mappale 1138: non a caso, deve essere, ancora, evidenziato, il CT stesso nelle sue conclusioni , in merito, affermava come occorresse procedere agli: “ …interventi necessari per il ripristino del terreno di pertinenza della particella 576 e 1138 al fine di ridefinire un declino continuo del terreno verso valle e ricostruire l'area di manovra dei piccoli mezzi agricoli…”, intervento per cui vi era financo la disponibilità alla realizzazione da parte di
, ma che implicava operare anche, appunto, nella particella 1138, i cui proprietari non CP_1 erano in causa e di cui necessitava l'assenso, il tutto come da par.5, punto 5. Tali dati oggettivi, d'altra parte, trovano riscontro anche nelle considerazioni di cui a pag. 7 della relazione 5.7.21 dell'Ing. CTP di , da cui emergeva come rispetto Per_4 Parte_5 ad un declino continuo del terreno verso valle, fosse stato realizzato un gradone di altezza variabile da zero a circa 70-80 cm. di dislivello, tanto da affermarsi che: “…attualmente il terreno risistemato evidenzia una porzione più limitata destinata a viabilità rurale, mentre la restante parte dell'area si delinea come un'area di manovra raccordata da una porzione in scarpata variabile da un massimo di 70-80 cm. fino al completo raccordo…”.
Orbene, va aggiunto, che circa quanto sopra indicato, le contestazioni degli appellati non si confrontano davvero con le risultanze tecniche esposte e con la loro valenza giuridica, non potendosi tacere che lo stesso esame comparato diretto delle fotografie prodotte in atti attesta quanto sopra, alla luce dell'allegato 7, in particolare, della CT, rispetto allo stato dei luoghi anteriore, essendo, ancora, indubbio che una domanda di ripristino implica un “ facere” che deve riportare i luoghi alla situazione anteriore ad un determinato evento, a prescindere da valutazioni migliorative o meno di quanto immutato, sì da non cogliere nel segno le difese, anche in primo grado, del rispetto CP_6
18 alla pretesa valenza satisfattiva di quanto fatto, nel sottolineare che, viceversa, il ripristino previsto dal CT medesimo, come sopra, avrebbe reso necessario il consenso della proprietà di cui al mappale 1138.
Orbene, di fronte a dette domande e in ragione di tali accertamenti fattuali, reputa la Corte che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare, anche d'ufficio, la necessità di integrare il contraddittorio ex art.102 c.p.c., risultando formulata nel processo una domanda, appunto, di “ facere”, financo a prescindere dalla fondatezza o meno, che implicava, nel caso, pronunce ed interventi anche afferenti alla proprietà della citata particella confinante del mappale 576.
In merito, devesi aggiungere, le argomentazioni di cui a pag. 16 della sentenza appellata non convincono, poiché si fondano su una nozione di “ ripristino” soggettiva, in termini di sufficienza , in senso lato, dell' ” utilitas” preesistente, senza tenere conto delle deduzioni dell'allora attore e delle complete risultanze della CT, che avrebbero, comunque, richiesto di coinvolgere la proprietà del mappale 1138, essendo irrilevante che la stessa non si fosse lamentata delle modifiche apportate in seguito all'intervento di Geotecnologie, essendo, viceversa, dirimenti le pretese del . Pt_1
La questione di cui sopra, devesi porre in risalto:
- è stata prospettata in primo grado, seppure al termine del processo, anche se in modo non scevro da obliquità, ove a pag.17 della conclusionale datata 13.3.22, si legge: “ …È pertanto di tutta evidenza che la manovra di piccoli mezzi agricoli non è attualmente possibile e che quindi ancora non sia stato ripristinato lo status quo ante dei luoghi. Sul punto si insiste per la condanna alla messa in pristino dello status quo ante. La scrivente difesa non ritiene che il favore dei proprietari della particella 1138 possa condizionare la condanna al ripristino in favore di parte attrice. QUALORA CODESTO ECC.MO GIUDICANTE RITENESSE CHE
LA RICHIESTA CONDANNA AL RIPRISTINO NEI TERMINI TECNICI INDICATI DAL CT PANDOLFI POSSA RITENERSI
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONDIZIONATO AL CONSENSO DEI PROPRIETARI DEL MAPPALE 1138, E
LA SCRIVENTE DIFESA LO CONTESTA, VORRA' D'UFFICIO COME SUA FACOLTA' O DOVERE DISPORRE
L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI DETTI PROPRIETARI CON OCCORRENDA
RIMESSIONE SUL RUOLO DELLA CAUSA...”, nello stesso senso essendo orientate le note di replica;
- è stata sollevata dal in sede di gravame, atteso che la Difesa dell'appellante, in Pt_1 particolare come da pag. 22 della citazione, richiamando le conclusioni del CT e lamentando che il Giudice le abbia disattese, evidenzia come, di fatto, le opere effettuate da , in CP_1 rapporto alle pretese responsabilità anche di appaltante e committente, in esito al preteso ripristino, avevano sottratto, di fatto, parte del terreno al mappale 576, a vantaggio del mappale 1138, così da formulare l'eloquente richiesta di integrazione del contraddittorio, sebbene direttamente in appello, nei confronti dei proprietari di tale mappale.
In relazione al tema, allora, reputa la Corte di dover sottolineare:
- che la questione, comunque già prospettata nel giudizio come sopra, esula dall'ambito applicativo dell'art.101, c.2., c.p.c., come chiarito dalla Suprema Corte nel definire il perimetro applicativo di tale norma ( vedasi Cass., sez.6-3, 18.11.2019, n. 29803, da cui emerge che il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo);
- che, circa il litisconsortio necessario, in tema di domande di “ facere”, seppure in diversa fattispecie, ma non circa la sostanza della pretesa, fra le altre va rammenta la pronuncia, Cass. sez.2, n.7669,
7.6.01, secondo cui: “ Nel giudizio promosso al fine di conseguire la rimozione di una costruzione che si affermi realizzata in violazione delle distanze legali, tutti i comproprietari del bene su cui l'opera insiste sono litisconsorti necessari in quanto una eventuale sentenza di condanna ad un "facere" resa nei confronti di uno
o di alcuni soltanto di essi resterebbe "inutiliter data", perché non eseguibile nei confronti degli altri. Di
19 conseguenza, la mancata partecipazione al giudizio di uno dei comproprietari, integrando una irregolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, quando la relativa prova risulti dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito e sulla questione non si sia formato il giudicato”;
- che, sempre in merito, Cass. sez. 3,n. 3281, 15.2.06, ha avuto modo di precisare che: “Il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità' connessa con l'esperimento dell'azione proposta, come nella ipotesi in cui la domanda tenda all'adempimento di una prestazione inscindibile”, situazione che ricorre ove si richiedano interventi modificativi della proprietà di soggetti rimasti estranei al processo;
- che detto assunto, ancora, risulta confermato da Cass.,sez.3, n.26422, 3.11.08, attestante la centralità della domanda, circa il potere-dovere del giudice di controllare la completezza del contraddittorio e così da Cass., sez.3, n.13435, 1.6.10, circa il fatto che la necessità o meno di integrare il contraddittorio, va desunta dal contenuto della domanda proposta dall'attore e non può farsi dipendere dalla soluzione di merito che il giudice ritenga di dover dare alla controversia;
- che detti orientamenti hanno trovato conferma anche nella pronuncia Cass., sez.3, n. 3692,
13.2.20, in cui si legge: “Il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con
l'esperimento dell'azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti”. Orbene, in merito, deve, tuttavia, porsi in evidenza, attese le richieste dell'appellante sul punto, che la sussistenza di un vizio del contraddittorio, nelle ipotesi in cui sarebbe stato necessario integrare lo stesso, come nel caso in esame, ai sensi dell'art.102 c.p.c., non potendosi, viceversa utilmente pronunciare l'A.G., determina, in realtà, un vizio radicale della sentenza di primo grado, espressamente disciplinato dall'art.354 c.p.c., per cui la sentenza stessa è nulla e gli atti devono essere restituiti al primo Giudice, ricorrendo una delle fattispecie tipiche previste da tale norma.
In merito, diversamente da quanto pare opinare il , non esistono equipollenti, non Pt_1 potendosi citare in appello chi avrebbe dovuto essere citato in primo grado, pena l'evidente lesione del diritto difesa, con privazione di un grado di giudizio: l'unica situazione processuale sanante, merita di essere rammentato, come chiarito, peraltro da parte, dalla giurisprudenza, è quella in cui i litisconsorti necessari intervengano spontaneamente nel giudizio di appello, costituendosi ed accettando espressamente il giudizio stesso nello stato in cui si trova, senza, peraltro, che ciò comporti lesione dei diritti delle altre Parti ( ex plurimis, Cass., sez.1, n. 26631, 22.10.18), situazione che, tuttavia, nel caso in esame, non ricorre in modo manifesto.
La questione di cui sopra è, pertanto, in rito, dirimente ed assorbe ogni disamina delle doglianze dell'appellante, circa il merito della sentenza appellata, così come delle difese degli appellati, nessun argomento significativo essendo emerso dalle difese finali circa il tema “ de quo”, difese orientate a trattare il merito a valle del vizio rilevato, solo il osservando l'impossibilità CP_6 di integrare in appello il contraddittorio, come sollecitato, nel caso, dall'appellante. Ciò detto, residua da trattare la questione delle spese di lite, rispetto alla pronuncia di nullità della sentenza, per le ragioni esposte.
20 In merito, muovendo dalla divergente valutazione della Corte rispetto a quella del primo
Giudice, in presenza di un rilievo sollevato da parte attrice, ora appellante, nei termini di cui si è detto, va tenuto conto dell'origine della vicenda, correlata ad esigenze pubbliche urgenti ed ad equivoci circa la titolarità del bene, cui , seppur in mero fatto, non è estranea la scarsa presenza in loco del , a fronte, per altro verso, di una gestione dell'opera pubblica e delle opere di Pt_1 cantierizzazione necessarie connotate da carente avvedutezza.
Non deve tacersi, peraltro, che a fronte delle prospettazioni originarie, la necessità, rispetto ad una pretesa di ripristino ed accessorie pronunce, di opere afferenti, almeno in tesi, anche il mappale 1138, avrebbe potuto essere individuata dal precocemente, anche tramite un Pt_1 preliminare ausilio tecnico di parte, ampliando “ab initio” i soggetti che occorreva convenire in giudizio, considerato ancor più il radicarsi del conflitto, a fronte del fallimento degli accordi transattivi con il il tutto con le prevedibili e, in qualche modo, già previste, chiamate in causa, “a CP_6 catena”, rispetto alla convenuta “ primaria”. Alla luce delle esposte valutazioni, considerato, in ultimo, che l'oggetto del contendere avrebbe, peraltro, ben dovuto indurre i soggetti tutti a ricercare, anche con il coinvolgimento della proprietà del mappale n. 1138, un accordo transattivo effettivo, valutando, come detto, l'origine della vicenda giudiziaria che occupa e quanto, peraltro, esigibile, anche in esito alla CT , reputa la Corte, in conclusione, che ricorrano i presupposti di cui all'art.92, comma 2, c.p.c., per l'integrale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado, comprese quelle di CT, da ripartirsi nel rapporto interno in quote uguali, e nel caso di CTP, in tal senso deponendo, altresì, a fronte delle assolute peculiarità esposte, la sentenza n.77/18 della Corte Cost., anche HDI, peraltro, avendo, in via prioritaria, aderito alle difese della propria assicurata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 955/2022 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata il giorno 14.04.2022, n. 6306/19 RG, la Corte così provvede:
Visto l'art.354 c.p.c.
DICHIARA LA NULLITA' della sentenza appellata, per omessa integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c., come da parte motiva, e, per l'effetto, ORDINA restituirsi gli atti al Giudice di primo grado.
COMPENSA integralmente fra tutte le Parti le spese di primo e secondo grado, comprese quelle di
CT, da ripartirsi nel rapporto interno in quote uguali, e nel caso di CTP.
Genova, lì 1.4.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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