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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13068/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia C.F._1
Capizzi, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a Catania il Controparte_1
07.12.1975, CF: ; C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto domanda di separazione personale Parte_1
dal marito . Controparte_1
Premesso che dal matrimonio sono nati cinque figli - di cui tre minorenni, un maggiorenne non indipendente e un maggiorenne autonomo - ha chiesto di affidare i minori ad entrambi i genitori con collocamento presso essa ricorrente, di assegnarle la casa coniugale e di porre a carico del marito un contributo per il mantenimento dei tre figli minori e della figlia maggiorenne non autonoma.
Non si è costituito , del quale va Controparte_1
pertanto dichiarata la contumacia.
La domanda di separazione merita accoglimento.
Le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Motta Sant'Anastasia il 10/10/2009 trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 28, Parte
II, Seria A, anno 2009, dal quale sono nati cinque figli, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e importa l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
Con riguardo alle altre domande va osservato quanto segue.
Come è noto, la novella della legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della Potestà (ora responsabilità) genitoriale da parte di
2 entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore).
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso,
occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593;
Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non è emersa alcuna circostanza pregiudizievole per i figli minorenni e , idonea a giustificare Per_1 Per_2 Per_3 la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso, per come peraltro richiesto dalla stessa ricorrente.
Va, pertanto, disposto l'affidamento condiviso di Per_4
e ad entrambi i genitori con collocamento
[...] Per_2 Per_3
presso la madre, con la quale vivono.
Nulla va disposto in ordine alla casa coniugale in quanto all'udienza di comparizione la ricorrente, presente personalmente, ha dichiarato di rinunciarvi (v. verbale di udienza del 19/11/2024:
“Rinuncio alla domanda di assegnazione della casa coniugale in quanto non vi abito più.”).
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, salvo diversi accordi tra le parti, va
3 disposto che potrà avere con sé Controparte_1
e , nel rispetto della loro volontà, due Per_1 Per_2 Per_3
pomeriggi alla settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per quattro settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Il resistente deve concorrere al mantenimento dei tre figli minorenni ( e ) e della figlia maggiorenne Per_1 Per_2 Per_3
- la quale vive con la madre e non è indipendente Per_5
economicamente - con un contributo da determinarsi in complessivi € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo, in assenza di specifiche allegazioni e di completa documentazione reddituale, viene determinato in tale misura tenuto conto delle basilari esigenze della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti per come dedotte dalla ricorrente
( ha dichiarato che svolge saltuariamente attività di Parte_1
addetta alle pulizie percependo circa € 500,00 mensili, che non ha proprietà immobiliari, che il marito lavora in modo discontinuo come carpentiere presso vari cantieri edili).
In relazione all'esisto della lite e in assenza di opposizione alle domande formulate dalla ricorrente, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13068/2023 RG;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ; Controparte_1
Dispone l'affidamento condiviso dei figli minorenni Per_4
e ad entrambi i genitori, con collocamento
[...] Per_2 Per_3
4 presso la madre e con diritto di visita in favore del Parte_1
padre come in parte motiva;
Dispone che contribuisca al Controparte_1
mantenimento dei figli , e , Persona_4 Per_2 Per_3 Per_5
versando alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di complessivi € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13068/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia C.F._1
Capizzi, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a Catania il Controparte_1
07.12.1975, CF: ; C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto domanda di separazione personale Parte_1
dal marito . Controparte_1
Premesso che dal matrimonio sono nati cinque figli - di cui tre minorenni, un maggiorenne non indipendente e un maggiorenne autonomo - ha chiesto di affidare i minori ad entrambi i genitori con collocamento presso essa ricorrente, di assegnarle la casa coniugale e di porre a carico del marito un contributo per il mantenimento dei tre figli minori e della figlia maggiorenne non autonoma.
Non si è costituito , del quale va Controparte_1
pertanto dichiarata la contumacia.
La domanda di separazione merita accoglimento.
Le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Motta Sant'Anastasia il 10/10/2009 trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 28, Parte
II, Seria A, anno 2009, dal quale sono nati cinque figli, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e importa l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
Con riguardo alle altre domande va osservato quanto segue.
Come è noto, la novella della legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della Potestà (ora responsabilità) genitoriale da parte di
2 entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore).
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso,
occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593;
Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non è emersa alcuna circostanza pregiudizievole per i figli minorenni e , idonea a giustificare Per_1 Per_2 Per_3 la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso, per come peraltro richiesto dalla stessa ricorrente.
Va, pertanto, disposto l'affidamento condiviso di Per_4
e ad entrambi i genitori con collocamento
[...] Per_2 Per_3
presso la madre, con la quale vivono.
Nulla va disposto in ordine alla casa coniugale in quanto all'udienza di comparizione la ricorrente, presente personalmente, ha dichiarato di rinunciarvi (v. verbale di udienza del 19/11/2024:
“Rinuncio alla domanda di assegnazione della casa coniugale in quanto non vi abito più.”).
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, salvo diversi accordi tra le parti, va
3 disposto che potrà avere con sé Controparte_1
e , nel rispetto della loro volontà, due Per_1 Per_2 Per_3
pomeriggi alla settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per quattro settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Il resistente deve concorrere al mantenimento dei tre figli minorenni ( e ) e della figlia maggiorenne Per_1 Per_2 Per_3
- la quale vive con la madre e non è indipendente Per_5
economicamente - con un contributo da determinarsi in complessivi € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo, in assenza di specifiche allegazioni e di completa documentazione reddituale, viene determinato in tale misura tenuto conto delle basilari esigenze della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti per come dedotte dalla ricorrente
( ha dichiarato che svolge saltuariamente attività di Parte_1
addetta alle pulizie percependo circa € 500,00 mensili, che non ha proprietà immobiliari, che il marito lavora in modo discontinuo come carpentiere presso vari cantieri edili).
In relazione all'esisto della lite e in assenza di opposizione alle domande formulate dalla ricorrente, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13068/2023 RG;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ; Controparte_1
Dispone l'affidamento condiviso dei figli minorenni Per_4
e ad entrambi i genitori, con collocamento
[...] Per_2 Per_3
4 presso la madre e con diritto di visita in favore del Parte_1
padre come in parte motiva;
Dispone che contribuisca al Controparte_1
mantenimento dei figli , e , Persona_4 Per_2 Per_3 Per_5
versando alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di complessivi € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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