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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Proc. nr. 2279/2024 R.G.
Il Giudice, Dott. Luigi Bobbio, letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta in atti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che l'Amministrazione convenuta ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Salerno, invocando il combinato disposto dall'art. 6, r.d. n. 1611 del 1933 e 25 c.p.c., a mente del quale “per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa in dello
1 Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
l'obbligazione”; considerato che tale eccezione preliminare deve ritenersi fondata;
rilevato infatti l'art. 25 c.p.c. prevede un foro speciale in base al quale, nelle cause in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato, è competente il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie: si tratta di una competenza esclusiva e inderogabile, che può essere rilevata d'ufficio dal giudice adito, sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e prevalente su ogni altra competenza, anche se inderogabile (Cass. n. 17880/04); ritenuto pertanto che non può che accogliersi l'eccezione sollevata dall'Amministrazione convenuta, essendo competente il Tribunale di Salerno, giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe compe- tente in forza delle regole ordinarie, ossia il Tribunale di Nocera
Inferiore: infatti, nell'ipotesi – come quella di cui si discorre – in cui l'obbligazione dedotta in giudizio abbia origine da un fatto il- lecito, ai fini dell'individuazione del giudice competente per terri- torio ex artt. 6 R.D. 20/10/33, n. 1611, e 25 c.p.c., il forum delicti concorre in via alternativa con il forum destinatae solutionis da de- terminarsi in base alle norme dettate in tema di contabilità pubbli- ca (Cass. n. 19808/04); rilevato da ultimo, che pare opportuno osservare, da un lato, che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 69/09, le statuizioni in te- ma di competenza devono essere adottate in forma di ordinanza anziché di sentenza;
dall'altro, che non deve trovare applicazione per la decisione sulla sola questione di competenza il sub- procedimento delineato per la fase decisoria dall'art. 190 c.p.c., con la previsione di termini perentori per lo scambio di comparse conclusionali e repliche, venendo, altrimenti, del frustrato l'intento semplificativo sotteso alla summenzionata modifica legislativa. rilevato infine che non resta che disciplinare le spese di lite, do-
2 vendo l'ordinanza che dichiara l'incompetenza contenere la statui- zione sulle spese processuali (in tal senso, ex pluribus, Cass. n.
23727/15): orbene, per quanto concerne il rapporto processuale tra parte attrice e le parti convenute, le stesse – conformemente al principio della soccombenza – devono essere poste a carico dell'odierno istante.
P.Q.M.
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Nocera Inferiore per es- sere competente a conoscere della presente controversia il Tribu- nale di Salerno;
- fissa il termine di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore delle parti conve- nute, delle spese giudiziali, che liquida in € 1.250,00 per compen- so professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 3/4/2025.
Il Giudice
dott. Luigi Bobbio
3
SEZIONE SECONDA CIVILE
Proc. nr. 2279/2024 R.G.
Il Giudice, Dott. Luigi Bobbio, letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta in atti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che l'Amministrazione convenuta ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Salerno, invocando il combinato disposto dall'art. 6, r.d. n. 1611 del 1933 e 25 c.p.c., a mente del quale “per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa in dello
1 Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
l'obbligazione”; considerato che tale eccezione preliminare deve ritenersi fondata;
rilevato infatti l'art. 25 c.p.c. prevede un foro speciale in base al quale, nelle cause in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato, è competente il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie: si tratta di una competenza esclusiva e inderogabile, che può essere rilevata d'ufficio dal giudice adito, sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e prevalente su ogni altra competenza, anche se inderogabile (Cass. n. 17880/04); ritenuto pertanto che non può che accogliersi l'eccezione sollevata dall'Amministrazione convenuta, essendo competente il Tribunale di Salerno, giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe compe- tente in forza delle regole ordinarie, ossia il Tribunale di Nocera
Inferiore: infatti, nell'ipotesi – come quella di cui si discorre – in cui l'obbligazione dedotta in giudizio abbia origine da un fatto il- lecito, ai fini dell'individuazione del giudice competente per terri- torio ex artt. 6 R.D. 20/10/33, n. 1611, e 25 c.p.c., il forum delicti concorre in via alternativa con il forum destinatae solutionis da de- terminarsi in base alle norme dettate in tema di contabilità pubbli- ca (Cass. n. 19808/04); rilevato da ultimo, che pare opportuno osservare, da un lato, che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 69/09, le statuizioni in te- ma di competenza devono essere adottate in forma di ordinanza anziché di sentenza;
dall'altro, che non deve trovare applicazione per la decisione sulla sola questione di competenza il sub- procedimento delineato per la fase decisoria dall'art. 190 c.p.c., con la previsione di termini perentori per lo scambio di comparse conclusionali e repliche, venendo, altrimenti, del frustrato l'intento semplificativo sotteso alla summenzionata modifica legislativa. rilevato infine che non resta che disciplinare le spese di lite, do-
2 vendo l'ordinanza che dichiara l'incompetenza contenere la statui- zione sulle spese processuali (in tal senso, ex pluribus, Cass. n.
23727/15): orbene, per quanto concerne il rapporto processuale tra parte attrice e le parti convenute, le stesse – conformemente al principio della soccombenza – devono essere poste a carico dell'odierno istante.
P.Q.M.
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Nocera Inferiore per es- sere competente a conoscere della presente controversia il Tribu- nale di Salerno;
- fissa il termine di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore delle parti conve- nute, delle spese giudiziali, che liquida in € 1.250,00 per compen- so professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 3/4/2025.
Il Giudice
dott. Luigi Bobbio
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