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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/04/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRANI Sezione civile – area Crisi d'impresa
10-1/2025 R.G. P.U.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Francesca Pastore Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice relatrice
Dott.ssa Diletta Calò Giudice esaminati gli atti ed udita la relazione della giudice delegata, nel procedimento in epigrafe ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata dei beni di
[...]
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._1
alla Via Asiago n. 5, assistito dal dott. Giacomo Cosmai e dall'avv. Carlo Di Leo
******
Con ricorso depositato il 27.1.2025, con l'assistenza dell'O.C.C. di Trani Controparte_1 nella persona del liquidatore dott.ssa ha chiesto dichiararsi l'apertura della CP_2
liquidazione controllata sui propri beni, trovandosi in stato di sovraindebitamento causato essenzialmente dalla sottoscrizione di garanzie fideiussorie prestate dal ricorrente e dai suoi fratelli
(soci al 33% della società, dichiarata fallita) a favore di alcuni istituti bancari nell'interesse della società commerciale , cancellata dal Registro delle imprese nel 2021. Parte_1
In via preliminare deve osservarsi che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII. Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCII, in quanto il centro di interessi principale del ricorrente è collocabile nel comune di
Bisceglie.
Nel merito, deve rilevarsi che sussiste lo stato di crisi del ricorrente in quanto l'esposizione debitoria ammonta ad € 949.707,75; a fronte di tale debitoria, il patrimonio del ricorrente è rappresentato dallo stipendio mensile del (circa € 1.800,00 mensili), oltre assegno unico figli pari ad € CP_1
320,00, della titolarità della comproproprietà al 50% dell'immobile per civile abitazione, sito nel
1 Comune di Bisceglie alla Via Asiago n.5, in catasto al foglio 10, p.lla 2122, sub 57, cat. A/3 (bene gravato da iscrizioni ipotecarie, il cui valore, secondo perizia giurata del geom. , è pari Persona_1 ad € 85.000,00). A fronte di un reddito mensile pari ad € 2.120,00 circa, le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del ricorrente e del suo nucleo familiare ( composto, oltre che dal ricorrente, dalla coniuge, , non percettrice di alcun reddito e due figli minorenni) Persona_2 ammontano ad € 1.700,00, così come attestato dall'OCC.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente propone di soddisfare i creditori mediante la corresponsione di
€ 140,00 mensili per la durata di trentasei mesi, oltre la somma ricavabile dalla vendita dell'immobile di cui è comproprietario al 50% con il coniuge.
Non appare superfluo osservare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere apriori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.
Trattandosi di domanda proposta da debitore persona fisica, l'OCC ha attestato, nella relazione di cui all'art. 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Ai fini della determinazione della quota di reddito escluso dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie – deve osservarsi che al momento le entrate mensili del nucleo familiare del ricorrente ammontano ad € 2.120,00
(considerato che la coniuge non è produttrice di reddito ed i figli sono ancora a carico del ricorrente).
Deve quantificarsi in € 1.600,00 il fabbisogno mensile del nucleo familiare del ricorrente (somma determinata secondo il dato ISTAT).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, considerata la composizione del nucleo familiare, si ritiene che la quota di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett.
b, CCI, è pari ad € 1.600,00.
P.Q.M
.
Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 1,2,27,125,268, 269, 356 e 358 CCII,
2 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di Controparte_1
(C.F. ; C.F._1
2) nomina giudice delegata per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
3) nomina liquidatore la dott.ssa ; Persona_3
4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
5) dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente dell'importo sino alla concorrenza dell'importo di € 1.600,00, con obbligo di versare in favore della procedura il reddito eccedente tale limite (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove eventualmente percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura;
6) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine pari a novanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;
7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
8) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. cpc, alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti del debitore anche se estinti;
9) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;
10) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni del debitore.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione agli advisor, al liquidatore e all'OCC.
Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
Maria Azzurra Guerra Francesca Pastore
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