Parere definitivo 24 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. Il vincolo paesaggistico prescinde dall’edificazioneAccesso limitatoDomenico Maffei · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03598/2025REG.PROV.COLL.
N. 00822/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 822 del 2022, proposto da Immobiliare GE s.a.s. di EL US & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , EL ZA e DI ZA, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Monza e della Brianza, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Boifava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Brugherio, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione II) n. 1392 dell’8 giugno 2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Monza e della Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 febbraio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla deliberazione del Consiglio provinciale di Monza e della Brianza n. 16/2013 del 10 luglio 2013 di approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.), pubblicata sul B.U.R.L. n. 43 del 23 ottobre 2013;
- dalla D.G.R. Lombardia n. IX/3398 del 9 maggio 2012, con allegati e pareri, e dal conseguente Documento tecnico di recepimento, assunto dalla Provincia di Monza e della Brianza;
- dal decreto n. 1797 della Regione Lombardia del 4 marzo 2013;
- dal parere motivato finale di V.A.S. al P.T.C.P. del 30 novembre 2012, prot. 47376/2012, come successivamente integrato da ulteriore parere motivato finale del 26 marzo 2013, prot. 12385, e dalla dichiarazione di sintesi finale di V.A.S. al P.T.C.P. del 28 marzo 2013;
- dalla deliberazione di Giunta provinciale del 28 marzo 2013, n. 39;
- da tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Lombardia dalla Immobiliare GE s.a.s. di GE PA e C. e dai signori ZA EL e ZA DI, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. n. 12/2005;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 18 della legge reg. n. 12/2005;
c) violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 17 e 18 della legge reg. n. 12/2005 in relazione all’art. 31 delle NTA del PTCP della Provincia di Monza e Brianza;
d) violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 18 della legge reg. n. 12/2005 in relazione agli artt. 34 e 36 delle NTA del PTCP, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;
e) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge reg. n. 12/2005 a proposito della pretesa provinciale di compensazione territoriale (artt. 31, 34 e 46 delle NTA al PTCP);
f) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 della legge n. 241/1990 e dell’art. 17 della legge reg. n. 12/2005;
g) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della legge reg. n. 12/2005, invalidità derivata dal PTCP in relazione all’illegittimità della DGR Lombardia n. 3398 del 9 maggio 2012, eccesso di potere per sviamento, pretestuosità e irragionevolezza, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di motivazione.
3. Con la sentenza n. 1392 dell’8 giugno 2021 il T.a.r. per la Lombardia ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere, respingendo per il resto il ricorso.
4. Gli originari ricorrenti hanno chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a quattro motivi così rubricati:
I - omessa pronuncia e travisamento ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dell’art. 3 l.n. 241/1990, difetto assoluto di istruttoria e motivazione e/o falsità, contraddittorietà e perplessità della stessa;
II - omessa pronuncia e travisamento ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto in relazione al secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 18 della legge reg. n. 12/2005;
III - omessa pronuncia, travisamento e falsa applicazione degli artt. 15, 18, 20, 77 della l. reg. n. 12/2005 in relazione alle previsioni con efficacia prescrittiva e prevalente, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
IV - travisamento e falsa applicazione dell’art. 13 della l. reg. n. 12/2005 e dell’art. 9 l.n. 1150/1942, omessa riadozione e/o ripubblicazione delle modifiche apportate al PTCP, eccesso di potere e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto (capo 6 della sentenza).
5. Si è costituita la Provincia di Monza e Brianza, eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memorie del 3 gennaio 2025 e repliche del 15 gennaio 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni. Con note del 31 gennaio 2025 hanno, poi, chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
7. All’udienza straordinaria del 5 febbraio 2025, svoltasi ex art. 87 comma 4 bis c.p.a., la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Gli odierni appellanti, proprietari di distinte aree tutte site nel comparto AT9 edificabile nel Comune di Brugherio, con il ricorso di primo grado avevano lamentato l’illegittimità e l’ingiustizia della avvenuta destinazione da parte del PTCP dell’ “intero comparto AT9 in un ambito di interesse provinciale disciplinato all’art. 34 delle NTA proprio per la parte dove (avrebbero dovuto essere)…concentrate le edificazioni, mentre per le altre aree, quelle che…(avrebbero dovuto) essere riqualificate e in buona parte cedute al Comune, (era)…stata inserita la previsione di cui agli artt. 31 e 36 delle NTA”.
9. Dinanzi al rigetto da parte del T.a.r. delle loro censure al riguardo, con il primo motivo di appello la società Immobiliare GE s.a.s. ed i sig.ri ZA hanno dedotto l’insufficiente valutazione delle doglianze di difetto di istruttoria da essi formulate circa la mancata verifica della sussistenza dei presupposti fattuali per vincolare le aree di loro proprietà e per assoggettarle alla disciplina dell’art. 34 delle NTA del PTCP, gravemente pregiudizievole dei loro diritti edificatori. Tale assoggettamento sarebbe, inoltre, avvenuto solo in sede di definitiva approvazione del PTCP, in base a dati assai risalenti dal punto di vista temporale e in relazione a porzioni di territorio che, in sede di adozione del Piano stesso, non erano mai state ritenute rilevanti sotto il profilo agricolo, paesaggistico o ambientale, bensì inserite, per le loro oggettive caratteristiche, in un comparto di trasformazione.
10. Gli odierni appellanti hanno, poi, sostenuto che dagli atti impugnati non fosse possibile evincere in alcun modo la motivazione che aveva spinto la Provincia a mutare opinione sulle specifiche aree oggetto di ricorso, non avendo neppure la Regione da parte sua, evidenziato, in relazione ai loro fondi, l’esistenza di un particolare interesse provinciale, ambientale o agricolo. Da qui l’illegittimità del “ nettissimo revirement” dell’Amministrazione provinciale, che aveva portato all’“ arbitrario” inserimento delle disposizioni gravemente limitative delle facoltà edificatorie , come detto, “solo in sede di approvazione finale del PCTP”, per di più sulla base di presupposti che fino ad allora avevano legittimato l’allocazione nell’area stessa di insediamenti e che successivamente venivano, invece, ritenuti idonei a giustificare sui medesimi luoghi l’apposizione di vincoli.
11. Con il secondo motivo gli odierni appellanti hanno censurato la sentenza impugnata che sarebbe stata altresì caratterizzata, a loro dire, da una “trattazione assolutamente astratta e teorica in ordine ai rapporti tra PTCP e Piano territoriale regionale (PTR)…, del tutto sganciata dalla lettura degli atti depositati in giudizio anche dall’amministrazione provinciale resistente”. Secondo gli originari ricorrenti, infatti, da un lato, la Regione non avrebbe adottato in merito al consumo di suolo alcuna disposizione con efficacia prescrittiva e prevalente nei confronti del PGT comunale ai sensi dell’art. 18 della legge reg. n. 12/2005, non imponendo alcun vincolo sull’area – non ricompresa negli ambiti strategici ex art. 20 commi 4 e 5 della legge regionale n. 12/2005, che avrebbero dovuto essere puntualmente indicati dal PTR – dall’altro, anche nell’ipotesi opposta in cui la Regione avesse effettivamente prescritto di includere negli ambiti vincolati i suddetti terreni, la Provincia avrebbe dovuto sottoporre l’indicazione regionale ad un suo autonomo specifico e compiuto vaglio istruttorio, motivando con precisione “la nuova e imprevedibile destinazione impressa all’area”.
12. Con il terzo motivo gli appellanti hanno dedotto l’erroneità della pronuncia impugnata anche sotto il profilo di un preteso travisamento della “consistenza dei rapporti tra il PTCP, il PGT comunale e il PTR”, che avrebbe fatto derivare la disciplina peggiorativa definitivamente approvata da un criterio di “consumo zero” di suolo asseritamente imposto dalla Regione (che si sarebbe limitata, invece, secondo gli originari ricorrenti, a raccomandare il raggiungimento di alcuni obiettivi di ordine generale, senza emanare alcuna prescrizione al riguardo). In tal modo sia l’operato della Provincia sia quello del T.a.r. sarebbero stati, a dire degli appellanti, “affetti dal vizio di ultrapetizione”, avendo statuito “molto di più di quanto la Regione avesse prescritto realmente”, anche in violazione delle norme regionali regolatrici dei rapporti tra PTCP e strumenti regionali e comunali.
13. Con l’ultimo motivo gli odierni appellanti, sottolineando di essersi astenuti, nel corso del procedimento, dal presentare osservazioni al PTCP, perché questo, per come adottato, rispecchiava la disciplina del PGT (approvato con il parere favorevole della stessa Provincia) e non pregiudicava le loro possibilità edificatorie, hanno lamentato la grave lesione dei loro diritti di partecipazione al procedimento, deducendo di non aver potuto in alcun modo contrastare le disposizioni peggiorative della normativa urbanistica introdotte ex novo dalla Provincia soltanto in sede di approvazione finale. Gli originari ricorrenti hanno, inoltre, rilevato che l’art. 13 comma 9 della legge reg. n. 12/2005, che escludeva l’obbligo di ripubblicazione del piano, poteva applicarsi solo al PGT e non anche al PTCP, riferendosi, in ogni caso, soltanto alle “prescrizioni tassative e specifiche della Regione” e non alle nuove disposizioni contenenti l’apposizione di vincoli imposte autonomamente dalla Provincia sulla base di una semplice raccomandazione regionale e non riguardanti solo la loro specifica area.
14. Tali censure non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
15. Quanto al primo motivo, occorre osservare - come correttamente evidenziato anche dal T.a.r. - che l’ iter procedimentale del piano necessita per il suo sviluppo di un tempo rilevante proprio per consentire agli uffici di elaborare le scelte conseguenti e che, dunque, i dati utilizzati per avviare la procedura risultano inevitabilmente alquanto risalenti, se paragonati alla situazione esistente al momento dell’approvazione finale dell’atto, ma possono ben essere nelle more aggiornati in base agli elementi via via acquisiti nel corso del procedimento, mentre il principio dello “sviluppo sostenibile”, lungi dall’imporre la progressiva estensione dello sfruttamento edilizio del territorio, per garantire una buona qualità della vita ai cittadini ed assicurare i diritti delle generazioni future non può che condurre a privilegiare la salvaguardia dell’ambiente e dell’integrità del paesaggio rispetto all’incremento delle costruzioni.
16. Alla luce delle suddette considerazioni, non meritevoli di condivisione sono, dunque, le doglianze di difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati in primo grado, che risultano essere stati preceduti da approfonditi studi, anche a cura del Politecnico di Milano, circa le caratteristiche dell’urbanizzazione della Provincia di Monza e Brianza e circa l’importanza di preservare, anche e soprattutto negli ambiti più sviluppati, gli spazi aperti residui. Al riguardo si deve inoltre sottolineare, come dimostrato dalla Provincia attraverso i documenti in atti, che le disposizioni introdotte in sede di approvazione definitiva del PTCP non rappresentano, al contrario di quanto dedotto dagli appellanti, un repentino cambiamento nell’impostazione del Piano, con l’inclusione nelle aree vincolate di porzioni di territorio in precedenza mai considerate dal punto di vista del valore agricolo o ambientale, bensì il coerente recepimento delle richieste e delle indicazioni della Regione Lombardia, nonché degli esiti più rilevanti del procedimento partecipativo, nel senso dell’aumento della tutela dell’ambiente e del paesaggio naturale, anche in considerazione della posizione strategica del territorio in questione, posto al confine con la Provincia di Milano e con il fiume Lambro, con conseguente inconfigurabilità in capo all’Ente procedente di un particolare onere motivazionale, “tenuto conto della natura della pianificazione in esame, avente (anche) <<efficacia paesaggistico – ambientale>> (cfr. l’art. 15, comma 1, della l.r. della Lombardia n. 12 del 2005)” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 novembre 2024 n. 8882; 19 novembre 2018 n. 6483 e 6484).
17. Circa l’esatta individuazione della natura del potere e l’ampia latitudine della discrezionalità esercitata dall’Amministrazione in sede di imposizione del vincolo di tutela ambientale, e comunque, in materia di pianificazione paesaggistica, sono noti gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa (cfr., ex plurimis , da ultimo, Corte cost., sentenza n. 74 del 21 aprile 2021), affermando che “ la tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario avente valore primario ed assoluto, precede e comunque costituisce un limite alla salvaguardia degli altri interessi pubblici; non a caso, il Codice dei beni culturali e del paesaggio definisce i rapporti tra il piano paesaggistico e gli altri strumenti urbanistici (nonché i piani, programmi e progetti regionali di sviluppo economico) secondo un modello rigidamente gerarchico; restando escluso che la salvaguardia dei valori paesaggistici possa cedere a mere esigenze urbanistiche” (in termini, Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 2462 del 4 aprile 2022; id. n. 2225 del 2 aprile 2020).
18. Dalla suddetta ricostruzione emerge la natura sostanzialmente insindacabile nel merito delle scelte effettuate dall’Amministrazione, che si giustifica alla luce del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione al paesaggio ed all’ambiente, poiché, come anche in questo caso più volte ribadito dalla Sezione in recenti decisioni in materia, “- la tutela del paesaggio non è riducibile a quella dell’urbanistica; - l’avvenuta edificazione immobiliare non costituisce ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o culturali ad essa legati, poiché l’imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l’imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell’integrità dello stesso” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV n. 8882/2024 cit.).
19. Nel caso di specie, la Provincia ha introdotto, nell’esercizio delle proprie prerogative e dunque senza travalicare le proprie competenze, previsioni che si impongono su quelle urbanistiche, siccome poste a tutela del valore primario protetto e che legittimamente hanno, dunque, conformato l’attività edificatoria (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 2462 del 4 aprile 2022; id. sentenza n. 4244 del 5 luglio 2010; sentenza n. 3770 del 12 giugno 2009); con particolare riferimento alla disciplina del Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Monza e Brianza, la Sezione ha già più volte riconosciuto che appartiene alla Provincia anche “il potere di introdurre, in sede di PTCP, previsioni che incidono sulla capacità edificatoria dei suoli, nel senso di rendere oltremodo gravosa (rectius, vietata) ogni possibilità di edificazione di aree, ove anche esse aventi una destinazione economico-produttiva in virtù della pianificazione urbanistica comunale […] quando tali divieti si impongano per il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento del consumo di suolo. Tale finalità (contenimento del consumo del suolo) ha una valenza trasversale e, pertanto, prevale sulle scelte urbanistiche del Comune che non possono porsi in contrasto col piano sovraordinato, ma solo in rapporto di miglioramento. […]” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6483/2018 cit.)
20. Tale potere della Provincia è stato, pertanto, nella fattispecie in esame, coerentemente e ragionevolmente finalizzato al controllo del consumo del suolo e alla ricomposizione paesaggistica; il suddetto criterio informatore del PTCP non solo risulta conforme alle indicazioni della regione Lombardia (cfr. delibera Giunta regionale del 9 maggio 2012 di approvazione del documento di verifica del PTCP di Monza e Brianza ai sensi del citato art. 17 della legge reginale n. 12/2005), bensì è caratterizzato da un’ampia discrezionalità, il cui esercizio, comportando anche un apprezzamento di merito, finisce per essere sottratto al sindacato di legittimità, salvo che le relative valutazioni non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, vizi dei quali non c’è, però, traccia nell’ipotesi in questione. Per le medesime ragioni, le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale - seguiti nell’impostazione del piano stesso (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 22 dicembre 1999, n. 24, nonché, ex multis , Cons. Stato, IV, 28 giugno 2018, n. 3987). In questo caso, infatti, viene in considerazione una aspettativa generica del privato alla non reformatio in peius delle destinazioni di zona edificabili, cedevole dinanzi alla discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica, ed analoga a quella di ogni proprietario di aree che aspira ad una utilizzazione più proficua dell’immobile.
21. A ciò può aggiungersi che nella presente fattispecie l’onere motivazionale può ritenersi assolto con il riferimento agli atti del procedimento da cui emerge (cfr. delibera della Regione Lombardia del 9 maggio 2012) con evidenza, come sottolineato, l’esigenza di far fronte alla criticità rappresentata dall’uso del suolo in una Provincia interessata da altissime percentuali di urbanizzazione e da una elevatissima densità abitativa, nonché dallo stesso art. 31 del PTCP, che rinvia agli obiettivi 5.1.1. del documento degli obiettivi, il quale, prevede i seguenti obiettivi generali “limitazione del consumo di suolo; promozione della conservazione degli spazi liberi all’edificato e creazione di una continuità fra gli stessi attraverso il disegno di corridoi verdi”.
22. Per ragioni analoghe, anche le doglianze esposte dagli appellanti al secondo e al terzo motivo in rapporto alla illegittima estensione dell’efficacia prescrittiva di alcune disposizioni del PTCP ad ipotesi non contemplate dalla legge regionale n. 12/2005 e alla indebita invasione da parte della Provincia dell’ambito di governo del territorio riservato al Comune non possono essere accolte.
23. Nel perseguimento degli obiettivi di tutela stabiliti dal PTR a protezione dei valori paesaggistici ivi indicati, il PTCP può introdurre, come detto, disposizioni destinate a prevalere sugli strumenti comunali senza per questo esautorare il Comune delle sue prerogative, ma in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118 della Costituzione, vista anche la dimensione sovracomunale che la tutela degli interessi ambientali e paesaggistici deve assumere. Oltre a tali profili, con le disposizioni oggetto del presente giudizio la Provincia di Monza e Brianza risulta aver provveduto su un altro aspetto cruciale per il governo e la salvaguardia del suo territorio, rispondendo alle raccomandazioni regionali, altrettanto rilevanti, di “integrare gli atti di Piano con criteri e specifiche misure atte ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo del consumo di suolo” e, dunque, utilizzando in modo ragionevole e congruo allo scopo le sue prerogative.
24. Con il quarto ed ultimo motivo gli odierni appellanti hanno, infine, come anticipato, lamentato la lesione delle loro facoltà partecipative, determinata dalla mancata ripubblicazione del Piano all’indomani dell’introduzione delle modifiche contestate, prospettando la tesi secondo cui non potrebbe essere introdotta una disciplina urbanistica limitativa senza consentire ai soggetti che la subiscono di poter presentare osservazioni alle nuove scelte urbanistiche, sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla ripubblicazione del Piano nella parte risultata modificata o, quanto meno, avrebbe dovuto darne diretta comunicazione agli interessati, per consentire loro di presentare memorie e osservazioni di merito.
25. Anche questa censura risulta infondata e va respinta. In proposito, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la ripubblicazione del Piano urbanistico comunale (o sovracomunale) è necessaria soltanto nei casi in cui vi sia stata una rielaborazione complessiva che risulti innovativa del piano, tanto da determinare un mutamento delle sue caratteristiche e dei criteri che hanno presieduto alla sua impostazione (cfr. parere del Consiglio di Stato, I, 17 marzo 2017, n. 671, che richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 845 del 12 febbraio 2013; sez. IV, 11 settembre 2012, n. 4806). In particolare, si esclude che si possa parlare di “rielaborazione complessiva” del piano, quando, in sede di approvazione, vengano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 5769; 30 luglio 2012, n. 4321; 27 dicembre 2011, n. 6865). Tali argomentazioni sono dirimenti e consentono di prescindere dall’applicabilità al caso di specie dell’art. 13, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2005, riguardante per analogia anche i piani sovracomunali, che esclude la necessità di nuova pubblicazione in caso di approvazione di “ controdeduzioni alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali e regionali ”.
26. Nella fattispecie in esame, poi, non può dirsi che l’approvazione del PTCP della Provincia di Monza e della Brianza sia avvenuta nel recepimento di prescrizioni regionali, atteso che queste ultime hanno costituito indirizzi o raccomandazioni a fronte dei quali non sussiste un vero e proprio obbligo di recepimento della Provincia, la quale rimane titolare in un potere discrezionale di pianificazione sovracomunale. Tuttavia, la norma regionale, nell’escludere la necessità della ripubblicazione per il caso di recepimento di prescrizioni regionali, non impone affatto la ripubblicazione ove siano stati attuati indirizzi o raccomandazioni della regione, sussistendo in tal caso l’onere della ripubblicazione nelle sole fattispecie delineate dalla richiamata giurisprudenza in materia. Pertanto, deve essere comunque condivisa la conclusione del primo giudice, per il quale la nuova pubblicazione del Piano riguardante l’intera Provincia non può essere giustificata per la situazione particolare di uno o più proprietari. Di qui, l’infondatezza delle doglianze proposte.
27. Non meritevoli di accoglimento sono anche le ulteriori doglianze svolte dai ricorrenti in relazione al fatto la disciplina “nettamente peggiorativa” emersa solo in sede di approvazione finale del PTCP avrebbe dovuto ricollegarsi all’adozione di un criterio di “consumo zero di suolo” imposto dalla Regione, quando, in realtà, la Regione aveva solo raccomandato di raggiungere certi obiettivi di ordine generale inerenti il consumo di suolo, e in relazione alla circostanza per cui la potestà impositiva alla Provincia di un regime vincolistico, per essere giustificata, avrebbe dovuto trovare diretta attinenza in vincoli specifici ed appositamente individuati, per quella determinata area, nel PTR. Infatti, come già precisato, l’Amministrazione provinciale ha tenuto conto delle indicazioni contenute nel parere della Regione sul consumo di suolo, ma ha comunque agito nel proprio autonomo potere di pianificazione urbanistica sovracomunale. Ne consegue che anche sotto tale profilo, le argomentazioni proposte dagli appellanti non sono idonee a dimostrare alcun vizio di legittimità dell’attività amministrativa provinciale, né alcun errore della sentenza impugnata.
28. In conclusione, l’appello deve essere, perciò, integralmente rigettato.
29. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna gli appellanti alla rifusione, in favore della Provincia di Monza e Brianza delle spese del grado di appello, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO