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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7636/21 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t.,, rappresentata e difesa dall' Parte_1
avv. Cristian Primiceri, come da mandato in atti
ATTRICE
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Antonio Gaudio e dall'avv. Massimiliano Matera, come da mandato in atti
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.10.21 adiva il Tribunale di Lecce Parte_1
al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato con la convenuta in ragione dell' inadempimento alla medesima ascrivibile, nonché al fine di sentir disporre la condanna della medesima alla restituzione delle somme corrispostele in esecuzione del prefato negozio ed al ristoro dei danni;
deduceva, a sostegno delle suddette istanze, di aver indirizzato ad un ordine, Parte_2
dalla medesima accettato, relativo a tessuti per il confezionamento di capi di abbigliamento e di aver dato corso al versamento dell'acconto solo a fonte delle rassicurazioni ricevute in merito alla data di consegna;
rimarcava come, in ragione dei significativi ritardi rispetto al termine, da ritenersi essenziale, concordato, il cliente che aveva commissionato i capi di abbigliamento alla cui realizzazione i tessuti oggetto del negozio erano funzionali avesse annullato la commessa, del valore complessivo di €
300.000,00, sostituendola con una del valore di € 29.193,00 ed inferiva, in virtù di tale circostanza, di aver dovuto rinunciare ad un guadagno pari ad € 75.000,00; precisava di aver sostenuto i costi relativi agli accessori che avrebbero dovuto essere applicati sul vestiario il cui ordine di confezionamento era stato poi revocato, deducendo che la convenuta, benchè inadempiente, le avesse chiesto il pagamento del saldo della fornitura, nonostante l'annullamento dell'ordine. costituendosi con comparsa depositata in data 29.12.21, Parte_2
preliminarmente evidenziava: che la data di consegna dei tessuti concordata fosse fissata alla scadenza di 3 settimane dall'approvazione dei lab dips, occorsa solo in data
31.5.21; che l'acconto fosse stato corrisposto con bonifico del 1.6.21, peraltro dopo il proprio sollecito e che il versamento del saldo, convenuto quale condizione prodromica alla spedizione della marce, fosse stato omesso;
indicava, pertanto, che alcuna natura di termine essenziale potesse ascriversi alla data del 15.6.21, delineata da parte attrice;
assumeva l'incompetenza per territorio dell'ufficio adito, sul presupposto che la valutazione delle domande attoree andasse demandata al Tribunale di Trani anche ai sensi dei fori di cui all'art. 20 c.p.c.; inferiva che la propria condotta fosse legittima ex art. 1460 c.c., non avendo parte attrice adempiuto alla propria obbligazione di pagamento del prezzo integrale della fornitura;
assumeva che l'impossibilità di adempiere al contratto con soggetti terzi fosse stata cagionata dalle stesse tempistiche nell'approvazione dei campioni ad opera dell'attrice; precisava che del tutto arbitraria e non coerente con il residuo ordine effettuato dalla società terza fosse la determinazione del valore del mancato guadagno;
indicava, ancora che non vi fosse prova della destinazione degli accessori di cui l'attrice lamentava il vano acquisto;
in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi al versamento in proprio favore del Parte_1
saldo della fornitura di tessuti a titolo di ristoro del danno ex art. 1218 c.c.
Nel corso del procedimento venivano espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza resa in data 12.10.22; all'esito, risultando esplorativa la richiesta di ctu, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 12.7.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, in ordine all'eccezione di incompetenza per territorio, non può tacersi come la parte convenuta non abbia contestato specificamente la possibilità di adire il Tribunale di Lecce rispetto a tutti i fori concorrenti;
per mero tuziorismo, va rilevato come il contratto di vendita sia stato concluso presso la sede dell'attrice, luogo in cui è pervenuta la conferma d'ordine del 12.5.25 inoltrata da Parte_2
sicchè il procedimento è stato correttamente incardinato presso l'ufficio epigrafato, quale luogo in cui è sorta l'obbligazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
In ordine al merito della vicenda, preme rimarcare come:
- Con mail del 4 e 5 maggio 2021 l'attrice abbia effettuato degli ordini di tessuto felpato e jersey;
tali ordini non contenevano alcuna specificazione in ordine alla tempistica di evasione necessaria;
- Con mail del successivo 12.5.21 parte convenuta abbia inoltrato la conferma d'ordine, nella quale la data di consegna presunta veniva indicata in 3 settimane dall'approvazione dei lab dips e veniva stabilito che il saldo dovesse avvenire a mezzo bonifico bancario prima della spedizione della merce;
l'attrice non ha formulato, nell'immediatezza dei fatti, nessuna osservazione rispetto alla congruità dei termini suddetti;
- Nella mail del 27.5.21 l'attrice abbia dato atto della necessità di avere il tessuto pronto per la produzione entro il successivo 15.6, precisando di non avere ancora ricevuto i lab dips;
- Con risposta del 28.5.21 parte convenuta abbia prospettato il presumibile arrivo della merce con qualche giorno di ritardo rispetto alla data indicata dall'attrice;
- Con messaggio del 31.5.21 la convenuta abbia sollecitato l'approvazione dei lab dips ed il successivo 1.6.21 abbia invitato l'attrice al versamento dell'acconto;
- Quest'ultima abbia indicato, a mezzo mail, di aver provveduto con bonifico del
1.6.21;
- Con mail del 24.6.21 la convenuta abbia inoltrato un elenco riepilogativo della merce pronta per la spedizione;
- Con nota del 25.6.21 parte attrice abbia evidenziato che solo alcuni campioni validi per qualità e colore fossero stati consegnati e che il nero, di cui era stata chiesta la consegna anticipata, non fosse ancora pronto, non essendole stato inviato un campione conforme, come specificato dalla stessa convenuta;
- Con nota del 28.6.21 parte attrice abbia annullato l'ordine, dando atto della circostanza che analoga soluzione fosse stata adottata dal cliente nel cui interesse l'acquisizione del tessuto era stata effettuata.
In punto di diritto, corre l'obbligo di precisare che, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, ciascuno dei creditori possa limitarsi ad allegare l'inadempimento altrui, gravando sulla controparte l'onere probatorio inerente l'inesistenza o la non imputabilità del medesimo;
ancora, “per stabilire se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte in concreto inadempiente ha influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva.” ( cfr. es plurimis Cass. civ. sent. n. 4134/15).
Bullish surl ha assunto che l'inadempimento della convenuta fosse stato dettato dal mancato rispetto del termine di consegna, da ritenersi essenziale in ossequio alla volontà espressa dalle parti: tale prospettazione, tuttavia, non appare suscettibile di condivisione ove si rilevi che nella prima richiesta di fornitura del maggio 2021 la medesima avesse utilizzato la mera dizione “ urgente”, senza alcuna specifica indicazione temporale e come nella conferma d'ordine del 14.5.21 l'unica previsione inerente i tempi di evasione contemplasse il termine di tre settimane dall'approvazione dei lab dips;
conseguentemente, il solo termine rispetto al quale potrebbe svolgersi un'indagine inerente la natura sarebbe quello documentalmente cristallizzato, mentre alcuna rilevanza decisiva, rispetto al disposto dell'art. 1457
c.c., potrebbe ascriversi alla mail del 27.5.21 con la quale l'attrice, manifestando preoccupazione per il mancato arrivo dei campioni, dava atto della propria necessità di ricevere il materiale entro il 15.6.21 .
In particolare, al riguardo, non può tacersi come la relativa prospettazione sia sconfessata sia data dato contrattuale, che dalla circostanza che la stessa convenuta avesse accettato la possibilità di una consegna ritardata di qualche giorno per via del trasporti;
peraltro, in tale contesto non appaiono dirimenti le evasive dichiarazioni dei testi in ordine all'impegno ad evadere l'ordine entro tale data – testi limitatisi a confermare genericamente tale assunto, senza fornire alcun elemento atto a contestualizzare, anche dal punto di vista temporale e logistico, la propria conoscenza di tale evento.
Quanto alla ricostruzione dei fatti delineata dalla convenuta, la quale ha ascritto a l'inottemperanza alla previsioni negoziali, sul presupposto del mancato Parte_1
versamento del prezzo, implicante l'impossibilità di spedire la merce, giovi rimarcare come in ossequio al tenore dei messaggi scambiati sulle chat depositate in atti, in data 31.5.21 avesse dato atto dell'inoltro di alcuni Parte_2
campioni a mezzo corriere, sollecitandone l'approvazione e come in data 1.6.21
l'attrice avesse dato corso all'esecuzione al contratto, provvedendo al versamento dell'acconto; con mail del 26.6.21, a fronte delle rimostranze in ordine al mancato inoltro del jersey nero, la convenuta aveva prospettato l'imminente consegna del campione del relativo materiale, ma l'attrice aveva indicato la necessità di dover interloquire con il cliente al fine di verificare se le tempistiche fossero ancora coerenti con la scansione temporale richiesta dal medesimo ed, il successivo
28.6.21, aveva annullato l'ordine, stante l'esito negativo dei prefati accertamenti;
con mail del 2.7.21 la convenuta aveva prospettato la consegna parziale del materiale oggetto dell'ordine.
La ricostruzione diacronica suesposta attesta che dopo un lasso di tempo di circa due mesi la convenuta - alla quale era stata prospettata, dopo l'ordine, la necessità dell'attrice di avere il tessuto entro il 15.6.21 al fine di iniziare la produzione ed a fronte della quale ella aveva fornito rassicurazioni in tal senso - non avesse ancora provveduto alla fornitura del lab dip inerente il jersey nero – che peraltro era il colore del quale era stata ordinata la maggiore quantità di materiale, sicchè deve escludersi che la regolare esecuzione del negozio sia stata ostacolata dal mancato versamento del saldo, come prospettato in comparsa.
Alla luce delle notazioni che precedono, deve trovare rigetto la domanda di risoluzione per mancato rispetto del termine essenziale formulata in citazione, attesa l'impossibilità di riconoscere come tale la data del 15.6.21, cui la medesima aveva attribuito tale natura;
risulta, infatti, evidente che le condizioni negoziali accettate da e documentate in atti non le avrebbero garantito la CP_1
possibilità di assicurarsi di una tempistica di evasione dell'ordine consona rispetto ai tempi di produzione che il cliente aveva richiesto.
Deve, parimenti, trovare rigetto la domanda riconvenzionale tesa a far valere la responsabilità contrattuale dell'attrice, atteso che non può ritenersi conclamato l'inadempimento della medesima rispetto all'obbligo di versamento del saldo del prezzo della vendita ivi contemplato, lamentato allorchè non era ancora avvenuta la consegna jersey nero, costituente una significativa porzione dell'intera fornitura.
Risultano, per l'effetto, assorbite le istanze risarcitorie articolate reciprocamente dalle parti ex art. 1218 c.c.
Anche a fronte delle suesposte statuizioni in ordine ai paventati inadempimenti di ciascuno dei contraenti, non può darsi corso allo scioglimento del contratto, atteso che, in ossequio all'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte nomofilattica,
solo “ In presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, il giudice che accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma
2, c.c. e pronunciare, comunque, la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all'art. 1458
c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (cfr. Cass. civ. ord. n. 13118/24, conf. n. 4919/23,
n. 19706/20); nella vicenda in esame, al contrario, la convenuta si è limitata a formulare un'istanza risarcitoria, senza manifestare interesse alla recisione del vincolo negoziale.
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, vengono compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda di risoluzione formulata in citazione e dichiara assorbito il vaglio delle connesse istanze risarcitorie;
- Rigetta, altresì, la domanda ex art. 1218 c.c. articolata in via riconvenzionale dalla convenuta;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 26.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7636/21 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t.,, rappresentata e difesa dall' Parte_1
avv. Cristian Primiceri, come da mandato in atti
ATTRICE
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Antonio Gaudio e dall'avv. Massimiliano Matera, come da mandato in atti
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.10.21 adiva il Tribunale di Lecce Parte_1
al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato con la convenuta in ragione dell' inadempimento alla medesima ascrivibile, nonché al fine di sentir disporre la condanna della medesima alla restituzione delle somme corrispostele in esecuzione del prefato negozio ed al ristoro dei danni;
deduceva, a sostegno delle suddette istanze, di aver indirizzato ad un ordine, Parte_2
dalla medesima accettato, relativo a tessuti per il confezionamento di capi di abbigliamento e di aver dato corso al versamento dell'acconto solo a fonte delle rassicurazioni ricevute in merito alla data di consegna;
rimarcava come, in ragione dei significativi ritardi rispetto al termine, da ritenersi essenziale, concordato, il cliente che aveva commissionato i capi di abbigliamento alla cui realizzazione i tessuti oggetto del negozio erano funzionali avesse annullato la commessa, del valore complessivo di €
300.000,00, sostituendola con una del valore di € 29.193,00 ed inferiva, in virtù di tale circostanza, di aver dovuto rinunciare ad un guadagno pari ad € 75.000,00; precisava di aver sostenuto i costi relativi agli accessori che avrebbero dovuto essere applicati sul vestiario il cui ordine di confezionamento era stato poi revocato, deducendo che la convenuta, benchè inadempiente, le avesse chiesto il pagamento del saldo della fornitura, nonostante l'annullamento dell'ordine. costituendosi con comparsa depositata in data 29.12.21, Parte_2
preliminarmente evidenziava: che la data di consegna dei tessuti concordata fosse fissata alla scadenza di 3 settimane dall'approvazione dei lab dips, occorsa solo in data
31.5.21; che l'acconto fosse stato corrisposto con bonifico del 1.6.21, peraltro dopo il proprio sollecito e che il versamento del saldo, convenuto quale condizione prodromica alla spedizione della marce, fosse stato omesso;
indicava, pertanto, che alcuna natura di termine essenziale potesse ascriversi alla data del 15.6.21, delineata da parte attrice;
assumeva l'incompetenza per territorio dell'ufficio adito, sul presupposto che la valutazione delle domande attoree andasse demandata al Tribunale di Trani anche ai sensi dei fori di cui all'art. 20 c.p.c.; inferiva che la propria condotta fosse legittima ex art. 1460 c.c., non avendo parte attrice adempiuto alla propria obbligazione di pagamento del prezzo integrale della fornitura;
assumeva che l'impossibilità di adempiere al contratto con soggetti terzi fosse stata cagionata dalle stesse tempistiche nell'approvazione dei campioni ad opera dell'attrice; precisava che del tutto arbitraria e non coerente con il residuo ordine effettuato dalla società terza fosse la determinazione del valore del mancato guadagno;
indicava, ancora che non vi fosse prova della destinazione degli accessori di cui l'attrice lamentava il vano acquisto;
in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi al versamento in proprio favore del Parte_1
saldo della fornitura di tessuti a titolo di ristoro del danno ex art. 1218 c.c.
Nel corso del procedimento venivano espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza resa in data 12.10.22; all'esito, risultando esplorativa la richiesta di ctu, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 12.7.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, in ordine all'eccezione di incompetenza per territorio, non può tacersi come la parte convenuta non abbia contestato specificamente la possibilità di adire il Tribunale di Lecce rispetto a tutti i fori concorrenti;
per mero tuziorismo, va rilevato come il contratto di vendita sia stato concluso presso la sede dell'attrice, luogo in cui è pervenuta la conferma d'ordine del 12.5.25 inoltrata da Parte_2
sicchè il procedimento è stato correttamente incardinato presso l'ufficio epigrafato, quale luogo in cui è sorta l'obbligazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
In ordine al merito della vicenda, preme rimarcare come:
- Con mail del 4 e 5 maggio 2021 l'attrice abbia effettuato degli ordini di tessuto felpato e jersey;
tali ordini non contenevano alcuna specificazione in ordine alla tempistica di evasione necessaria;
- Con mail del successivo 12.5.21 parte convenuta abbia inoltrato la conferma d'ordine, nella quale la data di consegna presunta veniva indicata in 3 settimane dall'approvazione dei lab dips e veniva stabilito che il saldo dovesse avvenire a mezzo bonifico bancario prima della spedizione della merce;
l'attrice non ha formulato, nell'immediatezza dei fatti, nessuna osservazione rispetto alla congruità dei termini suddetti;
- Nella mail del 27.5.21 l'attrice abbia dato atto della necessità di avere il tessuto pronto per la produzione entro il successivo 15.6, precisando di non avere ancora ricevuto i lab dips;
- Con risposta del 28.5.21 parte convenuta abbia prospettato il presumibile arrivo della merce con qualche giorno di ritardo rispetto alla data indicata dall'attrice;
- Con messaggio del 31.5.21 la convenuta abbia sollecitato l'approvazione dei lab dips ed il successivo 1.6.21 abbia invitato l'attrice al versamento dell'acconto;
- Quest'ultima abbia indicato, a mezzo mail, di aver provveduto con bonifico del
1.6.21;
- Con mail del 24.6.21 la convenuta abbia inoltrato un elenco riepilogativo della merce pronta per la spedizione;
- Con nota del 25.6.21 parte attrice abbia evidenziato che solo alcuni campioni validi per qualità e colore fossero stati consegnati e che il nero, di cui era stata chiesta la consegna anticipata, non fosse ancora pronto, non essendole stato inviato un campione conforme, come specificato dalla stessa convenuta;
- Con nota del 28.6.21 parte attrice abbia annullato l'ordine, dando atto della circostanza che analoga soluzione fosse stata adottata dal cliente nel cui interesse l'acquisizione del tessuto era stata effettuata.
In punto di diritto, corre l'obbligo di precisare che, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, ciascuno dei creditori possa limitarsi ad allegare l'inadempimento altrui, gravando sulla controparte l'onere probatorio inerente l'inesistenza o la non imputabilità del medesimo;
ancora, “per stabilire se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte in concreto inadempiente ha influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva.” ( cfr. es plurimis Cass. civ. sent. n. 4134/15).
Bullish surl ha assunto che l'inadempimento della convenuta fosse stato dettato dal mancato rispetto del termine di consegna, da ritenersi essenziale in ossequio alla volontà espressa dalle parti: tale prospettazione, tuttavia, non appare suscettibile di condivisione ove si rilevi che nella prima richiesta di fornitura del maggio 2021 la medesima avesse utilizzato la mera dizione “ urgente”, senza alcuna specifica indicazione temporale e come nella conferma d'ordine del 14.5.21 l'unica previsione inerente i tempi di evasione contemplasse il termine di tre settimane dall'approvazione dei lab dips;
conseguentemente, il solo termine rispetto al quale potrebbe svolgersi un'indagine inerente la natura sarebbe quello documentalmente cristallizzato, mentre alcuna rilevanza decisiva, rispetto al disposto dell'art. 1457
c.c., potrebbe ascriversi alla mail del 27.5.21 con la quale l'attrice, manifestando preoccupazione per il mancato arrivo dei campioni, dava atto della propria necessità di ricevere il materiale entro il 15.6.21 .
In particolare, al riguardo, non può tacersi come la relativa prospettazione sia sconfessata sia data dato contrattuale, che dalla circostanza che la stessa convenuta avesse accettato la possibilità di una consegna ritardata di qualche giorno per via del trasporti;
peraltro, in tale contesto non appaiono dirimenti le evasive dichiarazioni dei testi in ordine all'impegno ad evadere l'ordine entro tale data – testi limitatisi a confermare genericamente tale assunto, senza fornire alcun elemento atto a contestualizzare, anche dal punto di vista temporale e logistico, la propria conoscenza di tale evento.
Quanto alla ricostruzione dei fatti delineata dalla convenuta, la quale ha ascritto a l'inottemperanza alla previsioni negoziali, sul presupposto del mancato Parte_1
versamento del prezzo, implicante l'impossibilità di spedire la merce, giovi rimarcare come in ossequio al tenore dei messaggi scambiati sulle chat depositate in atti, in data 31.5.21 avesse dato atto dell'inoltro di alcuni Parte_2
campioni a mezzo corriere, sollecitandone l'approvazione e come in data 1.6.21
l'attrice avesse dato corso all'esecuzione al contratto, provvedendo al versamento dell'acconto; con mail del 26.6.21, a fronte delle rimostranze in ordine al mancato inoltro del jersey nero, la convenuta aveva prospettato l'imminente consegna del campione del relativo materiale, ma l'attrice aveva indicato la necessità di dover interloquire con il cliente al fine di verificare se le tempistiche fossero ancora coerenti con la scansione temporale richiesta dal medesimo ed, il successivo
28.6.21, aveva annullato l'ordine, stante l'esito negativo dei prefati accertamenti;
con mail del 2.7.21 la convenuta aveva prospettato la consegna parziale del materiale oggetto dell'ordine.
La ricostruzione diacronica suesposta attesta che dopo un lasso di tempo di circa due mesi la convenuta - alla quale era stata prospettata, dopo l'ordine, la necessità dell'attrice di avere il tessuto entro il 15.6.21 al fine di iniziare la produzione ed a fronte della quale ella aveva fornito rassicurazioni in tal senso - non avesse ancora provveduto alla fornitura del lab dip inerente il jersey nero – che peraltro era il colore del quale era stata ordinata la maggiore quantità di materiale, sicchè deve escludersi che la regolare esecuzione del negozio sia stata ostacolata dal mancato versamento del saldo, come prospettato in comparsa.
Alla luce delle notazioni che precedono, deve trovare rigetto la domanda di risoluzione per mancato rispetto del termine essenziale formulata in citazione, attesa l'impossibilità di riconoscere come tale la data del 15.6.21, cui la medesima aveva attribuito tale natura;
risulta, infatti, evidente che le condizioni negoziali accettate da e documentate in atti non le avrebbero garantito la CP_1
possibilità di assicurarsi di una tempistica di evasione dell'ordine consona rispetto ai tempi di produzione che il cliente aveva richiesto.
Deve, parimenti, trovare rigetto la domanda riconvenzionale tesa a far valere la responsabilità contrattuale dell'attrice, atteso che non può ritenersi conclamato l'inadempimento della medesima rispetto all'obbligo di versamento del saldo del prezzo della vendita ivi contemplato, lamentato allorchè non era ancora avvenuta la consegna jersey nero, costituente una significativa porzione dell'intera fornitura.
Risultano, per l'effetto, assorbite le istanze risarcitorie articolate reciprocamente dalle parti ex art. 1218 c.c.
Anche a fronte delle suesposte statuizioni in ordine ai paventati inadempimenti di ciascuno dei contraenti, non può darsi corso allo scioglimento del contratto, atteso che, in ossequio all'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte nomofilattica,
solo “ In presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, il giudice che accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma
2, c.c. e pronunciare, comunque, la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all'art. 1458
c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (cfr. Cass. civ. ord. n. 13118/24, conf. n. 4919/23,
n. 19706/20); nella vicenda in esame, al contrario, la convenuta si è limitata a formulare un'istanza risarcitoria, senza manifestare interesse alla recisione del vincolo negoziale.
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, vengono compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda di risoluzione formulata in citazione e dichiara assorbito il vaglio delle connesse istanze risarcitorie;
- Rigetta, altresì, la domanda ex art. 1218 c.c. articolata in via riconvenzionale dalla convenuta;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 26.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo