TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/07/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
NEPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 29/2023 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
Parte_1 (c.f. C.F. 1 ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Baldino, presso il cui studio in Cosenza, alla via G. De Rada n. 7, è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del Commissario Straordinario 1.r.p.t. Dott.
Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria
Ludovica Poltronieri, presso il cui studio in Roma, via Pasubio 2, è elettivamente domiciliata
Resistente
In fatto
Con ricorso depositato in data 3.1.2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' Controparte_1 alle cui dipendenze lavora con qualifica di infermiere presso il presidio ospedaliero dell'Annunziata, esponendo che con sentenza n. 1703/2022, passata in giudicato, il Tribunale di Cosenza ha accertato lo svolgimento da parte sua di turni lavorativi eccedenti le sei ore giornaliere siccome in seno a quel giudizio è stato accertato, in particolare che, alle sei ore di lavoro giornaliero si aggiungono i quindici minuti dedicati alle operazioni di vestizione/svestizione dell'abbigliamento di servizio;
che, stante l'accertamento incontrovertibile della durata del turno di lavoro superiore alle sei ore giornaliere, gli compete il diritto alla somma di euro 5.081,88 a titolo di buoni pasto che l'azienda datoriale non gli ha corrisposto nei giorni di effettiva presenza in servizio con turno eccedente le sei ore tra il 1.1.2017 ed il 30.9.2021; che, invero, stante lo stretto collegamento tra il diritto alla pausa e il diritto al buono pasto, si rivela illegittima la deliberazione n. 519 del 2022 con cui l' CP_3 a denegato l'erogazione del buono pasto al personale turnista, in contrasto con l'art. 29 del CCNL 20.9.2001 e l'art. 8 del d.lgs. n.
66/2003; concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che per il periodo di causa dal 1.1.2017 al 30.9.2021 - il ricorrente ha svolto turni di lavoro eccedenti le sei ore per ogni turno lavorato, per 26 giorni al mese, così come già riconosciuto ed accertato nella sentenza n. 1703/2022 emessa dal Tribunale di Cosenza e passata in giudicato di cui alla ctu contabile nella vertenza con R.G. n. 3812-3910/2021 nonché per il futuro accertare e dichiarare, riconoscendole, le pause della durata di almeno dieci minuti per ogni turno eccedente le sei ore, finalizzate al recupero delle energie psico fisiche del lavoratore ed alla conseguente consumazione del pasto per tutti i motivi illustrati ut supra;
-
Per l'effetto, condannare l' Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente peril detto periodo di riferimento e per i motivi esposti al pagamento della somma di euro 5.081,88 a titolo di arretrati maturati e non riscossi per mensa non fruita e/o buono pasto non emesso in suo favore ovvero in subordine a titolo di risarcimento del danno ex art. 2087 c.c., per pause in ogni caso non fruite e/o per buoni pasto non emessi in favore del ricorrente.
A seguito della rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., si costituiva instando per il rigetto del ricorso per infondatezza1' Controparte_1 sulla base delle diffuse argomentazioni esposte in memoria;
contestava in ogni caso i conteggi prodotti da parte ricorrente. Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare si osserva che il primo capo delle conclusioni rassegnate si rivela inammissibile posto che quanto all'accertamento dello svolgimento di turni di lavoro
-
eccedenti le sei ore nel periodo indicato (in ragione dello svolgimento delle operazioni propedeutiche di “vestizione/svestizione" prima e dopo l'inizio del turno lavorativo di sei ore) il ricorrente è privo di interesse ad agire, chiedendo in questa sede l'accertamento
-
e la declaratoria di circostanza di fatto già oggetto di statuizione irrevocabile emessa da questo Tribunale;
per altro verso, chiede l'emissione di condanna in futuro che, come noto, è di carattere tipico e di natura eccezionale.
Nel resto, parte ricorrente agisce per la condanna dell' Controparte_1
(qui di seguito, per brevità, CP_3 al pagamento della somma di euro 5.081,88 a titolo di
"arretrati maturati e non riscossi per mensa non fruita/buono pasto non emesso" ovvero, in subordine, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2087 c.c. per pause in ogni caso non fruite e/o per buoni pasto non emessi.
Occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo entro cui si colloca la controversia al vaglio, esaminando la disciplina applicabile, contenuta sia in fonti di rango legislativo, sia in norme contrattualcollettive, alla luce dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza della Corte di legittimità.
Un primo punto fermo viene fornito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione che afferma la natura non già retributiva del diritto alla fruizione del buono pasto, bensì di erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. n. 5547/2021; cfr. anche Cass. n. 31137/2019); dal che discende lo stretto collegamento tra il diritto al buono pasto e le disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (cfr. Cass. n. 5547/2021; Cass. n. 22985/2020).
Procedendo, dunque, con l'individuazione delle fonti della contrattazione collettiva rilevanti ai fini di causa, occorre esaminare la disciplina contenuta nell'art. 29 del CCNL
20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 4 del
CCNL del 31 luglio 2009, a tenore del quale:
"1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68,
comma 2".
L'art. 27, comma 4, del C.C.N.L. 2016-2018 prevede poi: «Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o
Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. G.>>
Nel rapporto tra competenze attribuite alla contrattazione collettiva e competenze riconosciute alle Aziende (quali datori di lavoro), alla prima è conferita la disciplina relativa all'attribuzione al lavoratore dipendente del diritto di mensa e delle eventuali modalità sostitutive, mentre è riservata alle singole Aziende l'organizzazione e la gestione del servizio o delle modalità sostitutive con cui deve essere garantito.
Più nello specifico, la contrattazione collettiva riconosce il diritto di mensa a tutti i dipendenti, configurando, per tale via, un obbligo in capo alle CP_1 di garanzia del diritto, sia attraverso l'istituzione di mense di servizio, sia ("in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili") con modalità sostitutive. La facoltà riconosciuta alle Aziende, dunque, non autorizza in alcun caso il disconoscimento del diritto di mensa dei lavoratori, ma può riguardare esclusivamente l'alternativa tra l'istituzione di un servizio mensa e la previsione di modalità sostitutive
(tra cui i c.d. buoni pasto sostitutivi), con cui garantire il diritto ai lavoratori.
A tale ricostruzione autorizza la lettura combinata del primo e del secondo comma dall'art. 29 del C.C.N.L. 1998/2001, i quali riconoscono il diritto alla mensa a tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, riservando alla competenza del
CCNL la definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa (e quindi ai buoni pasto sostitutivi) da parte dei lavoratori ("In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori"), escludendo, pertanto, qualunque discrezionalità sul punto da parte delle Aziende.
La discrezionalità dell'azienda è così confinata nell'ambito della scelta tra le alternative a garanzia del diritto di mensa ai lavoratori e non può certo spingersi oltre con il suo disconoscimento. Sull'Azienda, in definitiva, incombe l'obbligo di garantire il diritto di mensa, con facoltà di adempiere tale obbligo o direttamente, attraverso l'istituzione di mense di servizio o, in ogni caso e in alternativa, con la previsione di modalità sostitutive
(buoni pasto sostitutivi).
Così ricostruita la disciplina, il quarto comma dell'art. 27 del C.C.N.L. 1998-2001 non può che essere correttamente riferito esclusivamente alla articolazione dell'orario di lavoro e al diritto di sospendere l'attività lavorativa (pausa) e di consumare il pasto durante la pausa. L'articolo in parola, dunque, non incide in alcun modo sul diritto di mensa, ma si limita a prevedere che, per il caso in cui, in funzione della tipologia di orario di lavoro (personale in turni), la prestazione lavorativa non ammetta soluzione di continuità, il diritto di mensa ancorché l' CP_1 sia dotata di locali mensa - debba essere garantito attraverso il riconoscimento del diritto a modalità sostitutive della pausa non fruita.
Resta a questo punto da esaminare quando il lavoratore abbia diritto alla pausa e la relazione tra quest'ultima e il diritto di mensa.
Orbene, sotto tale profilo, il richiamato art. 29 CCNL Integrativo Sanità al comma 2 riconosce il diritto alla mensa ai lavoratori effettivamente presenti in servizio e "in relazione alla particolare articolazione dell'orario".
La SC (Cass. n. 5547/2021) ha fornito una chiara interpretazione dell'espressione "in relazione alla particolare articolazione dell'orario", dirimente per individuare le condizioni inerenti all'orario lavorativo a cui l'art. 29 riferisce il diritto alla mensa per i dipendenti presenti in servizio. Orbene, la Corte giunge all'interpretazione di tale espressione attraverso il comma 3 del medesimo art. 29, il quale prevede che la consumazione del pasto avvenga al di fuori dell'orario di lavoro, con rilevazione del tempo impiegato attraverso i normali strumenti di controllo dell'orario, con il limite massimo di 30 minuti. Da ciò la SC deduce che la fruizione del pasto (e del connesso diritto alla mensa o al buono pasto) "13. (...) è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla durata". Ne consegue che “14. (...) «la particolare articolazione dell'orario di lavoro»> è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro".
Interpretazione confermata dalla previsione contenuta nell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, a mente del quale "1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo (...)"
È evidente come la norma riconosca al lavoratore, in via assoluta ("deve"), il diritto alla pausa per l'ipotesi in cui l'orario ecceda le 6 ore lavorative “ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto", collegando, pertanto, la consumazione del pasto alla pausa, unico momento deputato/riservato alla consumazione. La disciplina fin qua esaminata, dunque, pone quale condizione per il diritto di mensa esclusivamente l'effettiva presenza sul luogo di lavoro del dipendente per un orario lavorativo che superi le 6 ore giornaliere.
In definitiva e sintetizzando, in tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore che svolga un orario lavorativo superiore alle sei ore giornaliere deve essere riconosciuto il diritto di usufruire di una pausa, coessenziale all'ulteriore diritto alla consumazione del pasto durante la medesima. Il diritto alla pausa, in uno con la presenza nel luogo di lavoro, si pone dunque come unico presupposto per il riconoscimento al lavoratore del beneficio della mensa aziendale (o, in alternativa, del diritto al buono pasto sostitutivo) (si veda in particolare Cass. n. 15629/2021 e n. 31113/2022).
Del tutto generica e non supportata da idonee allegazioni o riscontri contabili probanti è poi l'affermazione di parte convenuta sulla incompatibilità della spesa (per buoni pasto sostitutivi) con le risorse disponibili;
incompatibilità che discenderebbe direttamente dall'obbligo dell'Azienda di rispettare il piano di rientro di cui al DCA Calabria n.
146/23.
In particolare, la parte fa riferimento all'art. 2 comma 76 della legge n. 191/2009, il quale, tuttavia, pone il divieto di effettuare “spese non obbligatorie”. Al riguardo, non può disconoscersi l'obbligatorietà (e dunque l'esclusione da tale divieto) del riconoscimento del diritto alla mensa, stante le fonti normative primarie e pattizie che lo prevedono.
Infondata è anche l'eccepita prescrizione quinquennale dei crediti precedenti alla data di notifica del ricorso (14.11.2023), proposta sull'assunto che trattasi di una componente del trattamento economico del dipendente e, comunque, di prestazione patrimoniale periodica e, pertanto, soggetta al termine di prescrizione breve.
In effetti, come ha chiarito la SC (cfr. tra le molteplici, Cass. Sez. Lavoro, Sent. 31137 del
28/11/2019), il buono pasto ha funzione assistenziale e non retributiva e dunque non può essere ricompreso nell'ambito di applicazione dell'art. 2948 (prescrizione di cinque anni) del Codice Civile ed è pertanto soggetto all'ordinario termine prescrizionale decennale.
Tanto premesso, si osserva che nel periodo oggetto della domanda, alla luce del precedente giudicato invocato in questo giudizio, è incontrovertibile che parte ricorrente ha svolto turni con orario di lavoro eccedente le 6 ore giornaliere (comprensive dei 15 minuti riconosciuti per la vestizione, da qualificare come orario di lavoro), per ciascuno dei quali ha maturato il diritto di usufruire del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo. Deve, pertanto, dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore svolto nel periodo per cui è causa.
Sul quantum, il calcolo dell'importo spettante può essere effettuato utilizzando le risultanze della Consulenza Tecnica d'ufficio espletata nel precedente giudizio inter partes (Tribunale di Cosenza, R.G. 3812/2021) depositata in atti e posta a fondamento della domanda dal ricorrente, e degli allegati in essa contenuti.
Da detta documentazione si evince che i giorni effettivi di presenza del Pt_1 ammontano a un totale di 1.086 e che in 424 di essi ha usufruito dei pasti aziendali (cfr. buste paga allegate alla ctu).
Ne consegue che, considerato che per periodo per cui è domanda, il valore dei buoni pasto, per come indicato anche da parte resistente, è pari a euro 5,16 e procedendo con una mera operazione aritmetica a scomputare dal calcolo i giorni in cui risulta che il [...]
Pt_1 abbia usufruito dei pasti aziendali, tenuto inoltre conto della quota a carico del dipendente che ai sensi dell'art.29, comma 4 del CCNL 2001 è pari a 1/5 del costo del la somma dovuta dall' convenuta a parte ricorrente è pari apasto-, Controparte_1
euro 2.732,74.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento parziale del ricorso, condanna parte resistente al pagamento di euro
2.732,74 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.314,00 oltre rimborso CU (euro 49,00), IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.
Cosenza, 2.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 29/2023 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
Parte_1 (c.f. C.F. 1 ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Baldino, presso il cui studio in Cosenza, alla via G. De Rada n. 7, è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del Commissario Straordinario 1.r.p.t. Dott.
Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria
Ludovica Poltronieri, presso il cui studio in Roma, via Pasubio 2, è elettivamente domiciliata
Resistente
In fatto
Con ricorso depositato in data 3.1.2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' Controparte_1 alle cui dipendenze lavora con qualifica di infermiere presso il presidio ospedaliero dell'Annunziata, esponendo che con sentenza n. 1703/2022, passata in giudicato, il Tribunale di Cosenza ha accertato lo svolgimento da parte sua di turni lavorativi eccedenti le sei ore giornaliere siccome in seno a quel giudizio è stato accertato, in particolare che, alle sei ore di lavoro giornaliero si aggiungono i quindici minuti dedicati alle operazioni di vestizione/svestizione dell'abbigliamento di servizio;
che, stante l'accertamento incontrovertibile della durata del turno di lavoro superiore alle sei ore giornaliere, gli compete il diritto alla somma di euro 5.081,88 a titolo di buoni pasto che l'azienda datoriale non gli ha corrisposto nei giorni di effettiva presenza in servizio con turno eccedente le sei ore tra il 1.1.2017 ed il 30.9.2021; che, invero, stante lo stretto collegamento tra il diritto alla pausa e il diritto al buono pasto, si rivela illegittima la deliberazione n. 519 del 2022 con cui l' CP_3 a denegato l'erogazione del buono pasto al personale turnista, in contrasto con l'art. 29 del CCNL 20.9.2001 e l'art. 8 del d.lgs. n.
66/2003; concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che per il periodo di causa dal 1.1.2017 al 30.9.2021 - il ricorrente ha svolto turni di lavoro eccedenti le sei ore per ogni turno lavorato, per 26 giorni al mese, così come già riconosciuto ed accertato nella sentenza n. 1703/2022 emessa dal Tribunale di Cosenza e passata in giudicato di cui alla ctu contabile nella vertenza con R.G. n. 3812-3910/2021 nonché per il futuro accertare e dichiarare, riconoscendole, le pause della durata di almeno dieci minuti per ogni turno eccedente le sei ore, finalizzate al recupero delle energie psico fisiche del lavoratore ed alla conseguente consumazione del pasto per tutti i motivi illustrati ut supra;
-
Per l'effetto, condannare l' Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente peril detto periodo di riferimento e per i motivi esposti al pagamento della somma di euro 5.081,88 a titolo di arretrati maturati e non riscossi per mensa non fruita e/o buono pasto non emesso in suo favore ovvero in subordine a titolo di risarcimento del danno ex art. 2087 c.c., per pause in ogni caso non fruite e/o per buoni pasto non emessi in favore del ricorrente.
A seguito della rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., si costituiva instando per il rigetto del ricorso per infondatezza1' Controparte_1 sulla base delle diffuse argomentazioni esposte in memoria;
contestava in ogni caso i conteggi prodotti da parte ricorrente. Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare si osserva che il primo capo delle conclusioni rassegnate si rivela inammissibile posto che quanto all'accertamento dello svolgimento di turni di lavoro
-
eccedenti le sei ore nel periodo indicato (in ragione dello svolgimento delle operazioni propedeutiche di “vestizione/svestizione" prima e dopo l'inizio del turno lavorativo di sei ore) il ricorrente è privo di interesse ad agire, chiedendo in questa sede l'accertamento
-
e la declaratoria di circostanza di fatto già oggetto di statuizione irrevocabile emessa da questo Tribunale;
per altro verso, chiede l'emissione di condanna in futuro che, come noto, è di carattere tipico e di natura eccezionale.
Nel resto, parte ricorrente agisce per la condanna dell' Controparte_1
(qui di seguito, per brevità, CP_3 al pagamento della somma di euro 5.081,88 a titolo di
"arretrati maturati e non riscossi per mensa non fruita/buono pasto non emesso" ovvero, in subordine, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2087 c.c. per pause in ogni caso non fruite e/o per buoni pasto non emessi.
Occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo entro cui si colloca la controversia al vaglio, esaminando la disciplina applicabile, contenuta sia in fonti di rango legislativo, sia in norme contrattualcollettive, alla luce dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza della Corte di legittimità.
Un primo punto fermo viene fornito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione che afferma la natura non già retributiva del diritto alla fruizione del buono pasto, bensì di erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. n. 5547/2021; cfr. anche Cass. n. 31137/2019); dal che discende lo stretto collegamento tra il diritto al buono pasto e le disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (cfr. Cass. n. 5547/2021; Cass. n. 22985/2020).
Procedendo, dunque, con l'individuazione delle fonti della contrattazione collettiva rilevanti ai fini di causa, occorre esaminare la disciplina contenuta nell'art. 29 del CCNL
20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 4 del
CCNL del 31 luglio 2009, a tenore del quale:
"1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68,
comma 2".
L'art. 27, comma 4, del C.C.N.L. 2016-2018 prevede poi: «Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o
Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. G.>>
Nel rapporto tra competenze attribuite alla contrattazione collettiva e competenze riconosciute alle Aziende (quali datori di lavoro), alla prima è conferita la disciplina relativa all'attribuzione al lavoratore dipendente del diritto di mensa e delle eventuali modalità sostitutive, mentre è riservata alle singole Aziende l'organizzazione e la gestione del servizio o delle modalità sostitutive con cui deve essere garantito.
Più nello specifico, la contrattazione collettiva riconosce il diritto di mensa a tutti i dipendenti, configurando, per tale via, un obbligo in capo alle CP_1 di garanzia del diritto, sia attraverso l'istituzione di mense di servizio, sia ("in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili") con modalità sostitutive. La facoltà riconosciuta alle Aziende, dunque, non autorizza in alcun caso il disconoscimento del diritto di mensa dei lavoratori, ma può riguardare esclusivamente l'alternativa tra l'istituzione di un servizio mensa e la previsione di modalità sostitutive
(tra cui i c.d. buoni pasto sostitutivi), con cui garantire il diritto ai lavoratori.
A tale ricostruzione autorizza la lettura combinata del primo e del secondo comma dall'art. 29 del C.C.N.L. 1998/2001, i quali riconoscono il diritto alla mensa a tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, riservando alla competenza del
CCNL la definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa (e quindi ai buoni pasto sostitutivi) da parte dei lavoratori ("In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori"), escludendo, pertanto, qualunque discrezionalità sul punto da parte delle Aziende.
La discrezionalità dell'azienda è così confinata nell'ambito della scelta tra le alternative a garanzia del diritto di mensa ai lavoratori e non può certo spingersi oltre con il suo disconoscimento. Sull'Azienda, in definitiva, incombe l'obbligo di garantire il diritto di mensa, con facoltà di adempiere tale obbligo o direttamente, attraverso l'istituzione di mense di servizio o, in ogni caso e in alternativa, con la previsione di modalità sostitutive
(buoni pasto sostitutivi).
Così ricostruita la disciplina, il quarto comma dell'art. 27 del C.C.N.L. 1998-2001 non può che essere correttamente riferito esclusivamente alla articolazione dell'orario di lavoro e al diritto di sospendere l'attività lavorativa (pausa) e di consumare il pasto durante la pausa. L'articolo in parola, dunque, non incide in alcun modo sul diritto di mensa, ma si limita a prevedere che, per il caso in cui, in funzione della tipologia di orario di lavoro (personale in turni), la prestazione lavorativa non ammetta soluzione di continuità, il diritto di mensa ancorché l' CP_1 sia dotata di locali mensa - debba essere garantito attraverso il riconoscimento del diritto a modalità sostitutive della pausa non fruita.
Resta a questo punto da esaminare quando il lavoratore abbia diritto alla pausa e la relazione tra quest'ultima e il diritto di mensa.
Orbene, sotto tale profilo, il richiamato art. 29 CCNL Integrativo Sanità al comma 2 riconosce il diritto alla mensa ai lavoratori effettivamente presenti in servizio e "in relazione alla particolare articolazione dell'orario".
La SC (Cass. n. 5547/2021) ha fornito una chiara interpretazione dell'espressione "in relazione alla particolare articolazione dell'orario", dirimente per individuare le condizioni inerenti all'orario lavorativo a cui l'art. 29 riferisce il diritto alla mensa per i dipendenti presenti in servizio. Orbene, la Corte giunge all'interpretazione di tale espressione attraverso il comma 3 del medesimo art. 29, il quale prevede che la consumazione del pasto avvenga al di fuori dell'orario di lavoro, con rilevazione del tempo impiegato attraverso i normali strumenti di controllo dell'orario, con il limite massimo di 30 minuti. Da ciò la SC deduce che la fruizione del pasto (e del connesso diritto alla mensa o al buono pasto) "13. (...) è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla durata". Ne consegue che “14. (...) «la particolare articolazione dell'orario di lavoro»> è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro".
Interpretazione confermata dalla previsione contenuta nell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, a mente del quale "1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo (...)"
È evidente come la norma riconosca al lavoratore, in via assoluta ("deve"), il diritto alla pausa per l'ipotesi in cui l'orario ecceda le 6 ore lavorative “ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto", collegando, pertanto, la consumazione del pasto alla pausa, unico momento deputato/riservato alla consumazione. La disciplina fin qua esaminata, dunque, pone quale condizione per il diritto di mensa esclusivamente l'effettiva presenza sul luogo di lavoro del dipendente per un orario lavorativo che superi le 6 ore giornaliere.
In definitiva e sintetizzando, in tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore che svolga un orario lavorativo superiore alle sei ore giornaliere deve essere riconosciuto il diritto di usufruire di una pausa, coessenziale all'ulteriore diritto alla consumazione del pasto durante la medesima. Il diritto alla pausa, in uno con la presenza nel luogo di lavoro, si pone dunque come unico presupposto per il riconoscimento al lavoratore del beneficio della mensa aziendale (o, in alternativa, del diritto al buono pasto sostitutivo) (si veda in particolare Cass. n. 15629/2021 e n. 31113/2022).
Del tutto generica e non supportata da idonee allegazioni o riscontri contabili probanti è poi l'affermazione di parte convenuta sulla incompatibilità della spesa (per buoni pasto sostitutivi) con le risorse disponibili;
incompatibilità che discenderebbe direttamente dall'obbligo dell'Azienda di rispettare il piano di rientro di cui al DCA Calabria n.
146/23.
In particolare, la parte fa riferimento all'art. 2 comma 76 della legge n. 191/2009, il quale, tuttavia, pone il divieto di effettuare “spese non obbligatorie”. Al riguardo, non può disconoscersi l'obbligatorietà (e dunque l'esclusione da tale divieto) del riconoscimento del diritto alla mensa, stante le fonti normative primarie e pattizie che lo prevedono.
Infondata è anche l'eccepita prescrizione quinquennale dei crediti precedenti alla data di notifica del ricorso (14.11.2023), proposta sull'assunto che trattasi di una componente del trattamento economico del dipendente e, comunque, di prestazione patrimoniale periodica e, pertanto, soggetta al termine di prescrizione breve.
In effetti, come ha chiarito la SC (cfr. tra le molteplici, Cass. Sez. Lavoro, Sent. 31137 del
28/11/2019), il buono pasto ha funzione assistenziale e non retributiva e dunque non può essere ricompreso nell'ambito di applicazione dell'art. 2948 (prescrizione di cinque anni) del Codice Civile ed è pertanto soggetto all'ordinario termine prescrizionale decennale.
Tanto premesso, si osserva che nel periodo oggetto della domanda, alla luce del precedente giudicato invocato in questo giudizio, è incontrovertibile che parte ricorrente ha svolto turni con orario di lavoro eccedente le 6 ore giornaliere (comprensive dei 15 minuti riconosciuti per la vestizione, da qualificare come orario di lavoro), per ciascuno dei quali ha maturato il diritto di usufruire del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo. Deve, pertanto, dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore svolto nel periodo per cui è causa.
Sul quantum, il calcolo dell'importo spettante può essere effettuato utilizzando le risultanze della Consulenza Tecnica d'ufficio espletata nel precedente giudizio inter partes (Tribunale di Cosenza, R.G. 3812/2021) depositata in atti e posta a fondamento della domanda dal ricorrente, e degli allegati in essa contenuti.
Da detta documentazione si evince che i giorni effettivi di presenza del Pt_1 ammontano a un totale di 1.086 e che in 424 di essi ha usufruito dei pasti aziendali (cfr. buste paga allegate alla ctu).
Ne consegue che, considerato che per periodo per cui è domanda, il valore dei buoni pasto, per come indicato anche da parte resistente, è pari a euro 5,16 e procedendo con una mera operazione aritmetica a scomputare dal calcolo i giorni in cui risulta che il [...]
Pt_1 abbia usufruito dei pasti aziendali, tenuto inoltre conto della quota a carico del dipendente che ai sensi dell'art.29, comma 4 del CCNL 2001 è pari a 1/5 del costo del la somma dovuta dall' convenuta a parte ricorrente è pari apasto-, Controparte_1
euro 2.732,74.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento parziale del ricorso, condanna parte resistente al pagamento di euro
2.732,74 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.314,00 oltre rimborso CU (euro 49,00), IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.
Cosenza, 2.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti