TRIB
Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2024, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SENTENZA N. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno, dr. Ippolita Laudati, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 991/2024 Cont. Lav. vertente:
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Parte_1
Gifoli, Francesco Tata ed Andrea Tata, in virtù di mandato in atti.
OPPONENTE
E
- in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI RASSEGNATE
Come da note telematiche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.02.2024, adiva Parte_1
il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Annullare il Verbale unico di
1 accertamento e notificazione N. 2023003680 del 26/06/2023 ed il
Verbale Unico di accertamento e notificazione n.2020003372/DDL del 23.06.2023 e, per l'effetto, dichiarare riconosciuto il diritto della a rimanere iscritta con la posizione assicurativa Parte_2
di lavoratore subordinato, con tutte le conseguenze di legge. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, dichiarare la compensazione tra le somme dovute dalla ricorrente e quella di € 8.937,17 dalla stessa versata all' a titolo di CP_1
contributi previdenziali per la lavoratrice subordinata sig.ra
. In ogni caso, con vittoria di competenze di lite, Parte_2
con attribuzione.
Si costituiva l che concludeva: rigettare il ricorso proposto. CP_1
Con vittoria delle spese.
Ritenuta superflua ogni integrazione probatoria, sulle conclusioni rassegnate nelle note telematiche disposte in sostituzione dell'udienza del 26.09.2024, il Giudice decideva la causa come da sentenza telematicamente depositata.
Il ricorso deve esser rigettato per i motivi che seguono.
In data 26.06.2023 l' di Salerno notificava all'odierna ricorrente il Verbale unico di accertamento e notificazione n.2020003372/DDL del 23.06.2023 ed il Verbale Unico di accertamento e notificazione N. 2023003680 del 26/06/2023.
Con il primo verbale l' procedeva all'annullamento della posizione assicurativa costituita come lavoratore subordinato della sig.ra dall'impresa individuale Azienda agricola Parte_2
Di TT MA e con il secondo verbale procedeva all'iscrizione d'ufficio della stessa alla Gestione Lavoratori Autonomi Agricoli dell' . CP_1
2 La motivazione di tali provvedimenti è da ravvedersi nel procedimento ispettivo avviato nei confronti dell'azienda agricola in data 27.02.2023. Parte_1
A seguito dell'attività svolta è emerso che la sig.ra Pt_2
genitore della titolare dell'azienda agricola, non si era
[...]
limitata alla mera raccolta dei prodotti ortofrutticoli ma si è occupata per lo più, nella veste di un vero e proprio factotum aziendale, anche di trasportare i prodotti raccolti al mercato ortofrutticolo e di impartire le direttive al personale dipendente, svolgendo, di conseguenza, funzioni rientranti nell'alveo di competenza del responsabile di un'impresa di piccole dimensioni come quella in esame.
Costituitasi in giudizio, l' ha dedotto l'infondatezza del CP_1
ricorso, ribadendo la correttezza dell'iscrizione del ricorrente alla
Gestione speciale a motivo della natura non subordinata e gratuita del rapporto di collaborazione quale emergente dalle dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori.
Va premesso che regola generale sulla ripartizione dell'onere probatorio in materia di opposizione all'iscrizione a ruolo è che, introducendo l'opposizione un giudizio di cognizione piena sulla posizione creditoria in riscossione, la posizione di attore in senso sostanziale è quella dell'opposto ente, sul quale grava l'onere dimostrativo dei fatti fondanti la pretesa creditoria;
mentre l'opponente ha la veste sostanziale di convenuto, tenuto a provare eventuali fatti estintivi o modificativi del credito.
Nella specie spetta, dunque, all' prima specificatamente CP_1
asserire e poi dimostrare i fatti costituenti il fondamento dell'attribuzione alla ricorrente della qualifica di imprenditore
3 agricolo autonomo e non subordinato con i conseguenti addebiti contributivi.
L' ha adeguatamente dimostrato la sussistenza dei CP_1
presupposti necessari riguardanti la natura non subordinata e gratuita del rapporto di collaborazione affinchè la ricorrente potesse essere legittimamente iscritta alla Gestione Lavoratori
Autonomi Agricoli. Agli ispettori la ricorrente ha infatti CP_1
dichiarato: “Anch'io lavoravo sui campi e davo le direttive al dipendente e per un periodo anche a mia madre che ha collaborato per la mia azienda agricola…Ho sempre retribuito il mio dipendente con assegno bancario, per mia madre non ricordo come avveniva il compenso”.
Si deriva dal tenore della dichiarazione su estesa come vi fosse una differenza tra la posizione del dipendente e quella della madre che collaborava alla gestione dell'azienda.
Tale circostanza è stata confermata dalla dichiarazione resa dal dipendente, sig. , ove si legge testualmente: “…in Testimone_1
questa azienda, la sig.ra madre della titolare, mi dava Per_1
quotidianamente le direttive sul lavoro e talvolta aiutava anche a raccogliere gli ortaggi in caso di necessità e poi la stessa a fine giornata si occupava del trasporto dei prodotti raccolti al mercato ortofrutticolo”. Sulla base degli elementi desumibili dalle dichiarazioni e verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti l'iscrizione della all'albo dei lavoratori Pt_2
autonomi agricoli, gli ispettori vi hanno provveduto, calcolando la correlativa contribuzione da versare, maggiorata dalle sanzioni dovute ex lege. I verbali ispettivi, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, hanno efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza
4 dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.
Più specificamente, è stato condivisibilmente affermato che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento di contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, in sede di opposizione, incombe all'opponente di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese “de relato” o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli. In particolare, ha affermato la Cassazione che “Giova precisare che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui va prestata adesione (ex multis,
Cass. Civ. sentenza n. 22862/2010; Cass. Civ. sentenza n.
5 12108/2010) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall sulla base di verbale ispettivo, incombe CP_1
sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (ex multis, Cass. Civ., sentenza n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non
è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la
6 parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo.
Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass.
n. 22862/2010)”. (Cass. Civ. sentenza n. 14965/12)
Negli atti di accertamento sono esattamente individuate le violazioni di legge contestate all'attore e quanto l'istruttoria questa
è avvenuta con la partecipazione al procedimento sanzionatorio amministrativo si realizza attraverso la notifica del verbale di accertamento (come è avvenuto nel caso di specie), all'esito del quale il trasgressore, oltre ad accedere alla sanzione ridotta, può presentare scritti.
Le circostanze riferite in merito al tipo di attività lavorativa effettivamente resa dai lavoratori, nonché in merito alle modalità di attuazione e di esecuzione da parte degli stessi, presentano elementi particolarmente significativi da cui si evince effettivamente la natura del lavoro svolto e la legittimità dell'avviso di pagamento dell nonché del verbale di accertamento. CP_1
In ragione dei verbali di accertamento ed in ragione del principio di diritto che sancisce “Con riguardo alla valenza probatoria delle
7 dichiarazioni acquisite dagli ispettori, si fa rilevare che come risulta precisato dalla sentenza della Cassazione n.20820 del 20-
08-2018, le dichiarazioni rese dai lavoratori, se pure non sono coperte della fede privilegiata dell'atto pubblico, ben possono essere utilizzate dal Giudice per fondare il proprio convincimento e essere valutate unitamente all'intero compendio probatorio formato nel corso del giudizio e ancora “è corretta in diritto la sentenza impugnata che conferisce alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite nell'immediatezza del fatto, rispetto a quelle rese in sede giudiziale”( Cass Civ. Sez Lav. sentenza n.
616 del 08-09-2015) l'opposizione non trova accoglimento, con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite liquidate come da dispositivo nel minimo tariffario.
P.Q.M.
1)Rigetta l'opposizione;
2)Condanna l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.695,00 oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Salerno, 27/09/2024
Il Giudice del lavoro.
Dott.ssa Ippolita Laudati
8