Decreto cautelare 13 agosto 2021
Decreto presidenziale 25 agosto 2021
Ordinanza cautelare 13 settembre 2021
Decreto presidenziale 20 settembre 2021
Ordinanza cautelare 24 settembre 2021
Sentenza 21 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 24/09/2021, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/09/2021
N. 00875/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 875 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NC Peagno e Antonella Cusin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Produttori Selvaggina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Fratta Pasini e Giovanni Vanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti depositati in data 25 agosto 2021, del calendario venatorio regionale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 972 del 13 luglio 2021 e pubblicato nel BUR in data 16 luglio 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto e gli interventi ad opponendum della Federazione Italiana della Caccia e dell’Ente Produttori Selvaggina;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, in base al sommario esame proprio della presente fase di giudizio:
- che la valutazione in ordine all’individuazione delle specie da ritenersi minacciate o in declino appare rientrare nella competenza delle Amministrazioni statali e in particolare dell’Ispra;
- che tale competenza vale a fortiori per quanto riguarda le specie migratorie;
- che in relazione ai profili di tutela delle specie da ritenersi minacciate o in declino, le indicazioni dell’Ispra, pur non vincolanti in sede di adozione del calendario venatorio, possono essere superate se sorrette da una motivazione particolarmente rafforzata;
Considerato, in particolare:
a) in relazione alla specie “ RA IC ”,
- che risulta che tale specie, a partire dalla seconda metà di settembre, non sia più presente nella Regione del Veneto;
b) in relazione alla specie “ BA ”,
- che le conclusioni dell’Ispra sono nel senso che il prelievo di questa specie non dovrebbe essere autorizzato in ragione dello “ stato di conservazione sfavorevole ”, della “ assenza di monitoraggi sull’andamento delle popolazioni migratrici attraverso il territorio regionale e nazionale ” e della “ flessione molto consistente negli ultimi anni ” rilevata in alcuni siti chiave;
- che le motivazioni dedotte sul punto dalla Regione non paiono idonee a superare tali rilievi;
- che in particolare, trattandosi di specie migratoria, gli ultimi dati relativi alle presenze “ in Italia nel corso delle migrazioni primaverili e autunnali ” e il fatto che la specie non sia a rischio “ di estinzione nel breve o medio termine ” non risultano significativi;
c) in relazione alla specie “ TT ”,
- che l’Ispra ha ritenuto che “ per il momento debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla TT (Aythya fuligula) ” in ragione del rischio di confusione con la TT CA (Aythya CA) “ che versa in uno stato di conservazione critico ”;
- che tuttavia non appaiono manifestamente irragionevoli le considerazioni svolte dalla Regione circa il limitato rischio, nel Veneto, di abbattimenti accidentali della TT CA ;
d) in relazione alla specie “ DO ”,
- che è stato adottato il Piano di gestione nazionale dell’ DO e che con nota del 20 maggio 2021 la Regione pare avere dato atto delle misure attuative assunte;
e) in relazione alle specie “ MO ” e “ PA ”,
- che non si ravvisano elementi per discostarsi dalle valutazioni contenute nella sentenza di questa Sezione, 16 dicembre 2020, n. 1263 (conforme anche Tar Toscana, Sez. II, 4 maggio 2021, n. 632);
f) in relazione alla specie “ AR ”,
- che le prescrizioni del calendario venatorio risultano non significativamente distanti dal parere espresso dall’Ispra, salvo quanto previsto al punto h) della presente ordinanza;
g) in relazione alla specie “ ON ”,
- che il carniere pressoché doppio rispetto alle indicazioni dell’Ispra appare giustificato dalla sostanziale assenza di rischio specifico per la specie;
h) in relazione alla specie “ CE ” e alla specie “ IC NC ”,
- che tali specie risultano cacciabili esclusivamente nella Provincia di Belluno e che la Regione ha dato atto in camera di consiglio che tale Ente ha deciso di escluderne il prelievo venatorio per la stagione 2021-2021;
i) in relazione alla specie “ UA ”,
- che l’Ispra ha indicato come misura necessaria di tutela la chiusura della caccia alla data del 31 ottobre 2021 e che le motivazioni addotte dalla Regione per prolungare la caccia di tale specie sino alla data del 30 dicembre non appaiono congruenti;
g) in relazione alle specie “ CE ” e “ OR LO ”,
- che il calendario venatorio si discosta dalle indicazioni dell’Ispra sulla base di motivazioni che paiono non congruenti e prive di indicazioni puntuali e complete in ordine ai prelievi eseguiti negli anni precedenti;
h) quanto alla data di chiusura della caccia anatidi,
- che l’Ispra ha indicato come data di chiusura della caccia per la “ intera avifauna acquatica (Germano reale, Folaga, Gallinella d’acqua, Azavola, Mestolone, GL, PO, ON, ON, LA, FR, IN)” il 20 gennaio 2022 al fine di tutelare la migrazione pre nuziale e in ragione della “ necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibile al disturbo causato dall’attività venatoria e l’interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree iniziano ad essere interessate dal passaggio di migratori ”, in applicazione del “ principio che sancisce la tutela delle popolazioni europee ” degli uccelli migratori;
- che le ragioni dedotte dalla Regione per disattendere tale indicazione non risultano congruenti;
i) quanto alle giornate aggiuntive di ottobre e novembre,
- che l’Ispra ha rilevato che tale misura, in quanto determina una pressione “ non trascurabile” nei confronti delle specie migratrici, deve tenere conto delle esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo;
- che le motivazioni dedotte dalla Regione non paiono congruenti, quantomeno in relazione alle specie indicate dall’Ispra come minacciate o in declino;
Considerato in ordine al periculum in mora ,
- che nel bilanciamento dei diversi interessi, appare prevalente l’interesse pubblico generale alla conservazione ed al mantenimento della fauna IC;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare nei limiti sopra rilevati e che per l’effetto il calendario venatorio va sospeso nella parte in cui:
- consente il prelievo venatorio della specie “ BA ”;
- consente il prelievo venatorio della specie MO ” e “ PA;
- stabilisce la chiusura della caccia alla specie “UA” oltre la data indicata dall’Ispra;
- si discosta dalle indicazioni dell’Ispra in ordine alle specie “ CE ” e “ OR LO ”;
- stabilisce la chiusura della caccia oltre il 20 gennaio 2022 per gli anatidi rientranti nella “ avifauna acquatica ” indicata dall’Ispra;
- stabilisce giornate aggiuntive di caccia per le per le specie che in base alle valutazioni dell’Ispra sono minacciate o in declino;
Ritenuto per la peculiarità della fattispecie di compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’1 dicembre 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO