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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/07/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 267/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 267/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 al Viale dei Mille n. 35 presso lo studio dell'Avv. Simona Grillo, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal funzionario delegato dott.ssa Maria P.IVA_1
Elena Burgello e domiciliato per il presente procedimento presso l' Controparte_2
in Catanzaro Lido alla Via Cosenza n. 31
[...]
Resistente nonché contro
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) CP_3
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.02.2024 , premettendo di essere docente (classe di Parte_1 concorso AC56) assunto a tempo indeterminato con nomina in ruolo all'1.07.2016 e conferma in ruolo all'1.09.2016 e di prestare attualmente servizio su presso l'Istituto Scolastico IC CP_4
Nicotera Costabile di Lamezia Terme, esponeva che, con decreto di ricostruzione di carriera prot. n.
3522 del 24.07.2019, gli erano stati riconosciuti 4 anni di anzianità per effetto dell'insegnamento preruolo, che dal conteggio dell'anzianità di servizio era stato escluso l'anno 2013 ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. B del D.P.R. n. 122/2013, che, in ossequio alla sentenza n. 178/2015 pronunciata dalla Corte Costituzionale, era stati rimossi gli effetti derivanti dal blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego per gli anni 2011 e 2012, mentre per l'anno 2013 non erano state avviate le procedure di contrattazione collettiva da parte delle competenti amministrazioni relativamente al comparto scuola e che la suddetta annualità non veniva riconosciuta ai fini della progressione economica del personale docente, con conseguente pregiudizio sul piano pensionistico e retributivo.
Deduceva, inoltre, che la mancata inclusione dell'anno 2013 nel computo della complessiva anzianità di servizio aveva determinato la mancata percezione delle differenze retributive sull'anno 2013, pari ad € 2.866,80 al lordo, il passaggio alla fascia stipendiale 9/14 dall'1.09.2021 anziché dall'1.09.2020
e la mancata maturazione del diritto pensionistico per l'anno 2013.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il proprio diritto soggettivo al riconoscimento dell'anno
2013 ai fini della ricostruzione della carriera, previa disapplicazione degli atti amministrativi indicati in narrativa e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguenziale;
chiedeva, inoltre, che venisse dichiarato ed accertato il diritto alla valutazione dell'anno 2013 ai fini della maturazione del diritto pensionistico e degli scatti stipendiali maturati e maturandi, oltre al pagamento delle differenze retributive dovute;
chiedeva, poi, che venisse dichiarato e riconosciuto il proprio diritto a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione e che, per l'effetto, le amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, venissero condannate: a) al riconoscimento della maturazione del diritto pensionistico anche per l'anno 2013; b) al riconoscimento dello scatto di anzianità nella fascia 9-14 con decorrenza dall'1.09.2020 anziché dall'1.09.2021; c) al pagamento delle differenze retributive sull'anno 2013, pari a € 2.866,80 (importo lordo), di cui € 2.646,28 a titolo di retribuzione ed € 220,52 a titolo di tredicesima mensilità 2013, oltre interessi legali e rivalutazione dal 24.07.2019 e fino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, chiedeva la condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, a riconoscere, pur in presenza del blocco relativo all'anno 2013, la progressione stipendiale maturata pro quota.
Nel costituirsi in giudizio il contestava la fondatezza della Controparte_5 pretesa avversaria, concludendo per il rigetto.
Con comparsa depositata il 20.05.2024 si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, CP_3 il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte dei Conti almeno con riferimento al capo della domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della maturazione del diritto pensionistico;
nel merito, evidenziava di non essere parte del rapporto di lavoro e, quindi, di non poter prendere utilmente posizione sulle allegazioni del ricorrente in ordine alle vicende dello stesso, precisando, tuttavia, che, relativamente ai periodi indicati in ricorso, risultavano pervenute all' le denunce contributive da parte del datore di lavoro per i periodi e gli imponibili indicati CP_3 nell'allegato estratto conto previdenziale e, in particolare, che dall'esame della posizione assicurativa
– di cui all'allegato estratto conto previdenziale – risultava che l'anno 2013 fosse in parte coperto da servizi utili ai fini pensionistici, nello specifico dal 01/01/2013 al 30/06/2013 e dal 19/09/2013 al
31/12/2013, per un totale complessivo di mesi 9 e giorni 12, con imponibile pensionistico dichiarato, con denunce mensili analitiche (DMA) nella misura di € 21.824,01, e che il suddetto periodo era stato certificato dal MIUR quale utile a fini pensionistici;
ciò posto, nell'ipotesi di accoglimento delle pretese di parte ricorrente, formulava, in via riconvenzionale, domanda di accertamento e di condanna resistente al pagamento in proprio favore dei relativi contributi previdenziali con i CP_1 conseguenti oneri accessori nella misura dell'evasione.
Con ordinanza depositata il 24.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 12.06.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che soltanto la parte ricorrente e l' hanno proceduto al tempestivo deposito delle note CP_3 di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
Occorre, innanzitutto, dare atto che sulla questione oggetto della presente controversia è intervenuta, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13618/2025 pubblicata il 21.05.2025, che ha riconosciuto il diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici, senza effetti sul piano economico e della progressione stipendiale.
Il giudizio di legittimità conclusosi con la pronuncia citata è scaturito dall'impugnazione della sentenza n. 66 del 30.01.2024 emessa dalla Corte di Appello di Firenze, nella quale il Collegio, concordando con la tesi dell'appellante, aveva ritenuto di riconoscere l'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ovvero come anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità, affermando, inoltre, che la giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche ne aveva ritenuto la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo (il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica). Di conseguenza era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 303/13,
2010/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse un'interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima dal blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.”.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha statuito che il contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23 del
D.L. n. 78/2010 va risolto “ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.”.
Secondo i giudici di legittimità, “A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che “non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.” (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.”.
E' stato, infine, affermato che “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva., precisando che “Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene CP_1 distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.”.
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, al quale il Tribunale aderisce, il ricorso può essere parzialmente accolto, accertando e dichiarando il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
Vanno, invece, rigettati i capi della domanda aventi ad oggetto il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione stipendiale e dell'anticipato conseguimento della fascia 9/14, nonché la condanna al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate ed alla connessa regolarizzazione della posizione contributiva.
Tenuto conto della controvertibilità della questione esaminata e dell'orientamento giurisprudenziale sopravvenuto nelle more del giudizio, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici;
- rigetta gli ulteriori capi della domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 11.07.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 267/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 al Viale dei Mille n. 35 presso lo studio dell'Avv. Simona Grillo, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal funzionario delegato dott.ssa Maria P.IVA_1
Elena Burgello e domiciliato per il presente procedimento presso l' Controparte_2
in Catanzaro Lido alla Via Cosenza n. 31
[...]
Resistente nonché contro
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) CP_3
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.02.2024 , premettendo di essere docente (classe di Parte_1 concorso AC56) assunto a tempo indeterminato con nomina in ruolo all'1.07.2016 e conferma in ruolo all'1.09.2016 e di prestare attualmente servizio su presso l'Istituto Scolastico IC CP_4
Nicotera Costabile di Lamezia Terme, esponeva che, con decreto di ricostruzione di carriera prot. n.
3522 del 24.07.2019, gli erano stati riconosciuti 4 anni di anzianità per effetto dell'insegnamento preruolo, che dal conteggio dell'anzianità di servizio era stato escluso l'anno 2013 ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. B del D.P.R. n. 122/2013, che, in ossequio alla sentenza n. 178/2015 pronunciata dalla Corte Costituzionale, era stati rimossi gli effetti derivanti dal blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego per gli anni 2011 e 2012, mentre per l'anno 2013 non erano state avviate le procedure di contrattazione collettiva da parte delle competenti amministrazioni relativamente al comparto scuola e che la suddetta annualità non veniva riconosciuta ai fini della progressione economica del personale docente, con conseguente pregiudizio sul piano pensionistico e retributivo.
Deduceva, inoltre, che la mancata inclusione dell'anno 2013 nel computo della complessiva anzianità di servizio aveva determinato la mancata percezione delle differenze retributive sull'anno 2013, pari ad € 2.866,80 al lordo, il passaggio alla fascia stipendiale 9/14 dall'1.09.2021 anziché dall'1.09.2020
e la mancata maturazione del diritto pensionistico per l'anno 2013.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il proprio diritto soggettivo al riconoscimento dell'anno
2013 ai fini della ricostruzione della carriera, previa disapplicazione degli atti amministrativi indicati in narrativa e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguenziale;
chiedeva, inoltre, che venisse dichiarato ed accertato il diritto alla valutazione dell'anno 2013 ai fini della maturazione del diritto pensionistico e degli scatti stipendiali maturati e maturandi, oltre al pagamento delle differenze retributive dovute;
chiedeva, poi, che venisse dichiarato e riconosciuto il proprio diritto a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione e che, per l'effetto, le amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, venissero condannate: a) al riconoscimento della maturazione del diritto pensionistico anche per l'anno 2013; b) al riconoscimento dello scatto di anzianità nella fascia 9-14 con decorrenza dall'1.09.2020 anziché dall'1.09.2021; c) al pagamento delle differenze retributive sull'anno 2013, pari a € 2.866,80 (importo lordo), di cui € 2.646,28 a titolo di retribuzione ed € 220,52 a titolo di tredicesima mensilità 2013, oltre interessi legali e rivalutazione dal 24.07.2019 e fino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, chiedeva la condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, a riconoscere, pur in presenza del blocco relativo all'anno 2013, la progressione stipendiale maturata pro quota.
Nel costituirsi in giudizio il contestava la fondatezza della Controparte_5 pretesa avversaria, concludendo per il rigetto.
Con comparsa depositata il 20.05.2024 si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, CP_3 il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte dei Conti almeno con riferimento al capo della domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della maturazione del diritto pensionistico;
nel merito, evidenziava di non essere parte del rapporto di lavoro e, quindi, di non poter prendere utilmente posizione sulle allegazioni del ricorrente in ordine alle vicende dello stesso, precisando, tuttavia, che, relativamente ai periodi indicati in ricorso, risultavano pervenute all' le denunce contributive da parte del datore di lavoro per i periodi e gli imponibili indicati CP_3 nell'allegato estratto conto previdenziale e, in particolare, che dall'esame della posizione assicurativa
– di cui all'allegato estratto conto previdenziale – risultava che l'anno 2013 fosse in parte coperto da servizi utili ai fini pensionistici, nello specifico dal 01/01/2013 al 30/06/2013 e dal 19/09/2013 al
31/12/2013, per un totale complessivo di mesi 9 e giorni 12, con imponibile pensionistico dichiarato, con denunce mensili analitiche (DMA) nella misura di € 21.824,01, e che il suddetto periodo era stato certificato dal MIUR quale utile a fini pensionistici;
ciò posto, nell'ipotesi di accoglimento delle pretese di parte ricorrente, formulava, in via riconvenzionale, domanda di accertamento e di condanna resistente al pagamento in proprio favore dei relativi contributi previdenziali con i CP_1 conseguenti oneri accessori nella misura dell'evasione.
Con ordinanza depositata il 24.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 12.06.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che soltanto la parte ricorrente e l' hanno proceduto al tempestivo deposito delle note CP_3 di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
Occorre, innanzitutto, dare atto che sulla questione oggetto della presente controversia è intervenuta, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13618/2025 pubblicata il 21.05.2025, che ha riconosciuto il diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici, senza effetti sul piano economico e della progressione stipendiale.
Il giudizio di legittimità conclusosi con la pronuncia citata è scaturito dall'impugnazione della sentenza n. 66 del 30.01.2024 emessa dalla Corte di Appello di Firenze, nella quale il Collegio, concordando con la tesi dell'appellante, aveva ritenuto di riconoscere l'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ovvero come anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità, affermando, inoltre, che la giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche ne aveva ritenuto la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo (il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica). Di conseguenza era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 303/13,
2010/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse un'interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima dal blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.”.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha statuito che il contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23 del
D.L. n. 78/2010 va risolto “ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.”.
Secondo i giudici di legittimità, “A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che “non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.” (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.”.
E' stato, infine, affermato che “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva., precisando che “Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene CP_1 distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.”.
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, al quale il Tribunale aderisce, il ricorso può essere parzialmente accolto, accertando e dichiarando il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
Vanno, invece, rigettati i capi della domanda aventi ad oggetto il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione stipendiale e dell'anticipato conseguimento della fascia 9/14, nonché la condanna al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate ed alla connessa regolarizzazione della posizione contributiva.
Tenuto conto della controvertibilità della questione esaminata e dell'orientamento giurisprudenziale sopravvenuto nelle more del giudizio, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici;
- rigetta gli ulteriori capi della domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 11.07.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Salatino