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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1005/2023
Oggi 21 marzo 2025 all'esito della trattazione cartolare, viste le note depositate, trattiene la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate e decide la causa con sentenza contestuale allegata al presente verbale.
Si comunichi.
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
pagina 1 di 9 N.R.G. 1005/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in persona del Giudice Antonia Libera Oliva,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1005/2023 R.G., promossa da:
( ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Massarosa alla Via Luigi Spada Cenami n. 583 presso lo studio dell'Avv. Roberto Polloni
( ) e dell'Avv. Mirko Fabrizio ( ) dai quali C.F._2 C.F._3
è rappresentato e difeso
-attore opponente -
CONTRO
(C.F. - P.IVA ), e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 mandataria rappresentata e difesa, giusta procura alle liti Controparte_2 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Nicola Moriconi ( in Via Aurelia Sud 158, Viareggio C.F._5
-convenuta opposta-
pagina 2 di 9 Conclusioni delle parti
Per l'attore opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e comunque revoca del medesimo 1. Accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito e/o di legittimazione attiva della convenuta ad agire per il recupero dell'asserito credito oggetto del presente giudizio.
2. Accertare e dichiarare la nullità della clausola dell'interesse ultra-legale o comunque la non debenza del medesimo per violazione dei canoni di trasparenza, correttezza, buona fede e determinatezza ex. art. 117 TUB e
1284 c.c. e conseguentemente ricalcolare il rimborso al Bot o tasso legale di volta in volta in vigore imputando la parte eccedente la rata precedentemente pagata a quella successiva.
3. Rimettere nei termini l'opponente.
4. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari. In via istruttoria a) Si chiede che l'Ill. mo Giudice adito Voglia disporre C.T.U tecnico contabile [omissis]”.
Per la convenuta opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; respingere la richiesta avversaria ex art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione in assenza dei presupposti di legge, così come dimostrato nella narrativa del presente atto;
Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di Euro 35.013,89, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso Controparte_1 contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già
pagina 3 di 9 pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. In via istruttoria [omissis]. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1904/2022 (R.G.4713/2022) del 23.12.2022 il Tribunale di
Lucca ha ingiunto a di pagare immediatamente in favore di Parte_1 [...]
, quale cessionaria, la somma di euro 35.013,89, oltre interessi e Controparte_1 spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitore del finanziamento originariamente stipulato, in data 13.5.2008, con Consum.it S.p.A. (ora Banca del Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) (cfr. doc. 1 fascicolo parte opponente).
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al D.I. lamentando: la carenza di legittimazione attiva/sostanziale in capo all'opposta, nella dichiarata qualità di cessionaria del credito ab origine vantato da
Consum.it; la nullità totale/parziale del contratto per violazione degli artt. 117 TUB e
1284 c.c. (mancata indicazione del tasso di interesse, mancata indicazione del piano di ammortamento, mancata indicazione del regime finanziario applicato/capitalizzazione composta, mancata indicazione del tasso moratorio, divergenza tra il TAN indicato in contratto e quello effettivamente applicato).
Si è costituita ritualmente in giudizio l'opposta, a mezzo della sua mandataria, contestando punto per punto le avverse doglianze e chiedendo la conferma del decreto opposto.
Rigettata l'istanza ex art. 649 c.c. (ordinanza del 12.7.2023), esperito inutilmente il tentativo di mediazione obbligatoria (verbale negativo del 4.10.2023), depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita con sole prove documentali e trattenuta in decisione all'udienza del 21.3.2025 sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette anzitutto che l'opponente nulla ha contestato in merito all'esistenza del finanziamento ed all'avvenuta erogazione della somma, né ha negato il proprio pagina 4 di 9 inadempimento (come da saldo debitore risultante dall'e/c certificato ex art 50 TUB, doc. 8 fascicolo monitorio).
Quanto alle specifiche contestazioni, l'eccezione di nullità della procura
(generica/indeterminata), proposta per la prima volta con la I memoria, appare infondata, poichè detta procura contiene invero l'indicazione specifica di tutte le attività, qui di interesse, conferite dalla mandante (ora Controparte_1 [...]
alla mandataria (ora per lo Controparte_1 CP_3 Controparte_2 svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti dei terzi (cfr. doc. 2 fascicolo parte opposta).
Sulla carenza di legittimazione attiva
L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito in CP capo a (“ ”), ma la contestazione è infondata. Controparte_1
Il contratto di finanziamento è stato stipulato con Consum.it S.p.A. in data 13.5.2008
(doc. 3 fascicolo monitorio); risulta dalla documentazione prodotta che in data
25.3.2015, Consum.it S.p.A. si è fusa per incorporazione in Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. (doc. 5 fascicolo parte opposta); che in data 22.6.2015 Banca Monte dei
Paschi di Siena (“MPS”) ha ceduto il credito per cui è causa a , come da CP_4 avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 75 del 2-7-2015
(cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) in cui testualmente si legge: “La società (il CP_5 cessionario) comunica che in data 22 giugno 2015, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. (il cedente o BMPS) – quale avente causa di Consum.It S.p.A, in seguito ad un'operazione di fusione per incorporazione di Consum.it SpA nella cedente efficace dal 1 giugno 2015, ha stipulato con la cedente… un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco…in forza del quale il cessionario ha acquistato pro soluto dalla cedente, con effetto giuridico dal 22 giugno 2015, crediti pecuniari rispondenti ai seguenti criteri alla data del 22 giugno 2015...”. Segue l'indicazione dei
“Criteri di inclusione” e dei “Criteri di esclusione”.
pagina 5 di 9 Non vi è dubbio che il credito de quo soddisfi tutti i criteri indicati in G.U.; in particolare, quanto ai criteri di inclusione, è un credito in euro, derivante da un contratto di credito al consumo (acquisto autovettura), stipulato ed erogato direttamente da
Consum.it S.p.A (doc. 8 fascicolo parte opposta), per il quale è stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine anteriormente al 29.5.2015 (precisamente il
31.5.2013, doc. 9), il cui importo è stato integralmente erogato.
Con riguardo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si ritiene di dover condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (ex multis, Cass. n.
21821/2023; 4277/2023; Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 31118/2017).
Risulta poi documentalmente provato che , a sua volta, ha ceduto il CP_4 credito per cui è causa a in data 28.10.2021, come da contratto Controparte_1 di cessione (doc. 5 fascicolo monitorio). L'opponente afferma che nell'atto di cessione CP_ non sarebbe ricompresa la proposta di ma soltanto l'accettazione di . CP_4
Tale eccezione è priva di pregio atteso che le pagine da 32 a 62 del contratto si riferiscono proprio alla proposta della cedente.
Ad abundantiam, si rileva che la cessionaria ha depositato in giudizio la comunicazione al debitore di decadenza dal beneficio del termine (contenente i dati identificativi del contratto di finanziamento Consum.it n. 2771880 del 19.5.2008, doc. 9 fascicolo parte opposta) nonché la dichiarazione della banca cedente (che riporta il numero del contratto 2771880 Consum.it collegato al nome del debitore del Giudice doc. Pt_1
6 fascicolo parte opposta) - che “al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” a fornire la prova “processuale” della cessione pagina 6 di 9 del credito (Cass. SS.UU. n. 10790/2017) e ciò sul presupposto che la prova della cessione può avvenire con documentazione successiva alla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. n. 10200/2021).
All'uopo, si rileva che l'opposta è in possesso del titolo esecutivo e che l'opponente non ha allegato di aver ricevuto richieste di pagamento da parte di altri soggetti asseritamente titolari del credito de quo.
Si può, dunque, ritenere provata la legittimazione della creditrice opposta, quale risultato dell'univoca convergenza di una pluralità di elementi probatori acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 9412/2023).
Sulla nullità del contratto
Parte opponente, sulla base di una perizia di parte (doc. 2), si duole del fatto che nel contratto di finanziamento azionato risulterebbero mancanti talune condizioni economiche, con conseguente nullità per violazione degli artt. 117 comma 4 TUB e 1284
c.c.
Innanzitutto, si osserva che l'elaborato peritale di parte rimanda ad una serie di pronunce giurisprudenziali e a generiche ed astratte formule matematiche;
esso, inoltre,
è palesemente errato, laddove, in conclusione, il consulente afferma che l'opponente ha corrisposto nel corso del rapporto la somma di € 25.715,00 (differenza tra pagato e ricalcolato + € 6.190,09 in favore del mutuatario) a fronte di un finanziamento di €
34.380,50. Non si comprende infatti, come l'esperto contabile possa sostenere che
[...] abbia diritto a ripetere le somme nella misura di € 6.190,19 laddove gli importi Pt_1 corrisposti non coprano neppure il capitale erogato.
Quanto alle eccepite nullità, il finanziamento de quo, sviluppato con un piano di ammortamento a rata costante c.d. “alla francese” (cfr. pagg. 7 e 9 perizia), contiene invero tutte le condizioni economiche del rapporto, specificamente approvate e sottoscritte dall'opponente; in particolare, sono espressamente indicati: il costo totale del finanziamento (€ 34.380,50); il TAN (7,35); il TAEG (7,80); il numero (84),
pagina 7 di 9 l'importo delle singole rate (€ 524,80) e la scadenza delle stesse (mensile); il tasso di mora (15,96%); le spese di istruttoria (€ 200,00) e le spese assicurative (€ 1480,50, incluse nell'importo della rata mensile).
Ne deriva che “non si pongono problemi di indeterminatezza delle condizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dl rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo” (in motivazione, CdA Roma sentenza n. 731/2020).
Tra l'altro, anche con una semplice operazione matematica il debitore avrebbe potuto conoscere il costo complessivo del finanziamento, al fine di determinarsi con consapevolezza alla conclusione del medesimo. (Cass. n. 25205/2014 presuppone solo la conoscenza a priori dei dati necessari per eseguire il calcolo: “I dati ed il calcolo devono essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione”).
Inoltre, con la consegna del modulo al consumatore, il finanziatore ha assolto all'obbligo di informazione previsto dall'art. 124 TUB.
Quanto alla contestazione mossa dall'opponente sul piano di ammortamento
(mancata indicazione del tipo di ammortamento e del regime finanziario applicato, anatocismo), le Sezioni Unite hanno escluso la nullità parziale dei contratti di mutuo, a tasso fisso, con piano di ammortamento c.d. alla francese, per la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime composto di capitalizzazione degli interessi debitori, tanto sotto il profilo della pretesa indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 e 1418, comma 1, c.c., quanto sotto quello delle censure di nullità ex art. 117, comma 4, TUB (cfr. Cass. SS.UU. n.
15130/2024), purché il contratto contenga le indicazioni essenziali - importo erogato,
pagina 8 di 9 durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso di interesse predeterminato - che permettono al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo.
Né il sistema di ammortamento “alla francese” può dar luogo ad anatocismo in quanto gli interessi vengono calcolati sul residuo e non sull'intero: “Detto sistema non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata” (ex multis, Cass. n. 16221/2022;
Cass. n. 9237/2020).
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, data la serialità delle questioni, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge.
Si comunichi.
Lucca, 21.3.25.
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1005/2023
Oggi 21 marzo 2025 all'esito della trattazione cartolare, viste le note depositate, trattiene la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate e decide la causa con sentenza contestuale allegata al presente verbale.
Si comunichi.
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
pagina 1 di 9 N.R.G. 1005/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in persona del Giudice Antonia Libera Oliva,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1005/2023 R.G., promossa da:
( ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Massarosa alla Via Luigi Spada Cenami n. 583 presso lo studio dell'Avv. Roberto Polloni
( ) e dell'Avv. Mirko Fabrizio ( ) dai quali C.F._2 C.F._3
è rappresentato e difeso
-attore opponente -
CONTRO
(C.F. - P.IVA ), e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 mandataria rappresentata e difesa, giusta procura alle liti Controparte_2 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Nicola Moriconi ( in Via Aurelia Sud 158, Viareggio C.F._5
-convenuta opposta-
pagina 2 di 9 Conclusioni delle parti
Per l'attore opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e comunque revoca del medesimo 1. Accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito e/o di legittimazione attiva della convenuta ad agire per il recupero dell'asserito credito oggetto del presente giudizio.
2. Accertare e dichiarare la nullità della clausola dell'interesse ultra-legale o comunque la non debenza del medesimo per violazione dei canoni di trasparenza, correttezza, buona fede e determinatezza ex. art. 117 TUB e
1284 c.c. e conseguentemente ricalcolare il rimborso al Bot o tasso legale di volta in volta in vigore imputando la parte eccedente la rata precedentemente pagata a quella successiva.
3. Rimettere nei termini l'opponente.
4. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari. In via istruttoria a) Si chiede che l'Ill. mo Giudice adito Voglia disporre C.T.U tecnico contabile [omissis]”.
Per la convenuta opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; respingere la richiesta avversaria ex art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione in assenza dei presupposti di legge, così come dimostrato nella narrativa del presente atto;
Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di Euro 35.013,89, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso Controparte_1 contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già
pagina 3 di 9 pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. In via istruttoria [omissis]. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1904/2022 (R.G.4713/2022) del 23.12.2022 il Tribunale di
Lucca ha ingiunto a di pagare immediatamente in favore di Parte_1 [...]
, quale cessionaria, la somma di euro 35.013,89, oltre interessi e Controparte_1 spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitore del finanziamento originariamente stipulato, in data 13.5.2008, con Consum.it S.p.A. (ora Banca del Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) (cfr. doc. 1 fascicolo parte opponente).
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al D.I. lamentando: la carenza di legittimazione attiva/sostanziale in capo all'opposta, nella dichiarata qualità di cessionaria del credito ab origine vantato da
Consum.it; la nullità totale/parziale del contratto per violazione degli artt. 117 TUB e
1284 c.c. (mancata indicazione del tasso di interesse, mancata indicazione del piano di ammortamento, mancata indicazione del regime finanziario applicato/capitalizzazione composta, mancata indicazione del tasso moratorio, divergenza tra il TAN indicato in contratto e quello effettivamente applicato).
Si è costituita ritualmente in giudizio l'opposta, a mezzo della sua mandataria, contestando punto per punto le avverse doglianze e chiedendo la conferma del decreto opposto.
Rigettata l'istanza ex art. 649 c.c. (ordinanza del 12.7.2023), esperito inutilmente il tentativo di mediazione obbligatoria (verbale negativo del 4.10.2023), depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita con sole prove documentali e trattenuta in decisione all'udienza del 21.3.2025 sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette anzitutto che l'opponente nulla ha contestato in merito all'esistenza del finanziamento ed all'avvenuta erogazione della somma, né ha negato il proprio pagina 4 di 9 inadempimento (come da saldo debitore risultante dall'e/c certificato ex art 50 TUB, doc. 8 fascicolo monitorio).
Quanto alle specifiche contestazioni, l'eccezione di nullità della procura
(generica/indeterminata), proposta per la prima volta con la I memoria, appare infondata, poichè detta procura contiene invero l'indicazione specifica di tutte le attività, qui di interesse, conferite dalla mandante (ora Controparte_1 [...]
alla mandataria (ora per lo Controparte_1 CP_3 Controparte_2 svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti dei terzi (cfr. doc. 2 fascicolo parte opposta).
Sulla carenza di legittimazione attiva
L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito in CP capo a (“ ”), ma la contestazione è infondata. Controparte_1
Il contratto di finanziamento è stato stipulato con Consum.it S.p.A. in data 13.5.2008
(doc. 3 fascicolo monitorio); risulta dalla documentazione prodotta che in data
25.3.2015, Consum.it S.p.A. si è fusa per incorporazione in Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. (doc. 5 fascicolo parte opposta); che in data 22.6.2015 Banca Monte dei
Paschi di Siena (“MPS”) ha ceduto il credito per cui è causa a , come da CP_4 avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 75 del 2-7-2015
(cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) in cui testualmente si legge: “La società (il CP_5 cessionario) comunica che in data 22 giugno 2015, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. (il cedente o BMPS) – quale avente causa di Consum.It S.p.A, in seguito ad un'operazione di fusione per incorporazione di Consum.it SpA nella cedente efficace dal 1 giugno 2015, ha stipulato con la cedente… un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco…in forza del quale il cessionario ha acquistato pro soluto dalla cedente, con effetto giuridico dal 22 giugno 2015, crediti pecuniari rispondenti ai seguenti criteri alla data del 22 giugno 2015...”. Segue l'indicazione dei
“Criteri di inclusione” e dei “Criteri di esclusione”.
pagina 5 di 9 Non vi è dubbio che il credito de quo soddisfi tutti i criteri indicati in G.U.; in particolare, quanto ai criteri di inclusione, è un credito in euro, derivante da un contratto di credito al consumo (acquisto autovettura), stipulato ed erogato direttamente da
Consum.it S.p.A (doc. 8 fascicolo parte opposta), per il quale è stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine anteriormente al 29.5.2015 (precisamente il
31.5.2013, doc. 9), il cui importo è stato integralmente erogato.
Con riguardo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si ritiene di dover condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (ex multis, Cass. n.
21821/2023; 4277/2023; Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 31118/2017).
Risulta poi documentalmente provato che , a sua volta, ha ceduto il CP_4 credito per cui è causa a in data 28.10.2021, come da contratto Controparte_1 di cessione (doc. 5 fascicolo monitorio). L'opponente afferma che nell'atto di cessione CP_ non sarebbe ricompresa la proposta di ma soltanto l'accettazione di . CP_4
Tale eccezione è priva di pregio atteso che le pagine da 32 a 62 del contratto si riferiscono proprio alla proposta della cedente.
Ad abundantiam, si rileva che la cessionaria ha depositato in giudizio la comunicazione al debitore di decadenza dal beneficio del termine (contenente i dati identificativi del contratto di finanziamento Consum.it n. 2771880 del 19.5.2008, doc. 9 fascicolo parte opposta) nonché la dichiarazione della banca cedente (che riporta il numero del contratto 2771880 Consum.it collegato al nome del debitore del Giudice doc. Pt_1
6 fascicolo parte opposta) - che “al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” a fornire la prova “processuale” della cessione pagina 6 di 9 del credito (Cass. SS.UU. n. 10790/2017) e ciò sul presupposto che la prova della cessione può avvenire con documentazione successiva alla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. n. 10200/2021).
All'uopo, si rileva che l'opposta è in possesso del titolo esecutivo e che l'opponente non ha allegato di aver ricevuto richieste di pagamento da parte di altri soggetti asseritamente titolari del credito de quo.
Si può, dunque, ritenere provata la legittimazione della creditrice opposta, quale risultato dell'univoca convergenza di una pluralità di elementi probatori acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 9412/2023).
Sulla nullità del contratto
Parte opponente, sulla base di una perizia di parte (doc. 2), si duole del fatto che nel contratto di finanziamento azionato risulterebbero mancanti talune condizioni economiche, con conseguente nullità per violazione degli artt. 117 comma 4 TUB e 1284
c.c.
Innanzitutto, si osserva che l'elaborato peritale di parte rimanda ad una serie di pronunce giurisprudenziali e a generiche ed astratte formule matematiche;
esso, inoltre,
è palesemente errato, laddove, in conclusione, il consulente afferma che l'opponente ha corrisposto nel corso del rapporto la somma di € 25.715,00 (differenza tra pagato e ricalcolato + € 6.190,09 in favore del mutuatario) a fronte di un finanziamento di €
34.380,50. Non si comprende infatti, come l'esperto contabile possa sostenere che
[...] abbia diritto a ripetere le somme nella misura di € 6.190,19 laddove gli importi Pt_1 corrisposti non coprano neppure il capitale erogato.
Quanto alle eccepite nullità, il finanziamento de quo, sviluppato con un piano di ammortamento a rata costante c.d. “alla francese” (cfr. pagg. 7 e 9 perizia), contiene invero tutte le condizioni economiche del rapporto, specificamente approvate e sottoscritte dall'opponente; in particolare, sono espressamente indicati: il costo totale del finanziamento (€ 34.380,50); il TAN (7,35); il TAEG (7,80); il numero (84),
pagina 7 di 9 l'importo delle singole rate (€ 524,80) e la scadenza delle stesse (mensile); il tasso di mora (15,96%); le spese di istruttoria (€ 200,00) e le spese assicurative (€ 1480,50, incluse nell'importo della rata mensile).
Ne deriva che “non si pongono problemi di indeterminatezza delle condizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dl rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo” (in motivazione, CdA Roma sentenza n. 731/2020).
Tra l'altro, anche con una semplice operazione matematica il debitore avrebbe potuto conoscere il costo complessivo del finanziamento, al fine di determinarsi con consapevolezza alla conclusione del medesimo. (Cass. n. 25205/2014 presuppone solo la conoscenza a priori dei dati necessari per eseguire il calcolo: “I dati ed il calcolo devono essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione”).
Inoltre, con la consegna del modulo al consumatore, il finanziatore ha assolto all'obbligo di informazione previsto dall'art. 124 TUB.
Quanto alla contestazione mossa dall'opponente sul piano di ammortamento
(mancata indicazione del tipo di ammortamento e del regime finanziario applicato, anatocismo), le Sezioni Unite hanno escluso la nullità parziale dei contratti di mutuo, a tasso fisso, con piano di ammortamento c.d. alla francese, per la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime composto di capitalizzazione degli interessi debitori, tanto sotto il profilo della pretesa indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 e 1418, comma 1, c.c., quanto sotto quello delle censure di nullità ex art. 117, comma 4, TUB (cfr. Cass. SS.UU. n.
15130/2024), purché il contratto contenga le indicazioni essenziali - importo erogato,
pagina 8 di 9 durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso di interesse predeterminato - che permettono al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo.
Né il sistema di ammortamento “alla francese” può dar luogo ad anatocismo in quanto gli interessi vengono calcolati sul residuo e non sull'intero: “Detto sistema non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata” (ex multis, Cass. n. 16221/2022;
Cass. n. 9237/2020).
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, data la serialità delle questioni, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge.
Si comunichi.
Lucca, 21.3.25.
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
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