Ordinanza collegiale 15 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 15/11/2021, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/11/2021
N. 01325/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Borsetto in Marghera, via delle Industrie, 19/C;
contro
Ministero della Difesa, -OMISSIS-, rispettivamente in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-(notificato al ricorrente in data -OMISSIS-) del Ministero della Difesa – -OMISSIS-^ -OMISSIS- nella parte in cui ha ritenuto che l'infermità “ attuale silenzio clinico in pregresso-OMISSIS-non -OMISSIS- aggressivo con forma di -OMISSIS- ” sofferta dal ricorrente è stata riconosciuta NON dipendente da causa di servizio e nella parte in cui al ricorrente è stata negata la richiesta di concessione dell'equo indennizzo in mancanza dei presupposti necessari per il rinascimento del beneficio stesso, della diagnosi (“ attuale silenzio clinico in pregresso-OMISSIS-non -OMISSIS- aggressivo con forma di -OMISSIS- ”) ivi contenuta e della precedente diagnosi contenuta nel verbale mod. -OMISSIS- espressa dalla -OMISSIS-, della mancata iscrizione da parte della -OMISSIS- della patologia ad una specifica categoria, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere -OMISSIS-dal -OMISSIS-;
- con accertamento del diritto del ricorrente all'ascrizione della sua patologia alla 1^ categoria Tab. A e alla corresponsione in suo favore del beneficio dell'equo indennizzo;
- e con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza della patologia fino a quella dell'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del -OMISSIS-;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il ricorrente, -OMISSIS-impiegato in missione in -OMISSIS- nell’anno -OMISSIS-, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della seguente patologia: -OMISSIS-non di -OMISSIS- aggressivo con forma di -OMISSIS- ;
- il militare ha inoltre domandato che tale patologia fosse ascritta alla 1^ categoria Tab. A ai fini della concessione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo;
- l’istanza veniva però respinta sulla base del conforme parere reso dal -OMISSIS-, che escludeva tale nesso di dipendenza;
- il ricorrente adiva una prima volta questo Tribunale, che, con sentenza-OMISSIS-, annullava il decreto di rigetto della domanda di riconoscimento della causa di servizio, osservando come il parere del -OMISSIS-fosse “ motivato in maniera del tutto insufficiente ” e “ fondato su rilievi stereotipati e disancorati dal caso concreto ”, non idonei a sorreggere le ragioni dell’avversato diniego;
- in adempimento della suddetta decisione, il -OMISSIS-pronunciava un più dettagliato parere, con il quale, dopo aver confutato le deduzioni in fatto esposte dal ricorrente (che, a detta dell’organo consultivo, non avrebbe potuto essere esposto ad inquinamento derivante da residui di esplosioni, ovvero ad agenti patogeni, quali l’uranio impoverito, specie perché l’-OMISSIS- non è stata teatro di guerra), confermava la propria valutazione escludendo la dipendenza dell’infermità da fatti di servizio;
- seguiva l’ulteriore decreto di rigetto, impugnato nel presente giudizio;
- il ricorrente ha innanzitutto dedotto la nullità del parere assunto dal -OMISSIS-, contestando: 1) la mancata indicazione dei vari membri della -OMISSIS- che hanno espresso detto parere negativo; 2) la mancata sottoscrizione dello stesso da parte del Presidente della -OMISSIS- e dei vari membri; 3) la mancata indicazione degli estremi del parere; 4) la mancata indicazione del numero del parere e della data (o meglio l’adunanza) in cui si è riunita la -OMISSIS-;
- nel merito, il ricorrente ha posto in evidenza come la presenza di inquinanti e fattori patogeni nel territorio estero, dove il ricorrente ha svolto la propria missione, non possa essere esclusa a priori , come sostenuto dall’Amministrazione, semplicemente perché nell’area non si sarebbero svolte operazioni belliche in tempi recenti; in positivo, ha osservato che il servizio è stato prestato nei -OMISSIS-i “ ed in territorio prossimo a zone massicciamente bombardate il cui effetto inquinante non è certamente limitato ai confini dell’area -OMISSIS- ma si propaga anche nelle aree limitrofe quale appunto l’-OMISSIS- i cui confini sono stati peraltro oggetto di pesantissimi ed intensissimi bombardamento che quindi hanno inquinato le falde acquifere e l’intera area ” (p. 17 del ricorso);
- in ogni caso, il ricorrente si sarebbe trovato (tanto in Patria, quanto all’estero) quotidianamente a contatto con munizioni e mezzi, provenienti dai vari teatri operativi in cui si sarebbe fatto largo uso di munizionamento bellico pesante (tra cui quello all’uranio impoverito), nonché con materiali altamente tossici e cancerogeni contenuti nei colli che, secondo le mansioni affidategli, era tenuto ad ispezionare;
Rilevato, inoltre, che:
- sotto il profilo dei riscontri diagnostici, il ricorrente ha prodotto un elaborato peritale (denominato “rapporto medico”, prodotto sub doc. 8) che registra l’esito delle analisi condotte su un campione di -OMISSIS-, attestanti l’esistenza di corpi estranei non biocompatibili, corrispondenti a una cospicua quantità di detriti metallici “ in maggior parte di acciaio micro – e nanodimensionati ” nonché ad TI e AL (p. 19); nel suddetto elaborato viene quindi rilevato che parte dei detriti individuati nel campione ha natura corrodibile ed è perciò soggetta al lento rilascio di ioni di OM, Ferro, NI, AM e Zinco, la cui tossicità sarebbe “ ampiamente descritta in letteratura e nei testi di tossicologia ”;
- sempre restando a quanto esposto nel medesimo elaborato peritale, “ l’analisi morfologi [c] a e dimensionale dei detriti di acciaio [rinvenuti nel campione di biopsia] li identifica come non appartenenti ad un inquinamento urbano o da officina metalmeccanica ”, ma, semmai, come residui di combustioni, avvenute ad una temperatura di oltre 1300° C., e occasionate da fenomeni esplosivi, circostanza che sarebbe confermata dalla non irrilevante compresenza di TI;
- a fronte delle allegazioni del ricorrente, il giudizio tecnico reso dal -OMISSIS-per le cause di servizio, argomentato solamente in negativo nel senso di escludere la causalità del rapporto di servizio ma senza individuare in positivo cause esogene alternative, merita di essere vagliato, nella sua attendibilità, alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche, della documentazione prodotta e dei riscontri anamnestici e peritali;
Ritenuto che:
- appare quindi necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio, incaricando il dirigente preposto alla Direzione Regionale I.N.A.I.L. per il Veneto di individuare un medico legale (che assumerà in giudizio la qualifica di C.T.U.) per l’accertamento tecnico di seguito specificato, formulando il seguente quesito:
-- “ letti gli atti del giudizio ed esperito ogni necessario accertamento, anche mediante visita dell’interessato, dica il C.T.U. se, nel periodo cui si riferiscono i fatti di causa, secondo la migliore scienza ed esperienza, sulla scorta del criterio ‘del più probabile che non’, il tipo di attività compiute dal ricorrente e, in particolare, la sua esposizione ai fattori di rischio emergenti dagli atti di causa può aver avuto rilievo eziologico nell’insorgenza della patologia e, specularmente, se l’utilizzo di specifiche misure di protezione individuale, tra quelle a disposizione all’epoca, avrebbe potuto significativamente ridurre o del tutto abbattere tale rischio, nonché se dagli atti di causa emergano fattori causali alternativi o concorrenti, siano essi collegati o meno all’espletamento del servizio ”;
-- “ individui inoltre il C.T.U., nell’ambito delle tabelle allegate al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, la categoria entro cui deve essere ascritta la patologia sofferta dal ricorrente ”;
Ritenuto, altresì:
a) di delegare per la recezione del giuramento del C.T.U. il giudice relatore dott. Nicola Bardino;
b) di fissare la data del 25 novembre 2021, alle ore 11.00, per la comparizione del C.T.U. davanti al giudice delegato per la prestazione del giuramento di rito, con l’avvertenza che tale adempimento dovrà avvenire in presenza;
c) di stabilire in € 500,00 l’anticipo del compenso del C.T.U., da porsi provvisoriamente a carico del ricorrente;
d) di dare mandato al dirigente preposto alla Direzione Regionale I.N.A.I.L. per il Veneto di individuare, entro cinque (5) giorni dal giuramento, quando fosse ritenuto necessario al miglior espletamento dell’incarico peritale, la figura di un ausiliario da affiancare al C.T.U., provvisto della qualifica di medico legale, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla segreteria del Tribunale
e) di disporre che la Segreteria della Sezione metta a disposizione del consulente, a sua richiesta ed ai fini di consultazione, il fascicolo di causa con facoltà di estrarre copia degli atti;
f) di fissare la seguente scansione temporale:
-- entro il 4 dicembre 2021 le parti potranno nominare i propri consulenti tecnici, con dichiarazione depositata presso la Segreteria di questo Tribunale e comunicata al C.T.U.;
-- entro il 21 febbraio 2022 sarà trasmesso alle parti o ai loro consulenti, qualora nominati, a cura del C.T.U., lo schema della relazione;
-- entro il 28 febbraio 2022 saranno trasmesse al C.T.U. a cura dei consulenti di parte, le loro eventuali osservazioni e conclusioni;
-- entro il 14 marzo 2022 sarà depositata in Segreteria la relazione finale del C.T.U., la quale dovrà contenere le valutazioni sulle conclusioni dei periti di parte.
Ritenuto di fissare l’udienza di discussione del merito del ricorso, alla luce dei risultati della consulenza tecnica, alla data del 27 aprile 2022.
Ritenuto che ogni decisione sulla ripartizione delle spese di giudizio e sulla liquidazione del compenso definitivo del C.T.U., previa produzione di apposite note spese, dev’essere rinviata alla sentenza definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 27 aprile 2022.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.