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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/10/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1565/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1565/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Spanò, giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Controparte_1 C.F._3
Zozzo, giusta procura in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 18 Con atto di citazione notificato il 27 novembre 2018, e , nella loro Parte_1 Parte_2 qualità di eredi del padre, , nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 9 aprile Persona_1
2018, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania la sorella e la Controparte_1 madre chiedendo che fosse dichiarata la nullità del testamento olografo del padre e, CP_2 per l'effetto, l'apertura della sua successione legittima. Hanno dedotto che il de cuius fosse affetto da turbe psichiche, con frequenti perdite di conoscenza e di memoria, e che fosse in grado unicamente di apporre la propria firma, essendo assolutamente incapace di leggere e scrivere.
In via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento dell'autenticità del testamento, hanno lamentato la lesione della propria quota di legittima e di quella del coniuge superstite e hanno chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare in seguito al decesso di , Persona_1 con attribuzione dei beni secondo i rispettivi diritti e titoli.
Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda attorea e Controparte_1 chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, ha domandato il rilascio dell'immobile sito in contrada
San Nicola, a lei attribuito per testamento e occupato da , nonché la condanna di Parte_1 quest'ultimo al pagamento di un'indennità per l'occupazione. non si è costituita in CP_2 giudizio.
All'esito dell'istruttoria, effettuata mediante l'espletamento di una consulenza tecnica grafologica, il
Tribunale di Catania, con sentenza n. 3283/2021, pubblicata il 19 luglio 2021, (resa nel procedimento iscritto al n. 19368/2018 R.G.) ha dichiarato valido il testamento olografo del 31 ottobre 2017, sottoscritto da e pubblicato dal notaio il 19 aprile 2018 (Repertorio Persona_1 Persona_2
n. 11437, Raccolta n. 7921, registrato a il 24 aprile 2018), e per l'effetto ha dichiarato aperta la Per_1 successione testamentaria.
Ha rigettato la domanda di riduzione proposta dagli attori e, accertato che risiedeva Parte_1 nell'immobile sito in contrada San Nicola, lo ha condannato a restituire il bene alla convenuta CP_1
e a corrisponderle un'indennità di fruttificazione pari a euro 3.139,94. Ha inoltre condannato
[...] gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite e ha posto definitivamente a loro carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Per quanto qui rileva, il Tribunale ha ritenuto infondata l'azione di riduzione, osservando che i due fratelli non erano pretermessi, poiché il padre, con testamento olografo riconosciuto autentico dallo pagina 2 di 18 stesso giudice, aveva loro attribuito la metà indivisa dell'immobile sito a Bronte, in vicolo Aureliano n.
6, mentre l'altra metà era di proprietà della moglie, . Nonostante ciò, i due fratelli hanno CP_2 agito in riduzione senza allegare né provare gli elementi necessari a dimostrare la lesione della loro quota di riserva. In particolare, non hanno indicato il valore della massa ereditaria, né quello della quota di legittima spettante, né l'eventuale eccedenza delle disposizioni testamentarie in favore della sorella Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui CP_1
l'onere di allegare e provare la lesione della legittima grava sull'attore che agisce in riduzione, il quale deve fornire tutti gli elementi occorrenti per stabilire se e in quale misura la lesione si sia verificata. In mancanza di tali allegazioni, l'azione non può essere accolta.
Poiché i due attori hanno ricevuto una parte del patrimonio ereditario, avrebbero dovuto dimostrare che le attribuzioni testamentarie in favore della sorella eccedevano la quota disponibile, nonché
l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni, oltre a quelli oggetto dell'azione di riduzione. In difetto di tali allegazioni e prova, l'azione è stata rigettata.
È stata invece accolta la domanda riconvenzionale proposta da in quanto è stato Controparte_1 accertato dagli atti che l'immobile a lei attribuito in contrada San Nicola era occupato da
[...]
. Tale circostanza emergeva dallo stesso atto di citazione, in cui quest'ultimo aveva indicato Parte_1 quel luogo come propria residenza. In virtù della validità del testamento e dell'apertura della successione testamentaria, il Tribunale ha ordinato il rilascio dell'immobile in favore di CP_1
riconoscendole altresì il diritto alla fruttificazione del bene a decorrere dalla data di
[...] registrazione del testamento, ossia dal 24 aprile 2018. L'indennità è stata determinata sulla base della rendita catastale dell'immobile, pari a euro 82,63, per un valore annuo di euro 991,56, e per un totale di euro 3.139,94, corrispondente a tre anni e due mesi.
Avverso tale decisione, e hanno proposto appello con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato a il 22 ottobre 2021 e, nei confronti della contumace Controparte_1 [...]
mediante raccomandata a.r. spedita lo stesso giorno e successivamente restituita per CP_2 compiuta giacenza, formulando un unico motivo di gravame. Gli appellanti hanno chiesto alla Corte
d'appello di accertare e dichiarare l'ammissibilità e la procedibilità dell'azione di riduzione per lesione di legittima, ritenendola fondata. Hanno riproposto integralmente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le richieste, eccezioni e istanze istruttorie già formulate in primo grado, chiedendo in particolare l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio. Hanno infine domandato il rigetto di tutte le pagina 3 di 18 deduzioni, richieste ed eccezioni formulate da , con condanna della stessa alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il Controparte_1 rigetto, con conferma integrale della sentenza impugnata. è rimasta contumace anche CP_2 nel presente grado di giudizio.
Con ordinanza depositata il 29 marzo 2022, questa Corte ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, limitatamente al capo relativo alla condanna di alla restituzione dell'immobile sito in contrada San Parte_1
Nicola, in quanto già rilasciato a seguito di esecuzione forzata (come da verbale di immissione in possesso del 30/12/2021, depositato dall'appellata all'atto della costituzione nel presente giudizio), e ha accolto per il resto l'istanza degli appellanti, disponendo la sospensione dell'esecutività del capo della sentenza impugnata relativo alla condanna di al pagamento della somma di euro Parte_1
3.139,94, nonché del capo concernente la condanna solidale degli appellanti al pagamento delle spese di lite del primo grado, liquidate in euro 2.430,00 oltre accessori.
Con la stessa ordinanza, la Corte ha nominato consulente tecnico d'ufficio l'ing. Persona_3 incaricandolo di accertare e quantificare l'eventuale lesione della quota di riserva lamentata dagli appellanti, con riferimento alla successione - in parte testamentaria e in parte legittima - del padre
, tenendo conto degli elementi patrimoniali indicati dalle parti nei rispettivi atti Persona_1 introduttivi del giudizio di primo grado.
Successivamente, è intervenuto il decesso della parte appellata contumace, come CP_2 documentato all'udienza a trattazione scritta del 24 ottobre 2022 da parte di . In tale Controparte_1 udienza, gli appellanti hanno dichiarato di voler proseguire il giudizio nella qualità di eredi della madre defunta, precisando che, oltre a loro, l'unica altra erede era la sorella . Controparte_1
Con ordinanza del 24-26 ottobre 2022, la Corte ha preso atto che la prosecuzione volontaria del giudizio da parte degli appellanti era idonea a evitare l'interruzione del processo e ha ritenuto non necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede , Controparte_1 già costituita in giudizio. Ha quindi disposto la ripresa delle operazioni peritali, frattanto sospese, e ha integrato il mandato al CTU, incaricandolo di calcolare la quota disponibile e le quote di riserva spettanti ai singoli legittimari sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della pagina 4 di 18 successione di , tenendo conto, ai fini della divisione, della situazione successoria Persona_1 determinatasi a seguito della morte di in particolare con riferimento ai beni indivisi CP_2 appartenuti in comproprietà ai coniugi.
Depositata la relazione tecnica, e in seguito al deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 dicembre 2024, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti, con l'unico motivo di gravame, censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di riduzione per lesione di legittima, ritenendo che essi non avessero assolto agli oneri di allegazione e prova gravanti sui legittimari che agiscono in riduzione.
Sostengono, invece, di aver già allegato, sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, tutti gli elementi necessari per consentire al giudice di accertare l'avvenuta lesione della loro quota di riserva. A sostegno di tale assunto, richiamano anche la comparsa di costituzione della convenuta nella quale sarebbero stati elencati tutti i beni mobili e immobili facenti Controparte_1 parte dell'asse ereditario del de cuius, . Persona_1
Secondo gli appellanti, dunque, il Tribunale disponeva di tutti gli elementi occorrenti per valutare la fondatezza della domanda di riduzione, compresi gli estratti conto del conto corrente cointestato al de cuius, e avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il valore dell'asse ereditario e verificare l'effettiva sussistenza e l'entità della lesione lamentata.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di riduzione per lesione di legittima ritenendo che gli attori non avessero allegato nell'atto introduttivo né successivamente dimostrato il valore economico della massa ereditaria, né l'entità monetaria della lesione, né, infine, che le attribuzioni testamentarie in favore della sorella eccedessero la quota disponibile. Tuttavia, tale valutazione non risulta Controparte_1 conforme ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che rivedendo i precedenti principi enunciati in ordine al contenuto dell'atto di citazione per la proposizione dell'azione di riduzione, ha chiarito che, “nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della
pagina 5 di 18 quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare
e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva” (v. Cass.
Sez. II, 28 maggio 2024, n. 14881; v. nello stesso senso Cass. n. 17926/2020; Cass. n. 18199/2020;
Cass. n. 1357/2017).
Nel caso in esame, già nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli appellanti descrivevano in modo puntuale i beni indicati nel testamento olografo del de cuius che si assume lesivo della loro quota di riserva. Si tratta, in particolare, innanzi tutto, dei beni attribuiti dal padre alla figlia
, ossia il terreno agricolo sito in contrada San Nicola, con annessa casetta terrana per Controparte_1 civile abitazione, distinto in catasto terreni al foglio 68, particella 559 del Comune di Bronte. Inoltre, la metà indivisa del terreno agricolo, anch'esso sito nella medesima contrada San Nicola, censito al foglio
68, particelle 234 e 562, del quale era precisato che l'altra metà apparteneva alla moglie del defunto,
CP_2
Oltre ai beni sopra indicati, gli attori menzionavano anche la metà indivisa dell'immobile urbano sito in
Bronte, in vico Aureliano, cespite che il de cuius aveva destinato a loro favore, mentre l'altra metà era di proprietà della coniuge. Infine, facevano riferimento a beni non contemplati nel testamento del de cuius e, precisamente, alla metà delle somme depositate su un conto corrente acceso presso la Banca
Popolare di Milano, intestato al de cuius e alla moglie, sul quale venivano accreditate le rispettive pensioni e che, alla data del decesso, risultava praticamente azzerato (v. pag. 2 di tale atto).
Ritiene il Collegio che gli attori hanno assolto l'onere su di loro incombente, in quanto hanno fornito un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius, indicando altresì le ragioni per le quali la loro attribuzione era idonea a ledere la quota di legittima.
Tali allegazioni sono state ulteriormente confermate e integrate dalla stessa convenuta Controparte_1 nella propria comparsa di costituzione, nella quale ha a sua volta indicato i medesimi beni mobili e immobili già menzionati dagli attori, aggiungendo che faceva parte dell'asse ereditario anche l'autovettura targata BR 982 DA.
Gli appellanti, con l'unico motivo di gravame, censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di riduzione per lesione di legittima, ritenendo che essi non avessero assolto agli pagina 6 di 18 oneri di allegazione e prova gravanti sui legittimari che agiscono in riduzione. Sostengono, invece, di aver già allegato, sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, tutti gli elementi necessari per consentire al giudice di accertare l'avvenuta lesione della loro quota di riserva. A sostegno di tale assunto, richiamano anche la comparsa di costituzione della convenuta CP_1
nella quale sarebbero stati elencati tutti i beni mobili e immobili facenti parte dell'asse
[...] ereditario del de cuius, . Persona_1
Secondo gli appellanti, il Tribunale disponeva di tutti gli elementi occorrenti per valutare la fondatezza della domanda di riduzione, compresi gli estratti conto del conto corrente cointestato al de cuius, e avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il valore dell'asse ereditario e verificare l'effettiva sussistenza e l'entità della lesione lamentata.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di riduzione per lesione di legittima ritenendo che gli attori non avessero allegato nell'atto introduttivo né successivamente dimostrato il valore economico della massa ereditaria, né l'entità monetaria della lesione, né, infine, che le attribuzioni testamentarie in favore della sorella eccedessero la quota disponibile. Tuttavia, tale valutazione non risulta Controparte_1 conforme ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che, rivedendo i precedenti principi enunciati in ordine al contenuto dell'atto di citazione per la proposizione dell'azione di riduzione, ha chiarito che, “nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare
e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva” (v. Cass.
Sez. II, 28 maggio 2024, n. 14881; v. nello stesso senso Cass. n. 17926/2020; Cass. n. 18199/2020;
Cass. n. 1357/2017).
Nel caso in esame, già nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli appellanti descrivevano in modo puntuale i beni indicati nel testamento olografo del de cuius che si assume lesivo della loro quota di riserva. Si tratta, in particolare, dei beni attribuiti dal padre alla figlia CP_1
ossia il terreno agricolo sito in contrada San Nicola, con annessa casetta terrana per civile
[...]
pagina 7 di 18 abitazione, distinto in catasto terreni al foglio 68, particella 559 del Comune di Bronte. Inoltre, veniva indicata la metà indivisa del terreno agricolo, anch'esso sito nella medesima contrada San Nicola, censito al foglio 68, particelle 234 e 562, del quale era precisato che l'altra metà apparteneva alla moglie del defunto, CP_2
Oltre ai beni sopra indicati, gli attori menzionavano anche la metà indivisa dell'immobile urbano sito in
Bronte, in vico Aureliano, cespite che il de cuius aveva destinato a loro favore, mentre l'altra metà era di proprietà della coniuge. Infine, facevano riferimento a beni non contemplati nel testamento del de cuius e, precisamente, alla metà delle somme depositate su un conto corrente acceso presso la Banca
Popolare di Milano, intestato al de cuius e alla moglie, sul quale venivano accreditate le rispettive pensioni e che, alla data del decesso, risultava praticamente azzerato (v. pag. 2 di tale atto).
Ritiene il Collegio che gli attori abbiano assolto l'onere su di loro incombente, avendo fornito un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius, indicando altresì le ragioni per le quali la loro attribuzione era idonea a ledere la quota di legittima. Tali allegazioni sono state ulteriormente confermate e integrate dalla stessa convenuta nella propria comparsa di costituzione, Controparte_1 nella quale ha a sua volta indicato i medesimi beni mobili e immobili già menzionati dagli attori, aggiungendo che faceva parte dell'asse ereditario anche l'autovettura targata BR 982 DA.
Osserva il Collegio che, alla luce di tali elementi, il giudice di primo grado disponeva, sin dalla fase introduttiva del giudizio, di un quadro della situazione patrimoniale del de cuius sufficiente per procedere alle operazioni previste dall'art. 556 c.c. La domanda di riduzione, pertanto, avrebbe dovuto essere ritenuta ammissibile, in quanto dotata dei requisiti di specificità richiesti dalla giurisprudenza per la proposizione dell'azione.
Tenuto conto delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, sia dagli attori sia dalla stessa convenuta, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova (cfr. Cass. n. 18199/2020), il Tribunale avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare se vi fosse stata lesione della quota di riserva degli attori, alla luce del valore dei beni caduti in successione, di quelli menzionati nel testamento dichiarato autentico, nonché di quelli di cui era stata offerta prova dell'esistenza (come il conto corrente cointestato).
In accoglimento della richiesta degli appellanti, nel presente grado di giudizio questa Corte, con ordinanza del 29 marzo 2022, integrata con successiva ordinanza del 26 ottobre 2022, ha disposto una pagina 8 di 18 consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata ad accertare e quantificare la lesione della quota di riserva lamentata da e , con riferimento alla successione del padre, Parte_1 Parte_2 Per_1
, deceduto il 9/4/2018, tenendo conto delle quote di riserva spettanti ai figli ai sensi dell'art.
[...]
542 c.c. e, per i beni non contemplati nel testamento olografo, delle quote ab intestato previste dall'art. 581 c.c., applicabile al caso di concorso tra il coniuge e più figli.
Con la sentenza qui impugnata, come già ricordato, mediante autonomo capo non censurato e ormai passato in giudicato, è stato dichiarato valido il testamento olografo del 31 ottobre 2017, pubblicato dal notaio il 19 aprile 2018 (Repertorio n. 11437, Raccolta n. 7921, registrato a Persona_2 Per_1 il 24 aprile 2018), ed è stata dichiarata aperta la successione di , padre delle parti, Persona_1 deceduto in Bronte il 9 aprile 2018.
Dalla motivazione della sentenza emerge, ed è peraltro pacifico tra le parti, che con il testamento olografo datato 31 ottobre 2017, ha attribuito alla figlia la piena proprietà Persona_1 CP_1 della casa sita in Bronte, contrada San Nicola, censita al catasto al foglio 68, particella 559, nonché del terreno sito nella medesima contrada, censito al foglio 68, particelle 226, 230, 231, 358 e 561, e della metà indivisa del terreno censito al foglio 68, particelle 234 e 562, considerato che l'altra metà indivisa di quest'ultimo terreno era di proprietà della coniuge, Con lo stesso testamento, CP_2
ha attribuito ai figli e la metà indivisa dell'immobile sito in Persona_1 Parte_1 Pt_2
Bronte, Vicolo Aureliano n. 6, censito al catasto al foglio 82, particella 6103, subalterno 2, mentre l'altra metà indivisa dello stesso immobile era di proprietà della coniuge, . CP_2
Quanto alla natura dell'azione, quella di riduzione è qualificata come azione personale di accertamento costitutivo (Cass. n. 8780/1987). La legge riconosce al legittimario un diritto intangibile su una determinata quota dell'eredità, calcolata sul valore della massa ereditaria, costituita dalla riunione fittizia del valore del relictum (al netto dei debiti) e del donatum, da cui vanno detratti legati e donazioni ricevuti dal legittimario (imputazione ex se, ex art. 564, comma 2, c.c.).
Per l'esercizio dell'azione di riduzione è necessario, oltre all'accertamento della lesione della quota di riserva risultante dalla riunione fittizia, che i beni relitti non siano sufficienti a soddisfare i diritti del legittimario, poiché la quota di riserva deve essere prelevata innanzi tutto da tali beni, secondo quanto previsto dall'art. 553 c.c. Tale norma è pacificamente ritenuta applicabile anche nei casi, come quello in esame, in cui tutti i successori siano legittimari (Cass. n. 1521/1980), essendo espressione di un principio generale. Tale orientamento è stato confermato anche dalla più recente giurisprudenza (Cass.
pagina 9 di 18 n. 12317/2019), che ha chiarito come l'art. 553 c.c. presupponga implicitamente che il de cuius abbia disposto di parte dei suoi beni per donazione o, come nel caso di specie, per testamento, e che la successione legittima si apra solo su una parte del patrimonio (comprensivo del relictum e del donatum, quest'ultimo non presente nella fattispecie). In tali ipotesi, può accadere che la quota attribuita ai legittimari dalle norme sulla successione legittima risulti inferiore rispetto a quella loro riservata dalle norme sulla successione necessaria.
Quanto alla legittimazione, l'art. 557 c.c. stabilisce che la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima può essere chiesta solo dai legittimari, e dai loro eredi o aventi causa.
La legittimazione è dunque riconosciuta al legittimario in quanto tale – cioè in quanto soggetto rientrante tra quelli indicati nell'art. 536 c.c. – e non in quanto erede (Cass. n. 2923/1990).
Nel caso in esame, gli appellanti, in quanto figli del de cuius, sono legittimari e, pertanto, legittimati all'azione di riduzione. Essi risultano anche eredi della madre, anch'essa legittimaria CP_2 del marito . Tuttavia, la domanda di reintegrazione della quota di riserva spettante alla Persona_1 madre, proposta dagli appellanti a seguito del suo decesso, deve essere dichiarata inammissibile nel presente grado di appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto domanda nuova. Non rileva, peraltro, che gli stessi appellanti, originari attori, avessero già richiesto, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la reintegrazione della legittima spettante al coniuge superstite, all'epoca in vita e convenuta in giudizio, non essendo in quel momento legittimati a farlo. Infatti, solo la coniuge era titolare del diritto e legittimata a chiedere la riduzione delle disposizioni CP_2 testamentarie lesive della quota di riserva a lei spettante.
La coniuge del de cuius, pur essendo stata convenuta in giudizio dai figli, è rimasta contumace sia in primo grado sia nel presente grado, e non ha proposto azione di riduzione in relazione alla successione del coniuge, pur essendo legittimaria pretermessa. A seguito del suo decesso, gli appellanti sono subentrati nel rapporto processuale che faceva capo alla madre, ma nello stato in cui esso si trovava, con tutte le preclusioni già maturate.
Per accertare se gli appellanti abbiano subito una lesione della loro quota di riserva, è necessario determinare il valore della massa ereditaria al momento dell'apertura della successione, e quindi individuare l'entità della quota disponibile e della quota riservata, che costituiscono frazioni della massa stessa.
pagina 10 di 18 Una volta accertata la lesione, occorre tenere conto del mutamento del valore dei beni intervenuto successivamente all'apertura della successione. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, “ai fini della determinazione della quota di legittima e della quota disponibile deve aversi riguardo, ai sensi degli artt. 556 e 564 cod. civ., esclusivamente al valore dell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione, differentemente dalla stima dei beni per la formazione delle quote per la divisione ereditaria, che a norma dell'art. 726 cod. civ. deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione anche quando si provveda alla reintegrazione della legittima” (Cass. n.
2975/1991).
Pertanto, una volta determinata la percentuale di lesione con riferimento al valore della massa ereditaria al momento dell'apertura della successione, tale percentuale deve essere applicata al valore venale attuale dei beni, al fine di attuare concretamente la reintegrazione.
I beni relitti da comprendono, in primo luogo, quelli oggetto di disposizione Persona_1 testamentaria. Con testamento olografo datato 31 ottobre 2017, il de cuius ha disposto:
- della metà indivisa dell'appartamento sito in Bronte, al Vico Aureliano n. 6, di cui l'altra metà era di proprietà della coniuge attribuita ai figli e;
CP_2 Parte_1 Pt_2
- del terreno agricolo corrispondente alla porzione nord, con annessa casetta terrana per civile abitazione, sito in Bronte, contrada San Nicola, censito al Catasto Terreni al foglio 68, particelle 226,
230, 231, 358 e 561, e al Catasto Fabbricati al foglio 68, particella 559, attribuito alla figlia CP_1
- della metà indivisa del terreno agricolo corrispondente alla porzione sud, sito in Bronte, contrada San
Nicola, censito al Catasto Terreni al foglio 68, particelle 234 e 562, di cui l'altra metà era di proprietà della coniuge attribuita alla figlia CP_2 CP_1
Tra i beni relitti devono inoltre includersi le somme di denaro giacenti, alla data del decesso, sul conto corrente n. 02241/000000182408 acceso presso la Banca Popolare di Milano, cointestato al de cuius e alla moglie, non contemplate nel testamento.
Le conclusioni del CTU in ordine alla stima dei beni sono condivisibili, in quanto basate su accertamenti tecnici puntuali e motivazioni esaustive, che tengono conto delle caratteristiche, della consistenza e delle condizioni dei beni, applicando corretti criteri estimativi.
Alla data del decesso (9 aprile 2018), il valore dei beni è stato così determinato:
pagina 11 di 18 - metà delle somme giacenti sul conto corrente Banco BPM: € 75,95;
- metà dell'appartamento in Vico Aureliano: € 8.000,00;
- terreno agricolo (porzione nord) con casetta: € 38.100,00;
- metà del terreno agricolo (porzione sud): € 3.250,00.
Il valore complessivo del relictum ammonta a € 49.425,95. In assenza di donatum, da tale importo vanno detratti i debiti ereditari, così individuati:
- debito residuo per prestito Agos: € 10.439,00;
- bolli auto non pagati: € 441,84;
- spese funerarie sostenute da : € 2.882,00. Controparte_1
Il totale dei debiti ammonta a € 13.763,04, sicché la massa ereditaria netta risulta pari a € 35.662,91.
Ai sensi dell'art. 542 c.c. la quota di cui poteva disporre era pari a ¼ del suo Persona_1 patrimonio. A ciascuno degli appellanti, così come all'altra figlia, l'odierna appellata , Controparte_1 compete una quota necessaria pari a 1/6 del patrimonio del de cuius (1/2 diviso 3, numero dei figli di
). La quota di riserva spettante al coniuge è di ¼. Controparte_3
Le quote legali ab intestato ammontano, per il coniuge, a 1/3 dell'eredità, mentre a ciascuno dei tre figli spetta una quota pari a (1/3 x 3/2) 1/6, ai sensi dell'art. 581 c.c.
Sulla base dei conteggi effettuati dal CTU, il valore della massa ereditaria netta al momento dell'apertura della successione è pari a € 35.662,91.
- Quota disponibile (¼): € 8.915,73
- Quota riservata al coniuge (¼): € 8.915,73
- Quota riservata ai figli (½): € 17.831,46
- Quota riservata a ciascun figlio (⅙): € 5.943,82.
A ciascuno degli appellanti va imputato quanto ricevuto ab intestato (€ 16,88) e per testamento (€
4.000,00). Tenuto conto della ripartizione proporzionale dei debiti ereditari ai sensi dell'art. 752 c.c., la quota di legittima spettante a ciascun appellante è pari ad € (5.943,82 - € 2.898,35 =) 3.045,47, come indicato nella tabella 2, pagina 32, della relazione tecnica.
pagina 12 di 18 Come già rilevato, è necessario procedere alla riduzione, innanzi tutto, delle disposizioni intestate, ai sensi dell'art. 553 c.c., senza però intaccare la quota necessaria della coniuge defunta CP_2 anch'essa legittimaria.
Si deve pertanto procedere alla riduzione della quota legale ab intestato della sorella La CP_1 somma ricevuta ab intestato da , pari ad € 16,88, da attribuire metà per ciascuno dei Controparte_1 fratelli, non è sufficiente a reintegrare la quota loro spettante, mancando ancora € (3.045,47 - 16,88/2
-) 3.073,03 per ciascuno, per un totale di € 6.074,07.
Di conseguenza, si deve procedere alla riduzione della disposizione testamentaria in favore della sorella pari a (38.100,00 + 3.250,00 =) 41.350,00 euro. La percentuale di riduzione della disposizione CP_1
è pari al (6.074,07 / 41.350,00 =) 14,69%.
Quanto al metodo di reintegrazione della lesione della quota di riserva, ritiene il Collegio che il consulente tecnico d'ufficio abbia correttamente ritenuto che essa debba avvenire mediante attribuzione di una somma di denaro. Tale soluzione è conforme ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione, da ultimo nella sentenza n. 39368 del 2021. In detta pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito che la regola generale impone la reintegrazione in natura, mediante attribuzione dei beni oggetto delle disposizioni ridotte, e che solo eccezionalmente è ammessa la reintegrazione per equivalente monetario. Il principio, già affermato in precedenti pronunce (Cass. n. 22097/2015; Cass. n. 1079/1970), si fonda sull'art. 560
c.c., che disciplina la comunione determinatasi a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, prevedendo che la quota di legittima debba essere preferibilmente reintegrata mediante separazione della parte del bene necessaria per soddisfare il legittimario. Tuttavia, laddove la separazione in natura non sia possibile, e il bene risulti non comodamente divisibile, lo scioglimento della comunione avverrà sulla base di criteri preferenziali, specificamente individuati dal comma 2 dell'art. 560 c.c., in deroga a quelli generali posti dall'art. 720 c.c., ma solo nell'ipotesi di concorso di richieste di attribuzione del bene.
Nel caso in esame, non si è verificato alcun concorso di richieste. La beneficiaria della disposizione testamentaria lesiva, , ha espressamente chiesto l'attribuzione dell'intero bene, mentre i Controparte_1 fratelli appellanti, pur sollecitando la reintegrazione della loro quota di riserva, non si sono opposti né hanno mai formulato richiesta di attribuzione del medesimo bene. Il terreno, peraltro, appartiene per la quota maggioritaria alla sorella, che ne ha acquistato iure hereditatis la proprietà, ad eccezione di una piccola quota della porzione sud pervenuta ai fratelli nella successione legittima della madre.
pagina 13 di 18 Il CTU ha motivato in modo puntuale la scelta di procedere alla reintegrazione in denaro, evidenziando che il terreno oggetto della disposizione testamentaria, sito in contrada San Nicola, è composto da due porzioni che, nel loro complesso, costituiscono un'unica entità patrimoniale agricola, dotata di una propria autonomia funzionale e destinata all'uso unitario. Si tratta di un fondo esteso meno di un ettaro, con annessa casetta terrana, il cui valore verrebbe significativamente compromesso da un eventuale frazionamento, pur teoricamente possibile. Il frazionamento, infatti, non solo inciderebbe negativamente sul valore economico del bene, ma determinerebbe anche un aggravio nella gestione della comunione, rendendo più difficoltoso il suo futuro scioglimento, come evidenziato nella relazione tecnica a pagina 24.
Di conseguenza, deve essere recepito il progetto di riduzione in denaro elaborato dal CTU, secondo cui dovrà corrispondere ai fratelli e un importo pari al Controparte_1 Parte_1 Parte_2
14,69% del valore attuale dei beni ricevuti, pari a euro 37.000,00, ossia euro 5.435,30, da suddividere in parti uguali tra i due, per un importo di euro 2.717,65 ciascuno.
In questo caso, il credito del legittimario non è di valuta, ma di valore, per cui, operando l'aestimatio rei, per il soddisfacimento del suo diritto, deve aversi riguardo alla quantità di denaro occorrente per attribuirgli il valore che aveva diritto a conseguire. Detta aestimatio deve riferirsi alla data in cui l'integrazione e la liquidazione si determina, cioè al momento della pronuncia giudiziale che la effettua, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1079/1970).
In conclusione, il motivo di appello deve essere accolto alla luce delle considerazioni sopra svolte e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che la disposizione effettuata da in favore della figlia mediante testamento olografo datato 31 Persona_1 Controparte_1 ottobre 2017, è lesiva della quota di legittima spettante agli appellanti e Parte_1 Pt_2
. Di conseguenza, questi ultimi devono essere reintegrati nella quota loro spettante, mediante
[...] attribuzione delle somme giacenti sul conto corrente Banco BPM che compongono la quota legale ab intestato dell'appellata , fino alla concorrenza della somma di euro 16,88, da attribuire Controparte_1 metà per ciascuno.
La lesione residua deve essere reintegrata mediante riduzione della disposizione testamentaria ricevuta dall'appellata la quale va condannata, ad integrazione della quota di legittima Controparte_1 spettante ai fratelli, al pagamento della somma di euro 2.717,65 in favore di ciascuno degli stessi.
pagina 14 di 18 Le predette somme, liquidate a titolo di integrazione della quota di legittima, costituiscono debito di valore, in quanto riferite all'originario oggetto della disposizione lesiva, rappresentato da un bene reale.
Esse devono pertanto essere rivalutate, al fine di preservare la corrispondenza del “tantundem” pecuniario al valore economico reale del bene non acquisito al patrimonio del creditore, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, a decorrere dalla data della consulenza tecnica d'ufficio (21 maggio 2023) e sino alla liquidazione definitiva.
Una volta attualizzato l'importo dovuto dalla beneficiaria della disposizione lesiva, devono altresì essere liquidati, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene in natura, gli interessi legali (c.d. compensativi) a decorrere dalla data della domanda giudiziale, ex art. 561 c.c., e sino al passaggio in giudicato della presente pronuncia. Tali interessi devono essere calcolati sulle somme devalutate alla data della domanda e rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30485/2017; Cass. n. 7478/2000; Cass. n. 1079/1970).
Non può provvedersi d'ufficio alla condanna degli appellanti al rimborso delle spese funerarie sostenute dalla sorella , in assenza di alcuna domanda in tal senso, che, ove proposta Controparte_1 nel presente grado, sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., né di impugnazione incidentale da parte della medesima.
Quanto alla domanda di fruttificazione, l'appello proposto da è finalizzato alla Parte_1 riforma della sentenza impugnata nella parte in cui è stata accolta la domanda di restituzione dei frutti, in conseguenza dell'esito favorevole della domanda di riduzione. Tuttavia, l'atto di appello non contiene alcuna censura specifica in ordine al valore dei frutti, quantificati dal primo giudice in misura pari alla rendita catastale dell'immobile per la durata dell'occupazione senza titolo (38 mesi x € 82,63), per un totale di € 3.139,94.
Il consulente tecnico d'ufficio, a seguito della riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota degli appellanti, ha correttamente provveduto al ricalcolo dei frutti civili, basandosi sul valore locativo della quota del terreno appartenente alla beneficiaria della disposizione lesiva, calcolata al netto della quota oggetto di riduzione, in quanto è su tale quota che i fratelli hanno diritto ai frutti, ai sensi dell'art. 561 c.c. Individuato il canone di locazione mensile percepibile per l'intera quota in circa
€ 140,00, il CTU ha quantificato la fruttificazione complessiva che avrebbe dovuto Parte_1 corrispondere alla sorella dalla data di apertura della successione fino al rilascio forzoso dell'immobile,
pagina 15 di 18 avvenuto il 31 dicembre 2021, nella somma di € 5.418,36 (=€/mese 140,00 x 45,37 mesi x (100,00% -
14,69%). Rapportando tale importo al periodo di 38 mesi considerato dal primo giudice, si ottiene un valore complessivo superiore rispetto a quello già liquidato in favore della sorella con la sentenza impugnata, pari a € 4.538,49.
Ciò posto, questa Corte, pur riformando la sentenza di primo grado in punto di azione di riduzione, ritiene che la condanna alla fruttificazione nella misura complessiva di € 3.139,94 debba essere confermata, non potendo trovare accoglimento l'appello su tale punto della decisione. Infatti, non è consentito al giudice di appello procedere a una determinazione d'ufficio della fruttificazione più sfavorevole, senza aver modificato in senso peggiorativo, per l'appellante, la sentenza impugnata e in assenza di appello incidentale da parte di . Gli effetti della riforma, ai sensi dell'art. Controparte_1
336 c.p.c., devono essere coordinati con il divieto di reformatio in peius e con i principi in tema di giudicato interno.
A sua volta, , nel costituirsi nel presente grado di giudizio, non ha proposto appello Controparte_1 incidentale sul capo della sentenza relativo all'ammontare dei frutti riconosciuti in suo favore, né ha mai richiesto la liquidazione di quelli maturati successivamente alla pronuncia di primo grado e fino alla data dell'avvenuto rilascio, avvenuto il 31 dicembre 2021. Nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio, si è limitata a chiedere la conferma della condanna del fratello Controparte_1
al pagamento della fruttificazione per l'importo di € 3.139,94, come risulta dalla Parte_1 pagina 5 della comparsa di risposta depositata in data 19 febbraio 2022. Pertanto, non possono essere riconosciuti alla medesima i frutti maturati dopo la sentenza di primo grado e non richiesti.
Ne deriva che l'appello, per il resto, deve essere rigettato.
In via generale, va rammentato che il giudice di appello, una volta riformata in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, posto che l'onere delle spese va attribuito e ripartito tenendo conto dell'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
Nel caso in esame, le spese di entrambi i gradi di giudizio, in ragione dell'esito globale della lite e della soccombenza reciproca, che comprende l'ipotesi di una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, come nella specie, possono essere integralmente compensate tra gli appellanti e l'appellata.
pagina 16 di 18 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, nella misura già liquidata in atti, vanno definitivamente lasciate a carico degli appellanti, come già statuito nella sentenza di primo grado, che deve essere confermata su tale punto, in quanto la consulenza grafologica è risultata funzionale all'istruzione della domanda di nullità del testamento olografo del de cuius, domanda che ha visto soccombenti gli odierni appellanti. Viceversa, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado, strumentale all'istruzione della domanda di riduzione proposta dagli appellanti, come già liquidate con decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico dell'appellata CP_1
quale parte soccombente.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1565/2021 R.G.C.A., in parziale accoglimento dell'appello proposto da e e in riforma della sentenza Parte_1 Parte_2
n. 3283/2021, pubblicata il 19 luglio 2021 dal Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n.
19368/2018 R.G.), così provvede:
- dichiara che la disposizione effettuata da in favore della figlia con Persona_1 Controparte_1 testamento olografo datato 31 ottobre 2017 è lesiva della quota di legittima spettante a
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
- reintegra, per l'effetto, questi ultimi nella quota agli stessi spettante, attribuendo loro le somme giacenti sul conto corrente Banco BPM che compongono la quota legale ab intestato dell'appellata fino alla concorrenza della stessa somma, pari ad € 16,88, da attribuire metà per Controparte_1 ciascuno;
- condanna , ad integrazione della quota di legittima degli appellanti, al pagamento di € Controparte_1
2.717,65 in favore di ciascuno degli stessi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con le decorrenze e secondo le modalità indicate in motivazione;
- rigetta, per il resto, l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
- conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado, nella misura già liquidata con separato decreto in atti, a carico dell'appellata . Controparte_1
pagina 17 di 18 Così deciso in Catania il 13 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1565/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Spanò, giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Controparte_1 C.F._3
Zozzo, giusta procura in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 18 Con atto di citazione notificato il 27 novembre 2018, e , nella loro Parte_1 Parte_2 qualità di eredi del padre, , nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 9 aprile Persona_1
2018, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania la sorella e la Controparte_1 madre chiedendo che fosse dichiarata la nullità del testamento olografo del padre e, CP_2 per l'effetto, l'apertura della sua successione legittima. Hanno dedotto che il de cuius fosse affetto da turbe psichiche, con frequenti perdite di conoscenza e di memoria, e che fosse in grado unicamente di apporre la propria firma, essendo assolutamente incapace di leggere e scrivere.
In via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento dell'autenticità del testamento, hanno lamentato la lesione della propria quota di legittima e di quella del coniuge superstite e hanno chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare in seguito al decesso di , Persona_1 con attribuzione dei beni secondo i rispettivi diritti e titoli.
Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda attorea e Controparte_1 chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, ha domandato il rilascio dell'immobile sito in contrada
San Nicola, a lei attribuito per testamento e occupato da , nonché la condanna di Parte_1 quest'ultimo al pagamento di un'indennità per l'occupazione. non si è costituita in CP_2 giudizio.
All'esito dell'istruttoria, effettuata mediante l'espletamento di una consulenza tecnica grafologica, il
Tribunale di Catania, con sentenza n. 3283/2021, pubblicata il 19 luglio 2021, (resa nel procedimento iscritto al n. 19368/2018 R.G.) ha dichiarato valido il testamento olografo del 31 ottobre 2017, sottoscritto da e pubblicato dal notaio il 19 aprile 2018 (Repertorio Persona_1 Persona_2
n. 11437, Raccolta n. 7921, registrato a il 24 aprile 2018), e per l'effetto ha dichiarato aperta la Per_1 successione testamentaria.
Ha rigettato la domanda di riduzione proposta dagli attori e, accertato che risiedeva Parte_1 nell'immobile sito in contrada San Nicola, lo ha condannato a restituire il bene alla convenuta CP_1
e a corrisponderle un'indennità di fruttificazione pari a euro 3.139,94. Ha inoltre condannato
[...] gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite e ha posto definitivamente a loro carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Per quanto qui rileva, il Tribunale ha ritenuto infondata l'azione di riduzione, osservando che i due fratelli non erano pretermessi, poiché il padre, con testamento olografo riconosciuto autentico dallo pagina 2 di 18 stesso giudice, aveva loro attribuito la metà indivisa dell'immobile sito a Bronte, in vicolo Aureliano n.
6, mentre l'altra metà era di proprietà della moglie, . Nonostante ciò, i due fratelli hanno CP_2 agito in riduzione senza allegare né provare gli elementi necessari a dimostrare la lesione della loro quota di riserva. In particolare, non hanno indicato il valore della massa ereditaria, né quello della quota di legittima spettante, né l'eventuale eccedenza delle disposizioni testamentarie in favore della sorella Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui CP_1
l'onere di allegare e provare la lesione della legittima grava sull'attore che agisce in riduzione, il quale deve fornire tutti gli elementi occorrenti per stabilire se e in quale misura la lesione si sia verificata. In mancanza di tali allegazioni, l'azione non può essere accolta.
Poiché i due attori hanno ricevuto una parte del patrimonio ereditario, avrebbero dovuto dimostrare che le attribuzioni testamentarie in favore della sorella eccedevano la quota disponibile, nonché
l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni, oltre a quelli oggetto dell'azione di riduzione. In difetto di tali allegazioni e prova, l'azione è stata rigettata.
È stata invece accolta la domanda riconvenzionale proposta da in quanto è stato Controparte_1 accertato dagli atti che l'immobile a lei attribuito in contrada San Nicola era occupato da
[...]
. Tale circostanza emergeva dallo stesso atto di citazione, in cui quest'ultimo aveva indicato Parte_1 quel luogo come propria residenza. In virtù della validità del testamento e dell'apertura della successione testamentaria, il Tribunale ha ordinato il rilascio dell'immobile in favore di CP_1
riconoscendole altresì il diritto alla fruttificazione del bene a decorrere dalla data di
[...] registrazione del testamento, ossia dal 24 aprile 2018. L'indennità è stata determinata sulla base della rendita catastale dell'immobile, pari a euro 82,63, per un valore annuo di euro 991,56, e per un totale di euro 3.139,94, corrispondente a tre anni e due mesi.
Avverso tale decisione, e hanno proposto appello con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato a il 22 ottobre 2021 e, nei confronti della contumace Controparte_1 [...]
mediante raccomandata a.r. spedita lo stesso giorno e successivamente restituita per CP_2 compiuta giacenza, formulando un unico motivo di gravame. Gli appellanti hanno chiesto alla Corte
d'appello di accertare e dichiarare l'ammissibilità e la procedibilità dell'azione di riduzione per lesione di legittima, ritenendola fondata. Hanno riproposto integralmente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le richieste, eccezioni e istanze istruttorie già formulate in primo grado, chiedendo in particolare l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio. Hanno infine domandato il rigetto di tutte le pagina 3 di 18 deduzioni, richieste ed eccezioni formulate da , con condanna della stessa alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il Controparte_1 rigetto, con conferma integrale della sentenza impugnata. è rimasta contumace anche CP_2 nel presente grado di giudizio.
Con ordinanza depositata il 29 marzo 2022, questa Corte ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, limitatamente al capo relativo alla condanna di alla restituzione dell'immobile sito in contrada San Parte_1
Nicola, in quanto già rilasciato a seguito di esecuzione forzata (come da verbale di immissione in possesso del 30/12/2021, depositato dall'appellata all'atto della costituzione nel presente giudizio), e ha accolto per il resto l'istanza degli appellanti, disponendo la sospensione dell'esecutività del capo della sentenza impugnata relativo alla condanna di al pagamento della somma di euro Parte_1
3.139,94, nonché del capo concernente la condanna solidale degli appellanti al pagamento delle spese di lite del primo grado, liquidate in euro 2.430,00 oltre accessori.
Con la stessa ordinanza, la Corte ha nominato consulente tecnico d'ufficio l'ing. Persona_3 incaricandolo di accertare e quantificare l'eventuale lesione della quota di riserva lamentata dagli appellanti, con riferimento alla successione - in parte testamentaria e in parte legittima - del padre
, tenendo conto degli elementi patrimoniali indicati dalle parti nei rispettivi atti Persona_1 introduttivi del giudizio di primo grado.
Successivamente, è intervenuto il decesso della parte appellata contumace, come CP_2 documentato all'udienza a trattazione scritta del 24 ottobre 2022 da parte di . In tale Controparte_1 udienza, gli appellanti hanno dichiarato di voler proseguire il giudizio nella qualità di eredi della madre defunta, precisando che, oltre a loro, l'unica altra erede era la sorella . Controparte_1
Con ordinanza del 24-26 ottobre 2022, la Corte ha preso atto che la prosecuzione volontaria del giudizio da parte degli appellanti era idonea a evitare l'interruzione del processo e ha ritenuto non necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede , Controparte_1 già costituita in giudizio. Ha quindi disposto la ripresa delle operazioni peritali, frattanto sospese, e ha integrato il mandato al CTU, incaricandolo di calcolare la quota disponibile e le quote di riserva spettanti ai singoli legittimari sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della pagina 4 di 18 successione di , tenendo conto, ai fini della divisione, della situazione successoria Persona_1 determinatasi a seguito della morte di in particolare con riferimento ai beni indivisi CP_2 appartenuti in comproprietà ai coniugi.
Depositata la relazione tecnica, e in seguito al deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 dicembre 2024, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti, con l'unico motivo di gravame, censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di riduzione per lesione di legittima, ritenendo che essi non avessero assolto agli oneri di allegazione e prova gravanti sui legittimari che agiscono in riduzione.
Sostengono, invece, di aver già allegato, sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, tutti gli elementi necessari per consentire al giudice di accertare l'avvenuta lesione della loro quota di riserva. A sostegno di tale assunto, richiamano anche la comparsa di costituzione della convenuta nella quale sarebbero stati elencati tutti i beni mobili e immobili facenti Controparte_1 parte dell'asse ereditario del de cuius, . Persona_1
Secondo gli appellanti, dunque, il Tribunale disponeva di tutti gli elementi occorrenti per valutare la fondatezza della domanda di riduzione, compresi gli estratti conto del conto corrente cointestato al de cuius, e avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il valore dell'asse ereditario e verificare l'effettiva sussistenza e l'entità della lesione lamentata.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di riduzione per lesione di legittima ritenendo che gli attori non avessero allegato nell'atto introduttivo né successivamente dimostrato il valore economico della massa ereditaria, né l'entità monetaria della lesione, né, infine, che le attribuzioni testamentarie in favore della sorella eccedessero la quota disponibile. Tuttavia, tale valutazione non risulta Controparte_1 conforme ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che rivedendo i precedenti principi enunciati in ordine al contenuto dell'atto di citazione per la proposizione dell'azione di riduzione, ha chiarito che, “nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della
pagina 5 di 18 quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare
e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva” (v. Cass.
Sez. II, 28 maggio 2024, n. 14881; v. nello stesso senso Cass. n. 17926/2020; Cass. n. 18199/2020;
Cass. n. 1357/2017).
Nel caso in esame, già nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli appellanti descrivevano in modo puntuale i beni indicati nel testamento olografo del de cuius che si assume lesivo della loro quota di riserva. Si tratta, in particolare, innanzi tutto, dei beni attribuiti dal padre alla figlia
, ossia il terreno agricolo sito in contrada San Nicola, con annessa casetta terrana per Controparte_1 civile abitazione, distinto in catasto terreni al foglio 68, particella 559 del Comune di Bronte. Inoltre, la metà indivisa del terreno agricolo, anch'esso sito nella medesima contrada San Nicola, censito al foglio
68, particelle 234 e 562, del quale era precisato che l'altra metà apparteneva alla moglie del defunto,
CP_2
Oltre ai beni sopra indicati, gli attori menzionavano anche la metà indivisa dell'immobile urbano sito in
Bronte, in vico Aureliano, cespite che il de cuius aveva destinato a loro favore, mentre l'altra metà era di proprietà della coniuge. Infine, facevano riferimento a beni non contemplati nel testamento del de cuius e, precisamente, alla metà delle somme depositate su un conto corrente acceso presso la Banca
Popolare di Milano, intestato al de cuius e alla moglie, sul quale venivano accreditate le rispettive pensioni e che, alla data del decesso, risultava praticamente azzerato (v. pag. 2 di tale atto).
Ritiene il Collegio che gli attori hanno assolto l'onere su di loro incombente, in quanto hanno fornito un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius, indicando altresì le ragioni per le quali la loro attribuzione era idonea a ledere la quota di legittima.
Tali allegazioni sono state ulteriormente confermate e integrate dalla stessa convenuta Controparte_1 nella propria comparsa di costituzione, nella quale ha a sua volta indicato i medesimi beni mobili e immobili già menzionati dagli attori, aggiungendo che faceva parte dell'asse ereditario anche l'autovettura targata BR 982 DA.
Gli appellanti, con l'unico motivo di gravame, censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di riduzione per lesione di legittima, ritenendo che essi non avessero assolto agli pagina 6 di 18 oneri di allegazione e prova gravanti sui legittimari che agiscono in riduzione. Sostengono, invece, di aver già allegato, sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, tutti gli elementi necessari per consentire al giudice di accertare l'avvenuta lesione della loro quota di riserva. A sostegno di tale assunto, richiamano anche la comparsa di costituzione della convenuta CP_1
nella quale sarebbero stati elencati tutti i beni mobili e immobili facenti parte dell'asse
[...] ereditario del de cuius, . Persona_1
Secondo gli appellanti, il Tribunale disponeva di tutti gli elementi occorrenti per valutare la fondatezza della domanda di riduzione, compresi gli estratti conto del conto corrente cointestato al de cuius, e avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il valore dell'asse ereditario e verificare l'effettiva sussistenza e l'entità della lesione lamentata.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di riduzione per lesione di legittima ritenendo che gli attori non avessero allegato nell'atto introduttivo né successivamente dimostrato il valore economico della massa ereditaria, né l'entità monetaria della lesione, né, infine, che le attribuzioni testamentarie in favore della sorella eccedessero la quota disponibile. Tuttavia, tale valutazione non risulta Controparte_1 conforme ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che, rivedendo i precedenti principi enunciati in ordine al contenuto dell'atto di citazione per la proposizione dell'azione di riduzione, ha chiarito che, “nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare
e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva” (v. Cass.
Sez. II, 28 maggio 2024, n. 14881; v. nello stesso senso Cass. n. 17926/2020; Cass. n. 18199/2020;
Cass. n. 1357/2017).
Nel caso in esame, già nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli appellanti descrivevano in modo puntuale i beni indicati nel testamento olografo del de cuius che si assume lesivo della loro quota di riserva. Si tratta, in particolare, dei beni attribuiti dal padre alla figlia CP_1
ossia il terreno agricolo sito in contrada San Nicola, con annessa casetta terrana per civile
[...]
pagina 7 di 18 abitazione, distinto in catasto terreni al foglio 68, particella 559 del Comune di Bronte. Inoltre, veniva indicata la metà indivisa del terreno agricolo, anch'esso sito nella medesima contrada San Nicola, censito al foglio 68, particelle 234 e 562, del quale era precisato che l'altra metà apparteneva alla moglie del defunto, CP_2
Oltre ai beni sopra indicati, gli attori menzionavano anche la metà indivisa dell'immobile urbano sito in
Bronte, in vico Aureliano, cespite che il de cuius aveva destinato a loro favore, mentre l'altra metà era di proprietà della coniuge. Infine, facevano riferimento a beni non contemplati nel testamento del de cuius e, precisamente, alla metà delle somme depositate su un conto corrente acceso presso la Banca
Popolare di Milano, intestato al de cuius e alla moglie, sul quale venivano accreditate le rispettive pensioni e che, alla data del decesso, risultava praticamente azzerato (v. pag. 2 di tale atto).
Ritiene il Collegio che gli attori abbiano assolto l'onere su di loro incombente, avendo fornito un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius, indicando altresì le ragioni per le quali la loro attribuzione era idonea a ledere la quota di legittima. Tali allegazioni sono state ulteriormente confermate e integrate dalla stessa convenuta nella propria comparsa di costituzione, Controparte_1 nella quale ha a sua volta indicato i medesimi beni mobili e immobili già menzionati dagli attori, aggiungendo che faceva parte dell'asse ereditario anche l'autovettura targata BR 982 DA.
Osserva il Collegio che, alla luce di tali elementi, il giudice di primo grado disponeva, sin dalla fase introduttiva del giudizio, di un quadro della situazione patrimoniale del de cuius sufficiente per procedere alle operazioni previste dall'art. 556 c.c. La domanda di riduzione, pertanto, avrebbe dovuto essere ritenuta ammissibile, in quanto dotata dei requisiti di specificità richiesti dalla giurisprudenza per la proposizione dell'azione.
Tenuto conto delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, sia dagli attori sia dalla stessa convenuta, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova (cfr. Cass. n. 18199/2020), il Tribunale avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare se vi fosse stata lesione della quota di riserva degli attori, alla luce del valore dei beni caduti in successione, di quelli menzionati nel testamento dichiarato autentico, nonché di quelli di cui era stata offerta prova dell'esistenza (come il conto corrente cointestato).
In accoglimento della richiesta degli appellanti, nel presente grado di giudizio questa Corte, con ordinanza del 29 marzo 2022, integrata con successiva ordinanza del 26 ottobre 2022, ha disposto una pagina 8 di 18 consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata ad accertare e quantificare la lesione della quota di riserva lamentata da e , con riferimento alla successione del padre, Parte_1 Parte_2 Per_1
, deceduto il 9/4/2018, tenendo conto delle quote di riserva spettanti ai figli ai sensi dell'art.
[...]
542 c.c. e, per i beni non contemplati nel testamento olografo, delle quote ab intestato previste dall'art. 581 c.c., applicabile al caso di concorso tra il coniuge e più figli.
Con la sentenza qui impugnata, come già ricordato, mediante autonomo capo non censurato e ormai passato in giudicato, è stato dichiarato valido il testamento olografo del 31 ottobre 2017, pubblicato dal notaio il 19 aprile 2018 (Repertorio n. 11437, Raccolta n. 7921, registrato a Persona_2 Per_1 il 24 aprile 2018), ed è stata dichiarata aperta la successione di , padre delle parti, Persona_1 deceduto in Bronte il 9 aprile 2018.
Dalla motivazione della sentenza emerge, ed è peraltro pacifico tra le parti, che con il testamento olografo datato 31 ottobre 2017, ha attribuito alla figlia la piena proprietà Persona_1 CP_1 della casa sita in Bronte, contrada San Nicola, censita al catasto al foglio 68, particella 559, nonché del terreno sito nella medesima contrada, censito al foglio 68, particelle 226, 230, 231, 358 e 561, e della metà indivisa del terreno censito al foglio 68, particelle 234 e 562, considerato che l'altra metà indivisa di quest'ultimo terreno era di proprietà della coniuge, Con lo stesso testamento, CP_2
ha attribuito ai figli e la metà indivisa dell'immobile sito in Persona_1 Parte_1 Pt_2
Bronte, Vicolo Aureliano n. 6, censito al catasto al foglio 82, particella 6103, subalterno 2, mentre l'altra metà indivisa dello stesso immobile era di proprietà della coniuge, . CP_2
Quanto alla natura dell'azione, quella di riduzione è qualificata come azione personale di accertamento costitutivo (Cass. n. 8780/1987). La legge riconosce al legittimario un diritto intangibile su una determinata quota dell'eredità, calcolata sul valore della massa ereditaria, costituita dalla riunione fittizia del valore del relictum (al netto dei debiti) e del donatum, da cui vanno detratti legati e donazioni ricevuti dal legittimario (imputazione ex se, ex art. 564, comma 2, c.c.).
Per l'esercizio dell'azione di riduzione è necessario, oltre all'accertamento della lesione della quota di riserva risultante dalla riunione fittizia, che i beni relitti non siano sufficienti a soddisfare i diritti del legittimario, poiché la quota di riserva deve essere prelevata innanzi tutto da tali beni, secondo quanto previsto dall'art. 553 c.c. Tale norma è pacificamente ritenuta applicabile anche nei casi, come quello in esame, in cui tutti i successori siano legittimari (Cass. n. 1521/1980), essendo espressione di un principio generale. Tale orientamento è stato confermato anche dalla più recente giurisprudenza (Cass.
pagina 9 di 18 n. 12317/2019), che ha chiarito come l'art. 553 c.c. presupponga implicitamente che il de cuius abbia disposto di parte dei suoi beni per donazione o, come nel caso di specie, per testamento, e che la successione legittima si apra solo su una parte del patrimonio (comprensivo del relictum e del donatum, quest'ultimo non presente nella fattispecie). In tali ipotesi, può accadere che la quota attribuita ai legittimari dalle norme sulla successione legittima risulti inferiore rispetto a quella loro riservata dalle norme sulla successione necessaria.
Quanto alla legittimazione, l'art. 557 c.c. stabilisce che la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima può essere chiesta solo dai legittimari, e dai loro eredi o aventi causa.
La legittimazione è dunque riconosciuta al legittimario in quanto tale – cioè in quanto soggetto rientrante tra quelli indicati nell'art. 536 c.c. – e non in quanto erede (Cass. n. 2923/1990).
Nel caso in esame, gli appellanti, in quanto figli del de cuius, sono legittimari e, pertanto, legittimati all'azione di riduzione. Essi risultano anche eredi della madre, anch'essa legittimaria CP_2 del marito . Tuttavia, la domanda di reintegrazione della quota di riserva spettante alla Persona_1 madre, proposta dagli appellanti a seguito del suo decesso, deve essere dichiarata inammissibile nel presente grado di appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto domanda nuova. Non rileva, peraltro, che gli stessi appellanti, originari attori, avessero già richiesto, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la reintegrazione della legittima spettante al coniuge superstite, all'epoca in vita e convenuta in giudizio, non essendo in quel momento legittimati a farlo. Infatti, solo la coniuge era titolare del diritto e legittimata a chiedere la riduzione delle disposizioni CP_2 testamentarie lesive della quota di riserva a lei spettante.
La coniuge del de cuius, pur essendo stata convenuta in giudizio dai figli, è rimasta contumace sia in primo grado sia nel presente grado, e non ha proposto azione di riduzione in relazione alla successione del coniuge, pur essendo legittimaria pretermessa. A seguito del suo decesso, gli appellanti sono subentrati nel rapporto processuale che faceva capo alla madre, ma nello stato in cui esso si trovava, con tutte le preclusioni già maturate.
Per accertare se gli appellanti abbiano subito una lesione della loro quota di riserva, è necessario determinare il valore della massa ereditaria al momento dell'apertura della successione, e quindi individuare l'entità della quota disponibile e della quota riservata, che costituiscono frazioni della massa stessa.
pagina 10 di 18 Una volta accertata la lesione, occorre tenere conto del mutamento del valore dei beni intervenuto successivamente all'apertura della successione. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, “ai fini della determinazione della quota di legittima e della quota disponibile deve aversi riguardo, ai sensi degli artt. 556 e 564 cod. civ., esclusivamente al valore dell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione, differentemente dalla stima dei beni per la formazione delle quote per la divisione ereditaria, che a norma dell'art. 726 cod. civ. deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione anche quando si provveda alla reintegrazione della legittima” (Cass. n.
2975/1991).
Pertanto, una volta determinata la percentuale di lesione con riferimento al valore della massa ereditaria al momento dell'apertura della successione, tale percentuale deve essere applicata al valore venale attuale dei beni, al fine di attuare concretamente la reintegrazione.
I beni relitti da comprendono, in primo luogo, quelli oggetto di disposizione Persona_1 testamentaria. Con testamento olografo datato 31 ottobre 2017, il de cuius ha disposto:
- della metà indivisa dell'appartamento sito in Bronte, al Vico Aureliano n. 6, di cui l'altra metà era di proprietà della coniuge attribuita ai figli e;
CP_2 Parte_1 Pt_2
- del terreno agricolo corrispondente alla porzione nord, con annessa casetta terrana per civile abitazione, sito in Bronte, contrada San Nicola, censito al Catasto Terreni al foglio 68, particelle 226,
230, 231, 358 e 561, e al Catasto Fabbricati al foglio 68, particella 559, attribuito alla figlia CP_1
- della metà indivisa del terreno agricolo corrispondente alla porzione sud, sito in Bronte, contrada San
Nicola, censito al Catasto Terreni al foglio 68, particelle 234 e 562, di cui l'altra metà era di proprietà della coniuge attribuita alla figlia CP_2 CP_1
Tra i beni relitti devono inoltre includersi le somme di denaro giacenti, alla data del decesso, sul conto corrente n. 02241/000000182408 acceso presso la Banca Popolare di Milano, cointestato al de cuius e alla moglie, non contemplate nel testamento.
Le conclusioni del CTU in ordine alla stima dei beni sono condivisibili, in quanto basate su accertamenti tecnici puntuali e motivazioni esaustive, che tengono conto delle caratteristiche, della consistenza e delle condizioni dei beni, applicando corretti criteri estimativi.
Alla data del decesso (9 aprile 2018), il valore dei beni è stato così determinato:
pagina 11 di 18 - metà delle somme giacenti sul conto corrente Banco BPM: € 75,95;
- metà dell'appartamento in Vico Aureliano: € 8.000,00;
- terreno agricolo (porzione nord) con casetta: € 38.100,00;
- metà del terreno agricolo (porzione sud): € 3.250,00.
Il valore complessivo del relictum ammonta a € 49.425,95. In assenza di donatum, da tale importo vanno detratti i debiti ereditari, così individuati:
- debito residuo per prestito Agos: € 10.439,00;
- bolli auto non pagati: € 441,84;
- spese funerarie sostenute da : € 2.882,00. Controparte_1
Il totale dei debiti ammonta a € 13.763,04, sicché la massa ereditaria netta risulta pari a € 35.662,91.
Ai sensi dell'art. 542 c.c. la quota di cui poteva disporre era pari a ¼ del suo Persona_1 patrimonio. A ciascuno degli appellanti, così come all'altra figlia, l'odierna appellata , Controparte_1 compete una quota necessaria pari a 1/6 del patrimonio del de cuius (1/2 diviso 3, numero dei figli di
). La quota di riserva spettante al coniuge è di ¼. Controparte_3
Le quote legali ab intestato ammontano, per il coniuge, a 1/3 dell'eredità, mentre a ciascuno dei tre figli spetta una quota pari a (1/3 x 3/2) 1/6, ai sensi dell'art. 581 c.c.
Sulla base dei conteggi effettuati dal CTU, il valore della massa ereditaria netta al momento dell'apertura della successione è pari a € 35.662,91.
- Quota disponibile (¼): € 8.915,73
- Quota riservata al coniuge (¼): € 8.915,73
- Quota riservata ai figli (½): € 17.831,46
- Quota riservata a ciascun figlio (⅙): € 5.943,82.
A ciascuno degli appellanti va imputato quanto ricevuto ab intestato (€ 16,88) e per testamento (€
4.000,00). Tenuto conto della ripartizione proporzionale dei debiti ereditari ai sensi dell'art. 752 c.c., la quota di legittima spettante a ciascun appellante è pari ad € (5.943,82 - € 2.898,35 =) 3.045,47, come indicato nella tabella 2, pagina 32, della relazione tecnica.
pagina 12 di 18 Come già rilevato, è necessario procedere alla riduzione, innanzi tutto, delle disposizioni intestate, ai sensi dell'art. 553 c.c., senza però intaccare la quota necessaria della coniuge defunta CP_2 anch'essa legittimaria.
Si deve pertanto procedere alla riduzione della quota legale ab intestato della sorella La CP_1 somma ricevuta ab intestato da , pari ad € 16,88, da attribuire metà per ciascuno dei Controparte_1 fratelli, non è sufficiente a reintegrare la quota loro spettante, mancando ancora € (3.045,47 - 16,88/2
-) 3.073,03 per ciascuno, per un totale di € 6.074,07.
Di conseguenza, si deve procedere alla riduzione della disposizione testamentaria in favore della sorella pari a (38.100,00 + 3.250,00 =) 41.350,00 euro. La percentuale di riduzione della disposizione CP_1
è pari al (6.074,07 / 41.350,00 =) 14,69%.
Quanto al metodo di reintegrazione della lesione della quota di riserva, ritiene il Collegio che il consulente tecnico d'ufficio abbia correttamente ritenuto che essa debba avvenire mediante attribuzione di una somma di denaro. Tale soluzione è conforme ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione, da ultimo nella sentenza n. 39368 del 2021. In detta pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito che la regola generale impone la reintegrazione in natura, mediante attribuzione dei beni oggetto delle disposizioni ridotte, e che solo eccezionalmente è ammessa la reintegrazione per equivalente monetario. Il principio, già affermato in precedenti pronunce (Cass. n. 22097/2015; Cass. n. 1079/1970), si fonda sull'art. 560
c.c., che disciplina la comunione determinatasi a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, prevedendo che la quota di legittima debba essere preferibilmente reintegrata mediante separazione della parte del bene necessaria per soddisfare il legittimario. Tuttavia, laddove la separazione in natura non sia possibile, e il bene risulti non comodamente divisibile, lo scioglimento della comunione avverrà sulla base di criteri preferenziali, specificamente individuati dal comma 2 dell'art. 560 c.c., in deroga a quelli generali posti dall'art. 720 c.c., ma solo nell'ipotesi di concorso di richieste di attribuzione del bene.
Nel caso in esame, non si è verificato alcun concorso di richieste. La beneficiaria della disposizione testamentaria lesiva, , ha espressamente chiesto l'attribuzione dell'intero bene, mentre i Controparte_1 fratelli appellanti, pur sollecitando la reintegrazione della loro quota di riserva, non si sono opposti né hanno mai formulato richiesta di attribuzione del medesimo bene. Il terreno, peraltro, appartiene per la quota maggioritaria alla sorella, che ne ha acquistato iure hereditatis la proprietà, ad eccezione di una piccola quota della porzione sud pervenuta ai fratelli nella successione legittima della madre.
pagina 13 di 18 Il CTU ha motivato in modo puntuale la scelta di procedere alla reintegrazione in denaro, evidenziando che il terreno oggetto della disposizione testamentaria, sito in contrada San Nicola, è composto da due porzioni che, nel loro complesso, costituiscono un'unica entità patrimoniale agricola, dotata di una propria autonomia funzionale e destinata all'uso unitario. Si tratta di un fondo esteso meno di un ettaro, con annessa casetta terrana, il cui valore verrebbe significativamente compromesso da un eventuale frazionamento, pur teoricamente possibile. Il frazionamento, infatti, non solo inciderebbe negativamente sul valore economico del bene, ma determinerebbe anche un aggravio nella gestione della comunione, rendendo più difficoltoso il suo futuro scioglimento, come evidenziato nella relazione tecnica a pagina 24.
Di conseguenza, deve essere recepito il progetto di riduzione in denaro elaborato dal CTU, secondo cui dovrà corrispondere ai fratelli e un importo pari al Controparte_1 Parte_1 Parte_2
14,69% del valore attuale dei beni ricevuti, pari a euro 37.000,00, ossia euro 5.435,30, da suddividere in parti uguali tra i due, per un importo di euro 2.717,65 ciascuno.
In questo caso, il credito del legittimario non è di valuta, ma di valore, per cui, operando l'aestimatio rei, per il soddisfacimento del suo diritto, deve aversi riguardo alla quantità di denaro occorrente per attribuirgli il valore che aveva diritto a conseguire. Detta aestimatio deve riferirsi alla data in cui l'integrazione e la liquidazione si determina, cioè al momento della pronuncia giudiziale che la effettua, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1079/1970).
In conclusione, il motivo di appello deve essere accolto alla luce delle considerazioni sopra svolte e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che la disposizione effettuata da in favore della figlia mediante testamento olografo datato 31 Persona_1 Controparte_1 ottobre 2017, è lesiva della quota di legittima spettante agli appellanti e Parte_1 Pt_2
. Di conseguenza, questi ultimi devono essere reintegrati nella quota loro spettante, mediante
[...] attribuzione delle somme giacenti sul conto corrente Banco BPM che compongono la quota legale ab intestato dell'appellata , fino alla concorrenza della somma di euro 16,88, da attribuire Controparte_1 metà per ciascuno.
La lesione residua deve essere reintegrata mediante riduzione della disposizione testamentaria ricevuta dall'appellata la quale va condannata, ad integrazione della quota di legittima Controparte_1 spettante ai fratelli, al pagamento della somma di euro 2.717,65 in favore di ciascuno degli stessi.
pagina 14 di 18 Le predette somme, liquidate a titolo di integrazione della quota di legittima, costituiscono debito di valore, in quanto riferite all'originario oggetto della disposizione lesiva, rappresentato da un bene reale.
Esse devono pertanto essere rivalutate, al fine di preservare la corrispondenza del “tantundem” pecuniario al valore economico reale del bene non acquisito al patrimonio del creditore, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, a decorrere dalla data della consulenza tecnica d'ufficio (21 maggio 2023) e sino alla liquidazione definitiva.
Una volta attualizzato l'importo dovuto dalla beneficiaria della disposizione lesiva, devono altresì essere liquidati, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene in natura, gli interessi legali (c.d. compensativi) a decorrere dalla data della domanda giudiziale, ex art. 561 c.c., e sino al passaggio in giudicato della presente pronuncia. Tali interessi devono essere calcolati sulle somme devalutate alla data della domanda e rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30485/2017; Cass. n. 7478/2000; Cass. n. 1079/1970).
Non può provvedersi d'ufficio alla condanna degli appellanti al rimborso delle spese funerarie sostenute dalla sorella , in assenza di alcuna domanda in tal senso, che, ove proposta Controparte_1 nel presente grado, sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., né di impugnazione incidentale da parte della medesima.
Quanto alla domanda di fruttificazione, l'appello proposto da è finalizzato alla Parte_1 riforma della sentenza impugnata nella parte in cui è stata accolta la domanda di restituzione dei frutti, in conseguenza dell'esito favorevole della domanda di riduzione. Tuttavia, l'atto di appello non contiene alcuna censura specifica in ordine al valore dei frutti, quantificati dal primo giudice in misura pari alla rendita catastale dell'immobile per la durata dell'occupazione senza titolo (38 mesi x € 82,63), per un totale di € 3.139,94.
Il consulente tecnico d'ufficio, a seguito della riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota degli appellanti, ha correttamente provveduto al ricalcolo dei frutti civili, basandosi sul valore locativo della quota del terreno appartenente alla beneficiaria della disposizione lesiva, calcolata al netto della quota oggetto di riduzione, in quanto è su tale quota che i fratelli hanno diritto ai frutti, ai sensi dell'art. 561 c.c. Individuato il canone di locazione mensile percepibile per l'intera quota in circa
€ 140,00, il CTU ha quantificato la fruttificazione complessiva che avrebbe dovuto Parte_1 corrispondere alla sorella dalla data di apertura della successione fino al rilascio forzoso dell'immobile,
pagina 15 di 18 avvenuto il 31 dicembre 2021, nella somma di € 5.418,36 (=€/mese 140,00 x 45,37 mesi x (100,00% -
14,69%). Rapportando tale importo al periodo di 38 mesi considerato dal primo giudice, si ottiene un valore complessivo superiore rispetto a quello già liquidato in favore della sorella con la sentenza impugnata, pari a € 4.538,49.
Ciò posto, questa Corte, pur riformando la sentenza di primo grado in punto di azione di riduzione, ritiene che la condanna alla fruttificazione nella misura complessiva di € 3.139,94 debba essere confermata, non potendo trovare accoglimento l'appello su tale punto della decisione. Infatti, non è consentito al giudice di appello procedere a una determinazione d'ufficio della fruttificazione più sfavorevole, senza aver modificato in senso peggiorativo, per l'appellante, la sentenza impugnata e in assenza di appello incidentale da parte di . Gli effetti della riforma, ai sensi dell'art. Controparte_1
336 c.p.c., devono essere coordinati con il divieto di reformatio in peius e con i principi in tema di giudicato interno.
A sua volta, , nel costituirsi nel presente grado di giudizio, non ha proposto appello Controparte_1 incidentale sul capo della sentenza relativo all'ammontare dei frutti riconosciuti in suo favore, né ha mai richiesto la liquidazione di quelli maturati successivamente alla pronuncia di primo grado e fino alla data dell'avvenuto rilascio, avvenuto il 31 dicembre 2021. Nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio, si è limitata a chiedere la conferma della condanna del fratello Controparte_1
al pagamento della fruttificazione per l'importo di € 3.139,94, come risulta dalla Parte_1 pagina 5 della comparsa di risposta depositata in data 19 febbraio 2022. Pertanto, non possono essere riconosciuti alla medesima i frutti maturati dopo la sentenza di primo grado e non richiesti.
Ne deriva che l'appello, per il resto, deve essere rigettato.
In via generale, va rammentato che il giudice di appello, una volta riformata in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, posto che l'onere delle spese va attribuito e ripartito tenendo conto dell'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
Nel caso in esame, le spese di entrambi i gradi di giudizio, in ragione dell'esito globale della lite e della soccombenza reciproca, che comprende l'ipotesi di una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, come nella specie, possono essere integralmente compensate tra gli appellanti e l'appellata.
pagina 16 di 18 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, nella misura già liquidata in atti, vanno definitivamente lasciate a carico degli appellanti, come già statuito nella sentenza di primo grado, che deve essere confermata su tale punto, in quanto la consulenza grafologica è risultata funzionale all'istruzione della domanda di nullità del testamento olografo del de cuius, domanda che ha visto soccombenti gli odierni appellanti. Viceversa, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado, strumentale all'istruzione della domanda di riduzione proposta dagli appellanti, come già liquidate con decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico dell'appellata CP_1
quale parte soccombente.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1565/2021 R.G.C.A., in parziale accoglimento dell'appello proposto da e e in riforma della sentenza Parte_1 Parte_2
n. 3283/2021, pubblicata il 19 luglio 2021 dal Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n.
19368/2018 R.G.), così provvede:
- dichiara che la disposizione effettuata da in favore della figlia con Persona_1 Controparte_1 testamento olografo datato 31 ottobre 2017 è lesiva della quota di legittima spettante a
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
- reintegra, per l'effetto, questi ultimi nella quota agli stessi spettante, attribuendo loro le somme giacenti sul conto corrente Banco BPM che compongono la quota legale ab intestato dell'appellata fino alla concorrenza della stessa somma, pari ad € 16,88, da attribuire metà per Controparte_1 ciascuno;
- condanna , ad integrazione della quota di legittima degli appellanti, al pagamento di € Controparte_1
2.717,65 in favore di ciascuno degli stessi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con le decorrenze e secondo le modalità indicate in motivazione;
- rigetta, per il resto, l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
- conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado, nella misura già liquidata con separato decreto in atti, a carico dell'appellata . Controparte_1
pagina 17 di 18 Così deciso in Catania il 13 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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