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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/10/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2665/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2665/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) tutti elettivamente domiciliati in Bitti (NU) Via San Tommaso 68, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Gianluca Bella (C.F. ) che li rappresenta e difende in forza di C.F._3 procura speciale in calce all'atto di citazione,
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) (C.F. ) CP_1 C.F._4 CP_2 C.F._5
(C.F. ) e per esso l'amministratore di sostegno CP_3 C.F._6 [...]
(C.F. , elettivamente domiciliati in Budoni (SS), Controparte_4 C.F._7 alla via Nazionale 193, presso lo studio dell'Avv. Roberto Deledda (C.F. ) che C.F._8
li rappresenta e difende in forza di procura in alce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTI
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice:
“1. dichiarare , c.f. , per il maturato diritto di usucapione Parte_1 C.F._1 unica ed esclusiva proprietaria, dell'immobile, sito nel Comune di Bitti (NU), distinto al catasto fabbricati del Comune medesimo, al Fg. 70, particella 179 sub 2 e sub 8;
2. dichiarare , c.f. , per il maturato diritto di usucapione, Parte_1 C.F._1
proprietaria nella misura di 1/3 pro indiviso degli immobili identificati al catasto fabbricati del
pagina 1 di 7 Comune di Bitti, al Fg. 70, particella 179 sub 3 e sub 9 (beni comuni non censibili) e dell'immobile identificato al catasto terreni del Comune di Bitti, Fg. 70 al mappale 153 (cortile di pertinenza);
3. dichiarare c.f. , per il maturato diritto di usucapione unico Parte_2 C.F._2 ed esclusivo proprietario, dell'immobile, sito nel Comune di Bitti (NU), distinto al catasto fabbricati del Comune medesimo al Fg. 70, particella 179 sub 4 e sub 6;
4. dichiarare c.f. , per il maturato diritto di usucapione, Parte_2 C.F._2
proprietario nella misura di 1/3 pro indiviso degli immobili identificati al catasto fabbricati del
Comune di Bitti, al Fg. 70, particella 179 sub 3 e sub 9 (beni comuni non censibili) e dell'immobile identificato al catasto terreni del Comune di Bitti, Fg. 70 al mappale 153 (cortile di pertinenza);
5. dichiarare l'area identificata al CT del Comune di Bitti al Fg. 70, mappale 125 quale ente comune condominiale ex art. 1117 cod. civ. degli immobili sopra ad essa edificati e precisamente: immobile identificato al CF del Comune di Bitti al Fg. 70, particelle 179 sub 3, 6, 7, 8 e 9 (ex Fg. 70, particella
179 sub 1); immobili identificati al CF del Comune di Bitti al Fg. 70, particella 179 sub 2, 4 e 5;
6. per l'effetto, ordinare al conservatore le necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità;
7. con refusione delle spese e delle competenze solo in caso di resistenza in giudizio”.
Per parte convenuta:
“non opponendosi all'accoglimento delle domande promosse dagli attori, chiedendo di accogliersi le relative conclusioni in quanto fondate in fatto e diritto, con spese legali compensate”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
pagina 2 di 7 Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, della comparsa di costituzione e risposta nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio e sia in proprio che quale CP_1 CP_2 Controparte_4
amministratore di sostegno di . CP_3
Premesso che gli immobili per cui è causa costituiscono singole unità immobiliari, ossia appartamenti collocati in sopraelevazione tra loro e in uno stesso edificio secondo la disposizione delle palazzine familiari multipiano, hanno dedotto:
- che l'appartamento sito nel Comune di Bitti (NU) alla Via Salvemini n. 9 al piano terra, attualmente identificato al NCEU del medesimo comune al Fg. 70, particelle 179 sub 3, 6, 7, 8 e
9 (ex Fg. 70, particella 179 sub 1) era nel possesso di ed Parte_1 Parte_2
eredi di (fratello degli attori) e che detto immobile fino agli inizi del 2023 era Persona_1
identificato al Fg. 70, particella 179 sub 1;
- che al suo interno era articolato in singole stanze che fin dall'anno 2000 venivano impiegate dagli attori e dal di loro fratello (oggi dagli eredi essendo esso deceduto) come Persona_1
magazzino per le di loro necessità e in maniera strumentale alle unità abitative dei piani superiori e che ciascuno di loro riponeva nella specifica stanza di cui aveva il possesso il materiale e/o cose di carattere personale;
- che nel marzo 2023, con atto di divisione e cambio destinazione catastale la predetta unità veniva catastalmente modificata assumendo il nuovo identificativo e che di conseguenza i singoli sub (Fg. 70, particelle 179 sub 3, 6, 7, 8 e 9) erano divenuti pertinenze delle unità immobiliari collocate ai piani superiori.
Hanno quindi rappresentato:
- che l'immobile al piano primo, sito nel Comune di Bitti (NU), alla Via Salvemini n. 9, identificato al NCEU del medesimo comune al Fg. 70, particella 179 sub 2 era da oltre vent'anni nel possesso esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto di così Parte_1
come la pertinenza al piano terra identificata al medesimo Catasto al Fg. 70, particella 170 sub
8,
- che l'immobile al piano secondo dello stesso fabbricato identificato al NCEU al Fg. 70, particella 179 sub 4 era da oltre vent'anni nel possesso esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto nel possesso così come la pertinenza al piano terra identificata al Parte_2
medesimo Catasto al Fg. 70, particella 170 sub 6,
pagina 3 di 7 - che l'immobile sito al piano terzo del medesimo fabbricato, identificato al NCEU del medesimo comune al Fg. 70, particelle 179 sub 5, era nel possesso degli eredi di , Persona_1
congiunto fratello degli odierni attori, e non era oggetto della presente causa.
Hanno poi dedotto che l'immobile disponeva anche di zone destinate a impiego ordinario comune per i singoli proprietari/possessori e che pertanto gli attori erano altresì nel possesso in modo pubblico, pacifico, continuato ed esclusivo, da oltre vent'anni, delle parti comuni agli immobili suddetti, per la quota di 1/3 ciascuno pro indiviso, ciò poiché dette parti comuni erano condivise anche con gli eredi del di loro fratello (possessore dell'appartamento posto al piano terzo) e, segnatamente: Persona_1
- immobili identificati al CF del Comune di Bitti, al Fg. 70, particella 179 sub 3 e sub 9 (beni comuni non censibili – Trattasi del corridoio, delle scale di accesso ai piani dell'edificio e del passaggio di accesso al cortile di pertinenza);
- immobile identificati al CT del Comune di Bitti, al Fg. 70, mappali 153 (trattasi del cortile di pertinenza dell'edificio);
- immobile identificato al CT del Comune di Bitti, al Fg. 70, mappali 125 (trattasi del cortile di pertinenza dell'edificio), con la specificazione che lo stesso, ossia, che parte di esso, corrispondente all'area di sedime dell'intera palazzina, doveva essere, non dichiarata in proprietà pro quota di 1/3 ciascuno, ma bensì quale ente comune condominiale ex art. 1117 cod. civ. degli immobili sopra ad essa edificati.
Hanno infine precisato che il fabbricato era stato edificato su area edificabile acquisita dalla madre degli attori e dei di loro fratelli, la sig.ra , nata a [...] il [...] e ivi deceduta il Persona_2
19.06.2011; il tutto in forza di usucapione riconosciuto giudizialmente con sentenza (non prodotta agli atti del giudizio) e che al decesso della le erano succeduti in parti uguali (1/3) i tre figli: Per_2 [...]
e (odierni attori) e , a sua volte deceduto nell'anno 2022 Parte_1 Parte_2 Persona_1
lasciando come eredi gli odierni convenuti.
Hanno concluso come in epigrafe.
Si sono costituiti i resistenti confermando i fatti allegati in ricorso e aderendo alla domanda spiegata nei loro confronti.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 15 luglio 2025, la stessa è stata trattenuta in decisione.
*******
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per i motivi in appresso illustrati.
pagina 4 di 7 Come ha rilevato la giurisprudenza, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo (Cass. Civ. n. 3464/1988).
In particolare, tale stato di possesso si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, protratto per il tempo stabilito dalla legge e che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (Cass. Civ. 9.8.2001, n. 11000;
Cass. n. 4436/96).
Ebbene, la prova orale non ha confermato gli assunti degli attori, bensì ha chiarito che non sono maturati nel caso di specie i requisiti dell'usucapione.
Si osserva, difatti, che gli attori sono comproprietari pro indiviso degli immobili per cui è causa e di quelli non oggetto del presente giudizio (l'immobile sito al piano terzo del medesimo fabbricato, identificato al NCEU del medesimo comune al Fg. 70, particelle 179 sub 5) in virtù di successione ereditaria:
- in morte dapprima del padre (deceduto il 27.11.03) a seguito della quale la Persona_3
coniuge è divenuta proprietaria della quota di 1/3 ed i figli della quota di 2/9; Persona_2
- in morte quindi della madre (deceduta il 19.06.11) a seguito della quale i tre Persona_2
figli sono divenuti proprietari ciascuno per la quota di 1/3.
Premesso che nulla è stato rappresentato in relazione alla posizione di , rileva il Persona_2
Giudice che la stessa fino alla data del decesso era comproprietaria e quindi compossessore degli immobili per cui è causa.
In punto di diritto deve rilevarsi che nei rapporti familiari si applica anche l'art. 1144 c.c., che esclude il possesso utile per l'usucapione, se questo si fonda sulla tolleranza.
Orbene, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito che la tolleranza si presume nei legami familiari stretti (genitori, figli, fratelli) in quanto si considera che il proprietario consenta l'uso del bene, senza la volontà di trasferirne la proprietà e che questa presunzione di tolleranza deve essere superata per ottenere l'usucapione di beni immobili tra parenti.
In sostanza nei rapporti familiari, anche il possesso esercitato per lunghi periodi può essere considerato tollerato, a meno che non venga dimostrato un atteggiamento di esclusività e incompatibilità con i diritti del titolare del bene attraverso la prova di un possesso esclusivo ed evidente su una quota comune.
pagina 5 di 7 Il legame di parentela stretta infatti fa presumere che i genitori, pur consapevoli dell'utilizzo dell'immobile da parte dei figli, non abbiano ceduto loro l'edificio per mero disinteresse, ma semplicemente per soddisfare una, più o meno temporanea, esigenza abitativa.
Orbene dall'istruttoria svolta non è emerso che gli attori abbiano posseduto in modo inequivocabile i beni oggetto della domanda di usucapione con un comportamento esclusivo e contrastante con quello degli altri comproprietari e, in particolare, con quello della madre fino al suo decesso avvenuto nel
2011.
La mera circostanza che gli attori abbiano abitato negli immobili per cui è causa o li abbiano posseduti esercitando le attività meglio descritte in parte espositiva così come la disponibilità delle chiavi dell'immobile non sono sufficienti a dimostrare tale possesso esclusivo.
Non è quindi risultato provato che gli attori abbiano esercitato il possesso con la volontà di escludere la madre e poi anche i fratelli dal godimento del bene per il tempo necessario ad usucapire, posto che dal decesso della madre (avvenuto nel 2011) non è decorso il ventennio richiesto dalla legge.
In tale contesto l'adesione della domanda da parte dei fratelli del ricorrente e dei nipoti succeduti per rappresentazione al fratello premorto si legge non come prova dei fatti costitutivi dell'usucapione, ma come tentativo di piegare detto istituto a finalità differenti da quelle sue proprie, ossia ad attuare un accordo divisorio di beni caduti in successione.
Spese compensate considerata la mancata opposizione alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea.
2. Spese compensate.
Sassari, 22 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2665/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) tutti elettivamente domiciliati in Bitti (NU) Via San Tommaso 68, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Gianluca Bella (C.F. ) che li rappresenta e difende in forza di C.F._3 procura speciale in calce all'atto di citazione,
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) (C.F. ) CP_1 C.F._4 CP_2 C.F._5
(C.F. ) e per esso l'amministratore di sostegno CP_3 C.F._6 [...]
(C.F. , elettivamente domiciliati in Budoni (SS), Controparte_4 C.F._7 alla via Nazionale 193, presso lo studio dell'Avv. Roberto Deledda (C.F. ) che C.F._8
li rappresenta e difende in forza di procura in alce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTI
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice:
“1. dichiarare , c.f. , per il maturato diritto di usucapione Parte_1 C.F._1 unica ed esclusiva proprietaria, dell'immobile, sito nel Comune di Bitti (NU), distinto al catasto fabbricati del Comune medesimo, al Fg. 70, particella 179 sub 2 e sub 8;
2. dichiarare , c.f. , per il maturato diritto di usucapione, Parte_1 C.F._1
proprietaria nella misura di 1/3 pro indiviso degli immobili identificati al catasto fabbricati del
pagina 1 di 7 Comune di Bitti, al Fg. 70, particella 179 sub 3 e sub 9 (beni comuni non censibili) e dell'immobile identificato al catasto terreni del Comune di Bitti, Fg. 70 al mappale 153 (cortile di pertinenza);
3. dichiarare c.f. , per il maturato diritto di usucapione unico Parte_2 C.F._2 ed esclusivo proprietario, dell'immobile, sito nel Comune di Bitti (NU), distinto al catasto fabbricati del Comune medesimo al Fg. 70, particella 179 sub 4 e sub 6;
4. dichiarare c.f. , per il maturato diritto di usucapione, Parte_2 C.F._2
proprietario nella misura di 1/3 pro indiviso degli immobili identificati al catasto fabbricati del
Comune di Bitti, al Fg. 70, particella 179 sub 3 e sub 9 (beni comuni non censibili) e dell'immobile identificato al catasto terreni del Comune di Bitti, Fg. 70 al mappale 153 (cortile di pertinenza);
5. dichiarare l'area identificata al CT del Comune di Bitti al Fg. 70, mappale 125 quale ente comune condominiale ex art. 1117 cod. civ. degli immobili sopra ad essa edificati e precisamente: immobile identificato al CF del Comune di Bitti al Fg. 70, particelle 179 sub 3, 6, 7, 8 e 9 (ex Fg. 70, particella
179 sub 1); immobili identificati al CF del Comune di Bitti al Fg. 70, particella 179 sub 2, 4 e 5;
6. per l'effetto, ordinare al conservatore le necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità;
7. con refusione delle spese e delle competenze solo in caso di resistenza in giudizio”.
Per parte convenuta:
“non opponendosi all'accoglimento delle domande promosse dagli attori, chiedendo di accogliersi le relative conclusioni in quanto fondate in fatto e diritto, con spese legali compensate”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
pagina 2 di 7 Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, della comparsa di costituzione e risposta nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio e sia in proprio che quale CP_1 CP_2 Controparte_4
amministratore di sostegno di . CP_3
Premesso che gli immobili per cui è causa costituiscono singole unità immobiliari, ossia appartamenti collocati in sopraelevazione tra loro e in uno stesso edificio secondo la disposizione delle palazzine familiari multipiano, hanno dedotto:
- che l'appartamento sito nel Comune di Bitti (NU) alla Via Salvemini n. 9 al piano terra, attualmente identificato al NCEU del medesimo comune al Fg. 70, particelle 179 sub 3, 6, 7, 8 e
9 (ex Fg. 70, particella 179 sub 1) era nel possesso di ed Parte_1 Parte_2
eredi di (fratello degli attori) e che detto immobile fino agli inizi del 2023 era Persona_1
identificato al Fg. 70, particella 179 sub 1;
- che al suo interno era articolato in singole stanze che fin dall'anno 2000 venivano impiegate dagli attori e dal di loro fratello (oggi dagli eredi essendo esso deceduto) come Persona_1
magazzino per le di loro necessità e in maniera strumentale alle unità abitative dei piani superiori e che ciascuno di loro riponeva nella specifica stanza di cui aveva il possesso il materiale e/o cose di carattere personale;
- che nel marzo 2023, con atto di divisione e cambio destinazione catastale la predetta unità veniva catastalmente modificata assumendo il nuovo identificativo e che di conseguenza i singoli sub (Fg. 70, particelle 179 sub 3, 6, 7, 8 e 9) erano divenuti pertinenze delle unità immobiliari collocate ai piani superiori.
Hanno quindi rappresentato:
- che l'immobile al piano primo, sito nel Comune di Bitti (NU), alla Via Salvemini n. 9, identificato al NCEU del medesimo comune al Fg. 70, particella 179 sub 2 era da oltre vent'anni nel possesso esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto di così Parte_1
come la pertinenza al piano terra identificata al medesimo Catasto al Fg. 70, particella 170 sub
8,
- che l'immobile al piano secondo dello stesso fabbricato identificato al NCEU al Fg. 70, particella 179 sub 4 era da oltre vent'anni nel possesso esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto nel possesso così come la pertinenza al piano terra identificata al Parte_2
medesimo Catasto al Fg. 70, particella 170 sub 6,
pagina 3 di 7 - che l'immobile sito al piano terzo del medesimo fabbricato, identificato al NCEU del medesimo comune al Fg. 70, particelle 179 sub 5, era nel possesso degli eredi di , Persona_1
congiunto fratello degli odierni attori, e non era oggetto della presente causa.
Hanno poi dedotto che l'immobile disponeva anche di zone destinate a impiego ordinario comune per i singoli proprietari/possessori e che pertanto gli attori erano altresì nel possesso in modo pubblico, pacifico, continuato ed esclusivo, da oltre vent'anni, delle parti comuni agli immobili suddetti, per la quota di 1/3 ciascuno pro indiviso, ciò poiché dette parti comuni erano condivise anche con gli eredi del di loro fratello (possessore dell'appartamento posto al piano terzo) e, segnatamente: Persona_1
- immobili identificati al CF del Comune di Bitti, al Fg. 70, particella 179 sub 3 e sub 9 (beni comuni non censibili – Trattasi del corridoio, delle scale di accesso ai piani dell'edificio e del passaggio di accesso al cortile di pertinenza);
- immobile identificati al CT del Comune di Bitti, al Fg. 70, mappali 153 (trattasi del cortile di pertinenza dell'edificio);
- immobile identificato al CT del Comune di Bitti, al Fg. 70, mappali 125 (trattasi del cortile di pertinenza dell'edificio), con la specificazione che lo stesso, ossia, che parte di esso, corrispondente all'area di sedime dell'intera palazzina, doveva essere, non dichiarata in proprietà pro quota di 1/3 ciascuno, ma bensì quale ente comune condominiale ex art. 1117 cod. civ. degli immobili sopra ad essa edificati.
Hanno infine precisato che il fabbricato era stato edificato su area edificabile acquisita dalla madre degli attori e dei di loro fratelli, la sig.ra , nata a [...] il [...] e ivi deceduta il Persona_2
19.06.2011; il tutto in forza di usucapione riconosciuto giudizialmente con sentenza (non prodotta agli atti del giudizio) e che al decesso della le erano succeduti in parti uguali (1/3) i tre figli: Per_2 [...]
e (odierni attori) e , a sua volte deceduto nell'anno 2022 Parte_1 Parte_2 Persona_1
lasciando come eredi gli odierni convenuti.
Hanno concluso come in epigrafe.
Si sono costituiti i resistenti confermando i fatti allegati in ricorso e aderendo alla domanda spiegata nei loro confronti.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 15 luglio 2025, la stessa è stata trattenuta in decisione.
*******
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per i motivi in appresso illustrati.
pagina 4 di 7 Come ha rilevato la giurisprudenza, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo (Cass. Civ. n. 3464/1988).
In particolare, tale stato di possesso si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, protratto per il tempo stabilito dalla legge e che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (Cass. Civ. 9.8.2001, n. 11000;
Cass. n. 4436/96).
Ebbene, la prova orale non ha confermato gli assunti degli attori, bensì ha chiarito che non sono maturati nel caso di specie i requisiti dell'usucapione.
Si osserva, difatti, che gli attori sono comproprietari pro indiviso degli immobili per cui è causa e di quelli non oggetto del presente giudizio (l'immobile sito al piano terzo del medesimo fabbricato, identificato al NCEU del medesimo comune al Fg. 70, particelle 179 sub 5) in virtù di successione ereditaria:
- in morte dapprima del padre (deceduto il 27.11.03) a seguito della quale la Persona_3
coniuge è divenuta proprietaria della quota di 1/3 ed i figli della quota di 2/9; Persona_2
- in morte quindi della madre (deceduta il 19.06.11) a seguito della quale i tre Persona_2
figli sono divenuti proprietari ciascuno per la quota di 1/3.
Premesso che nulla è stato rappresentato in relazione alla posizione di , rileva il Persona_2
Giudice che la stessa fino alla data del decesso era comproprietaria e quindi compossessore degli immobili per cui è causa.
In punto di diritto deve rilevarsi che nei rapporti familiari si applica anche l'art. 1144 c.c., che esclude il possesso utile per l'usucapione, se questo si fonda sulla tolleranza.
Orbene, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito che la tolleranza si presume nei legami familiari stretti (genitori, figli, fratelli) in quanto si considera che il proprietario consenta l'uso del bene, senza la volontà di trasferirne la proprietà e che questa presunzione di tolleranza deve essere superata per ottenere l'usucapione di beni immobili tra parenti.
In sostanza nei rapporti familiari, anche il possesso esercitato per lunghi periodi può essere considerato tollerato, a meno che non venga dimostrato un atteggiamento di esclusività e incompatibilità con i diritti del titolare del bene attraverso la prova di un possesso esclusivo ed evidente su una quota comune.
pagina 5 di 7 Il legame di parentela stretta infatti fa presumere che i genitori, pur consapevoli dell'utilizzo dell'immobile da parte dei figli, non abbiano ceduto loro l'edificio per mero disinteresse, ma semplicemente per soddisfare una, più o meno temporanea, esigenza abitativa.
Orbene dall'istruttoria svolta non è emerso che gli attori abbiano posseduto in modo inequivocabile i beni oggetto della domanda di usucapione con un comportamento esclusivo e contrastante con quello degli altri comproprietari e, in particolare, con quello della madre fino al suo decesso avvenuto nel
2011.
La mera circostanza che gli attori abbiano abitato negli immobili per cui è causa o li abbiano posseduti esercitando le attività meglio descritte in parte espositiva così come la disponibilità delle chiavi dell'immobile non sono sufficienti a dimostrare tale possesso esclusivo.
Non è quindi risultato provato che gli attori abbiano esercitato il possesso con la volontà di escludere la madre e poi anche i fratelli dal godimento del bene per il tempo necessario ad usucapire, posto che dal decesso della madre (avvenuto nel 2011) non è decorso il ventennio richiesto dalla legge.
In tale contesto l'adesione della domanda da parte dei fratelli del ricorrente e dei nipoti succeduti per rappresentazione al fratello premorto si legge non come prova dei fatti costitutivi dell'usucapione, ma come tentativo di piegare detto istituto a finalità differenti da quelle sue proprie, ossia ad attuare un accordo divisorio di beni caduti in successione.
Spese compensate considerata la mancata opposizione alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea.
2. Spese compensate.
Sassari, 22 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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