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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/10/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
R.G. 260/2025
La Giudice GI ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado introdotta da: (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti ANTONIO IANNOTTA, NICOLETTA ONGARO, SILVIA PRIVATO,
FEDERICO TRENTO della Civica Avvocatura e dall'Avv. PAOLA LA GUARDIA del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza
Mazzini n. 49; appellante nei confronti di:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. DE NISCO VINCENZO, presso il cui studio in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n. 92 è domiciliata;
appellata
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t.;
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_4
- appellati contumaci- in punto: appello avverso la sentenza n. 227/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 14.08.2024, non notificata trattenuta in decisione, a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc, sino al
2.10.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI dell'appellante “Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, Parte_1 riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 227/2024, depositata in data 14.08.2024, non notificata e, per l'effetto:- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società
[...] ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 02120200008834253/000 CP_1 emessa dall' ; - per l'effetto, confermare la suddetta Controparte_4 cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del , prodotti in I grado (doc. 1- 198 fascicolo Parte_1
I grado). Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi”; dell'appellata : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice Controparte_1 dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti
e per l'effetto: In via preliminare: Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
In via subordinata: Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome Parte_1 infondato in fatto e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio. In via meramente subordinata nel caso denegato di accoglimento del gravame accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con riguardo ai capi non appellati dal;
Nella denegata e non creduta ipotesi di Parte_1 accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con sentenza n. 227/2024, resa nel giudizio R.G. 4770/2022, depositata in data
14/08/2024, il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione della Controparte_1 alla cartella di pagamento n. 02120200008834253 000, emessa dall'
[...] [...]
per la Provincia di Bolzano, annullandola, “limitatamente ed Controparte_5 esclusivamente per i soli capi da 1 a 96, da n. 100 a 102, da 106 a 120, da 124 a 1323, da
136 a 144, da 148 a 162, da 166 a 168, da 172 a 186, da 190 a 198, da 202 a 204, da 208 a
210, da 214 a 240, da 244 a 364, da 370 a 378, da 382 a 402, da 406 a 426, da 430 a 432, da
436 a 597, relativamente cioè ai ruoli facenti capo agli enti convenuti”, e compensando tra le parti le spese di lite.
1.2. Con atto di citazione in appello d.d. 27.1.2025, il ha interposto, Parte_1 dinnanzi a questo Tribunale, tempestivo appello contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81;
1.2.2. in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 CP_6
e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta;
pag. 2/7 1.2.3. in iudicando . Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, CP_6 contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
1.3. Si è costituita, nel giudizio di appello, con comparsa di risposta depositata in data
23.5.2025, la sola sostenendo l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 eccessiva genericità (art. 342 cpc), l'inammissibilità parziale dello stesso per violazione dell'art. 345 cpc., nonché l'infondatezza totale dell'appello, anche per carenza di legittimazione passiva dell' e chiedendo quindi la conferma della Controparte_1 sentenza di primo grado.
1.4. Non essendosi né l' , né il costituiti Controparte_2 Controparte_3 nonostante regolare notifica, è stata dichiarata la loro contumacia in sede di prima udienza del
5.6.2025; la causa giunge ora in decisione a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 352 cpc, sino al 2.10.2025.
2. In diritto.
2.1. In ordine all'appello principale va rilevato che non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del in modo Parte_1 sufficientemente chiaro, sia l'individuazione del capo della decisione di primo grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.2. A riguardo va tenuto conto del particolare oggetto del giudizio, come introdotto dalla società in primo grado, avendo proposto avanti il Giudice di Pace di Controparte_1
Bolzano opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. contro la cartella di pagamento n. 02120200008834253 000, intestata ad essa ed emessa da parte di
[...]
, in ordine ai soli ruoli impugnati dei due Comuni convenuti, per € Controparte_7
51.276,02, aventi ad oggetto sanzioni amministrative al Codice della Strada.
2.3. Trattandosi di opposizione all'esecuzione, la stessa odierna appellata Controparte_1
non ha distinto le posizioni degli enti convenuti— peraltro unici legittimati passivi in
[...] ordine a contestazioni nel merito (cfr. Tribunale Velletri sez. lav., 27/01/2023, n.65) — i quali però, a loro volta, non possono che avere la legittimazione a contraddire (e ad appellare), in ordine ai soli capi della cartella di pagamento riguardanti sanzioni amministrative da essi stessi emesse;
l'individuazione e delimitazione dei capi della cartella di pagamento investiti dall'appello avviene quindi automaticamente, in conseguenza della proposizione dell'appello pag. 3/7 stesso, per il solo credito complessivo vantato dall'appellante indicato nell'atto di Pt_1 citazione in appello in € 49.643,63.
A riguardo non appare inutile notare come l'appellante già in sede di costituzione Pt_1 nel giudizio di primo grado, ha dichiarato di limitare le proprie difese ai verbali di propria competenza (depositati ai propri docc. 1- 198), per cui deve ritenersi così, sufficientemente, determinato anche l'oggetto dell'appello principale.
2.4. Ciò premesso, il primo motivo di appello, con il quale l'appellante deduce la violazione ed errata applicazione degli articoli 7 e 27 c.p.c., nonché dell'art. 22 bis L. 689/81, eccependo l'incompetenza del Giudice di Pace a decidere la vertenza in primo grado, risulta infondato.
A riguardo si ricorda che il D.Lgs. n. 150/2011 individua i criteri di competenza giurisdizionale nei giudizi di opposizione, distinguendo l'opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada (art. 7) e l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione di pagamento (art. 6, in relazione all'art. 22 del D.Lgs. n. 689/81); nel primo caso
è competente per materia il Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della sanzione, mentre nel secondo caso la competenza è ripartita tra Giudice di pace e Tribunale, anche in relazione al valore della sanzione irrogata.
La legge nulla dispone in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, ma la Corte
Suprema ha statuito in diverse occasioni che “…la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 22-bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poichè l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 Euro” (cfr.
Cass. n. 40561/2021, n. Cass.SU. n. 10261/2018, Cass.Ord. n. 24753/2011, Cass.Ord. n.
6563/2011).
Le stesse considerazioni valgono per la nuova normativa, ovvero i citati articoli 6 e 7 del
D.Lgs. n. 150/2011.
Nella determinazione della competenza non rileva quindi l'importo derivante dalla sommatoria dei titoli azionati, ma la competenza del Giudice di pace sussiste a condizione che le singole contravvenzioni non superino i limiti di legge pari ad € 15.493,00, il che nel presente caso non risulta neanche dedotto.
pag. 4/7 Pertanto, in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 e alla luce della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi correttamente individuata la competenza del Giudice di pace nel giudizio di primo grado.
2.5. Il secondo motivo dell'appello principale è invece ammissibile e fondato, nei termini che seguono, con assorbimento del terzo motivo di appello e delle eccezioni a riguardo formulate dalla parte appellata costituita.
2.6. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado (v. pagg. 3 ss. della comparsa)— con conseguente evidente ammissibilità del relativo motivo di appello— che la parte opponente non aveva provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata, emessi dal con Parte_1 conseguente inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc;
ciononostante, tale eccezione non risulta essere stata esaminata in modo approfondito nella sentenza di primo grado, la quale ha accolto l'opposizione sostenendo, in sostanza, il difetto di legittimazione passiva della , derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli Controparte_1 senza conducente, dell'art. 196 c.d.s., citando, in particolare, l'ordinanza Cass. n. 10833/2020.
2.7. Peraltro, è stato a riguardo affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. tra le altre sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto
"estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., pag. 5/7 atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.”
2.8. Il motivo di opposizione della società opponente in primo grado, come accolto dalla sentenza qui impugnata, con la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. è quindi già inammissibile, vertendosi in materia di opposizione a cartella di pagamento.
2.9. Non colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata secondo le quali, CP_1 riassuntivamente, avendo essa ottemperato all'obbligo di comunicare agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, avrebbe evitato che i verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi, non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza appena citata, che la mera comunicazione dei dati dei locatari possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.10. Inoltre, se anche si ritenesse che le stesse comunicazioni implichino una contestazione della propria responsabilità solidale rispetto alle sanzioni pecuniarie indicate nei verbali, sono comunque privi dei requisiti minimi da poterli ritenere idonei ad instaurare un regolare ricorso amministrativo di cui agli artt. 203- 204 C.d.S., non emergendo dagli stessi la volontà di investire il Prefetto con il potere decisionale di annullare i verbali nei confronti della parte appellata, contenendo le stesse missive, oltre alla richiesta di rinotifica, la mera richiesta a non procedere nei confronti della appellata società per il recupero della sanzione pecunaria relativa all'infrazione contestata (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione di primo grado).
2.11. Infine, va solo rilevato, per dovere di completezza, che la recente ordinanza Cass. civ. n.
20713 del 22/07/2025 smentisce anche nel merito quanto affermato dalla parte appellata CP_1 peraltro, dalla motivazione di tale sentenza emerge la condivisione, da parte della stessa Corte
Suprema, della tesi dell'inammissibilità dell'opposizione alla cartella di pagamento, anche mediante rinvio alla sentenza Cass. civ. 09/11/2022, n. 32920, pur se la stessa inammissibilità, nel caso sottoposto alla Suprema Corte, non risultava esaminabile, tenuto conto del formarsi del giudicato interno.
2.12. Ne consegue, senz'altro, la fondatezza dell'appello, dovendosi ritenere già inammissibile il motivo di opposizione accolto nella sentenza di primo grado, con pag. 6/7 conseguente riforma della sentenza di primo grado, per quanto riguarda la sola posizione del appellante, e rigetto dell'opposizione, nei confronti dello stesso Pt_1 Parte_1
a riguardo va solo notato che tutte le eccezioni e domande non accolte in primo grado e non riproposte devono ritenersi rinunciate (art. 346 cpc).
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc, come integrato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in riforma dell'impugnata sentenza n. 227/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, in parte qua, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, Parte_1
2. rigetta l'opposizione della nei confronti del Controparte_1 Parte_1 per cui conferma la cartella di pagamento n 02120200008834253/000 per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del
Parte_1
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso a Bolzano, in data 03/10/2025.
La Giudice
GI ER
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
R.G. 260/2025
La Giudice GI ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado introdotta da: (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti ANTONIO IANNOTTA, NICOLETTA ONGARO, SILVIA PRIVATO,
FEDERICO TRENTO della Civica Avvocatura e dall'Avv. PAOLA LA GUARDIA del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza
Mazzini n. 49; appellante nei confronti di:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. DE NISCO VINCENZO, presso il cui studio in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n. 92 è domiciliata;
appellata
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t.;
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_4
- appellati contumaci- in punto: appello avverso la sentenza n. 227/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 14.08.2024, non notificata trattenuta in decisione, a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc, sino al
2.10.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI dell'appellante “Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, Parte_1 riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 227/2024, depositata in data 14.08.2024, non notificata e, per l'effetto:- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società
[...] ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 02120200008834253/000 CP_1 emessa dall' ; - per l'effetto, confermare la suddetta Controparte_4 cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del , prodotti in I grado (doc. 1- 198 fascicolo Parte_1
I grado). Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi”; dell'appellata : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice Controparte_1 dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti
e per l'effetto: In via preliminare: Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
In via subordinata: Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome Parte_1 infondato in fatto e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio. In via meramente subordinata nel caso denegato di accoglimento del gravame accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con riguardo ai capi non appellati dal;
Nella denegata e non creduta ipotesi di Parte_1 accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con sentenza n. 227/2024, resa nel giudizio R.G. 4770/2022, depositata in data
14/08/2024, il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione della Controparte_1 alla cartella di pagamento n. 02120200008834253 000, emessa dall'
[...] [...]
per la Provincia di Bolzano, annullandola, “limitatamente ed Controparte_5 esclusivamente per i soli capi da 1 a 96, da n. 100 a 102, da 106 a 120, da 124 a 1323, da
136 a 144, da 148 a 162, da 166 a 168, da 172 a 186, da 190 a 198, da 202 a 204, da 208 a
210, da 214 a 240, da 244 a 364, da 370 a 378, da 382 a 402, da 406 a 426, da 430 a 432, da
436 a 597, relativamente cioè ai ruoli facenti capo agli enti convenuti”, e compensando tra le parti le spese di lite.
1.2. Con atto di citazione in appello d.d. 27.1.2025, il ha interposto, Parte_1 dinnanzi a questo Tribunale, tempestivo appello contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81;
1.2.2. in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 CP_6
e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta;
pag. 2/7 1.2.3. in iudicando . Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, CP_6 contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
1.3. Si è costituita, nel giudizio di appello, con comparsa di risposta depositata in data
23.5.2025, la sola sostenendo l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 eccessiva genericità (art. 342 cpc), l'inammissibilità parziale dello stesso per violazione dell'art. 345 cpc., nonché l'infondatezza totale dell'appello, anche per carenza di legittimazione passiva dell' e chiedendo quindi la conferma della Controparte_1 sentenza di primo grado.
1.4. Non essendosi né l' , né il costituiti Controparte_2 Controparte_3 nonostante regolare notifica, è stata dichiarata la loro contumacia in sede di prima udienza del
5.6.2025; la causa giunge ora in decisione a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 352 cpc, sino al 2.10.2025.
2. In diritto.
2.1. In ordine all'appello principale va rilevato che non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del in modo Parte_1 sufficientemente chiaro, sia l'individuazione del capo della decisione di primo grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.2. A riguardo va tenuto conto del particolare oggetto del giudizio, come introdotto dalla società in primo grado, avendo proposto avanti il Giudice di Pace di Controparte_1
Bolzano opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. contro la cartella di pagamento n. 02120200008834253 000, intestata ad essa ed emessa da parte di
[...]
, in ordine ai soli ruoli impugnati dei due Comuni convenuti, per € Controparte_7
51.276,02, aventi ad oggetto sanzioni amministrative al Codice della Strada.
2.3. Trattandosi di opposizione all'esecuzione, la stessa odierna appellata Controparte_1
non ha distinto le posizioni degli enti convenuti— peraltro unici legittimati passivi in
[...] ordine a contestazioni nel merito (cfr. Tribunale Velletri sez. lav., 27/01/2023, n.65) — i quali però, a loro volta, non possono che avere la legittimazione a contraddire (e ad appellare), in ordine ai soli capi della cartella di pagamento riguardanti sanzioni amministrative da essi stessi emesse;
l'individuazione e delimitazione dei capi della cartella di pagamento investiti dall'appello avviene quindi automaticamente, in conseguenza della proposizione dell'appello pag. 3/7 stesso, per il solo credito complessivo vantato dall'appellante indicato nell'atto di Pt_1 citazione in appello in € 49.643,63.
A riguardo non appare inutile notare come l'appellante già in sede di costituzione Pt_1 nel giudizio di primo grado, ha dichiarato di limitare le proprie difese ai verbali di propria competenza (depositati ai propri docc. 1- 198), per cui deve ritenersi così, sufficientemente, determinato anche l'oggetto dell'appello principale.
2.4. Ciò premesso, il primo motivo di appello, con il quale l'appellante deduce la violazione ed errata applicazione degli articoli 7 e 27 c.p.c., nonché dell'art. 22 bis L. 689/81, eccependo l'incompetenza del Giudice di Pace a decidere la vertenza in primo grado, risulta infondato.
A riguardo si ricorda che il D.Lgs. n. 150/2011 individua i criteri di competenza giurisdizionale nei giudizi di opposizione, distinguendo l'opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada (art. 7) e l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione di pagamento (art. 6, in relazione all'art. 22 del D.Lgs. n. 689/81); nel primo caso
è competente per materia il Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della sanzione, mentre nel secondo caso la competenza è ripartita tra Giudice di pace e Tribunale, anche in relazione al valore della sanzione irrogata.
La legge nulla dispone in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, ma la Corte
Suprema ha statuito in diverse occasioni che “…la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 22-bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poichè l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 Euro” (cfr.
Cass. n. 40561/2021, n. Cass.SU. n. 10261/2018, Cass.Ord. n. 24753/2011, Cass.Ord. n.
6563/2011).
Le stesse considerazioni valgono per la nuova normativa, ovvero i citati articoli 6 e 7 del
D.Lgs. n. 150/2011.
Nella determinazione della competenza non rileva quindi l'importo derivante dalla sommatoria dei titoli azionati, ma la competenza del Giudice di pace sussiste a condizione che le singole contravvenzioni non superino i limiti di legge pari ad € 15.493,00, il che nel presente caso non risulta neanche dedotto.
pag. 4/7 Pertanto, in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 e alla luce della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi correttamente individuata la competenza del Giudice di pace nel giudizio di primo grado.
2.5. Il secondo motivo dell'appello principale è invece ammissibile e fondato, nei termini che seguono, con assorbimento del terzo motivo di appello e delle eccezioni a riguardo formulate dalla parte appellata costituita.
2.6. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado (v. pagg. 3 ss. della comparsa)— con conseguente evidente ammissibilità del relativo motivo di appello— che la parte opponente non aveva provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata, emessi dal con Parte_1 conseguente inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc;
ciononostante, tale eccezione non risulta essere stata esaminata in modo approfondito nella sentenza di primo grado, la quale ha accolto l'opposizione sostenendo, in sostanza, il difetto di legittimazione passiva della , derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli Controparte_1 senza conducente, dell'art. 196 c.d.s., citando, in particolare, l'ordinanza Cass. n. 10833/2020.
2.7. Peraltro, è stato a riguardo affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. tra le altre sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto
"estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., pag. 5/7 atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.”
2.8. Il motivo di opposizione della società opponente in primo grado, come accolto dalla sentenza qui impugnata, con la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. è quindi già inammissibile, vertendosi in materia di opposizione a cartella di pagamento.
2.9. Non colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata secondo le quali, CP_1 riassuntivamente, avendo essa ottemperato all'obbligo di comunicare agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, avrebbe evitato che i verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi, non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza appena citata, che la mera comunicazione dei dati dei locatari possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.10. Inoltre, se anche si ritenesse che le stesse comunicazioni implichino una contestazione della propria responsabilità solidale rispetto alle sanzioni pecuniarie indicate nei verbali, sono comunque privi dei requisiti minimi da poterli ritenere idonei ad instaurare un regolare ricorso amministrativo di cui agli artt. 203- 204 C.d.S., non emergendo dagli stessi la volontà di investire il Prefetto con il potere decisionale di annullare i verbali nei confronti della parte appellata, contenendo le stesse missive, oltre alla richiesta di rinotifica, la mera richiesta a non procedere nei confronti della appellata società per il recupero della sanzione pecunaria relativa all'infrazione contestata (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione di primo grado).
2.11. Infine, va solo rilevato, per dovere di completezza, che la recente ordinanza Cass. civ. n.
20713 del 22/07/2025 smentisce anche nel merito quanto affermato dalla parte appellata CP_1 peraltro, dalla motivazione di tale sentenza emerge la condivisione, da parte della stessa Corte
Suprema, della tesi dell'inammissibilità dell'opposizione alla cartella di pagamento, anche mediante rinvio alla sentenza Cass. civ. 09/11/2022, n. 32920, pur se la stessa inammissibilità, nel caso sottoposto alla Suprema Corte, non risultava esaminabile, tenuto conto del formarsi del giudicato interno.
2.12. Ne consegue, senz'altro, la fondatezza dell'appello, dovendosi ritenere già inammissibile il motivo di opposizione accolto nella sentenza di primo grado, con pag. 6/7 conseguente riforma della sentenza di primo grado, per quanto riguarda la sola posizione del appellante, e rigetto dell'opposizione, nei confronti dello stesso Pt_1 Parte_1
a riguardo va solo notato che tutte le eccezioni e domande non accolte in primo grado e non riproposte devono ritenersi rinunciate (art. 346 cpc).
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc, come integrato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in riforma dell'impugnata sentenza n. 227/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, in parte qua, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, Parte_1
2. rigetta l'opposizione della nei confronti del Controparte_1 Parte_1 per cui conferma la cartella di pagamento n 02120200008834253/000 per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del
Parte_1
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso a Bolzano, in data 03/10/2025.
La Giudice
GI ER
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