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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/08/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1053/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1053/2024 R.G. Lav. promossa da:
difeso e rappresentato da avv L.Braccini per Parte_1 procura in atti RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
) – Ente di diritto pubblico, corrente in Roma, in persona del suo P.IVA_1
Presidente pro tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti – con sede in Roma, ai sensi CP_1 Controparte_2 dell'art. 13 della legge n. 448/1998 nonché della procura a rogito del 3.7.2014 del notaio dott. Notaio di Roma – rappresentato e difeso dall'avv.to Persona_1
Atanasio Maur ( CF: in virtù di mandato CodiceFiscale_1 generale ad lites del 22.3.2024 a rogito dott. notaio in Roma, Per_2 elettivamente domiciliato in NE, Via Santorre di Santarosa n. 15 , presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al giudice del lavoro esponeva che in data 4 Parte_1 settembre 2024 gli era stato notifi parte dell' sede di CP_1
NE, avviso di addebito n. 337 2023 00013952 67 000, per la somma di € 16.638,31 ( dei quali: € 9.684,00 a titolo di contributi IVS sul reddito 2016 eccedente il minimale, € 5.810,40 per sanzioni evasione, € 1.139,80 per interessi,
€ 4,11 per spese di notifica); che tale avviso veniva impugnato, assumendo la parte le seguenti conclusioni:
“Istanza di sospensione Richiesta di sospensione della provvisoria esecutività dell'avviso di addebito n. 337 2023 00013952 67 000, notificato al ricorrente, da parte dell' sede di CP_1
1 NE, in data 4 settembre 2024, e portante una somma pretesamente a debito pari a € 16.638,31 In via preliminare nel merito accertare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' di ottenere un pagamento a titolo di contributi, sanzioni, interessi e CP_1 con temente annullare per intervenuta prescrizione l'avviso di addebito n. 337 2023 00013952 67 000, formato il 09/12/2023 e Nel merito, subordinatamente: - accertata la mancanza dei presupposti per la Par debenza della contribuzione e quindi l'infondatezza della pretesa di pagamento avanzata dall' nnullare e/o stralciare e/o revocare e/o CP_1 dichiarare nullo, o comunque inefficace, l'avviso di addebito sopracitato.” Esponeva la parte che la vicenda si inserisce in un più ampio contesto che ha visto coinvolto il ricorrente, in relazione a una presunta fattura inesistente e precisamente che a seguito di una verifica della Guardia di Finanza sull'impresa individuale "Piemonte Wine di Ramello Sebastiano" per l'anno 2016, veniva contestata l'oggettiva inesistenza delle prestazioni relative alla fattura n. 1 del 9.12.2016 emessa da e figlio di Persona_3 Parte_3 per € 95.295,00 più IV e
[...] Controparte_3
l'avviso di accertamento n. T7S012T01339/2022, notificato per compiuta giacenza a dicembre 2022 (mentre il contribuente era all'estero, , richiedendo:
- € 40.952,00 per Irpef
- € 3.172,00 per addizionale regionale
-€ 762,00 per addizionale comunale
- € 3.716,00 per Irap
-€ 20.965,00 per Iva
-€ 9.684,00 per contributi previdenziali
- € 82.927,80 per sanzioni amministrative Per un totale di € 167.834,55 più interessi. Per tali fatti veniva instaurato procedimento penale presso il Tribunale di Asti contro l'attuale ricorrente, e il sig. (legale rappresentante Parte_4 Per_3 della e figlio di per i reati di cui agli Persona_3 Parte_3 artt. 110 e 640 bis c.p., nonché per reati fiscali (artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000); il processo si concludeva con l'assoluzione piena degli imputati "perché il fatto non sussiste", con sentenza n.1407/23, divenuta irrevocabile il 6.02.2024. Nel febbraio 2024, il riceveva una comunicazione preventiva di Pt_1 iscrizione ipotecaria i presentava istanza di sospensione della riscossione;
successivamente in data 27 marzo 2024 presentava istanza di autotutela per l'annullamento dell'avviso di accertamento, evidenziando:
-L'effettività della prestazione dimostrata dall'assoluzione penale
- L'annullamento in autotutela dell'accertamento verso il coimputato, ma l'istanza veniva rigettata. In data 23.04.2024 impugnava il diniego davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di NE (che nelle more del giudizio ha poi dichiarato nullo l'avviso di accertamento n. T7S012T01339/2022 per l'anno 2016) In data 4.09.2024 riceveva l'avviso di addebito per € 16.638,31 (oggetto CP_1 del presente ricorso). A sostegno e fondamento del ricorso deduceva che la pretesa di era CP_1 prescritta, che nel merito non sussisteva il diritto di al pagam ella CP_1
2 somma portata nell'avviso di addebito, stante la genuinità della fattura 1/2016 come accertato dal giudicato penale di assoluzione. si costituiva resistendo al ricorso . CP_1
Il giudice con decreto 16.4.24 concedeva la sospensione della provvisoria esecutività dell'avviso di addebito. Senza espletamento di alcuna attività istruttoria la causa era decisa. Orbene l'accertamento irrevocabile contenuto nella sentenza del Tribunale di Asti n. 1407/23 di assoluzione del , in uno con la pronuncia in Pt_1 autotutela dell ore del Sig. che era Controparte_3 Per_3 coimputato con il , cui si deve aggiungere la pronuncia n.297/24 della Pt_1 CGT di NE che ha poi dichiarato nullo l'avviso di accertamento n. T7S012T01339/2022 per l'anno 2016, non può che condurre all'accoglimento del ricorso, dovendosi ritenere accertato che la fattura 1/2016 emessa da
è relativa ad una operazione esistente e regolarmente contabilizzata , Per_3 che non vi è quindi il maggior reddito preteso da , assioma sul Controparte_3 Con quale ha emesso l'AVA impugnato Il rico a quindi accolto. Spese come da soccombenza liquidate secondo il DM 147/22
P.Q.M
Il Tribunale di NE in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando Annulla l'avviso di addebito n n. 337 2023 00013952 67 000 oggetto di ricorso Condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese CP_1 Pt_1 processuali date in euro 2.697,00 oltre accessori e di legge e rimborso c.u. se dovuto NE 2.8.25 Il giudice Dr.ssa Natalia Fiorello.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1053/2024 R.G. Lav. promossa da:
difeso e rappresentato da avv L.Braccini per Parte_1 procura in atti RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
) – Ente di diritto pubblico, corrente in Roma, in persona del suo P.IVA_1
Presidente pro tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti – con sede in Roma, ai sensi CP_1 Controparte_2 dell'art. 13 della legge n. 448/1998 nonché della procura a rogito del 3.7.2014 del notaio dott. Notaio di Roma – rappresentato e difeso dall'avv.to Persona_1
Atanasio Maur ( CF: in virtù di mandato CodiceFiscale_1 generale ad lites del 22.3.2024 a rogito dott. notaio in Roma, Per_2 elettivamente domiciliato in NE, Via Santorre di Santarosa n. 15 , presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al giudice del lavoro esponeva che in data 4 Parte_1 settembre 2024 gli era stato notifi parte dell' sede di CP_1
NE, avviso di addebito n. 337 2023 00013952 67 000, per la somma di € 16.638,31 ( dei quali: € 9.684,00 a titolo di contributi IVS sul reddito 2016 eccedente il minimale, € 5.810,40 per sanzioni evasione, € 1.139,80 per interessi,
€ 4,11 per spese di notifica); che tale avviso veniva impugnato, assumendo la parte le seguenti conclusioni:
“Istanza di sospensione Richiesta di sospensione della provvisoria esecutività dell'avviso di addebito n. 337 2023 00013952 67 000, notificato al ricorrente, da parte dell' sede di CP_1
1 NE, in data 4 settembre 2024, e portante una somma pretesamente a debito pari a € 16.638,31 In via preliminare nel merito accertare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' di ottenere un pagamento a titolo di contributi, sanzioni, interessi e CP_1 con temente annullare per intervenuta prescrizione l'avviso di addebito n. 337 2023 00013952 67 000, formato il 09/12/2023 e Nel merito, subordinatamente: - accertata la mancanza dei presupposti per la Par debenza della contribuzione e quindi l'infondatezza della pretesa di pagamento avanzata dall' nnullare e/o stralciare e/o revocare e/o CP_1 dichiarare nullo, o comunque inefficace, l'avviso di addebito sopracitato.” Esponeva la parte che la vicenda si inserisce in un più ampio contesto che ha visto coinvolto il ricorrente, in relazione a una presunta fattura inesistente e precisamente che a seguito di una verifica della Guardia di Finanza sull'impresa individuale "Piemonte Wine di Ramello Sebastiano" per l'anno 2016, veniva contestata l'oggettiva inesistenza delle prestazioni relative alla fattura n. 1 del 9.12.2016 emessa da e figlio di Persona_3 Parte_3 per € 95.295,00 più IV e
[...] Controparte_3
l'avviso di accertamento n. T7S012T01339/2022, notificato per compiuta giacenza a dicembre 2022 (mentre il contribuente era all'estero, , richiedendo:
- € 40.952,00 per Irpef
- € 3.172,00 per addizionale regionale
-€ 762,00 per addizionale comunale
- € 3.716,00 per Irap
-€ 20.965,00 per Iva
-€ 9.684,00 per contributi previdenziali
- € 82.927,80 per sanzioni amministrative Per un totale di € 167.834,55 più interessi. Per tali fatti veniva instaurato procedimento penale presso il Tribunale di Asti contro l'attuale ricorrente, e il sig. (legale rappresentante Parte_4 Per_3 della e figlio di per i reati di cui agli Persona_3 Parte_3 artt. 110 e 640 bis c.p., nonché per reati fiscali (artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000); il processo si concludeva con l'assoluzione piena degli imputati "perché il fatto non sussiste", con sentenza n.1407/23, divenuta irrevocabile il 6.02.2024. Nel febbraio 2024, il riceveva una comunicazione preventiva di Pt_1 iscrizione ipotecaria i presentava istanza di sospensione della riscossione;
successivamente in data 27 marzo 2024 presentava istanza di autotutela per l'annullamento dell'avviso di accertamento, evidenziando:
-L'effettività della prestazione dimostrata dall'assoluzione penale
- L'annullamento in autotutela dell'accertamento verso il coimputato, ma l'istanza veniva rigettata. In data 23.04.2024 impugnava il diniego davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di NE (che nelle more del giudizio ha poi dichiarato nullo l'avviso di accertamento n. T7S012T01339/2022 per l'anno 2016) In data 4.09.2024 riceveva l'avviso di addebito per € 16.638,31 (oggetto CP_1 del presente ricorso). A sostegno e fondamento del ricorso deduceva che la pretesa di era CP_1 prescritta, che nel merito non sussisteva il diritto di al pagam ella CP_1
2 somma portata nell'avviso di addebito, stante la genuinità della fattura 1/2016 come accertato dal giudicato penale di assoluzione. si costituiva resistendo al ricorso . CP_1
Il giudice con decreto 16.4.24 concedeva la sospensione della provvisoria esecutività dell'avviso di addebito. Senza espletamento di alcuna attività istruttoria la causa era decisa. Orbene l'accertamento irrevocabile contenuto nella sentenza del Tribunale di Asti n. 1407/23 di assoluzione del , in uno con la pronuncia in Pt_1 autotutela dell ore del Sig. che era Controparte_3 Per_3 coimputato con il , cui si deve aggiungere la pronuncia n.297/24 della Pt_1 CGT di NE che ha poi dichiarato nullo l'avviso di accertamento n. T7S012T01339/2022 per l'anno 2016, non può che condurre all'accoglimento del ricorso, dovendosi ritenere accertato che la fattura 1/2016 emessa da
è relativa ad una operazione esistente e regolarmente contabilizzata , Per_3 che non vi è quindi il maggior reddito preteso da , assioma sul Controparte_3 Con quale ha emesso l'AVA impugnato Il rico a quindi accolto. Spese come da soccombenza liquidate secondo il DM 147/22
P.Q.M
Il Tribunale di NE in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando Annulla l'avviso di addebito n n. 337 2023 00013952 67 000 oggetto di ricorso Condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese CP_1 Pt_1 processuali date in euro 2.697,00 oltre accessori e di legge e rimborso c.u. se dovuto NE 2.8.25 Il giudice Dr.ssa Natalia Fiorello.
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