Articolo 13 della Legge 25 luglio 1952, n. 991
Articolo 12Articolo 14
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15 agosto 1952
Art. 13. (Rinvio)

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nei precedenti articoli i consorzi di prevenzione sono disciplinati dalle stesse norme stabilite per i consorzi di bonifica montana, di cui al titolo IV, capo II della presente legge.
Entrata in vigore il 15 agosto 1952