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Decreto 12 marzo 2025
Decreto 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, decreto 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, in composizione collegiale con i
Giudici
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato il seguente
decreto
nella causa civile iscritta al n° 1683/2023 V.G. promossa con ricorso depositato il
07/02/2023
da
, con l'avv. BOTTON MARTINA Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con gli avv.ti PERARO CHIARA ANNA e GIURIATO Controparte_1
SILVIA
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso per la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale
All'udienza dell'11.02.2025 le parti rappresentavano di avere raggiunto il seguente
accordo sulle modalità di affidamento e collocamento del figlio minore:
“1. Affidare con modalità condivisa ad entrambi i genitori. Persona_1
2. Collocare il minore in maniera prevalente presso il padre con residenza Persona_1
abituale presso lo stesso.
Pagina 1
3. Stabilire che la madre veda e tenga con sé il figlio per tre settimane al mese con la seguente
modalità: dal lunedì dall'uscita de scuola (in Comune di Padova), con prelevamento da parte della
madre del bambino da scuola o da casa del padre o della nonna paterna nei mesi estivi di giugno e
luglio, trascorrerà, quindi, con la madre il lunedì pomeriggio pernottando presso la stessa, la Per_1
quale lo riaccompagnerà, poi, a scuola il martedì mattino. La IG.ra preleverà da scuola CP_1
anche il martedì, trascorrerà la giornata con lui con pernotto e lo riaccompagnerà a scuola il Per_1
mercoledì mattine seguente. Il padre lo preleverà il mercoledì all'uscita di scuola e lo terrà con sé.
La madre, altresì, trascorrerà con il figlio il III fine settimana del mese, salvo diverso accordo,
prelevandolo il venerdì all'uscita da scuola (o da casa del padre o della nonna paterna nei giorni in
cui non c'è scuola) e tenendolo con sé fino al martedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola,
all'uscita lo preleverà il padre;
durante la pausa scolastica estiva la madre lo accompagnerà a casa
del padre o della nonna paterna.
4. Le modalità di prelievo/riaccompagnamento presso la scuola sono valevoli fintanto che Per_1
frequenterà una scuola nel comune di Padova.
5.Una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie.
6.Pasqua e Lunedi dell'Angelo ad anni alternati tra i genitori. Per il 2025 Pasqua e Lunedì
dell'Angelo con il padre e in alternanza a seguire.
7. Durante le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi, nei periodi da concordare tra i
genitori entro il 15 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, la decisione spetterà ad anni
alterni a ciascun genitore. Per il 2025, se necessario, la scelta spetterà al padre.
8. Nei periodi di vacanza resta sospeso il diritto di visita dell'altro genitore.
9. I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio e sosterranno a metà le spese
straordinarie necessarie per secondo il Protocollo del Tribunale di Padova, con la Per_1
precisazione che saranno suddivise a metà anche le spese per la mensa e per il trasporto scolastici.
10. Assegno unico per i figli a carico al 50% tra i genitori, come le detrazioni di legge.
11. Le parti si danno inoltre reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di altri
documenti equipollenti validi anche per l'espatrio, propri e per il figlio.
12. Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro e di aver così disciplinato
mediante il presente accordo tutte le questioni tra loro pendenti.
Pagina 2 13. Le parti si impegnano altresì a mantenere le proprie reciproche residenze a una distanza tale da
permettere il rispetto del presente accordo.
14. Le parti si impegnano reciprocamente affinché, durante il periodo di permanenza con ciascuno
di esso, il figlio frequenti regolarmente gli impegni sportivi, sociali e scolastici.
15. I genitori prestano il proprio assenso alla prosecuzione del percorso di supporto psicologico in
favore di . Persona_1
16. Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
motivi della decisione
Con ricorso depositato il 7.02.2023, il ricorrente, premettendo che:
-intratteneva con la SI.ra una relazione sentimentale, durata circa Controparte_1
quattro anni, dalla quale nasceva, il 4.12.2013, il figlio , riconosciuto da Persona_1
entrambi i genitori;
-venuta meno la convivenza more uxorio, il Tribunale di Padova, con Decreto depositato il
29.03.2018, regolamentava le condizioni di affidamento e mantenimento del minore;
-nonostante quanto stabilito di concerto tra le parti e rettificato dal Tribunale di Padova, si verificava con il tempo che la calendarizzazione delle frequentazioni genitoriali, che di fatto prevede che il figlio trascorra pari tempo con il padre e con la madre, non è
rispondente all'interesse del minore;
Persona_1
-la distribuzione del tempo figlio-genitori, concordata dalle parti quando il bambino aveva poco più di tre anni, si rivelava da un lato motivo di turbamento per il minore, una volta cresciuto, dall'altro, con l'andare del tempo, diveniva sempre più motivo di forte apprensione e preoccupazione per il padre;
-a cagione della madre, il bambino affrontava ben tre traslochi, in luoghi sempre più
distanti dall'abitazione paterna. Oggi, madre e figlio risiedono a Padova, a 20 km dal luogo di residenza del SI. in Fiesso d'Artico (VE); Per_1
-la SI.ra , per quanto risaputo dal IG. , ha svolto fino alla metà del CP_1 Per_1
2022 l'attività di affitta camere: ogni singola stanza veniva affittata dalla stessa, compreso il soggiorno e persino la cameretta del figlio, presentata come “stanza a tema”. Pertanto,
Pagina 3 , quando risiedeva presso l'abitazione della madre era circondato, suo Persona_1
malgrado, dagli avventori che ivi soggiornavano, e non mancavano occasioni nelle quali il bambino venisse lasciato da solo in casa, persino durante la notte, in compagnia di sconosciuti;
-a cagione dell'elevato numero di visitatori e della continua alternanza di soggetti provenienti dalle parti più disparate del mondo, il minore per ben due volte contraeva le cimici;
-il SI. veniva a sapere, tramite , che madre e figlio si erano Per_1 Persona_1
trasferiti presso un bilocale in provincia di Padova;
il minore riferiva al padre il proprio disagio per essere costretto, a causa della piccola metratura dell'abitazione, a dormire ancora con la madre e a non avere propri spazi personali a disposizione;
-il padre, inoltre, apprendeva che la SI.ra è solita viaggiare portando con sé il CP_1
figlio su un unico scooter o in monopattino, senza osservare le necessarie regole di prudenza e frequenta la Padova Ring, ove pratica pugilato dalle ore 18:00 alle ore 20.00,
costringendo a seguirla e attenderla per tutta la durata dell'allenamento. Persona_1
Quando, invece, la madre si dedica al running, il bambino viene lasciato da solo a casa o,
in passato, in contatto con una baby-sitter il cui numero telefonico Persona_1
conservava su un foglietto e portava con sé in caso di necessità;
-a dicembre 2022, la SI.ra , senza il consenso del ricorrente, dal 19 dicembre CP_1
all'11 gennaio, trascorreva le vacanze natalizie con il figlio in Spagna;
il bambino perdeva diversi giorni di scuola, presentando difficoltà a seguire i nuovi argomenti trattati a lezione durante la sua assenza;
pertanto, chiedeva:
“Nel merito:
In via principale
- Affidare con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con assetto Persona_1
abitativo prevalente presso il padre;
- Stabilire che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità di frequentazione
che il Tribunale riterrà più opportuno nel prevalente interesse del minore tenuto conto degli
Pagina 4 impegni scolastici, ricreativi, sportivi del minore e di quelli lavorativi della IG.ra e in CP_1
ogni caso prevedendo la suddivisione a metà tra i genitori delle vacanze estive, natalizie e pasquali.
Durante le vacanze natalizie e pasquali, il minore trascorrerà con la madre metà di ciascun periodo,
in modo da alternare ogni anno tra i genitori il giorno del Santo Natale, di Capodanno e quello di
Pasqua;
- Ordinare alla IG.ra di contribuire al mantenimento del figlio minore versando al IG. CP_1
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, € 250,00 mensili e di contribuire al 50% delle spese Per_1
straordinarie così come previste dal Protocollo del Tribunale di Padova;
In via istruttoria:
- Si indicano quali persone informate sui fatti di cui in parte narrativa la madre del resistente IG.ra
e i IGg.ri i IGg.ri e con riserva di indicarne altri. Con CP_2 Controparte_3 Controparte_4
vittoria di spese, competenze professionali e rimborso forfettario delle spese generali.”
All'esito dell'udienza del 17.05.2023, alla quale non si costituiva parte resistente, il
Collegio, con Decreto, rimetteva la causa in istruttoria e rinviava all'udienza del 21.06.2023
ore 15 avanti al Giudice delegato per l'audizione del minore . Persona_1
Successivamente, in data 16.06.2023, si costituiva la SI.ra , la quale, CP_1
premettendo che:
-la situazione fattuale che aveva giustificato le decisioni assunte dai genitori all'epoca della regolamentazione dei rapporti e della gestione del figlio, nel corso del tempo, mutavano,
soprattutto con riguardo alle eSIenze del minore;
-la principale ragione di ciò è da ricondursi alla totale assenza di collaborazione da parte del SI. , che non solo non si presta in alcun modo a risolvere le quotidiane Per_1
incombenze tipiche dei genitori non conviventi, ma giunge a boicottare gli sforzi profusi dalla SI.ra ; CP_1
-la distanza tra il piccolo ed il padre è da ricondursi solo ed unicamente alla Per_1
decisione di quest'ultimo circa la propria residenza;
LE si dedica al rugby per tre pomeriggi la settimana (lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 17,30 alle 19,30 presso la “Sport Valsugana Rugby” ad Altichiero); allorquando sta con il padre, quest'ultimo si rifiuta di accompagnarvelo, adducendo che i propri orari
Pagina 5 lavorativi non glielo consentono. Tuttavia, anche quando non lavora, il padre omette di accompagnare il figlio alle partite che si svolgono di domenica a settimane alterne;
-nella gestione del figlio il padre delega totalmente ogni onere alla propria madre;
-per una breve parentesi temporale, oggi definitivamente conclusa, la SI.ra si CP_1
vedeva costretta, per poter far fronte alle eSIenze economiche, a locare talune stanze dell'immobile che all'epoca utilizzava;
-la stanza di non è mai stata sottratta alla disponibilità dello stesso: è accaduto in Per_1
rarissimi episodi che venisse utilizzata da terzi durante i week end in cui il bambino stava presso il padre, ovvero nel periodo in cui egli manifestava il desiderio di dormire con la mamma;
-non è mai avvenuto che egli fosse lasciato da solo in casa, in compagnia di sconosciuti;
-la situazione lavorativa della resistente è mutata, potendo la stessa contare su una stabile occupazione lavorativa full time ed a tempo indeterminato, a fronte della quale percepisce uno stipendio mensile di € 1.200 circa;
-circa le vacanze natalizie 2022, la SI.ra tentava di avvisare il SI. del CP_1 Per_1
fatto che si sarebbe recata all'estero per quale giorno (circostanza, quella dell'espatrio, per la quale i genitori si erano già prestati reciproco consenso), tuttavia senza riuscirvi, a causa del fatto che il ricorrente aveva bloccato sul proprio cellulare l'utenza della SI.ra
, così rendendo impossibile interloquire con lo stesso;
CP_1
-grazie alla cura e costanza con cui la SI.ra segue nella scuola, il CP_1 Per_1
bambino ha buoni risultati, nonostante la sua disgrafia, per la cui certificazione si adoperava la madre, da sola, stante il rifiuto del padre;
-non risulta in alcun modo che il bambino abbia problemi comportamentali;
-il SI. non ha risorse temporali da dedicare al figlio e, per non rinunciare alle Per_1
proprie abitudini ricreative, fatte di aperitivi e cene con gli amici, porta con sé il figlio in tali ambiti ovvero lascia il bambino dalla nonna per tutto il giorno, ed anche per il pernotto;
-l'uso smodato di sostanze alcoliche da parte del ricorrente pare non essere episodico;
pertanto, chiedeva:
Pagina 6 “a) confermato il regime di affido condiviso del minore , stabilirne la residenza Persona_1
stabile presso la madre, residente in [...]alla G.C. Abba n. 12;
b) disporsi a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
mediante la corresponsione di Euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo indice
ISTAT, oltre alla retrocessione integrale degli assegni familiari, accreditati al resistente con il
consenso della ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie ritenendosi per tali quelle
individuate dal Protocollo d'Intesa per le spese straordinarie del Tribunale di Padova;
c) disporsi che il padre trascorra con il figlio weekend alterati dal venerdì, con prelievo all'uscita di
scuola, alla domenica sera alle ore 19,00 con riaccompagnamento presso la casa della madre nonché
il pomeriggio del mercoledì con prelievo dopo l'attività sportiva e riconduzione dalla madre entro le
ore 20.30 (durante il calendario scolastico) e con pernottamento e riaccompagnamento dalla madre
entro le ore 18,00 del giovedì durante il periodo di non frequenza scolastica;
d) disporsi che il padre trascorra con il figlio il Natale (24-25-26.12) o il Capodanno (30.31-12 e
1.1), con turnazione annuale, nonché la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con turnazione annuale, ed
altresì 15 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, con calendario da comunicare alla
madre entro il 30 Aprile;
Si indicano quali persone in grado di riferire sulle circostanze dedotte: residente Testimone_1
in Padova;
, presso Valsugana Rugby di Altichiero;
dott. , con studio in Parte_2 Persona_2
Mestre; la dott.ssa , ℅ Associazione “La Nostra Famiglia”; , residente Testimone_2 Persona_3
in Padova;
dott. ℅ Istituto Soncin s.a.s.; Testimone_3
- si chiede che il Collegio disponga la presa in carico del Nucleo familiare da parte dei competenti
Servizi Socio Sanitari al fine di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
- ci si oppone all'audizione del minore disposta dal Tribunale e, previa revoca dell'ordinanza resa in
data 30.5.23, si chiede che venga rimessa ai competenti Servizi Sociali, all'uopo incaricati, ogni
valutazione in ordine alla capacità di discernimento del minore nonché in ordine alle modalità di
una sua eventuale audizione.”
A seguito dell'audizione del minore, in data 21.06.2023, con Decreto datato
27.06.2023, il Collegio confermava allo stato la regolamentazione dell'affido, diritto di visita nonché mantenimento diretto di cui al Decreto n.1360/2018 del 29.3.2018 del
Pagina 7 Tribunale di Padova;
disponeva che i Servizi Sociali competenti territorialmente valutassero:
- l'ambiente di vita, lo stato di benessere e la relazione con entrambi i genitori di
[...]
; Persona_1
- le capacità genitoriali di entrambi i genitori, anche in riferimento al criterio dell'accesso;
nonché predisponessero percorsi di supporto alla genitorialità/mediazione e di eventuale sostegno psicologico per , se ritenuto necessario, con la collaborazione dei Persona_1
Servizi Specialistici;
Il Collegio disponeva inoltre che, all'esito, relazionassero al Tribunale, con indicazione delle migliori modalità di affido e visita;
quindi, rinviava all'udienza collegiale del
5.12.2023.
In data 28.11.2023 veniva depositata la relazione del Consultorio Familiare-Azienda
ULSS 6 Euganea.
All'esito dell'udienza del 5.12.2023, con successivo Decreto, il Collegio,
provvedendo in via temporanea, a parziale modifica del Decreto n.1360/2018 del 29.3.2018:
“dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_1 Persona_1
tutti i mercoledì pomeriggio dopo scuola con pernotto e accompagnamento a scuola il
[...]
giorno dopo, tutti i venerdì dopo scuola con pernotto fino al sabato dopo pranzo, nonché a settimane
alterne dal venerdì dopo scuola fino al lunedì con accompagnamento a scuola.
Incarica il Servizio Sociale:
- di proseguire con i percorsi indicati nel Decreto del 23.11.2023
- di avviare un percorso di sostegno psicologico per (già previsto nel predetto Persona_1
Decreto)
- di monitorare l'andamento del collocamento e delle visite, nonché la relazione con ciascun
genitore, verificando che sia conforme all'interesse del minore e proponendo eventuali modifiche, se
ritenute necessarie”.
Quindi, il Collegio concedeva termine per deposito della relazione fino al 24.06.2024 e invitava i genitori a collaborare con il Servizio Sociale, ad intraprendere un percorso di sostegno individuale e ad individuare un coordinatore genitoriale di loro fiducia. Rinviava
Pagina 8 all'udienza del 2.07.2024 ore 11.00 per verifica dei provvedimenti provvisori e per esame della relazione.
Successivamente al deposito della relazione di aggiornamento, all'esito dell'udienza del 2.07.2024, il Collegio disponeva che il Servizio proseguisse con i percorsi in essere,
compreso il percorso con il coordinatore genitoriale;
rinviava, quindi, all'udienza dell'11.02.2025, invitando i Servizi a depositare una relazione conclusiva sulle questioni di cui al Decreto depositato il 19.12.2023, con termine per deposito sino a venti giorni prima dell'udienza.
In data 20.01.2025 veniva depositata la relazione di aggiornamento dei Servizi
Sociali, con la quale si suggeriva il collocamento prevalente di presso il Persona_1
padre, al fine di assicurargli una maggiore stabilità di ambiente e di vita, nonché un regolare sostegno psicologico per metabolizzare e gestire gli elementi di rabbia perduranti nel tempo.
Successivamente, all'udienza dell'11.02.2025, le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo sulle modalità di affidamento e collocamento del figlio minore;
il
Collegio si riservava.
***
Il Collegio, a scioglimento della riserva assunta, rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza dell'11.02.2025 è privo di profili d'illegittimità ed è conforme all'interesse del figlio minore ed alle indicazioni del Servizio Sociale;
P.Q.M.
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
a modifica del Decreto n. 1360/2018 del 29.03.2018 del Tribunale di Padova, prende atto dell'accordo riportato, raggiunto dalle parti l'11.02.2025.
Spese compensate.
Padova, 10.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Pagina 9