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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/04/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5863/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5863/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Kaoutar Badrane TE
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Giada Erminia De Paola e Dario Suriano CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni conformi delle parti:
“
1.autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente dello stesso Per_1
presso l'abitazione materna;
3.il padre, durante la settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi suoi e della ricorrente, potrà recarsi all'uscita dal lavoro, presso l'abitazione della IG per poter TE
salutare il figlio e trascorrente un'ora con lui (il signor avviserà CP_1
preventivamente la IG del proprio arrivo tramite un messaggio sul TE
telefono). A tal fine la IG si obbliga a rendersi disponibile per consentire TE
tale breve visita;
4. il padre trascorrerà con due weekend al mese, a settimane alterne, a partire dal sabato Per_1
dalle ore 21:00 come richiesto dalla ricorrente e fino alla domenica sera alle ore 20:00, provvedendo ad andarlo a prendere e riaccompagnarlo presso la casa di abitazione materna;
5. il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane consecutive durante il periodo estivo, concordando con congruo anticipo e comunque entro il 30 aprile di ciascun anno, con la IG
tempi e modalità; TE
6. durante le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni, con il padre e con la madre la Per_1
settimana dal 23.12. al 30.12. e dal 31.12 al 07.01;
7. allo stesso modo le vacanze Pasquali saranno trascorse, ad anni alterni, sino alla domenica di
Pasqua con un genitore e dal lunedi dell'Angelo fino al ritorno a scuola con l'altro genitore;
8. il signor corrisponderà alla IG , a titolo di CP_1 TE concorso al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento//00) a decorrere dal mese successivo all'udienza di comparizione delle parti tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG , le cui coordinate sono già note al signor TE
, entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese. Tale importo sarà rivalutabile CP_1
in base agli indici ISTAT a partire dal primo anno successivo all'udienza di comparizione delle parti;
9. il signor rinuncerà all'assegno unico che verrà riscosso integralmente dalla CP_1
IG ; TE
10. il signor corrisponderà, inoltre, alla IG , dietro Parte_2 TE
presentazione delle rispettive pezze giustificative, il 50% delle spese straordinarie di mantenimento del figlio come sotto indicate: Per_1
Spese mediche (da documentare) che non richiedono lo specifico preventivo accordo tra i genitori:
-visite specialistiche del SSN prescritte dal medico curante:
-cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
-ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN;
-ticket sanitari e medicinali prescritti dal medico
Spese mediche (da documentare) che richiedono lo specifico preventivo accordo tra i genitori, da documentarsi per iscritto:
-cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
-cure termali e fisioterapiche.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
-tasse scolastiche richieste da istituti pubblici;
-libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
-gite scolastiche senza pernottamento;
-trasporto pubblico.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono lo specifico preventivo accordo tra i genitori da documentarsi per iscritto:
-tasse scolastiche imposte da istituti privati;
-corsi di specializzazione;
-gite scolastiche con pernottamento;
-corsi di recupero e lezioni private.
Ulteriori spese straordinarie (da documentare), che richiedono lo specifico preventivo accordo tra i genitori da documentarsi per iscritto:
-tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
-centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-corsi di istruzione, attività sportiva, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature con relativo abbigliamento;
-spese di custodia (baby sitter) ove nessuno dei parenti più stretti sia disponibile;
-viaggi e vacanze;
11.la IG si obbliga a consentire al signor di poter TE CP_1
sentire telefonicamente il figlio almeno una volta al giorno e, a tal fine, la stessa si obbliga a comunicare al signor eventuali variazioni del numero di cellulare finora CP_1
utilizzato dalla stessa;
12. le parti rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
E PRONUNCIARE
Sentenza di scioglimento del matrimonio alle predette conclusioni mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trebaseleghe (Pd)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata in [...] il [...], e , nato in [...] il [...], TE CP_1
contraevano matrimonio in Marocco il 29.11.2021, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
Civile del Comune di Trebaseleghe (PD), al n. 45, parte II, serie A, anno 2020.
Dalla loro unione nasceva un figlio, l'8.6.2022. Per_1
In data 3.12.2024 depositava ricorso chiedendo in via preliminare l'adozione dei TE
provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c. con i quali chiedeva l'autorizzazione a risiedere con il figlio presso i propri genitori fino al reperimento di un nuovo appartamento, oltre a porre a carico del marito un assegno alimentare a proprio favore;
in via principale chiedeva che venisse pronunciata sentenza di separazione, con addebito al marito, oltre ai consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici.
Il giudice, con decreto del 4.12.2024, ritenendo che non sussistessero i presupposti per l'accoglimento inaudita altera parte delle domande formulate nel ricorso e ritenendo necessario instaurare il contraddittorio con il resistente, fissava udienza al 19.3.2025.
Nelle more, in data 20.2.2025, si costituiva associandosi alla domanda sullo status. CP_1
Le parti davano, quindi, atto di aver raggiunto un accordo e, dopo aver formulato istanza di trattazione scritta dell'udienza del 19.3.2025, depositavano congiuntamente note scritte precisando le conclusioni di cui in epigrafe;
quindi, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Marocco e ivi hanno contratto matrimonio) appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. a) del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in
Italia (cfr: doc. 1) e, pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n. 2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia fin dalla nascita (cfr. doc. 1), pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito. Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez.
Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b)
è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in
Italia; inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, l'art. 15 del Regolamento CE n.
4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il
Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio minore che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana. Ciò premesso, la domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-8, 10-11 sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse. Quanto alle altre condizioni sub 9 e 12, espressione dell'autonomina negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
La causa deve essere rimessa sul suolo del GD per la domanda di divorzio, con spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra e;
TE CP_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di trascrivere la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del
Comune di Trebaseleghe (PD), al n. 45, parte II, serie A, anno 2020;
3) omologa le condizioni sub 1-8, 10-11 di cui in epigrafe;
4) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1.04.2025.
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5863/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Kaoutar Badrane TE
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Giada Erminia De Paola e Dario Suriano CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni conformi delle parti:
“
1.autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente dello stesso Per_1
presso l'abitazione materna;
3.il padre, durante la settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi suoi e della ricorrente, potrà recarsi all'uscita dal lavoro, presso l'abitazione della IG per poter TE
salutare il figlio e trascorrente un'ora con lui (il signor avviserà CP_1
preventivamente la IG del proprio arrivo tramite un messaggio sul TE
telefono). A tal fine la IG si obbliga a rendersi disponibile per consentire TE
tale breve visita;
4. il padre trascorrerà con due weekend al mese, a settimane alterne, a partire dal sabato Per_1
dalle ore 21:00 come richiesto dalla ricorrente e fino alla domenica sera alle ore 20:00, provvedendo ad andarlo a prendere e riaccompagnarlo presso la casa di abitazione materna;
5. il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane consecutive durante il periodo estivo, concordando con congruo anticipo e comunque entro il 30 aprile di ciascun anno, con la IG
tempi e modalità; TE
6. durante le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni, con il padre e con la madre la Per_1
settimana dal 23.12. al 30.12. e dal 31.12 al 07.01;
7. allo stesso modo le vacanze Pasquali saranno trascorse, ad anni alterni, sino alla domenica di
Pasqua con un genitore e dal lunedi dell'Angelo fino al ritorno a scuola con l'altro genitore;
8. il signor corrisponderà alla IG , a titolo di CP_1 TE concorso al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento//00) a decorrere dal mese successivo all'udienza di comparizione delle parti tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG , le cui coordinate sono già note al signor TE
, entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese. Tale importo sarà rivalutabile CP_1
in base agli indici ISTAT a partire dal primo anno successivo all'udienza di comparizione delle parti;
9. il signor rinuncerà all'assegno unico che verrà riscosso integralmente dalla CP_1
IG ; TE
10. il signor corrisponderà, inoltre, alla IG , dietro Parte_2 TE
presentazione delle rispettive pezze giustificative, il 50% delle spese straordinarie di mantenimento del figlio come sotto indicate: Per_1
Spese mediche (da documentare) che non richiedono lo specifico preventivo accordo tra i genitori:
-visite specialistiche del SSN prescritte dal medico curante:
-cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
-ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN;
-ticket sanitari e medicinali prescritti dal medico
Spese mediche (da documentare) che richiedono lo specifico preventivo accordo tra i genitori, da documentarsi per iscritto:
-cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
-cure termali e fisioterapiche.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
-tasse scolastiche richieste da istituti pubblici;
-libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
-gite scolastiche senza pernottamento;
-trasporto pubblico.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono lo specifico preventivo accordo tra i genitori da documentarsi per iscritto:
-tasse scolastiche imposte da istituti privati;
-corsi di specializzazione;
-gite scolastiche con pernottamento;
-corsi di recupero e lezioni private.
Ulteriori spese straordinarie (da documentare), che richiedono lo specifico preventivo accordo tra i genitori da documentarsi per iscritto:
-tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
-centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-corsi di istruzione, attività sportiva, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature con relativo abbigliamento;
-spese di custodia (baby sitter) ove nessuno dei parenti più stretti sia disponibile;
-viaggi e vacanze;
11.la IG si obbliga a consentire al signor di poter TE CP_1
sentire telefonicamente il figlio almeno una volta al giorno e, a tal fine, la stessa si obbliga a comunicare al signor eventuali variazioni del numero di cellulare finora CP_1
utilizzato dalla stessa;
12. le parti rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
E PRONUNCIARE
Sentenza di scioglimento del matrimonio alle predette conclusioni mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trebaseleghe (Pd)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata in [...] il [...], e , nato in [...] il [...], TE CP_1
contraevano matrimonio in Marocco il 29.11.2021, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
Civile del Comune di Trebaseleghe (PD), al n. 45, parte II, serie A, anno 2020.
Dalla loro unione nasceva un figlio, l'8.6.2022. Per_1
In data 3.12.2024 depositava ricorso chiedendo in via preliminare l'adozione dei TE
provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c. con i quali chiedeva l'autorizzazione a risiedere con il figlio presso i propri genitori fino al reperimento di un nuovo appartamento, oltre a porre a carico del marito un assegno alimentare a proprio favore;
in via principale chiedeva che venisse pronunciata sentenza di separazione, con addebito al marito, oltre ai consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici.
Il giudice, con decreto del 4.12.2024, ritenendo che non sussistessero i presupposti per l'accoglimento inaudita altera parte delle domande formulate nel ricorso e ritenendo necessario instaurare il contraddittorio con il resistente, fissava udienza al 19.3.2025.
Nelle more, in data 20.2.2025, si costituiva associandosi alla domanda sullo status. CP_1
Le parti davano, quindi, atto di aver raggiunto un accordo e, dopo aver formulato istanza di trattazione scritta dell'udienza del 19.3.2025, depositavano congiuntamente note scritte precisando le conclusioni di cui in epigrafe;
quindi, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Marocco e ivi hanno contratto matrimonio) appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. a) del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in
Italia (cfr: doc. 1) e, pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n. 2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia fin dalla nascita (cfr. doc. 1), pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito. Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez.
Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b)
è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in
Italia; inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, l'art. 15 del Regolamento CE n.
4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il
Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio minore che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana. Ciò premesso, la domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-8, 10-11 sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse. Quanto alle altre condizioni sub 9 e 12, espressione dell'autonomina negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
La causa deve essere rimessa sul suolo del GD per la domanda di divorzio, con spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra e;
TE CP_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di trascrivere la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del
Comune di Trebaseleghe (PD), al n. 45, parte II, serie A, anno 2020;
3) omologa le condizioni sub 1-8, 10-11 di cui in epigrafe;
4) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1.04.2025.
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi